TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della discussione orale del 13 marzo 2025 il Tribunale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2017 in data 21 luglio 2017 al numero 6963, avente per oggetto una controversia in tema di ripetizione dell'indebito
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti stesa in Parte_1
calce all'atto di citazione, dall'avv. Paola Rinaldi ed elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via Mazzini n. 21/d, presso lo studio del proprio difensore;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti stesa in _1
calce alla comparsa di costituzione e risposta del 13 novembre 2017, dagli l'avv. Beatrice Capri e Alessandra Caselli ed elettivamente domiciliata in
Nocera Inferiore alla Via Luigi Angrisani n. 50, presso lo studio professionale degli avv. ti Alessia Scarano e Livia Iannicelli;
1 CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione spedito per la notificazione a mezzo posta il 12 luglio
2017 ha convenuto, innanzi al Tribunale di Salerno, Parte_1 [...]
per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del rapporto _1
obbligatorio tra la convenuta e il defunto padre, e, Controparte_2
conseguentemente, la restituzione di tutte le somme versate da quest'ultimo alla ridetta pari, complessivamente, a euro 19.550,00, importo _1
successivamente dichiarato errato e nuovamente conteggiato in euro
18.550,00, oltre al pagamento degli interessi “dal dovuto al soddisfo” e alla rivalutazione monetaria.
In particolare, l'attore ha esposto: 1) di essere erede di , Controparte_2
deceduto in data 19 aprile 2016; 2) che il genitore aveva prestato servizio, in qualità di impiegato amministrativo, presso l'Università degli Studi di Salerno
fino al 30 settembre 2009, godendo di un reddito annuo lordo di circa
20.000,00; 3) che, dal 01 ottobre 2009, aveva percepito un Controparte_2
emolumento pensionistico di euro 1.390,00; 4) che il genitore era affetto da
Epatite B pregressa e da HCV, trasformatasi, poi, nell'anno 2012, in cirrosi epatica acuta;
5) che, nell'arco di sedici mesi, a partire dal mese di settembre dell'anno 2013, il padre aveva effettuato dei trasferimenti di denaro sul conto corrente di tramite bonifici bancari e vaglia postali per un _1
totale complessivo di euro 19.550,00; 6) che i bonifici aveva recato la causale
“Libri e oggettistica varia ”; 7) “che mai alcun adempimento di Per_1
controprestazione” era stato eseguito da a fronte _1
“dell'incameramento degli importi”; 8) che, in data 14 aprile 2017, aveva invitato la convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai
2 sensi della legge 162 del 2014; 8) che, dunque, aveva il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito oggettivo in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2033 c.c.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata l'11 novembre 2017 si
è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della pretesa _1
restitutoria, rappresentandone l'infondatezza sia in fatto che in diritto, e pretendendo altresì la condanna dell'attore al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
A sostegno della propria difesa la convenuta ha dedotto: 1) che, per diversi anni, aveva instaurato una relazione sentimentale e amicale con _2
, sfociata “in reciproche e dazioni ed in altrettanto reciproche e
[...]
costanti elargizioni spontanee”; 2) che , sino al suo decesso, Controparte_2
era stato pienamente capace di intendere e di volere;
3) che le dazioni di danaro erano irripetibili in quanto: a) non era stata fornita la prova della stipulazione di un contratto di mutuo;
b) avevano assunto la fisionomia di atti di adempimento di obbligazioni naturali, cui spontaneamente il VE –
pienamente capace di agire - aveva fatto fronte (si vedano, in particolare, su tal ultimo punto la terza e la quarta pagina della comparsa di costituzione).
Esaurita la fase istruttoria all'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., questo giudice ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, è appena il caso di premettere che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro lato, ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa,
quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura
3 delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché Cass.
16 settembre 2004, Cass. n. 18653 del 2004; Cass. n. 15802 del 2005).
Detto altrimenti, l'ermeneutica degli atti processuali non può essere operata sulla base di isolamenti artificiosi di segmenti di quel che è una struttura complessiva. Precipitato giuridico di quanto precede è che il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive rese dalla parte (così
Cass. n. 75 del 2010).
Dunque, seguendo le rassegnate coordinate ermeneutiche, ritiene questo
Tribunale che l'azione veicolata da sia inscrivibile entro il Parte_1
paradigma dell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., azione che,
secondo la prospettazione attorea, prende le mosse dell'inesistenza originaria del titolo dello spostamento patrimoniale (cd. condictio indebiti
sine causa).
Il risultato interpretativo che precede trae alimento dalle conclusioni rassegnate, lette, però, in modo coordinato con la parte espositiva dell'atto introduttivo e degli scritti difensivi successivamente depositati, dalla cui consultazione - nonostante il riferimento, invero generico, alla violazione del sinallagma contrattuale (“che mai alcun adempimento di
controprestazione è stato eseguito dalla sig. ra a fronte _1
dell'incameramento degli importi”) - emerge nitida la doglianza dell'assenza di un presidio causale dei pagamenti eseguiti mediante gli
4 indicati bonifici e i vaglia postali enucleati alla seconda pagina dell'atto di citazione.
Del resto, la parte convenuta ha eretto una linea difensiva basata (anche)
sull'irripetibilità delle attribuzioni patrimoniali attraverso la specifica evocazione dell'istituto della cd. obbligazione naturale (si veda infra), che –
si anticipi sin d'ora – rappresenta una chiara eccezione al principio della ripetizione dell'indebito
Tanto puntualizzato, la pretesa esperita è fondata per i motivi che seguono.
In punto di diritto, giova rammentare che la norma di cui all'art. 2033 c.c. –
invocata, chiaramente, dall'attore a fondamento della propria pretesa –
prevede che chi “ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere
ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del
pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in
buona fede, dal giorno della domanda”.
Come accennato, l'attore ha preteso la ripetizione delle somme erogate dal defunto genitore alla convenuta, evidenziando l'assenza di qualsivoglia causa di giustificazione dello spostamento patrimoniale (condicio indebiti sine
causa).
Rilevante appare il tema degli oneri probatori.
Al riguardo, questo Tribunale condivide l'indirizzo interpretativo secondo cui l'attore che abbia invocato l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento (ipotesi prospettata nel caso in esame) ha unicamente l'onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento,
essendone impossibile la prova positiva, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.
5 Più analiticamente, deve rappresentarsi che, secondo la giurisprudenza della
Corte di cassazione: a) è onere dell'attore provare di aver pagato ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti;
b) è
onere del convenuto dimostrare la causa del pagamento.
Fondamentale a tal riguardo è Cass. n 1170 del 1999, la qual ha stabilito che l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa.
Ciò vuol dire che, se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito - ad esempio in base ad un titolo nullo oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare, nel primo caso, la nullità e, nel secondo caso, il contenuto di quei patti.
Differentemente, quanto l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato realizzato sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti - come nel caso di specie - egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario,
l'esistenza d'una iuxta causa obligationis.
Questi principi sono stati ribaditi nell'assetto interpretativo successivo.
In particolare, Cass. n. 1734 del 2011 ha affermato che una volta proposta una domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra VE e CC (nello stesso senso Cass. n. 15667 del 2011).
6 Successivamente, Cass. n. 19902 del 2015 ha statuito che "nel giudizio di
indebito oggettivo, quando l'attore alleghi che il pagamento è avvenuto in
assenza di qualsiasi causa giustificativa, egli ha il solo onere di provare
l'avvenuto pagamento e la sua esorbitanza rispetto ai rapporti obbligatori
intercorsi con l'CC, mentre è onere del convenuto dimostrare che quel
pagamento avvenne in base ad un titolo giustificativo".
In altri termini, chi chiede la restituzione di quanto ha pagato sul presupposto di un titolo inesistente non deve far altro che affermare detto presupposto,
non essendo altresì onerato della relativa prova perché è impossibile dimostrare un fatto negativo.
Dunque, la prospettata inesistenza originaria di un presidio causale dello spostamento patrimoniale avrebbe imposto alla convenuta – la quale non ha contestato né i pagamenti realizzati in suo favore né la qualità di erede di in capo all'odierno attore, sottraendo, per l'effetto, siffatti Controparte_2
profili al thema probandum (art. 115 c.p.c.) - la dimostrazione dell'esistenza di un titolo di attribuzione.
Ora, è appena il caso di osservare che , pur avendo dedotto – Parte_1
si ribadisca – l'inesistenza originaria della causa dello spostamento patrimoniale – ha, nondimeno, prodotto le distinte di bonifico e i vaglia postali, facendone, evidentemente, proprio il contenuto e valorizzandone la
“causale” (si confronti la seconda pagina dell'atto di citazione).
Siffatto documento si pone, di per sé, in contrasto con la deduzione difensiva.
L'evidenziato contrasto, però, appare essere stato sterilizzato sin da subito da che, costituendosi, ha chiaramente escluso che i pagamenti _1
abbiano costituito una controprestazione imposta al defunto _2
, rappresentandone, piuttosto, la natura di atti di adempimento di
[...]
7 obbligazioni naturali (si confrontino le deduzioni argomentative sviluppate dalla seconda alla quarta pagina della comparsa di costituzione e i temi di prova testimoniale).
Dunque, è la stessa parte convenuta ad avere negato la natura solutoria di un obbligo contrattuale delle dazioni di danaro eseguite dal defunto, orientando il dibattito processuale verso la prova dell'esistenza di un dovere morale e sociale posto a giustificazione del censurato spostamento patrimoniale.
Ciò chiarito, deve osservarsi che non ha assolto al proprio _1
onere probatorio, non avendo fornito la compiuta dimostrazione degli invocati doveri morali e sociali che consentirebbero al Tribunale di considerare irripetibili, ai sensi dell'art. 2034 c.c., i trasferimenti di danaro realizzati dal defunto in favore della convenuta {in tale Controparte_2
ottica, deve osservarsi come non coglie nel segno il riferimento a Cass. n.
9864 del 2014, decisione che ha riguardato la prova dell'obbligo restitutorio,
inteso in termini di adempimento del contratto di mutuo e non già perché
oggettivamente indebito [“va altresì ricordato che, come questa Corte ha
affermato più volte, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo
è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi
costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo
della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di
un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di
assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate
ragioni, non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione), essendo
l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa
(sentenza 24 febbraio 2004, n. 3642). In altre parole, la circostanza che il
convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma
8 neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in
senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova;
con la conseguenza,
pertanto, che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la
consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga
la restituzione (v., da ultimo, la sentenza 13 marzo 2013, n. 6295)”]}.
Ed invero, come già accennato, la norma che costituisce il centro nevralgico dell'apparato argomentativo della convenuta è chiaramente quella di cui all'art. 2034 c.c., secondo cui non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Detti doveri – continua la disposizione al secondo comma –, pur non producendo effetti obbligatori,
escludono la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato.
L'art. 2034 c.c. assolve la funzione di far rientrare nel mondo del diritto i valori espressi dalla morale sociale, i quali di per sé non avrebbero rilevanza per l'ordinamento. In altri termini, l'istituto permette all'ordinamento,
mediante la previsione di questa norma nel proprio corpus normativo, di valutare positivamente l'esecuzione spontanea di doveri di natura prettamente morale e sociale, anche laddove questi non abbiamo assunto rilievo giuridico normativo.
Diversamente da quanto avviene nei casi di obbligazioni civili, il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione, ma, se la esegue,
non può chiederne la restituzione (c.d. soluti retentio). Si suole dire che le obbligazioni naturali non costituiscono una idonea causa obbligandi, ma sono una valida causa solvendi.
Quanto immediatamente precede si pone sullo sfondo della difesa delineata da che, attraverso l'allegazione dell'esistenza di _1
9 un'obbligazione naturale in capo a , di cui l'odierno attore è Controparte_2
l'erede (profilo – si ripeta – non specificamente contestato dalla convenuta),
mira a paralizzare la pretesa restitutoria esperita da . Parte_1
È appena il caso di rammentare, in tema, che, secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza e dottrina, tra i doveri rilevanti ai fini della configurazione di un'obbligazione naturale, non vi rientrano i doveri dettati della moralità
individuale o quelli che esprimono valori condivisi da una collettività
ristretta, privi del carattere di generalità. Non basta, pertanto, che il soggetto avverta, per la sua morale personale, la necessità di adempiere.
Occorre, piuttosto, che tale inclinazione risponda a un sentire diffuso, condiviso dalla collettività, e che sia pertanto oggettivamente qualificabile come dovere sociale.
Ora, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare se si trovi di fronte ad una obbligazione naturale è duplice: da un lato, dovrà accertare se, nel caso di specie, sussiste un dovere morale e sociale, in relazione alla valutazione corrente nella società attuale;
dall'altro lato, se tale dovere sia stato adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza.
Ciò posto, questo Tribunale ritiene che, all'esito del dibattito processuale,
non sia emersa la prova, univoca e pregnante, dell'esistenza, in capo al defunto, di un dovere morale o sociale nei confronti della convenuta tale da sottrarre i trasferimenti patrimoniali de quibus vertitur – privi di giustificazione negoziale o legale - allo spettro applicativo della condictio
indebiti.
Al riguardo, appare essenziale il confronto con la giurisprudenza della Corte
di cassazione, secondo la quale un'attribuzione patrimoniale a favore del
10 convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del VE (Cass. n. 3713 del 2003; Cass. n. 14732 del 2018; Cass. n. 11303
del 2020; Cass. n. 18721 del 2021).
Più in dettaglio, è stato osservato che "Le unioni di fatto, quali formazioni
sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi
nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2
Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun
convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di
natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore
del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie,
versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano
l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione
che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che
assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella
di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite
o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di
precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno
valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone
unite da un legame stabile e duraturo" (Cass. n. 16864 del 2023).
Nel caso di specie, però, non ha alluso alla circostanza della _1
coabitazione, in via di fatto, col defunto . Controparte_2
La valutazione degli esiti istruttori consente, poi, in ogni caso, di escludere la convivenza more uxorio, idonea suggerire - come prospettato dalla Suprema
11 Corte - l'esistenza di doveri morali e sociali posti a fondamento dei censurati spostamenti patrimoniali.
La conclusione che immediatamente precede – in linea col condiviso orientamento della Corte di cassazione secondo cui il terreno elettivo dell'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. è la convivenza more uxorio -
sarebbe già sufficiente a escludere la propugnata irripetibilità delle dazioni di danaro svolte da in favore di Controparte_2 _1
Nondimeno, pur volendo ritenere – come espressamente rappresentato dalla convenuta - che anche una relazione sentimentale tra soggetti non conviventi
more uxorio possa costituire il luogo di emersione di doveri morali e sociali capaci d'indurre allo svolgimento di attribuzioni patrimoniali riconducibili a irripetibili ex art. 2034 c.c., deve evidenziarsi che non ha _1
neppure dimostrato, in modo univoco e pregnante, l'instaurazione della dedotta relazione sentimentale col defunto . Controparte_2
Ed infatti, – sorella della convenuta ascoltata nel corso Persona_2
dell'udienza del 14 febbraio 2018 - ha riferito: 1) che la germana le aveva parlato frequentemente della sua relazione con , conosciuto Controparte_2
nell'anno 2010 durante un concorso di poesia, passione da loro condivisa, e della percezione dell'ammirazione provata dalla sorella nei confronti del genitore dell'attore (“Sovente mia sorella mi parlava della relazione con il
sig. ; segnatamente mi aveva riferito di averlo conosciuto Controparte_2
nel 2010 a margine di un concorso di poesie;
entrambe infatti condividevano
questa passione. Dalle parole di mia sorella traspariva la grande
ammirazione nei confronti del sig. , nonché la significativa Controparte_2
intensità del sentimento provato nei confronti dello stesso”); 2) che
[...]
le aveva pure riferito dell'organizzazione di viaggi in compagnia di _1
12 (“Ella, infatti, era entusiasta del rapporto e più volte mi Controparte_2
aveva riferito di progetti culturali con il sig. quali, ad esempio, _2
viaggi”); 3) che la sorella era solita raggiungere il comune di Bellizzi dalla provincia di Bologna, anche in occasione di gare o concorsi di poesia,
recandosi, talora, presso l'abitazione del defunto (“Preciso di non avere
avuto occasione di conoscere personalmente il sig. . Controparte_2
Tuttavia, sono a conoscenza della circostanza per la quale mia sorella,
talvolta, si era recata presso l'abitazione del sig. : Ella, Controparte_2
vivendo in provincia di Bologna era adusa viaggiare in treno per recarsi a
Bellizzi. Inoltre i due si incontravano in occasione di gare o concorsi di
poesia”); 4) che la convenuta era solita soggiornare presso l'abitazione di per pochi giorni, durante la fine della settimana, lasciando i Controparte_2
premi vinti (“Quando mia sorella si recava a Salerno dal sig. _2
soggiornava presso l'abitazione dello stesso per pochi giorni,
[...]
tendenzialmente nei fine settimana. Posso, altresì, riferire che talvolta mia
sorella lasciava presso l'abitazione del sig. targhe e premi Controparte_2
vinti nell'ambito di concorsi di poesia”); 5) che tra la sorella e il genitore dell'attore erano intercorse telefonate serali a cadenza regolare (“A questo
riguardo preciso tra mia sorella e il sig. intercorrevano Controparte_2
molte telefonate. Segnatamente i due si sentivano con cadenza regolare verso
sera. Sono a conoscenza della predetta circostanza poiché anche io telefono
a mia sorella nella fascia serale della giornata e sovente il suo telefono
risultava occupato, anche per lunghi periodi, la stessa mi giustificava ciò
dicendo di essere impegnata in conversazioni telefoniche con il sig. _2
. Puntualizzo, altresì, di aver avuto modo di ascoltare una delle
[...]
summenzionate conversazioni telefoniche; tuttavia posso riferire che quando
13 mia sorella riceveva una chiamata dal sig. appariva Controparte_2
visibilmente contenta e felice”); 6) che gli eventi di poesia erano soliti avvenire tre o quattro volte nel corso dell'anno; 7) che _1
sovente, aveva spedito a regali, quali libri cartoline e Controparte_2
oggetti di antiquariato, di valore significativo, tramite posta o corriere
(“Sovente mia sorella spediva, tramite posta o corriere, regali al sig.
: segnatamente si trattava di libri, cartoline e oggetti di Controparte_2
antiquariato. Preciso altresì, che il valore di tali oggetti fosse significativo,
ancorché non sia in grado di stimarlo con esattezza”); 8) che la germana non aveva problemi economici, avendo un lavoro e un'immobile di sua proprietà
(“Per quanto a mia conoscenza, mia sorella mai ha avuto problemi
economici: ella svolge la professione di segretaria presso “La Casa della
Salute” di Crevalcore e risiede presso un immobile di sua proprietà”).
Dal canto suo, il teste di parte attrice, – anch'egli ascoltato Testimone_1
il 14 febbraio 2018 - ha riferito: 1) di essere stato grande amico di _2
, ma di non aver mai appreso dell'esistenza di una relazione
[...]
sentimentale con relazione che, invece, l'amico aveva _1
intessuto, per circa dieci anni, con una donna residente a [...], sua collega di lavoro, conosciuta personalmente (“Per quanto a mia conoscenza _2
non ha intrattenuto alcuna relazione con . Sono a
[...] _1
conoscenza delle predette circostanze in quanto grande amico di _2
. Quest'ultimo, ad onda del rapporto confidenziale che ci legava, mai
[...]
mi ha confidato di aver avuto una relazione con . Preciso, _1
altresì, che in quel periodo il mio amico avesse una relazione sentimentale
con una donna residente a [...]. A quest'ultimo riguardo preciso di aver
personalmente conosciuto tale compagna: ella era una collega di lavoro di
14 e tra i due vi è stata una relazione durata circa dieci anni. Controparte_2
Talvolta tale signora accompagnava a cene o altri eventi il mio amico
”); 2) di aver conosciuto personalmente Controparte_2 _1
poiché gli aveva affidato l'incarico di accompagnarla dalla Controparte_2
stazione di Battipaglia all'albergo Belvedere, dove avrebbe soggiornato;
3)
che la convenuta era stata, infatti, invitata a partecipare a un concorso di poesia, organizzato annualmente dal teste, dal defunto e da altre persone (“Ho
conosciuto la GN , poiché ricevetti l'incarico da _1 _2
di andarla a prelevare alla Stazione di Battipaglia;
la signora
[...] [...]
infatti, in quella occasione era stata invitata ad un concorso di _1
poesia, che avevamo organizzato io, il ed altri, come Controparte_2
facevamo ogni anno. Nell'ambito di tale concorso il mio amico ebbe modo di
conoscere la signora prima di allora infatti non la _1
conosceva per quanto a mia conoscenza. A tale proposito preciso che quando
mi disse di andarla a prendere, nulla mi riferì in ordine ad una eventuale
pregressa conoscenza;
Quando andai a prendere alla stazione di Battipaglia
la signora la portai all'albergo Belvedere presso Belvedere di _1
Battipaglia, presso il quale avrebbe soggiornato il giorno del concorso,
organizzato da me dal mio amico e da altri. Preciso al riguardo che,
essendosi il concorso tenutosi il sabato, la signora partiva già la _1
domenica mattina successiva.”); 4) che , in qualità di Controparte_2
organizzatore dell'evento, si era occupato di pagare il soggiorno in albergo di così come per gli altri concorrenti del concorso di poesia (“Il _1
mio amico , in qualità di organizzatore, si recò presso Controparte_2
l'albergo per pagare il soggiorno ai concorrenti del concorso di poesia. I
concorrenti cui l'organizzazione pagò il suo giorno erano 4/5”); 5) di aver
15 trascorso a casa di gli ultimi diciotto mesi della vita di Controparte_2
quest'ultimo, in quanto l'amico non era più in grado prendersi cura di se stesso a causa della malattia e di non aver mai visto pacchi spediti da
[...]
(“essendo il sig. nell'ultimo periodo della sua vita, _1 Controparte_2
circa 18 mesi, non in grado, in ragione della malattia da cui era affetto, di
badare a se stesso, trascorrevo molte ore della giornata presso la sua
abitazione per dargli una mano nell'espletamento delle faccende domestiche.
In particolare ero addetto, al ritiro della posta, quando si trattava di pacchi
e mai ho avuto modo di vedere pacchi speditigli da . Preciso, _1
altresì, che i pacchi che riceveva con frequenza mensile, contenevano libri.
Mai ho avuto modo di intercettare pacchi contenenti oggetti di
antiquariato”); 6) di non essere a conoscenza di conversazioni telefoniche tra l'amico e la convenuta (“Preciso, altresì, che mai ho avuto modo di
intercettare una telefonata della signora e che, per quanto a _1
mia conoscenza, il mio amico non intratteneva alcun rapporto telefonico con
la stessa. Talvolta, invece, telefonava alla signora di Salerno con cui ha
avuto una relazione”).
Ora, appare evidente al Tribunale il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali in relazione al profilo più rilevante per la decisione della presente controversia, scilicet la prova dell'esistenza di una relazione sentimentale tra e Controparte_2 _1
Al cospetto di siffatta evenienza, è utile richiamare l'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca
16 congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015; Cass. n. 4763 del 2015; da ultimo Cass. n. 15270 del 2024).
Se così è, risulta chiaro, allora, che il contributo narrativo della sorella dell'attrice non può assumere rilevanza istruttoria ai fini della formazione libero convincimento di questo giudice in relazione al profilo tematico qui in scrutinio.
Detto contributo - del tutto incompatibile con quanto espresso, in modo convincente, da (irrilevante appare l'errore sul nominativo Testimone_1
della convenuta attesa l'assonanza fonetica rintracciabile) - assume la fisionomia di testimonianza indiretta de relato actoris proprio in relazione a quelle circostanze di fatto idonee a suggerire l'instaurazione di una relazione sentimentale tra e . _1 Controparte_2
Sul punto, come affermato chiaramente dalla Corte di cassazione nella pronuncia 8358 del 2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de
relato actoris" o "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del
17 convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (così, più di recente, anche Cass.
n. 869 del 2015).
Dunque, nessun rilievo può essere ascritto al contributo dichiarativo di Per_2
che, come anticipato, nella specifica parte relativa alla narrazione
[...]
della relazione latu sensu sentimentale tra la germana e , ha Controparte_2
assunto la connotazione di testimonianza de relato actoris.
Del tutto irrilevanti appaiono, poi, anche le percezioni sensoriali rappresentate da circa “la grande ammirazione nutrita (dalla Persona_2
sorella – n.d.r.) nei confronti del sig. , nonché la Controparte_2
significativa intensità del sentimento provato nei confronti dello stesso”. La
prova testimoniale, infatti, non può riguardare un convincimento soggettivo o un moto d'animo e, nel caso di specie, non si rintraccia neppure quella inscindibilità tra l'apprezzamento soggettivo e il riferimento al fatto, che consentirebbe, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, di ritenere ammissibile, sul piano della rilevanza probatoria, la valutazione compiuta dal testimone (Cass. n. 16148 del 2004; Cass. n. 5 del 2001; Cass.
n. 3505 del 1999).
Giocoforza, appaiono altresì irrilevanti i riferimenti alla percezione della felicità dimostrata da alla sorella all'esito delle telefonate _1
intercorse con . Controparte_2
Alla stregua delle articolate osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che la pretesa esperita da , quale erede (profilo non Parte_1
oggetto di contestazione) di , possa trovare accoglimento, Controparte_2
non avendo, la convenuta – a fronte dell'allegazione dell'inesistenza di una causa di giustificazione dei censurati spostamenti patrimoniali (vedasi supra
18 anche in relazione al profilo della non contestazione) -, provato quanto dedotto circa l'esistenza di una valida causa solvendi.
Pertanto, il trasferimento di danaro per un importo complessivo di euro
18.550,00 – circostanza incontestata - va qualificato oggettivamente indebito e, come tale, ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Residua il tema degli interessi, pure richiesti dalla parte attrice.
Sul punto, è noto, in via generale, che, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'CC, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto,
anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147,
comma secondo, c.c., relativo alla buona fede nel possesso.
In tale ottica, la Corte di cassazione ha ritenuto che anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva debenza della prestazione è
compatibile con la buona fede (Cass. n. 17848 del 2009; Cass. n. 5330 del
2005; Cass. n. 8587 del 2004) e, per il caso in cui l'indebito è derivato dalla risoluzione del contratto per inadempimento, ha precisato che, agli effetti dell'art. 2033 c.c., la mera condotta inadempiente della parte non può essere considerata, di per sé, dimostrazione della mala fede di quest'ultima (Cass. n.
3912 del 2018).
La buona fede è, infatti, presunta per principio generale, sicché grava sul
VE, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'CC all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (Cass. n. 23448 del 2020; Cass. n. 23543 del 2016).
19 Nel caso di specie, il tema della decorrenza dei richiesti interessi dal momento dei pagamenti indebiti non è stato neppure posto dall'attore, il quale, dunque, non ha introdotto nel dibattito processuale circostanze di fatto idonee a vincere la presunzione di buona fede dell'CC.
Ne deriva che gli interessi richiesti decorreranno nella misura legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., dal giorno della domanda, id est dal 7
febbraio 2017.
Al riguardo, è noto al Tribunale l'indirizzo interpretativo più recente,
secondo cui, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. sez. un. n.15895 del
2019; ma già prima Cass. n. 7269 del 1994 in tema di indebito nei versamenti previdenziali, con la quale la Corte di cassazione ha riconosciuto che gli interessi nel caso dell'CC in buona fede potessero decorrere non solo dalla domanda formulata in sede giudiziale, ma anche dalla domanda formulata in sede amministrativa;
successivamente Cass. n. 7526 del 2011;
Cass. n. 16657 del 2014).
Nel caso in esame, dalla lettura coordinata della convenzione di negoziazione assistita e del successivo “verbale di mancato accordo” del 14 aprile 2017 si ricava la ricezione, da parte dell'odierna convenuta, di una missiva stragiudiziale in data 7 febbraio 2017, data dalla quale, dunque, possono farsi decorrere gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma primo, c.c.
Nulla spetta, poi, alcuna somma a titolo di rivalutazione monetaria, atteso che la ripetizione d'indebito costituisce debito di valuta, come tale insensibile alle
20 variazioni del potere d'acquisto della moneta e insuscettibile, pertanto, di rivalutazione.
In definitiva, va condanna alla restituzione dell'importo di _1
euro 18.550,00, oltre agli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284,
comma primo, c.c., decorrenti dal dì 7 febbraio 2017.
Da ultimo, occorre disciplinare le spese di lite, le quali seguono la soccombenza di nei confronti di e sono _1 Parte_1
liquidate nella misura indicata in dispositivo. In particolare, gli oneri di lite sono determinati, tenuto conto del decisum, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass.
n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
P.Q.M.
21 Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
1) accoglie la domanda di ripetizione di indebito e, per l'effetto,
condanna , al pagamento, in favore di _1
, della somma di euro 18.550,00, in moneta Parte_1
attuale, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.p.c., decorrenti dal dì 7 febbraio 2017;
2) condanna alla rifusione degli oneri di lite _1
sostenuti da , liquidati in euro 271,95 per Parte_1
esborsi documentati ed euro 2.540,00 per competenze della difesa,
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Paola
Rinaldi.
Così deciso in Salerno in data 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
22
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2017 in data 21 luglio 2017 al numero 6963, avente per oggetto una controversia in tema di ripetizione dell'indebito
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti stesa in Parte_1
calce all'atto di citazione, dall'avv. Paola Rinaldi ed elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via Mazzini n. 21/d, presso lo studio del proprio difensore;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti stesa in _1
calce alla comparsa di costituzione e risposta del 13 novembre 2017, dagli l'avv. Beatrice Capri e Alessandra Caselli ed elettivamente domiciliata in
Nocera Inferiore alla Via Luigi Angrisani n. 50, presso lo studio professionale degli avv. ti Alessia Scarano e Livia Iannicelli;
1 CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione spedito per la notificazione a mezzo posta il 12 luglio
2017 ha convenuto, innanzi al Tribunale di Salerno, Parte_1 [...]
per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del rapporto _1
obbligatorio tra la convenuta e il defunto padre, e, Controparte_2
conseguentemente, la restituzione di tutte le somme versate da quest'ultimo alla ridetta pari, complessivamente, a euro 19.550,00, importo _1
successivamente dichiarato errato e nuovamente conteggiato in euro
18.550,00, oltre al pagamento degli interessi “dal dovuto al soddisfo” e alla rivalutazione monetaria.
In particolare, l'attore ha esposto: 1) di essere erede di , Controparte_2
deceduto in data 19 aprile 2016; 2) che il genitore aveva prestato servizio, in qualità di impiegato amministrativo, presso l'Università degli Studi di Salerno
fino al 30 settembre 2009, godendo di un reddito annuo lordo di circa
20.000,00; 3) che, dal 01 ottobre 2009, aveva percepito un Controparte_2
emolumento pensionistico di euro 1.390,00; 4) che il genitore era affetto da
Epatite B pregressa e da HCV, trasformatasi, poi, nell'anno 2012, in cirrosi epatica acuta;
5) che, nell'arco di sedici mesi, a partire dal mese di settembre dell'anno 2013, il padre aveva effettuato dei trasferimenti di denaro sul conto corrente di tramite bonifici bancari e vaglia postali per un _1
totale complessivo di euro 19.550,00; 6) che i bonifici aveva recato la causale
“Libri e oggettistica varia ”; 7) “che mai alcun adempimento di Per_1
controprestazione” era stato eseguito da a fronte _1
“dell'incameramento degli importi”; 8) che, in data 14 aprile 2017, aveva invitato la convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai
2 sensi della legge 162 del 2014; 8) che, dunque, aveva il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito oggettivo in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2033 c.c.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata l'11 novembre 2017 si
è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della pretesa _1
restitutoria, rappresentandone l'infondatezza sia in fatto che in diritto, e pretendendo altresì la condanna dell'attore al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
A sostegno della propria difesa la convenuta ha dedotto: 1) che, per diversi anni, aveva instaurato una relazione sentimentale e amicale con _2
, sfociata “in reciproche e dazioni ed in altrettanto reciproche e
[...]
costanti elargizioni spontanee”; 2) che , sino al suo decesso, Controparte_2
era stato pienamente capace di intendere e di volere;
3) che le dazioni di danaro erano irripetibili in quanto: a) non era stata fornita la prova della stipulazione di un contratto di mutuo;
b) avevano assunto la fisionomia di atti di adempimento di obbligazioni naturali, cui spontaneamente il VE –
pienamente capace di agire - aveva fatto fronte (si vedano, in particolare, su tal ultimo punto la terza e la quarta pagina della comparsa di costituzione).
Esaurita la fase istruttoria all'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., questo giudice ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, è appena il caso di premettere che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro lato, ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa,
quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura
3 delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché Cass.
16 settembre 2004, Cass. n. 18653 del 2004; Cass. n. 15802 del 2005).
Detto altrimenti, l'ermeneutica degli atti processuali non può essere operata sulla base di isolamenti artificiosi di segmenti di quel che è una struttura complessiva. Precipitato giuridico di quanto precede è che il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive rese dalla parte (così
Cass. n. 75 del 2010).
Dunque, seguendo le rassegnate coordinate ermeneutiche, ritiene questo
Tribunale che l'azione veicolata da sia inscrivibile entro il Parte_1
paradigma dell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., azione che,
secondo la prospettazione attorea, prende le mosse dell'inesistenza originaria del titolo dello spostamento patrimoniale (cd. condictio indebiti
sine causa).
Il risultato interpretativo che precede trae alimento dalle conclusioni rassegnate, lette, però, in modo coordinato con la parte espositiva dell'atto introduttivo e degli scritti difensivi successivamente depositati, dalla cui consultazione - nonostante il riferimento, invero generico, alla violazione del sinallagma contrattuale (“che mai alcun adempimento di
controprestazione è stato eseguito dalla sig. ra a fronte _1
dell'incameramento degli importi”) - emerge nitida la doglianza dell'assenza di un presidio causale dei pagamenti eseguiti mediante gli
4 indicati bonifici e i vaglia postali enucleati alla seconda pagina dell'atto di citazione.
Del resto, la parte convenuta ha eretto una linea difensiva basata (anche)
sull'irripetibilità delle attribuzioni patrimoniali attraverso la specifica evocazione dell'istituto della cd. obbligazione naturale (si veda infra), che –
si anticipi sin d'ora – rappresenta una chiara eccezione al principio della ripetizione dell'indebito
Tanto puntualizzato, la pretesa esperita è fondata per i motivi che seguono.
In punto di diritto, giova rammentare che la norma di cui all'art. 2033 c.c. –
invocata, chiaramente, dall'attore a fondamento della propria pretesa –
prevede che chi “ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere
ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del
pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in
buona fede, dal giorno della domanda”.
Come accennato, l'attore ha preteso la ripetizione delle somme erogate dal defunto genitore alla convenuta, evidenziando l'assenza di qualsivoglia causa di giustificazione dello spostamento patrimoniale (condicio indebiti sine
causa).
Rilevante appare il tema degli oneri probatori.
Al riguardo, questo Tribunale condivide l'indirizzo interpretativo secondo cui l'attore che abbia invocato l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento (ipotesi prospettata nel caso in esame) ha unicamente l'onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento,
essendone impossibile la prova positiva, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.
5 Più analiticamente, deve rappresentarsi che, secondo la giurisprudenza della
Corte di cassazione: a) è onere dell'attore provare di aver pagato ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti;
b) è
onere del convenuto dimostrare la causa del pagamento.
Fondamentale a tal riguardo è Cass. n 1170 del 1999, la qual ha stabilito che l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa.
Ciò vuol dire che, se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito - ad esempio in base ad un titolo nullo oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare, nel primo caso, la nullità e, nel secondo caso, il contenuto di quei patti.
Differentemente, quanto l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato realizzato sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti - come nel caso di specie - egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario,
l'esistenza d'una iuxta causa obligationis.
Questi principi sono stati ribaditi nell'assetto interpretativo successivo.
In particolare, Cass. n. 1734 del 2011 ha affermato che una volta proposta una domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra VE e CC (nello stesso senso Cass. n. 15667 del 2011).
6 Successivamente, Cass. n. 19902 del 2015 ha statuito che "nel giudizio di
indebito oggettivo, quando l'attore alleghi che il pagamento è avvenuto in
assenza di qualsiasi causa giustificativa, egli ha il solo onere di provare
l'avvenuto pagamento e la sua esorbitanza rispetto ai rapporti obbligatori
intercorsi con l'CC, mentre è onere del convenuto dimostrare che quel
pagamento avvenne in base ad un titolo giustificativo".
In altri termini, chi chiede la restituzione di quanto ha pagato sul presupposto di un titolo inesistente non deve far altro che affermare detto presupposto,
non essendo altresì onerato della relativa prova perché è impossibile dimostrare un fatto negativo.
Dunque, la prospettata inesistenza originaria di un presidio causale dello spostamento patrimoniale avrebbe imposto alla convenuta – la quale non ha contestato né i pagamenti realizzati in suo favore né la qualità di erede di in capo all'odierno attore, sottraendo, per l'effetto, siffatti Controparte_2
profili al thema probandum (art. 115 c.p.c.) - la dimostrazione dell'esistenza di un titolo di attribuzione.
Ora, è appena il caso di osservare che , pur avendo dedotto – Parte_1
si ribadisca – l'inesistenza originaria della causa dello spostamento patrimoniale – ha, nondimeno, prodotto le distinte di bonifico e i vaglia postali, facendone, evidentemente, proprio il contenuto e valorizzandone la
“causale” (si confronti la seconda pagina dell'atto di citazione).
Siffatto documento si pone, di per sé, in contrasto con la deduzione difensiva.
L'evidenziato contrasto, però, appare essere stato sterilizzato sin da subito da che, costituendosi, ha chiaramente escluso che i pagamenti _1
abbiano costituito una controprestazione imposta al defunto _2
, rappresentandone, piuttosto, la natura di atti di adempimento di
[...]
7 obbligazioni naturali (si confrontino le deduzioni argomentative sviluppate dalla seconda alla quarta pagina della comparsa di costituzione e i temi di prova testimoniale).
Dunque, è la stessa parte convenuta ad avere negato la natura solutoria di un obbligo contrattuale delle dazioni di danaro eseguite dal defunto, orientando il dibattito processuale verso la prova dell'esistenza di un dovere morale e sociale posto a giustificazione del censurato spostamento patrimoniale.
Ciò chiarito, deve osservarsi che non ha assolto al proprio _1
onere probatorio, non avendo fornito la compiuta dimostrazione degli invocati doveri morali e sociali che consentirebbero al Tribunale di considerare irripetibili, ai sensi dell'art. 2034 c.c., i trasferimenti di danaro realizzati dal defunto in favore della convenuta {in tale Controparte_2
ottica, deve osservarsi come non coglie nel segno il riferimento a Cass. n.
9864 del 2014, decisione che ha riguardato la prova dell'obbligo restitutorio,
inteso in termini di adempimento del contratto di mutuo e non già perché
oggettivamente indebito [“va altresì ricordato che, come questa Corte ha
affermato più volte, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo
è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi
costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo
della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di
un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di
assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate
ragioni, non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione), essendo
l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa
(sentenza 24 febbraio 2004, n. 3642). In altre parole, la circostanza che il
convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma
8 neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in
senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova;
con la conseguenza,
pertanto, che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la
consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga
la restituzione (v., da ultimo, la sentenza 13 marzo 2013, n. 6295)”]}.
Ed invero, come già accennato, la norma che costituisce il centro nevralgico dell'apparato argomentativo della convenuta è chiaramente quella di cui all'art. 2034 c.c., secondo cui non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Detti doveri – continua la disposizione al secondo comma –, pur non producendo effetti obbligatori,
escludono la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato.
L'art. 2034 c.c. assolve la funzione di far rientrare nel mondo del diritto i valori espressi dalla morale sociale, i quali di per sé non avrebbero rilevanza per l'ordinamento. In altri termini, l'istituto permette all'ordinamento,
mediante la previsione di questa norma nel proprio corpus normativo, di valutare positivamente l'esecuzione spontanea di doveri di natura prettamente morale e sociale, anche laddove questi non abbiamo assunto rilievo giuridico normativo.
Diversamente da quanto avviene nei casi di obbligazioni civili, il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione, ma, se la esegue,
non può chiederne la restituzione (c.d. soluti retentio). Si suole dire che le obbligazioni naturali non costituiscono una idonea causa obbligandi, ma sono una valida causa solvendi.
Quanto immediatamente precede si pone sullo sfondo della difesa delineata da che, attraverso l'allegazione dell'esistenza di _1
9 un'obbligazione naturale in capo a , di cui l'odierno attore è Controparte_2
l'erede (profilo – si ripeta – non specificamente contestato dalla convenuta),
mira a paralizzare la pretesa restitutoria esperita da . Parte_1
È appena il caso di rammentare, in tema, che, secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza e dottrina, tra i doveri rilevanti ai fini della configurazione di un'obbligazione naturale, non vi rientrano i doveri dettati della moralità
individuale o quelli che esprimono valori condivisi da una collettività
ristretta, privi del carattere di generalità. Non basta, pertanto, che il soggetto avverta, per la sua morale personale, la necessità di adempiere.
Occorre, piuttosto, che tale inclinazione risponda a un sentire diffuso, condiviso dalla collettività, e che sia pertanto oggettivamente qualificabile come dovere sociale.
Ora, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare se si trovi di fronte ad una obbligazione naturale è duplice: da un lato, dovrà accertare se, nel caso di specie, sussiste un dovere morale e sociale, in relazione alla valutazione corrente nella società attuale;
dall'altro lato, se tale dovere sia stato adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza.
Ciò posto, questo Tribunale ritiene che, all'esito del dibattito processuale,
non sia emersa la prova, univoca e pregnante, dell'esistenza, in capo al defunto, di un dovere morale o sociale nei confronti della convenuta tale da sottrarre i trasferimenti patrimoniali de quibus vertitur – privi di giustificazione negoziale o legale - allo spettro applicativo della condictio
indebiti.
Al riguardo, appare essenziale il confronto con la giurisprudenza della Corte
di cassazione, secondo la quale un'attribuzione patrimoniale a favore del
10 convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del VE (Cass. n. 3713 del 2003; Cass. n. 14732 del 2018; Cass. n. 11303
del 2020; Cass. n. 18721 del 2021).
Più in dettaglio, è stato osservato che "Le unioni di fatto, quali formazioni
sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi
nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2
Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun
convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di
natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore
del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie,
versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano
l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione
che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che
assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella
di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite
o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di
precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno
valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone
unite da un legame stabile e duraturo" (Cass. n. 16864 del 2023).
Nel caso di specie, però, non ha alluso alla circostanza della _1
coabitazione, in via di fatto, col defunto . Controparte_2
La valutazione degli esiti istruttori consente, poi, in ogni caso, di escludere la convivenza more uxorio, idonea suggerire - come prospettato dalla Suprema
11 Corte - l'esistenza di doveri morali e sociali posti a fondamento dei censurati spostamenti patrimoniali.
La conclusione che immediatamente precede – in linea col condiviso orientamento della Corte di cassazione secondo cui il terreno elettivo dell'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. è la convivenza more uxorio -
sarebbe già sufficiente a escludere la propugnata irripetibilità delle dazioni di danaro svolte da in favore di Controparte_2 _1
Nondimeno, pur volendo ritenere – come espressamente rappresentato dalla convenuta - che anche una relazione sentimentale tra soggetti non conviventi
more uxorio possa costituire il luogo di emersione di doveri morali e sociali capaci d'indurre allo svolgimento di attribuzioni patrimoniali riconducibili a irripetibili ex art. 2034 c.c., deve evidenziarsi che non ha _1
neppure dimostrato, in modo univoco e pregnante, l'instaurazione della dedotta relazione sentimentale col defunto . Controparte_2
Ed infatti, – sorella della convenuta ascoltata nel corso Persona_2
dell'udienza del 14 febbraio 2018 - ha riferito: 1) che la germana le aveva parlato frequentemente della sua relazione con , conosciuto Controparte_2
nell'anno 2010 durante un concorso di poesia, passione da loro condivisa, e della percezione dell'ammirazione provata dalla sorella nei confronti del genitore dell'attore (“Sovente mia sorella mi parlava della relazione con il
sig. ; segnatamente mi aveva riferito di averlo conosciuto Controparte_2
nel 2010 a margine di un concorso di poesie;
entrambe infatti condividevano
questa passione. Dalle parole di mia sorella traspariva la grande
ammirazione nei confronti del sig. , nonché la significativa Controparte_2
intensità del sentimento provato nei confronti dello stesso”); 2) che
[...]
le aveva pure riferito dell'organizzazione di viaggi in compagnia di _1
12 (“Ella, infatti, era entusiasta del rapporto e più volte mi Controparte_2
aveva riferito di progetti culturali con il sig. quali, ad esempio, _2
viaggi”); 3) che la sorella era solita raggiungere il comune di Bellizzi dalla provincia di Bologna, anche in occasione di gare o concorsi di poesia,
recandosi, talora, presso l'abitazione del defunto (“Preciso di non avere
avuto occasione di conoscere personalmente il sig. . Controparte_2
Tuttavia, sono a conoscenza della circostanza per la quale mia sorella,
talvolta, si era recata presso l'abitazione del sig. : Ella, Controparte_2
vivendo in provincia di Bologna era adusa viaggiare in treno per recarsi a
Bellizzi. Inoltre i due si incontravano in occasione di gare o concorsi di
poesia”); 4) che la convenuta era solita soggiornare presso l'abitazione di per pochi giorni, durante la fine della settimana, lasciando i Controparte_2
premi vinti (“Quando mia sorella si recava a Salerno dal sig. _2
soggiornava presso l'abitazione dello stesso per pochi giorni,
[...]
tendenzialmente nei fine settimana. Posso, altresì, riferire che talvolta mia
sorella lasciava presso l'abitazione del sig. targhe e premi Controparte_2
vinti nell'ambito di concorsi di poesia”); 5) che tra la sorella e il genitore dell'attore erano intercorse telefonate serali a cadenza regolare (“A questo
riguardo preciso tra mia sorella e il sig. intercorrevano Controparte_2
molte telefonate. Segnatamente i due si sentivano con cadenza regolare verso
sera. Sono a conoscenza della predetta circostanza poiché anche io telefono
a mia sorella nella fascia serale della giornata e sovente il suo telefono
risultava occupato, anche per lunghi periodi, la stessa mi giustificava ciò
dicendo di essere impegnata in conversazioni telefoniche con il sig. _2
. Puntualizzo, altresì, di aver avuto modo di ascoltare una delle
[...]
summenzionate conversazioni telefoniche; tuttavia posso riferire che quando
13 mia sorella riceveva una chiamata dal sig. appariva Controparte_2
visibilmente contenta e felice”); 6) che gli eventi di poesia erano soliti avvenire tre o quattro volte nel corso dell'anno; 7) che _1
sovente, aveva spedito a regali, quali libri cartoline e Controparte_2
oggetti di antiquariato, di valore significativo, tramite posta o corriere
(“Sovente mia sorella spediva, tramite posta o corriere, regali al sig.
: segnatamente si trattava di libri, cartoline e oggetti di Controparte_2
antiquariato. Preciso altresì, che il valore di tali oggetti fosse significativo,
ancorché non sia in grado di stimarlo con esattezza”); 8) che la germana non aveva problemi economici, avendo un lavoro e un'immobile di sua proprietà
(“Per quanto a mia conoscenza, mia sorella mai ha avuto problemi
economici: ella svolge la professione di segretaria presso “La Casa della
Salute” di Crevalcore e risiede presso un immobile di sua proprietà”).
Dal canto suo, il teste di parte attrice, – anch'egli ascoltato Testimone_1
il 14 febbraio 2018 - ha riferito: 1) di essere stato grande amico di _2
, ma di non aver mai appreso dell'esistenza di una relazione
[...]
sentimentale con relazione che, invece, l'amico aveva _1
intessuto, per circa dieci anni, con una donna residente a [...], sua collega di lavoro, conosciuta personalmente (“Per quanto a mia conoscenza _2
non ha intrattenuto alcuna relazione con . Sono a
[...] _1
conoscenza delle predette circostanze in quanto grande amico di _2
. Quest'ultimo, ad onda del rapporto confidenziale che ci legava, mai
[...]
mi ha confidato di aver avuto una relazione con . Preciso, _1
altresì, che in quel periodo il mio amico avesse una relazione sentimentale
con una donna residente a [...]. A quest'ultimo riguardo preciso di aver
personalmente conosciuto tale compagna: ella era una collega di lavoro di
14 e tra i due vi è stata una relazione durata circa dieci anni. Controparte_2
Talvolta tale signora accompagnava a cene o altri eventi il mio amico
”); 2) di aver conosciuto personalmente Controparte_2 _1
poiché gli aveva affidato l'incarico di accompagnarla dalla Controparte_2
stazione di Battipaglia all'albergo Belvedere, dove avrebbe soggiornato;
3)
che la convenuta era stata, infatti, invitata a partecipare a un concorso di poesia, organizzato annualmente dal teste, dal defunto e da altre persone (“Ho
conosciuto la GN , poiché ricevetti l'incarico da _1 _2
di andarla a prelevare alla Stazione di Battipaglia;
la signora
[...] [...]
infatti, in quella occasione era stata invitata ad un concorso di _1
poesia, che avevamo organizzato io, il ed altri, come Controparte_2
facevamo ogni anno. Nell'ambito di tale concorso il mio amico ebbe modo di
conoscere la signora prima di allora infatti non la _1
conosceva per quanto a mia conoscenza. A tale proposito preciso che quando
mi disse di andarla a prendere, nulla mi riferì in ordine ad una eventuale
pregressa conoscenza;
Quando andai a prendere alla stazione di Battipaglia
la signora la portai all'albergo Belvedere presso Belvedere di _1
Battipaglia, presso il quale avrebbe soggiornato il giorno del concorso,
organizzato da me dal mio amico e da altri. Preciso al riguardo che,
essendosi il concorso tenutosi il sabato, la signora partiva già la _1
domenica mattina successiva.”); 4) che , in qualità di Controparte_2
organizzatore dell'evento, si era occupato di pagare il soggiorno in albergo di così come per gli altri concorrenti del concorso di poesia (“Il _1
mio amico , in qualità di organizzatore, si recò presso Controparte_2
l'albergo per pagare il soggiorno ai concorrenti del concorso di poesia. I
concorrenti cui l'organizzazione pagò il suo giorno erano 4/5”); 5) di aver
15 trascorso a casa di gli ultimi diciotto mesi della vita di Controparte_2
quest'ultimo, in quanto l'amico non era più in grado prendersi cura di se stesso a causa della malattia e di non aver mai visto pacchi spediti da
[...]
(“essendo il sig. nell'ultimo periodo della sua vita, _1 Controparte_2
circa 18 mesi, non in grado, in ragione della malattia da cui era affetto, di
badare a se stesso, trascorrevo molte ore della giornata presso la sua
abitazione per dargli una mano nell'espletamento delle faccende domestiche.
In particolare ero addetto, al ritiro della posta, quando si trattava di pacchi
e mai ho avuto modo di vedere pacchi speditigli da . Preciso, _1
altresì, che i pacchi che riceveva con frequenza mensile, contenevano libri.
Mai ho avuto modo di intercettare pacchi contenenti oggetti di
antiquariato”); 6) di non essere a conoscenza di conversazioni telefoniche tra l'amico e la convenuta (“Preciso, altresì, che mai ho avuto modo di
intercettare una telefonata della signora e che, per quanto a _1
mia conoscenza, il mio amico non intratteneva alcun rapporto telefonico con
la stessa. Talvolta, invece, telefonava alla signora di Salerno con cui ha
avuto una relazione”).
Ora, appare evidente al Tribunale il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali in relazione al profilo più rilevante per la decisione della presente controversia, scilicet la prova dell'esistenza di una relazione sentimentale tra e Controparte_2 _1
Al cospetto di siffatta evenienza, è utile richiamare l'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca
16 congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015; Cass. n. 4763 del 2015; da ultimo Cass. n. 15270 del 2024).
Se così è, risulta chiaro, allora, che il contributo narrativo della sorella dell'attrice non può assumere rilevanza istruttoria ai fini della formazione libero convincimento di questo giudice in relazione al profilo tematico qui in scrutinio.
Detto contributo - del tutto incompatibile con quanto espresso, in modo convincente, da (irrilevante appare l'errore sul nominativo Testimone_1
della convenuta attesa l'assonanza fonetica rintracciabile) - assume la fisionomia di testimonianza indiretta de relato actoris proprio in relazione a quelle circostanze di fatto idonee a suggerire l'instaurazione di una relazione sentimentale tra e . _1 Controparte_2
Sul punto, come affermato chiaramente dalla Corte di cassazione nella pronuncia 8358 del 2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de
relato actoris" o "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del
17 convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (così, più di recente, anche Cass.
n. 869 del 2015).
Dunque, nessun rilievo può essere ascritto al contributo dichiarativo di Per_2
che, come anticipato, nella specifica parte relativa alla narrazione
[...]
della relazione latu sensu sentimentale tra la germana e , ha Controparte_2
assunto la connotazione di testimonianza de relato actoris.
Del tutto irrilevanti appaiono, poi, anche le percezioni sensoriali rappresentate da circa “la grande ammirazione nutrita (dalla Persona_2
sorella – n.d.r.) nei confronti del sig. , nonché la Controparte_2
significativa intensità del sentimento provato nei confronti dello stesso”. La
prova testimoniale, infatti, non può riguardare un convincimento soggettivo o un moto d'animo e, nel caso di specie, non si rintraccia neppure quella inscindibilità tra l'apprezzamento soggettivo e il riferimento al fatto, che consentirebbe, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, di ritenere ammissibile, sul piano della rilevanza probatoria, la valutazione compiuta dal testimone (Cass. n. 16148 del 2004; Cass. n. 5 del 2001; Cass.
n. 3505 del 1999).
Giocoforza, appaiono altresì irrilevanti i riferimenti alla percezione della felicità dimostrata da alla sorella all'esito delle telefonate _1
intercorse con . Controparte_2
Alla stregua delle articolate osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che la pretesa esperita da , quale erede (profilo non Parte_1
oggetto di contestazione) di , possa trovare accoglimento, Controparte_2
non avendo, la convenuta – a fronte dell'allegazione dell'inesistenza di una causa di giustificazione dei censurati spostamenti patrimoniali (vedasi supra
18 anche in relazione al profilo della non contestazione) -, provato quanto dedotto circa l'esistenza di una valida causa solvendi.
Pertanto, il trasferimento di danaro per un importo complessivo di euro
18.550,00 – circostanza incontestata - va qualificato oggettivamente indebito e, come tale, ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Residua il tema degli interessi, pure richiesti dalla parte attrice.
Sul punto, è noto, in via generale, che, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'CC, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto,
anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147,
comma secondo, c.c., relativo alla buona fede nel possesso.
In tale ottica, la Corte di cassazione ha ritenuto che anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva debenza della prestazione è
compatibile con la buona fede (Cass. n. 17848 del 2009; Cass. n. 5330 del
2005; Cass. n. 8587 del 2004) e, per il caso in cui l'indebito è derivato dalla risoluzione del contratto per inadempimento, ha precisato che, agli effetti dell'art. 2033 c.c., la mera condotta inadempiente della parte non può essere considerata, di per sé, dimostrazione della mala fede di quest'ultima (Cass. n.
3912 del 2018).
La buona fede è, infatti, presunta per principio generale, sicché grava sul
VE, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'CC all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (Cass. n. 23448 del 2020; Cass. n. 23543 del 2016).
19 Nel caso di specie, il tema della decorrenza dei richiesti interessi dal momento dei pagamenti indebiti non è stato neppure posto dall'attore, il quale, dunque, non ha introdotto nel dibattito processuale circostanze di fatto idonee a vincere la presunzione di buona fede dell'CC.
Ne deriva che gli interessi richiesti decorreranno nella misura legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., dal giorno della domanda, id est dal 7
febbraio 2017.
Al riguardo, è noto al Tribunale l'indirizzo interpretativo più recente,
secondo cui, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. sez. un. n.15895 del
2019; ma già prima Cass. n. 7269 del 1994 in tema di indebito nei versamenti previdenziali, con la quale la Corte di cassazione ha riconosciuto che gli interessi nel caso dell'CC in buona fede potessero decorrere non solo dalla domanda formulata in sede giudiziale, ma anche dalla domanda formulata in sede amministrativa;
successivamente Cass. n. 7526 del 2011;
Cass. n. 16657 del 2014).
Nel caso in esame, dalla lettura coordinata della convenzione di negoziazione assistita e del successivo “verbale di mancato accordo” del 14 aprile 2017 si ricava la ricezione, da parte dell'odierna convenuta, di una missiva stragiudiziale in data 7 febbraio 2017, data dalla quale, dunque, possono farsi decorrere gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma primo, c.c.
Nulla spetta, poi, alcuna somma a titolo di rivalutazione monetaria, atteso che la ripetizione d'indebito costituisce debito di valuta, come tale insensibile alle
20 variazioni del potere d'acquisto della moneta e insuscettibile, pertanto, di rivalutazione.
In definitiva, va condanna alla restituzione dell'importo di _1
euro 18.550,00, oltre agli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284,
comma primo, c.c., decorrenti dal dì 7 febbraio 2017.
Da ultimo, occorre disciplinare le spese di lite, le quali seguono la soccombenza di nei confronti di e sono _1 Parte_1
liquidate nella misura indicata in dispositivo. In particolare, gli oneri di lite sono determinati, tenuto conto del decisum, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass.
n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
P.Q.M.
21 Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
1) accoglie la domanda di ripetizione di indebito e, per l'effetto,
condanna , al pagamento, in favore di _1
, della somma di euro 18.550,00, in moneta Parte_1
attuale, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.p.c., decorrenti dal dì 7 febbraio 2017;
2) condanna alla rifusione degli oneri di lite _1
sostenuti da , liquidati in euro 271,95 per Parte_1
esborsi documentati ed euro 2.540,00 per competenze della difesa,
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Paola
Rinaldi.
Così deciso in Salerno in data 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
22