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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2858/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4969/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230201799220 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento in epigrafe, notificata in data 7/12/2024, avente per oggetto gli esiti del controllo della dichiarazione dell'anno di imposta dell'anno
2018, a seguito di controllo formale, del valore di euro 404,47 emessa dall'Agenzia delle entrate per la Società_1 SRL in liquidazione.
Si costituiva la DP Roma II con atto di controdeduzioni, in cui chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a fronte di appurato errore di notifica, trattandosi di cartella emessa nei confronti della Società_1 SRL in liquidazione, società che risulta cancellata dal registro delle imprese in data 5/10/2022, sicché essa è stata erroneamente notificata all'odierno ricorrente, non più socio né rappresentante legale sin dal 30/3/2022, risultando liquidatore altro soggetto, sicché nulla è dovuto dal ricorrente, così come comunicato allo stesso dall'Agente della riscossione (come da mail allegata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 tenuto conto dell'avvenuto annullamento della cartella nei confronti dell'odierno ricorrente, come comunicato dall'Agente della riscossione e come ammesso dalla DP II di Roma in sede di controdeduzioni, che ha riconosciuto l'errore di notifica e che nulla è dovuto da parte del Ricorrente_1.
Tenuto conto della tempestiva azione dell'ufficio, sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
AL LI
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4969/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230201799220 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento in epigrafe, notificata in data 7/12/2024, avente per oggetto gli esiti del controllo della dichiarazione dell'anno di imposta dell'anno
2018, a seguito di controllo formale, del valore di euro 404,47 emessa dall'Agenzia delle entrate per la Società_1 SRL in liquidazione.
Si costituiva la DP Roma II con atto di controdeduzioni, in cui chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a fronte di appurato errore di notifica, trattandosi di cartella emessa nei confronti della Società_1 SRL in liquidazione, società che risulta cancellata dal registro delle imprese in data 5/10/2022, sicché essa è stata erroneamente notificata all'odierno ricorrente, non più socio né rappresentante legale sin dal 30/3/2022, risultando liquidatore altro soggetto, sicché nulla è dovuto dal ricorrente, così come comunicato allo stesso dall'Agente della riscossione (come da mail allegata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 tenuto conto dell'avvenuto annullamento della cartella nei confronti dell'odierno ricorrente, come comunicato dall'Agente della riscossione e come ammesso dalla DP II di Roma in sede di controdeduzioni, che ha riconosciuto l'errore di notifica e che nulla è dovuto da parte del Ricorrente_1.
Tenuto conto della tempestiva azione dell'ufficio, sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
AL LI