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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/05/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13778/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13778/2020 promossa da:
BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (C.F. ATTRICE P.IVA_1
con l'avv. Paolo Bonalume
contro
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA (C.F.
CONVENUTA P.IVA_2
con l'avv. Livia Agabiti Rosei
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di FF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'AZIENDA, in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare
l'AZIENDA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di FF BANK S.p.A.
pagina 1 di 9 I. € 9.513,15 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A - B;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub
ALL. A – B (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 2.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 90.683,33 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. C – D – E
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di
pagina 2 di 9 mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
VII. € 41.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito di cui all'elenco prodotto sub ALL. C, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo.
VIII. € 3.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. F, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di FF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Azienda e, per l'effetto, condannare l'Azienda al pagamento in favore di FF BANK S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a FF BANK S.p.A. per:
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
pagina 3 di 9 • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi.
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di FF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Azienda e, per l'effetto, condannare l'Azienda al pagamento in favore di FF BANK S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
FF BANK S.p.A. per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o pagina 4 di 9 l'improcedibilità delle domande formulate da BA NG S.p.A. (ora FF BA
S.p.A.) nei confronti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della TA per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi;
in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, con con ogni conseguente statuizione di legge per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi;
ancora in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di BA NG S.p.A. (ora
FF BA S.p.A.) per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi;
in via principale: respingere le eccezioni e domande tutte formulate da controparte, in quanto inammissibili, improponibili, prescritte e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi;
in via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, a fronte delle generiche contestazioni avversarie, anche sull'effettivo invio delle comunicazioni e-mail si chiede
l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli: […]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
FF BA s.p.a. (già BA NG s.p.a. nel prosieguo: FF), premesso di essere cessionaria, in forza di cessioni di credito redatte in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificate al debitore, nei confronti della Azienda Socio Sanitaria Territoriale della
TA (di seguito, anche: Azienda), ha chiesto condannarsi quest'ultima al pagamento delle seguenti somme:
- € 268.170,26 a titolo di sorte capitale di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti
(doc. 3A e 3B), in parte successivamente cedute alla società FF SPV s.r.l. e da questa successivamente ricedute ad essa attrice),) ed emesse dalle società ivi indicate per forniture e prestazioni di servizi;
- importo dovuto a titolo di interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e determinati ex artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/02 come novellato dal D.lgs. 192/12 (alla data del pagina 5 di 9 2.12.20 pari ad € 36.990,99);
- importo dovuto a titolo di interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.;
- € 3040,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6 comma II del D.lgs.
231/02 novellato dal D.lgs. 192/12 per il mancato pagamento delle 76 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- € 90.683,33 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, ed indicati nelle
“Note di Debito Interessi” (doc. 4 A) e riepilogate negli elenchi prodotti (doc. 5 A e 5 B);
- importo dovuto a titolo di interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati oggetto delle predette “Note di Debito” scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.;
- € 41.880,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6 comma II del D.lgs.
231/02 novellato dal D.lgs. 192/12 per il mancato pagamento delle 1.047 fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle “Note di Debito” indicate;
- € 3220,00, a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6 comma II del D.lgs.
231/02 novellato dal D.lgs. 192/12, per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che avevano generato le predette “Note di Debito”; in subordine, ha svolto domanda ex art. 2041 c.c.
Si è costituita l'Azienda deducendo:
- l' improponibilità delle domande per illecito “accorpamento” del credito;
- la nullità della citazione essendo assolutamente indeterminati e incerti “i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”;
- il difetto di legittimazione attiva in capo a FF in assenza di prova della cessione a FF e/o della relativa notifica per numerose fatture;
- il difetto di legittimazione attiva per inefficacia della cessione stante la mancata adesione alla pagina 6 di 9 cessione e per espresso rifiuto della cessione da parte di essa convenuta.
Ha altresì contestato, sotto vari profili, la debenza della sorte capitale indicata e le ulteriori poste attive richieste;
ha contestato, infine, la domanda ex art. 2041 c.c. in assenza di residualità.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 23.1.25 con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente deve evidenziarsi che nella prima memoria l'attrice ha ridotto, senza specificare alcunché al riguardo, l'importo richiesto a titolo di capitale di circa € 34.000,00 producendo nuovi elenchi di fatture (doc. 16 A e 16 B); in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha ridotto ulteriormente l'importo per sorte capitale ad € 9.513,15 producendo due nuovi elenchi (doc. A e B) deducendo di aver retrocesso i crediti ceduti da
GETINGE alla stessa cedente.
La domanda va rigettata.
Come si è detto, la convenuta ha contestato, specificatamente, i crediti ceduti di cui alle fatture indicate nei prospetti prodotti da parte attrice unitamente all'atto introduttivo (doc. 3 A e
3 B) sotto profili diversi (intervenuto pagamento degli importi, errata intestazione, prezzo errato, rifiuto della cessione, errata trasmissione della fattura ecc.) così come gli importi di cui alle note di debito;
per contro, la società attrice, conseguentemente gravata dell'onere di provare i fatti costitutivi delle pretese originariamente spettanti alle varie società fornitrici così come la sussistenza del proprio credito, a titolo di interessi, non ha adeguatamente assolto a detto onere.
A fronte delle contestazioni dell'Azienda, infatti, con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., l'attrice si è limitata a depositare nuovi elenchi contenenti l'indicazione delle fatture e/o delle “Note di Debito” e ad eccepire l'infondatezza dei motivi di contestazione, senza peraltro riferirsi alle singole fatture richiamate dall'Azienda. Con la successiva memoria l'attrice ha prodotto nuova documentazione (fatture emesse dalle società fornitrici con invio sul pagina 7 di 9 Sistema di Interscambio, documentazione relativa al rapporto contrattuale tra le società fornitrici e l'Azienda, documentazione asseritamente comprovante l'esecuzione delle forniture/prestazioni da parte delle società fornitrici, atti di cessione, documentazione relativa alle ulteriori fatture il cui tardivo pagamento avrebbe generato gli interessi di mora di cui alle
“Note Debito”, anche in questo caso, però, senza nulla argomentare con riferimento alle varie contestazioni di controparte. Né, del resto, la documentazione così come prodotta dall'attrice,
anche in riferimento agli importi come ridotti in sede di precisazione delle conclusioni (anche in questo caso manca qualsiasi riferimento specifico a parte l'indicazione dell'originario titolare del credito) può ritenersi sufficiente per provare il credito asseritamente vantato.
Come ripetutamente affermato dalla S.C., chi agisce in giudizio non può proporre la domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto;
chi, infatti, giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica (da ultimo: Cass.
6618/2018). Né tale genericità può ritenersi superata mediante il rinvio ai documenti allegati in assenza di alcun puntuale riferimento;
come affermato dalla S.C., infatti, le produzioni documentali non possono assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando, si demanderebbe inammissibilmente alla controparte ed anche al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, (cfr. Cass. 08/02/2018 n. 3022).
Va rigettata la domanda di condanna ex art. 2041 c.c, svolta in via subordinata, per difetto di sussidiarietà (cfr. Cass. S.U. n.28042/2008).
In base al principio della ragione più liquida non si provvede all'esame delle ulteriori contestazioni svolte dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il
DM n.55/2014 e a valori medi, per tutte le fasi, ad esclusione della fase istruttoria, liquidata in pagina 8 di 9 base ai valori minimi in assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 17.252,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 02/05/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13778/2020 promossa da:
BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (C.F. ATTRICE P.IVA_1
con l'avv. Paolo Bonalume
contro
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA (C.F.
CONVENUTA P.IVA_2
con l'avv. Livia Agabiti Rosei
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di FF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'AZIENDA, in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare
l'AZIENDA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di FF BANK S.p.A.
pagina 1 di 9 I. € 9.513,15 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A - B;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub
ALL. A – B (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 2.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 90.683,33 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. C – D – E
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di
pagina 2 di 9 mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
VII. € 41.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito di cui all'elenco prodotto sub ALL. C, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo.
VIII. € 3.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. F, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di FF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Azienda e, per l'effetto, condannare l'Azienda al pagamento in favore di FF BANK S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a FF BANK S.p.A. per:
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
pagina 3 di 9 • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi.
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di FF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Azienda e, per l'effetto, condannare l'Azienda al pagamento in favore di FF BANK S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
FF BANK S.p.A. per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o pagina 4 di 9 l'improcedibilità delle domande formulate da BA NG S.p.A. (ora FF BA
S.p.A.) nei confronti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della TA per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi;
in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, con con ogni conseguente statuizione di legge per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi;
ancora in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di BA NG S.p.A. (ora
FF BA S.p.A.) per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi;
in via principale: respingere le eccezioni e domande tutte formulate da controparte, in quanto inammissibili, improponibili, prescritte e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi;
in via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, a fronte delle generiche contestazioni avversarie, anche sull'effettivo invio delle comunicazioni e-mail si chiede
l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli: […]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
FF BA s.p.a. (già BA NG s.p.a. nel prosieguo: FF), premesso di essere cessionaria, in forza di cessioni di credito redatte in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificate al debitore, nei confronti della Azienda Socio Sanitaria Territoriale della
TA (di seguito, anche: Azienda), ha chiesto condannarsi quest'ultima al pagamento delle seguenti somme:
- € 268.170,26 a titolo di sorte capitale di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti
(doc. 3A e 3B), in parte successivamente cedute alla società FF SPV s.r.l. e da questa successivamente ricedute ad essa attrice),) ed emesse dalle società ivi indicate per forniture e prestazioni di servizi;
- importo dovuto a titolo di interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e determinati ex artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/02 come novellato dal D.lgs. 192/12 (alla data del pagina 5 di 9 2.12.20 pari ad € 36.990,99);
- importo dovuto a titolo di interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.;
- € 3040,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6 comma II del D.lgs.
231/02 novellato dal D.lgs. 192/12 per il mancato pagamento delle 76 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- € 90.683,33 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, ed indicati nelle
“Note di Debito Interessi” (doc. 4 A) e riepilogate negli elenchi prodotti (doc. 5 A e 5 B);
- importo dovuto a titolo di interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati oggetto delle predette “Note di Debito” scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.;
- € 41.880,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6 comma II del D.lgs.
231/02 novellato dal D.lgs. 192/12 per il mancato pagamento delle 1.047 fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle “Note di Debito” indicate;
- € 3220,00, a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6 comma II del D.lgs.
231/02 novellato dal D.lgs. 192/12, per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che avevano generato le predette “Note di Debito”; in subordine, ha svolto domanda ex art. 2041 c.c.
Si è costituita l'Azienda deducendo:
- l' improponibilità delle domande per illecito “accorpamento” del credito;
- la nullità della citazione essendo assolutamente indeterminati e incerti “i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”;
- il difetto di legittimazione attiva in capo a FF in assenza di prova della cessione a FF e/o della relativa notifica per numerose fatture;
- il difetto di legittimazione attiva per inefficacia della cessione stante la mancata adesione alla pagina 6 di 9 cessione e per espresso rifiuto della cessione da parte di essa convenuta.
Ha altresì contestato, sotto vari profili, la debenza della sorte capitale indicata e le ulteriori poste attive richieste;
ha contestato, infine, la domanda ex art. 2041 c.c. in assenza di residualità.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 23.1.25 con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente deve evidenziarsi che nella prima memoria l'attrice ha ridotto, senza specificare alcunché al riguardo, l'importo richiesto a titolo di capitale di circa € 34.000,00 producendo nuovi elenchi di fatture (doc. 16 A e 16 B); in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha ridotto ulteriormente l'importo per sorte capitale ad € 9.513,15 producendo due nuovi elenchi (doc. A e B) deducendo di aver retrocesso i crediti ceduti da
GETINGE alla stessa cedente.
La domanda va rigettata.
Come si è detto, la convenuta ha contestato, specificatamente, i crediti ceduti di cui alle fatture indicate nei prospetti prodotti da parte attrice unitamente all'atto introduttivo (doc. 3 A e
3 B) sotto profili diversi (intervenuto pagamento degli importi, errata intestazione, prezzo errato, rifiuto della cessione, errata trasmissione della fattura ecc.) così come gli importi di cui alle note di debito;
per contro, la società attrice, conseguentemente gravata dell'onere di provare i fatti costitutivi delle pretese originariamente spettanti alle varie società fornitrici così come la sussistenza del proprio credito, a titolo di interessi, non ha adeguatamente assolto a detto onere.
A fronte delle contestazioni dell'Azienda, infatti, con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., l'attrice si è limitata a depositare nuovi elenchi contenenti l'indicazione delle fatture e/o delle “Note di Debito” e ad eccepire l'infondatezza dei motivi di contestazione, senza peraltro riferirsi alle singole fatture richiamate dall'Azienda. Con la successiva memoria l'attrice ha prodotto nuova documentazione (fatture emesse dalle società fornitrici con invio sul pagina 7 di 9 Sistema di Interscambio, documentazione relativa al rapporto contrattuale tra le società fornitrici e l'Azienda, documentazione asseritamente comprovante l'esecuzione delle forniture/prestazioni da parte delle società fornitrici, atti di cessione, documentazione relativa alle ulteriori fatture il cui tardivo pagamento avrebbe generato gli interessi di mora di cui alle
“Note Debito”, anche in questo caso, però, senza nulla argomentare con riferimento alle varie contestazioni di controparte. Né, del resto, la documentazione così come prodotta dall'attrice,
anche in riferimento agli importi come ridotti in sede di precisazione delle conclusioni (anche in questo caso manca qualsiasi riferimento specifico a parte l'indicazione dell'originario titolare del credito) può ritenersi sufficiente per provare il credito asseritamente vantato.
Come ripetutamente affermato dalla S.C., chi agisce in giudizio non può proporre la domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto;
chi, infatti, giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica (da ultimo: Cass.
6618/2018). Né tale genericità può ritenersi superata mediante il rinvio ai documenti allegati in assenza di alcun puntuale riferimento;
come affermato dalla S.C., infatti, le produzioni documentali non possono assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando, si demanderebbe inammissibilmente alla controparte ed anche al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, (cfr. Cass. 08/02/2018 n. 3022).
Va rigettata la domanda di condanna ex art. 2041 c.c, svolta in via subordinata, per difetto di sussidiarietà (cfr. Cass. S.U. n.28042/2008).
In base al principio della ragione più liquida non si provvede all'esame delle ulteriori contestazioni svolte dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il
DM n.55/2014 e a valori medi, per tutte le fasi, ad esclusione della fase istruttoria, liquidata in pagina 8 di 9 base ai valori minimi in assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 17.252,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 02/05/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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