Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7658 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07658/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05398/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5398 del 2023, proposto da
Facebook Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Angeloni, Emanuela Cocco, Marco Berliri, Alberto Bellan, Francesco Banterle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
della delibera AGCOM n. 410/22/CONS del 24 novembre 2022, pubblicata sul sito dell'Autorità (www.agcom.it) il 17 gennaio 2023, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media", incluso il relativo allegato "Relazione Tecnico-Finanziaria", nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, inclusa, in via esemplificativa e non esaustiva, la delibera AGCOM n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022, pubblicata sul sito dell'Autorità (www.agcom.it) il 17 gennaio 2023, recante "Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 10 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con il ricorso all’esame, la ricorrente Facebook Italy S.r.l. – quale soggetto che fornisce limitati servizi pubblicitari a specifici clienti in market – ha adito l’intestato Tribunale per ottenere l’annullamento della delibera n. 410/22/CONS, recante “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media ”, con il relativo allegato A (« Relazione Tecnico-Finanziaria »), della delibera 416/22/CONS “ Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 ”, con i relativi allegati A (« Fac Simile » del Modello telematico) e B (« Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2023 »), e degli atti ad essa presupposti, consequenziali o comunque connessi.
A fondamento del ricorso, assistito da istanza di tutela cautelare, la ricorrente ha articolato due complessi motivi di ricorso, come di seguito rubricati:
I. la Violazione degli artt. 3, 11, 23, 53 e 97 Cost., del principio della riserva di legge e del principio di equità contributiva. Violazione del principio di stretta corrispondenza tra gli oneri imposti agli operatori e i costi sostenuti dall'AGCOM. Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della Legge 241/1990. Carenza di potere in concreto. Difetto dei presupposti di diritto, di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza, obiettività, efficienza e buon andamento ex art. 97 Cost. Ingiustizia e illogicità. Disparità di trattamento. La ricorrente, in sintesi, ha lamentato la mancanza di corrispondenza e di proporzionalità tra il contributo domandato dall’Autorità e i costi amministrativi delle attività di regolazioni riferibili alle concessionarie di pubblicità, dato che il settore dei media in cui rientrano i compiti che l’Autorità ha inteso finanziarie con l’impugnata delibera contributo 2023 è estremamente eterogeno e comprende operatori che offrono servizi distinti tra loro e con costi di regolamentazione estremamente diversi. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che le attività menzionate nella Relazione tecnico finanziaria, allegata alla Delibera ed elencate nel ricorso, sarebbero del tutto estranee all’attività delle concessionarie pubblicitarie e, in ogni caso, a quelle svolte dalla ricorrente. Ne deriverebbero la violazione del principio di diretta correlazione spese-contributi che è stato affermato da copiosa giurisprudenza amministrativa ed europea, l’arbitrarietà dell’importo richiesto e l’illegittimità degli atti impugnati che impongono alle concessionarie di pubblicità una percentuale contributiva sostanzialmente identica a quella prevista per i soggetti effettivamente beneficiari delle attività elencate nella Delibera. Un ulteriore profilo di illegittimità emergerebbe, inoltre, dalla volontà dell’Autorità di incrementare il contributo per il 2023 sino al limite massimo previsto per legge (2 per mille), nonostante l’esistenza di un avanzo di amministrazione pari a 49.046.860,12 euro.
II. Violazione degli artt. 3, 11, 23, 53 e 97 Cost., del principio della riserva di legge e del principio di equità contributiva. Violazione del principio di stretta corrispondenza tra gli oneri imposti agli
operatori e i costi sostenuti dall'AGCOM. Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della Legge 241/1990. Carenza di potere in concreto. Difetto dei presupposti di diritto, di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza, obiettività, efficienza e buon andamento ex art. 97 Cost. Ingiustizia e illogicità. Disparità di trattamento. Con tale motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato la mancata corrispondenza tra il contributo e i costi amministrativi delle attività di regolazione alla luce delle attività che l’AGCOM ha individuato per determinare il contributo. Si tratterebbe, infatti, di attività funzionali al finanziamento delle sue spese generali, che poco o nulla hanno a che fare con l’attività di regolazione del settore dei media, o a strutture amministrative e di indirizzo politico, al diverso settore delle comunicazioni elettroniche, al generale funzionamento dell’Autorità e ai costi per l’utilizzo delle risorse umane. Tutto ciò, in assenza di un obbligo di rendicontazione in capo all’Autorità, di un tetto massimo alla contribuzione – ossia un importo massimo del contributo non superabile anche laddove la percentuale calcolata sui ricavi dello specifico operatore ecceda detto importo – con una chiara violazione da parte della Delibera Contributo 2023 degli artt. 3 e 53 Cost. in relazione ai parametri di ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza ed equità contributiva, nonché del principio di indipendenza finanziaria dell’AGCOM.
Da ultimo, la ricorrente ove ritenuto necessario ai fini dell’accoglimento del ricorso, ha chiesto di sollevare una questione incidentale di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della Legge 266/2005 laddove quest’ultimo si interpreti nel senso che esso attribuisce o consente di attribuire all’AGCOM, con riferimento alle concessionarie di pubblicità, attività non strettamente riferite alle attività di vigilanza e regolamentazione che le riguardano e, in particolar modo, all’art. 51 D.Lgs. 208/2021 (TUSMAR), per contrasto con gli artt. 3, 53, 41, 42 e 117 Cost. in materia di libera iniziativa economica e proprietà privata, ragionevolezza, uguaglianza, equità, proporzionalità, non arbitrarietà e capacità contributiva e rispetto dei vincoli comunitari.
2. Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e alla domanda cautelare l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. All’udienza straordinaria del 10 aprile 2026, in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. Il ricorso non è fondato.
1.1. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento già adottato recentemente da questo T.A.R. con riferimento agli stessi atti oggetto dell’odierno giudizio, non essendovi ragione per discostarsene. Si è affermato, infatti, che: “5. Con un secondo argomento di doglianza la parte lamenta che “risult[ano] violati i principi in tema di riserva – anche relativa – di legge (artt. 23, 41, 53 e 97 Cost.), poiché all’Autorità [è] stato incondizionatamente attribuito il potere di individuare i soggetti, le attività ed i ricavi sottoposti al predetto obbligo impositivo, senza la fissazione di alcun limite, né di alcun effettivo criterio e principio direttivo ad opera della norma primaria”.
I dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla parte ricorrente risultano manifestamente infondati.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la riserva relativa di cui all’art. 23 Cost. impone al legislatore di determinare criteri direttivi e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa in merito al presupposto, alla base imponibile, ai soggetti passivi, all’aliquota e alla quota di prelievo, potendo la legge demandare a fonti sub-primarie la disciplina dei profili attuativi e tecnici, purché nel rispetto dei criteri e dei limiti previamente fissati dalla fonte primaria (cfr., ex multis, Corte Cost. n. 69 del 2017, che richiama il principio secondo cui, in tema di atti regolatori delle autorità amministrative indipendenti, la “legalità procedurale” compensa “l’indeterminatezza dei contenuti sostanziali della legge”).
In altri termini, è sufficiente che il legislatore individui gli elementi essenziali della stessa prestazione imposta con riferimento, per quanto di interesse, alla platea dei soggetti obbligati.
Nel caso di specie, tali condizioni - con specifico riferimento all’individuazione dei soggetti passivi - risultano soddisfatte dalla normativa primaria.
Invero, l’art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005, nel testo vigente ratione temporis, individuando la platea dei contribuenti nei soggetti che operano nel “mercato di competenza”, ove l’Autorità esercita i propri poteri di regolazione e controllo, indica con sufficiente precisione un criterio - quello fondato sulla sottoposizione dell’attività condotta alla regolazione o alla vigilanza dell’Autorità - idoneo a delimitare la discrezionalità dell’ente impositore nel delimitare l’ambito soggettivo del contributo, essendo rimessa a quest’ultimo solo la concreta identificazione, per ciascun settore, delle categorie di soggetti rientranti in ciascun “mercato di competenza” nell’ambito del quale l’Autorità esercita le proprie funzioni istituzionali (cft. Corte Cost. n. 69 del 2017: “Quanto alla individuazione dei soggetti obbligati, la stessa disposizione fa riferimento … a coloro nei confronti dei quali l’ART abbia effettivamente posto in essere le attività attraverso le quali esercita le proprie competenze. Dunque, la platea degli obbligati … deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali”. In proposito va richiamata anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con riferimento all’obbligo di contribuzione in favore dell’AGCOM previsto dal medesimo art. 1, comma 65, nel settore postale, ha affermato, sia pure incidenter tantum, che “l’atto generale di determinazione del contributo dell’AGCOM è un atto di alta amministrazione che integra – per opera della riserva di legge relativa di cui all’art. 23 Cost. – la fonte legislativa specificando e concretizzando alcuni presupposti della pretesa tributaria”: ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 28/08/2024, n. 7276).
Pertanto, la censura non può trovare accoglimento.
5. Con un terzo ordine di censure la ricorrente denuncia che “la Delibera non ha puntualmente individuato quali soggetti sarebbero concretamente tenuti a corrispondere il contributo AGCom … neppure le Istruzioni forniscono una chiara, puntuale ed esaustiva individuazione dei soggetti, delle attività e dei ricavi assoggettabili al contributo AGCom”.
La censura non coglie nel segno.
Come già evidenziato, l’ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo contributivo è direttamente desumibile dalla normativa primaria, la quale consente agli operatori di prevedere con sufficiente certezza l’insorgenza dell’obbligo in funzione dell’attività concretamente svolta.
Come confermato dal Consiglio di Stato, “l’obbligo contributivo annuale verso l’Agcom discende direttamente dalla condizione di … soggetto che opera “nel settore dei servizi media (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.)”, novero al quale pacificamente SK è inscritta” in quanto “il dato rilevante è rappresentato dalla corrispondenza tra il servizio di regolazione e controllo reso dalla Autorità e l’attività dei soggetti operanti nel mercato di competenza” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 febbraio 2022, n. 828).
Pertanto, alla luce di tali statuizioni, non possono esservi dubbi sull’assoggettamento della società ricorrente al pagamento del contributo, risolvendosi, le doglianze in esame, in censure generiche tendenti a contestare le modalità di individuazione dei soggetti legittimati passivi senza, però, operare alcun riferimento al criterio – qualificazione e differenziazione degli interessi fatti valere – che, nel processo amministrativo, costituisce il discrimine per escludere l’ammissibilità di un’azione popolare.
6. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’arbitrarietà del calcolo del fabbisogno economico per lo svolgimento delle attività del settore media (risultando finanziate anche spese estranee a tale settore) e della ripartizione dei costi finanziabili effettuata dall’Autorità, il contrasto con il principio di proporzionalità e l’utilizzo solo parziale dell’avanzo di amministrazione ai fini della fissazione dell’aliquota.
In disparte la questione circa la natura tributaria del contributo in questione, il motivo non si presta a favorevole considerazione in base alle considerazioni di seguito esposte.
6.1. Le censure proposte dalla ricorrente postulano l’estensione analogica del principio di “stretta corrispondenza” previsto nel settore delle comunicazioni elettroniche al settore dei media nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e del Consiglio di Stato formatasi sul punto.
Le pronunce e i principi richiamati dalla ricorrente sono, tuttavia, riferiti al solo settore delle comunicazioni elettroniche, dove i contributi sono stati ritenuti diritti amministrativi destinati a coprire i costi specifici di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, e non possono quindi estendersi a settori diversi, lasciando, quindi, impregiudicata la parte relativa al settore dell’audiovisivo/media che qui interessa.
Va, infatti, rilevato, sulla scorta della consolidata giurisprudenza amministrativa espressasi sul tema (v. Cons. St. sentenze nn. 5966/2024, 6073/2024, 6701/2024), che il principio di “stretta corrispondenza”, è previsto dall’art. 12 Direttiva 2002/20/CE, trasfuso poi nell’art. 34 d.lgs. 259/2003, esclusivamente per il settore delle comunicazioni elettroniche, dove i contributi sono stati ritenuti diritti amministrativi destinati a coprire i costi specifici di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, e non può quindi estendersi a settori diversi (cfr. sent. Tar Lazio, Quarta Sezione, 5 agosto 2025, n. 15298).
6.2. Va in ogni caso evidenziato come la delibera 410/22 sia corredata da un’ampia esplicazione dei criteri di calcolo adottati e che, nel rispetto del procedimento tipizzato dall’art. 1, comma 65, L. 266/2005, essa è stata sottoposta al vaglio della Ragioneria Generale dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne hanno confermato l’esecutività (decreto 20 dicembre 2021).
Inoltre, le valutazioni economiche sottostanti la quantificazione del fabbisogno da finanziare con il contributo dei servizi media sono state oggetto di vaglio favorevole e sostanziale – e non meramente formale – da parte del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e solo a esito delle positive valutazioni del citato Dipartimento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l’esecutività ai provvedimenti dell’Autorità.
Ne deriva che a fronte poi del vaglio tecnico-contabile operato dalla Ragioneria dello Stato e della Presidenza del Consiglio nel procedimento di approvazione della delibera (art. 1, co. 65, L. 266/2005) il giudice amministrativo incontra noti limiti di sindacato nelle scelte discrezionali concernenti la strutturazione organizzativa dell’Autorità o l’allocazione delle sue risorse umane, salve macroscopiche incongruenze ed illogicità non emergenti nel caso di specie (cfr. Consiglio di Stato, nn. 6358/2024; n. 6355/2024).
6.3. Ulteriormente, va rilevato come la gravata delibera sia stata corredata di apposita relazione tecnico-finanziaria che ha individuato le spese previste per lo svolgimento dei compiti di regolazione del settore dei servizi media per l’anno 2023, comprendendo i costi direttamente attribuibili al settore in termini di personale addetto e di beni e servizi strumentali per tali attività, nonché la quota parte dei costi comuni con gli altri settori, opportunamente calcolata.
Sotto il profilo metodologico, il Collegio osserva che la determinazione del fabbisogno finanziario operata dall’Autorità per il settore dei media appare immune dai vizi di illogicità e difetto di istruttoria dedotti dalla ricorrente, essendo basata su criteri ragionevoli e conformi al principio di trasparenza come emerge dalla relativa relazione con cui l’Autorità ha dato conto di avere individuato nella quantificazione delle risorse umane (FTE) l’unità sintetica principale per la stima dei costi.
Tale metodologia ha pertanto permesso di misurare non già il costo di “singoli atti” (approccio atomistico che renderebbe impossibile la gestione amministrativa), bensì il carico di lavoro complessivo richiesto dalle macro-funzioni assegnate dalla legge (quali il pluralismo, la tutela dei diritti e dei consumatori).
Appare parimenti logica la scelta di ripartire proporzionalmente tra i vari settori i cosiddetti “oneri congiunti” (spese per bilancio, contratti, controllo, etc.), quali costi indispensabili per il funzionamento dell’Autorità nel suo complesso che costituiscono presupposto necessario per l’esercizio di ogni singola funzione di vigilanza e devono pertanto essere trasversalmente e proporzionalmente coperti da tutti i soggetti regolati.
6.4. Dall’esame della relazione tecnico-finanziaria allegata alla delibera impugnata (e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del controllo di esecutività), emerge con chiarezza la ragionevolezza e non abnormità dell’iter logico seguito dall’Autorità.
La determinazione dell’aliquota non è, infatti, frutto di una scelta arbitraria, bensì il risultato di una precisa operazione algebrica data dal “dal rapporto tra i costi amministrativi che l’Autorità stima nell’anno 2023 per l’esercizio delle competenze ad essa attribuite nel settore e i ricavi complessivamente maturati dai soggetti operanti nel settore dei servizi media (base imponibile)”.
Quanto alla congruità dei costi, la Relazione tecnico-finanziaria fornisce evidenza puntuale della metodologia basata sui Full Time Equivalent (FTE).
L’Autorità ha stimato in 106,9 FTE le risorse complessivamente impiegate per il settore media (di cui 57,3 dirette e 49,5 trasversali), valorizzando il costo medio pro capite in circa 233 mila euro. Tale calcolo porta a quantificare le spese del personale in 24,85 milioni di euro, cui si aggiungono 3,27 milioni per beni e servizi specifici, per un totale di circa 28,1 milioni di euro.
Tale metodologia appare immune da vizi logici, consentendo di imputare proporzionalmente ai settori regolati anche i costi delle strutture "trasversali" (es. risorse umane, bilancio, affari generali), indispensabili per il funzionamento dell’Ente.
6.5. Infine va osservato che, come già affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 10635 del 2023, la scelta dell’Autorità di utilizzare solo una parte dell’avanzo di amministrazione non è di per sé illegittima.
Il risultato di amministrazione, infatti, costituisce una mera guida per la determinazione del contributo e non un parametro vincolante.
Non può, pertanto, pretendersi - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - che esso sia assunto secondo una logica di perfetto pareggio, essendo invece coerente con i principi di sana gestione finanziaria e di prudenza contabile che le eventuali rettifiche siano apportate in modo graduale e diluito in più esercizi” (v. T.A.R. Roma, sentenza nn.. 4173 – 4744/ 2026).
Per completezza, si ricorda che le citate pronunce hanno annullato in parte qua gli atti impugnati, con riferimento ad una censura non oggetto del presente giudizio, limitatamente al meccanismo predisposto dalle Istruzioni operative per l’esclusione dei ricavi non imponibili, nella parte in cui subordinava tale esclusione a un sistema rigido fondato sui codici ATECO, molti dei quali risultavano “bloccati” e quindi non selezionabili.
1.2. In questo quadro, il Collegio ritiene che non vi sia ragione di discostarsi dai principi di diritto sopra enunciati, del tutto idonei a giustificare il rigetto di tutti i motivi di impugnazione. Analogamente, alla luce di quanto esposto, è manifestamente infondata la censura di illegittimità costituzionale formulata dalla ricorrente, non potendosi affermare, come visto, che l’Autorità abbia ricompreso arbitrariamente delle attività non riconducibili allo specifico settore pubblicitario, dato che con gli atti impugnati la determinazione del fabbisogno finanziario è stata determinata dall’Autorità secondo criteri che questo T.A.R. ha già ritenuto ragionevoli, nonché immuni da vizi di illogicità e di difetto di istruttoria.
1.3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
2. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio BE, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Orazio BE |
IL SEGRETARIO