Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 989
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle presupposte

    La Corte rileva che la mancata impugnazione di atti interruttivi autonomamente impugnabili (intimazioni di pagamento e preavvisi di fermo amministrativo) preclude la possibilità di far valere vizi relativi ad atti anteriori, come l'omessa notifica delle cartelle.

  • Rigettato
    Non debenza del tributo camerale per cessazione attività

    La Corte ritiene che tale eccezione, relativa al merito della debenza del tributo, avrebbe dovuto essere sollevata impugnando gli atti interruttivi precedenti, e non può essere fatta valere in questa sede.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo erariale

    La Corte rileva che la prescrizione decennale per i tributi erariali e quinquennale per sanzioni ed interessi non è maturata, considerata la notifica di atti interruttivi successivi. Inoltre, l'eccezione di prescrizione anteriormente maturata avrebbe dovuto essere sollevata impugnando gli atti interruttivi precedenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 989
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 989
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo