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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 14.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 752/2024 di R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. – P. IVA , con il patrocinio dell'avv. Gianluca Donato e domicilio Parte_1 P.IVA_1 eletto presso il suo studio di Legnano (MI), Piazza Carroccio, 15,
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Fabio Festa e domicilio eletto CP_1 C.F._1 presso il suo studio di VI SC (MB), via Alfieri 34,
-appellato- CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, assunti i provvedimenti di cui all'art. 435 c.p.c., in accoglimento dell'odierno appello ed in riforma della sentenza appellata IN VIA PRINCIPALE
- Accertato il credito di per la somma di Euro 1229,51 + iva, corrispondente al costo Parte_1 della manodopera e dei materiali di consumo per le lavorazioni eseguite sul veicolo Ford Focus SR su richiesta del sig. nella qualità di dipendente dell'azienda, dichiarare la legittimità della CP_1 trattenuta in compensazione operata da sul cedolino TFR Parte_1
pagina 1 di 14 IN VIA GRADATA E RICONVENZIONALE
- Accertato il credito di per la somma di Euro 3.098,10+iva (totale Euro 3.779,68) per le Parte_1 lavorazioni a prezzo di mercato eseguite sul veicolo Ford Focus SR a fronte dell'incarico conferito dal sig. , rilevata l'eccezione di compensazione per la somma di Euro 1229,51 + iva CP_1 corrispondente al costo della manodopera e dei materiali di consumo rispetto al credito del lavoratore portato dal cedolino TFR, condannare il sig. al pagamento del residuo importo di Euro CP_1
1.868,59+iva (totale Euro 2.279,68) IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA
- Accertato il credito di per la somma di Euro 3.098,10+iva (totale Euro 3.779,68) per le Parte_1 lavorazioni a prezzo di mercato eseguite sul veicolo Ford Focus SR a fronte dell'incarico conferito dal sig. , condannare lo stesso al pagamento della somma di Euro 3.098,10+iva (totale Euro CP_1
3.779,68) operando la compensazione rispetto a quanto dovesse risultare ancora dovuto al lavoratore dipendente a titolo di TFR IN OGNI CASO
- Con i conseguenti ordini restitutori, tenuto conto che senza quiescenza ha provveduto Parte_1 al pagamento di tutto quanto indicato nella sentenza di primo grado
- Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellato:
“Nel merito
- rigettare in ogni sua parte l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi articolati nella presente costituzione e confermare in ogni sua parte la sentenza 2637/2024 del 10/06/2024 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, resa nell'ambito del giudizio RG 3476/2023, notificata il 13/06/2024 In ogni caso
- con il favore di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva in quanto dovute per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/4/2023 conveniva innanzi al Tribunale di Milano, CP_1
sezione lavoro, la esponendo di avere prestato attività lavorativa per la stessa dal Parte_1
10/12/2018 al 8/7/2022 in forza di contratto a tempo indeterminato, con inquadramento al 5° livello del CCNL metalmeccanico industria con qualifica di operaio e mansioni di autista.
Ciò premesso, lamentava la mancata corresponsione dell'intero ammontare del TFR dovutogli, pari a
€ 5.677,75, avendo la resistente provveduto ad un'indebita trattenuta di € 1.500,00 sul cedolino di luglio 2022 a titolo di “acquisti interni”. Contestava la legittimità della trattenuta effettuata in compensazione dal datore di lavoro in quanto non consentita dalla legge;
in aggiunta, sosteneva di non avere mai effettuato acquisti interni personali presso l'azienda e che, in realtà, la trattenuta pagina 2 di 14 operata dall'azienda si riferiva a lavori di verniciatura eseguiti sull'auto di proprietà dell'impresa della moglie, RE LL. A seguito delle dimissioni dallo stesso rassegnate, la aveva Parte_2
deciso di definire contabilmente il relativo rapporto di dare-avere con la compensazione esposta nel cedolino, nonostante non ne ricorressero i presupposti neppure dal punto di vista soggettivo, in quanto le obbligazioni non erano riferibili ai medesimi soggetti.
Si costituiva ritualmente in giudizio la assumendo la legittimità della compensazione Parte_1
dalla stessa attuata. Riferiva che il credito opposto in compensazione atteneva a lavorazioni eseguite su veicolo Ford Focus su richiesta del . CP_1
In subordine, per il caso di accertamento dell'autonomia dell'obbligazione derivante dal contratto d'opera rispetto al rapporto di lavoro, la convenuta formulava domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente per la somma di € 2.279,68, che rappresentava il prezzo pieno delle lavorazioni eseguite dall'azienda, al netto della trattenuta di € 1.500,00, senza l'applicazione dello sconto dipendenti.
Il Tribunale di Milano, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'audizione dei testimoni, così decideva: “condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma lorda di € 1500,00 a titolo di CP_1
TFR non versato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 III c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
Rigetta la proposta domanda riconvenzionale.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese Parte_1
del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato”.
Il giudice di primo grado perveniva a tale esito decisorio, ritenendo, quale ragione determinante e assorbente, che dall'istruttoria fosse emersa prova che la riparazione dell'auto oggetto di causa era stata commissionata alla dalla moglie del (presente alle trattative per Parte_1 CP_1
l'esecuzione della verniciatura), che ne era proprietaria e che aveva fruito della scontistica in quanto familiare di dipendente dell'officina, mentre il si era limitato a svolgere le sue mansioni di CP_1
recupero del mezzo e, pertanto, era privo di titolarità passiva in ordine al credito rivendicato da a tali considerazioni conseguivano le statuizioni di accertamento del conseguente Parte_1
carattere indebito della compensazione, di condanna della convenuta al pagamento in favore del pagina 3 di 14 ricorrente del residuo T.F.R. nella misura lorda di € 1.500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e di rigetto della domanda riconvenzionale.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la con ricorso depositato in Parte_1
data 12/7/2024, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado per avere il primo giudice svolto una valutazione non corretta e non ponderata delle risultanze istruttorie.
Innanzitutto, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la titolarità della vettura in capo alla signora LL non fosse stata contestata dalla sua difesa, là dove, invece, la stessa -pur ritenendo irrilevante che la proprietà del veicolo fosse in capo ad un terzo, in quanto era stato il nella qualità di dipendente a commissionare il lavoro al fine di ottenere CP_1
una scontistica ad hoc – aveva, comunque, contestato l'assunto del , secondo cui l'auto sarebbe CP_1
stata di proprietà dell'azienda della moglie (riporta quanto dichiarato nella memoria di costituzione:
“Irrilevante la circostanza che il veicolo Ford Focus RS - che il sig. ha portato personalmente in CP_1
officina incaricando la di eseguire le lavorazioni di verniciatura e ripristino dello stesso Parte_1
usufruendo/beneficiando del prezzo agevolato che l'azienda riconosce ai dipendenti - possa essere di proprietà di un terzo, e nello specifico dell'azienda della moglie dell'odierno ricorrente come asserito ex adverso, circostanza peraltro neppure provata e qui cautelativamente contestata”).
Sostiene la che, per il riparto dell'onere della prova, sarebbe spettato al dare Parte_1 CP_1
prova della proprietà del veicolo che assumeva essere della moglie;
tale prova, tuttavia, non era stata mai stata offerta, in quanto l'appellato non aveva prodotto documenti o articolato istanze istruttorie riguardo alla proprietà del veicolo.
Parte appellante censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la circostanza che il veicolo fosse di proprietà della LL concorreva a fare ritenere che la committente della prestazione fosse stata la stessa LL, che -in quanto proprietaria del mezzo- aveva interesse alla riparazione e che, quindi, si era semplicemente avvalsa dell'intermediazione del marito per accedere ad un prezzo di favore. Sul punto richiama giurisprudenza conferente secondo cui il committente di un'opera professionale e/o di una prestazione d'opera, in quanto tale obbligato al pagamento del relativo compenso, non deve necessariamente essere individuato nel beneficiario della prestazione, ben potendo l'incarico provenire da un estraneo o da alcuni soltanto di più soggetti interessati (cfr. Cass. 29 settembre 2004 n. 19596; Cass. 10 febbraio 2006 n. 3016; Cass. 27 gennaio pagina 4 di 14 2010 n. 1741; Cass. 11 giugno 2014 n. 13206; più di recente Cass. 22 giugno 2016 – 3 gennaio 2017 n.
8; Cass. 23 settembre 2020 n. 19970).
Nel caso di specie l'incarico per la riparazione del veicolo era stato conferito alla dal Parte_1 CP_1
e da questi soltanto. Censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che l'istruttoria testimoniale avesse fatto emergere la partecipazione della LL alle trattative, sostenendo che dalle testimonianze era risultato che era stato a gestire tutti gli aspetti della CP_1
vicenda, avendo chiamato in azienda per farsi autorizzare a trasportare il mezzo in officina e ottenuto l'applicazione del trattamento di miglior favore in quanto dipendente.
Quanto, invece, alla scontistica, che secondo il Tribunale poteva essere applicata anche ai familiari dei dipendenti dell'officina, i testi sul punto avevano dichiarato che la poteva concedere una Parte_1
scontistica al dipendente, che ne avesse fatto richiesta. Si trattava quindi di una scontistica di favore concessa “al dipendente”, non già come intermediario rispetto ad un terzo, ma come centro di interesse (il lavoratore e per estensione il suo nucleo familiare).
Insiste, quindi, nel richiedere che, accertato il credito di per la somma di € 1.229,51 + Parte_1
IVA (per complessivi € 1.500,00) quale corrispettivo delle lavorazioni eseguite sul veicolo Ford Focus
SR su richiesta del nella qualità di dipendente dell'azienda, sia dichiarata la legittimità della CP_1
trattenuta in compensazione operata dalla stessa sul cedolino TFR dell'allora dipendente.
In subordine, l'appellante reintroduce le domande riconvenzionali svolte in via graduata, con le quali, per il caso di ravvisata illegittimità della trattenuta in compensazione di cui alla busta paga, chiede di accertare il proprio credito nei confronti del per la riparazione in esame in misura pari al prezzo CP_1
pieno, che, senza la scontistica riservata ai dipendenti, sarebbe stato, in assunto, pari a € 3.779,69 iva inclusa. Chiede, quindi, previa compensazione sino a concorrenza di tale credito con il residuo credito per T.F.R. del (€ 1.500,00), di condannarlo al pagamento in suo favore della differenza, pari a € CP_1
2.279,68. Chiede, infine, di ordinare all'appellato la restituzione delle somme dalla stessa corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dando atto di aver ottemperato alle relative statuizioni di condanna, senza prestarvi, tuttavia, acquiescenza.
Con memoria depositata in data 12/10/2024 l'appellato si è costituito insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure. Sostiene di non comprendere le ragioni per cui ha ritenuto di proporre l'odierno gravame, atteso che l'istruttoria svolta Parte_1
pagina 5 di 14 aveva accertato quanto dallo stesso rappresentato ossia che il veicolo non era di sua proprietà, bensì di proprietà della LL, coniuge in regime di separazione dei beni, la quale aveva pure partecipato alle trattative dirette alla definizione del prezzo della riparazione, alla consegna dell'auto in officina e al suo ritiro a riparazione eseguita.
Aderisce, quindi, appieno al convincimento maturato dal Tribunale sulla base delle testimonianze dirette e contrarie acquisite. Sostiene che, peraltro, in occasione della prima udienza la difesa del aveva dato atto che la riparazione era stata già pagata dalla LL e che, tuttavia, lo schema CP_1
della testimonianza a prova contraria sui capitoli avversarsi, non avrebbe consentito alla stessa
LL, escussa come testimone, di riferire la circostanza né di documentarla.
Il richiama, inoltre, le difese svolte in primo grado circa la riconduzione della compensazione CP_1
operata dalla società alla fattispecie della compensazione propria, attesa la diversità dei titoli su cui si fondano le contrapposte pretese creditorie (traendo origine il TFR dal rapporto di lavoro e la trattenuta operata dalla società da un intervento di riparazione di un'autovettura in assunto commissionato dal lavoratore alla datrice di lavoro). Sostiene che nel rapporto di lavoro sarebbe ammessa esclusivamente la compensazione impropria (ossia tra obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro) e che, nel caso esaminato, la trattenuta sarebbe, quindi, illegittima e ciò anche in ragione della riconducibilità dell'intervento di riparazione e della conseguente pretesa creditoria non al , ma CP_1
alla LL.
All'udienza del 23.10.2024 la Corte, ritenutane l'indispensabilità ai fini della decisione, ha autorizzato parte appellata al deposito sul PCT, entro il 4.11.2024, della ricevuta di avvenuto pagamento da parte di della somma di € 1.500,00. Parte_3 Parte_1
La difesa del , con nota di deposito del 24.10.2024, dato atto di produrre “Ricevuta avvenuto CP_1
pagamento dell'importo di € 1.500 (€ 1.000 pagato il 03/04/2021 e € 500 pagato il 10/10/2021) rilasciata alla sig.ra LL RE”, ha depositato quanto segue:
pagina 6 di 14 All'odierna udienza del 14.1.2025, alla quale la causa è stata rinviata per la disamina della produzione, la difesa di parte appellante ha contestato l'efficacia probatoria del documento depositato dalla controparte e la riconducibilità della sigla sullo stesso apposta ad alcuno dei soggetti legittimati a ricevere simili pagamenti a nome della mentre la difesa dell'appellato ha confermato Parte_1
l'autenticità del documento, riservandosi di produrre l'originale, dichiarando di volersene avvalere e instando, tuttavia, nel contempo, per la contestuale discussione della causa. La causa è stata, quindi, discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, l'appello è fondato.
pagina 7 di 14 La sentenza di primo grado ha accolto la domanda del -volta ad ottenere il pagamento del CP_1
saldo del TFR, pari alla somma lorda di € 1.500,00, corrispondente alla trattenuta per “acquisti interni” operata dalla Società in ragione dell'intervento di verniciatura/riparazione effettuato sull'autovettura Ford Fiesta in assunto commissionatole dal lavoratore- in ragione del ravvisato difetto di titolarità passiva dell'obbligazione posta in compensazione in capo all'odierno appellato;
infatti, secondo il primo giudice, l'istruttoria avrebbe dimostrato che l'intervento era stato commissionato dalla moglie del proprietaria dell'autovettura. Alla luce di tali Parte_4
considerazioni il Tribunale ha rigettato, nel contempo, anche la domanda riconvenzionale, svolta in via subordinata dalla diretta ad ottenere il pagamento del prezzo pieno delle Parte_1
lavorazioni (senza applicazione dello sconto).
Ritiene, tuttavia, la Corte che le censure sollevate dall'appellante in ordine alla valutazione data dal
Tribunale alle risultanze dell'istruttoria testimoniale siano fondate.
Dalla disamina delle deposizioni raccolte nel processo di primo grado risulta, infatti, che - contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata- la riparazione dell'autovettura è stata effettuata su iniziativa del , il quale richiese e ottenne l'autorizzazione al trasporto del veicolo in CP_1
officina da (dipendente della società preposto all'organizzazione dei soccorsi e dei Persona_1
lavori della carrozzeria) e curò personalmente con lo stesso la trattativa, concordando il prezzo di favore riconosciutogli quale dipendente, previa acquisizione per il tramite del medesimo Per_1
dell'autorizzazione da parte del titolare.
In questi termini si è chiaramente espresso il teste “Sono dipendente della società Persona_1
convenuta dal 2010 con mansioni di organizzazione del lavoro nel senso che organizzo i ragazzi che devono fare i soccorsi ovvero quelli che devono fare i lavori in carrozzeria. Conosco il ricorrente in quanto anche lui è stato dipendente della società. Tra la società convenuta ed i dipendenti non c'è alcun accordo in base al quale la convenuta offre una scontistica ai propri dipendenti che intendono usufruire dei servizi della società. Io sono il referente per quanto riguarda i lavori da eseguire in generale. Può capitare che qualche dipendente mi chieda di eseguire qualche lavorazione sulla propria autovettura o dei suoi familiari e se è in difficoltà economica mi chiede la possibilità di poter avere una scontistica sul lavoro da eseguire. A questo io inizio una trattativa con la quale cerco di far risparmiare al dipendete sulla manodopera e sui materiali di consumo. Finita la trattativa la
pagina 8 di 14 trasmetto al titolare il quale poi mi dà l'autorizzazione a procedere. Come già ho detto non c' è nessuna regola quindi può anche accadere che il titolare non conceda alcuna scontistica. Il ricorrente ha chiesto a me personalmente se poteva prendere il carroattrezzi dell'azienda per recuperare il veicolo a casa sua e portarlo in azienda. A questo punto io ho autorizzato il recupero del mezzo il quale è stato portato presso l'' officina ed abbiamo iniziato i lavori di preparazione per la verniciatura del veicolo. Non avevamo concordato alcun prezzo avevo soltanto detto al ricorrente che gli avrei fatto un buon prezzo. Il ricorrente mi disse che l'autovettura era del figlio. Io ho assistito personalmente ai lavori eseguiti sull'autovettura Ford Focus e se non erro sono servite circa 50 ore di manodopera. A questo punto il giudice mostra il documento 1 della produzione di parte resistente ed il teste conferma il contenuto per averlo redatto personalmente. Il preventivo che mi è stato mostrato è stato fatto prima di eseguire le lavorazioni quindi indica una stima delle ore che ci sarebbe servite per la lavorazione. La manodopera al cliente costa 35 euro all'ora più iva. Con il sig.
avevamo fatto un forfeit nel senso che dopo aver calcolato il costo finale del lavoro di circa CP_1
euro 3000,00 più o meno ma comunque c'è il preventivo che comprendeva manodopera e materiali di consumo che sono stati all'incirca di euro 500,00 avevamo concordato la cifra di euro 1500,00.
Non ricordo se il preventivo era stata mostrato al ma ricordo che comunque ne abbiamo CP_1
discusso verbalmente. Il veicolo è stato ritirato dal sig il quale mi aveva chiesto in prestito il CP_1
carroattrezzi per portarlo a casa in quanto non aveva l'assicurazione. Non ricordo quando il ricorrente ha portato l'autovettura in officina se non erro prima del covid.”.
Per quanto di rilievo, il carrozziere , a sua volta escusso come testimone, ha Testimone_1
dichiarato: che la trattativa e le decisioni sui prezzi da applicare al cliente vengono condotte e decise da tale e da di aver eseguito sull'autovettura gli interventi indicati nella Per_2 Persona_1
scheda di cui al doc. 1 del fascicolo di primo grado di (oltre a un lavoro aggiuntivo su tetto); Parte_1
che l'autovettura per quanto a sua conoscenza era del , il quale alla fine del lavoro la portò via CP_1
con il carroattrezzi aziendale: “Sono carrozziere dipendente della società da più di 25 anni. Parte_1
Conosco il ricorrente in quanto è stato collega di lavoro. Io non partecipo alle trattative tra cliente e società a me arriva l'autovettura mi dicono cosa devo fare e nulla so in merito ai costi che il cliente deve sostenere per la riparazione. Le trattative e le decisioni i sui prezzi da applicare al cliente vengono decise in ufficio Da e da Ricordo che prima del Covid il ricorrente ci Per_2 Persona_1
pagina 9 di 14 ha portato una vettura Ford Focus rs per ripristinare un po' di ammaccature e fare la verniciatura.
Non sapevo di chi era l'autovettura io l'ho trovata lì in carrozzeria e mi è stato detto che era di
in quanto io non ho visto il portare l'auto. Ho visto però il sig. portare via CP_1 CP_1 CP_1
l'autovettura alla fine dei lavori con il carroattrezzi dell'azienda. So che la convenuta ha un occhio di riguardo verso i dipendenti ma io personalmente non ho mai fatto alcun lavoro. Nulla so in merito alle trattative ed il prezzo concordato tra il ricorrente e la convenuta in merito alle lavorazioni da eseguire. Ricordo che più o meno ci sono volute 65/70 ore di manodopera per la riparazione dell'autovettura Ford Focus. Non ricordo quanto sono costati materiali anche perché ogni tipo di vernice ha i suoi costi. Tutti i ricambi che sono stati eseguiti sull'autovettura li ha portati il ricorrente. A questo punto al teste viene esibito il documento n. 1 della produzione di parte resistente e conferma che sull'autovettura del sono stati eseguiti tutti i lavori ivi indicati anzi, precisa, che nel CP_1
preventivo non è stato inserito il lavoro eseguito sul tetto dell'autovettura. Io il preventivo durante la mia lavorazione non sono tenuto a vederlo noi abbiamo una scheda di lavorazione nella quale ci sono scritti i lavori da dover eseguire. Per i lavori che sono stati fatti confermo che il preventivo che mi viene mostrato si riferisce all'autovettura che io sappia del .”. CP_1
La stessa RE LL, coniuge del in regime di separazione dei beni, se da un lato ha CP_1
confermato che, come sostenuto dal , l'auto è di proprietà della stessa e ha riferito di aver CP_1
presenziato alle trattative per la riparazione dei veicolo, dall'altro ha dichiarato che dette trattative erano intercorse tra e i quali avevano pattuito -alla sua silenziosa presenza- i lavori da CP_1 Per_1
eseguire e il prezzo di € 1.500 da applicare: “Sono la moglie del ricorrente e sono in regime di separazione dei beni. Sono libera professionista, vendo gadget. L'autovettura Ford Focus Rs è di mia proprietà; in merito alle riparazioni da dover eseguire posso dire che mio marito ha provveduto a chiamare il sig. er concordare le lavorazioni da fare ed io ero lì presente che ascoltavo la Per_1
telefonata. Durante la telefonata mio marito disse al he l'autovettura aveva bisogno solo Per_1
di esser riverniciata ed il isse a mio marito di portarla in officina;
mio marito la portò lì con Per_1
il carroattrezzi ma non ricordo di chi fosse il carroattrezzi. Io sono arrivata in officina con la mia macchina di cui non ricordo il modello mi sembra la Nissan AS o un furgone Reno Master mentre mio marito, appunto, arrivava con il carroattrezzi. Arrivati in officina eravamo io, mio marito ed il cenami ed in quell'occasione hanno parlato mio marito ed il io non ho parlato, ma ero Per_1
pagina 10 di 14 presente ed ho ascoltato tutto. Hanno pattuito il lavoro da fare che consisteva, come già ho detto, nella verniciatura ed in quell'occasione hanno pattuito l'importo di euro 1500 ma non so se tale somma fosse una somma di favore a mio marito in quanto dipendente. Non so se la Parte_1
concede una scontistica ai propri dipendenti. Null'altro so sulle vicende di causa ed oggetto di prova
l'unica cosa che posso dire che l'autovettura è rimasta presso la società per oltre un anno in quanto noi non avevamo fretta. Adr di parte convenuta: quando mio marito ha portato l'autovettura al cenami era ancora un suo dipendente”.
Ebbene, ad avviso del Collegio, dalle testimonianze del della LL emerge prova univoca Per_1
del fatto che il lavoro in esame venne commissionato alla dal , il quale richiese Parte_1 CP_1
l'effettuazione dell'intervento e concordò personalmente l'oggetto e il costo delle riparazioni, ottenendo un prezzo scontato proprio in quanto dipendente. La circostanza che il mezzo riparato non fosse di proprietà dell'odierno appellato, ma di un suo familiare, risulta irrilevante, là dove ciò che rileva, ai fini dell'individuazione dell'obbligato al pagamento del corrispettivo, è il soggetto che ha contratto l'obbligazione.
Tale soggetto, nella vicenda controversa, come dimostrato dalle deposizioni testimoniali, è stato
, là dove la LL, pur presente in officina, non prese parte attiva né alle trattative né agli CP_1
accordi (la circostanza che la stessa, proprietaria del veicolo, nulla avesse obiettato potrebbe, al più, portare a individuarla quale soggetto coobbligato).
Né rileva che il trasporto delle autovetture rientrasse nelle mansioni del , in quanto in questo CP_1
caso tale attività è stata svolta su sua stessa richiesta e per evadere un ordine dallo stesso commissionato (non importa se nell'interesse proprio e/o di un suo familiare).
Quanto alla questione della qualificazione dell'eccezione, in effetti la fattispecie è riconducibile alla compensazione propria (ex art. 1241 e ss c.c.) e non già a quella impropria, in quanto le obbligazioni nella stessa coinvolte sono originate da rapporti giuridici distinti.
Ciò premesso, l'assunto difensivo del , per cui nell'ambito del diritto del lavoro opererebbe solo CP_1
la compensazione impropria, ossia quella tra obbligazioni derivanti dal medesimo titolo, costituito dal rapporto di lavoro, è infondato.
Se è, infatti, vero che, nell'ambito del rapporto di lavoro, come più in generale nell'ambito di un medesimo rapporto giuridico, la compensazione delle reciproche obbligazioni dallo stesso derivanti pagina 11 di 14 opera al di fuori delle regole dell'istituto legale della compensazione in senso tecnico, trattandosi di accertamento contabile in ordine ai rapporti di dare-avere tra le parti, la compensazione in senso proprio, che presuppone l'autonomia dei titoli delle contrapposte obbligazioni, è applicabile anche ai crediti di lavoro alle condizioni ed entro i limiti di cui agli artt. 1241 e ss. c.c.
Nel caso dibattuto tali condizioni sussistono attesa la certezza, la liquidità e l'esigibilità delle poste in compensazione, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, sono entrambe riferibili ai medesimi soggetti (quella per T.F.R. nella residua misura di euro 1.500,00 vantata dal sulla base CP_1
del cedolino del mese di agosto 2022 e quella vantata per il medesimo importo dalla Parte_1
per i lavori effettuati sull'autovettura come da scheda di riparazione datata 27.2.2020, che il teste a dichiarato di aver predisposto prima dell'esecuzione della riparazione e come da fattura n. Per_1
435/2019 del 20.6.2022 emessa nei confronti del per il prezzo scontato di € 1.500,00: vd. docc. CP_1
1 e 2 fascicolo primo grado appellante).
Né, nonostante la produzione documentale ammessa nel presente grado d'appello, può considerarsi raggiunta la prova in ordine all'estinzione dell'obbligazione.
Il documento all'uopo depositato dall'appellato con nota del 24.1.2024, dal medesimo qualificato come “Ricevuta avvenuto pagamento dell'importo di € 1.500 (€ 1.000 pagato il 03/04/2021 e € 500 pagato il 10/10/2021) rilasciata alla sig.ra LL RE”, è stato, infatti, tempestivamente disconosciuto dalla il cui difensore, alla prima udienza successiva alla produzione, Parte_1
oltre a contestarne la portata probatoria, ha negato la riconducibilità della sigla sullo stesso apposta ad alcuno dei soggetti legittimati a ricevere i pagamenti a nome della sua assistita.
A fronte di tale rituale disconoscimento, la difesa dell'appellato, pur avendo manifestato l'intenzione di avvalersi della scrittura, non ne ha chiesto, tuttavia, la verificazione, come sarebbe stato suo preciso onere ex art. 216 c.p.c.
In difetto, tale scrittura privata è inutilizzabile, non potendo essere in alcun modo valutata ai fini decisori (così, anche da ultimo, Cass. n. 3602/2024: “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la
pagina 12 di 14 parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.”).
La prova del pagamento, gravante a carico dell'appellato ex art. 2697, comma 2, c.c., non risulta, pertanto, assolta.
Concludendo, in accoglimento dell'interposto appello ed in riforma integrale della sentenza di primo grado, accertato il credito di nei confronti di nella misura di € 1.229,51, Parte_1 CP_1
oltre IVA per le lavorazioni eseguite sul veicolo Ford Focus SR, la trattenuta effettuata a titolo di
“acquisti interni” sul cedolino del mese di agosto 2022 relativo al T.F.R. risulta legittima, sicché la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della datrice di lavoro va rigettata, con assorbimento delle domande riconvenzionali svolte da quest'ultima solamente in via subordinata.
Le spese processuali si regolano secondo soccombenza, con conseguente condanna dell'appellato alla loro rifusione in favore dell'appellante. Tenuto conto del valore della controversia (contenuto entro lo scaglione sino a € 5.200,00), le stesse si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, nell'importo di € 1.500,00 per compensi per ciascun grado e, quindi, in complessivi € 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 e agli oneri di legge.
Applicato l'art. 336, comma 2, c.p.c., in accoglimento della domanda al riguardo formulata nel ricorso in appello, segue, infine, nel dispositivo la condanna del a restituire alla quanto CP_1 Parte_1
percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 2637/2024 del Tribunale di Milano, ogni altra eccezione e domanda disattesa o assorbita:
- accertato il credito di nei confronti di di € 1.229,51, oltre IVA per Parte_1 CP_1
le lavorazioni eseguite sul veicolo Ford Focus SR, dichiara legittima la trattenuta effettuata a titolo di “acquisti interni” sul cedolino relativo al T.F.R. e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta dall'appellato nei confronti dell'appellante;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge;
pagina 13 di 14 - condanna l'appellato a restituire all'appellante quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
Milano, 14/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 14.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 752/2024 di R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. – P. IVA , con il patrocinio dell'avv. Gianluca Donato e domicilio Parte_1 P.IVA_1 eletto presso il suo studio di Legnano (MI), Piazza Carroccio, 15,
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Fabio Festa e domicilio eletto CP_1 C.F._1 presso il suo studio di VI SC (MB), via Alfieri 34,
-appellato- CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, assunti i provvedimenti di cui all'art. 435 c.p.c., in accoglimento dell'odierno appello ed in riforma della sentenza appellata IN VIA PRINCIPALE
- Accertato il credito di per la somma di Euro 1229,51 + iva, corrispondente al costo Parte_1 della manodopera e dei materiali di consumo per le lavorazioni eseguite sul veicolo Ford Focus SR su richiesta del sig. nella qualità di dipendente dell'azienda, dichiarare la legittimità della CP_1 trattenuta in compensazione operata da sul cedolino TFR Parte_1
pagina 1 di 14 IN VIA GRADATA E RICONVENZIONALE
- Accertato il credito di per la somma di Euro 3.098,10+iva (totale Euro 3.779,68) per le Parte_1 lavorazioni a prezzo di mercato eseguite sul veicolo Ford Focus SR a fronte dell'incarico conferito dal sig. , rilevata l'eccezione di compensazione per la somma di Euro 1229,51 + iva CP_1 corrispondente al costo della manodopera e dei materiali di consumo rispetto al credito del lavoratore portato dal cedolino TFR, condannare il sig. al pagamento del residuo importo di Euro CP_1
1.868,59+iva (totale Euro 2.279,68) IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA
- Accertato il credito di per la somma di Euro 3.098,10+iva (totale Euro 3.779,68) per le Parte_1 lavorazioni a prezzo di mercato eseguite sul veicolo Ford Focus SR a fronte dell'incarico conferito dal sig. , condannare lo stesso al pagamento della somma di Euro 3.098,10+iva (totale Euro CP_1
3.779,68) operando la compensazione rispetto a quanto dovesse risultare ancora dovuto al lavoratore dipendente a titolo di TFR IN OGNI CASO
- Con i conseguenti ordini restitutori, tenuto conto che senza quiescenza ha provveduto Parte_1 al pagamento di tutto quanto indicato nella sentenza di primo grado
- Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellato:
“Nel merito
- rigettare in ogni sua parte l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi articolati nella presente costituzione e confermare in ogni sua parte la sentenza 2637/2024 del 10/06/2024 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, resa nell'ambito del giudizio RG 3476/2023, notificata il 13/06/2024 In ogni caso
- con il favore di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva in quanto dovute per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/4/2023 conveniva innanzi al Tribunale di Milano, CP_1
sezione lavoro, la esponendo di avere prestato attività lavorativa per la stessa dal Parte_1
10/12/2018 al 8/7/2022 in forza di contratto a tempo indeterminato, con inquadramento al 5° livello del CCNL metalmeccanico industria con qualifica di operaio e mansioni di autista.
Ciò premesso, lamentava la mancata corresponsione dell'intero ammontare del TFR dovutogli, pari a
€ 5.677,75, avendo la resistente provveduto ad un'indebita trattenuta di € 1.500,00 sul cedolino di luglio 2022 a titolo di “acquisti interni”. Contestava la legittimità della trattenuta effettuata in compensazione dal datore di lavoro in quanto non consentita dalla legge;
in aggiunta, sosteneva di non avere mai effettuato acquisti interni personali presso l'azienda e che, in realtà, la trattenuta pagina 2 di 14 operata dall'azienda si riferiva a lavori di verniciatura eseguiti sull'auto di proprietà dell'impresa della moglie, RE LL. A seguito delle dimissioni dallo stesso rassegnate, la aveva Parte_2
deciso di definire contabilmente il relativo rapporto di dare-avere con la compensazione esposta nel cedolino, nonostante non ne ricorressero i presupposti neppure dal punto di vista soggettivo, in quanto le obbligazioni non erano riferibili ai medesimi soggetti.
Si costituiva ritualmente in giudizio la assumendo la legittimità della compensazione Parte_1
dalla stessa attuata. Riferiva che il credito opposto in compensazione atteneva a lavorazioni eseguite su veicolo Ford Focus su richiesta del . CP_1
In subordine, per il caso di accertamento dell'autonomia dell'obbligazione derivante dal contratto d'opera rispetto al rapporto di lavoro, la convenuta formulava domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente per la somma di € 2.279,68, che rappresentava il prezzo pieno delle lavorazioni eseguite dall'azienda, al netto della trattenuta di € 1.500,00, senza l'applicazione dello sconto dipendenti.
Il Tribunale di Milano, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'audizione dei testimoni, così decideva: “condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma lorda di € 1500,00 a titolo di CP_1
TFR non versato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 III c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
Rigetta la proposta domanda riconvenzionale.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese Parte_1
del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato”.
Il giudice di primo grado perveniva a tale esito decisorio, ritenendo, quale ragione determinante e assorbente, che dall'istruttoria fosse emersa prova che la riparazione dell'auto oggetto di causa era stata commissionata alla dalla moglie del (presente alle trattative per Parte_1 CP_1
l'esecuzione della verniciatura), che ne era proprietaria e che aveva fruito della scontistica in quanto familiare di dipendente dell'officina, mentre il si era limitato a svolgere le sue mansioni di CP_1
recupero del mezzo e, pertanto, era privo di titolarità passiva in ordine al credito rivendicato da a tali considerazioni conseguivano le statuizioni di accertamento del conseguente Parte_1
carattere indebito della compensazione, di condanna della convenuta al pagamento in favore del pagina 3 di 14 ricorrente del residuo T.F.R. nella misura lorda di € 1.500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e di rigetto della domanda riconvenzionale.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la con ricorso depositato in Parte_1
data 12/7/2024, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado per avere il primo giudice svolto una valutazione non corretta e non ponderata delle risultanze istruttorie.
Innanzitutto, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la titolarità della vettura in capo alla signora LL non fosse stata contestata dalla sua difesa, là dove, invece, la stessa -pur ritenendo irrilevante che la proprietà del veicolo fosse in capo ad un terzo, in quanto era stato il nella qualità di dipendente a commissionare il lavoro al fine di ottenere CP_1
una scontistica ad hoc – aveva, comunque, contestato l'assunto del , secondo cui l'auto sarebbe CP_1
stata di proprietà dell'azienda della moglie (riporta quanto dichiarato nella memoria di costituzione:
“Irrilevante la circostanza che il veicolo Ford Focus RS - che il sig. ha portato personalmente in CP_1
officina incaricando la di eseguire le lavorazioni di verniciatura e ripristino dello stesso Parte_1
usufruendo/beneficiando del prezzo agevolato che l'azienda riconosce ai dipendenti - possa essere di proprietà di un terzo, e nello specifico dell'azienda della moglie dell'odierno ricorrente come asserito ex adverso, circostanza peraltro neppure provata e qui cautelativamente contestata”).
Sostiene la che, per il riparto dell'onere della prova, sarebbe spettato al dare Parte_1 CP_1
prova della proprietà del veicolo che assumeva essere della moglie;
tale prova, tuttavia, non era stata mai stata offerta, in quanto l'appellato non aveva prodotto documenti o articolato istanze istruttorie riguardo alla proprietà del veicolo.
Parte appellante censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la circostanza che il veicolo fosse di proprietà della LL concorreva a fare ritenere che la committente della prestazione fosse stata la stessa LL, che -in quanto proprietaria del mezzo- aveva interesse alla riparazione e che, quindi, si era semplicemente avvalsa dell'intermediazione del marito per accedere ad un prezzo di favore. Sul punto richiama giurisprudenza conferente secondo cui il committente di un'opera professionale e/o di una prestazione d'opera, in quanto tale obbligato al pagamento del relativo compenso, non deve necessariamente essere individuato nel beneficiario della prestazione, ben potendo l'incarico provenire da un estraneo o da alcuni soltanto di più soggetti interessati (cfr. Cass. 29 settembre 2004 n. 19596; Cass. 10 febbraio 2006 n. 3016; Cass. 27 gennaio pagina 4 di 14 2010 n. 1741; Cass. 11 giugno 2014 n. 13206; più di recente Cass. 22 giugno 2016 – 3 gennaio 2017 n.
8; Cass. 23 settembre 2020 n. 19970).
Nel caso di specie l'incarico per la riparazione del veicolo era stato conferito alla dal Parte_1 CP_1
e da questi soltanto. Censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che l'istruttoria testimoniale avesse fatto emergere la partecipazione della LL alle trattative, sostenendo che dalle testimonianze era risultato che era stato a gestire tutti gli aspetti della CP_1
vicenda, avendo chiamato in azienda per farsi autorizzare a trasportare il mezzo in officina e ottenuto l'applicazione del trattamento di miglior favore in quanto dipendente.
Quanto, invece, alla scontistica, che secondo il Tribunale poteva essere applicata anche ai familiari dei dipendenti dell'officina, i testi sul punto avevano dichiarato che la poteva concedere una Parte_1
scontistica al dipendente, che ne avesse fatto richiesta. Si trattava quindi di una scontistica di favore concessa “al dipendente”, non già come intermediario rispetto ad un terzo, ma come centro di interesse (il lavoratore e per estensione il suo nucleo familiare).
Insiste, quindi, nel richiedere che, accertato il credito di per la somma di € 1.229,51 + Parte_1
IVA (per complessivi € 1.500,00) quale corrispettivo delle lavorazioni eseguite sul veicolo Ford Focus
SR su richiesta del nella qualità di dipendente dell'azienda, sia dichiarata la legittimità della CP_1
trattenuta in compensazione operata dalla stessa sul cedolino TFR dell'allora dipendente.
In subordine, l'appellante reintroduce le domande riconvenzionali svolte in via graduata, con le quali, per il caso di ravvisata illegittimità della trattenuta in compensazione di cui alla busta paga, chiede di accertare il proprio credito nei confronti del per la riparazione in esame in misura pari al prezzo CP_1
pieno, che, senza la scontistica riservata ai dipendenti, sarebbe stato, in assunto, pari a € 3.779,69 iva inclusa. Chiede, quindi, previa compensazione sino a concorrenza di tale credito con il residuo credito per T.F.R. del (€ 1.500,00), di condannarlo al pagamento in suo favore della differenza, pari a € CP_1
2.279,68. Chiede, infine, di ordinare all'appellato la restituzione delle somme dalla stessa corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dando atto di aver ottemperato alle relative statuizioni di condanna, senza prestarvi, tuttavia, acquiescenza.
Con memoria depositata in data 12/10/2024 l'appellato si è costituito insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure. Sostiene di non comprendere le ragioni per cui ha ritenuto di proporre l'odierno gravame, atteso che l'istruttoria svolta Parte_1
pagina 5 di 14 aveva accertato quanto dallo stesso rappresentato ossia che il veicolo non era di sua proprietà, bensì di proprietà della LL, coniuge in regime di separazione dei beni, la quale aveva pure partecipato alle trattative dirette alla definizione del prezzo della riparazione, alla consegna dell'auto in officina e al suo ritiro a riparazione eseguita.
Aderisce, quindi, appieno al convincimento maturato dal Tribunale sulla base delle testimonianze dirette e contrarie acquisite. Sostiene che, peraltro, in occasione della prima udienza la difesa del aveva dato atto che la riparazione era stata già pagata dalla LL e che, tuttavia, lo schema CP_1
della testimonianza a prova contraria sui capitoli avversarsi, non avrebbe consentito alla stessa
LL, escussa come testimone, di riferire la circostanza né di documentarla.
Il richiama, inoltre, le difese svolte in primo grado circa la riconduzione della compensazione CP_1
operata dalla società alla fattispecie della compensazione propria, attesa la diversità dei titoli su cui si fondano le contrapposte pretese creditorie (traendo origine il TFR dal rapporto di lavoro e la trattenuta operata dalla società da un intervento di riparazione di un'autovettura in assunto commissionato dal lavoratore alla datrice di lavoro). Sostiene che nel rapporto di lavoro sarebbe ammessa esclusivamente la compensazione impropria (ossia tra obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro) e che, nel caso esaminato, la trattenuta sarebbe, quindi, illegittima e ciò anche in ragione della riconducibilità dell'intervento di riparazione e della conseguente pretesa creditoria non al , ma CP_1
alla LL.
All'udienza del 23.10.2024 la Corte, ritenutane l'indispensabilità ai fini della decisione, ha autorizzato parte appellata al deposito sul PCT, entro il 4.11.2024, della ricevuta di avvenuto pagamento da parte di della somma di € 1.500,00. Parte_3 Parte_1
La difesa del , con nota di deposito del 24.10.2024, dato atto di produrre “Ricevuta avvenuto CP_1
pagamento dell'importo di € 1.500 (€ 1.000 pagato il 03/04/2021 e € 500 pagato il 10/10/2021) rilasciata alla sig.ra LL RE”, ha depositato quanto segue:
pagina 6 di 14 All'odierna udienza del 14.1.2025, alla quale la causa è stata rinviata per la disamina della produzione, la difesa di parte appellante ha contestato l'efficacia probatoria del documento depositato dalla controparte e la riconducibilità della sigla sullo stesso apposta ad alcuno dei soggetti legittimati a ricevere simili pagamenti a nome della mentre la difesa dell'appellato ha confermato Parte_1
l'autenticità del documento, riservandosi di produrre l'originale, dichiarando di volersene avvalere e instando, tuttavia, nel contempo, per la contestuale discussione della causa. La causa è stata, quindi, discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, l'appello è fondato.
pagina 7 di 14 La sentenza di primo grado ha accolto la domanda del -volta ad ottenere il pagamento del CP_1
saldo del TFR, pari alla somma lorda di € 1.500,00, corrispondente alla trattenuta per “acquisti interni” operata dalla Società in ragione dell'intervento di verniciatura/riparazione effettuato sull'autovettura Ford Fiesta in assunto commissionatole dal lavoratore- in ragione del ravvisato difetto di titolarità passiva dell'obbligazione posta in compensazione in capo all'odierno appellato;
infatti, secondo il primo giudice, l'istruttoria avrebbe dimostrato che l'intervento era stato commissionato dalla moglie del proprietaria dell'autovettura. Alla luce di tali Parte_4
considerazioni il Tribunale ha rigettato, nel contempo, anche la domanda riconvenzionale, svolta in via subordinata dalla diretta ad ottenere il pagamento del prezzo pieno delle Parte_1
lavorazioni (senza applicazione dello sconto).
Ritiene, tuttavia, la Corte che le censure sollevate dall'appellante in ordine alla valutazione data dal
Tribunale alle risultanze dell'istruttoria testimoniale siano fondate.
Dalla disamina delle deposizioni raccolte nel processo di primo grado risulta, infatti, che - contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata- la riparazione dell'autovettura è stata effettuata su iniziativa del , il quale richiese e ottenne l'autorizzazione al trasporto del veicolo in CP_1
officina da (dipendente della società preposto all'organizzazione dei soccorsi e dei Persona_1
lavori della carrozzeria) e curò personalmente con lo stesso la trattativa, concordando il prezzo di favore riconosciutogli quale dipendente, previa acquisizione per il tramite del medesimo Per_1
dell'autorizzazione da parte del titolare.
In questi termini si è chiaramente espresso il teste “Sono dipendente della società Persona_1
convenuta dal 2010 con mansioni di organizzazione del lavoro nel senso che organizzo i ragazzi che devono fare i soccorsi ovvero quelli che devono fare i lavori in carrozzeria. Conosco il ricorrente in quanto anche lui è stato dipendente della società. Tra la società convenuta ed i dipendenti non c'è alcun accordo in base al quale la convenuta offre una scontistica ai propri dipendenti che intendono usufruire dei servizi della società. Io sono il referente per quanto riguarda i lavori da eseguire in generale. Può capitare che qualche dipendente mi chieda di eseguire qualche lavorazione sulla propria autovettura o dei suoi familiari e se è in difficoltà economica mi chiede la possibilità di poter avere una scontistica sul lavoro da eseguire. A questo io inizio una trattativa con la quale cerco di far risparmiare al dipendete sulla manodopera e sui materiali di consumo. Finita la trattativa la
pagina 8 di 14 trasmetto al titolare il quale poi mi dà l'autorizzazione a procedere. Come già ho detto non c' è nessuna regola quindi può anche accadere che il titolare non conceda alcuna scontistica. Il ricorrente ha chiesto a me personalmente se poteva prendere il carroattrezzi dell'azienda per recuperare il veicolo a casa sua e portarlo in azienda. A questo punto io ho autorizzato il recupero del mezzo il quale è stato portato presso l'' officina ed abbiamo iniziato i lavori di preparazione per la verniciatura del veicolo. Non avevamo concordato alcun prezzo avevo soltanto detto al ricorrente che gli avrei fatto un buon prezzo. Il ricorrente mi disse che l'autovettura era del figlio. Io ho assistito personalmente ai lavori eseguiti sull'autovettura Ford Focus e se non erro sono servite circa 50 ore di manodopera. A questo punto il giudice mostra il documento 1 della produzione di parte resistente ed il teste conferma il contenuto per averlo redatto personalmente. Il preventivo che mi è stato mostrato è stato fatto prima di eseguire le lavorazioni quindi indica una stima delle ore che ci sarebbe servite per la lavorazione. La manodopera al cliente costa 35 euro all'ora più iva. Con il sig.
avevamo fatto un forfeit nel senso che dopo aver calcolato il costo finale del lavoro di circa CP_1
euro 3000,00 più o meno ma comunque c'è il preventivo che comprendeva manodopera e materiali di consumo che sono stati all'incirca di euro 500,00 avevamo concordato la cifra di euro 1500,00.
Non ricordo se il preventivo era stata mostrato al ma ricordo che comunque ne abbiamo CP_1
discusso verbalmente. Il veicolo è stato ritirato dal sig il quale mi aveva chiesto in prestito il CP_1
carroattrezzi per portarlo a casa in quanto non aveva l'assicurazione. Non ricordo quando il ricorrente ha portato l'autovettura in officina se non erro prima del covid.”.
Per quanto di rilievo, il carrozziere , a sua volta escusso come testimone, ha Testimone_1
dichiarato: che la trattativa e le decisioni sui prezzi da applicare al cliente vengono condotte e decise da tale e da di aver eseguito sull'autovettura gli interventi indicati nella Per_2 Persona_1
scheda di cui al doc. 1 del fascicolo di primo grado di (oltre a un lavoro aggiuntivo su tetto); Parte_1
che l'autovettura per quanto a sua conoscenza era del , il quale alla fine del lavoro la portò via CP_1
con il carroattrezzi aziendale: “Sono carrozziere dipendente della società da più di 25 anni. Parte_1
Conosco il ricorrente in quanto è stato collega di lavoro. Io non partecipo alle trattative tra cliente e società a me arriva l'autovettura mi dicono cosa devo fare e nulla so in merito ai costi che il cliente deve sostenere per la riparazione. Le trattative e le decisioni i sui prezzi da applicare al cliente vengono decise in ufficio Da e da Ricordo che prima del Covid il ricorrente ci Per_2 Persona_1
pagina 9 di 14 ha portato una vettura Ford Focus rs per ripristinare un po' di ammaccature e fare la verniciatura.
Non sapevo di chi era l'autovettura io l'ho trovata lì in carrozzeria e mi è stato detto che era di
in quanto io non ho visto il portare l'auto. Ho visto però il sig. portare via CP_1 CP_1 CP_1
l'autovettura alla fine dei lavori con il carroattrezzi dell'azienda. So che la convenuta ha un occhio di riguardo verso i dipendenti ma io personalmente non ho mai fatto alcun lavoro. Nulla so in merito alle trattative ed il prezzo concordato tra il ricorrente e la convenuta in merito alle lavorazioni da eseguire. Ricordo che più o meno ci sono volute 65/70 ore di manodopera per la riparazione dell'autovettura Ford Focus. Non ricordo quanto sono costati materiali anche perché ogni tipo di vernice ha i suoi costi. Tutti i ricambi che sono stati eseguiti sull'autovettura li ha portati il ricorrente. A questo punto al teste viene esibito il documento n. 1 della produzione di parte resistente e conferma che sull'autovettura del sono stati eseguiti tutti i lavori ivi indicati anzi, precisa, che nel CP_1
preventivo non è stato inserito il lavoro eseguito sul tetto dell'autovettura. Io il preventivo durante la mia lavorazione non sono tenuto a vederlo noi abbiamo una scheda di lavorazione nella quale ci sono scritti i lavori da dover eseguire. Per i lavori che sono stati fatti confermo che il preventivo che mi viene mostrato si riferisce all'autovettura che io sappia del .”. CP_1
La stessa RE LL, coniuge del in regime di separazione dei beni, se da un lato ha CP_1
confermato che, come sostenuto dal , l'auto è di proprietà della stessa e ha riferito di aver CP_1
presenziato alle trattative per la riparazione dei veicolo, dall'altro ha dichiarato che dette trattative erano intercorse tra e i quali avevano pattuito -alla sua silenziosa presenza- i lavori da CP_1 Per_1
eseguire e il prezzo di € 1.500 da applicare: “Sono la moglie del ricorrente e sono in regime di separazione dei beni. Sono libera professionista, vendo gadget. L'autovettura Ford Focus Rs è di mia proprietà; in merito alle riparazioni da dover eseguire posso dire che mio marito ha provveduto a chiamare il sig. er concordare le lavorazioni da fare ed io ero lì presente che ascoltavo la Per_1
telefonata. Durante la telefonata mio marito disse al he l'autovettura aveva bisogno solo Per_1
di esser riverniciata ed il isse a mio marito di portarla in officina;
mio marito la portò lì con Per_1
il carroattrezzi ma non ricordo di chi fosse il carroattrezzi. Io sono arrivata in officina con la mia macchina di cui non ricordo il modello mi sembra la Nissan AS o un furgone Reno Master mentre mio marito, appunto, arrivava con il carroattrezzi. Arrivati in officina eravamo io, mio marito ed il cenami ed in quell'occasione hanno parlato mio marito ed il io non ho parlato, ma ero Per_1
pagina 10 di 14 presente ed ho ascoltato tutto. Hanno pattuito il lavoro da fare che consisteva, come già ho detto, nella verniciatura ed in quell'occasione hanno pattuito l'importo di euro 1500 ma non so se tale somma fosse una somma di favore a mio marito in quanto dipendente. Non so se la Parte_1
concede una scontistica ai propri dipendenti. Null'altro so sulle vicende di causa ed oggetto di prova
l'unica cosa che posso dire che l'autovettura è rimasta presso la società per oltre un anno in quanto noi non avevamo fretta. Adr di parte convenuta: quando mio marito ha portato l'autovettura al cenami era ancora un suo dipendente”.
Ebbene, ad avviso del Collegio, dalle testimonianze del della LL emerge prova univoca Per_1
del fatto che il lavoro in esame venne commissionato alla dal , il quale richiese Parte_1 CP_1
l'effettuazione dell'intervento e concordò personalmente l'oggetto e il costo delle riparazioni, ottenendo un prezzo scontato proprio in quanto dipendente. La circostanza che il mezzo riparato non fosse di proprietà dell'odierno appellato, ma di un suo familiare, risulta irrilevante, là dove ciò che rileva, ai fini dell'individuazione dell'obbligato al pagamento del corrispettivo, è il soggetto che ha contratto l'obbligazione.
Tale soggetto, nella vicenda controversa, come dimostrato dalle deposizioni testimoniali, è stato
, là dove la LL, pur presente in officina, non prese parte attiva né alle trattative né agli CP_1
accordi (la circostanza che la stessa, proprietaria del veicolo, nulla avesse obiettato potrebbe, al più, portare a individuarla quale soggetto coobbligato).
Né rileva che il trasporto delle autovetture rientrasse nelle mansioni del , in quanto in questo CP_1
caso tale attività è stata svolta su sua stessa richiesta e per evadere un ordine dallo stesso commissionato (non importa se nell'interesse proprio e/o di un suo familiare).
Quanto alla questione della qualificazione dell'eccezione, in effetti la fattispecie è riconducibile alla compensazione propria (ex art. 1241 e ss c.c.) e non già a quella impropria, in quanto le obbligazioni nella stessa coinvolte sono originate da rapporti giuridici distinti.
Ciò premesso, l'assunto difensivo del , per cui nell'ambito del diritto del lavoro opererebbe solo CP_1
la compensazione impropria, ossia quella tra obbligazioni derivanti dal medesimo titolo, costituito dal rapporto di lavoro, è infondato.
Se è, infatti, vero che, nell'ambito del rapporto di lavoro, come più in generale nell'ambito di un medesimo rapporto giuridico, la compensazione delle reciproche obbligazioni dallo stesso derivanti pagina 11 di 14 opera al di fuori delle regole dell'istituto legale della compensazione in senso tecnico, trattandosi di accertamento contabile in ordine ai rapporti di dare-avere tra le parti, la compensazione in senso proprio, che presuppone l'autonomia dei titoli delle contrapposte obbligazioni, è applicabile anche ai crediti di lavoro alle condizioni ed entro i limiti di cui agli artt. 1241 e ss. c.c.
Nel caso dibattuto tali condizioni sussistono attesa la certezza, la liquidità e l'esigibilità delle poste in compensazione, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, sono entrambe riferibili ai medesimi soggetti (quella per T.F.R. nella residua misura di euro 1.500,00 vantata dal sulla base CP_1
del cedolino del mese di agosto 2022 e quella vantata per il medesimo importo dalla Parte_1
per i lavori effettuati sull'autovettura come da scheda di riparazione datata 27.2.2020, che il teste a dichiarato di aver predisposto prima dell'esecuzione della riparazione e come da fattura n. Per_1
435/2019 del 20.6.2022 emessa nei confronti del per il prezzo scontato di € 1.500,00: vd. docc. CP_1
1 e 2 fascicolo primo grado appellante).
Né, nonostante la produzione documentale ammessa nel presente grado d'appello, può considerarsi raggiunta la prova in ordine all'estinzione dell'obbligazione.
Il documento all'uopo depositato dall'appellato con nota del 24.1.2024, dal medesimo qualificato come “Ricevuta avvenuto pagamento dell'importo di € 1.500 (€ 1.000 pagato il 03/04/2021 e € 500 pagato il 10/10/2021) rilasciata alla sig.ra LL RE”, è stato, infatti, tempestivamente disconosciuto dalla il cui difensore, alla prima udienza successiva alla produzione, Parte_1
oltre a contestarne la portata probatoria, ha negato la riconducibilità della sigla sullo stesso apposta ad alcuno dei soggetti legittimati a ricevere i pagamenti a nome della sua assistita.
A fronte di tale rituale disconoscimento, la difesa dell'appellato, pur avendo manifestato l'intenzione di avvalersi della scrittura, non ne ha chiesto, tuttavia, la verificazione, come sarebbe stato suo preciso onere ex art. 216 c.p.c.
In difetto, tale scrittura privata è inutilizzabile, non potendo essere in alcun modo valutata ai fini decisori (così, anche da ultimo, Cass. n. 3602/2024: “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la
pagina 12 di 14 parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.”).
La prova del pagamento, gravante a carico dell'appellato ex art. 2697, comma 2, c.c., non risulta, pertanto, assolta.
Concludendo, in accoglimento dell'interposto appello ed in riforma integrale della sentenza di primo grado, accertato il credito di nei confronti di nella misura di € 1.229,51, Parte_1 CP_1
oltre IVA per le lavorazioni eseguite sul veicolo Ford Focus SR, la trattenuta effettuata a titolo di
“acquisti interni” sul cedolino del mese di agosto 2022 relativo al T.F.R. risulta legittima, sicché la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della datrice di lavoro va rigettata, con assorbimento delle domande riconvenzionali svolte da quest'ultima solamente in via subordinata.
Le spese processuali si regolano secondo soccombenza, con conseguente condanna dell'appellato alla loro rifusione in favore dell'appellante. Tenuto conto del valore della controversia (contenuto entro lo scaglione sino a € 5.200,00), le stesse si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, nell'importo di € 1.500,00 per compensi per ciascun grado e, quindi, in complessivi € 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 e agli oneri di legge.
Applicato l'art. 336, comma 2, c.p.c., in accoglimento della domanda al riguardo formulata nel ricorso in appello, segue, infine, nel dispositivo la condanna del a restituire alla quanto CP_1 Parte_1
percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 2637/2024 del Tribunale di Milano, ogni altra eccezione e domanda disattesa o assorbita:
- accertato il credito di nei confronti di di € 1.229,51, oltre IVA per Parte_1 CP_1
le lavorazioni eseguite sul veicolo Ford Focus SR, dichiara legittima la trattenuta effettuata a titolo di “acquisti interni” sul cedolino relativo al T.F.R. e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta dall'appellato nei confronti dell'appellante;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge;
pagina 13 di 14 - condanna l'appellato a restituire all'appellante quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
Milano, 14/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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