TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/09/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
23/09/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1642/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
23/09/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BORIERO LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA DEI CARROZZAI 4/C 24122
BERGAMO, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
SCARPA SEBASTIANO ANGELO e CASTELLAN RENATA, nonché da
[...]
ed elettivamente domiciliata presso la sede Controparte_2 operativa di quest'ultima, sita in Padova, Via G. Belzoni, n. 65, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: credito al consumo e mutuo.
Conclusioni come da verbale di udienza del 23/09/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 03/03/2025,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Pt_1 [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 3322/2024 del CP_1
Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca, nonché domandando il rigetto delle avverse domande anche in ragione delle difese e delle eccezioni svolte, altresì di seguito analizzate, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse eccezioni e domande, con accertamento e condanna per come disposti in sede monitoria, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e il Giudice celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
23/09/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni processuali, ex art. 182 c.p.c., sollevate dall'opponente. In primo luogo, come anche immortalato nel provvedimento del
07/05/2025, la procura alle liti di parte opposta è stata sottoscritta digitalmente dai difensori. In secondo luogo, la procura sostanziale e processuale conferita dalla società opposta al legale rappresentante - la cui firma è stata autenticata nella procura alle liti – è dimostrata dal doc. 7 di parte opposta, vale a dire un atto pubblico, la cui versione depositata unitamente alla seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. riporta la sottoscrizione del relativo notaio.
2 2.1. Risulta, poi, osservato l'incombente della mediazione obbligatoria, rispetto al quale la mancata partecipazione dell'opponente rileva semmai ex art. 12-bis del D.lgs. n. 28 del
2010, non potendo determinare ex se l'improcedibilità dell'opposizione, visti il tenore testuale della norma citata,
l'orientamento di Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del
27/03/2019 secondo il quale “La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” e l'art.
5-bis del
D.lgs. n. 28 del 2010 circa la titolarità in capo alla parte opposta dell'onere di attivazione di tale ADR, così escludendosi riverberi sulla sola procedibilità dell'opposizione e non già dell'azione monitoria.
3. Nel merito, l'opposizione, le domande e le restanti eccezioni dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, essendo pienamente provati il credito azionato monitoriamente e la relativa titolarità. Tale esito determina la conferma e la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, risultato immediato dell'infondatezza delle posizioni dell'opponente.
3.1. Anzitutto, parte opposta ha depositato il contratto fonte del proprio credito azionato monitoriamente (doc. 2 del fascicolo monitorio), in osservanza dei principi di S.U., sent. n. 13533 del
2001, venendo così superate le deduzioni dell'opponente sull'art. 50 TUB.
3.2. Diversamente da quanto eccepito dall'opponente, poi, sono provate le cessioni del relativo credito mediante le dichiarazioni delle cedenti, così dimostrandosi le successioni a titolo particolare i. dall'originaria mutuante a Parte_2 [...]
, tramite pag. 3 del doc. 4 di parte opposta, CP_3
ii. da a tramite il Controparte_3 Controparte_4 doc. 11 di parte opposta,
3 iii. da a Marathon SPV S.r.l., tramite il Controparte_4 doc. 11 di parte opposta, iv. da Marathon SPV S.r.l. all'odierna opposta, tramite il doc. 11 di quest'ultima.
3.2.1. Tali conclusioni rendono superfluo sia esaminare se le contestazioni dell'opponente circa le cessioni siano sufficientemente specifiche, tenuto in considerazione come “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (così, inter alia, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv.
658756 - 01), sia rilevare che, anche opinando diversamente da quanto indicato al punto 3.2. della presente motivazione, i documenti ivi indicati comunque darebbero luogo alle cessioni stesse.
4. Non si pone, poi, un problema di improcedibilità dell'azione monitoria per la procedura concorsuale che abbia interessato l'opponente, in quanto, anche alternativamente, o tale soggetto non ha dimostrato la relativa pendenza di siffatto procedimento come fatto impeditivo del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo credito, o la vigenza della procedura concorsuale risulta smentita da quanto acquisito ex art. 213 c.p.c., in applicazione analogica di Cass., ord. n. 17810 del 2020, dal sito del “Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia”, come da videate riportate nel verbale dell'udienza del 23/09/2025.
5. Non è poi è stato dimostrato, da parte dell'opponente (alla luce del riparto dell'onere probatorio sancito da S.U., sent. n.
13533 del 2001), un pagamento a soddisfazione integrale o parziale del credito azionato monitoriamente.
6. Infine, gli interessi sono determinati nel contratto di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio e non risulta articolata una specifica e provata contestazione del computo atta ad intaccare la quantificazione del credito de quo: del resto, non è dimostrato, né allegato che l'indicazione nell'estratto conto ex art. 50 TUB, censurata a pag. 4 della prima memoria ex art. 171ter c.p.c.
4 dell'opponente, porti ad una quantificazione necessariamente maggiore di quella derivante dal contratto stipulato.
7. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria, in € 5.797,00 per compensi (fase di mediazione €
536,00, fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per la fase istruttoria e per la fase decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
8. Stante la mancata presentazione della parte opponente al procedimento di mediazione senza un motivo fondatamente giustificato, come da verbale prodotto, si condanna tale parte al pagamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato: la ritenuta impossidenza dell'opponente, rappresentata nel suo doc. 9, non spiega perché questi non sia comparso almeno al primo incontro di mediazione se del caso anche a mezzo della modalità telematica ex art.
8-ter del D.lgs. n. 28 del 2010 o di procura all'uopo conferita al difensore di cui tale parte già si sia avvalsa per instaurare il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, le eccezioni e le domande di
[...]
e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il Pt_1
5 decreto ingiuntivo n. 3322/2024 del Tribunale civile di
Bergamo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali della fase di CP_1 opposizione, liquidate in € 5.797,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Visto l'art. 12bis, comma secondo, del D.lgs. n. 28/2010, condanna al pagamento di una somma Parte_1 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Bergamo, 23/09/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
23/09/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1642/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
23/09/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BORIERO LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA DEI CARROZZAI 4/C 24122
BERGAMO, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
SCARPA SEBASTIANO ANGELO e CASTELLAN RENATA, nonché da
[...]
ed elettivamente domiciliata presso la sede Controparte_2 operativa di quest'ultima, sita in Padova, Via G. Belzoni, n. 65, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: credito al consumo e mutuo.
Conclusioni come da verbale di udienza del 23/09/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 03/03/2025,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Pt_1 [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 3322/2024 del CP_1
Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca, nonché domandando il rigetto delle avverse domande anche in ragione delle difese e delle eccezioni svolte, altresì di seguito analizzate, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse eccezioni e domande, con accertamento e condanna per come disposti in sede monitoria, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e il Giudice celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
23/09/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni processuali, ex art. 182 c.p.c., sollevate dall'opponente. In primo luogo, come anche immortalato nel provvedimento del
07/05/2025, la procura alle liti di parte opposta è stata sottoscritta digitalmente dai difensori. In secondo luogo, la procura sostanziale e processuale conferita dalla società opposta al legale rappresentante - la cui firma è stata autenticata nella procura alle liti – è dimostrata dal doc. 7 di parte opposta, vale a dire un atto pubblico, la cui versione depositata unitamente alla seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. riporta la sottoscrizione del relativo notaio.
2 2.1. Risulta, poi, osservato l'incombente della mediazione obbligatoria, rispetto al quale la mancata partecipazione dell'opponente rileva semmai ex art. 12-bis del D.lgs. n. 28 del
2010, non potendo determinare ex se l'improcedibilità dell'opposizione, visti il tenore testuale della norma citata,
l'orientamento di Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del
27/03/2019 secondo il quale “La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” e l'art.
5-bis del
D.lgs. n. 28 del 2010 circa la titolarità in capo alla parte opposta dell'onere di attivazione di tale ADR, così escludendosi riverberi sulla sola procedibilità dell'opposizione e non già dell'azione monitoria.
3. Nel merito, l'opposizione, le domande e le restanti eccezioni dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, essendo pienamente provati il credito azionato monitoriamente e la relativa titolarità. Tale esito determina la conferma e la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, risultato immediato dell'infondatezza delle posizioni dell'opponente.
3.1. Anzitutto, parte opposta ha depositato il contratto fonte del proprio credito azionato monitoriamente (doc. 2 del fascicolo monitorio), in osservanza dei principi di S.U., sent. n. 13533 del
2001, venendo così superate le deduzioni dell'opponente sull'art. 50 TUB.
3.2. Diversamente da quanto eccepito dall'opponente, poi, sono provate le cessioni del relativo credito mediante le dichiarazioni delle cedenti, così dimostrandosi le successioni a titolo particolare i. dall'originaria mutuante a Parte_2 [...]
, tramite pag. 3 del doc. 4 di parte opposta, CP_3
ii. da a tramite il Controparte_3 Controparte_4 doc. 11 di parte opposta,
3 iii. da a Marathon SPV S.r.l., tramite il Controparte_4 doc. 11 di parte opposta, iv. da Marathon SPV S.r.l. all'odierna opposta, tramite il doc. 11 di quest'ultima.
3.2.1. Tali conclusioni rendono superfluo sia esaminare se le contestazioni dell'opponente circa le cessioni siano sufficientemente specifiche, tenuto in considerazione come “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (così, inter alia, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv.
658756 - 01), sia rilevare che, anche opinando diversamente da quanto indicato al punto 3.2. della presente motivazione, i documenti ivi indicati comunque darebbero luogo alle cessioni stesse.
4. Non si pone, poi, un problema di improcedibilità dell'azione monitoria per la procedura concorsuale che abbia interessato l'opponente, in quanto, anche alternativamente, o tale soggetto non ha dimostrato la relativa pendenza di siffatto procedimento come fatto impeditivo del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo credito, o la vigenza della procedura concorsuale risulta smentita da quanto acquisito ex art. 213 c.p.c., in applicazione analogica di Cass., ord. n. 17810 del 2020, dal sito del “Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia”, come da videate riportate nel verbale dell'udienza del 23/09/2025.
5. Non è poi è stato dimostrato, da parte dell'opponente (alla luce del riparto dell'onere probatorio sancito da S.U., sent. n.
13533 del 2001), un pagamento a soddisfazione integrale o parziale del credito azionato monitoriamente.
6. Infine, gli interessi sono determinati nel contratto di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio e non risulta articolata una specifica e provata contestazione del computo atta ad intaccare la quantificazione del credito de quo: del resto, non è dimostrato, né allegato che l'indicazione nell'estratto conto ex art. 50 TUB, censurata a pag. 4 della prima memoria ex art. 171ter c.p.c.
4 dell'opponente, porti ad una quantificazione necessariamente maggiore di quella derivante dal contratto stipulato.
7. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria, in € 5.797,00 per compensi (fase di mediazione €
536,00, fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per la fase istruttoria e per la fase decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
8. Stante la mancata presentazione della parte opponente al procedimento di mediazione senza un motivo fondatamente giustificato, come da verbale prodotto, si condanna tale parte al pagamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato: la ritenuta impossidenza dell'opponente, rappresentata nel suo doc. 9, non spiega perché questi non sia comparso almeno al primo incontro di mediazione se del caso anche a mezzo della modalità telematica ex art.
8-ter del D.lgs. n. 28 del 2010 o di procura all'uopo conferita al difensore di cui tale parte già si sia avvalsa per instaurare il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, le eccezioni e le domande di
[...]
e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il Pt_1
5 decreto ingiuntivo n. 3322/2024 del Tribunale civile di
Bergamo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali della fase di CP_1 opposizione, liquidate in € 5.797,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Visto l'art. 12bis, comma secondo, del D.lgs. n. 28/2010, condanna al pagamento di una somma Parte_1 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Bergamo, 23/09/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
6