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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata , in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1308/2025 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Nastro Verde n. 74, rapp.ta e difesa dall'Avv. Marina Gargiulo, presso il cui studio elett.te domiciliata in Sant'Agnello (NA) al corso Crawford n. 91. ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
EF NO, con cui elett.te domicilio in Napoli (NA) alla via De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l il riconoscimento del diritto a percepire la CP_1 pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, ai sensi della L. 118/71 artt.
2 e 12 e L. 18/80; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 07/03/2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per ATP recante n. R.G.
1942/2024, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 2/4/2024.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_1 argomenazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal TU (pari al solo 68%, percentuale di poco superiore al 50% riconosciuto dalla Commissione Sanitaria in sede di visita di revisione), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni della dott.ssa , la quale ha dato conto esaustivamente delle patologie Persona_1 riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante.
In particolare, il TU ha chiarito che “La sig.ra di anni 49 è stata Parte_1 riconosciuta invalida al 68% in quanto affetta dalle seguenti patologie: quadrantectomia mammella sinistra (2019) e linfoadenectomia ascellare sinistra trattata con chemioterapia e radioterapia, attuale follow up negativo, in trattamento farmacologico ormonale - 50%; limitazione funzionale III e IV dito della mano destra
– 35%. Trattandosi di minorazioni prevalentemente coesistenti, ossia interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, si deve eseguire il calcolo riduzionistico mediante calcolo riduzionistico ( cd. formula di Balthazard) dove l'invalidità totale finale è uguale alla somma delle invalidità parziali, diminuita del prodotto. Pertanto, nella fattispecie si ottiene una percentuale di riduzione della capacità lavorativa che si aggira attorno al 68%” (cfr. pagg. 6 e 7 della TU).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Sotto tale aspetto, deve rilevarsi che nel ricorso in opposizione all'ATP non sono state evidenziate deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate del TU, per cui le censure formulate dalla difesa della ricorrente integrano senz'altro un mero dissenso diagnostico.
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta). Non sussiste prova che la parte ricorrente si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbia la necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di vita quotidiani. La difficoltà di deambulare è concetto medico-legale diverso dalla incapacità di deambulare e, pertanto, essa non integra la fattispecie normativa che legittima il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (così come precisato altresì da
Cass. n. 8557/2018).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 68%, così come già accertato dal TU.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
07/03/2025 nei confronti dell così provvede: rigetta la domanda e dichiara la CP_1 parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 15/12/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata , in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1308/2025 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Nastro Verde n. 74, rapp.ta e difesa dall'Avv. Marina Gargiulo, presso il cui studio elett.te domiciliata in Sant'Agnello (NA) al corso Crawford n. 91. ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
EF NO, con cui elett.te domicilio in Napoli (NA) alla via De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l il riconoscimento del diritto a percepire la CP_1 pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, ai sensi della L. 118/71 artt.
2 e 12 e L. 18/80; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 07/03/2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per ATP recante n. R.G.
1942/2024, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 2/4/2024.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_1 argomenazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal TU (pari al solo 68%, percentuale di poco superiore al 50% riconosciuto dalla Commissione Sanitaria in sede di visita di revisione), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni della dott.ssa , la quale ha dato conto esaustivamente delle patologie Persona_1 riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante.
In particolare, il TU ha chiarito che “La sig.ra di anni 49 è stata Parte_1 riconosciuta invalida al 68% in quanto affetta dalle seguenti patologie: quadrantectomia mammella sinistra (2019) e linfoadenectomia ascellare sinistra trattata con chemioterapia e radioterapia, attuale follow up negativo, in trattamento farmacologico ormonale - 50%; limitazione funzionale III e IV dito della mano destra
– 35%. Trattandosi di minorazioni prevalentemente coesistenti, ossia interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, si deve eseguire il calcolo riduzionistico mediante calcolo riduzionistico ( cd. formula di Balthazard) dove l'invalidità totale finale è uguale alla somma delle invalidità parziali, diminuita del prodotto. Pertanto, nella fattispecie si ottiene una percentuale di riduzione della capacità lavorativa che si aggira attorno al 68%” (cfr. pagg. 6 e 7 della TU).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Sotto tale aspetto, deve rilevarsi che nel ricorso in opposizione all'ATP non sono state evidenziate deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate del TU, per cui le censure formulate dalla difesa della ricorrente integrano senz'altro un mero dissenso diagnostico.
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta). Non sussiste prova che la parte ricorrente si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbia la necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di vita quotidiani. La difficoltà di deambulare è concetto medico-legale diverso dalla incapacità di deambulare e, pertanto, essa non integra la fattispecie normativa che legittima il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (così come precisato altresì da
Cass. n. 8557/2018).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 68%, così come già accertato dal TU.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
07/03/2025 nei confronti dell così provvede: rigetta la domanda e dichiara la CP_1 parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 15/12/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco