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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 989/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9592/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Roma
Email_4elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Ministero Della Giustizia Tribunale Roma - Piazzale Clodio 00195 Roma RM
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001281872 SPESE PROCESSUA 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001281872 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001281872 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001281872 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa. Resistente/Appellato: Le parti presenti si riportano agli atti depositati e alle controdeduzioni ivi rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720259001281872000, limitatamente alle sottese cartelle di seguito indicate:
09720030511094843 06/06/2006 Tribunale ordinario
09720050118418881 03/11/2007 Tribunale ordinario
09720170252545281 04/02/2018 DP2
09720180029128637 07/04/2018 DP1
09720180029128738 07/04/2018 Camera di commercio (anno 2015)
09720210083315335 12/04/2022 Camera di commercio (anno 2018)
09720220029442135 27/12/2023 Camera di Commercio (anno 2019)
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la non debenza del tributo camerale per cessazione dell'attività nell'anno 2017.
Si costituiva ADER eccependo la regolare notifica delle cartelle ed in ogni caso la notifica , quali atti intermedi successivi, dei seguenti atti: l'intimazione di pagamento recante il numero 09720119040173825000 notificata in data 21.03.2011;
l'intimazione di pagamento recante il numero 09720239061866962000 notificata in data 03.07.2023 e riferita anche alle cartelle 09720170252545281, 09720180029128637 09720180029128738, presa a mani dalla moglie;
l'intimazione di pagamento recante il numero 09720229043815881000 notificata in data 04.03.2024, riferito anche alle cartelle 09720030511094843, 09720050118418881, 09720170252545281, 09720180029128637, 09720180029128738, il preavviso di fermo amministrativo recante il numero 09780232300066514000 notificata in data 18.06.2024 (riferita anche alle cartella 09720210083315335) preso a mani dalla moglie;
il preavviso di fermo amministrativo recante il numero 09780202400071929000 notificata in data 12.06.2024 (riferita anche alla cartella 09720050118418881 e 09720220029442135) preso a mani dalla moglie;
Aggiungeva che in ogni caso la prescrizione del tributo erariale era pacificamente decennale.
Si costituiva DP2 eccependo che in relazione alla cartella 09720170252545281 vi era stato un atto interruttivo nel 2019 e la prescrizione non era maturata.
Si costituiva DP1 eccependo che gli atti ad essa riferibili erano stati notificati come anche successivi atti interruttivi.
Si costituiva tardivamente la Camera di Commercio.
Così riassunti i fatti il ricorso è infondato.
Come ripetutamente ribadito dalla Cassazione (da ultimo con Cass. 35019/2025) la mancata impugnazione di qualsiasi atto autonomamente impugnabile (come intimazioni di pagamento o fermi amministrativi) preclude la possibilità di far valere eventuali vizi di atti ad esso anteriori, come l'omessa notifica degli stessi o l'eventuale prescrizione medio tempore maturata.
Nel caso di specie – ricordato in ogni caso che la prescrizione erariale è pacificamente decennale, salvo sanzioni ed interessi per i quali è quinquennale - vi sono due intimazioni di pagamento (anni 2023 e 2024) e due PFA (anni 2023 e 2023) che erano autonomamente impugnabili e si riferivano a tutte le cartelle per cui è giudizio, sottese alla successiva intimazione del 2025 impugnata in questa sede.
Ogni eccezione anche di prescrizione anteriormente maturata (al pari di ogni eccezione di merito, come la non debenza del tributo camerale) è dunque preclusa perché avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando l'atto precedente, né successivamente alla notifica di detti atti è maturato alcun ulteriore termine prescrizionale. Spese secondo soccombenza.
p.q.m.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida: in euro 800,00 oltre accessori in favore di ADER;
in euro 300,00 oltre accessori in favore di DP 2; in euro 700,00 oltre accessori in favore di DP1.
Roma, 22.1.2026
Il giudice monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9592/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Roma
Email_4elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Ministero Della Giustizia Tribunale Roma - Piazzale Clodio 00195 Roma RM
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001281872 SPESE PROCESSUA 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001281872 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001281872 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001281872 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa. Resistente/Appellato: Le parti presenti si riportano agli atti depositati e alle controdeduzioni ivi rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720259001281872000, limitatamente alle sottese cartelle di seguito indicate:
09720030511094843 06/06/2006 Tribunale ordinario
09720050118418881 03/11/2007 Tribunale ordinario
09720170252545281 04/02/2018 DP2
09720180029128637 07/04/2018 DP1
09720180029128738 07/04/2018 Camera di commercio (anno 2015)
09720210083315335 12/04/2022 Camera di commercio (anno 2018)
09720220029442135 27/12/2023 Camera di Commercio (anno 2019)
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la non debenza del tributo camerale per cessazione dell'attività nell'anno 2017.
Si costituiva ADER eccependo la regolare notifica delle cartelle ed in ogni caso la notifica , quali atti intermedi successivi, dei seguenti atti: l'intimazione di pagamento recante il numero 09720119040173825000 notificata in data 21.03.2011;
l'intimazione di pagamento recante il numero 09720239061866962000 notificata in data 03.07.2023 e riferita anche alle cartelle 09720170252545281, 09720180029128637 09720180029128738, presa a mani dalla moglie;
l'intimazione di pagamento recante il numero 09720229043815881000 notificata in data 04.03.2024, riferito anche alle cartelle 09720030511094843, 09720050118418881, 09720170252545281, 09720180029128637, 09720180029128738, il preavviso di fermo amministrativo recante il numero 09780232300066514000 notificata in data 18.06.2024 (riferita anche alle cartella 09720210083315335) preso a mani dalla moglie;
il preavviso di fermo amministrativo recante il numero 09780202400071929000 notificata in data 12.06.2024 (riferita anche alla cartella 09720050118418881 e 09720220029442135) preso a mani dalla moglie;
Aggiungeva che in ogni caso la prescrizione del tributo erariale era pacificamente decennale.
Si costituiva DP2 eccependo che in relazione alla cartella 09720170252545281 vi era stato un atto interruttivo nel 2019 e la prescrizione non era maturata.
Si costituiva DP1 eccependo che gli atti ad essa riferibili erano stati notificati come anche successivi atti interruttivi.
Si costituiva tardivamente la Camera di Commercio.
Così riassunti i fatti il ricorso è infondato.
Come ripetutamente ribadito dalla Cassazione (da ultimo con Cass. 35019/2025) la mancata impugnazione di qualsiasi atto autonomamente impugnabile (come intimazioni di pagamento o fermi amministrativi) preclude la possibilità di far valere eventuali vizi di atti ad esso anteriori, come l'omessa notifica degli stessi o l'eventuale prescrizione medio tempore maturata.
Nel caso di specie – ricordato in ogni caso che la prescrizione erariale è pacificamente decennale, salvo sanzioni ed interessi per i quali è quinquennale - vi sono due intimazioni di pagamento (anni 2023 e 2024) e due PFA (anni 2023 e 2023) che erano autonomamente impugnabili e si riferivano a tutte le cartelle per cui è giudizio, sottese alla successiva intimazione del 2025 impugnata in questa sede.
Ogni eccezione anche di prescrizione anteriormente maturata (al pari di ogni eccezione di merito, come la non debenza del tributo camerale) è dunque preclusa perché avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando l'atto precedente, né successivamente alla notifica di detti atti è maturato alcun ulteriore termine prescrizionale. Spese secondo soccombenza.
p.q.m.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida: in euro 800,00 oltre accessori in favore di ADER;
in euro 300,00 oltre accessori in favore di DP 2; in euro 700,00 oltre accessori in favore di DP1.
Roma, 22.1.2026
Il giudice monocratico