Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2253 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. ) con il proc. dom. avv. to Fabrizio Parte_1 C.F._1
Salvato, delega in atti
-appellante- contro
(c.f. ), già CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del Presidente del Consiglio di
[...]
Amministrazione pro tempore, con il proc. dom. avv.to Ciro Senatore, delega in atti e
(p.i. , già già Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
in persona del dirigente procuratore dott. Controparte_5 CP_6
, con il proc. avv.to Stefania Basile
[...]
-appellate e appellanti incidentali- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 14
complessivo di € 2.202,83 (di cui € 936,08 per commissioni bancarie ed € 1.266,75 per premi assicurativi).
Sosteneva l'erroneità della decisione gravata nella misura in cui non era stata ritenuta provata la dedotta estinzione anticipata del finanziamento.
Evidenziava al riguardo che tale circostanza era stata allegata nell'atto di citazione e non contestata dalla parte convenuta né all'atto della sua costituzione né nel corso del giudizio, ma solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.5.2016.
Ribadiva pertanto la tardività della predetta contestazione, già eccepita contestualmente alla proposizione dell'eccezione avversaria, rilevando come il fatto non contestato non necessitasse di alcuna prova e rinnovava le ragioni poste a sostegno della predetta richiesta di rimborso.
Richiamava, in particolare, le numerose pronunce di merito confermative del suo diritto rilevando che la legittimazione passiva della scaturiva dalla accessorietà CP_1
del contratto assicurativo a quello di finanziamento e che anche secondo l'art. 125
TUB, nella versione vigente all'epoca di estinzione del contratto (30.11.2006), l'equa riduzione del costo del credito doveva investire i costi dovuti per la restante durata del contratto.
Concludeva quindi a che, in totale riforma della sentenza impugnata, la CP_1
convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore di € 2.202,83, oltre interessi dal 30.11.2006.
Costituitasi, la dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c., sosteneva la correttezza della decisione del giudice di prime cure chiarendo come all'onere gravante sull'attore non potesse supplire la produzione ad opera del mutuatario di una lettera inviata dalla al cliente e contenente il ricalcolo delle CP_1
pagina 2 di 14 commissioni bancarie dovute in caso di effettiva estinzione anticipata, in quanto tale preventivo non poteva provare l'avvenuta estinzione anticipata.
Contestava la ammissibilità della produzione nel giudizio di appello della
“liberatoria” che avrebbe dovuto confermare l'estinzione de qua e riproponeva i motivi di opposizione all'accoglimento della domanda attorea.
Precisamente, a voler riconoscere che il finanziamento si fosse estinto nell'ottobre
2006, la convenuta eccepiva la prescrizione breve ex art. 2952 c.c. del diritto al rimborso del premio assicurativo.
Sosteneva poi che ai sensi dell'art. 125 TUB, applicabile ratione temporis, se il consumatore esercitava la facoltà di adempimento anticipato questi aveva diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito.
Tuttavia, da un lato, la commissione bancaria aveva natura di costo up front, in quanto riferita a operazioni e servizi tutti riconducibili alla tipologia up-front, e quindi era insuscettibile di riduzione equitativa mentre, dall'altro, la polizza assicurativa, in quanto obbligatoria ex art. 54 DPR 180/1950, non rientrava tra i costi del credito.
Sosteneva poi che, in ogni caso, che la restituzione della polizza avrebbe dovuto essere richiesta alla compagnia assicurativa e non alla e deduceva che la non CP_1
rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata era stata oggetto di una clausola specificatamente approvata per iscritto dal mutuatario e non qualificabile come vessatoria.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello e, in subordine, a che il premio assicurativo fosse posto a carico della terza chiamata compagnia (poi CP_4 [...]
) così da essere tenuta indenne. CP_3
Si costituiva anche la compagnia assicurativa che la Banca aveva chiamato in causa nel giudizio di primo grado la quale conveniva sulla correttezza della decisione del
Giudice di Pace e ribadiva che il premio assicurativo non poteva essere trattato alla stregua di un costo essendo, al contrario, un onere soggetto a maturazione nel corso del tempo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1896 c.c., da considerarsi interamente pagina 3 di 14 maturato con la stipula del contratto di prestito.
Precisava che il contratto assicurativo era stato concluso da e nell'interesse della finanziaria - tutelata, in tal modo, dall'inadempimento del cedente in relazione all'obbligazione restitutoria assunta – e non già dal signor soggetto totalmente Pt_1
estraneo alla relativa stipula.
La compagnia richiamava altresì l'art. 10 delle Condizioni Generali di assicurazione
(Mod. 50112 ed. 1/2002, doc. 2 del fascicolo di primo grado), a norma del quale “il premio è unico ed è versato per intero all'atto della firma della presente polizza […]. In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento, il premio versato rimarrà acquisito dalla
Società”.
Deduceva poi che non era possibile configurare alcuna ipotesi di vessatorietà nel contratto assicurativo concluso tra Conafi S.p.A. e posto Controparte_5
che (i) fra i due soggetti non era possibile individuare un “consumatore”, ma solo due
“professionisti”; e che (ii) il frontespizio della relativa polizza risultava doppiamente sottoscritto da Conafi S.p.A.
Riferiva infine che l'eventuale rimborso non poteva che essere calcolato al netto delle spese di € 44,50 pagate a titolo di imposta e di € 52,00 pagate a titolo di accessori.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello e di ogni domanda proposta dall'appellante nei suoi confronti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo numerosi rinvii la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 23.5.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello, della cui ammissibilità ex art. 342 c.p.c., non può dubitarsi restando superata la soglia della specificità dalla espressa individuazione delle parti della sentenza gravata, nonché dalla richiesta esplicita delle modifica nella parti di interesse
– va accolto per quanto di ragione.
pagina 4 di 14 Con atto di citazione del 9.2.2015, aveva convenuto avanti al Giudice Parte_1
di Pace di Salerno la deducendo: Controparte_2
(i) di aver sottoscritto in data 20.1.2004 con tramite la mandataria Conafi, un CP_7
contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio per la complessiva somma di € 31.860,00 corrente da 02/2004 e rimborsabile in n. 108 rate di € 295,00 cadauna;
(ii) che l'importo del finanziamento comprendeva, tra l'altro le commissioni bancarie pari ad €
1.347,96 ed un premio assicurativo (rischio vita e rischio impiego) pari ad € 1.824,57, somme tutte trattenute in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del prestito;
(iii) che allo scadere della 33^ rata l'esponente aveva estinto anticipatamene il suddetto finanziamento.
Costituitasi, la nulla contestava in ordine alla circostanza di cui al suesposto CP_1
punto (iii), formulando le seguenti conclusioni: dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di media-zione ex L. 98/2013, di conversione con modifiche del D.L. 69/2013; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione dell'intero premio pagato per il decorso del termine ex art. 2952 c.c.; nel merito e salvo gravame- rigettare la domanda di rimborso delle commissioni bancarie in quanto non suscettibili di restituzione;
rigettare la domanda di rimborso dei costi assicurativi proporzionali alla durata residua del contratto non suscettibili di restituzione e non ricevute dalla convenuta;
condannare in ogni caso l'attore e/o le chiamate in causa alla refusione CP_1
delle spese e competenze di causa oltre IVA, CPA e rimborso forf. come per legge.
Altrettanto faceva la terza chiamata la quale concludeva Controparte_5
nei seguenti termini: in via preliminare: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, del
d. lgs. 28/2010, dichiarare l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti di
[...]
per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, con tutti i Controparte_5
provvedimenti conseguenti, anche in punto di spese. Nel merito, in via principale: previe le declaratorie del caso, dato atto delle contestazioni mosse come da narrativa, respingere integralmente tutte le domande ed eccezioni proposte nell'interesse del signor e Parte_1
dalla società convenuta nei confronti di con vittoria di spese Controparte_5
pagina 5 di 14 diritti ed onorari.
In subordine: accertare e dichiarare il diritto alla restituzione dei premi pagati e non goduti a favore del signor nei limiti di quanto strettamente provato e, in ogni caso, Parte_1
detratti gli importi relativi alle spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese forfettarie, 4% CPA e 22% IVA.
Il Giudice di pace, in assenza di richieste ex art. 320 c.p.c., dopo aver concesso termine per l'espletamento della procedura di mediazione, fissava udienza di precisazione conclusioni e discussione al 31.5.2016.
Alla predetta udienza (cfr. verbale fascicolo primo grado) la instava per il rigetto CP_1
della domanda per mancanza di prova dell'estinzione del finanziamento.
Ciò posto, è noto che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
L'oggetto della contestazione è, dunque, un fatto specifico conosciuto dalla (o comune alla) parte nei cui confronti lo si allega e devono ritenersi pacifici non solo i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente.
Il grado di specificità della contestazione che, ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., consente di ritenere contestati e quindi non pacifici i fatti affermati dall'altra parte, deve essere proporzionato alla specificità dell'allegazione e varia a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato.
Nel caso di specie era stato dedotto che l'estinzione era avvenuta alla 33 ^ rata decorrente da febbraio 2004, sicchè la contestazione si rendeva estremamente agevole, potendosi desumere che l'estinzione risaliva al novembre 2006.
Infine, poiché la contestazione deve intervenire nella prima occasione processuale utile, la stessa avrebbe dovuto essere svolta al più tardi entro l'udienza del 9.9.2015
(cioè quella fissata dal GDP a seguito del differimento della prima udienza per pagina 6 di 14 consentire la chiamata del terzo) alla quale si era costituita CP_5
Al processo avanti al giudice di pace si applica, infatti, lo stesso regime delle preclusioni che regola il procedimento avanti al Tribunale e dunque, non essendo previsti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. il primo dei quali segna lo spirare delle preclusioni assertive e non essendo stati concessi i termini di cui all'art. 320 c.p.c., la avrebbe dovuto effettuare le contestazioni del caso al più entro la predetta CP_1
udienza.
La non tempestiva contestazione ha pertanto operato la relevatio ab onere probandi, ha cioè dispensato la parte che ha allegato il fatto n contestato dal fornire la prova ex art. 2697 c.c. con la conseguenza che il Giudice di Pace ha errato nel non ritenere provata l'estinzione del finanziamento in questione.
Occorre allora, in primo luogo, individuare la disciplina applicabile alla fattispecie dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea.
Nel caso in esame trova applicazione la disciplina vigente ratione temporis, ossia l'art. 125 del D.lgs. n. 385/1993 c.d. TUB, posto che il contratto di mutuo per cui è causa è stato concluso in data 20.01.2004, dunque, non trova applicazione l'art. 125 sexies TUB
(secondo cui il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto), trattandosi di norma introdotta dall'art. 1 del D.lgs. 13 agosto
2010, n. 141 entrato in vigore a decorrere dal 19.09.2010, quindi in epoca successiva alla conclusione del contratto di mutuo.
L'art. 125 TUB, così come formulato all'epoca della stipulazione del contratto, stabiliva che: le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
pagina 7 di 14 La citata disposizione deve essere interpretata unitamente alla disciplina europea, ossia alla direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio del 22.12.1986 in materia di credito al consumo, la quale all'art. 8 prevedeva che: il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito.
Questa disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le
Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della
Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
Dall'esame della legislazione europea, si desume che il diritto del consumatore al rimborso dei costi, in caso di adempimento anticipato, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 TUB.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era stato avallato anche dalle pronunce dell' (cfr., ex multis, decisione del Collegio di CP_8
pagina 8 di 14 coordinamento dell' n. 6167/2014). CP_8
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come sentenza “Lexitor”, la C.G.U.E., ha chiarito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (cfr. C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, è venuta perciò meno la distinzione tra costi up front e costi recurring.
All'esito della complessa vicenda, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022, nel ribadire che la tutela del consumatore non può essere sottoposta a limiti temporali, ha dichiarato incostituzionale l'art. 11-octies del decreto legge 73/2021, convertito con legge 106/2021, poiché il medesimo, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies TUB e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della sentenza
Lexitor ai soli contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data, con manifesto inadempimento da parte del legislatore italiano agli obblighi pagina 9 di 14 derivanti dall'ordinamento comunitario, ponendosi in contrasto con la sentenza
Lexitor.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (ex multis, Cassazione n. 2468/2016), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Pertanto, si è escluso che debba essere riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore (cfr.
Cassazione n. 15348/2019 in motivazione).
In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
Poiché, dunque, la C.G.U.E. ha ritenuto di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata
Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli
Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, l'art. 125 TUB nella formulazione vigente ratione temporis deve essere interpretato nel senso che spetta al consumatore “(…) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il (…) diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito (…) il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il pagina 10 di 14 consumatore deve pagare per il finanziamento” (cfr. Cassazione n. 25977/2023).
Nulla esclude, in altre parole, che il concetto normativo, del tutto astratto, di “equa riduzione” possa colorarsi di contenuti anche alla luce della successiva giurisprudenza e legislazione, posto che non esclude l'irripetibilità di alcuni costi.
Così inquadrata la fattispecie, e venendo all'esame del merito, l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Va dichiarata, in via preliminare, la nullità ex art. 127 TUB dell'invocata clausola contrattuale che escludeva la rimborsabilità “dei costi indicati nei quadri del contratto” in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. art. 16 del contratto di prestito per cui è causa).
La clausola in questione si pone infatti in contrasto con l'art. 125 TUB, norma da ritenere imperativa siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, visto che produce un effetto opposto a quello di consentire “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla stante il decorso CP_1
del termine biennale di prescrizione stabilito dall'art. 2952, comma 2, c.c. per “gli altri diritti derivanti dal rapporto di assicurazione”.
Invero, la prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. trova applicazione solo con riguardo ai diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato e esclusivo, e non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo (cfr. Cassazione n. 3913/2010; n. 11052/2002), che nella specie
è costituito dall'art. 125 TUB.
Infondato è anche il motivo d'appello con cui la deduce il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, in ordine alla domanda di restituzione del premio assicurativo non goduto, rilevando che la polizza assicurativa è stata conclusa con un altro soggetto.
pagina 11 di 14 Sul punto, rilevata la preliminare differenza tra la legitimatio ad causam che attiene al diritto di azione e spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare e la titolarità del diritto che, invece, attiene al merito della causa e rientra nell'onere probatorio della parte interessata (cfr. Cassazione S. U. n.
2951/2016), si osserva che, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Torino
(sent. 23/04/2021) “l'art. 125 TUB (nel testo vigente ratione temporis) prevede, come visto, che il consumatore abbia “diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito” quando esercita la facoltà di estinzione anticipata, riduzione che si esercita deducendo l'ammontare degli interessi e oneri non ancora maturati dal debito residuo e versando al finanziatore la differenza. Orbene, considerando il premio assicurativo alla luce dell'art. 125 TUB (quale disposizione che traspone nel diritto interno una direttiva UE, la quale si connota secondo
l'insegnamento della Corte di giustizia per dare al consumatore “un elevato livello di protezione” e strumenti di tutela improntati al principio di effettività), si rileva che tale disposizione non si limita a stabilire che i costi recurring non ancora maturati sono un indebito oggettivo (che come tale deve essere restituito dall'accipiens a seguito della caducazione del contratto di credito), bensì anticipa il regolamento dare-avere al momento dell'estinzione (o a un momento logicamente anteriore) per dare al consumatore facoltà di liberarsi dell'obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, ed evitargli così il disagio e l'onere economico-finanziario di versare l'intero e poi agire per il recupero della differenza. Pertanto, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati;
pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti. Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti
pagina 12 di 14 dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso anzidetto di un obbligo concorrente del finanziatore. Dunque, laddove nel conteggio di estinzione la riduzione dei premi assicurativi non goduti non sia accordata o sia inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla, salvo sempre il regresso nei confronti dell'impresa. Quest'obbligo non può, infine, essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale…la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente
(art. 127 TUB).
Se allora l'unico soggetto legittimato a resistere alla domanda restitutoria proposta dall'appellante è la Banca finanziatrice, deve prendersi atto che quest'ultima non ha formulato alcuna domanda di regresso nei confronti della compagnia assicurativa la quale è stata chiamata in causa sull'unico presupposto che fosse il legittimo contraddittore dell'attore.
In definitiva, parte appellata va condannata al pagamento in favore di CP_1 [...]
di € 2.106,33 (di cui € 936,08 per commissioni bancarie ed € 1.170,25 per Pt_1
premi assicurativi al netto di € 44,50 pagati a titolo di imposta e di € 52,00 pagati a titolo di accessori).
Le spese di lite vanno integralmente compensate quanto al primo grado di giudizio introdotto nel 2014, quando il dibattito giurisprudenziale sulla questione in oggetto era ancora animato, mentre seguono la soccombenza relativamente al secondo grado di giudizio atteso che i principi sopra enunciati si sono consolidati negli anni
2022/2023 e la causa è venuta in decisione nel 2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda,
pagina 13 di 14 istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello avverso la sentenza n. 4110/2017 del Giudice di Pace di Salerno e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di di € 2.106,33, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dal 30.11.2006 al saldo effettivo;
dichiara integralmente compensate le spese del primo grado di giudizio;
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Fabrizio Salvato, CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.127,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna alla refusione in favore di HDI Assicurazioni Italia spa CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.127,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 29.5.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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