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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7131 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6818/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6818 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 24.06.2025 e vertente
T R A
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antony Lavigna
APPELLANTE
E
(già ) (C.F. Controparte_1 CP_2
), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Merelli
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 6818/2021 1 “in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 805/2021 pubblicata il 15.04.2021 dal
Tribunale diVelletri in composizione monocratica a conclusione del procedimento RG n.
2808/2017 ed inaccoglimento del presente appello, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
per i motivi esposti: CP_1
- accertate e dichiarare che in conformità al principio di cui agli art 115 e 116 cpc la società ha eseguito prestazioni sanitarie per conto ed in favore Controparte_3
dell' ; Parte_2
- accertare e dichiarare che le prestazioni eseguite dalla società Parte_1
rientrano delladisciplina del DCA 110/2010 Regione Lazio e per l'effetto dichiarare che la società ha diritto al pagamento della retta giornaliera nelle misura Controparte_4
prevista di . 129,00 e per l'effetto, inriforma della sentenza impugnata confermare le statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo n469/2017 e condannare la al Parte_3
pagamento delle somme ivi portate pari ad 42.130,29(quarantaduemilacentotrenta/29) oltre interessi e spese monitorie.
Sempre con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre oneri di legge.”
Per Parte_3
“- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del così proposto gravame e per l'effetto rigettarlo, per le ragioni espresse in narrativa risultando il gravame stesso integralmente carente rispetto ai tassativi requisiti previsti dal novellato art. 342 c.p.c. all'esito della L. 134/2012 e ss.mm.ii., relativa al cd. “filtro in appello”;
- nel merito, ed in via principale, ove ritenuto ammissibile, rigettare comunque l'appello in rubrica, poiché infondato sotto ogni e qualsiasi profilo in fatto e/o in diritto e comunque non provato in modo alcuno, confermando in via integrale la sentenza di primo grado.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 6818/2021 2 1. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 469/2017 con cui Parte_1
il Tribunale di Velletri ingiungeva alla (già ) il Parte_3 CP_2
pagamento della somma di € 42.130,29, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese dalla società ricorrente in favore di pazienti psichiatrici nel periodo 2010 - 2015. In dettaglio, tale somma corrispondeva alla differenza tra l'importo di € 52.607,69 fatturato dalla struttura sanitaria applicando la tariffa di € 129,00 prevista dal DCA Lazio n. Parte 101/2010 e quanto, invece, corrisposto dalla applicando la minore tariffa di
€ 107,27 di cui alla DGR Lazio n. 144/98.
La proponeva opposizione al provvedimento monitorio Pt_4
rappresentando che non era tra le strutture interessate dalle Parte_1
modifiche tariffarie di cui al DCA Lazio n. 101/2010 in quanto era struttura autorizzata, ma non accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale;
che la circostanza del mancato accreditamento era confermata dal DCA Lazio n.
U00081 del 16.03.2016 in cui si dava atto che quale struttura Parte_1
“autorizzata” aveva ospitato dal 2006 pazienti inviati dai DSM (Dipartimento
Salute Mentale) della Regione Lazio con delibere adottate ad personam; che
[...]
non aveva depositato in giudizio né la prova dell'avvenuto Pt_1
accreditamento né quella dell'accordo ex art. 8 quinquies, co. 2, D.lgs. n. 229/99 con la conseguenza che non poteva vantare compensi diversi da quelli di cui alla DGR Lazio n. 144/1998.
2. Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 805/2021 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto compensando le spese di lite.
In particolare, il Tribunale, rilevava che non risultava accreditata Parte_1
con il SSN e non aveva provato l'acquisto da parte della p.a. delle prestazioni sanitarie erogate, con la conseguenza che non poteva vantare alcun credito per le prestazioni rese.
3. Con atto di appello tempestivamente notificato, ha Parte_1
impugnato la suddetta decisione.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione del principio di non contestazione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la struttura sanitaria non avesse provato l'esecuzione delle prestazioni Parte assistenziali in favore della p.a. Sostiene l'appellante che la non aveva mai r.g. n. 6818/2021 3 contestato che le prestazioni erano state erogate - tanto che, seppure applicando una tariffa minore, aveva proceduto al pagamento del corrispettivo - ma si era limitata ad eccepire l'inapplicabilità delle tariffe ex DCA n. 101/2010.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omesso esame dell'unica questione posta a fondamento dell'opposizione, ossia l'asserita inapplicabilità delle tariffe stabilite nel DCA 101/2010 alle prestazioni rese da . Parte_1
Sostiene l'appellante che: 1) dalla lettura del DCA non si evinceva in alcun modo che l'aumento spettava solo alle strutture menzionate nel provvedimento e, anzi, nel paragrafo a pagina 10 del DCA si indicava che la modalità di erogazione delle prestazioni “vale per tutte le strutture psichiatriche poste nel territorio”, con la conseguenza che a nulla rilevava la circostanza del mancato accreditamento;
2) anche a voler ritenere l'accreditamento istituzionale quale presupposto per l'applicazione dell'aumento tariffario, emergeva dalla lettura del DCA n. 00081 del 16.03.2016 che nel 2006 aveva inoltrato alla Parte_1
Regione Lazio la domanda di accreditamento senza ottenere riscontro.
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'omessa valutazione delle prove orali assunte nel giudizio di primo grado che confermerebbero la tesi di
[...]
. Pt_1
4. L'appello è infondato.
Oggetto della controversia è la questione dell'applicabilità delle tariffe ex
DCA Lazio n. 101/2010 alle prestazioni sanitarie erogate da nel Parte_1
periodo 2010 – 2015 e remunerate dalla sulla base della diversa e Parte_3
inferiore tariffa di cui alla D.G.R. n. 144/98.
L'appellante sostiene di essere tra le strutture interessate dal suddetto DCA
Lazio e che, ai fini dell'applicazione delle nuove tariffe, a nulla rileverebbe la circostanza che all'epoca non fosse accreditata con il SSN. Parte_1
Dall'esame degli atti emerge che , quale struttura “autorizzata”, Parte_1
dal 2006 ha ospitato pazienti psichiatrici inviati dai DSM (Dipartimento Salute
Mentale) della Regione Lazio sulla scorta di delibere adottate ad personam dall'ente territoriale e ha ottenuto l'accreditamento con il SSN solo nel 2016.
Il DCA Lazio n. 101/2010, modificando il DCA n. 48/2009, ha stabilito nuove tariffe per le prestazioni psichiatriche, prevendo in particolare per le prestazioni cd. SRTRe, ossia erogate da Strutture Residenziali Terapeutiche – Riabilitative
r.g. n. 6818/2021 4 per trattamenti comunitari estensivi, qui di interesse, la tariffa di € 129,00, maggiore, quindi, rispetto a quella fissata in € 107,27 dalla D.G.R. 144/98.
Nel corpo del DCA Lazio del 2010 si dà tuttavia atto che i complessivi 800 posti letto destinati ai pazienti psichiatrici del territorio regionale erano ripartiti tra 12 strutture sanitarie, indicate nella tabella di cui a pagina 9, tra le quali non compare e che le nuove tariffe per le suddette prestazioni Parte_1
“decorreranno dalla data dell'accreditamento definitivo fissato per l'1 gennaio 2011”.
Ne deriva che non può ritenersi che tra le beneficiarie della modifica tariffaria rientri anche l'appellante, atteso che non è menzionata tra Parte_1
le strutture tra le quali erano ripartiti i posti letto destinati ai pazienti psichiatrici e che, in ogni caso, - anche volendo ritenere l'ambito di applicazione delle nuove tariffe più ampio – non rientrerebbe tra quelle per cui era previsto l'accreditamento definitivo al 1° gennaio 2011.
Né in senso contrario depone la tesi dell'appellante secondo cui dalla lettura del paragrafo a pagina 10 del provvedimento si evincerebbe l'applicabilità dell'aumento tariffario alla generalità delle “strutture psichiatriche poste nel territorio”, prescindendo quindi dall'avvenuto accreditamento con il SSN, atteso che al punto indicato dall'appellante si legge invece, che la modalità di erogazione delle prestazioni “vale per tutte le strutture residenziali psichiatriche accreditate presenti nel territorio regionale”.
5. Alla luce delle suddette considerazioni, l'appello deve essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modif. dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere alla 6 le spese del presente Pt_3
giudizio, che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
r.g. n. 6818/2021 5 Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
27.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6818/2021 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6818 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 24.06.2025 e vertente
T R A
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antony Lavigna
APPELLANTE
E
(già ) (C.F. Controparte_1 CP_2
), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Merelli
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 6818/2021 1 “in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 805/2021 pubblicata il 15.04.2021 dal
Tribunale diVelletri in composizione monocratica a conclusione del procedimento RG n.
2808/2017 ed inaccoglimento del presente appello, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
per i motivi esposti: CP_1
- accertate e dichiarare che in conformità al principio di cui agli art 115 e 116 cpc la società ha eseguito prestazioni sanitarie per conto ed in favore Controparte_3
dell' ; Parte_2
- accertare e dichiarare che le prestazioni eseguite dalla società Parte_1
rientrano delladisciplina del DCA 110/2010 Regione Lazio e per l'effetto dichiarare che la società ha diritto al pagamento della retta giornaliera nelle misura Controparte_4
prevista di . 129,00 e per l'effetto, inriforma della sentenza impugnata confermare le statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo n469/2017 e condannare la al Parte_3
pagamento delle somme ivi portate pari ad 42.130,29(quarantaduemilacentotrenta/29) oltre interessi e spese monitorie.
Sempre con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre oneri di legge.”
Per Parte_3
“- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del così proposto gravame e per l'effetto rigettarlo, per le ragioni espresse in narrativa risultando il gravame stesso integralmente carente rispetto ai tassativi requisiti previsti dal novellato art. 342 c.p.c. all'esito della L. 134/2012 e ss.mm.ii., relativa al cd. “filtro in appello”;
- nel merito, ed in via principale, ove ritenuto ammissibile, rigettare comunque l'appello in rubrica, poiché infondato sotto ogni e qualsiasi profilo in fatto e/o in diritto e comunque non provato in modo alcuno, confermando in via integrale la sentenza di primo grado.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 6818/2021 2 1. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 469/2017 con cui Parte_1
il Tribunale di Velletri ingiungeva alla (già ) il Parte_3 CP_2
pagamento della somma di € 42.130,29, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese dalla società ricorrente in favore di pazienti psichiatrici nel periodo 2010 - 2015. In dettaglio, tale somma corrispondeva alla differenza tra l'importo di € 52.607,69 fatturato dalla struttura sanitaria applicando la tariffa di € 129,00 prevista dal DCA Lazio n. Parte 101/2010 e quanto, invece, corrisposto dalla applicando la minore tariffa di
€ 107,27 di cui alla DGR Lazio n. 144/98.
La proponeva opposizione al provvedimento monitorio Pt_4
rappresentando che non era tra le strutture interessate dalle Parte_1
modifiche tariffarie di cui al DCA Lazio n. 101/2010 in quanto era struttura autorizzata, ma non accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale;
che la circostanza del mancato accreditamento era confermata dal DCA Lazio n.
U00081 del 16.03.2016 in cui si dava atto che quale struttura Parte_1
“autorizzata” aveva ospitato dal 2006 pazienti inviati dai DSM (Dipartimento
Salute Mentale) della Regione Lazio con delibere adottate ad personam; che
[...]
non aveva depositato in giudizio né la prova dell'avvenuto Pt_1
accreditamento né quella dell'accordo ex art. 8 quinquies, co. 2, D.lgs. n. 229/99 con la conseguenza che non poteva vantare compensi diversi da quelli di cui alla DGR Lazio n. 144/1998.
2. Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 805/2021 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto compensando le spese di lite.
In particolare, il Tribunale, rilevava che non risultava accreditata Parte_1
con il SSN e non aveva provato l'acquisto da parte della p.a. delle prestazioni sanitarie erogate, con la conseguenza che non poteva vantare alcun credito per le prestazioni rese.
3. Con atto di appello tempestivamente notificato, ha Parte_1
impugnato la suddetta decisione.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione del principio di non contestazione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la struttura sanitaria non avesse provato l'esecuzione delle prestazioni Parte assistenziali in favore della p.a. Sostiene l'appellante che la non aveva mai r.g. n. 6818/2021 3 contestato che le prestazioni erano state erogate - tanto che, seppure applicando una tariffa minore, aveva proceduto al pagamento del corrispettivo - ma si era limitata ad eccepire l'inapplicabilità delle tariffe ex DCA n. 101/2010.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omesso esame dell'unica questione posta a fondamento dell'opposizione, ossia l'asserita inapplicabilità delle tariffe stabilite nel DCA 101/2010 alle prestazioni rese da . Parte_1
Sostiene l'appellante che: 1) dalla lettura del DCA non si evinceva in alcun modo che l'aumento spettava solo alle strutture menzionate nel provvedimento e, anzi, nel paragrafo a pagina 10 del DCA si indicava che la modalità di erogazione delle prestazioni “vale per tutte le strutture psichiatriche poste nel territorio”, con la conseguenza che a nulla rilevava la circostanza del mancato accreditamento;
2) anche a voler ritenere l'accreditamento istituzionale quale presupposto per l'applicazione dell'aumento tariffario, emergeva dalla lettura del DCA n. 00081 del 16.03.2016 che nel 2006 aveva inoltrato alla Parte_1
Regione Lazio la domanda di accreditamento senza ottenere riscontro.
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'omessa valutazione delle prove orali assunte nel giudizio di primo grado che confermerebbero la tesi di
[...]
. Pt_1
4. L'appello è infondato.
Oggetto della controversia è la questione dell'applicabilità delle tariffe ex
DCA Lazio n. 101/2010 alle prestazioni sanitarie erogate da nel Parte_1
periodo 2010 – 2015 e remunerate dalla sulla base della diversa e Parte_3
inferiore tariffa di cui alla D.G.R. n. 144/98.
L'appellante sostiene di essere tra le strutture interessate dal suddetto DCA
Lazio e che, ai fini dell'applicazione delle nuove tariffe, a nulla rileverebbe la circostanza che all'epoca non fosse accreditata con il SSN. Parte_1
Dall'esame degli atti emerge che , quale struttura “autorizzata”, Parte_1
dal 2006 ha ospitato pazienti psichiatrici inviati dai DSM (Dipartimento Salute
Mentale) della Regione Lazio sulla scorta di delibere adottate ad personam dall'ente territoriale e ha ottenuto l'accreditamento con il SSN solo nel 2016.
Il DCA Lazio n. 101/2010, modificando il DCA n. 48/2009, ha stabilito nuove tariffe per le prestazioni psichiatriche, prevendo in particolare per le prestazioni cd. SRTRe, ossia erogate da Strutture Residenziali Terapeutiche – Riabilitative
r.g. n. 6818/2021 4 per trattamenti comunitari estensivi, qui di interesse, la tariffa di € 129,00, maggiore, quindi, rispetto a quella fissata in € 107,27 dalla D.G.R. 144/98.
Nel corpo del DCA Lazio del 2010 si dà tuttavia atto che i complessivi 800 posti letto destinati ai pazienti psichiatrici del territorio regionale erano ripartiti tra 12 strutture sanitarie, indicate nella tabella di cui a pagina 9, tra le quali non compare e che le nuove tariffe per le suddette prestazioni Parte_1
“decorreranno dalla data dell'accreditamento definitivo fissato per l'1 gennaio 2011”.
Ne deriva che non può ritenersi che tra le beneficiarie della modifica tariffaria rientri anche l'appellante, atteso che non è menzionata tra Parte_1
le strutture tra le quali erano ripartiti i posti letto destinati ai pazienti psichiatrici e che, in ogni caso, - anche volendo ritenere l'ambito di applicazione delle nuove tariffe più ampio – non rientrerebbe tra quelle per cui era previsto l'accreditamento definitivo al 1° gennaio 2011.
Né in senso contrario depone la tesi dell'appellante secondo cui dalla lettura del paragrafo a pagina 10 del provvedimento si evincerebbe l'applicabilità dell'aumento tariffario alla generalità delle “strutture psichiatriche poste nel territorio”, prescindendo quindi dall'avvenuto accreditamento con il SSN, atteso che al punto indicato dall'appellante si legge invece, che la modalità di erogazione delle prestazioni “vale per tutte le strutture residenziali psichiatriche accreditate presenti nel territorio regionale”.
5. Alla luce delle suddette considerazioni, l'appello deve essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modif. dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere alla 6 le spese del presente Pt_3
giudizio, che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
r.g. n. 6818/2021 5 Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
27.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6818/2021 6