Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 03/02/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2024, proposto da
Servizi Idrici Etnei S.p.A., Hydro IA S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police e Giovanni Mania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assemblea Territoriale Idrica di IA, Comune di Pedara, Comune di Trecastagni, Comune di Nicolosi, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Siciliana, Commissario Straordinario Unico Depurazione Acque Reflue Urbane, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di IA, con domicilio ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della determinazione n.032/2024/F del 31 gennaio 2024, pubblicata l'1 febbraio 2024 sul sito www.commissariounicodepurazione.it, con la quale il commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane -dopo aver approvato in linea amministrativa il Progetto Esecutivo di “ Estensione della rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, IA (Quartiere San Giovanni Galermo), Gravina Di IA, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all'impianto di trattamento consortile di Misterbianco DISTRETTO 4 – PEDARA, TRECASTAGNI E FRAZIONI DI NICOLOSI ” - ha disposto di procedere mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 all'affidamento dei relativi lavori, nonché individuato gli elementi essenziali del contratto;
- nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di SIE e Hydro IA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Siciliana e del Commissario Straordinario Unico Depurazione Acque Reflue Urbane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso in esame, Servizi Idrici Etnei s.p.a. e Hydro IA s.p.a. hanno impugnato la determinazione del commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, meglio indicata in epigrafe, che ha disposto di procedere a procedura aperta ex art. 71 d. lgs. n. 36/2023 all’affidamento dei lavori relativi all’approvato Progetto Esecutivo di “ Estensione della rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, IA (Quartiere San Giovanni Galermo), Gravina Di IA, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all’impianto di trattamento consortile di Misterbianco DISTRETTO 4 – PEDARA, TRECASTAGNI E FRAZIONI DI NICOLOSI ”, deducendo plurimi motivi;
- con atto depositato il 19 marzo 2024, si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nel corso del giudizio ha prodotto documentazione;
- con atto di rinunzia notificato e depositato il 23 dicembre 2024, sottoscritto dall’amministratore delegato/legale rappresentante p.t. di Servizi Idrici Etnei s.p.a. e dall’amministratore unico/legale rappresentante p.t. di Hydro IA s.p.a., nonché dal difensore, la parte ricorrente ha comunicato di non avere più interesse al ricorso, alla luce della sentenza del T.A.R. IA, sez. III, n. 2397 del 3 luglio 2024, che, in fattispecie analoga, ha così disposto: “… l’incisione della sfera giuridica soggettiva di parte ricorrente …” è “… in grado di poter essere apprezzata solo al momento (allo stato solo eventuale) della pubblicazione del bando di gara da parte di Invitalia S.p.A., in considerazione della natura meramente interna e programmatoria della determina a contrarre, da cui discende la sua inidoneità a ledere la sfera giuridica di soggetti terzi ”, chiedendo, altresì, la compensazione delle spese di lite;
Rilevato che, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2025, la difesa dell’amministrazione resistente nulla ha eccepito circa la rinunzia al ricorso;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso in esame deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35 comma 2 lettera c) del c.p.a., con compensazione integrale delle spese, avuto anche riguardo all’esito in rito della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO