Articolo 3 della Legge 27 aprile 1981, n. 161
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 maggio 1981
Art. 3.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente e' tenuto a presentare al Ministero dell'interno il piano di ristrutturazione di cui all'articolo 2, Tale piano e' predisposto da una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, presieduta dal commissario dell'Ente e composta da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, da un rappresentante dell'Unione italiana ciechi e da due rappresentanti del Ministero dell'interno.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo riferira' al Parlamento con una relazione sulle reali possibilita' dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi di corrispondere ai fini di istituto anche in armonia con i nuovi indirizzi legislativi a favore delle categorie protette.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981