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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice, Valeria Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 151/2025 promossa da:
- (C.F.: ), nata il [...] Controparte_1 C.F._1
a Pittsburgh - Pennsylvania (USA), residente 3221 Annandale Dr, Presto, PA 15142
(USA);
- (C.F.: ), nata il 22 settembre Controparte_2 C.F._2
1963 a Mount Lebanon - Pennsylvania (USA), residente a 708 Crosswinds Drive,
McMurray, PA 15317 (USA);
- (C.F.: , nata il [...] a Parte_1 C.F._3
Mount Lebanon - Pennsylvania (USA), residente a 1028 Ashton Drive, Morgantown,
WV 26508 (USA);
- (C.F.: ), nato IL 28 gennaio 1971 Parte_2 C.F._4
a Mount Lebanon - Pennsylvania (USA), residente a 109 Maid Marion Lane,
McMurray, PA 15317 (USA), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale dei figli minori RA (C.F.: Parte_2
1 ), nato il [...] a [...] - Pennsylvania (USA) e C.F._5
(C.F.: ), nato il [...] Parte_3 C.F._6
a Pittsburgh - Pennsylvania (USA);
- (C.F.: , nato il [...] a Controparte_3 C.F._7
Scottsdale - Arizona (USA), residente a 169 W Channel Rd, Unit D, LO Angeles CA
90402 (USA);
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Aprigliano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito a Milano, in Via Fabio Filzi, n° 41, giuste separate procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_4
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato.
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico presso il Tribunale di Reggio Calabria CP_4
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_4 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
, nato nel Comune di Ciminà, Provincia di Reggio Calabria, il Persona_1
17 novembre 1885, dai genitori entrambi italiani, e Controparte_5 Persona_2
(Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita, rilasciato dal Comune di Ciminà - doc. in atti n° 2), il quale, non essendosi mai naturalizzato cittadino statunitense, né avendo mai rinunciato allo status di cittadino italiano, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana (Cfr. Certificato di negativa naturalizzazione – doc. in atti n° 4).
L'avo dante causa, il 15 giugno 1907, aveva sposato, in Italia, a Persona_1
Rosarno, (Cfr. Annotazione a margine dell'atto di Persona_3 nascita rilasciato dal Comune di Ciminà - doc. in atti n° 2) e, successivamente, la coppia
2 era emigrata negli USA (acquisendo anche con gli alias Persona_1
. Persona_4
Dalla predetta unione matrimoniale, il 12 giugno 1917, era nato a [...]. Marie –
AR (CANADA), (Cfr. Certificato di nascita canadese – Persona_5 doc. in atti n° 3), il quale aveva scelto di naturalizzarsi cittadino USA in data 7 aprile
1941 (Cfr. Certificato di naturalizzazione – doc. in atti n° 5).
prima di rinunciare al diritto alla cittadinanza italiana, dalla Persona_5 relazione con aveva avuto una figlia, , Persona_6 Controparte_1 odierna ricorrente, nata a [...] - Pennsylvania (USA), il 27 febbraio 1940 (Cfr.
Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 6). Pertanto, Persona_5 essendosi naturalizzato dopo la nascita della figlia coinvolta nel passaggio
[...] generazionale, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
Dalla relazione tra e il sig. erano nati, a Controparte_1 Controparte_6
Mount Lebanon - Pennsylvania (USA), tre figli, odierni ricorrenti: CP_2 nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita statunitense – doc.
[...] in atti n° 7), nata il [...] (Cfr. Certificato di Parte_1 nascita statunitense – doc. in atti n° 8) e nato il [...] Parte_2
(Cfr. Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 9).
In particolare, su dalla relazione con Controparte_2 Persona_7 aveva generato un figlio, odierno ricorrente: , nato a Controparte_3
Scottsdale - Arizona (USA), il 17 febbraio 1999 (Cfr. Certificato di nascita statunitense
– doc. in atti n° 10).
In particolare, su dalla relazione con Parte_2 Persona_8 aveva generato due figli, rappresentati nel presente giudizio dal padre:
[...]
nato a [...] - Pennsylvania (USA), il 16 giugno Parte_2
2012 (Cfr. Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 11) e Parte_3 nato a [...] - Pennsylvania (USA), il 26 giugno 2016 (Cfr.
[...]
Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 12).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei
3 registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che, vantando il diritto alla cittadinanza iure sanguinis, avrebbero tentato di seguire l'ordinario iter amministrativo, tramite i Consolati italiani negli USA competenti per residenza, ovvero quelli di Philadelphia e LO Angeles (Cfr. Tentativi sul portale consolare di Philadelphia doc. in atti n° 17; Tentativi sul portale consolare di LO Angeles - doc. in atti n° 18; mail di risposta ricevute dai rispettivi consolati – docc. in atti nn° 19 e 20). Dunque, hanno motivato la sussistenza del dell'interesse ad agire in giudizio considerata
“l'impossibilità di ottenere tale riconoscimento nei termini stabiliti dalla legge”.
Sempre secondo i ricorrenti tale impossibilità sarebbe determinata da diversi fattori, premettendo che il procedimento amministrativo che interessa il caso de quo “è stabilito non per legge, ma attraverso una circolare che ha valore soltanto amministrativo, non può impedire l'esercizio di un diritto in via giurisdizionale” e “le modalità con cui dall'amministrazione competente viene data attuazione al procedimento di riconoscimento in via amministrativa rendono di fatto impossibile ottenere il riconoscimento nei termini stabiliti dalla legge”; talché, la condizione posta dall'amministrazione di far decorrere la data di avvio del procedimento da quella dell'appuntamento, senza considerare i tempi di attesa a partire dalla richiesta
(“concessi a distanza di mesi o anni”), dilaterebbero in maniera irragionevole i tempi per la conclusione dello stesso, rappresentando “un artifizio con cui viene ritardata formalmente la decorrenza del dies a quo dell'avvio del procedimento e, di conseguenza, il dies ad quem, rendendo incerto ed indeterminato il tempo occorrente per ottenere il riconoscimento del diritto” e attualmente si rispecchierebbe nell'unica possibilità di prenotazione telematica “PRENOT@MI” “strutturato secondo un sistema di “agende chiuse” (o “liste bloccate”), in base al quale ogni decide Parte_4 arbitrariamente, di volta in volta, il numero di nuovi slots di appuntamenti da aprire e le date degli appuntamenti stessi”, secondo un sistema di “Whiting List”, che non farebbe altro che dilatare i tempi di attesa dei richiedenti, ben oltre i termini di legge
(Cfr. doc. in atti n° 13).
Per i ricorrenti, dunque, tale sistema di attesa per l'ottenimento della prenotazione, costituirebbe un “fenomeno eclatante”, dove alcuni consolati preannunciano una fulminea apertura della disponibilità di posti prenotabili, generando negli aspiranti cittadini una corsa al “Click Day” (Cfr. doc. in atti n° 14 e n° 15).
4 Infine, la disparità del sistema di prenotazione con gli altri tipi di richieste di cittadinanze offerte dal , lederebbe il principio di uguaglianza, CP_4 CP_4 atteso che “nei procedimenti di cittadinanza per naturalizzazione, l'utente si può registrare sul sito del in qualsiasi momento, inserire i propri Controparte_4 dati, caricare i documenti scansionati ed inviare la domanda telematicamente. Non vi
è nessun calendario o appuntamento da prendere. Il procedimento inizia con l'invio della domanda telematica che il richiedente può avviare in qualsiasi momento, a differenza di quanto avviene nel procedimento iure sanguinis” (Cfr. doc. in atti n° 16).
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_4 interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia negli Stati Uniti d'America, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo negli Stati Uniti, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che, in tal caso, l'avo italiano, emigrato negli USA prima CP_4 dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Sempre sull'infondatezza della domanda, secondo il “Nel caso di specie, i CP_4 ricorrenti individuano quale unico ostacolo al loro acquisto della cittadinanza la circostanza che l'ava non ha potuto conservare la cittadinanza per l'allora vigente disposizione che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza in capo a colei che contraeva matrimonio con un cittadino straniero” e, ha fatto riferimento alla irretroattività degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, con la
5 quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (a tal proposito quest'ultima argomentazione non assume rilievo, avendo i ricorrenti esclusivamente dedotto e certificato la loro discendenza per linea paterna).
Il resistente ha comunque chiesto il rinvio delle udienze sino all'esito della CP_4 pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992, siccome sollevata dal tribunale di Bologna
(procedimento N. R.G. 3080/2024, con ordinanza del 26 novembre 2024).
Attraverso il deposito di memorie di replica del 12 settembre 2025, la difesa dei ricorrenti ha impugnato e contestato tutto quanto dedotto e argomentato dal CP_4 resistente, insistendo pertanto per l'accoglimento integrale della domanda con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 18 settembre 2025, il Giudice ha trattenuto la causa in riserva per la decisione.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
Preliminarmente, in merito alle eccezioni di cui al punto 2. mosse dal resistente, nella depositata comparsa di costituzione e risposta “Pendenza di questione di legittimità costituzionale rilevante nel presente giudizio”, occorre rilevare che con la sentenza n. 142/2025, la Corte Costituzionale ha respinto la tesi di incostituzionalità promossa, in primis, dal tribunale di Bologna, ribadendo che “il diritto per discendenza è una forma legittima di acquisto originario della cittadinanza, prevista nell'ordinamento italiano fin dal 1865”. La Corte, attribuendo la definizione dei criteri per l'acquisizione della cittadinanza al Parlamento, pur sempre nel rispetto dei limiti costituzionale, ha chiarito che la legge n. 36/2025, la quale pone limiti generazionali ai discendenti di cittadini italiani, non si applica ai procedimenti avviati prima del 27 marzo 2025 (come nel caso del presente giudizio).
Quanto premesso, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini
6 italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile statunitense, nei quali il capostipite in luogo di sia stata generalizzata come si ritiene che Persona_9 Persona_10 non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della data e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti, pertanto, eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_7 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del Controparte_7
28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…);
“Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di
7 autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza
(cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”, diversamente da quanto eccepito dal nella depositata comparsa di costituzione e risposta. CP_4
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in Controparte_4 via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione
8 competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato statunitense.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale
Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come
9 l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa, superiori ai 730 giorni previsti.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. docc. in atti nn° 17 e 18) si è evinto che le autorità consolari in Philadelphia ed in LO Angeles, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato attraverso al servizio consolare telematico “Prenot@mi”, nell'arco di ben due anni, tra il mese di gennaio del 2023 e quello di gennaio del 2025) hanno sempre risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, successivamente, un nuovo tentativo di prenotazione.
Ancor più, l'avvocato dei ricorrenti ha effettuato presso i consolati d'interesse la richiesta di accesso civico finalizzato a comprendere la durati dei procedimenti di riconoscimento delle cittadinanze iure sanguinis, ricevendo due risposte differenti;
difatti, mentre il in LO Angeles, ha di fatto, confermato che i tempi di attesa Parte_4 per l'evasione dei riconoscimenti, superano i termini previsti (730 giorni), affermando che al mese di febbraio del 2024 “sta trattando istanze di cittadinanza italiana iure sanguinis presentate nel 2022”, quello in Philadelphia, sempre nel 2024, ha dichiarato, con estrema generalità e senza dare contezza dei tempi di definizione delle pratiche, che “L'anno in cui sono state presentate le domande di cittadinanza italiana iure sanguinis in corso di istruttoria alla data odierna è il 2024”.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità del Consolato Italiano in ed in LO Angeles, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di Per_3 espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i 730 giorni previsti dalla legge, se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 3/4 anni. Dall'inerzia del Consolato italiano competente deriva la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti. Anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Nel merito, sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, correttamente tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenata cittadina e, quindi, la cittadinanza italiana veniva loro trasmessa dall'ava,
10 per via generazionale, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato nel Comune di Ciminà, Persona_1
Provincia di Reggio Calabria, il 17 novembre 1885, (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita, rilasciato dal Comune di Ciminà - doc. in atti n° 2), il quale, non essendosi naturalizzato cittadino statunitense (Cfr. Certificato di negativa naturalizzazione – doc. in atti n° 4), né avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana ha potuto trasmette il diritto iure sanguinis a suo figlio ed ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
[...]
(C.F.: ), nata il [...] a [...] - CP_1 C.F._1
Pennsylvania (USA), (C.F.: ), Controparte_2 C.F._2 nata il [...] a [...] - Pennsylvania (USA), Parte_1
(C.F.: , nata il [...] a [...]
[...] C.F._3
- Pennsylvania (USA), (C.F.: ), Parte_2 C.F._4 nato il [...] a [...] - Pennsylvania (USA), Parte_2
(C.F.: ), nato il [...] a [...] -
[...] C.F._5
Pennsylvania (USA), (C.F.: ), Parte_3 C.F._6 nato il [...] a [...] - Pennsylvania (USA) e Controparte_3
(C.F.: , nato il [...] a [...] - Arizona (USA), C.F._7 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile CP_4 CP_8 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri
11 dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.10.2025 La Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese.
12
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice, Valeria Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 151/2025 promossa da:
- (C.F.: ), nata il [...] Controparte_1 C.F._1
a Pittsburgh - Pennsylvania (USA), residente 3221 Annandale Dr, Presto, PA 15142
(USA);
- (C.F.: ), nata il 22 settembre Controparte_2 C.F._2
1963 a Mount Lebanon - Pennsylvania (USA), residente a 708 Crosswinds Drive,
McMurray, PA 15317 (USA);
- (C.F.: , nata il [...] a Parte_1 C.F._3
Mount Lebanon - Pennsylvania (USA), residente a 1028 Ashton Drive, Morgantown,
WV 26508 (USA);
- (C.F.: ), nato IL 28 gennaio 1971 Parte_2 C.F._4
a Mount Lebanon - Pennsylvania (USA), residente a 109 Maid Marion Lane,
McMurray, PA 15317 (USA), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale dei figli minori RA (C.F.: Parte_2
1 ), nato il [...] a [...] - Pennsylvania (USA) e C.F._5
(C.F.: ), nato il [...] Parte_3 C.F._6
a Pittsburgh - Pennsylvania (USA);
- (C.F.: , nato il [...] a Controparte_3 C.F._7
Scottsdale - Arizona (USA), residente a 169 W Channel Rd, Unit D, LO Angeles CA
90402 (USA);
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Aprigliano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito a Milano, in Via Fabio Filzi, n° 41, giuste separate procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_4
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato.
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico presso il Tribunale di Reggio Calabria CP_4
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_4 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
, nato nel Comune di Ciminà, Provincia di Reggio Calabria, il Persona_1
17 novembre 1885, dai genitori entrambi italiani, e Controparte_5 Persona_2
(Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita, rilasciato dal Comune di Ciminà - doc. in atti n° 2), il quale, non essendosi mai naturalizzato cittadino statunitense, né avendo mai rinunciato allo status di cittadino italiano, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana (Cfr. Certificato di negativa naturalizzazione – doc. in atti n° 4).
L'avo dante causa, il 15 giugno 1907, aveva sposato, in Italia, a Persona_1
Rosarno, (Cfr. Annotazione a margine dell'atto di Persona_3 nascita rilasciato dal Comune di Ciminà - doc. in atti n° 2) e, successivamente, la coppia
2 era emigrata negli USA (acquisendo anche con gli alias Persona_1
. Persona_4
Dalla predetta unione matrimoniale, il 12 giugno 1917, era nato a [...]. Marie –
AR (CANADA), (Cfr. Certificato di nascita canadese – Persona_5 doc. in atti n° 3), il quale aveva scelto di naturalizzarsi cittadino USA in data 7 aprile
1941 (Cfr. Certificato di naturalizzazione – doc. in atti n° 5).
prima di rinunciare al diritto alla cittadinanza italiana, dalla Persona_5 relazione con aveva avuto una figlia, , Persona_6 Controparte_1 odierna ricorrente, nata a [...] - Pennsylvania (USA), il 27 febbraio 1940 (Cfr.
Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 6). Pertanto, Persona_5 essendosi naturalizzato dopo la nascita della figlia coinvolta nel passaggio
[...] generazionale, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
Dalla relazione tra e il sig. erano nati, a Controparte_1 Controparte_6
Mount Lebanon - Pennsylvania (USA), tre figli, odierni ricorrenti: CP_2 nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita statunitense – doc.
[...] in atti n° 7), nata il [...] (Cfr. Certificato di Parte_1 nascita statunitense – doc. in atti n° 8) e nato il [...] Parte_2
(Cfr. Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 9).
In particolare, su dalla relazione con Controparte_2 Persona_7 aveva generato un figlio, odierno ricorrente: , nato a Controparte_3
Scottsdale - Arizona (USA), il 17 febbraio 1999 (Cfr. Certificato di nascita statunitense
– doc. in atti n° 10).
In particolare, su dalla relazione con Parte_2 Persona_8 aveva generato due figli, rappresentati nel presente giudizio dal padre:
[...]
nato a [...] - Pennsylvania (USA), il 16 giugno Parte_2
2012 (Cfr. Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 11) e Parte_3 nato a [...] - Pennsylvania (USA), il 26 giugno 2016 (Cfr.
[...]
Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 12).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei
3 registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che, vantando il diritto alla cittadinanza iure sanguinis, avrebbero tentato di seguire l'ordinario iter amministrativo, tramite i Consolati italiani negli USA competenti per residenza, ovvero quelli di Philadelphia e LO Angeles (Cfr. Tentativi sul portale consolare di Philadelphia doc. in atti n° 17; Tentativi sul portale consolare di LO Angeles - doc. in atti n° 18; mail di risposta ricevute dai rispettivi consolati – docc. in atti nn° 19 e 20). Dunque, hanno motivato la sussistenza del dell'interesse ad agire in giudizio considerata
“l'impossibilità di ottenere tale riconoscimento nei termini stabiliti dalla legge”.
Sempre secondo i ricorrenti tale impossibilità sarebbe determinata da diversi fattori, premettendo che il procedimento amministrativo che interessa il caso de quo “è stabilito non per legge, ma attraverso una circolare che ha valore soltanto amministrativo, non può impedire l'esercizio di un diritto in via giurisdizionale” e “le modalità con cui dall'amministrazione competente viene data attuazione al procedimento di riconoscimento in via amministrativa rendono di fatto impossibile ottenere il riconoscimento nei termini stabiliti dalla legge”; talché, la condizione posta dall'amministrazione di far decorrere la data di avvio del procedimento da quella dell'appuntamento, senza considerare i tempi di attesa a partire dalla richiesta
(“concessi a distanza di mesi o anni”), dilaterebbero in maniera irragionevole i tempi per la conclusione dello stesso, rappresentando “un artifizio con cui viene ritardata formalmente la decorrenza del dies a quo dell'avvio del procedimento e, di conseguenza, il dies ad quem, rendendo incerto ed indeterminato il tempo occorrente per ottenere il riconoscimento del diritto” e attualmente si rispecchierebbe nell'unica possibilità di prenotazione telematica “PRENOT@MI” “strutturato secondo un sistema di “agende chiuse” (o “liste bloccate”), in base al quale ogni decide Parte_4 arbitrariamente, di volta in volta, il numero di nuovi slots di appuntamenti da aprire e le date degli appuntamenti stessi”, secondo un sistema di “Whiting List”, che non farebbe altro che dilatare i tempi di attesa dei richiedenti, ben oltre i termini di legge
(Cfr. doc. in atti n° 13).
Per i ricorrenti, dunque, tale sistema di attesa per l'ottenimento della prenotazione, costituirebbe un “fenomeno eclatante”, dove alcuni consolati preannunciano una fulminea apertura della disponibilità di posti prenotabili, generando negli aspiranti cittadini una corsa al “Click Day” (Cfr. doc. in atti n° 14 e n° 15).
4 Infine, la disparità del sistema di prenotazione con gli altri tipi di richieste di cittadinanze offerte dal , lederebbe il principio di uguaglianza, CP_4 CP_4 atteso che “nei procedimenti di cittadinanza per naturalizzazione, l'utente si può registrare sul sito del in qualsiasi momento, inserire i propri Controparte_4 dati, caricare i documenti scansionati ed inviare la domanda telematicamente. Non vi
è nessun calendario o appuntamento da prendere. Il procedimento inizia con l'invio della domanda telematica che il richiedente può avviare in qualsiasi momento, a differenza di quanto avviene nel procedimento iure sanguinis” (Cfr. doc. in atti n° 16).
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_4 interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia negli Stati Uniti d'America, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo negli Stati Uniti, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che, in tal caso, l'avo italiano, emigrato negli USA prima CP_4 dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Sempre sull'infondatezza della domanda, secondo il “Nel caso di specie, i CP_4 ricorrenti individuano quale unico ostacolo al loro acquisto della cittadinanza la circostanza che l'ava non ha potuto conservare la cittadinanza per l'allora vigente disposizione che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza in capo a colei che contraeva matrimonio con un cittadino straniero” e, ha fatto riferimento alla irretroattività degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, con la
5 quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (a tal proposito quest'ultima argomentazione non assume rilievo, avendo i ricorrenti esclusivamente dedotto e certificato la loro discendenza per linea paterna).
Il resistente ha comunque chiesto il rinvio delle udienze sino all'esito della CP_4 pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992, siccome sollevata dal tribunale di Bologna
(procedimento N. R.G. 3080/2024, con ordinanza del 26 novembre 2024).
Attraverso il deposito di memorie di replica del 12 settembre 2025, la difesa dei ricorrenti ha impugnato e contestato tutto quanto dedotto e argomentato dal CP_4 resistente, insistendo pertanto per l'accoglimento integrale della domanda con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 18 settembre 2025, il Giudice ha trattenuto la causa in riserva per la decisione.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
Preliminarmente, in merito alle eccezioni di cui al punto 2. mosse dal resistente, nella depositata comparsa di costituzione e risposta “Pendenza di questione di legittimità costituzionale rilevante nel presente giudizio”, occorre rilevare che con la sentenza n. 142/2025, la Corte Costituzionale ha respinto la tesi di incostituzionalità promossa, in primis, dal tribunale di Bologna, ribadendo che “il diritto per discendenza è una forma legittima di acquisto originario della cittadinanza, prevista nell'ordinamento italiano fin dal 1865”. La Corte, attribuendo la definizione dei criteri per l'acquisizione della cittadinanza al Parlamento, pur sempre nel rispetto dei limiti costituzionale, ha chiarito che la legge n. 36/2025, la quale pone limiti generazionali ai discendenti di cittadini italiani, non si applica ai procedimenti avviati prima del 27 marzo 2025 (come nel caso del presente giudizio).
Quanto premesso, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini
6 italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile statunitense, nei quali il capostipite in luogo di sia stata generalizzata come si ritiene che Persona_9 Persona_10 non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della data e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti, pertanto, eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_7 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del Controparte_7
28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…);
“Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di
7 autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza
(cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”, diversamente da quanto eccepito dal nella depositata comparsa di costituzione e risposta. CP_4
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in Controparte_4 via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione
8 competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato statunitense.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale
Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come
9 l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa, superiori ai 730 giorni previsti.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. docc. in atti nn° 17 e 18) si è evinto che le autorità consolari in Philadelphia ed in LO Angeles, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato attraverso al servizio consolare telematico “Prenot@mi”, nell'arco di ben due anni, tra il mese di gennaio del 2023 e quello di gennaio del 2025) hanno sempre risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, successivamente, un nuovo tentativo di prenotazione.
Ancor più, l'avvocato dei ricorrenti ha effettuato presso i consolati d'interesse la richiesta di accesso civico finalizzato a comprendere la durati dei procedimenti di riconoscimento delle cittadinanze iure sanguinis, ricevendo due risposte differenti;
difatti, mentre il in LO Angeles, ha di fatto, confermato che i tempi di attesa Parte_4 per l'evasione dei riconoscimenti, superano i termini previsti (730 giorni), affermando che al mese di febbraio del 2024 “sta trattando istanze di cittadinanza italiana iure sanguinis presentate nel 2022”, quello in Philadelphia, sempre nel 2024, ha dichiarato, con estrema generalità e senza dare contezza dei tempi di definizione delle pratiche, che “L'anno in cui sono state presentate le domande di cittadinanza italiana iure sanguinis in corso di istruttoria alla data odierna è il 2024”.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità del Consolato Italiano in ed in LO Angeles, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di Per_3 espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i 730 giorni previsti dalla legge, se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 3/4 anni. Dall'inerzia del Consolato italiano competente deriva la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti. Anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Nel merito, sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, correttamente tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenata cittadina e, quindi, la cittadinanza italiana veniva loro trasmessa dall'ava,
10 per via generazionale, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato nel Comune di Ciminà, Persona_1
Provincia di Reggio Calabria, il 17 novembre 1885, (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita, rilasciato dal Comune di Ciminà - doc. in atti n° 2), il quale, non essendosi naturalizzato cittadino statunitense (Cfr. Certificato di negativa naturalizzazione – doc. in atti n° 4), né avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana ha potuto trasmette il diritto iure sanguinis a suo figlio ed ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
[...]
(C.F.: ), nata il [...] a [...] - CP_1 C.F._1
Pennsylvania (USA), (C.F.: ), Controparte_2 C.F._2 nata il [...] a [...] - Pennsylvania (USA), Parte_1
(C.F.: , nata il [...] a [...]
[...] C.F._3
- Pennsylvania (USA), (C.F.: ), Parte_2 C.F._4 nato il [...] a [...] - Pennsylvania (USA), Parte_2
(C.F.: ), nato il [...] a [...] -
[...] C.F._5
Pennsylvania (USA), (C.F.: ), Parte_3 C.F._6 nato il [...] a [...] - Pennsylvania (USA) e Controparte_3
(C.F.: , nato il [...] a [...] - Arizona (USA), C.F._7 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile CP_4 CP_8 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri
11 dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.10.2025 La Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese.
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