Rigetto
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2025, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03918/2025REG.PROV.COLL.
N. 09028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9028 del 2024, proposto da
TA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di LE (Sezione Terza) n. 00587/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Colucci in delega di Lembo e Stivali in delega di Stefanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso di primo grado la TA s.r.l., titolare di attività cd. “contingentata” di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del perimetro dell’Isola del Borgo Antico del Comune di Gallipoli (LE), impugnava la determinazione dirigenziale del 23 febbraio 2023 con cui il Comune di Gallipoli aveva stabilito “ di non poter considerare efficace la segnalazione del 13.02.2023 ” e contestualmente aveva diffidato il TA “ nella sua espressa qualità [cioè quale “ amministratore unico della società TA srl ”] , di voler proseguire nello svolgimento dell’attività oggetto di segnalazione ”; ciò a fronte della Scia presentata dalla medesima società il 13 febbraio 2023 per il trasferimento di sede dell’esercizio presso un altro locale sito in Riviera N. Sauro n. 79, sempre all’interno dell’Isola del Borgo Antico.
Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente impugnava la nota del 19 giugno 2023 con cui il Comune riscontrava ulteriore istanza correlata avanzata dalla TA.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Gallipoli, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti.
Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo, che l’autonoma ragione posta a fondamento del provvedimento di diniego del 23 febbraio 2023, incentrata sul mancato rilascio per i locali in questione di attestazione/certificazione di agibilità, fosse insuperabile.
Nella specie, il locale presso il quale la ricorrente intendeva trasferire la propria attività presentava destinazione d’uso di “locale commerciale al dettaglio (attività vicinato senza somministrazione)”, né la suddetta destinazione d’uso poteva ritenersi modificata per effetto di precedente Scia dell’8 luglio 2022.
Ancora, non assumeva rilievo la dedotta idoneità in concreto dei locali, stante la mancanza di agibilità contestata dall’amministrazione, agibilità di suo non ottenibile in assenza della necessaria conformità urbanistico-edilizia nei sensi suindicati.
Di qui anche l’adeguatezza motivazionale dei provvedimenti e l’irrilevanza del dedotto “accorpamento” delle unità immobiliari coinvolte, stante la prevalenza della destinazione urbanistica “senza somministrazione” propria dell’unità accorpante.
Allo stesso modo, riteneva il Tar che non potesse condurre a diverse conclusioni il fatto che, anziché di nuova apertura, si trattasse nella specie di trasferimento di sede nella medesima zona, non trovando la tesi in tali termini sostenuta dalla ricorrente alcuna copertura normativa.
Per tali ragioni il giudice di primo grado respingeva le domande della ricorrente.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la TA deducendo:
3.1. omesso esame delle censure di assoluto vizio motivazionale dei provvedimenti amministrativi impugnati; errore di diritto sulla valutazione del fatto - straniante dell’oggetto del giudizio - per omessa censura dell’inammissibile integrazione postuma motivazionale afferente la caratteristica commerciale del locale; assenza dell’ iter logico per vizio di motivazione della pronuncia sub specie della motivazione apparente mediata attraverso l’utilizzo della sintesi meramente assertiva; nullità della pronuncia per mancato esercizio della potestas iudicandi ex art. 88 Cod. proc. amm. e mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con omessa pronuncia mediata da motivazione tautologica; violazione dell’art. 112 Cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.;
3.2. errore di giudizio e vizio logico sotto il profilo della contraddittoria e/o insufficente motivazione per errore di valutazione dell’oggetto del giudizio e, per l’effetto, erronea applicazione della legge, mediata dalla mancata valutazione delle risultanze di causa, per omessa pronuncia sulla fattispecie concreta a causa di errata ricognizione della stessa altresì per impossibile individuazione della sua ricostruzione a monte;
3.3. errore di diritto per violazione, con implicita omessa pronuncia sul punto, degli artt. 23- bis e 24 d.P.R. n. 380 del 2001, degli artt. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 e 4 l.r. n. 48 del 2017, nonché dell’art. 62 del Regolamento edilizio comunale.
4. Resiste al gravame il Comune di Gallipoli, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con un primo profilo di censura l’appellante si duole del rigetto della doglianza con cui aveva dedotto in primo grado il difetto di motivazione dei provvedimenti, nell’ambito dei quali i profili inerenti alla struttura del locale non risultavano in alcun modo supportati da una ricognizione giuridicamente apprezzabile.
Né, in tale contesto, il suddetto difetto motivazionale poteva in ogni caso essere colmato attraverso una (inammissibile) motivazione postuma, peraltro non mediata da atti istruttori procedimentali.
Di qui anche l’impossibilità di difesa per l’interessata, in relazione oltretutto a dati ed elementi di esclusivo appannaggio dell’amministrazione.
In tale prospettiva, dovrebbe ritenersi meramente tautologico e di suo privo di rilievo il richiamo della sentenza all’art. 39 l.r. n. 24 del 2015.
I suddetti vizi rifluirebbero inoltre nel mancato esercizio della potestas iudicandi e nella violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 Cod. proc. civ. da parte del giudice di primo grado.
1.1. Con un secondo profilo di doglianza, l’appellante si duole dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel respingere le censure con cui aveva dedotto che il locale oggetto della controversia costituiva il frutto dell’accorpamento di due unità immobiliari differenti ( i.e. , via del Pozzo n. 4 e Riviera N. Sauro n. 79), mentre i rilievi mossi dall’amministrazione attenevano al solo locale ubicato in Riviera Sauro.
1.2. Sotto altro concorrente profilo, l’appellante deduce come debba ritenersi pacificamente ammessa l’assentibilità di cambi di destinazione d’uso all’interno della medesima categoria “commerciale”, e che debba ravvisarsi in tali casi la sostanziale equivalenza dei relativi carichi urbanistici.
Di qui l’illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato per violazione della pertinente disciplina urbanistico-edilizia.
1.3. I profili di censura, che possono essere esaminati congiuntamente per stretta connessione e interdipendenza di alcune delle questioni trattate, non sono condivisibili.
1.3.1. Occorre premettere che l’azione amministrativa del Comune di Gallipoli complessivamente censurata dalla TA consiste nel provvedimento di dichiarazione d’inefficacia della Scia per trasferimento di sede di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande presentata dalla stessa TA in data 13 febbraio 2023, come successivamente integrato e precisato dall’amministrazione giusta nota del 19 giugno 2023, gravata dall’interessata con motivi aggiunti in primo grado.
Dal primo di tali provvedimenti emerge chiaramente, fra le ragioni motivazionali poste a fondamento della determinazione assunta, che “ per i locali in questione non è stata rilasciata /attestata certificazione di agibilità ad uso somministrazione di alimenti e bevande ”; la successiva nota del 19 giugno 2023 precisa che “ a seguito di disamina della documentazione […] è emersa chiaramente la mancanza per i locali in questione [ i.e. , la “ unità locale sita alla Riviera N. Sauro n. 79 ”] di idonea attestazione di certificazione di agibilità ad uso somministrazione di alimenti e bevande, che nel caso di specie, appare non ottenibile in ragione della destinazione urbanistica dell’area, e costituente uno dei requisiti indispensabili ai fini dell’esercizio dell’attività medesima ”.
A fronte di quanto così rappresentato dall’amministrazione, le doglianze sollevate dall’appellante non risultano condivisibili.
1.3.2. Sotto un primo profilo, il provvedimento risulta - alla luce delle suddette statuizioni dell’amministrazione - adeguatamente motivato: nella specie, la motivazione è condensata anzitutto nell’affermazione per cui “ per i locali in questione non è stata rilasciata /attestata certificazione di agibilità ad uso somministrazione di alimenti e bevande ”, sin dall’origine esposta dal Comune.
In tale contesto, la successiva nota comunale vale a precisare e sviluppare la motivazione - a fronte, peraltro, delle richieste ex novo avanzate dall’interessata con nota del 13 giugno 2023 (oltre alla precedente nota del 26 maggio 2023) - precisando che la detta certificazione neppure sarebbe ottenibile “ in ragione della destinazione urbanistica dell’area ”.
Il che, oltre a fornire nel complesso adeguata spiegazione dell’ agere amministrativo (e, dunque, a fondare la determinazione assunta dal Comune) è da ritenere di suo conforme a legge, andando esente dalle critiche mosse dall’appellante.
Come noto, infatti, la motivazione postuma vietata è quella che avviene nell’ambito del processo, in via giudiziale, mentre è di suo ammissibile un’integrazione motivazionale del provvedimento “ se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori ” ( inter multis , Cons. Stato, VII, 6 giugno 2024, n. 6069; VI, 27 febbraio 2024, n. 1903).
Nel caso in esame, la suddetta precisazione motivazionale è avvenuta in via amministrativa (non già processuale), con atto adottato peraltro dal medesimo dirigente che ha sottoscritto il provvedimento originario (cui si è affiancato altro dirigente, che pure ha firmato la detta nota del 19 giugno 2023), con chiara conferma delle ragioni sottese al diniego (stante l’assenza di un elemento “ costituente uno dei requisiti indispensabili ai fini dell’esercizio dell’attività […]”), e oltretutto sviluppando e precisando in sostanza quanto già inizialmente rappresentato dall’amministrazione, e cioè argomentando sull’assenza di certificato di agibilità alla luce della sua “ non ottenibil [ità] in ragione della destinazione urbanistica dell’area ”, così valorizzata appunto dal Comune (cfr. peraltro, in generale, per la necessaria conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie ed alle prescrizioni del permesso di costruire, nonché alle disposizioni di convenzione urbanistica, per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, inter multis , Cons. Stato, V, 30 dicembre 2021, n. 8713 e richiami ivi ; II, 25 gennaio 2021, n. 702).
Di qui l’infondatezza della doglianza sollevata dalla TA su tale profilo.
1.3.3. In tale contesto, il diniego frapposto dall’amministrazione è da ritenersi conforme alla previsione dell’art. 39, comma 2, l.r. n. 24 del 2015, a tenore della quale « È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità ».
Nella specie, l’assenza di specifica agibilità e la diversa destinazione d’uso, come risultante dal permesso di costruire (quest’ultima a sua volta impeditiva del conseguimento della suddetta pertinente agibilità, come osservato dall’amministrazione nei sensi suindicati) valeva di per sé a integrare le ritenute difformità preclusive allo svolgimento ivi dell’attività (in generale, peraltro, per la necessaria conformità urbanistico-edilizia dei locali ai fini dell’abilitazione allo svolgimento dell’attività commerciale cfr., inter multis , Cons. Stato, V, 25 ottobre 2024, n. 8535; 9 aprile 2024, n. 3232; 7 novembre 2022, n. 9786; II, 14 ottobre 2021, n. 6912; V, 21 aprile 2021, n. 3209; 29 maggio 2018, n. 3212).
Né siffatto riferimento al citato art. 39, comma 2, l.r. n. 24 del 2015, già valorizzato dal giudice di primo grado, integra di suo una motivazione postuma o è altrimenti precluso al giudicante, trattandosi semplicemente del parametro di legge alla stregua del quale valutare la copertura normativa - e, per essa, la conformità a legge - del provvedimento amministrativo, in applicazione del principio iura novit curia a fronte delle doglianze sollevate dalla ricorrente.
In tale contesto, non rileva in diverso senso il fatto che fosse intervenuto nella specie un accorpamento di unità immobiliari: da un lato, infatti, l’appellante non censura specificamente, in proposito, il capo della sentenza in cui si afferma e valorizza nella decisione che l’immobile di via Riviera Sauro è “ accorpante e prevalente ” (sentenza, par. 2.2); dall’altro resta il fatto che alcun mutamento della destinazione d’uso è dimostrata dall’appellante (né, al contempo, alcun conseguimento di pertinente certificato d’agibilità, segnatamente nel suddetto contesto urbanistico valorizzato dall’amministrazione) in relazione al locale di via Riviera Sauro.
Il che parimenti è a dirsi per la dedotta sussistenza dei presupposti materiali per il mutamento della destinazione urbanistica, che non vale sic et simpliciter al suo conseguimento, rimasto indimostrato dall’appellante.
2. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
2.1. La peculiarità della fattispecie e la complessità di alcune delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO