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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/12/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 620/2025
TRIBUNALE DI CROTONE
- sezione civile -
Nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 281 decies c.p.c. e 15 del D. Lgs. n. 150 del
2011 ed iscritto al n.r.g. 620/2025, promosso da
AVV. COMBERIATI CESARE (C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, via Antonio Daniele C.F._1
n. 23; difeso in proprio;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato a Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
RESISTENTE CONTUMACE
Il Giudice dott. Edoardo D'Ambrosio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
1. - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 14.05.2025 e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in data 26.05.2025, l'Avv. Cesare Comberiati ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 170 TUSG (D.P.R. n. 115/2002) e 15 D.lgs. n. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso in suo favore dal Giudice del Tribunale di Crotone il 2.5.2025 e notificatogli in pari data, contestandone l'importo pari ad € 660,00 liquidato a tale titolo.
A sostegno della domanda ha esposto:
- di aver difeso e rappresentato nel procedimento penale iscritto ai nn. 135/2019 R.G.N.R. e Parte_1
63/2021 R.G. Trib., in seno al quale costui era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- che l'attività professionale espletata è consistita nella difesa tecnica prestata nel corso del giudizio ordinario dinanzi al giudice moncratico, nel corso del quale era stata sollevata un'eccezione preliminare (relativa alla nullità del decreto di citazione a giudizio), rigettata dal giudice, ed è stato sentito un testimone;
senonchè all'udienza del
26.4.2024, le parti, sollecitate dal giudice, avevano eccepito l'imcompetenza per materia del Tribunale in favore di quella del Giudice di pace (in ordine al reato per cui si procedeva) ed il giudice aveva dichiarato con sentenza tale incompetenza;
- che quindi il difensore aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso facendo riferimento al
Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Crotone, dal Presidente della Camera Penale di Crotone e dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, ed in particolare alla voce n. 24 di tale Protocollo (“Giudizio ordinario semplice (fino a 3 udienze istruttorie)”, per la quale è previsto l'importo pari ad €
1.300,00;
- che il Giudice, in sede di liquidazione dei relativi compensi professionali dovuti al difensore, pur avendo fatto riferimento al Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Crotone, dal Presidente della
Camera Penale di Crotone e dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, ha fatto invece riferimento alla voce n. 23 (“Giudizio ordinario che si conclude con sentenza predibattimentale (artt. 469, 129[c.p.p.]), liquidando il relativo importo, pari a € 660,00.
Ha pertanto chiesto di annullare il prefato decreto di liquidazione pronunciato dal Giudice con conseguente liquidazione della somma riportata e prevista dal Protocolla d'Intesa alla voce n. 24, con vittoria di spese di lite da rifondere a carico della parte pubblica ( ). Controparte_1
2. - Radicatosi il contraddittorio, non essendosi costituito in giudizio il resistente, ne è stata dichiarata CP_1 la contumacia.
3. - Tanto premesso, la domanda non merita accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata sulla scorta delle seguenti considerazioni.
4. - Giova anzitutto rilevare che i protocolli d'intesa stipulati tra il Presidente del Tribunale ed il C.O.A. hanno prevalente natura di atti di indirizzo, essendo preordinati a garantire, in un'ottica di efficienza e celerità, un sufficiente grado di omogeneità nella risoluzione di talune questioni applicative connotate da serialità casistica.
Detti atti tuttavia, alla medesima stregua di una circolare, non sono annoverabili tra le fonti del diritto, non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie contemplate dall'art. 1 delle disp. prel. al c.c.
Essi, pertanto, sono privi di effetti vincolanti per i singoli Giudici dell'Ufficio, che possono motivatamente disattenderle in considerazione delle peculiarità della concreta fattispecie sottoposta al loro esame.
5. - Ciò posto, nella specie, il decreto di liquidazione opposto deve ritenersi adeguatamente argomentato nella parte in cui il Giudice riteneva non applicabile nel caso di specie la voce di liquidazione n. 24 (relativa all'ordinaria celebrazione di processo comprensivo delle fasi di istruttoria e decisione), ritenendo invece applicabile la voce di liquidazione n. 23 (relativa a giudizio che si conclude con sentenza “predibattimentale” ex artt. 469 o 129 c.p.p.), essendosi appunto definito il giudizio con sentenza dichiarativa di incompetenza (per materia).
Se è vero infatti che l'attività dell'odierno ricorrente è consistita nella celebrazione di più di un'udienza (nel corso delle quali è stata sollevata un'eccezione preliminare di nullità – rigettata poiché infondata – ed è stato esaminato un testimone), è altrettanto vero che non sono state espletate altre attività sussumibili in quelle di cui pure richiede la liquidazione (quali quelle relative ad “attività introduttiva del giudizio” e a “fase decisionale”), e che il giudizio si è definito appunto prima del completamento dell'attività istruttoria e della discussione, mediante una sentenza – ex art. 129 c.p.p. appunto – di declaratoria di incompetenza per materia.
Per cui corretto appare il riferimento del Giudice alla voce n. 23 del suddetto Protocollo, che ricomprende le ipotesi (come quella del caso di specie), in cui il giudizio si concluda prima del suo corso ordinario mediante una sentenza “anticipata” (quale quella di declaratoria di incompetenza emessa ex art. 129 c.p.p.).
Proprio a riscontro della equità del compenso oggetto di liquidazione, si deve rilevare che applicando i minimi tariffari previsti dal D.M. 55 del 2014 per il giudizio dinanzi al Tribunale monocratico, ed in particolare per le fasi di “studio della controversia” e di “istruttoria” (non dovendosi liquidare – a dispetto di quanto allegato dal difensore ricorrente – anche le fasi “introduttiva del giudizio” e “decisionale”, nel caso di specie non effettivamente espletate), è prevista una liquidazione pari ad € 536,00, oltre accessori (237 + 567 = 804; ridotti di 1/3 ex art. 106 bis Dpr
115/2002 = 536).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto del disinteresse mostrato dal resistente contumace, non può individuarsi una reale soccombenza e le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Edoardo D'Ambrosio, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 620/2025 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Crotone, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Edoardo D'Ambrosio
TRIBUNALE DI CROTONE
- sezione civile -
Nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 281 decies c.p.c. e 15 del D. Lgs. n. 150 del
2011 ed iscritto al n.r.g. 620/2025, promosso da
AVV. COMBERIATI CESARE (C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, via Antonio Daniele C.F._1
n. 23; difeso in proprio;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato a Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
RESISTENTE CONTUMACE
Il Giudice dott. Edoardo D'Ambrosio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
1. - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 14.05.2025 e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in data 26.05.2025, l'Avv. Cesare Comberiati ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 170 TUSG (D.P.R. n. 115/2002) e 15 D.lgs. n. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso in suo favore dal Giudice del Tribunale di Crotone il 2.5.2025 e notificatogli in pari data, contestandone l'importo pari ad € 660,00 liquidato a tale titolo.
A sostegno della domanda ha esposto:
- di aver difeso e rappresentato nel procedimento penale iscritto ai nn. 135/2019 R.G.N.R. e Parte_1
63/2021 R.G. Trib., in seno al quale costui era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- che l'attività professionale espletata è consistita nella difesa tecnica prestata nel corso del giudizio ordinario dinanzi al giudice moncratico, nel corso del quale era stata sollevata un'eccezione preliminare (relativa alla nullità del decreto di citazione a giudizio), rigettata dal giudice, ed è stato sentito un testimone;
senonchè all'udienza del
26.4.2024, le parti, sollecitate dal giudice, avevano eccepito l'imcompetenza per materia del Tribunale in favore di quella del Giudice di pace (in ordine al reato per cui si procedeva) ed il giudice aveva dichiarato con sentenza tale incompetenza;
- che quindi il difensore aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso facendo riferimento al
Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Crotone, dal Presidente della Camera Penale di Crotone e dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, ed in particolare alla voce n. 24 di tale Protocollo (“Giudizio ordinario semplice (fino a 3 udienze istruttorie)”, per la quale è previsto l'importo pari ad €
1.300,00;
- che il Giudice, in sede di liquidazione dei relativi compensi professionali dovuti al difensore, pur avendo fatto riferimento al Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Crotone, dal Presidente della
Camera Penale di Crotone e dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, ha fatto invece riferimento alla voce n. 23 (“Giudizio ordinario che si conclude con sentenza predibattimentale (artt. 469, 129[c.p.p.]), liquidando il relativo importo, pari a € 660,00.
Ha pertanto chiesto di annullare il prefato decreto di liquidazione pronunciato dal Giudice con conseguente liquidazione della somma riportata e prevista dal Protocolla d'Intesa alla voce n. 24, con vittoria di spese di lite da rifondere a carico della parte pubblica ( ). Controparte_1
2. - Radicatosi il contraddittorio, non essendosi costituito in giudizio il resistente, ne è stata dichiarata CP_1 la contumacia.
3. - Tanto premesso, la domanda non merita accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata sulla scorta delle seguenti considerazioni.
4. - Giova anzitutto rilevare che i protocolli d'intesa stipulati tra il Presidente del Tribunale ed il C.O.A. hanno prevalente natura di atti di indirizzo, essendo preordinati a garantire, in un'ottica di efficienza e celerità, un sufficiente grado di omogeneità nella risoluzione di talune questioni applicative connotate da serialità casistica.
Detti atti tuttavia, alla medesima stregua di una circolare, non sono annoverabili tra le fonti del diritto, non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie contemplate dall'art. 1 delle disp. prel. al c.c.
Essi, pertanto, sono privi di effetti vincolanti per i singoli Giudici dell'Ufficio, che possono motivatamente disattenderle in considerazione delle peculiarità della concreta fattispecie sottoposta al loro esame.
5. - Ciò posto, nella specie, il decreto di liquidazione opposto deve ritenersi adeguatamente argomentato nella parte in cui il Giudice riteneva non applicabile nel caso di specie la voce di liquidazione n. 24 (relativa all'ordinaria celebrazione di processo comprensivo delle fasi di istruttoria e decisione), ritenendo invece applicabile la voce di liquidazione n. 23 (relativa a giudizio che si conclude con sentenza “predibattimentale” ex artt. 469 o 129 c.p.p.), essendosi appunto definito il giudizio con sentenza dichiarativa di incompetenza (per materia).
Se è vero infatti che l'attività dell'odierno ricorrente è consistita nella celebrazione di più di un'udienza (nel corso delle quali è stata sollevata un'eccezione preliminare di nullità – rigettata poiché infondata – ed è stato esaminato un testimone), è altrettanto vero che non sono state espletate altre attività sussumibili in quelle di cui pure richiede la liquidazione (quali quelle relative ad “attività introduttiva del giudizio” e a “fase decisionale”), e che il giudizio si è definito appunto prima del completamento dell'attività istruttoria e della discussione, mediante una sentenza – ex art. 129 c.p.p. appunto – di declaratoria di incompetenza per materia.
Per cui corretto appare il riferimento del Giudice alla voce n. 23 del suddetto Protocollo, che ricomprende le ipotesi (come quella del caso di specie), in cui il giudizio si concluda prima del suo corso ordinario mediante una sentenza “anticipata” (quale quella di declaratoria di incompetenza emessa ex art. 129 c.p.p.).
Proprio a riscontro della equità del compenso oggetto di liquidazione, si deve rilevare che applicando i minimi tariffari previsti dal D.M. 55 del 2014 per il giudizio dinanzi al Tribunale monocratico, ed in particolare per le fasi di “studio della controversia” e di “istruttoria” (non dovendosi liquidare – a dispetto di quanto allegato dal difensore ricorrente – anche le fasi “introduttiva del giudizio” e “decisionale”, nel caso di specie non effettivamente espletate), è prevista una liquidazione pari ad € 536,00, oltre accessori (237 + 567 = 804; ridotti di 1/3 ex art. 106 bis Dpr
115/2002 = 536).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto del disinteresse mostrato dal resistente contumace, non può individuarsi una reale soccombenza e le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Edoardo D'Ambrosio, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 620/2025 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Crotone, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Edoardo D'Ambrosio