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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2412/2024
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a Corigliano Rossano(Cs) in via S.S. Pietro e Paolo, s.n.c., Località Corigliano
Calabro, elett.te dom.ta in Corigliano Rossano (Cs), via Nazionale n. 172, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Orofino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 la ricorrente conveniva in Parte_1 giudizio l' premettendo di avere ricevuto, in data Controparte_1
11/5/2024 la notifica dei seguenti provvedimenti: avviso di addebito n.
33420240000734736000, formato il 24/04/2024, relativo ad indennità di malattia agricola dal mese di gennaio 2013 al mese di aprile 2013 di euro 1.406,61; avviso di addebito n.
3342024000734837000, formato il 24/04/2024, relativo ad indennità di malattia agricola dal mese di gennaio 2014 al mese di febbraio 2014 di euro 629,60; avviso di addebito n.
33420240000734938000, formato il 24/04/2024, relativo ad indennità di malattia agricola dal mese di marzo 2014 al mese di aprile 2014 di euro 600,16; avviso di addebito n.
33420240000735039000, formato il 24/04/2024, relativo ad indennità di malattia agricola dal mese di gennaio 2015 al mese di aprile 2015 di euro 1.324,98.
Evidenziava che i periodi per i quali erano stati emessi gli avvisi di addebito impugnati erano stati oggetto di precedente statuizione da parte dell'intestato Tribunale, che aveva accertato come effettivamente prestato il lavoro in agricoltura presso l'azienda agricola Le Pera Teresa. In particolare, con sentenza n. 682/2021 del 13.4.2021 il Tribunale di Castrovillari aveva accertato lo svolgimento dell'attività di bracciante agricola da parte della ricorrente per l'azienda Le Pera Teresa per 51 giornate annue dal 2010 al 2013.
Evidenziava, inoltre, che con sentenza n. 853/2021 anche per l'anno 2014 il Tribunale di
Castrovillari aveva riconosciuto la regolarità del rapporto lavorativo in essere tra la ricorrente e la azienda agricola di Natale Pacenza.
Produceva attestazione di passaggio in giudicato delle sentenze.
Sulla base di ciò, chiedeva annullarsi l'avviso di addebito opposto.
Non si costituiva in giudizio l' , pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del CP_2 decreto di fissazione dell'udienza.
La causa viene decisa all'odierna udienza, avendo natura documentale e non necessitando di attività istruttoria.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha prodotto agli atti del giudizio la sentenza n. 682/2021 emessa dal Tribunale di
Castrovillari, in persona del Giudice dott.ssa Anna Caputo, è stato accertato lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività di bracciante agricola per 51 giornate annue per gli anni
2010, 2011, 2012 e 2013.
Con la prodotta sentenza n. 853/2021, invece, il Tribunale di Castrovillari, in persona del
Giudice dott.ssa Margherita Sitongia ha accertato lo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente nel corso del 2014, ordinando la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Entrambe le sentenze sono passate in giudicato, come attestato in atti.
Pertanto, le pretese dell' , avanzate con gli avvisi di addebito impugnati in questa sede CP_2
non sono dovute, poiché la ricorrente vanta il diritto a trattenere le somme percepite per le annualità in contestazione.
In ragione di ciò, devono essere dichiarate non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con avviso di addebito n. 33420240000734736000; avviso di addebito n. CP_2
3342024000734837000; avviso di addebito n. 33420240000734938000; avviso di addebito n. 33420240000735039000, notificati in data 11/5/2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con avviso di CP_2
addebito n. 33420240000734736000; avviso di addebito n. 3342024000734837000; avviso di addebito n. 33420240000734938000; avviso di addebito n.
33420240000735039000, notificati in data 11/5/2024;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre iva CP_2
e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Paolo Orofino.
Castrovillari, 19-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2412/2024
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a Corigliano Rossano(Cs) in via S.S. Pietro e Paolo, s.n.c., Località Corigliano
Calabro, elett.te dom.ta in Corigliano Rossano (Cs), via Nazionale n. 172, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Orofino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 la ricorrente conveniva in Parte_1 giudizio l' premettendo di avere ricevuto, in data Controparte_1
11/5/2024 la notifica dei seguenti provvedimenti: avviso di addebito n.
33420240000734736000, formato il 24/04/2024, relativo ad indennità di malattia agricola dal mese di gennaio 2013 al mese di aprile 2013 di euro 1.406,61; avviso di addebito n.
3342024000734837000, formato il 24/04/2024, relativo ad indennità di malattia agricola dal mese di gennaio 2014 al mese di febbraio 2014 di euro 629,60; avviso di addebito n.
33420240000734938000, formato il 24/04/2024, relativo ad indennità di malattia agricola dal mese di marzo 2014 al mese di aprile 2014 di euro 600,16; avviso di addebito n.
33420240000735039000, formato il 24/04/2024, relativo ad indennità di malattia agricola dal mese di gennaio 2015 al mese di aprile 2015 di euro 1.324,98.
Evidenziava che i periodi per i quali erano stati emessi gli avvisi di addebito impugnati erano stati oggetto di precedente statuizione da parte dell'intestato Tribunale, che aveva accertato come effettivamente prestato il lavoro in agricoltura presso l'azienda agricola Le Pera Teresa. In particolare, con sentenza n. 682/2021 del 13.4.2021 il Tribunale di Castrovillari aveva accertato lo svolgimento dell'attività di bracciante agricola da parte della ricorrente per l'azienda Le Pera Teresa per 51 giornate annue dal 2010 al 2013.
Evidenziava, inoltre, che con sentenza n. 853/2021 anche per l'anno 2014 il Tribunale di
Castrovillari aveva riconosciuto la regolarità del rapporto lavorativo in essere tra la ricorrente e la azienda agricola di Natale Pacenza.
Produceva attestazione di passaggio in giudicato delle sentenze.
Sulla base di ciò, chiedeva annullarsi l'avviso di addebito opposto.
Non si costituiva in giudizio l' , pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del CP_2 decreto di fissazione dell'udienza.
La causa viene decisa all'odierna udienza, avendo natura documentale e non necessitando di attività istruttoria.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha prodotto agli atti del giudizio la sentenza n. 682/2021 emessa dal Tribunale di
Castrovillari, in persona del Giudice dott.ssa Anna Caputo, è stato accertato lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività di bracciante agricola per 51 giornate annue per gli anni
2010, 2011, 2012 e 2013.
Con la prodotta sentenza n. 853/2021, invece, il Tribunale di Castrovillari, in persona del
Giudice dott.ssa Margherita Sitongia ha accertato lo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente nel corso del 2014, ordinando la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Entrambe le sentenze sono passate in giudicato, come attestato in atti.
Pertanto, le pretese dell' , avanzate con gli avvisi di addebito impugnati in questa sede CP_2
non sono dovute, poiché la ricorrente vanta il diritto a trattenere le somme percepite per le annualità in contestazione.
In ragione di ciò, devono essere dichiarate non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con avviso di addebito n. 33420240000734736000; avviso di addebito n. CP_2
3342024000734837000; avviso di addebito n. 33420240000734938000; avviso di addebito n. 33420240000735039000, notificati in data 11/5/2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con avviso di CP_2
addebito n. 33420240000734736000; avviso di addebito n. 3342024000734837000; avviso di addebito n. 33420240000734938000; avviso di addebito n.
33420240000735039000, notificati in data 11/5/2024;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre iva CP_2
e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Paolo Orofino.
Castrovillari, 19-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone