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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/11/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela
RI Di IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 912/2020
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Concezione n.18 (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
HI TA (c.f..: ), giusta procura in calce all'atto di C.F._2
citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gela, c.so Vittorio
EM n.231
-attrice-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente a [...](Germania) in Controparte_1
Stadthausstrasse n.20
-convenuto contumace-
Oggetto: Usucapione bene immobile.
pag. 1 Conclusioni per parte attrice: “in accoglimento della domanda formulata, ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1158 c.c. e ss. c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione in favore di della quota indivisa e indistinta, prima Parte_1 appartenente al convenuto, dell'immobile descritto in atto di citazione, per averne la concludente mantenuto il possesso esclusivo in modo continuativo, pacifico, pubblico e non interrotto da oltre vent'anni.
Conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione e volturazione del suddetto bene immobile, per la quota usucapita, in favore della concludente, con esonero da ogni responsabilità, previ i necessari incombenti.
Emettere ogni provvedimento e statuizione necessari.
Con vittoria di spese e compensi, da maggiorare del r.f.s. e degli accessori di legge.”
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione del 1.07.2020 la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
l'ex coniuge allegando quanto segue: Controparte_1
- con atto rogato il 12.09.1990 dal notaio Dott. rep n.34534, Persona_1
raccolta n.8690, unitamente a acquistava un immobile sito a Gela in Controparte_1
via Immacolata Concezione n.16/18 composto da:
a) piano terra, con accesso dalla via S. Immacolata Concezione n.18, di 5,5 vani oltre accessori, distinto in Catasto Fabbricati al foglio di mappa 146, p.lla 1180 sub 2, con annessa zona verde;
b) primo piano, con accesso dalla via Immacolata Concezione n.18, di 6,5 vani oltre accessori, distinto in Catasto Fabbricati al foglio di mappa 146, p.lla 1180 sub 3;
c)lastrico solare sito al secondo piano, con accesso dalla via Immacolata Concezione
n.16, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 146, p.lla 1180 sub 4;
pag.
2 - a seguito di giudizio di separazione instaurato tra i coniugi, il Tribunale di Gela dapprima (in data 19.04.1994) autorizzava l'attrice e i figli ad abitare la casa coniugale, e in seguito, con sentenza n.115/1995 del 31.03.1995 assegnava la casa alla sig.ra , quale affidataria dei figli;
tale affidamento veniva successivamente Parte_1
confermato con la sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio del 7.04.2006;
- sin dal 1994, l'attrice pertanto possedeva l'immobile interamente, a titolo esclusivo, con l'animus tipico del proprietario, senza che il convenuto avesse più possibilità di accedervi (avendo l'attrice cambiato anche le serrature), pagando le rate del mutuo ipotecario stipulato a favore della in cui l'attrice Controparte_2 era parte mutuataria e il convenuto terzo datore d'ipoteca, provvedendo al pagamento di tutte le spese e tributi e provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
Sulla base di quanto esposto, la sig.ra chiedeva dichiararsi Parte_1
l'usucapione ex art. 1158 c.c dell'immobile in questione e si rimetteva alle conclusioni soprastanti.
Alla prima udienza del 19.02.2021, venivano assegnato all'attrice termine per introdurre procedimento di mediazione.
All'udienza dell'8.10.2021, venivano concedessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c..
Parte attrice produceva memorie contenenti richieste istruttorie.
All'udienza del 18.11.2022, venivano escussi i testi di parte attrice Testimone_1
e , mentre all'udienza del 3.03.2023 venivano escussi Testimone_2 CP_3
, , e .
[...] Controparte_4 Testimone_3 Persona_2
Dopo alcuni rinvii, all'esito dell'udienza cartolare del 22.05.2025, la causa veniva posta in decisione.
****
pag. 3 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_1
costituitosi in giudizio.
Nel merito la domanda è infondata e va respinta.
Parte attrice allega di essere comproprietaria dell'immobile di cui chiede dichiararsi l'usucapione per averlo acquistato unitamente all'ex coniuge, , con Controparte_1
atto rogato il 12/9/1990 dal Notaio Dott. che dall'unione Persona_1
coniugale con il convenuto sono nati tre figli: (nato a [...] Persona_3
l'1/9/1978), (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Persona_4 Persona_2
il 10/8/1987).
L'attrice allega di avere avuto il possesso esclusivo del bene in forza dei provvedimenti giudiziali con cui le è stata assegnata in godimento la casa coniugale, in quanto coniuge affidatario dei figli.
In data 19/4/1994, il Tribunale di Gela, all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, ha autorizzato e i figli ad abitare la casa Parte_1
coniugale.
Con la sentenza n. 115/1995 emessa il 31/3/1995, la casa coniugale veniva assegnata alla concludente quale affidataria dei figli.
Tale assegnazione, non essendo mutate le condizioni, permaneva anche con la sentenza n. 73/2006 emessa dal Tribunale di Gela in data 7/4/2006, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio contratto dalle parti in causa.
Sostiene l'attrice che immobile di via Immacolata Concezione nn. 16/18 è stato dalla medesima interamente posseduto a titolo esclusivo e con l'animus tipico del proprietario sin dal 19/4/1994, ossia da quando esso le è stato assegnato interamente e in via esclusiva, o comunque dal 31/3/1995, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione prima citata.
pag. 4 Invero già tali affermazioni sono sufficienti a determinare il rigetto della domanda proposta, posto che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale non attribuisce il possesso, in questo caso il possesso esclusivo, del bene, bensì la sua detenzione.
In tal senso si è chiaramente espressa la Suprema Corte (sent. n. 18028/2023) la quale ha statuito che la disponibilità e il godimento esclusivo dell'immobile in forza del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale trovano titolo in quel provvedimento e ciò non costituisce possesso del bene.
Costituendo l'uso esclusivo del bene estrinsecazione del diritto di godimento attribuitole dal provvedimento giudiziale, l'attrice avrebbe dovuto allegare una interversione, ovvero più correttamente una volontà di escludere, da un dato momento in poi, l'ex coniuge dal compossesso del bene. Momento che non avrebbe potuto che essere successivo al provvedimento di assegnazione in godimento del bene e non coincidere con esso ed anzi trovare in esso, secondo la prospettazione e allegazione che ne fa la stessa attrice, l'asserito elemento fondate un possesso esclusivo.
Tale volontà avrebbe poi dovuto estrinsecarsi, ovvero trovare manifestazione esterna in atti tali da portare a conoscenza del compossessore, l'ex coniuge, la propria volontà di escluderlo dal possesso del bene.
La dedotta circostanza che egli si sia allontanato, viva all'estero, e non si interessi più al bene non è di per sé sufficiente a dimostrare l'assunto attoreo, atteso che la rinuncia al possesso non può essere presunta ma deve risultare da una univoca manifestazione di volontà abdicativa, sicché la semplice astensione dall'esercizio del possesso non è sufficiente a determinarne la perdita, potendo il possesso essere conservato “solo animo” laddove, nella specie, l'unico fatto dimostrato in giudizio, il trasferimento all'estero, non è sufficiente per inferire la volontà del convenuto di dismettere il possesso.
pag. 5 Tale volontà non può neppure essere desunta dalla contumacia, posto che il plico contenente la citazione risulta tornato al mittente con la dicitura “refuse”; sicché se, da un canto, egli può considerarsi correttamente evocato in giudizio, poiché posto nella condizione di conoscere il giudizio, dall'altro dimostra che egli non è di fatto a conoscenza di un giudizio volto ad espropriarlo della sua quota di proprietà sul bene.
In assenza di atti volti a portare a conoscenza del convenuto la volontà di mutare il godimento esclusivo, fondato sul provvedimento giudiziale, in possesso esclusivo, atti non solo non provati vieppiù neppure dedotti o allegati, gli altri fatti dedotti dall'attrice non possono ritenersi idonei a fondare una declaratoria di usucapione del bene.
Segnatamente, l'attrice ha specificato che il convenuto non ha più avuto la possibilità di accedere nel menzionato immobile o di estrinsecare atti di signoria, non foss'altro che per il cambio di serrature di tutti gli ingressi all'immobile, al fine specifico e dichiarato al convenuto di impedirgli spiacevoli e indesiderate intromissioni;
ha allegato di aver sopportato gli oneri per la sanatoria dell'immobile, quelli del pagamento del mutuo, i costi per la ristrutturazione, allorquando si sono manifestati problemi di infiltrazioni nelle tubature.
“In particolare, il teste confermava di aver svolto dei lavori Testimone_1 nell'abitazione e che il compenso per tali opere era stato corrisposto dall'attrice, mentre i testi , , e Controparte_3 Controparte_4 Persona_2 [...]
dichiaravano che l'immobile era abitato esclusivamente Testimone_3 dalla sig.ra con i suoi figli, che già dal 1994 erano state cambiate le Parte_1
serrature del portoncino di ingresso e della porta dell'immobile e che l'ex marito convenuto già da molti anni si era trasferito in Germania, disinteressandosi completamente dell'immobile oggetto di causa”.
In merito al valore giuridico da attribuire al disinteresse del convenuto si è già detto.
Riguardo al pagamento delle spese di mutuo, dall'esame della documentazione in atti, emerge che gran parte delle ricevute prodotte in atti attengono al periodo in cui pag. 6 non vi era ancora separazione fra i coniugi, le contabili di pagamento non dimostrano chi abbia sostenuto la relativa spesa;
il pagamento dei tributi viene effettuato dall'attrice dal 2012 in poi;
le cambiali risultano sottoscritte da entrambi i coniugi;
gli oneri di sanatoria risultano sopportati dal precedente proprietario.
Ponendo in disparte tali considerazioni, ciò che rileva è che essendo l'immobile di proprietà di entrambe le parti in causa, la circostanza che il comproprietario ne sopporti i costi e gli oneri di mantenimento rientra nell'ambito del normale esercizio di diritto e dei conseguenti oneri, e tali fatti non offrono alcun elemento per far ritenere che l'attrice abbia manifestato nei confronti dell'ex coniuge la volontà di esercitare sulla res una signoria piena ed esclusiva, finalizzata ad escluderlo dal
(com)possesso.
Nell'ipotesi di usucapione del bene in comproprietà (Cass. n. 11419 del 22/07/2003),
“il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”;
più specificatamente, secondo Cass. n. 19478 del 20/09/2007, “in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi sia funzionale all'esercizio del possesso
"ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”.
La specificità del caso in esame, rispetto a quest'ultima pronunzia giudiziale, consiste nel fatto che il godimento esclusivo del bene da pare dell'attrice trova fondamento e legittimazione non nella mera tolleranza del comproprietario, bensì nei diversi pag. 7 provvedimenti giudiziali (da ultimo quello del 2006) e tale specificità impone, ad avviso del giudicante, un maggior rigore nel vaglio dei comportamenti e dei fatti che si assumono essere volti ad escludere il possesso del comproprietario.
Nel caso in esame, come evidenziato, parte attrice non ha in alcun modo dedotto di avere comunicato o portato a conoscenza del convenuto la sua volontà di voler possedere in via esclusiva l'immobile attribuitole in godimento esclusivo dal
Tribunale.
Mancando l'allegazione e la prova di tale contradictio la domanda non può che essere respinta.
La pronunzia sulle spese, stante la contumacia del convenuto, non ha motivo di essere.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela
R. Di IE, così provvede:
- rigetta la domanda di acquisto per usucapione proposta da;
Parte_1
-nulla sulle spese.
Gela, lì 14.11.2025
Il Giudice On.
Angela RI Di IE
pag. 8 pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela
RI Di IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 912/2020
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Concezione n.18 (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
HI TA (c.f..: ), giusta procura in calce all'atto di C.F._2
citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gela, c.so Vittorio
EM n.231
-attrice-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente a [...](Germania) in Controparte_1
Stadthausstrasse n.20
-convenuto contumace-
Oggetto: Usucapione bene immobile.
pag. 1 Conclusioni per parte attrice: “in accoglimento della domanda formulata, ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1158 c.c. e ss. c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione in favore di della quota indivisa e indistinta, prima Parte_1 appartenente al convenuto, dell'immobile descritto in atto di citazione, per averne la concludente mantenuto il possesso esclusivo in modo continuativo, pacifico, pubblico e non interrotto da oltre vent'anni.
Conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione e volturazione del suddetto bene immobile, per la quota usucapita, in favore della concludente, con esonero da ogni responsabilità, previ i necessari incombenti.
Emettere ogni provvedimento e statuizione necessari.
Con vittoria di spese e compensi, da maggiorare del r.f.s. e degli accessori di legge.”
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione del 1.07.2020 la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
l'ex coniuge allegando quanto segue: Controparte_1
- con atto rogato il 12.09.1990 dal notaio Dott. rep n.34534, Persona_1
raccolta n.8690, unitamente a acquistava un immobile sito a Gela in Controparte_1
via Immacolata Concezione n.16/18 composto da:
a) piano terra, con accesso dalla via S. Immacolata Concezione n.18, di 5,5 vani oltre accessori, distinto in Catasto Fabbricati al foglio di mappa 146, p.lla 1180 sub 2, con annessa zona verde;
b) primo piano, con accesso dalla via Immacolata Concezione n.18, di 6,5 vani oltre accessori, distinto in Catasto Fabbricati al foglio di mappa 146, p.lla 1180 sub 3;
c)lastrico solare sito al secondo piano, con accesso dalla via Immacolata Concezione
n.16, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 146, p.lla 1180 sub 4;
pag.
2 - a seguito di giudizio di separazione instaurato tra i coniugi, il Tribunale di Gela dapprima (in data 19.04.1994) autorizzava l'attrice e i figli ad abitare la casa coniugale, e in seguito, con sentenza n.115/1995 del 31.03.1995 assegnava la casa alla sig.ra , quale affidataria dei figli;
tale affidamento veniva successivamente Parte_1
confermato con la sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio del 7.04.2006;
- sin dal 1994, l'attrice pertanto possedeva l'immobile interamente, a titolo esclusivo, con l'animus tipico del proprietario, senza che il convenuto avesse più possibilità di accedervi (avendo l'attrice cambiato anche le serrature), pagando le rate del mutuo ipotecario stipulato a favore della in cui l'attrice Controparte_2 era parte mutuataria e il convenuto terzo datore d'ipoteca, provvedendo al pagamento di tutte le spese e tributi e provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
Sulla base di quanto esposto, la sig.ra chiedeva dichiararsi Parte_1
l'usucapione ex art. 1158 c.c dell'immobile in questione e si rimetteva alle conclusioni soprastanti.
Alla prima udienza del 19.02.2021, venivano assegnato all'attrice termine per introdurre procedimento di mediazione.
All'udienza dell'8.10.2021, venivano concedessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c..
Parte attrice produceva memorie contenenti richieste istruttorie.
All'udienza del 18.11.2022, venivano escussi i testi di parte attrice Testimone_1
e , mentre all'udienza del 3.03.2023 venivano escussi Testimone_2 CP_3
, , e .
[...] Controparte_4 Testimone_3 Persona_2
Dopo alcuni rinvii, all'esito dell'udienza cartolare del 22.05.2025, la causa veniva posta in decisione.
****
pag. 3 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_1
costituitosi in giudizio.
Nel merito la domanda è infondata e va respinta.
Parte attrice allega di essere comproprietaria dell'immobile di cui chiede dichiararsi l'usucapione per averlo acquistato unitamente all'ex coniuge, , con Controparte_1
atto rogato il 12/9/1990 dal Notaio Dott. che dall'unione Persona_1
coniugale con il convenuto sono nati tre figli: (nato a [...] Persona_3
l'1/9/1978), (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Persona_4 Persona_2
il 10/8/1987).
L'attrice allega di avere avuto il possesso esclusivo del bene in forza dei provvedimenti giudiziali con cui le è stata assegnata in godimento la casa coniugale, in quanto coniuge affidatario dei figli.
In data 19/4/1994, il Tribunale di Gela, all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, ha autorizzato e i figli ad abitare la casa Parte_1
coniugale.
Con la sentenza n. 115/1995 emessa il 31/3/1995, la casa coniugale veniva assegnata alla concludente quale affidataria dei figli.
Tale assegnazione, non essendo mutate le condizioni, permaneva anche con la sentenza n. 73/2006 emessa dal Tribunale di Gela in data 7/4/2006, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio contratto dalle parti in causa.
Sostiene l'attrice che immobile di via Immacolata Concezione nn. 16/18 è stato dalla medesima interamente posseduto a titolo esclusivo e con l'animus tipico del proprietario sin dal 19/4/1994, ossia da quando esso le è stato assegnato interamente e in via esclusiva, o comunque dal 31/3/1995, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione prima citata.
pag. 4 Invero già tali affermazioni sono sufficienti a determinare il rigetto della domanda proposta, posto che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale non attribuisce il possesso, in questo caso il possesso esclusivo, del bene, bensì la sua detenzione.
In tal senso si è chiaramente espressa la Suprema Corte (sent. n. 18028/2023) la quale ha statuito che la disponibilità e il godimento esclusivo dell'immobile in forza del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale trovano titolo in quel provvedimento e ciò non costituisce possesso del bene.
Costituendo l'uso esclusivo del bene estrinsecazione del diritto di godimento attribuitole dal provvedimento giudiziale, l'attrice avrebbe dovuto allegare una interversione, ovvero più correttamente una volontà di escludere, da un dato momento in poi, l'ex coniuge dal compossesso del bene. Momento che non avrebbe potuto che essere successivo al provvedimento di assegnazione in godimento del bene e non coincidere con esso ed anzi trovare in esso, secondo la prospettazione e allegazione che ne fa la stessa attrice, l'asserito elemento fondate un possesso esclusivo.
Tale volontà avrebbe poi dovuto estrinsecarsi, ovvero trovare manifestazione esterna in atti tali da portare a conoscenza del compossessore, l'ex coniuge, la propria volontà di escluderlo dal possesso del bene.
La dedotta circostanza che egli si sia allontanato, viva all'estero, e non si interessi più al bene non è di per sé sufficiente a dimostrare l'assunto attoreo, atteso che la rinuncia al possesso non può essere presunta ma deve risultare da una univoca manifestazione di volontà abdicativa, sicché la semplice astensione dall'esercizio del possesso non è sufficiente a determinarne la perdita, potendo il possesso essere conservato “solo animo” laddove, nella specie, l'unico fatto dimostrato in giudizio, il trasferimento all'estero, non è sufficiente per inferire la volontà del convenuto di dismettere il possesso.
pag. 5 Tale volontà non può neppure essere desunta dalla contumacia, posto che il plico contenente la citazione risulta tornato al mittente con la dicitura “refuse”; sicché se, da un canto, egli può considerarsi correttamente evocato in giudizio, poiché posto nella condizione di conoscere il giudizio, dall'altro dimostra che egli non è di fatto a conoscenza di un giudizio volto ad espropriarlo della sua quota di proprietà sul bene.
In assenza di atti volti a portare a conoscenza del convenuto la volontà di mutare il godimento esclusivo, fondato sul provvedimento giudiziale, in possesso esclusivo, atti non solo non provati vieppiù neppure dedotti o allegati, gli altri fatti dedotti dall'attrice non possono ritenersi idonei a fondare una declaratoria di usucapione del bene.
Segnatamente, l'attrice ha specificato che il convenuto non ha più avuto la possibilità di accedere nel menzionato immobile o di estrinsecare atti di signoria, non foss'altro che per il cambio di serrature di tutti gli ingressi all'immobile, al fine specifico e dichiarato al convenuto di impedirgli spiacevoli e indesiderate intromissioni;
ha allegato di aver sopportato gli oneri per la sanatoria dell'immobile, quelli del pagamento del mutuo, i costi per la ristrutturazione, allorquando si sono manifestati problemi di infiltrazioni nelle tubature.
“In particolare, il teste confermava di aver svolto dei lavori Testimone_1 nell'abitazione e che il compenso per tali opere era stato corrisposto dall'attrice, mentre i testi , , e Controparte_3 Controparte_4 Persona_2 [...]
dichiaravano che l'immobile era abitato esclusivamente Testimone_3 dalla sig.ra con i suoi figli, che già dal 1994 erano state cambiate le Parte_1
serrature del portoncino di ingresso e della porta dell'immobile e che l'ex marito convenuto già da molti anni si era trasferito in Germania, disinteressandosi completamente dell'immobile oggetto di causa”.
In merito al valore giuridico da attribuire al disinteresse del convenuto si è già detto.
Riguardo al pagamento delle spese di mutuo, dall'esame della documentazione in atti, emerge che gran parte delle ricevute prodotte in atti attengono al periodo in cui pag. 6 non vi era ancora separazione fra i coniugi, le contabili di pagamento non dimostrano chi abbia sostenuto la relativa spesa;
il pagamento dei tributi viene effettuato dall'attrice dal 2012 in poi;
le cambiali risultano sottoscritte da entrambi i coniugi;
gli oneri di sanatoria risultano sopportati dal precedente proprietario.
Ponendo in disparte tali considerazioni, ciò che rileva è che essendo l'immobile di proprietà di entrambe le parti in causa, la circostanza che il comproprietario ne sopporti i costi e gli oneri di mantenimento rientra nell'ambito del normale esercizio di diritto e dei conseguenti oneri, e tali fatti non offrono alcun elemento per far ritenere che l'attrice abbia manifestato nei confronti dell'ex coniuge la volontà di esercitare sulla res una signoria piena ed esclusiva, finalizzata ad escluderlo dal
(com)possesso.
Nell'ipotesi di usucapione del bene in comproprietà (Cass. n. 11419 del 22/07/2003),
“il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”;
più specificatamente, secondo Cass. n. 19478 del 20/09/2007, “in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi sia funzionale all'esercizio del possesso
"ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”.
La specificità del caso in esame, rispetto a quest'ultima pronunzia giudiziale, consiste nel fatto che il godimento esclusivo del bene da pare dell'attrice trova fondamento e legittimazione non nella mera tolleranza del comproprietario, bensì nei diversi pag. 7 provvedimenti giudiziali (da ultimo quello del 2006) e tale specificità impone, ad avviso del giudicante, un maggior rigore nel vaglio dei comportamenti e dei fatti che si assumono essere volti ad escludere il possesso del comproprietario.
Nel caso in esame, come evidenziato, parte attrice non ha in alcun modo dedotto di avere comunicato o portato a conoscenza del convenuto la sua volontà di voler possedere in via esclusiva l'immobile attribuitole in godimento esclusivo dal
Tribunale.
Mancando l'allegazione e la prova di tale contradictio la domanda non può che essere respinta.
La pronunzia sulle spese, stante la contumacia del convenuto, non ha motivo di essere.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela
R. Di IE, così provvede:
- rigetta la domanda di acquisto per usucapione proposta da;
Parte_1
-nulla sulle spese.
Gela, lì 14.11.2025
Il Giudice On.
Angela RI Di IE
pag. 8 pag. 9