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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 8251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8251 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 4 luglio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 37084 / 2024
TRA
(con l'Avv. Marco Tavernese) Parte_1
RICORRENTE
E
(con gli Avv.ti Marco Montellanico e Controparte_1
Deborah Cotogno)
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00 oltre IVA e CPA da distrarsi;
Roma, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, - premettendo di aver presentato domanda di Parte_1 CP_ partecipazione all'Avviso, pubblicato in data 24 novembre 2023, con il quale aveva indetto “selezioni interne, per requisiti, titoli e colloquio finalizzate alla copertura di complessivi n.58 posti vacanti nella dotazione organica..” al fine di concorrere per i 21 posti attinenti all'area A, Livello iniziale A3, profilo amministrativo/contabile – deduceva di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'avviso e lamentava che non gli fossero stati riconosciuti dall'azienda i giusti punteggi per i titoli allegati.
Nel dettaglio, lamentava di aver allegato il conseguimento del titolo di mediatore civile e commerciale sin dal 2017, debitamente dichiarato in sede di curriculum vitae, per il quale la Commissione esaminatrice non gli aveva attribuito il punteggio (pari a 7) che gli sarebbe spettato. Infatti, le veniva assegnato per i titoli posseduti il solo punteggio di 10, dovuto esclusivamente al conseguimento della laurea triennale.
Precisava che se la Commissione le avesse riconosciuto il punteggio per il titolo di mediatore avrebbe ottenuto non il punteggio di 76,5, come è accaduto, ma di 83,5 collocandosi alla posizione n.12 della graduatoria, utile al fine del superamento del concorso.
Soffermandosi sulle ragioni per cui il titolo di mediatore dovesse considerarsi attinente al profilo contrattuale amministrativo/contabile cui aspirava, definiva illegittima la valutazione compiuta dalla
Commissione che così operando aveva determinato la sua esclusione dalla selezione.
Ciò premesso, chiedeva al Giudice adito l'adozione di ogni e qualsivoglia provvedimento urgente che apparisse idoneo ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Segnatamente, con il ricorso chiedeva al Giudice adito di: 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato Parte_1 CP_ riconoscimento in suo favore da parte dell' del Comune di di 7 punti spettanti per il titolo di CP_1
Mediatore Civile e Commerciale e conseguentemente: a) accertare e dichiarare il suo diritto ad essere collocata in posizione n.12 della graduatoria finale di merito, posizione utile al superamento del concorso de quo;
b) per l'effetto, il suo diritto al superiore inquadramento nell'Area A, livello A3, profilo amministrativo/contabile, CCNL DE, a far data dal 20.5.2024 (data di approvazione della Graduatoria definitiva di merito) o da altra ritenuta di giustizia anche ai fini del trattamento giuridico economico spettante;
c) pertanto condannare del a corrisponderle il trattamento economico CP_1 CP_2 complessivo previsto per i lavoratori inquadrati nell'area A, livello A3, profilo amministrativo/contabile,
CCNL DE, con decorrenza dal 20.5.2024, con riserva di quantificazione in altro separato giudizio, con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Nonostante la regolare notifica, non si costituiva nella fase cautelare rimanendo contumace. CP_1
Il procedimento cautelare si concludeva con l'adozione di una ordinanza di rigetto constata l'assenza del presupposto necessario del periculum in mora.
Nel procedimento ordinario, si costituiva contestando la prospettazione avversaria e le ragioni CP_1 su cui risultava fondata.
Integratosi il contradittorio, valutate le rispettive posizioni difensive la causa è stata decisa, senza espletamento di attività istruttoria nel corso del giudizio, stante la sua natura documentale.
Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.
Il thema decidendum posto all'attenzione comporta la verifica della correttezza della valutazione compiuta dalla Commissione laddove ha esaminato i titoli di studio posseduti dalla e ha deciso di attribuirle Pt_1 solo 10 punti per la laurea triennale conseguita senza riconoscerle alcun punteggio per l'abilitazione professionale di Mediatore civile e commerciale di cui era titolare.
La disposizione cui ancorare l'esame che si è chiamati a compiere è l'art. 6 dell'Avviso con cui è stata indetta la selezione che recita “La valutazione dei titoli posseduti alla data di scadenza di presentazione delle candidature sarà effettuata secondo i seguenti parametri e per un punteggio massimo complessivo attribuibile pari a 20 punti. Resta fermo che i titoli debbono risultare attinenti al profilo contrattuale per il quale si concorra.
TITOLI DI STUDIO (….)
Laurea triennale + 10 punti
Abilitazione professionale + 7 punti (…)
Il candidato dovrà pertanto allegare alla domanda di partecipazione aggiornato curriculum professionale, debitamente firmato e datato”.
Dalla lettura della norma emerge chiaramente che il requisito che il titolo di studio deve avere affinché riceva il riconoscimento di 7 punti è l'attinenza “al profilo contrattuale per il quale si concorre”.
L'argomento utilizzato dalla parte per dimostrare la sussistenza del requisito dell'attinenza è debole in quanto prospettato come logico ed evidente quando in realtà non lo, palesandosi piuttosto come apodittico e assiomatico.
Senza nemmeno descrivere le attività di cui il possesso dell'abilitazione professionale di Mediatore civile e commerciale consente l'espletamento (salvo qualche dettaglio contenuto solo in sede di note autorizzate e non nel ricorso e quindi nella impostazione iniziale della strategia difensiva) e senza riportare almeno la disciplina normativa di riferimento, la si limita ad affermare, con una sorta di precipitato logico, Pt_1 che “l'attinenza” nel caso di specie trova fondamento nell'art. 65 del CCNL, rubricato “Classificazione del personale” in cui si legge che i dipendenti impiegati nel profilo amministrativo – gestionale svolgono
“attività di gestione e sviluppo dell'utenza e di relazioni con il pubblico”. Ancora la parte fa notare, ritenendo che l'osservazione confermi la sussistenza dell'attinenza de qua, che il predetto art. 65 del CCNL
DE ha ricompreso sotto l'Area A – per cui ha concorso – i profili professionali di: “responsabile di unità organizzative” e “specialista contabile e/o gestionale” e anche che presso l'ente resistente esiste un apposito Ufficio Mediazione la cui abilitazione specialistica è proprio quella di Mediatore Civile e
Commerciale. Sottolineava infine che, in passato, già inquadrata nel medesimo profilo contrattuale
(ancorché in un'Area ed in un livello inferiori) aveva già svolto incarichi di rappresentanza e difesa dell'ente resistente in seno a diversi procedimenti di mediazione.
La ricorrente argomenta e tenta di dimostrare la sussistenza del requisito dell'attinenza limitandosi ad una analisi superficiale delle declaratorie contrattuali e senza operare alcun confronto con l'attività del mediatore civile e commerciale di cui non descrive le caratteristiche, lasciando al lettore il compito di trovare i punti di attinenza.
Le espressioni “…sviluppo dell'utenza e di relazioni con il pubblico” utilizzate nell'art. 65, ad una più attenta riflessione, descrivono una attività amministrativo-gestionale mettendone in luce l'aspetto fisiologico, ordinario laddove l'attività di mediatore nulla ha a che fare con lo sviluppo delle relazioni, riguardando piuttosto un aspetto patologico, problematico delle stesse da sanare, da risolvere, da superare.
CP_ Del resto, come correttamente fa notare , la ha partecipato, quale semplice parte delegata Pt_1 dal Direttore Generale dell'Azienda, a procedimenti che si tengono dinnanzi ad organismi di mediazione CP_ certificati del tutto autonomi rispetto alla struttura amministrativo-organizzativa di . Non ha dato prova che l'azienda richiedesse al delegato nel procedimento di mediazione-conciliazione il titolo di mediatore.
Non porta a diverso convincimento anche l'ulteriore critica mossa dalla al comportamento tenuto Pt_1 da , laddove nella comunicazione stragiudiziale del 21 maggio 2024 ha addotto una motivazione CP_1 parzialmente diversa da quella prevista nell'Avviso, in punto di valutazione dei titoli di istruzione e formazione, affermando di aver “deciso di non tener conto delle professionalità diverse dalle competenze dell'azienda”, mentre, come si è già prima fatto notare, all'art. 6 dell'Avviso di selezione era previsto espressamente solo che “i titoli di studio debbono risultare attinenti al profilo contrattuale per il quale si concorre”.
Pertanto, alla luce delle riflessioni finora illustrate si ritiene che le conclusioni cui è pervenuta la CP_ Commissione esaminatrice siano state corrette e che il comportamento di non risulti in alcun modo inficiato da alcun vizio di illegittimità.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Preme a tal proposito osservare che nella stesura del dispositivo è stato commesso un errore materiale in quanto, nonostante il ricorso sia stato rigettato, è stata condannata la parte resistente al pagamento delle spese di lite e non il ricorrente.
Poiché la disposizione sulle spese segue il principio della soccombenza, laddove è scritto “Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite..” deve essere piuttosto inteso come “Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite..” , come risulta corretto con la presente sentenza.
Roma, 2 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 giorni per la motivazione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 4 luglio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 37084 / 2024
TRA
(con l'Avv. Marco Tavernese) Parte_1
RICORRENTE
E
(con gli Avv.ti Marco Montellanico e Controparte_1
Deborah Cotogno)
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00 oltre IVA e CPA da distrarsi;
Roma, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, - premettendo di aver presentato domanda di Parte_1 CP_ partecipazione all'Avviso, pubblicato in data 24 novembre 2023, con il quale aveva indetto “selezioni interne, per requisiti, titoli e colloquio finalizzate alla copertura di complessivi n.58 posti vacanti nella dotazione organica..” al fine di concorrere per i 21 posti attinenti all'area A, Livello iniziale A3, profilo amministrativo/contabile – deduceva di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'avviso e lamentava che non gli fossero stati riconosciuti dall'azienda i giusti punteggi per i titoli allegati.
Nel dettaglio, lamentava di aver allegato il conseguimento del titolo di mediatore civile e commerciale sin dal 2017, debitamente dichiarato in sede di curriculum vitae, per il quale la Commissione esaminatrice non gli aveva attribuito il punteggio (pari a 7) che gli sarebbe spettato. Infatti, le veniva assegnato per i titoli posseduti il solo punteggio di 10, dovuto esclusivamente al conseguimento della laurea triennale.
Precisava che se la Commissione le avesse riconosciuto il punteggio per il titolo di mediatore avrebbe ottenuto non il punteggio di 76,5, come è accaduto, ma di 83,5 collocandosi alla posizione n.12 della graduatoria, utile al fine del superamento del concorso.
Soffermandosi sulle ragioni per cui il titolo di mediatore dovesse considerarsi attinente al profilo contrattuale amministrativo/contabile cui aspirava, definiva illegittima la valutazione compiuta dalla
Commissione che così operando aveva determinato la sua esclusione dalla selezione.
Ciò premesso, chiedeva al Giudice adito l'adozione di ogni e qualsivoglia provvedimento urgente che apparisse idoneo ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Segnatamente, con il ricorso chiedeva al Giudice adito di: 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato Parte_1 CP_ riconoscimento in suo favore da parte dell' del Comune di di 7 punti spettanti per il titolo di CP_1
Mediatore Civile e Commerciale e conseguentemente: a) accertare e dichiarare il suo diritto ad essere collocata in posizione n.12 della graduatoria finale di merito, posizione utile al superamento del concorso de quo;
b) per l'effetto, il suo diritto al superiore inquadramento nell'Area A, livello A3, profilo amministrativo/contabile, CCNL DE, a far data dal 20.5.2024 (data di approvazione della Graduatoria definitiva di merito) o da altra ritenuta di giustizia anche ai fini del trattamento giuridico economico spettante;
c) pertanto condannare del a corrisponderle il trattamento economico CP_1 CP_2 complessivo previsto per i lavoratori inquadrati nell'area A, livello A3, profilo amministrativo/contabile,
CCNL DE, con decorrenza dal 20.5.2024, con riserva di quantificazione in altro separato giudizio, con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Nonostante la regolare notifica, non si costituiva nella fase cautelare rimanendo contumace. CP_1
Il procedimento cautelare si concludeva con l'adozione di una ordinanza di rigetto constata l'assenza del presupposto necessario del periculum in mora.
Nel procedimento ordinario, si costituiva contestando la prospettazione avversaria e le ragioni CP_1 su cui risultava fondata.
Integratosi il contradittorio, valutate le rispettive posizioni difensive la causa è stata decisa, senza espletamento di attività istruttoria nel corso del giudizio, stante la sua natura documentale.
Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.
Il thema decidendum posto all'attenzione comporta la verifica della correttezza della valutazione compiuta dalla Commissione laddove ha esaminato i titoli di studio posseduti dalla e ha deciso di attribuirle Pt_1 solo 10 punti per la laurea triennale conseguita senza riconoscerle alcun punteggio per l'abilitazione professionale di Mediatore civile e commerciale di cui era titolare.
La disposizione cui ancorare l'esame che si è chiamati a compiere è l'art. 6 dell'Avviso con cui è stata indetta la selezione che recita “La valutazione dei titoli posseduti alla data di scadenza di presentazione delle candidature sarà effettuata secondo i seguenti parametri e per un punteggio massimo complessivo attribuibile pari a 20 punti. Resta fermo che i titoli debbono risultare attinenti al profilo contrattuale per il quale si concorra.
TITOLI DI STUDIO (….)
Laurea triennale + 10 punti
Abilitazione professionale + 7 punti (…)
Il candidato dovrà pertanto allegare alla domanda di partecipazione aggiornato curriculum professionale, debitamente firmato e datato”.
Dalla lettura della norma emerge chiaramente che il requisito che il titolo di studio deve avere affinché riceva il riconoscimento di 7 punti è l'attinenza “al profilo contrattuale per il quale si concorre”.
L'argomento utilizzato dalla parte per dimostrare la sussistenza del requisito dell'attinenza è debole in quanto prospettato come logico ed evidente quando in realtà non lo, palesandosi piuttosto come apodittico e assiomatico.
Senza nemmeno descrivere le attività di cui il possesso dell'abilitazione professionale di Mediatore civile e commerciale consente l'espletamento (salvo qualche dettaglio contenuto solo in sede di note autorizzate e non nel ricorso e quindi nella impostazione iniziale della strategia difensiva) e senza riportare almeno la disciplina normativa di riferimento, la si limita ad affermare, con una sorta di precipitato logico, Pt_1 che “l'attinenza” nel caso di specie trova fondamento nell'art. 65 del CCNL, rubricato “Classificazione del personale” in cui si legge che i dipendenti impiegati nel profilo amministrativo – gestionale svolgono
“attività di gestione e sviluppo dell'utenza e di relazioni con il pubblico”. Ancora la parte fa notare, ritenendo che l'osservazione confermi la sussistenza dell'attinenza de qua, che il predetto art. 65 del CCNL
DE ha ricompreso sotto l'Area A – per cui ha concorso – i profili professionali di: “responsabile di unità organizzative” e “specialista contabile e/o gestionale” e anche che presso l'ente resistente esiste un apposito Ufficio Mediazione la cui abilitazione specialistica è proprio quella di Mediatore Civile e
Commerciale. Sottolineava infine che, in passato, già inquadrata nel medesimo profilo contrattuale
(ancorché in un'Area ed in un livello inferiori) aveva già svolto incarichi di rappresentanza e difesa dell'ente resistente in seno a diversi procedimenti di mediazione.
La ricorrente argomenta e tenta di dimostrare la sussistenza del requisito dell'attinenza limitandosi ad una analisi superficiale delle declaratorie contrattuali e senza operare alcun confronto con l'attività del mediatore civile e commerciale di cui non descrive le caratteristiche, lasciando al lettore il compito di trovare i punti di attinenza.
Le espressioni “…sviluppo dell'utenza e di relazioni con il pubblico” utilizzate nell'art. 65, ad una più attenta riflessione, descrivono una attività amministrativo-gestionale mettendone in luce l'aspetto fisiologico, ordinario laddove l'attività di mediatore nulla ha a che fare con lo sviluppo delle relazioni, riguardando piuttosto un aspetto patologico, problematico delle stesse da sanare, da risolvere, da superare.
CP_ Del resto, come correttamente fa notare , la ha partecipato, quale semplice parte delegata Pt_1 dal Direttore Generale dell'Azienda, a procedimenti che si tengono dinnanzi ad organismi di mediazione CP_ certificati del tutto autonomi rispetto alla struttura amministrativo-organizzativa di . Non ha dato prova che l'azienda richiedesse al delegato nel procedimento di mediazione-conciliazione il titolo di mediatore.
Non porta a diverso convincimento anche l'ulteriore critica mossa dalla al comportamento tenuto Pt_1 da , laddove nella comunicazione stragiudiziale del 21 maggio 2024 ha addotto una motivazione CP_1 parzialmente diversa da quella prevista nell'Avviso, in punto di valutazione dei titoli di istruzione e formazione, affermando di aver “deciso di non tener conto delle professionalità diverse dalle competenze dell'azienda”, mentre, come si è già prima fatto notare, all'art. 6 dell'Avviso di selezione era previsto espressamente solo che “i titoli di studio debbono risultare attinenti al profilo contrattuale per il quale si concorre”.
Pertanto, alla luce delle riflessioni finora illustrate si ritiene che le conclusioni cui è pervenuta la CP_ Commissione esaminatrice siano state corrette e che il comportamento di non risulti in alcun modo inficiato da alcun vizio di illegittimità.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Preme a tal proposito osservare che nella stesura del dispositivo è stato commesso un errore materiale in quanto, nonostante il ricorso sia stato rigettato, è stata condannata la parte resistente al pagamento delle spese di lite e non il ricorrente.
Poiché la disposizione sulle spese segue il principio della soccombenza, laddove è scritto “Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite..” deve essere piuttosto inteso come “Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite..” , come risulta corretto con la presente sentenza.
Roma, 2 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 giorni per la motivazione.