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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/12/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 413/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 413/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Montaletto di Cervia (RA), Via Dei Trebbiatori n. 17, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA IACONA ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Cesena (FC), piazza del Popolo n. 24 e (C.F. ), nato a [...], il [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA IACONA ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito a Cesena (FC), piazza del Popolo n. 24
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 09.05.2025. In data 28.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis 47 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05.02.2025, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrapreso a partire dal 2012 una relazione sentimentale con convivenza more uxorio fissando la dimora in un immobile sito a Cervia (RA), Via Martiri Fantini n. 60, di proprietà del Sig. e della madre di quest'ultimo, sig.ra che, dalla Parte_2 Persona_1 loro unione erano nate a Cesena in data 02.11.2012 la figlia e in data 25.04.2015 la figlia e Per_2 Per_3 che, a causa dell'incompatibilità di carattere, la convivenza era divenuta intollerabile sicché erano addivenuti alla determinazione di separarsi. In considerazione della volontà di regolamentare congiuntamente il regime di affidamento e di mantenimento delle figlie, le parti chiedevano al Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno separate: il Sig. continuerà a risiedere nella casa familiare, ubicata in Cervia Parte_2
(RA), Via Martiri Fantini n. 60, di proprietà del Sig. e della madre di quest'ultimo, ovvero della Sig.ra Parte_2
mentre la Sig.ra si è già trasferirà presso l'immobile ubicato in Montaletto di Cervia Persona_1 Parte_1
(RA), Via Dei Trebbiatori n. 17. Al Sig. rimarrà assegnato in proprietà esclusiva tutto il mobilio e gli elettrodomestici rimasti Parte_2 nell'abitazione familiare.
2) Le figlie minori e resteranno affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione Per_2 Per_3 della madre, ove hanno già fissato la propria residenza.
3) La madre beneficerà degli assegni famigliari e/o dell'assegno unico integralmente, o di qualunque altro beneficio di legge previsto a tale titolo.
4) Mentre il Sig. svolge la propria professione di istruttore di fitness prevalentemente presso la Palestra Parte_2
Euritmica Ravenna, ubicata in Ravenna (RA), Via Flammarion n. 17, il lunedì ed il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 20,00, mentre nelle altre giornate dalle 8,00 alle 12,30, a seconda che debba o meno recuperare le figlie minori, la Sig.ra Pt_1
è commessa presso Profumeria Pinalli Unipersonale, ubicata in Cesena (FC), Corso Sozzi n. 2/C, dalle ore 9.00
[...] alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, le parti hanno quindi la necessità di regolamentare le modalità di affidamento delle figlie minori, tenendo in debita considerazione i rispettivi turni di lavoro, e soprattutto l'esigenza di quest'ultime di continuare a trascorrere il loro tempo con entrambi i genitori. 5) La figlia minore attualmente frequenta il secondo anno della Scuola Secondaria di I grado, ubicata in Via Per_2
Caduti della Libertà n. 16 a Cervia (RA), dalle ore 8,05 alle ore 13,05 dal lunedì al sabato, mentre la figlia minore attualmente frequenta la quarta elementare presso la Scuola Primaria “Giuseppe Mazzini”, ubicata in Via Jelenia Per_3
Gora n. 2/R a Cervia (RA), dalle ore 8,15 alle ore 13,15 dal lunedì al venerdì, oltre a due pomeriggi, ove rimane fino alle ore 16,15.
6) La figlia gioca a calcio e si allena 4/5 allenamenti/partite alla settimana, mentre la figlia fa atletica e si Per_2 Per_3 allena 2 volte alla settimana, alle predette attività vengono accompagnate o dalla madre o dal padre.
7) Le figlie minori staranno con il padre il martedì pomeriggio dalle ore 13,15 al mercoledì mattina quando le accompagnerà a scuola nel periodo scolastico o a casa della madre nel periodo non scolastico, nonché il venerdì pomeriggio dalle ore 13.15 fino al sabato mattina quando le riaccompagnerà a scuola nel periodo scolastico o a casa della madre nel periodo non scolastico, ma tale ultima giornata solo quando le figlie trascorreranno con la madre il week end, salvo diversi accordi tra i genitori e/o pagina 2 di 5 impegni delle minori e/o desideri delle stesse, nonché a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera entro le ore 19.00, quando verranno accompagnate a casa della madre.
8) Quando entrambi i genitori non saranno impegnati al lavoro e le figlie non saranno a scuola, salvo diversi accordi tra gli istanti, le stesse trascorreranno un'intera giornata con l'uno e un'altra intera giornata con l'altro genitore, garantendo sempre alla parte che non ha l'affido di poter comunicare telefonicamente con le figlie minori.
9) Entrambi i genitori potranno sempre presenziare alle visite mediche e alle attività riabilitative e di cura che coinvolgono le figlie minori.
10) e trascorreranno altresì ora con il padre e ora con la madre un periodo di vacanza della durata di 15 Per_2 Per_3 giorni, di cui una settimana continuativa, durante le vacanze estive, della durata di 7 giorni, durante le vacanze di Natale, e della durata di 3 giorni, durante le vacanze di Pasqua, che verranno definiti in tempo utile ogni anno, possibilmente entro il 30 maggio, compatibilmente con le esigenze e le ferie dei genitori, nonché con gli impegni delle minori. Ad anni alterni, il giorno di Natale e di verranno trascorsi da e ora con il padre ora con la Persona_4 Per_2 Per_3 madre, e così anche il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori, e gli impegni delle figlie minori. Nel giorno del compleanno delle figlie minori i genitori si accorderanno per come e con chi le stesse lo trascorreranno. 11) Durante le altre festività, le figlie e staranno con entrambi i genitori in egual misura, a pranzo da uno ed Per_2 Per_3
a cena dall'altro, oppure, un'intera giornata con l'uno e l'altra con l'altro genitore. 12) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute delle figlie minori (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori ed entrambi si impegneranno a comunicare tempestivamente all'altro ogni informazione di cui sono venuti a conoscenza riguardante e/o Per_2 Per_3
13) Il padre contribuirà al mantenimento di e versando alla madre entro i primi 7 giorni del mese la somma Per_2 Per_3 omnia di €. 430,00= mensili, ovvero €. 215,00= a figlia, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT settore industria.
14) Tutte le spese scolastiche (tasse, libri, cancelleria corredo inizio anno, spese di trasporto, gite, assicurazione e rette scolastiche, servizio di mensa scolastico), spese mediche, e le spese ludico-sportive concordate, saranno a carico delle parti in egual misura, e comunque saranno regolate in base al protocollo sul diritto di famiglia in vigore innanzi al Tribunale di Ravenna.
15) Il Sig. alla data di sottoscrizione del presente atto versa a favore delle figlie e Parte_2 Persona_5 sul conto corrente dedicato ex Legge n. 147 del 27.12.2013 acceso dal Notaio Dr. Persona_6 Persona_7 con studio in Cervia (RA) Circonvallazione E. Sacchetti n. 99 presso la banca Intesa San Paolo c/c IBAN [...] la somma di €. 172.800,00= (centosettantamilaeuro/00), ovvero €. 86.400,00= (ottantacinquemilaeuro/00) per ciascuna figlia, con l'incarico al notaio di procedere al versamento di detta somma, quale parte del prezzo relativo all'acquisto dell'immobile di proprietà del Sig. nato a [...] il [...] (Cod. CP_1
Fisc. ), che sarà acquistato pro quota dalla madre e dalle figlie e CodiceFiscale_3 Parte_1 Per_2
In particolare si conviene che, in esecuzione della presente separazione ed entro la data del 31 ottobre 2025, la madre Per_3
in proprio e, unitamente al Sig. quale padre, in nome e per conto delle figlie e Parte_1 Parte_2 Per_2
debitamente autorizzati dal Giudice tutelare, procederanno alla sottoscrizione del rogito notarile a mezzo del quale il Per_3
Sig. quale parte alienante, venderà a la piena proprietà della quota pari al 52% e a CP_1 Parte_1
e la restante piena proprietà della quota pari al 24% ciascuna, del predetto immobile, Persona_5 Persona_6 ubicato in Cervia (RA), Località Montaletto, Via dei Trebbiatori n. 17, con annessa corte esclusiva e posti auto scoperti, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cervia:
pagina 3 di 5 - Foglio 91 Particella 449 sub. 1 graffato con il sub. 18 Categoria A/2 Classe 2 Consistenza 5 vani, rendita Euro 593,93;
- Foglio 91 Particella 449 sub. 7 Categoria C/6 Classe 2 Consistenza 13 m² rendita Euro 69,15;
- Foglio 91 Particella 449 sub. 8 Categoria C/6 Classe 2 Consistenza 13 m² rendita Euro 69,15;
- Foglio 91 Particella 449 sub. 9 Categoria C/6 Classe 2 Consistenza 13 m² rendita Euro 69,15;
- Foglio 91 Particella 449 sub. 25 Bene Comune non Censibile (corte) ai sub. 1-7-8-9; per il prezzo complessivo di euro 360.000,00=, con versamento della somma di euro 172.800,00, che effettuerà direttamente il notaio depositario subito dopo la sottoscrizione del contratto di vendita a favore della parte venditrice, in pagamento del prezzo riferito ai diritti di comproprietà acquistate dalle minori e e della restante somma di euro Per_2 Per_3
187.200,00= da parte della madre in pagamento del prezzo riferito ai diritti di comproprietà acquistati Parte_1 dalla medesima, somma quest'ultima che le deriverà dal contratto di mutuo bancario ipotecario, che la stessa contestualmente sottoscriverà con garanzia ipotecaria sull'immobile in oggetto, e per il quale anche le figlie minori parteciperanno, quale terze datrici di ipoteca a favore della banca in relazione alla loro quota di comproprietà, con espressa autorizzazione per la madre a partecipare all'atto di compravendita anche al fine di far acquistare detta quota di comproprietà direttamente alle figlie e al compimento di tutti gli atti connessi per la esecutività del presente accordo, con la precisazione che detto acquisto avverrà in esecuzione della presente separazione, con ogni effetto di legge, anche in merito alla esenzione dalle imposte e tasse.
16) Sia la Sig.ra che le figlie e potranno risiedere e vivere nel predetto immobile fino a Parte_1 Per_2 Per_3 quando lo riterranno più opportuno, posto che né la madre né le stesse potranno pretendere l'allontanamento di un'altra comproprietaria dell'immobile, ne pretendere per nessun motivo un canone locativo.
17) La Sig.ra è titolare del conto corrente n. 0002/048/742621 acceso presso BCC il cui saldo attivo al Parte_1
30.01.2025 ammonta ad €. 2294,85= (doc. 8), mentre il Sig. è titolare del conto corrente n. Parte_2
0150009495 acceso presso Cassa di Risparmio di Ravenna il cui saldo attivo ammonta al 28.01.2025 ad €. 49198,33= (doc. 9), al quale è collegato un conto titoli con saldo al 28.0.2025 di €. 1741,85= (doc. 10), oltre ad essere proprietario di alcuni immobili, meglio descritti nella visura catastale allegata (doc. 7).
18) I genitori si impegnano sin d'ora a prestare il loro consenso per consentire all'altro/a di trasferire la propria residenza in un Comune anche diverso, ma comunque in prossimità di Cervia, nonché per il rilascio/rinnovo del rispettivo passaporto, anche per consentire all'altro genitore di portare con sé all'estero le figlie minori.
19) Con il versamento della somma di €. 172.800,00= sul conto corrente dedicato ex Legge n. 147 del 27.12.2013 acceso dal Notaio Dr. con studio in Cervia (RA) Circonvallazione E. Sacchetti n. 99 presso la banca Intesa Persona_7
San Paolo c/c IBAN [...], e con l'avvenuto utilizzo di detta somma per il pagamento del prezzo relativo alla quota di comproprietà da acquistarsi dalle minori, in esecuzione del presente atto, come meglio sopra previsto, le parti avranno così regolato ogni loro precedente e pregresso rapporto economico, e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro. Pertanto, nel caso in cui entro la data del 31.10.2025 non sia stato ancora effettuato l'atto notarile di trasferimento dell'immobile di cui al precedente numero 15) del presente ricorso, le parti si obbligano a impiegare le somme versate sul detto conto corrente dedicato al fine di far acquistare alle minori diritti di comproprietà, sempre unitamente alla madre, di un diverso immobile, previa modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale. 20) Le residue spese legali della presente procedura verranno corrisposte dalla Sig.ra . Parte_1
Con decreto emesso in data 13.02.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 28.05.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 28.05.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 4 di 5 Nelle note scritte depositate in data 09.05.2025, le parti confermavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza del 21.09.2025 il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori e in Per_2 Per_3 quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse delle minori, come disciplinato dalle norme positive. Il Collegio prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e confluiti nella condizione n. 15, la cui efficacia è subordinata, come riconosciuto dalle stesse parti, all'autorizzazione del Giudice tutelare. Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- PRENDE ATTO dell'accordo di cui alla condizione n. 15 del ricorso;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 413/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Montaletto di Cervia (RA), Via Dei Trebbiatori n. 17, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA IACONA ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Cesena (FC), piazza del Popolo n. 24 e (C.F. ), nato a [...], il [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA IACONA ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito a Cesena (FC), piazza del Popolo n. 24
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 09.05.2025. In data 28.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis 47 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05.02.2025, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrapreso a partire dal 2012 una relazione sentimentale con convivenza more uxorio fissando la dimora in un immobile sito a Cervia (RA), Via Martiri Fantini n. 60, di proprietà del Sig. e della madre di quest'ultimo, sig.ra che, dalla Parte_2 Persona_1 loro unione erano nate a Cesena in data 02.11.2012 la figlia e in data 25.04.2015 la figlia e Per_2 Per_3 che, a causa dell'incompatibilità di carattere, la convivenza era divenuta intollerabile sicché erano addivenuti alla determinazione di separarsi. In considerazione della volontà di regolamentare congiuntamente il regime di affidamento e di mantenimento delle figlie, le parti chiedevano al Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno separate: il Sig. continuerà a risiedere nella casa familiare, ubicata in Cervia Parte_2
(RA), Via Martiri Fantini n. 60, di proprietà del Sig. e della madre di quest'ultimo, ovvero della Sig.ra Parte_2
mentre la Sig.ra si è già trasferirà presso l'immobile ubicato in Montaletto di Cervia Persona_1 Parte_1
(RA), Via Dei Trebbiatori n. 17. Al Sig. rimarrà assegnato in proprietà esclusiva tutto il mobilio e gli elettrodomestici rimasti Parte_2 nell'abitazione familiare.
2) Le figlie minori e resteranno affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione Per_2 Per_3 della madre, ove hanno già fissato la propria residenza.
3) La madre beneficerà degli assegni famigliari e/o dell'assegno unico integralmente, o di qualunque altro beneficio di legge previsto a tale titolo.
4) Mentre il Sig. svolge la propria professione di istruttore di fitness prevalentemente presso la Palestra Parte_2
Euritmica Ravenna, ubicata in Ravenna (RA), Via Flammarion n. 17, il lunedì ed il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 20,00, mentre nelle altre giornate dalle 8,00 alle 12,30, a seconda che debba o meno recuperare le figlie minori, la Sig.ra Pt_1
è commessa presso Profumeria Pinalli Unipersonale, ubicata in Cesena (FC), Corso Sozzi n. 2/C, dalle ore 9.00
[...] alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, le parti hanno quindi la necessità di regolamentare le modalità di affidamento delle figlie minori, tenendo in debita considerazione i rispettivi turni di lavoro, e soprattutto l'esigenza di quest'ultime di continuare a trascorrere il loro tempo con entrambi i genitori. 5) La figlia minore attualmente frequenta il secondo anno della Scuola Secondaria di I grado, ubicata in Via Per_2
Caduti della Libertà n. 16 a Cervia (RA), dalle ore 8,05 alle ore 13,05 dal lunedì al sabato, mentre la figlia minore attualmente frequenta la quarta elementare presso la Scuola Primaria “Giuseppe Mazzini”, ubicata in Via Jelenia Per_3
Gora n. 2/R a Cervia (RA), dalle ore 8,15 alle ore 13,15 dal lunedì al venerdì, oltre a due pomeriggi, ove rimane fino alle ore 16,15.
6) La figlia gioca a calcio e si allena 4/5 allenamenti/partite alla settimana, mentre la figlia fa atletica e si Per_2 Per_3 allena 2 volte alla settimana, alle predette attività vengono accompagnate o dalla madre o dal padre.
7) Le figlie minori staranno con il padre il martedì pomeriggio dalle ore 13,15 al mercoledì mattina quando le accompagnerà a scuola nel periodo scolastico o a casa della madre nel periodo non scolastico, nonché il venerdì pomeriggio dalle ore 13.15 fino al sabato mattina quando le riaccompagnerà a scuola nel periodo scolastico o a casa della madre nel periodo non scolastico, ma tale ultima giornata solo quando le figlie trascorreranno con la madre il week end, salvo diversi accordi tra i genitori e/o pagina 2 di 5 impegni delle minori e/o desideri delle stesse, nonché a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera entro le ore 19.00, quando verranno accompagnate a casa della madre.
8) Quando entrambi i genitori non saranno impegnati al lavoro e le figlie non saranno a scuola, salvo diversi accordi tra gli istanti, le stesse trascorreranno un'intera giornata con l'uno e un'altra intera giornata con l'altro genitore, garantendo sempre alla parte che non ha l'affido di poter comunicare telefonicamente con le figlie minori.
9) Entrambi i genitori potranno sempre presenziare alle visite mediche e alle attività riabilitative e di cura che coinvolgono le figlie minori.
10) e trascorreranno altresì ora con il padre e ora con la madre un periodo di vacanza della durata di 15 Per_2 Per_3 giorni, di cui una settimana continuativa, durante le vacanze estive, della durata di 7 giorni, durante le vacanze di Natale, e della durata di 3 giorni, durante le vacanze di Pasqua, che verranno definiti in tempo utile ogni anno, possibilmente entro il 30 maggio, compatibilmente con le esigenze e le ferie dei genitori, nonché con gli impegni delle minori. Ad anni alterni, il giorno di Natale e di verranno trascorsi da e ora con il padre ora con la Persona_4 Per_2 Per_3 madre, e così anche il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori, e gli impegni delle figlie minori. Nel giorno del compleanno delle figlie minori i genitori si accorderanno per come e con chi le stesse lo trascorreranno. 11) Durante le altre festività, le figlie e staranno con entrambi i genitori in egual misura, a pranzo da uno ed Per_2 Per_3
a cena dall'altro, oppure, un'intera giornata con l'uno e l'altra con l'altro genitore. 12) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute delle figlie minori (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori ed entrambi si impegneranno a comunicare tempestivamente all'altro ogni informazione di cui sono venuti a conoscenza riguardante e/o Per_2 Per_3
13) Il padre contribuirà al mantenimento di e versando alla madre entro i primi 7 giorni del mese la somma Per_2 Per_3 omnia di €. 430,00= mensili, ovvero €. 215,00= a figlia, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT settore industria.
14) Tutte le spese scolastiche (tasse, libri, cancelleria corredo inizio anno, spese di trasporto, gite, assicurazione e rette scolastiche, servizio di mensa scolastico), spese mediche, e le spese ludico-sportive concordate, saranno a carico delle parti in egual misura, e comunque saranno regolate in base al protocollo sul diritto di famiglia in vigore innanzi al Tribunale di Ravenna.
15) Il Sig. alla data di sottoscrizione del presente atto versa a favore delle figlie e Parte_2 Persona_5 sul conto corrente dedicato ex Legge n. 147 del 27.12.2013 acceso dal Notaio Dr. Persona_6 Persona_7 con studio in Cervia (RA) Circonvallazione E. Sacchetti n. 99 presso la banca Intesa San Paolo c/c IBAN [...] la somma di €. 172.800,00= (centosettantamilaeuro/00), ovvero €. 86.400,00= (ottantacinquemilaeuro/00) per ciascuna figlia, con l'incarico al notaio di procedere al versamento di detta somma, quale parte del prezzo relativo all'acquisto dell'immobile di proprietà del Sig. nato a [...] il [...] (Cod. CP_1
Fisc. ), che sarà acquistato pro quota dalla madre e dalle figlie e CodiceFiscale_3 Parte_1 Per_2
In particolare si conviene che, in esecuzione della presente separazione ed entro la data del 31 ottobre 2025, la madre Per_3
in proprio e, unitamente al Sig. quale padre, in nome e per conto delle figlie e Parte_1 Parte_2 Per_2
debitamente autorizzati dal Giudice tutelare, procederanno alla sottoscrizione del rogito notarile a mezzo del quale il Per_3
Sig. quale parte alienante, venderà a la piena proprietà della quota pari al 52% e a CP_1 Parte_1
e la restante piena proprietà della quota pari al 24% ciascuna, del predetto immobile, Persona_5 Persona_6 ubicato in Cervia (RA), Località Montaletto, Via dei Trebbiatori n. 17, con annessa corte esclusiva e posti auto scoperti, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cervia:
pagina 3 di 5 - Foglio 91 Particella 449 sub. 1 graffato con il sub. 18 Categoria A/2 Classe 2 Consistenza 5 vani, rendita Euro 593,93;
- Foglio 91 Particella 449 sub. 7 Categoria C/6 Classe 2 Consistenza 13 m² rendita Euro 69,15;
- Foglio 91 Particella 449 sub. 8 Categoria C/6 Classe 2 Consistenza 13 m² rendita Euro 69,15;
- Foglio 91 Particella 449 sub. 9 Categoria C/6 Classe 2 Consistenza 13 m² rendita Euro 69,15;
- Foglio 91 Particella 449 sub. 25 Bene Comune non Censibile (corte) ai sub. 1-7-8-9; per il prezzo complessivo di euro 360.000,00=, con versamento della somma di euro 172.800,00, che effettuerà direttamente il notaio depositario subito dopo la sottoscrizione del contratto di vendita a favore della parte venditrice, in pagamento del prezzo riferito ai diritti di comproprietà acquistate dalle minori e e della restante somma di euro Per_2 Per_3
187.200,00= da parte della madre in pagamento del prezzo riferito ai diritti di comproprietà acquistati Parte_1 dalla medesima, somma quest'ultima che le deriverà dal contratto di mutuo bancario ipotecario, che la stessa contestualmente sottoscriverà con garanzia ipotecaria sull'immobile in oggetto, e per il quale anche le figlie minori parteciperanno, quale terze datrici di ipoteca a favore della banca in relazione alla loro quota di comproprietà, con espressa autorizzazione per la madre a partecipare all'atto di compravendita anche al fine di far acquistare detta quota di comproprietà direttamente alle figlie e al compimento di tutti gli atti connessi per la esecutività del presente accordo, con la precisazione che detto acquisto avverrà in esecuzione della presente separazione, con ogni effetto di legge, anche in merito alla esenzione dalle imposte e tasse.
16) Sia la Sig.ra che le figlie e potranno risiedere e vivere nel predetto immobile fino a Parte_1 Per_2 Per_3 quando lo riterranno più opportuno, posto che né la madre né le stesse potranno pretendere l'allontanamento di un'altra comproprietaria dell'immobile, ne pretendere per nessun motivo un canone locativo.
17) La Sig.ra è titolare del conto corrente n. 0002/048/742621 acceso presso BCC il cui saldo attivo al Parte_1
30.01.2025 ammonta ad €. 2294,85= (doc. 8), mentre il Sig. è titolare del conto corrente n. Parte_2
0150009495 acceso presso Cassa di Risparmio di Ravenna il cui saldo attivo ammonta al 28.01.2025 ad €. 49198,33= (doc. 9), al quale è collegato un conto titoli con saldo al 28.0.2025 di €. 1741,85= (doc. 10), oltre ad essere proprietario di alcuni immobili, meglio descritti nella visura catastale allegata (doc. 7).
18) I genitori si impegnano sin d'ora a prestare il loro consenso per consentire all'altro/a di trasferire la propria residenza in un Comune anche diverso, ma comunque in prossimità di Cervia, nonché per il rilascio/rinnovo del rispettivo passaporto, anche per consentire all'altro genitore di portare con sé all'estero le figlie minori.
19) Con il versamento della somma di €. 172.800,00= sul conto corrente dedicato ex Legge n. 147 del 27.12.2013 acceso dal Notaio Dr. con studio in Cervia (RA) Circonvallazione E. Sacchetti n. 99 presso la banca Intesa Persona_7
San Paolo c/c IBAN [...], e con l'avvenuto utilizzo di detta somma per il pagamento del prezzo relativo alla quota di comproprietà da acquistarsi dalle minori, in esecuzione del presente atto, come meglio sopra previsto, le parti avranno così regolato ogni loro precedente e pregresso rapporto economico, e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro. Pertanto, nel caso in cui entro la data del 31.10.2025 non sia stato ancora effettuato l'atto notarile di trasferimento dell'immobile di cui al precedente numero 15) del presente ricorso, le parti si obbligano a impiegare le somme versate sul detto conto corrente dedicato al fine di far acquistare alle minori diritti di comproprietà, sempre unitamente alla madre, di un diverso immobile, previa modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale. 20) Le residue spese legali della presente procedura verranno corrisposte dalla Sig.ra . Parte_1
Con decreto emesso in data 13.02.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 28.05.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 28.05.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 4 di 5 Nelle note scritte depositate in data 09.05.2025, le parti confermavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza del 21.09.2025 il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori e in Per_2 Per_3 quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse delle minori, come disciplinato dalle norme positive. Il Collegio prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e confluiti nella condizione n. 15, la cui efficacia è subordinata, come riconosciuto dalle stesse parti, all'autorizzazione del Giudice tutelare. Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- PRENDE ATTO dell'accordo di cui alla condizione n. 15 del ricorso;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Trerè
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