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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/10/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3526/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria Gisella Santelli;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Massimo Tursi;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/07/2025, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 13 giugno 2025, fondato sulla sentenza n. 922/2025 emessa dal Tribunale di Castrovillari – Sezione Lavoro – in data 26 maggio 2025, con la quale egli era stato condannato al pagamento della somma complessiva di euro 29.254,82 in favore di CP_1
L'opponente ha dedotto una serie di motivi a fondamento della propria opposizione, tra cui la presunta nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , ritenuto litisconsorte necessario, nonché la nullità della sentenza per CP_2 contrasto tra motivazione e dispositivo. Ha inoltre lamentato la violazione di norme processuali in materia di istruttoria e di decisione sulle eccezioni, il travisamento delle risultanze istruttorie,
l'indeterminatezza del credito precettato e l'erronea determinazione degli onorari richiesti per l'atto di precetto. Ha infine chiesto la sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
La parte opposta si è costituita in giudizio, contestando integralmente le deduzioni dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione per inammissibilità e infondatezza. In particolare, ha evidenziato come l'opposizione proposta non si fondi su fatti sopravvenuti o su vizi propri del precetto, ma si configuri piuttosto come una surrettizia impugnazione della
1 sentenza di primo grado, peraltro già oggetto di appello dinanzi alla Corte d'Appello di
Catanzaro.
2. Il giudice, esaminati gli atti e le difese delle parti, ritiene che l'opposizione non possa trovare accoglimento. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'opposizione a precetto fondata su titolo giudiziale non possa essere utilizzata per contestare il contenuto della sentenza che costituisce il titolo esecutivo. In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'opposizione a precetto può essere esperita solo per far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero per contestare vizi propri del precetto stesso, come l'indeterminatezza della somma intimata o la mancanza di elementi essenziali (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1441/2024; Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 14082/2023).
Nel caso di specie, le censure sollevate dall'opponente attengono tutte a presunti vizi del procedimento e della sentenza di primo grado, già oggetto di impugnazione con atto di appello.
Tali doglianze, pertanto, non possono essere esaminate in questa sede, pena la violazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e del giudicato formale del titolo esecutivo.
3. Quanto alla censura relativa alla pretesa erroneità della quantificazione dell'onorario per la redazione dell'atto di precetto, pari ad euro 450,00, essa non può trovare accoglimento.
L'importo indicato rientra pienamente nei limiti previsti dalla Tabella VI del D.M. 55/2014, che per lo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 prevede un compenso minimo di euro
166,00, un valore medio di euro 331,00 e un massimo di euro 497,00. La somma richiesta, pur collocandosi nella fascia alta, è comunque inferiore al massimo consentito e, pertanto, non può ritenersi sproporzionata o arbitraria. L'art. 4, comma 1, del medesimo decreto prevede che il giudice possa aumentare o diminuire i valori medi tabellari fino al 50%, tenendo conto di variabili quali la complessità, l'urgenza, il pregio dell'attività e le condizioni soggettive del cliente. Tuttavia, tale facoltà è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non costituisce un obbligo automatico. Né la normativa prevede, come erroneamente sostenuto dall'opponente, una riduzione obbligatoria del 50% per le cause in materia di lavoro. In assenza di una previsione normativa in tal senso, e considerato che l'importo richiesto è conforme ai parametri massimi previsti, la doglianza deve ritenersi infondata.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
4. La controvertibilità della questione induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
2 - compensa le spese di lite.
Castrovillari, 25/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria Gisella Santelli;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Massimo Tursi;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/07/2025, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 13 giugno 2025, fondato sulla sentenza n. 922/2025 emessa dal Tribunale di Castrovillari – Sezione Lavoro – in data 26 maggio 2025, con la quale egli era stato condannato al pagamento della somma complessiva di euro 29.254,82 in favore di CP_1
L'opponente ha dedotto una serie di motivi a fondamento della propria opposizione, tra cui la presunta nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , ritenuto litisconsorte necessario, nonché la nullità della sentenza per CP_2 contrasto tra motivazione e dispositivo. Ha inoltre lamentato la violazione di norme processuali in materia di istruttoria e di decisione sulle eccezioni, il travisamento delle risultanze istruttorie,
l'indeterminatezza del credito precettato e l'erronea determinazione degli onorari richiesti per l'atto di precetto. Ha infine chiesto la sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
La parte opposta si è costituita in giudizio, contestando integralmente le deduzioni dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione per inammissibilità e infondatezza. In particolare, ha evidenziato come l'opposizione proposta non si fondi su fatti sopravvenuti o su vizi propri del precetto, ma si configuri piuttosto come una surrettizia impugnazione della
1 sentenza di primo grado, peraltro già oggetto di appello dinanzi alla Corte d'Appello di
Catanzaro.
2. Il giudice, esaminati gli atti e le difese delle parti, ritiene che l'opposizione non possa trovare accoglimento. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'opposizione a precetto fondata su titolo giudiziale non possa essere utilizzata per contestare il contenuto della sentenza che costituisce il titolo esecutivo. In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'opposizione a precetto può essere esperita solo per far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero per contestare vizi propri del precetto stesso, come l'indeterminatezza della somma intimata o la mancanza di elementi essenziali (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1441/2024; Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 14082/2023).
Nel caso di specie, le censure sollevate dall'opponente attengono tutte a presunti vizi del procedimento e della sentenza di primo grado, già oggetto di impugnazione con atto di appello.
Tali doglianze, pertanto, non possono essere esaminate in questa sede, pena la violazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e del giudicato formale del titolo esecutivo.
3. Quanto alla censura relativa alla pretesa erroneità della quantificazione dell'onorario per la redazione dell'atto di precetto, pari ad euro 450,00, essa non può trovare accoglimento.
L'importo indicato rientra pienamente nei limiti previsti dalla Tabella VI del D.M. 55/2014, che per lo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 prevede un compenso minimo di euro
166,00, un valore medio di euro 331,00 e un massimo di euro 497,00. La somma richiesta, pur collocandosi nella fascia alta, è comunque inferiore al massimo consentito e, pertanto, non può ritenersi sproporzionata o arbitraria. L'art. 4, comma 1, del medesimo decreto prevede che il giudice possa aumentare o diminuire i valori medi tabellari fino al 50%, tenendo conto di variabili quali la complessità, l'urgenza, il pregio dell'attività e le condizioni soggettive del cliente. Tuttavia, tale facoltà è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non costituisce un obbligo automatico. Né la normativa prevede, come erroneamente sostenuto dall'opponente, una riduzione obbligatoria del 50% per le cause in materia di lavoro. In assenza di una previsione normativa in tal senso, e considerato che l'importo richiesto è conforme ai parametri massimi previsti, la doglianza deve ritenersi infondata.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
4. La controvertibilità della questione induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
2 - compensa le spese di lite.
Castrovillari, 25/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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