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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/11/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.540/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 25/11/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv.FIORAVANTI Silvia Via G. Marconi 87 – CASTORANO (AP)
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art.445 bis 6° comma c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 25/11/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 10/07/2024, facendo seguito alla Parte_1 dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per aver diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 L.18/80 e ai benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3. L si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Il Giudice, alla luce delle risultanze peritali, con provvedimento in data 19/01/2025 riteneva di dover disporre il rinnovo della CTU, nominando all'uopo il Dott. Per_1
[...]
Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale all'odierna udienza dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura.
***
Il C.T.U. nominato, Dott. , sulla base della documentazione sanitaria Persona_1 in atti e dell'accertamento psico-fisico diretto ha stabilito che la ricorrente risulta affetta da: “DEMENZA MISTA DECORRENTE CON DETERIORAMENTO COGNITIVO- MOTORIO (ULTIMO MMSE=11.76 gennaio 2025) e CP_2 CP_3 Controparte_4 2023; ATROFIA INVOLUTIVA CON MICROLACUNE;
POLIARTROSI A
[...] MARCATA COMPONENTE FUNZIONALE DELLA COLONNA VERTEBRALE E CINGOLO ARTI SUPERIORI;
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA IN ESITI DI PLEURITE CHILOSA IN O2 TERAPIA CONTINUATIVA A BASSO FLUSSO PER 12 ORE”. Il Consulente ha formulato le seguenti considerazioni e conclusioni : “Nel caso in questione la Sig.ra presenta un deterioramento cognitivo su base Parte_1 atrofica che sostanzia la grave compromissione delle capacità cognitive evidenziate dai test psicologici variamente ripetuti e che invariabilmente allo scorrere del tempo, hanno rilevato la progressiva diminuzione delle performance mentali tali da totalizzare un punteggio di 21 nel luglio 2022, 16 nel marzo 2023 e finalmente 11.76 a gennaio 2025. Parallelamente sono risultate deficitarie le abilità psicomotorie calcolate nel punteggio scala FIM e delle AD , risultate compromesse e ridotte nel settembre del 2023 con funzioni deficitarie maggiormente a carico degli items cognitivi contenuti in 22 punti con particolare riferimento alla non autonomia nella gestione della terapia farmacologica e delle risorse economiche. Con effetto di sommazione il deterioramento cognitivo e gli esiti respiratori e in associazione alla compromissione motoria relativa alla grave poliartrosi contribuiscono ad accentuare tale stato fortemente invalidante che produce una totale dipendenza e una necessità globale di assistenza nelle funzioni psico-motorie e nel controllo clinico seriato nel tempo di tali affezioni. La Sig.ra non conserva una propria Parte_1 autosufficienza in quelli che sono i requisiti necessari per rifiutare, se presenti, il beneficio richiesto in Ricorso per la prevalenza della incapacità di compimento degli atti quotidiani della vita, condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento della indennità di accompagnamento ex ART. 1 , LEGGE n. 18/80 indennità di
2 accompagnamento. Risulta inoltre, per le affezioni cliniche e generali riassunte nel Giudizio diagnostico e per il riconoscimento di di handicap già Per_2 definito, nelle condizioni di esserlo in gravità e permanenza secondo quanto all'art. 3 comma 3 della richiamata L. 104/92”. Tali conclusioni, sono pienamente condivise dall'odierno giudicante, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici e metodologici. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Va di conseguenza dichiarata in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per avere diritto alla indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. L.18/80 e ai benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3, con decorrenza dal mese di luglio 2024. In considerazione della decorrenza, si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite liquidate come al dispositivo. Le spese della CTU espletata in fase di ATP già liquidate con separato decreto e quelle della CTU espletata nella presente fase di giudizio, vengono poste definitivamente a carico dell . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
Dichiara che è persona in condizioni di invalidità civile al 100% con Parte_1 necessità di assistenza continua e con diritto a ricevere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 ed i benefici ex art. 3 comma 3 L.104/92, dal mese di luglio 2024. Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l alla rifusione CP_1 in favore della ricorrente della quota residua che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre 15% rimborso forfetario CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell le spese della CTU espletata in fase di CP_1
Accertamento Tecnico Preventivo e quelle della CTU espletata nella presente fase di giudizio, liquidate con separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 25/11/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 25/11/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv.FIORAVANTI Silvia Via G. Marconi 87 – CASTORANO (AP)
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art.445 bis 6° comma c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 25/11/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 10/07/2024, facendo seguito alla Parte_1 dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per aver diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 L.18/80 e ai benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3. L si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Il Giudice, alla luce delle risultanze peritali, con provvedimento in data 19/01/2025 riteneva di dover disporre il rinnovo della CTU, nominando all'uopo il Dott. Per_1
[...]
Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale all'odierna udienza dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura.
***
Il C.T.U. nominato, Dott. , sulla base della documentazione sanitaria Persona_1 in atti e dell'accertamento psico-fisico diretto ha stabilito che la ricorrente risulta affetta da: “DEMENZA MISTA DECORRENTE CON DETERIORAMENTO COGNITIVO- MOTORIO (ULTIMO MMSE=11.76 gennaio 2025) e CP_2 CP_3 Controparte_4 2023; ATROFIA INVOLUTIVA CON MICROLACUNE;
POLIARTROSI A
[...] MARCATA COMPONENTE FUNZIONALE DELLA COLONNA VERTEBRALE E CINGOLO ARTI SUPERIORI;
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA IN ESITI DI PLEURITE CHILOSA IN O2 TERAPIA CONTINUATIVA A BASSO FLUSSO PER 12 ORE”. Il Consulente ha formulato le seguenti considerazioni e conclusioni : “Nel caso in questione la Sig.ra presenta un deterioramento cognitivo su base Parte_1 atrofica che sostanzia la grave compromissione delle capacità cognitive evidenziate dai test psicologici variamente ripetuti e che invariabilmente allo scorrere del tempo, hanno rilevato la progressiva diminuzione delle performance mentali tali da totalizzare un punteggio di 21 nel luglio 2022, 16 nel marzo 2023 e finalmente 11.76 a gennaio 2025. Parallelamente sono risultate deficitarie le abilità psicomotorie calcolate nel punteggio scala FIM e delle AD , risultate compromesse e ridotte nel settembre del 2023 con funzioni deficitarie maggiormente a carico degli items cognitivi contenuti in 22 punti con particolare riferimento alla non autonomia nella gestione della terapia farmacologica e delle risorse economiche. Con effetto di sommazione il deterioramento cognitivo e gli esiti respiratori e in associazione alla compromissione motoria relativa alla grave poliartrosi contribuiscono ad accentuare tale stato fortemente invalidante che produce una totale dipendenza e una necessità globale di assistenza nelle funzioni psico-motorie e nel controllo clinico seriato nel tempo di tali affezioni. La Sig.ra non conserva una propria Parte_1 autosufficienza in quelli che sono i requisiti necessari per rifiutare, se presenti, il beneficio richiesto in Ricorso per la prevalenza della incapacità di compimento degli atti quotidiani della vita, condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento della indennità di accompagnamento ex ART. 1 , LEGGE n. 18/80 indennità di
2 accompagnamento. Risulta inoltre, per le affezioni cliniche e generali riassunte nel Giudizio diagnostico e per il riconoscimento di di handicap già Per_2 definito, nelle condizioni di esserlo in gravità e permanenza secondo quanto all'art. 3 comma 3 della richiamata L. 104/92”. Tali conclusioni, sono pienamente condivise dall'odierno giudicante, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici e metodologici. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Va di conseguenza dichiarata in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per avere diritto alla indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. L.18/80 e ai benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3, con decorrenza dal mese di luglio 2024. In considerazione della decorrenza, si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite liquidate come al dispositivo. Le spese della CTU espletata in fase di ATP già liquidate con separato decreto e quelle della CTU espletata nella presente fase di giudizio, vengono poste definitivamente a carico dell . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
Dichiara che è persona in condizioni di invalidità civile al 100% con Parte_1 necessità di assistenza continua e con diritto a ricevere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 ed i benefici ex art. 3 comma 3 L.104/92, dal mese di luglio 2024. Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l alla rifusione CP_1 in favore della ricorrente della quota residua che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre 15% rimborso forfetario CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell le spese della CTU espletata in fase di CP_1
Accertamento Tecnico Preventivo e quelle della CTU espletata nella presente fase di giudizio, liquidate con separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 25/11/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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