Art. 6.
L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, di cui all' articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e all' articolo 15 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 , spetta, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ai cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965, e a partire dalla data di decorrenza della pensione stessa, anche per i periodi compresi tra il 1 gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1969.
L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, di cui all' articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e all' articolo 15 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 , spetta, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ai cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965, e a partire dalla data di decorrenza della pensione stessa, anche per i periodi compresi tra il 1 gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1969.