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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 24.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2447/2022 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Grazia Scarfone opponente
contro rappresentato e difeso dall'avv. Ludovica Gualtieri CP_1 opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2022, la ha promosso Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 447/2022 del 05.11.2022, con il quale le
è stato ingiunto di pagare, in favore del sig. , la somma complessiva di CP_1 euro 13.730,52, di cui euro 13.192,52 a titolo di T.F.R. ed euro 583,00 come quota parte della retribuzione del mese di agosto 2021.
L'opponente, ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, ha eccepito in primo luogo l'infondatezza della pretesa creditoria della controparte in relazione al T.F.R.. Ha sostenuto, in particolare, che il lavoratore avrebbe ottenuto nella sua interezza la prestazione economica de quo nel corso del rapporto di lavoro, mediante diverse anticipazioni consiste in 10 versamenti disposti nel 2015 per un totale di oltre euro
16.000,00 e, successivamente, in somme addizionali rispetto alla retribuzione
1 contrattualmente prevista, corrisposte nel corso degli anni successivi, per un totale di ulteriori euro 14.688,00.
In secondo luogo, il datore di lavoro ha argomentato in ordine ad una serie di violazioni commesse dal sig. in costanza di rapporto. In particolare, l'odierno CP_1 opposto avrebbe violato il divieto di concorrenza di cui all'art. 2105 c.c. e non avrebbe svolto correttamente la propria prestazione lavorativa, essendosi reso autore di svariate inadempienze foriere di pregiudizi, economici e non, per il datore di lavoro.
Infine, il lavoratore avrebbe violato l'obbligo di preavviso previsto dal CCNL per le dimissioni volontarie. Lo stesso, infatti, in ferie fino al 14.08.2021, avrebbe formalizzato il proprio recesso l'11.08.2021, senza rientrare sul posto di lavoro per il periodo corrispondente al preavviso. Così, sulla scorta di tale violazione, alla società sarebbe dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1 del CCNL, pari ad euro
5.027,45 - corrispondente a 2,5 mensilità -, già trattenuta dall'ultima busta paga.
La ha spiegato, altresì, domanda riconvenzionale, al fine di Parte_1 ottenere la condanna del lavoratore a rifondere la somma di euro 11.750,00 a titolo di risarcimento per i danni conseguenti all'inadempimento della sua prestazione lavorativa.
Ha chiesto, infine, la condanna della controparte alla corresponsione di una somma equitativa a titolo di responsabilità processuale per lite temeraria.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il sig. , CP_1 argomentando in via preliminare per la nullità dell'opposizione per violazione del termine di comparizione di cui all'art. 415, comma quinto, ed in via principale per il rigetto della stessa.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per inosservanza del termine di comparizione di cui all'art. 415, comma quinto, c.p.c., avanzata dall'opposto nella memoria costitutiva e reiterata nelle note di trattazione scritta.
Invero, non si rileva, sul punto, alcun nocumento ai principi del contraddittorio dal momento che parte opposta ha avuto la possibilità di esplicare nel merito le proprie
2 difese. Tale conclusione si rafforza ulteriormente alla luce del fatto che l'udienza originariamente fissata per il 28 novembre 2023 sia stata differita al 28 maggio 2024 ancor prima che parte attrice avesse notificato il ricorso e che il decreto di differimento sia stato anch'esso notificato unitamente all'atto introduttivo e al decreto primigenio.
Non si riscontra, pertanto, un pregiudizio ai diritti di difesa di parte convenuta tale da comportare la declaratoria di nullità del ricorso. E tuttavia, il mancato rispetto del termine dilatorio conduce in ogni caso a dichiarare non soggette a decadenza le eccezioni e le istanze contenute nella memoria costitutiva.
Venendo al merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
In premessa giova precisare che, per pacifica giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, costituisce un ordinario giudizio a cognizione piena, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, il quale, con la richiesta di ingiunzione, ha originariamente introdotto il giudizio;
il debitore opponente, pertanto, svolgerà il ruolo di convenuto (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05).
Tanto premesso in linea generale, trattandosi, nel caso di specie, di controversia avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto creditorio, dalle posizioni processuali rivestite dall'opposto (ricorrente sostanziale) e dall'opponente (resistente sostanziale) consegue che i criteri di riparto degli oneri probatori sono quelli pacificamente invalsi nella giurisprudenza del S.C. in ordine ai rapporti obbligatori, secondo i quali “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.
UU. n. 13533/01).
3 Orbene, in relazione alla controversia in esame, è incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro, la qualifica rivestita dal lavoratore e le mansioni dallo stesso espletate. Circostanze, queste, che devono essere pertanto considerate dimostrate ex art. 115 c.p.c..
Rilievi critici, invece, sono stati mossi dall'opponente in relazione alle pretese del lavoratore cristallizzate nel D.I. impugnato.
Sul punto, quest'ultimo ha lamentato il mancato pagamento di parte della retribuzione del mese di agosto 2021 e del T.F.R..
Ora, per quanto attiene alla prima posta creditoria, questa non è stata contesta né nell'an né nel quantum, atteso che la ha confermato di essere Parte_1 tenuta al pagamento di euro 538,00 a titolo di saldo relativo alla mensilità di agosto
2021.
Le contestazioni dell'opponente si sono, quindi, concentrate sul credito vantato a titolo di T.F.R..
In particolare, egli ha concentrato le proprie difese sulla circostanza che il T.F.R. fosse già stato corrisposto al lavoratore nel corso del rapporto, senza contestare i calcoli posti alla base del D.I..
Per la quantificazione degli importi può quindi farsi riferimento ai conteggi – non contestati – di cui alla perizia prodotta dal lavoratore sin dalla fase monitoria.
Orbene, per come evidenziato dall'elaborato peritale, dalla C.U. 2022 emerge che il
T.F.R. al lordo delle ritenute fiscali accantonato ammonta ad euro 38.127,41; somma che, correttamente rivalutata e addizionata agli interessi legali, risulta pari ad euro
41.149,14.
Parte opposta, inoltre, ha confermato che una parte del T.F.R. era stata anticipata, in costanza del rapporto di lavoro, attraverso la ricezione di dieci assegni pari ad euro
1.600,00 cadauno nell'anno 2015, per un totale di euro 16.000,00.
Ne consegue che il T.F.R. dovuto al lavoratore, al netto della ritenuta IRPEF e decurtato degli anticipi ricevuti, risulta essere pari ad euro 13.192,52.
Tanto premesso e non contestato in ordine al quantum debeatur, in relazione all'an il sig.
ha affermato in sede monitoria di non aver ricevuto il pagamento dell'importo CP_1 de quo, allegando l'inadempimento datoriale, sicché, per i principi sopra espressi,
4 sarebbe stato onere dell'opponente provare l'esatto adempimento dell'obbligazione.
Ciò non è avvenuto.
Ed invero, l'opponente, costituitasi in giudizio, ha affermato di aver corrisposto diversi acconti sul trattamento di fine rapporto fino a superare la somma spettante a tale titolo al lavoratore. Nello specifico, oltre a confermare di aver anticipato, nel 2015,
l'acconto sul T.F.R. di cui ai 10 versamenti già scomputati dal Sig. , la CP_1 [...] ha dedotto di aver versato mensilmente al dipendente somme maggiori Parte_1 rispetto alla retribuzione, anch'esse qualificate come acconti sul T.F.R..
A supporto di quanto affermato, tuttavia, il debitore si è limitato ad esibire in giudizio un estratto conto (datato a partire dal 2016) dal quale si evincono dei versamenti effettivamente maggiorati rispetto allo stipendio del Sig. , recanti tuttavia la CP_1 causale di “saldo stipendio” e/o “acconto stipendio”, in alcun modo perciò riferibili al trattamento di fine rapporto (come invece risulta chiaramente per le dieci anticipazioni del 2015, di cui sopra, recanti la causale “acconto tfr”). Così, se tale prova documentale depone nel senso di ritenere che il lavoratore abbia ricevuto delle somme addizionali rispetto alla propria retribuzione, non riesce tuttavia a ricondurre i versamenti in parola al T.F.R. dovuto.
Non v'è, pertanto, prova che l'obbligazione in questione sia stata correttamente adempiuta, confermandosi il diritto del lavoratore ad un T.F.R. di euro 13.192,52, a cui devono aggiungersi euro 538,00 per la retribuzione del mese di agosto, per un credito totale in favore del Sig. pari ad euro 13.730,52 netti. CP_1
Nella determinazione finale delle somme al cui pagamento il datore dev'essere condannato bisogna, tuttavia, tenere conto del rilievo da questi mosso in relazione all'indennità per mancato preavviso di dimissioni volontarie.
Tale aspetto non può prescindere dalla qualificazione giuridica delle dimissioni presentate dall'opposto.
In particolare, per come emerge dal carteggio processuale, il sig. ha formalizzato CP_1 le proprie dimissioni in data 11.08.2021, qualificandole come “dimissioni per giusta causa”.
Orbene, l'art. 2119 c.c., consente il recesso immediato, senza obbligo di preavviso, qualora la controparte – in questo caso il datore di lavoro – ponga in essere una “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, e cioè un grave
5 inadempimento degli obblighi contrattuali a danno del lavoratore;
un inadempimento di importanza tale da far venir meno il rapporto di fiducia che lega le parti.
Nel caso di specie, le ragioni sottese al recesso immediato sono state ricondotte dall'opposto al mancato rispetto “delle condizioni contrattuali di riferimento e nello specifico i termini e le modalità di pagamento degli stipendi maturati” e alla circostanza di essere “stato posto in ferie forzate dall' senza alcuna precisa e motivata ragione”. Pt_2
Tali ragioni, a parere di questo Giudice, non sono idonee a sorreggere un recesso per
“giusta causa”.
La giusta causa di dimissioni, difatti, deve concretamente manifestarsi in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. In particolare, con riferimento al mancato pagamento delle retribuzioni, la giusta causa sussiste in caso di reiterato mancato pagamento, non già nel caso di inadempimento accidentale o di breve durata.
Applicando tali coordinate al caso di specie, considerato che non è stato né provato né allegato che il mancato pagamento delle retribuzioni costituisse comportamento abituale del datore di lavoro, o che questi rimanesse inadempiente a tali obblighi con regolarità, la mancata corresponsione di due sole mensilità stipendiali (rispetto ad un rapporto lavorativo durato 21 anni) può valutarsi quale circostanza eccezionale e non segnale irreversibile dell'incapacità datoriale di assolvere alle proprie obbligazioni;
inidonea, quindi, a minare in modo dirompente il rapporto fiduciario tra le parti tanto da giustificare il recesso “in tronco”.
Quanto, invece, all'aver posto il lavoratore in ferie “forzate”, neppure tale circostanza può costituire presupposto delle dimissioni per giusta causa, atteso che – per quanto risulta agli atti – ciò è avvenuto un'unica volta nell'ambito del rapporto di lavoro ultraventennale.
Da tutto ciò consegue che le dimissioni presentate dal sig. vanno qualificate CP_1 come dimissioni volontarie e, di conseguenza, dal momento che il lavoratore ha lasciato il posto di lavoro sin dalla data di formalizzazione delle stesse, senza rispettare il previsto periodo di preavviso, è fondata la pretesa relativa all'indennità sostitutiva, pari ad euro 5.027,45 (ammontare non contestato dal lavoratore).
6 Venendo, ora, alla domanda di risarcimento danni avanzata dall'opponente col ricorso introduttivo, la stessa dev'essere rigettata.
Ed invero, sul punto la ha affermato che il Sig. si sarebbe Parte_1 CP_1 reso autore di molteplici inadempimenti rispetto all'obbligo contrattuale di svolgere la propria mansione a regola d'arte, i quali avrebbero cagionato “molteplici pregiudizi” alla società, “costretta ad esborsi economici (acquisto di materiali), riorganizzazioni aziendali (invio sul posto di altre squadre di operai) a cui si deve aggiungere il nocumento all'immagine per la pessima reputazione registrata presso i Condomini dove sono stati realizzati i lavori – non a regola d'arte – dal Sig. . CP_1
Tuttavia, a sostegno di ciò il resistente sostanziale si è limitato ad esibire un listino prezzi non meglio specificato, che non può costituire prova dell'effettiva consistenza
– ma ancor prima della sussistenza stessa – degli esborsi in cui si sarebbero concretizzati i danni. Tale deficit probatorio, d'altronde, non potrebbe essere colmato neppure attraverso l'escussione dei testi proposti, atteso che i capitoli di prova formulati sul punto, oltre che generici (non specificando i “danni” provocati dal lavoratore nei Condominii in cui ha prestato la propria attività), sono tesi a dimostrare gli inadempimenti del lavoratore e non i danni subìti dal datore di lavoro.
Pertanto, sussistendo anche in tema di responsabilità contrattuale il fondamentale onere del danneggiato di dimostrare l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio, e difettando nel caso di specie la prova del danno, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
Da quanto fin qui esposto discende, quindi, il parziale accoglimento del ricorso, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la condanna della
[...] al pagamento, in favore del lavoratore, sig. , della somma Parte_1 CP_1 di euro 8.703,07 netti, risultante dall'importo del T.F.R. al netto delle ritenute e degli anticipi ricevuti (euro 13.192,52), addizionato della parte non corrisposta della mensilità di agosto 2021 (euro 538,00) e decurtato dell'indennità di mancato preavviso
(euro 5.027,45).
La fondatezza delle pretese del lavoratore comporta, inoltre, il rigetto della domanda relativa alla responsabilità processuale formulata dal datore di lavoro.
Quanto alle spese processuali - che si liquidano, come in dispositivo, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria in quanto non espletata - in considerazione
7 dell'accoglimento parziale dell'opposizione, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un mezzo, condannando parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della restante metà, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
447/2022 del 05.11.2022 del Tribunale di Catanzaro;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di , della somma di euro 8.703,07, oltre interessi CP_1
e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Sig. , CP_1 della restante metà, liquidata in euro 1.100,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 25.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Raffaele Gennaro Talarico,
M.O.T. nominato con D.M. 22/10/2024.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 24.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2447/2022 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Grazia Scarfone opponente
contro rappresentato e difeso dall'avv. Ludovica Gualtieri CP_1 opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2022, la ha promosso Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 447/2022 del 05.11.2022, con il quale le
è stato ingiunto di pagare, in favore del sig. , la somma complessiva di CP_1 euro 13.730,52, di cui euro 13.192,52 a titolo di T.F.R. ed euro 583,00 come quota parte della retribuzione del mese di agosto 2021.
L'opponente, ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, ha eccepito in primo luogo l'infondatezza della pretesa creditoria della controparte in relazione al T.F.R.. Ha sostenuto, in particolare, che il lavoratore avrebbe ottenuto nella sua interezza la prestazione economica de quo nel corso del rapporto di lavoro, mediante diverse anticipazioni consiste in 10 versamenti disposti nel 2015 per un totale di oltre euro
16.000,00 e, successivamente, in somme addizionali rispetto alla retribuzione
1 contrattualmente prevista, corrisposte nel corso degli anni successivi, per un totale di ulteriori euro 14.688,00.
In secondo luogo, il datore di lavoro ha argomentato in ordine ad una serie di violazioni commesse dal sig. in costanza di rapporto. In particolare, l'odierno CP_1 opposto avrebbe violato il divieto di concorrenza di cui all'art. 2105 c.c. e non avrebbe svolto correttamente la propria prestazione lavorativa, essendosi reso autore di svariate inadempienze foriere di pregiudizi, economici e non, per il datore di lavoro.
Infine, il lavoratore avrebbe violato l'obbligo di preavviso previsto dal CCNL per le dimissioni volontarie. Lo stesso, infatti, in ferie fino al 14.08.2021, avrebbe formalizzato il proprio recesso l'11.08.2021, senza rientrare sul posto di lavoro per il periodo corrispondente al preavviso. Così, sulla scorta di tale violazione, alla società sarebbe dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1 del CCNL, pari ad euro
5.027,45 - corrispondente a 2,5 mensilità -, già trattenuta dall'ultima busta paga.
La ha spiegato, altresì, domanda riconvenzionale, al fine di Parte_1 ottenere la condanna del lavoratore a rifondere la somma di euro 11.750,00 a titolo di risarcimento per i danni conseguenti all'inadempimento della sua prestazione lavorativa.
Ha chiesto, infine, la condanna della controparte alla corresponsione di una somma equitativa a titolo di responsabilità processuale per lite temeraria.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il sig. , CP_1 argomentando in via preliminare per la nullità dell'opposizione per violazione del termine di comparizione di cui all'art. 415, comma quinto, ed in via principale per il rigetto della stessa.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
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Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per inosservanza del termine di comparizione di cui all'art. 415, comma quinto, c.p.c., avanzata dall'opposto nella memoria costitutiva e reiterata nelle note di trattazione scritta.
Invero, non si rileva, sul punto, alcun nocumento ai principi del contraddittorio dal momento che parte opposta ha avuto la possibilità di esplicare nel merito le proprie
2 difese. Tale conclusione si rafforza ulteriormente alla luce del fatto che l'udienza originariamente fissata per il 28 novembre 2023 sia stata differita al 28 maggio 2024 ancor prima che parte attrice avesse notificato il ricorso e che il decreto di differimento sia stato anch'esso notificato unitamente all'atto introduttivo e al decreto primigenio.
Non si riscontra, pertanto, un pregiudizio ai diritti di difesa di parte convenuta tale da comportare la declaratoria di nullità del ricorso. E tuttavia, il mancato rispetto del termine dilatorio conduce in ogni caso a dichiarare non soggette a decadenza le eccezioni e le istanze contenute nella memoria costitutiva.
Venendo al merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
In premessa giova precisare che, per pacifica giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, costituisce un ordinario giudizio a cognizione piena, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, il quale, con la richiesta di ingiunzione, ha originariamente introdotto il giudizio;
il debitore opponente, pertanto, svolgerà il ruolo di convenuto (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05).
Tanto premesso in linea generale, trattandosi, nel caso di specie, di controversia avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto creditorio, dalle posizioni processuali rivestite dall'opposto (ricorrente sostanziale) e dall'opponente (resistente sostanziale) consegue che i criteri di riparto degli oneri probatori sono quelli pacificamente invalsi nella giurisprudenza del S.C. in ordine ai rapporti obbligatori, secondo i quali “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.
UU. n. 13533/01).
3 Orbene, in relazione alla controversia in esame, è incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro, la qualifica rivestita dal lavoratore e le mansioni dallo stesso espletate. Circostanze, queste, che devono essere pertanto considerate dimostrate ex art. 115 c.p.c..
Rilievi critici, invece, sono stati mossi dall'opponente in relazione alle pretese del lavoratore cristallizzate nel D.I. impugnato.
Sul punto, quest'ultimo ha lamentato il mancato pagamento di parte della retribuzione del mese di agosto 2021 e del T.F.R..
Ora, per quanto attiene alla prima posta creditoria, questa non è stata contesta né nell'an né nel quantum, atteso che la ha confermato di essere Parte_1 tenuta al pagamento di euro 538,00 a titolo di saldo relativo alla mensilità di agosto
2021.
Le contestazioni dell'opponente si sono, quindi, concentrate sul credito vantato a titolo di T.F.R..
In particolare, egli ha concentrato le proprie difese sulla circostanza che il T.F.R. fosse già stato corrisposto al lavoratore nel corso del rapporto, senza contestare i calcoli posti alla base del D.I..
Per la quantificazione degli importi può quindi farsi riferimento ai conteggi – non contestati – di cui alla perizia prodotta dal lavoratore sin dalla fase monitoria.
Orbene, per come evidenziato dall'elaborato peritale, dalla C.U. 2022 emerge che il
T.F.R. al lordo delle ritenute fiscali accantonato ammonta ad euro 38.127,41; somma che, correttamente rivalutata e addizionata agli interessi legali, risulta pari ad euro
41.149,14.
Parte opposta, inoltre, ha confermato che una parte del T.F.R. era stata anticipata, in costanza del rapporto di lavoro, attraverso la ricezione di dieci assegni pari ad euro
1.600,00 cadauno nell'anno 2015, per un totale di euro 16.000,00.
Ne consegue che il T.F.R. dovuto al lavoratore, al netto della ritenuta IRPEF e decurtato degli anticipi ricevuti, risulta essere pari ad euro 13.192,52.
Tanto premesso e non contestato in ordine al quantum debeatur, in relazione all'an il sig.
ha affermato in sede monitoria di non aver ricevuto il pagamento dell'importo CP_1 de quo, allegando l'inadempimento datoriale, sicché, per i principi sopra espressi,
4 sarebbe stato onere dell'opponente provare l'esatto adempimento dell'obbligazione.
Ciò non è avvenuto.
Ed invero, l'opponente, costituitasi in giudizio, ha affermato di aver corrisposto diversi acconti sul trattamento di fine rapporto fino a superare la somma spettante a tale titolo al lavoratore. Nello specifico, oltre a confermare di aver anticipato, nel 2015,
l'acconto sul T.F.R. di cui ai 10 versamenti già scomputati dal Sig. , la CP_1 [...] ha dedotto di aver versato mensilmente al dipendente somme maggiori Parte_1 rispetto alla retribuzione, anch'esse qualificate come acconti sul T.F.R..
A supporto di quanto affermato, tuttavia, il debitore si è limitato ad esibire in giudizio un estratto conto (datato a partire dal 2016) dal quale si evincono dei versamenti effettivamente maggiorati rispetto allo stipendio del Sig. , recanti tuttavia la CP_1 causale di “saldo stipendio” e/o “acconto stipendio”, in alcun modo perciò riferibili al trattamento di fine rapporto (come invece risulta chiaramente per le dieci anticipazioni del 2015, di cui sopra, recanti la causale “acconto tfr”). Così, se tale prova documentale depone nel senso di ritenere che il lavoratore abbia ricevuto delle somme addizionali rispetto alla propria retribuzione, non riesce tuttavia a ricondurre i versamenti in parola al T.F.R. dovuto.
Non v'è, pertanto, prova che l'obbligazione in questione sia stata correttamente adempiuta, confermandosi il diritto del lavoratore ad un T.F.R. di euro 13.192,52, a cui devono aggiungersi euro 538,00 per la retribuzione del mese di agosto, per un credito totale in favore del Sig. pari ad euro 13.730,52 netti. CP_1
Nella determinazione finale delle somme al cui pagamento il datore dev'essere condannato bisogna, tuttavia, tenere conto del rilievo da questi mosso in relazione all'indennità per mancato preavviso di dimissioni volontarie.
Tale aspetto non può prescindere dalla qualificazione giuridica delle dimissioni presentate dall'opposto.
In particolare, per come emerge dal carteggio processuale, il sig. ha formalizzato CP_1 le proprie dimissioni in data 11.08.2021, qualificandole come “dimissioni per giusta causa”.
Orbene, l'art. 2119 c.c., consente il recesso immediato, senza obbligo di preavviso, qualora la controparte – in questo caso il datore di lavoro – ponga in essere una “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, e cioè un grave
5 inadempimento degli obblighi contrattuali a danno del lavoratore;
un inadempimento di importanza tale da far venir meno il rapporto di fiducia che lega le parti.
Nel caso di specie, le ragioni sottese al recesso immediato sono state ricondotte dall'opposto al mancato rispetto “delle condizioni contrattuali di riferimento e nello specifico i termini e le modalità di pagamento degli stipendi maturati” e alla circostanza di essere “stato posto in ferie forzate dall' senza alcuna precisa e motivata ragione”. Pt_2
Tali ragioni, a parere di questo Giudice, non sono idonee a sorreggere un recesso per
“giusta causa”.
La giusta causa di dimissioni, difatti, deve concretamente manifestarsi in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. In particolare, con riferimento al mancato pagamento delle retribuzioni, la giusta causa sussiste in caso di reiterato mancato pagamento, non già nel caso di inadempimento accidentale o di breve durata.
Applicando tali coordinate al caso di specie, considerato che non è stato né provato né allegato che il mancato pagamento delle retribuzioni costituisse comportamento abituale del datore di lavoro, o che questi rimanesse inadempiente a tali obblighi con regolarità, la mancata corresponsione di due sole mensilità stipendiali (rispetto ad un rapporto lavorativo durato 21 anni) può valutarsi quale circostanza eccezionale e non segnale irreversibile dell'incapacità datoriale di assolvere alle proprie obbligazioni;
inidonea, quindi, a minare in modo dirompente il rapporto fiduciario tra le parti tanto da giustificare il recesso “in tronco”.
Quanto, invece, all'aver posto il lavoratore in ferie “forzate”, neppure tale circostanza può costituire presupposto delle dimissioni per giusta causa, atteso che – per quanto risulta agli atti – ciò è avvenuto un'unica volta nell'ambito del rapporto di lavoro ultraventennale.
Da tutto ciò consegue che le dimissioni presentate dal sig. vanno qualificate CP_1 come dimissioni volontarie e, di conseguenza, dal momento che il lavoratore ha lasciato il posto di lavoro sin dalla data di formalizzazione delle stesse, senza rispettare il previsto periodo di preavviso, è fondata la pretesa relativa all'indennità sostitutiva, pari ad euro 5.027,45 (ammontare non contestato dal lavoratore).
6 Venendo, ora, alla domanda di risarcimento danni avanzata dall'opponente col ricorso introduttivo, la stessa dev'essere rigettata.
Ed invero, sul punto la ha affermato che il Sig. si sarebbe Parte_1 CP_1 reso autore di molteplici inadempimenti rispetto all'obbligo contrattuale di svolgere la propria mansione a regola d'arte, i quali avrebbero cagionato “molteplici pregiudizi” alla società, “costretta ad esborsi economici (acquisto di materiali), riorganizzazioni aziendali (invio sul posto di altre squadre di operai) a cui si deve aggiungere il nocumento all'immagine per la pessima reputazione registrata presso i Condomini dove sono stati realizzati i lavori – non a regola d'arte – dal Sig. . CP_1
Tuttavia, a sostegno di ciò il resistente sostanziale si è limitato ad esibire un listino prezzi non meglio specificato, che non può costituire prova dell'effettiva consistenza
– ma ancor prima della sussistenza stessa – degli esborsi in cui si sarebbero concretizzati i danni. Tale deficit probatorio, d'altronde, non potrebbe essere colmato neppure attraverso l'escussione dei testi proposti, atteso che i capitoli di prova formulati sul punto, oltre che generici (non specificando i “danni” provocati dal lavoratore nei Condominii in cui ha prestato la propria attività), sono tesi a dimostrare gli inadempimenti del lavoratore e non i danni subìti dal datore di lavoro.
Pertanto, sussistendo anche in tema di responsabilità contrattuale il fondamentale onere del danneggiato di dimostrare l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio, e difettando nel caso di specie la prova del danno, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
Da quanto fin qui esposto discende, quindi, il parziale accoglimento del ricorso, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la condanna della
[...] al pagamento, in favore del lavoratore, sig. , della somma Parte_1 CP_1 di euro 8.703,07 netti, risultante dall'importo del T.F.R. al netto delle ritenute e degli anticipi ricevuti (euro 13.192,52), addizionato della parte non corrisposta della mensilità di agosto 2021 (euro 538,00) e decurtato dell'indennità di mancato preavviso
(euro 5.027,45).
La fondatezza delle pretese del lavoratore comporta, inoltre, il rigetto della domanda relativa alla responsabilità processuale formulata dal datore di lavoro.
Quanto alle spese processuali - che si liquidano, come in dispositivo, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria in quanto non espletata - in considerazione
7 dell'accoglimento parziale dell'opposizione, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un mezzo, condannando parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della restante metà, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
447/2022 del 05.11.2022 del Tribunale di Catanzaro;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di , della somma di euro 8.703,07, oltre interessi CP_1
e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Sig. , CP_1 della restante metà, liquidata in euro 1.100,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 25.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Raffaele Gennaro Talarico,
M.O.T. nominato con D.M. 22/10/2024.
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