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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1715 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Alessandro Oddi e dall'avv. Eloisa Ruffo e domiciliata presso lo studio dell'avv. Oddi in Roma via Emilio Faà di Bruno n. 87 Appellante
E
Controparte_1 in persona del regionale pro tempore per il Lazio,
[...] CP_2 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Guido Eudizi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma piazza delle Cinque Giornate n. 3 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 52/2024 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 10/01/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver svolto attività lavorativa con mansioni di Parte_1 operatore tecnico addetto all'assistenza dal 01/05/2007 alla data del ricorso, e che
1 a seguito dei perduranti sforzi fisici sopportati durante l'indicato periodo periodo risultava affetta da “artrosi colonna lombosacrale, artrosi colonna cervicale, sindrome cuffia dei rotatori bilaterale”, e dedotto di aver presentato domanda per il riconoscimento di malattia professionale, che l' aveva rigettato disconoscendo CP_1
l'origine professionale delle indicate patologie, ha agito in giudizio contro il predetto rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la natura CP_1 professionale delle malattie di cui in narrativa, contratte dalla ricorrente (artrosi colonna lombosacrale con danno valutabile pari al 18%; sindrome cuffia dei rotatori bilaterale con danno valutabile pari al 16%; artrosi colonna cervicale con danno valutabile pari al 12% (dodici per cento) Conseguentemente, accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico – fisica, complessivamente assunta, pari o superiore al grado del 39%, ovvero pari alla percentuale che sarà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda CTU che sin d'ora si richiede;
Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rendita
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000, ovvero all'indennizzo in
CP_1 capitale, previsto dal medesimo decreto, e per l'effetto condannare l
CP_1 all'erogazione della suddetta rendita ovvero del suddetto indennizzo in capitale ed ai relativi adempimenti e pagamenti con la decorrenza ed accessori di legge, e con ovvia decurtazione di quanto già corrisposto per la malattia riconosciuta;
Con vittoria di spese, e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2. Nella resistenza dell , il Tribunale di Tivoli ha così statuito: “Accerta che
CP_1 una delle patologie da cui la ricorrente è affetta (spondilodiscoartrosi di L4-L5 e L5- S1 di moderata entità), ha origine professionale e comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 6%; condanna per l'effetto l al pagamento in favore della ricorrente delle spettanze
CP_1 alla stessa dovute per legge in conseguenza della patologia professionale come sopra accertata;
rigetta per il resto;
compensa tra le parti le spese del giudizio;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all ”.
CP_1
1.3. Il primo giudice ha ritenuto parzialmente fondata la domanda alla stregua delle conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u., affermando in particolare: a) quanto alla spondilodiscoartrosi di L4-L5 e L5-S1 di moderata entità, sussiste un'esposizione al rischio specifico idonea per intensità e durata a causare la patologia, confermata a fronte della riscontrata insorgenza anticipata rispetto a quanto riscontrato nella popolazione generale;
b) quanto alla lesione della cuffia dei rotatori bilateralmente per lieve tendinite del sovraspinoso e borsite sub-acromion-deltoidea senza limitazione funzionale, il nesso di causalità con l'attività lavorativa può ritenersi sussistente con probabilità medio-bassa, insufficiente quindi a ritenere l'eziologia professionale in base allo standard probatorio civilistico del più probabile che non;
c) quanto agli esiti di artrodesi cervicale per mielopatia C5-C6 da spondilosi, l'eziologia professionale va esclusa.
1.4. Pertanto, con riguardo al grado ed alla decorrenza della menomazione permanente, il Tribunale ha richiamato la valutazione del c.t.u. di una misura percentuale del 6% in relazione alla spondilodiscoartrosi, individuando la decorrenza nella data della domanda amministrativa, essendo incontroversa già in fase amministrativa la sussistenza della patologia. Ha infine compensato le spese di lite alla luce della parziale soccombenza reciproca.
2 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso la natura professionale delle patologie artrosi colonna cervicale e sindrome cuffia dei rotatori bilaterale, recependo in modo acritico le conclusioni del c.t.u., il quale avrebbe immotivatamente sottostimato sia l'incidenza invalidante delle mansioni svolte rispetto alle patologie denunciate, in particolare a carico della spalla e della cervicale, sia la patologia artrosi colonna lombosacrale.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. Conferito l'incarico al nominato c.t.u. all'udienza del 10/04/2025, all'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Pacifico tra le parti – trattandosi di questione trattata dal giudice di prime cure e non oggetto di impugnazione – che lo svolgimento dell'attività professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, svolto da per il significativo Parte_1 periodo temporale, abbia determinato “una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa…nella misura del 6%” con riferimento alla patologia spondilodiscoartrosi.
5. Lamenta, in sintesi, la parte appellante, con il primo motivo d'appello, l'esclusione dell'origine professionale delle patologie artrosi colonna verticale e sindrome cuffia dei rotatori bilaterali, censurando di conseguenza anche la quantificazione in misura percentuale della diminuzione determinata. 5.1. É stata, pertanto, disposta nel presente grado di giudizio nuova c.t.u. medico legale, mediante conferimento dell'incarico al dott. al quale è stato Persona_1 formulato il seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa e la documentazione medica prodotta dalle parti, sottoposta a visita la parte appellante, dica il CTU – tenuto conto dei motivi di appello – se le patologie denunciate dalla predetta abbiano potuto trovare origine anche solo a titolo di concausa nelle prestazioni lavorative da ella svolte nel corso della vita professionale;
determini la patologia e quantifichi l'invalidità con riferimento al D.Lgs. n. 38/2000 e alle voci tabellari di cui al D.M. 12/7/2000”.
5.2. Sottoposta a visita la perizianda ed esaminata la documentazione clinica, il c.t.u., tramite la relazione depositata in atti, ha concluso come di seguito si riporta: i) “Di certo il lungo impiego senza soluzioni di continuità come O.T.A. è stata fonte di maggior aggravio a carico di tutti gli elementi portanti e le linee di carico e scarico delle forze ovvero dei pesi o delle posture. Sollevare e spostare pazienti allettati, lavarli, vestirli, fornire loro assistenza igienico sanitaria, pulire degli ambienti e smaltire i rifiuti, i letterecci, come ben recepito già dal Giudice di prime cure la paziente è stata certamente sottoposta a stress lavorativo a carico del rachide lombare e delle spalle. Stress lavorativo difforme da quanto abitualmente possa prodursi in altre e diverse attività”; ii) “A questo va aggiunto che la colonna, sebbene didatticamente possa ed è suddivisa in tre sezioni, ovvero cervicale, dorsale e lombare, è e funziona come un'unica entità andando il sovraccarico funzionale di pesi, posture e lavoro ad incidere anche sugli altri tratti ovvero in particolare la cervicale e la lombare”; iii) “Infatti, relativamente all'età biologica della perizianda le manifestazioni artrosiche e discopatiche della colonna cervicale e lombare si sono manifestate non solo con largo anticipo rispetto alle attese, ma anche con un quadro
3 clinico strumentale severo, fino alla necessità della correzione chirurgica”; iv) “Per quanto attiene le spalle a mobilizzazione dei carichi, la loro distribuzione, le posture viziate e a lungo perduranti incidono di certo se non causalmente perlomeno concausalmente nel manifestarsi della patologia artrosica”; v) “Concludendo si ritiene per il più verosimile che non che le patologie richieste di cui alla precedente diagnosi in punto A. [ossia artrosi colonna cervicale] e C. [ossia sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale] possano essere considerate correlate all' attività lavorativa svolta se non direttamente ma concausalmente determinante ed ascrivibili per comparazione alla voce Cod 193 - Danno Biologico Permanente 13 % - e Cod. 227 - Danno Biologico Permanente complessivo delle due spalle 12%- rispettivamente della Tabella di Legge”; vi) “Considerata la preesistente patologia a carico del rachide lombare, già valutata al 6%, il danno biologico permanente totale può essere considerato con criterio riduzionistica al 30%”.
5.3. Trattasi di conclusioni, rimaste esenti da osservazioni critiche delle parti, pienamente condivise dal Collegio in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici, nonché fondate sulla documentazione clinica acquisita in atti.
5.4. Anche con riferimento al criterio utilizzato per l'individuazione del nesso eziologico, le stesse si conformano alle indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. Infatti, secondo Cass. Sez. L., Ordinanza n. 9805 del 14/04/2025, “Il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia ad eziologia multifattoriale non può essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia medesima), dovendo trattarsi, peraltro, di una "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale”.
5.5. Di conseguenza, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, previa declaratoria del diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza di legge, di una rendita da inabilità permanente da quantificarsi in misura corrispondente al 30%, l' deve essere condannato all'erogazione delle CP_1 maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi come per legge.
6. L'accoglimento del primo motivo d'appello, comportando la riforma della sentenza gravata in accoglimento integrale della pretesa azionata, determina la riforma della stessa anche con riferimento alle spese di giudizio e, conseguentemente, l'assorbimento del secondo motivo.
7. Nello specifico le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avuto riguardo al valore indeterminabile della pretesa e alla basa complessità delle questioni dedotte, che giustifica l'adozione dei parametri minimi. 7.1 Per il primo grado si determinano complessivamente in € 4.638,00 di cui: € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.347,00 per la fase di trattazione e istruzione svolta;
€ 1.838,00 per la fase decisionale. 7.2 Per il grado d'appello, poi, si determinano complessivamente in € 4.996,00 di cui: € 1.029,00 per la fase di studio;
€ 709,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€
4 1.523,00 per la fase di trattazione e istruzione svolta;
€ 1.735,00 per la fase decisionale.
7.3. Vanno, infine, poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate per il presente grado come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza di legge, di una rendita da inabilità permanente da quantificarsi in misura corrispondente al 30% e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle maggiori CP_1 somme dovute a tale titolo, oltre interessi come per legge. Condanna l' al CP_1 pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo in € 4.638,00, e per il secondo in € 4.996,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. di primo grado, come ivi CP_1 liquidate, e le spese di c.t.u. del grado di appello, liquidate come da separato decreto.
Roma, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
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Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1715 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Alessandro Oddi e dall'avv. Eloisa Ruffo e domiciliata presso lo studio dell'avv. Oddi in Roma via Emilio Faà di Bruno n. 87 Appellante
E
Controparte_1 in persona del regionale pro tempore per il Lazio,
[...] CP_2 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Guido Eudizi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma piazza delle Cinque Giornate n. 3 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 52/2024 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 10/01/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver svolto attività lavorativa con mansioni di Parte_1 operatore tecnico addetto all'assistenza dal 01/05/2007 alla data del ricorso, e che
1 a seguito dei perduranti sforzi fisici sopportati durante l'indicato periodo periodo risultava affetta da “artrosi colonna lombosacrale, artrosi colonna cervicale, sindrome cuffia dei rotatori bilaterale”, e dedotto di aver presentato domanda per il riconoscimento di malattia professionale, che l' aveva rigettato disconoscendo CP_1
l'origine professionale delle indicate patologie, ha agito in giudizio contro il predetto rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la natura CP_1 professionale delle malattie di cui in narrativa, contratte dalla ricorrente (artrosi colonna lombosacrale con danno valutabile pari al 18%; sindrome cuffia dei rotatori bilaterale con danno valutabile pari al 16%; artrosi colonna cervicale con danno valutabile pari al 12% (dodici per cento) Conseguentemente, accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico – fisica, complessivamente assunta, pari o superiore al grado del 39%, ovvero pari alla percentuale che sarà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda CTU che sin d'ora si richiede;
Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rendita
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000, ovvero all'indennizzo in
CP_1 capitale, previsto dal medesimo decreto, e per l'effetto condannare l
CP_1 all'erogazione della suddetta rendita ovvero del suddetto indennizzo in capitale ed ai relativi adempimenti e pagamenti con la decorrenza ed accessori di legge, e con ovvia decurtazione di quanto già corrisposto per la malattia riconosciuta;
Con vittoria di spese, e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2. Nella resistenza dell , il Tribunale di Tivoli ha così statuito: “Accerta che
CP_1 una delle patologie da cui la ricorrente è affetta (spondilodiscoartrosi di L4-L5 e L5- S1 di moderata entità), ha origine professionale e comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 6%; condanna per l'effetto l al pagamento in favore della ricorrente delle spettanze
CP_1 alla stessa dovute per legge in conseguenza della patologia professionale come sopra accertata;
rigetta per il resto;
compensa tra le parti le spese del giudizio;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all ”.
CP_1
1.3. Il primo giudice ha ritenuto parzialmente fondata la domanda alla stregua delle conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u., affermando in particolare: a) quanto alla spondilodiscoartrosi di L4-L5 e L5-S1 di moderata entità, sussiste un'esposizione al rischio specifico idonea per intensità e durata a causare la patologia, confermata a fronte della riscontrata insorgenza anticipata rispetto a quanto riscontrato nella popolazione generale;
b) quanto alla lesione della cuffia dei rotatori bilateralmente per lieve tendinite del sovraspinoso e borsite sub-acromion-deltoidea senza limitazione funzionale, il nesso di causalità con l'attività lavorativa può ritenersi sussistente con probabilità medio-bassa, insufficiente quindi a ritenere l'eziologia professionale in base allo standard probatorio civilistico del più probabile che non;
c) quanto agli esiti di artrodesi cervicale per mielopatia C5-C6 da spondilosi, l'eziologia professionale va esclusa.
1.4. Pertanto, con riguardo al grado ed alla decorrenza della menomazione permanente, il Tribunale ha richiamato la valutazione del c.t.u. di una misura percentuale del 6% in relazione alla spondilodiscoartrosi, individuando la decorrenza nella data della domanda amministrativa, essendo incontroversa già in fase amministrativa la sussistenza della patologia. Ha infine compensato le spese di lite alla luce della parziale soccombenza reciproca.
2 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso la natura professionale delle patologie artrosi colonna cervicale e sindrome cuffia dei rotatori bilaterale, recependo in modo acritico le conclusioni del c.t.u., il quale avrebbe immotivatamente sottostimato sia l'incidenza invalidante delle mansioni svolte rispetto alle patologie denunciate, in particolare a carico della spalla e della cervicale, sia la patologia artrosi colonna lombosacrale.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. Conferito l'incarico al nominato c.t.u. all'udienza del 10/04/2025, all'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Pacifico tra le parti – trattandosi di questione trattata dal giudice di prime cure e non oggetto di impugnazione – che lo svolgimento dell'attività professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, svolto da per il significativo Parte_1 periodo temporale, abbia determinato “una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa…nella misura del 6%” con riferimento alla patologia spondilodiscoartrosi.
5. Lamenta, in sintesi, la parte appellante, con il primo motivo d'appello, l'esclusione dell'origine professionale delle patologie artrosi colonna verticale e sindrome cuffia dei rotatori bilaterali, censurando di conseguenza anche la quantificazione in misura percentuale della diminuzione determinata. 5.1. É stata, pertanto, disposta nel presente grado di giudizio nuova c.t.u. medico legale, mediante conferimento dell'incarico al dott. al quale è stato Persona_1 formulato il seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa e la documentazione medica prodotta dalle parti, sottoposta a visita la parte appellante, dica il CTU – tenuto conto dei motivi di appello – se le patologie denunciate dalla predetta abbiano potuto trovare origine anche solo a titolo di concausa nelle prestazioni lavorative da ella svolte nel corso della vita professionale;
determini la patologia e quantifichi l'invalidità con riferimento al D.Lgs. n. 38/2000 e alle voci tabellari di cui al D.M. 12/7/2000”.
5.2. Sottoposta a visita la perizianda ed esaminata la documentazione clinica, il c.t.u., tramite la relazione depositata in atti, ha concluso come di seguito si riporta: i) “Di certo il lungo impiego senza soluzioni di continuità come O.T.A. è stata fonte di maggior aggravio a carico di tutti gli elementi portanti e le linee di carico e scarico delle forze ovvero dei pesi o delle posture. Sollevare e spostare pazienti allettati, lavarli, vestirli, fornire loro assistenza igienico sanitaria, pulire degli ambienti e smaltire i rifiuti, i letterecci, come ben recepito già dal Giudice di prime cure la paziente è stata certamente sottoposta a stress lavorativo a carico del rachide lombare e delle spalle. Stress lavorativo difforme da quanto abitualmente possa prodursi in altre e diverse attività”; ii) “A questo va aggiunto che la colonna, sebbene didatticamente possa ed è suddivisa in tre sezioni, ovvero cervicale, dorsale e lombare, è e funziona come un'unica entità andando il sovraccarico funzionale di pesi, posture e lavoro ad incidere anche sugli altri tratti ovvero in particolare la cervicale e la lombare”; iii) “Infatti, relativamente all'età biologica della perizianda le manifestazioni artrosiche e discopatiche della colonna cervicale e lombare si sono manifestate non solo con largo anticipo rispetto alle attese, ma anche con un quadro
3 clinico strumentale severo, fino alla necessità della correzione chirurgica”; iv) “Per quanto attiene le spalle a mobilizzazione dei carichi, la loro distribuzione, le posture viziate e a lungo perduranti incidono di certo se non causalmente perlomeno concausalmente nel manifestarsi della patologia artrosica”; v) “Concludendo si ritiene per il più verosimile che non che le patologie richieste di cui alla precedente diagnosi in punto A. [ossia artrosi colonna cervicale] e C. [ossia sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale] possano essere considerate correlate all' attività lavorativa svolta se non direttamente ma concausalmente determinante ed ascrivibili per comparazione alla voce Cod 193 - Danno Biologico Permanente 13 % - e Cod. 227 - Danno Biologico Permanente complessivo delle due spalle 12%- rispettivamente della Tabella di Legge”; vi) “Considerata la preesistente patologia a carico del rachide lombare, già valutata al 6%, il danno biologico permanente totale può essere considerato con criterio riduzionistica al 30%”.
5.3. Trattasi di conclusioni, rimaste esenti da osservazioni critiche delle parti, pienamente condivise dal Collegio in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici, nonché fondate sulla documentazione clinica acquisita in atti.
5.4. Anche con riferimento al criterio utilizzato per l'individuazione del nesso eziologico, le stesse si conformano alle indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. Infatti, secondo Cass. Sez. L., Ordinanza n. 9805 del 14/04/2025, “Il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia ad eziologia multifattoriale non può essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia medesima), dovendo trattarsi, peraltro, di una "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale”.
5.5. Di conseguenza, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, previa declaratoria del diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza di legge, di una rendita da inabilità permanente da quantificarsi in misura corrispondente al 30%, l' deve essere condannato all'erogazione delle CP_1 maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi come per legge.
6. L'accoglimento del primo motivo d'appello, comportando la riforma della sentenza gravata in accoglimento integrale della pretesa azionata, determina la riforma della stessa anche con riferimento alle spese di giudizio e, conseguentemente, l'assorbimento del secondo motivo.
7. Nello specifico le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avuto riguardo al valore indeterminabile della pretesa e alla basa complessità delle questioni dedotte, che giustifica l'adozione dei parametri minimi. 7.1 Per il primo grado si determinano complessivamente in € 4.638,00 di cui: € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.347,00 per la fase di trattazione e istruzione svolta;
€ 1.838,00 per la fase decisionale. 7.2 Per il grado d'appello, poi, si determinano complessivamente in € 4.996,00 di cui: € 1.029,00 per la fase di studio;
€ 709,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€
4 1.523,00 per la fase di trattazione e istruzione svolta;
€ 1.735,00 per la fase decisionale.
7.3. Vanno, infine, poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate per il presente grado come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza di legge, di una rendita da inabilità permanente da quantificarsi in misura corrispondente al 30% e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle maggiori CP_1 somme dovute a tale titolo, oltre interessi come per legge. Condanna l' al CP_1 pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo in € 4.638,00, e per il secondo in € 4.996,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. di primo grado, come ivi CP_1 liquidate, e le spese di c.t.u. del grado di appello, liquidate come da separato decreto.
Roma, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
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