TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7658
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione principi costituzionali e di diritto in materia contributiva

    Il Collegio ritiene che la normativa primaria individua con sufficiente precisione la platea dei contribuenti e che l'obbligo contributivo è desumibile dalla normativa primaria e dalla giurisprudenza che conferma l'iscrizione della società nel novero dei soggetti operanti nel settore dei servizi media. Le doglianze sono considerate generiche e non operano alcun riferimento al criterio di qualificazione e differenziazione degli interessi fatti valere.

  • Rigettato
    Mancata corrispondenza tra contributo e costi amministrativi

    Il Collegio richiama la giurisprudenza che afferma che il principio di 'stretta corrispondenza' è previsto esclusivamente per il settore delle comunicazioni elettroniche e non può estendersi a settori diversi. La delibera è corredata da un'esplicazione dei criteri di calcolo e ha seguito il procedimento previsto dalla legge, con vaglio della Ragioneria Generale dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le valutazioni economiche sono state confermate da tali organi. Il giudice amministrativo incontra limiti di sindacato nelle scelte discrezionali dell'Autorità, salve macroscopiche incongruenze.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, Legge 266/2005

    La censura di illegittimità costituzionale è considerata manifestamente infondata, poiché non si afferma che l'Autorità abbia ricompreso arbitrariamente attività non riconducibili allo specifico settore pubblicitario. La determinazione del fabbisogno finanziario è stata effettuata secondo criteri ritenuti ragionevoli e immuni da vizi di illogicità e difetto di istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7658
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7658
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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