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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23.2.2023 al n. 384 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Mutuo promossa da:
, elettivamente domiciliato in Firenze, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Jacopo Pepi, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Venezia- Controparte_1
Mestre, rappresentata da Controparte_2 elettivamente domiciliata in Verona, presso e nello studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende, come da procura generale alle liti rilasciata dal notaio in Venezia-Mestre del 4.11.2022 Persona_1
(rep. 44583; racc. 16958),
APPELLATA
All'udienza del 22-24.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Voglia l'On. Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
PRELIMINARMENTE NEL RITO: dichiarare la falsità dell'atto allegato 7 del fascicolo monitorio del Decreto
Ingiuntivo opposto, che si allega al presente atto al n°3 della sottoscrizione ivi apposta e in via incidentale provvedere ai sensi dell'art. 355 cpc;
SEMPRE NEL RITO, previa causa incidentale, escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie del fascicolo monitorio del Decreto Ingiuntivo opposto.
NEL MERITO contrariis reiectis in totale riforma della sentenza voglia dichiarare nullo e inefficace il
Decreto Ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del credito ex art.2946 cc
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio, iva e cpa come per legge”.
Per : Controparte_1
“In via preliminare:
1. Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
2. Rigettare l'appello proposto dagli odierni appellanti e confermare la sentenza di primo grado n.
30/2023 pubbl. il 16/01/2023 del Tribunale di Arezzo (RG
n. 1912/2020), con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15% per il presente grado di giudizio;
3. In via subordinata, accertare in ogni caso che
è creditrice nei confronti del Controparte_1 sig. della somma di € 5.579,75 (ovvero Parte_1 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
2 equitativa) oltre agli interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento.
4. Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
384/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 30 del 16 gennaio 2023; parti: c. Parte_1 Controparte_1
, rappresentata da ,
[...] Controparte_2 esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22-
24.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrice ha convenuto in giudizio Controparte_3 e per essa la procuratrice proponendo opposizione CP_4 al decreto ingiuntivo n. 587/2020, emesso in data 26.05.2020 dal Tribunale di Arezzo con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 5.579,75, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, sulla base del contratto di finanziamento n. 2221155200 erogato in data 23.04.2005 da Prestitempo a con la garanzia di Controparte_5
. Parte_1 A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha eccepito la prescrizione del credito ventato da non Controparte_3 risultando dalla documentazione ex adverso prodotta in fase monitoria validi atti interruttivi della prescrizione, dal momento che la lettera raccomandata del 24.04.2018 risulta inviata ben tre anni dopo l'avveramento della prescrizione e che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata è sicuramente apocrifa e non apposta dall'opponente. Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: Sin da ora ci si oppone ad eventuale richiesta di provvisoria esecuzione per l'infondatezza delle prove
3 documentali ex adverso allegato e stante la prescrizione del debito NEL MERITO: rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del debito, essendo il medesimo estinto per intervenuta prescrizione con condanna del convenuto opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e onorari”. Si è costituita in giudizio in persona Controparte_3 della procuratrice riferendo che il contratto di CP_4 finanziamento n. 2221155200 è stato stipulato tra Divisione Prestitempo – gruppo Deutsche Bank S.p.A. e
[...]
con la garanzia dello stesso Controparte_6
in data 24.11.2005 (e non 23.04.2005 come Parte_1 riportato da parte attrice); a seguito del contratto di cessione concluso nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999, giusta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte 2 n. 95 del 12.08.2014 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), il credito vantato da Deutsche Bank S.p.A., veniva ceduto alla _3
, attuale titolare del credito.
[...] Nel merito, ha evidenziato l'infondatezza dell'opposizione priva di qualsivoglia riscontro probatorio, proposta senza contestare in alcun modo le circostanze riportate nel ricorso per decreto ingiuntivo che pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., devono considerarsi pacifiche e confermate dall'attore; ha rilevato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto risulta certo, liquido ed esigibile come confermato dalla documentazione prodotta sin dalla fase monitoria;
ha rilevato che l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa perché il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (24.11.2009) e non dalla stipula del contratto;
inoltre, poiché l'ultimo pagamento è avvenuto in data 24.12.2008, la diffida di pagamento notificata in data 02.05.2018 appare idonea ad interrompere la prescrizione (v. doc. 7 fascicolo monitorio); ha evidenziato altresì che parte opponente ha comunicato alla banca la propria volontà di adempiere confermando l'esistenza dell'obbligazione che deve intendersi come riconosciuta (v. doc. 6 comparsa costituzione e risposta); ha rilevato l'infondatezza e la pretestuosità del disconoscimento della firma sulla ricevuta di ritorno della raccomandata del 24.04.2018, evidenziando altresì che l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso. Sulla base di tali allegazioni, parte convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, In via preliminare: - Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 587/2020 del 30/05/2020 RG n. 1174/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 26/05/2020, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: - Rigettare l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto e
4 diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 587/2020 del 30/05/2020 RG n. 1174/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 26/05/2020 e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale”. Concessa in prima udienza la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. In data 30.05.2022 è intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. la quale cessionaria del Controparte_1 credito, facendo proprie e confermando tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi da parte attrice ed ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito:
1. Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 [...]
della somma di € 5.579,75 (ovvero quella diversa Parte_1 somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
2. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.” La causa è stata istruita solo documentalmente e, depositate dalle parti note conclusive autorizzate, viene decisa in data odierna con la presente sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'opposizione è infondata e deve pertanto essere respinta. Invero, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, unico motivo di opposizione proposto, risulta infondata. Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (ex multis Cass. 17798/2011). Poiché il contratto di finanziamento de quo è stato stipulato in data 24.11.2005 e prevedeva un piano di rimborso in n. 48 rate mensili, l'ultima rata avrebbe dovuto essere corrisposta il 24.11.2009; il dies a quo dal quale computare la decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento e non alla data di stipula del contratto, come invece sostenuto da parte attrice. Come provato dal doc. 4 prodotto da parte opposta l'ultimo pagamento è intervenuto in data 24.12.2008, e in data 02.05.2018 è stata notificata la diffida di pagamento (lettera
5 raccomandata del 24.04.2018, doc. 7 del fascicolo monitorio), valido atto interruttivo della prescrizione. Parte opponente ha disconosciuto la firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata del 24.04.2018. Al riguardo, si evidenzia che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890/1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (cfr. Cass. civ. n. 22058/2019; Cass. civ. n. 30318/2019; Cass. civ. n. 8082/2019; Cass. civ. n. 14574/2018; Cass. civ. n. 2486/2018; Cass. civ. n. 29022/2017; Cass. civ. n. 31160/2022). Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del disconoscimento della firma nell'avviso di ricevimento della raccomandata del 24.04.2018, non avendo parte opponente proposto querela di falso. Peraltro, trattandosi di ordinaria lettera raccomandata A/R l'agente postale ha attestato di avere recapitato la lettera raccomandata all'indirizzo indicato ma non al destinatario della lettera;
invero la firma è apposta dal ricevente che non necessariamente coincide con il destinatario (cfr. doc. 7 monitorio), pertanto il disconoscimento della firma operato dall'opponente oltre che inammissibile risulta del tutto irrilevante (cfr. ex multis Cass. 9111/2012: “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo
6 se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”). L'opposizione deve pertanto essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (scaglione € 5.200,00 - 26.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva e minimi per altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di
[...] delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1 3.400,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
, chiedendo di sentire: Parte_1
- preliminarmente nel rito, dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta nell'atto allegato quale doc. 7 del fascicolo monitorio del decreto ingiuntivo opposto e in via incidentale provvedere ai sensi dell'art. 355 c.p.c.
- sempre nel rito, previa causa incidentale, escludere il suddetto documento dalle fonti probatorie del fascicolo monitorio del decreto ingiuntivo opposto
- nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del credito ex art. 2946 c.c. il tutto con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio, IVA e CPA come per legge.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
rappresentata da Controparte_1 [...]
, a sua volta concludendo Controparte_2 in via preliminare per sentir dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348- bis c.p.c.
7 e, nel merito, per sentir rigettare l'appello ex adverso proposto e confermare la sentenza appellata, con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente grado di giudizio in via subordinata, per sentir accertare in ogni caso essere essa creditrice nei Controparte_1 confronti del della somma di Euro 5.579,75 o Parte_1 quella diversa maggiore o minore di giustizia, da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre agli interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento e condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Parimenti, va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito all'appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Deve altresì osservarsi come, proposta querela di falso in appello, la corte, nel provvedere ai sensi dell'art. 355 c.p.c., non è tenuta a comunicare alcunché al P.M., il cui intervento nel giudizio di falso è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso medesimo, ma non anche in quella preliminare, in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza
8 del documento, giacché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare (così, in termini, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 22979 del
02/10/2017, cui adde, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
21232 del 19/07/2023).
Il proposto appello deve essere rigettato, in quanto la querela di falso in essa contenuta, che ne costituisce l'unico motivo, risulta non corredata della sottoscrizione della parte o di procura speciale da quest'ultima conferita (la procura allegata all'atto di citazione è infatti solo una generica procura alle liti), così come previsto dall'art. 221 c.p.c. e altresì argomentabile dall'art. 99 disp. att. c.p.c. (che prevede che la querela debba essere successivamente
“confermata”).
Assorbito l'esame circa l'ulteriore eccezione sollevata dalla parte appellata di irrilevanza della proposta querela di falso, in quanto diretta verso atto non richiedente la specifica sottoscrizione del destinatario previa identificazione di quest'ultimo
(secondo il principio espresso dalla pronuncia di legittimità, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9111 del
06/06/2012, richiamata dal primo Giudice, cui adde Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore dell'opposta somma ingiunta, aliquote minime, esclusa la fase istruttoria).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante . Parte_1
P.Q.M.
9 la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 30
[...] del 16 gennaio 2023,
1. rigetta il proposto appello;
2. dichiara tenuto e condanna alla Parte_1 refusione in favore di Controparte_1 rappresentata da delle spese Controparte_2 di lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro 1.984,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Firenze il 23 maggio 2025.
Il Presidente rel.est.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23.2.2023 al n. 384 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Mutuo promossa da:
, elettivamente domiciliato in Firenze, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Jacopo Pepi, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Venezia- Controparte_1
Mestre, rappresentata da Controparte_2 elettivamente domiciliata in Verona, presso e nello studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende, come da procura generale alle liti rilasciata dal notaio in Venezia-Mestre del 4.11.2022 Persona_1
(rep. 44583; racc. 16958),
APPELLATA
All'udienza del 22-24.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Voglia l'On. Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
PRELIMINARMENTE NEL RITO: dichiarare la falsità dell'atto allegato 7 del fascicolo monitorio del Decreto
Ingiuntivo opposto, che si allega al presente atto al n°3 della sottoscrizione ivi apposta e in via incidentale provvedere ai sensi dell'art. 355 cpc;
SEMPRE NEL RITO, previa causa incidentale, escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie del fascicolo monitorio del Decreto Ingiuntivo opposto.
NEL MERITO contrariis reiectis in totale riforma della sentenza voglia dichiarare nullo e inefficace il
Decreto Ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del credito ex art.2946 cc
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio, iva e cpa come per legge”.
Per : Controparte_1
“In via preliminare:
1. Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
2. Rigettare l'appello proposto dagli odierni appellanti e confermare la sentenza di primo grado n.
30/2023 pubbl. il 16/01/2023 del Tribunale di Arezzo (RG
n. 1912/2020), con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15% per il presente grado di giudizio;
3. In via subordinata, accertare in ogni caso che
è creditrice nei confronti del Controparte_1 sig. della somma di € 5.579,75 (ovvero Parte_1 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
2 equitativa) oltre agli interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento.
4. Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
384/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 30 del 16 gennaio 2023; parti: c. Parte_1 Controparte_1
, rappresentata da ,
[...] Controparte_2 esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22-
24.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrice ha convenuto in giudizio Controparte_3 e per essa la procuratrice proponendo opposizione CP_4 al decreto ingiuntivo n. 587/2020, emesso in data 26.05.2020 dal Tribunale di Arezzo con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 5.579,75, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, sulla base del contratto di finanziamento n. 2221155200 erogato in data 23.04.2005 da Prestitempo a con la garanzia di Controparte_5
. Parte_1 A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha eccepito la prescrizione del credito ventato da non Controparte_3 risultando dalla documentazione ex adverso prodotta in fase monitoria validi atti interruttivi della prescrizione, dal momento che la lettera raccomandata del 24.04.2018 risulta inviata ben tre anni dopo l'avveramento della prescrizione e che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata è sicuramente apocrifa e non apposta dall'opponente. Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: Sin da ora ci si oppone ad eventuale richiesta di provvisoria esecuzione per l'infondatezza delle prove
3 documentali ex adverso allegato e stante la prescrizione del debito NEL MERITO: rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del debito, essendo il medesimo estinto per intervenuta prescrizione con condanna del convenuto opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e onorari”. Si è costituita in giudizio in persona Controparte_3 della procuratrice riferendo che il contratto di CP_4 finanziamento n. 2221155200 è stato stipulato tra Divisione Prestitempo – gruppo Deutsche Bank S.p.A. e
[...]
con la garanzia dello stesso Controparte_6
in data 24.11.2005 (e non 23.04.2005 come Parte_1 riportato da parte attrice); a seguito del contratto di cessione concluso nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999, giusta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte 2 n. 95 del 12.08.2014 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), il credito vantato da Deutsche Bank S.p.A., veniva ceduto alla _3
, attuale titolare del credito.
[...] Nel merito, ha evidenziato l'infondatezza dell'opposizione priva di qualsivoglia riscontro probatorio, proposta senza contestare in alcun modo le circostanze riportate nel ricorso per decreto ingiuntivo che pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., devono considerarsi pacifiche e confermate dall'attore; ha rilevato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto risulta certo, liquido ed esigibile come confermato dalla documentazione prodotta sin dalla fase monitoria;
ha rilevato che l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa perché il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (24.11.2009) e non dalla stipula del contratto;
inoltre, poiché l'ultimo pagamento è avvenuto in data 24.12.2008, la diffida di pagamento notificata in data 02.05.2018 appare idonea ad interrompere la prescrizione (v. doc. 7 fascicolo monitorio); ha evidenziato altresì che parte opponente ha comunicato alla banca la propria volontà di adempiere confermando l'esistenza dell'obbligazione che deve intendersi come riconosciuta (v. doc. 6 comparsa costituzione e risposta); ha rilevato l'infondatezza e la pretestuosità del disconoscimento della firma sulla ricevuta di ritorno della raccomandata del 24.04.2018, evidenziando altresì che l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso. Sulla base di tali allegazioni, parte convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, In via preliminare: - Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 587/2020 del 30/05/2020 RG n. 1174/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 26/05/2020, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: - Rigettare l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto e
4 diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 587/2020 del 30/05/2020 RG n. 1174/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 26/05/2020 e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale”. Concessa in prima udienza la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. In data 30.05.2022 è intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. la quale cessionaria del Controparte_1 credito, facendo proprie e confermando tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi da parte attrice ed ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito:
1. Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 [...]
della somma di € 5.579,75 (ovvero quella diversa Parte_1 somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
2. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.” La causa è stata istruita solo documentalmente e, depositate dalle parti note conclusive autorizzate, viene decisa in data odierna con la presente sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'opposizione è infondata e deve pertanto essere respinta. Invero, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, unico motivo di opposizione proposto, risulta infondata. Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (ex multis Cass. 17798/2011). Poiché il contratto di finanziamento de quo è stato stipulato in data 24.11.2005 e prevedeva un piano di rimborso in n. 48 rate mensili, l'ultima rata avrebbe dovuto essere corrisposta il 24.11.2009; il dies a quo dal quale computare la decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento e non alla data di stipula del contratto, come invece sostenuto da parte attrice. Come provato dal doc. 4 prodotto da parte opposta l'ultimo pagamento è intervenuto in data 24.12.2008, e in data 02.05.2018 è stata notificata la diffida di pagamento (lettera
5 raccomandata del 24.04.2018, doc. 7 del fascicolo monitorio), valido atto interruttivo della prescrizione. Parte opponente ha disconosciuto la firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata del 24.04.2018. Al riguardo, si evidenzia che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890/1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (cfr. Cass. civ. n. 22058/2019; Cass. civ. n. 30318/2019; Cass. civ. n. 8082/2019; Cass. civ. n. 14574/2018; Cass. civ. n. 2486/2018; Cass. civ. n. 29022/2017; Cass. civ. n. 31160/2022). Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del disconoscimento della firma nell'avviso di ricevimento della raccomandata del 24.04.2018, non avendo parte opponente proposto querela di falso. Peraltro, trattandosi di ordinaria lettera raccomandata A/R l'agente postale ha attestato di avere recapitato la lettera raccomandata all'indirizzo indicato ma non al destinatario della lettera;
invero la firma è apposta dal ricevente che non necessariamente coincide con il destinatario (cfr. doc. 7 monitorio), pertanto il disconoscimento della firma operato dall'opponente oltre che inammissibile risulta del tutto irrilevante (cfr. ex multis Cass. 9111/2012: “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo
6 se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”). L'opposizione deve pertanto essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (scaglione € 5.200,00 - 26.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva e minimi per altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di
[...] delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1 3.400,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
, chiedendo di sentire: Parte_1
- preliminarmente nel rito, dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta nell'atto allegato quale doc. 7 del fascicolo monitorio del decreto ingiuntivo opposto e in via incidentale provvedere ai sensi dell'art. 355 c.p.c.
- sempre nel rito, previa causa incidentale, escludere il suddetto documento dalle fonti probatorie del fascicolo monitorio del decreto ingiuntivo opposto
- nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del credito ex art. 2946 c.c. il tutto con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio, IVA e CPA come per legge.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
rappresentata da Controparte_1 [...]
, a sua volta concludendo Controparte_2 in via preliminare per sentir dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348- bis c.p.c.
7 e, nel merito, per sentir rigettare l'appello ex adverso proposto e confermare la sentenza appellata, con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente grado di giudizio in via subordinata, per sentir accertare in ogni caso essere essa creditrice nei Controparte_1 confronti del della somma di Euro 5.579,75 o Parte_1 quella diversa maggiore o minore di giustizia, da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre agli interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento e condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Parimenti, va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito all'appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Deve altresì osservarsi come, proposta querela di falso in appello, la corte, nel provvedere ai sensi dell'art. 355 c.p.c., non è tenuta a comunicare alcunché al P.M., il cui intervento nel giudizio di falso è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso medesimo, ma non anche in quella preliminare, in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza
8 del documento, giacché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare (così, in termini, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 22979 del
02/10/2017, cui adde, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
21232 del 19/07/2023).
Il proposto appello deve essere rigettato, in quanto la querela di falso in essa contenuta, che ne costituisce l'unico motivo, risulta non corredata della sottoscrizione della parte o di procura speciale da quest'ultima conferita (la procura allegata all'atto di citazione è infatti solo una generica procura alle liti), così come previsto dall'art. 221 c.p.c. e altresì argomentabile dall'art. 99 disp. att. c.p.c. (che prevede che la querela debba essere successivamente
“confermata”).
Assorbito l'esame circa l'ulteriore eccezione sollevata dalla parte appellata di irrilevanza della proposta querela di falso, in quanto diretta verso atto non richiedente la specifica sottoscrizione del destinatario previa identificazione di quest'ultimo
(secondo il principio espresso dalla pronuncia di legittimità, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9111 del
06/06/2012, richiamata dal primo Giudice, cui adde Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore dell'opposta somma ingiunta, aliquote minime, esclusa la fase istruttoria).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante . Parte_1
P.Q.M.
9 la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 30
[...] del 16 gennaio 2023,
1. rigetta il proposto appello;
2. dichiara tenuto e condanna alla Parte_1 refusione in favore di Controparte_1 rappresentata da delle spese Controparte_2 di lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro 1.984,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Firenze il 23 maggio 2025.
Il Presidente rel.est.
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