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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/12/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice unico, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 2233/2020, vertente
TRA
Parte_1 in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t.,
C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Caputo, elettivamente domiciliato in
,
Potenza, presso lo studio dell'avv. Cinzia Cricco come in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Antonio AR e Francesco Angelo P.IVA_2
AE AR, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.9.2020, la Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 577/2020, notificato il 7.7.2020, con il quale era alla medesima ingiunto il pagamento della somma di € 79.126,60 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese della fase monitoria, somma dovuta in forza della emissione delle fatture n. 7/3-12/3-20/03-22/03-24/03-
26/03-29/03 del 2019 e 2/03-7/03-9/03-12/0313/00-27/00-31/0045/00 58/00 tutte del 2020,
domandando:
in via preliminare: accertare l'incompetenza del tribunale di Potenza per essere competente il tribunale di Foggia, l'improcedibilità della domanda in forza della clausola di mediazione contrattualmente prevista in contrato;
di revocare il decreto ingiuntivo per essere stato emesso in difetto delle condizioni di cui all'art. 643 c.p.c; nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo, accertando che nulla è dovuto dalla opponente con conseguenziale rigetto della domanda dell'opposta e condannare la società opposta al pagamento delle spese e delle competenza di causa, con distrazione in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
L'opponente allegava: la competenza per territorio del Tribunale di Foggia in ragione della Sede legale della Pt_1 Lucera, e della sottoscrizione, in Lucera, del contratto stipulato tra le parti;
l'improcedibilità della domanda per non avere il creditore proposto procedimento di mediazione previsto in contratto;
inadempimento delle obbligazioni assunte dal opposto in dipendenza del contratto, tanto che la opponente era stata costretta a valersi di servizi che l'opposta avrebbe dovuto eseguire, con conseguenziale esborso di € 91.525,00, come da report depositato in atti;
che ella ripetutamente sia verbalmente che, di seguito, per iscritto contestava gli inadempimento, tanto che con nota di diffida dell'11.5.2020 aveva infine intimato la risoluzione del contratto, volontà ribadita nella successiva diffida del 3.6.2020, nella quale aveva richiesto la restituzione di tutti gli archivi dal 2017 al 2020.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava in ogni punto la domanda della parte attrice, sia quanto alle eccezioni preliminari, sia quanto al merito delle opposte eccezioni, allegando che essa, in sede di circolarizzazione delle poste attive e passive concordatarie effettuata a mezzo di nota trasmessa al dott. nella sua qualità di attestatore del piano concordatario dellaPersona_1 opposta aveva dichiarato di essere debitrice della somma di € 23.375,05; la parte contestava anche l'allegazione dell'avere la parte opponente subito danno nella somma dalla medesima indicata nell'atto di citazione, richiamando gli accordi di tipo transattivo intervenuti tra le parti negli anni precedenti ed eccepiva la difformità del procedimento con il quale la parte opponente sosteneva avere intimato la risoluzione del contratto.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale e, all'udienza del
17.9.2025, era riservata a sentenza su richiesta concorde delle parti, formalizzata alla precedente udienza del 27.5.2025.
Il decreto ingiuntivo va revocato non avendo la parte opposta fornito prova convincente della effettiva sussistenza del credito e, prima ancora e principalmente, dell'avere correttamente adempiuto alle prestazioni discendenti dal contratto stipulato tra le parti.
In via preliminare, vanno confermate tutte le ordinanze emesse nel procedimento con le quali sono state vagliate sia l'eccezione di incompetenza per territorio, sia l'eccezione di improcedibilità della domanda dell'opposto per assenza di previo procedimento di mediazione.
Va rimarcato, quanto alla prima eccezione, che il contratto stipulato tra le parti delinea con precisione i parametri di determinazione del compenso dovuto alla opposta per l'esecuzione delle prestazioni in esso dedotte, con la conseguenza che, in applicazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., trattandosi di obbligazione pecuniaria, ed avendo il creditore sede in Potenza, la competenza appartiene al tribunale correttamente adito dal creditore.
Si osserva, peraltro, come nelle conclusioni sintetizzate nella comparsa conclusionale depositata dal debitore e nelle successive memorie di replica, le eccezioni preliminari non siano state riproposte.
Va anche rilevato come, malgrado alcuni evidenti errori materiali nella esplicitazione del petitum riscontrate nella prima memoria 183 c.p.c. depositata il 30.3.2023, la parte opponente non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti della opposta, di tal che la richiesta CTU per valutare il pregiudizio patito per effetti del dedotto inadempimento appare ininfluente ai fini del decidere.
Prima di esaminare nel merito la controversia, vanno delineate le coordinate giurisprudenziali alla stregua delle quali essa va definita.
Come è noto, secondo i principi generali espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ed in via generale, laddove il creditore agisca per l'adempimento, egli deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
è infatti onere del debitore convenuto di fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
La regola generale descritta va combinata con le peculiarità del giudizio di opposizione, nel quale mette capo all'opposto, attore in senso sostanziale, di fornire prova adeguata dell'an e del quantum del diritto azionato in via monitoria.
Laddove poi, come nel caso di specie, venga dedotta quale fatto impeditivo, una eccezione di inadempimento, argomentazione centrale sulla quale si incentra l'opposizione, il creditore dovrà, a maggior ragione, fornire la prova di avere correttamente adempiuto.
Il primo elemento di criticità rinvenibile nel corredo probatorio offerto alla odierna valutazione dalla società opposta, concerne il mancato deposito delle fatture, indicate solo nella tabella inserita nel corpo del decreto ingiuntivo, ma mai materialmente prodotte in giudizio.
Il decreto ingiuntivo è stato, infatti, emesso sulla scorta di estratto autentico delle scritture contabili e di corrispondenza intercorsa nel periodo precedente alla ammissione della opposta a concordato preventivo, e segnatamente di una nota nella quale l'odierna opponente, nel 2019, dichiarava di avere un debito "di € 25.070,85 " somma occorreva detrarre la somma già pagata di € 1.695,80; la somma ingiunta ammonta tuttavia ad € 79.129,60.
Orbene, se la documentazione descritta poteva essere sufficiente alla emissione della ingiunzione di pagamento, la medesima non costituisce prova piena del credito azionato, a maggior ragione in mancanza delle fatture, dalla cui lettura sarebbe stato possibile evincere a quale dei servizi - molteplici
- dedotti in contratto le stesse si riferissero.
L'ingiunzione di pagamento si fonda sul contratto stipulato tra le parti il 30.6.2016 avente ad oggetto outsourcing servizi informatici bancari e finanziari”, laddove in esso si legge che CP_1 si obbligava 66
ad effettuare in favore di Pt_1 la “gestione ed esecuzione mediante il sistema informativo Gesbank
Evolution" di una serie di servizi, che erano partitamente elencati all'art. 3 intitolato “ oggetto del 66
contratto".
I servizi erano raggruppati in : servizi strettamente inerenti l'attività bancaria e finanziaria, ed altri servizi, tra i quali contabilità generale ed IVA e Gestione delle liquidazioni periodiche, Modelli 770, consulenza su redazione di bilanci e fiscalità, valutazione rischio clienti, segnalazioni agli organi di
Vigilanza, oltre che numerose attività accessorie che erano elencate al punto 3.2, tra le quali
"elaborazione di bilanci conformi alle disposizioni vigenti Banca d'Italia e ai principi IAS/ IFSR".
L'opponente sostiene che una serie di prestazioni non sarebbero state rese, o sarebbero state rese non correttamente, tanto che essa era stata costretta ad acquistare servizi dall'esterno, al fine di evitare conseguenze sanzionatorie in esito alle verifiche cui era sottoposta in quanto intermediario finanziario.
La medesima parte sostiene di avere sostenuto rilevanti costi, che documentava in un documento di sintesi dalla stessa redatto, ma che non si sono tradotte in alcuna domanda riconvenzionale.
Orbene, la circostanza della esistenza di prestazioni rimaste inadempiute o non correttamente adempiute, trova conferma in un documento trasmesso da CP_1 alla opposta, datato 18.2.2019,
nella quale, riscontrando contestazioni della cliente del 4.2.2019 in ordine alla mancata redazione 66
della nota integrativa alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza”, la prima ammetteva il proprio inadempimento e, addirittura, accoglieva la domanda risarcitoria formulata da controparte, ragguagliandola a 3 mensilità marzo- aprile e maggio 2019. 66L'opponente ha depositato una missiva datata 24.3.2020 nella quale Pt_1 lamentava come fosse ingiustificabile che un software che costa 60.000,00 euro annui ci ponga in condizione di rischiare richiami o peggio ancora da parte della Vigilanza" stigmatizzando come, malgrado rassicurazioni sulla implementazione del software, questa non fosse mai avvenuta, essendo gesbank inadatta alla gestione delle società finanziarie, costringendo al ricorso ad attività manuali ed a consulenze esterne, anche per la redazione dei modelli 770 per i quali la odierna opposta era stata costretta a valersi, dal
2017 in poi, di tecnici esterni.
La parte opposta ha anche depositato due missive del mese di maggio del 2020 con le quali si intimava la risoluzione del contratto per grave inadempimento e si invitava CP_1 al caricamento dei dati degli archivi dal 2017 al 2020. Si ritiene che, sebbene la lettera di diffida ed intimazione della risoluzione non risulti conforme alla tempistica imposta, per la risoluzione contrattuale, dall'art. 19 del contratto, nondimeno essa evidenzi come la odierna opponente avesse contestato, negli anni, certamente anche per il 2019 ed il 2020, una serie di inadempimenti, addirittura riconosciuti dalla parte opposta.
Si rimarca come l'opposta solo con decreto del 10.6.2020 (successivo alle diffide del maggio 2020) sia stata ammessa a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.
Della inadeguatezza del sistema gesbank per gli intermediari finanziari vi è traccia addirittura in alcuni passaggi della proposta di concordato preventivo del 2019, nel quale si parla di alcune iniziative, poi 66abbandonate, per adeguare il programma per renderlo idoneo anche al target degli intermediari finanziari" iniziativa poi abbandonata. ( pag. 34 della proposta di concordato depositata in atti dalla parte opposta)
Paradossalmente, risulta che le parti addivenissero più o meno annualmente ad una sorta di
"composizione transattiva", in forza della quale la opposta praticava una sorta di risarcimento dei danni anticipato sembrerebbe uno sconto sui corrispettivi di alcune prestazioni- in accordo con il cliente.
Ovviamente, detta “ tolleranza” non impedisce affatto che l'opponente possa, in sede giudiziale, valersi 66
della eccezione di inadempimento.
Sul tema, si è sostenuto che “L'eccezione di inadempimento può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, quand'anche non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto "ex adverso", non ponendo l'art. 1460 c.c. alcuna limitazione temporale o modale alla sua esperibilità, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, né essendo l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, subordinato ad alcuna condizione né, in particolare, alla previa intimazione di una diffida o ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento, l'eccezione stessa. (cfr. Cass.
17214/2020)
La prova testimoniale ha confermato gli assunti della parte opponente in relazione alla inadeguatezza dei servizi offerti dalla opposta,
Si ritiene che la prova espletata a mezzo dei testi della parte opponente sia attendibile, in quanto coerente con il dato documentale. Il teste Testimone_1 , dipendente di Pt_1 sino al 2022, dichiarava che effettivamente la società era sottoposta alla vigilanza della banca di Italia e che ella, malgrado la esistenza del contratto di outsourcing, era costretta a rivolgersi a soggetti terzi per prestazioni che la CP_1 avrebbe dovuto eseguire.
Il teste, escusso a prova contraria, precisava che le criticità nella gestione del sistema gesbank sorsero intorno al 2016 in conseguenza di alcune modifiche regolamentari disposta dalla Banda d'Italia ma che non era vero che CP_1 non aveva potuto "prestare assistenza sul sistema finalizzata alla produzione delle tabelle "di cui al regolamento a causa del mancato invio dal parte di Pt_1 delle informazioni che questa avrebbe dovuto fornire. La teste Testimone_2 dipendente di Pt_1 che rendeva una deposizione molto dettagliata e della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare in ragione del rapporto di coniugio con il direttore generale della opposta, confermava che, a causa delle prestazioni incomplete della opposta la società
Pt_1 era costretta a rivolgersi a prestazioni esterne;
che il sistema gesbank non supportava "la parte contabile rispetto alla normativa vigente"; che le criticità erano sorte dal 2016 con le modifiche regolamentari disposte dalla Banca di Italia;
che, tuttavia, le modifiche erano state emesse nel 2011; che non era vero che le decisioni della Governance che Pt_1 avrebbe dovuto fornire non erano state
Part fornite;
che i bilanci di Pt_1 erano stati sottoposti a revisione contabile da parte della società
La stessa nel confermare la domanda a prova contraria della controparte sui servizi resi da CP_1 dichiarava che i servizi consistenti in “attività di assistenza al corretto utilizzo da parte di credit del software gesbank messo a disposizione con collegamento telematico a supporto del servizio di outsourcing "ma precisava che non si trattava di tutti i servizi previsti in contratto.
Sul punto, la teste appare attendibile, laddove i servizi e le prestazioni a carico di CP_1 come dettagliatamente previste in contratto erano decisamente maggiori, più numerose e più qualificate. ( cfr. art. 3 del contratto e sue numerosissime specificazioni)
I testi confermavano che alcun proposta transattiva era mai stata accettata per l'anno 2020 ed anche le voci di costo per il ricorso a servizi esterni di cui all'allegato report depositato in giudizio dalla parte opponente.
Decisamente meno attendibili appaiono le deposizioni dei testi di parte opposta laddove tendono a
"ridurre" in maniera sensibile il numero, la portata e la complessità di ciò che a loro dire era fornito dalla CP_1 le cui prestazioni dedotte in contratto non possono farsi coincidere con una sorta di assistenza all'uso di un software.
Conclusivamente, l'eccezione di inadempimento proposta dalla convenuta ( che non ha spiegato domanda risarcitoria ed i cui testi hanno confermato il sistematico ricorso oneroso a soggetti esterni per tamponare l'inadeguatezza delle prestazioni fornite da CP_1 su di un software esso stesso inadeguato) è fondata e coerente con il principio generale della buona fede.
In assenza delle fatture, peraltro, sarebbe anche impossibile potere eventualmente rideterminare il credito laddove, in astratto ( perché il dato non è emerso dagli atti) alcune delle prestazioni fatturate fossero state regolarmente eseguite.
In assenza di domanda riconvenzionale, la CTU domandata dall'opposto per la stima dei danni appare ininfluente ai fini del decidere. Conclusivamente, allora, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza a vanno pertanto poste a carico della parte opposta ed in favore della parte opponente.
Esse sono liquidate in € 12.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge in base alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), ai criteri tariffari di cui ai dd.mm.55/2014 e 147/2022 applicati in importi sostanzialmente pari ai medi di tariffa, tranne che per la fase istruttoria, non particolarmente complessa, per la quale sono stati applicati importi sostanzialmente prossimi ai minimi di tariffa.
Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto
Parte_1 ogni altra domanda, eccezione ingiuntivo n. 577/2020 proposta da e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 12.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito per parte opponente, per dichiarato anticipo.
Potenza, 15.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice unico, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 2233/2020, vertente
TRA
Parte_1 in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t.,
C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Caputo, elettivamente domiciliato in
,
Potenza, presso lo studio dell'avv. Cinzia Cricco come in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Antonio AR e Francesco Angelo P.IVA_2
AE AR, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.9.2020, la Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 577/2020, notificato il 7.7.2020, con il quale era alla medesima ingiunto il pagamento della somma di € 79.126,60 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese della fase monitoria, somma dovuta in forza della emissione delle fatture n. 7/3-12/3-20/03-22/03-24/03-
26/03-29/03 del 2019 e 2/03-7/03-9/03-12/0313/00-27/00-31/0045/00 58/00 tutte del 2020,
domandando:
in via preliminare: accertare l'incompetenza del tribunale di Potenza per essere competente il tribunale di Foggia, l'improcedibilità della domanda in forza della clausola di mediazione contrattualmente prevista in contrato;
di revocare il decreto ingiuntivo per essere stato emesso in difetto delle condizioni di cui all'art. 643 c.p.c; nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo, accertando che nulla è dovuto dalla opponente con conseguenziale rigetto della domanda dell'opposta e condannare la società opposta al pagamento delle spese e delle competenza di causa, con distrazione in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
L'opponente allegava: la competenza per territorio del Tribunale di Foggia in ragione della Sede legale della Pt_1 Lucera, e della sottoscrizione, in Lucera, del contratto stipulato tra le parti;
l'improcedibilità della domanda per non avere il creditore proposto procedimento di mediazione previsto in contratto;
inadempimento delle obbligazioni assunte dal opposto in dipendenza del contratto, tanto che la opponente era stata costretta a valersi di servizi che l'opposta avrebbe dovuto eseguire, con conseguenziale esborso di € 91.525,00, come da report depositato in atti;
che ella ripetutamente sia verbalmente che, di seguito, per iscritto contestava gli inadempimento, tanto che con nota di diffida dell'11.5.2020 aveva infine intimato la risoluzione del contratto, volontà ribadita nella successiva diffida del 3.6.2020, nella quale aveva richiesto la restituzione di tutti gli archivi dal 2017 al 2020.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava in ogni punto la domanda della parte attrice, sia quanto alle eccezioni preliminari, sia quanto al merito delle opposte eccezioni, allegando che essa, in sede di circolarizzazione delle poste attive e passive concordatarie effettuata a mezzo di nota trasmessa al dott. nella sua qualità di attestatore del piano concordatario dellaPersona_1 opposta aveva dichiarato di essere debitrice della somma di € 23.375,05; la parte contestava anche l'allegazione dell'avere la parte opponente subito danno nella somma dalla medesima indicata nell'atto di citazione, richiamando gli accordi di tipo transattivo intervenuti tra le parti negli anni precedenti ed eccepiva la difformità del procedimento con il quale la parte opponente sosteneva avere intimato la risoluzione del contratto.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale e, all'udienza del
17.9.2025, era riservata a sentenza su richiesta concorde delle parti, formalizzata alla precedente udienza del 27.5.2025.
Il decreto ingiuntivo va revocato non avendo la parte opposta fornito prova convincente della effettiva sussistenza del credito e, prima ancora e principalmente, dell'avere correttamente adempiuto alle prestazioni discendenti dal contratto stipulato tra le parti.
In via preliminare, vanno confermate tutte le ordinanze emesse nel procedimento con le quali sono state vagliate sia l'eccezione di incompetenza per territorio, sia l'eccezione di improcedibilità della domanda dell'opposto per assenza di previo procedimento di mediazione.
Va rimarcato, quanto alla prima eccezione, che il contratto stipulato tra le parti delinea con precisione i parametri di determinazione del compenso dovuto alla opposta per l'esecuzione delle prestazioni in esso dedotte, con la conseguenza che, in applicazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., trattandosi di obbligazione pecuniaria, ed avendo il creditore sede in Potenza, la competenza appartiene al tribunale correttamente adito dal creditore.
Si osserva, peraltro, come nelle conclusioni sintetizzate nella comparsa conclusionale depositata dal debitore e nelle successive memorie di replica, le eccezioni preliminari non siano state riproposte.
Va anche rilevato come, malgrado alcuni evidenti errori materiali nella esplicitazione del petitum riscontrate nella prima memoria 183 c.p.c. depositata il 30.3.2023, la parte opponente non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti della opposta, di tal che la richiesta CTU per valutare il pregiudizio patito per effetti del dedotto inadempimento appare ininfluente ai fini del decidere.
Prima di esaminare nel merito la controversia, vanno delineate le coordinate giurisprudenziali alla stregua delle quali essa va definita.
Come è noto, secondo i principi generali espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ed in via generale, laddove il creditore agisca per l'adempimento, egli deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
è infatti onere del debitore convenuto di fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
La regola generale descritta va combinata con le peculiarità del giudizio di opposizione, nel quale mette capo all'opposto, attore in senso sostanziale, di fornire prova adeguata dell'an e del quantum del diritto azionato in via monitoria.
Laddove poi, come nel caso di specie, venga dedotta quale fatto impeditivo, una eccezione di inadempimento, argomentazione centrale sulla quale si incentra l'opposizione, il creditore dovrà, a maggior ragione, fornire la prova di avere correttamente adempiuto.
Il primo elemento di criticità rinvenibile nel corredo probatorio offerto alla odierna valutazione dalla società opposta, concerne il mancato deposito delle fatture, indicate solo nella tabella inserita nel corpo del decreto ingiuntivo, ma mai materialmente prodotte in giudizio.
Il decreto ingiuntivo è stato, infatti, emesso sulla scorta di estratto autentico delle scritture contabili e di corrispondenza intercorsa nel periodo precedente alla ammissione della opposta a concordato preventivo, e segnatamente di una nota nella quale l'odierna opponente, nel 2019, dichiarava di avere un debito "di € 25.070,85 " somma occorreva detrarre la somma già pagata di € 1.695,80; la somma ingiunta ammonta tuttavia ad € 79.129,60.
Orbene, se la documentazione descritta poteva essere sufficiente alla emissione della ingiunzione di pagamento, la medesima non costituisce prova piena del credito azionato, a maggior ragione in mancanza delle fatture, dalla cui lettura sarebbe stato possibile evincere a quale dei servizi - molteplici
- dedotti in contratto le stesse si riferissero.
L'ingiunzione di pagamento si fonda sul contratto stipulato tra le parti il 30.6.2016 avente ad oggetto outsourcing servizi informatici bancari e finanziari”, laddove in esso si legge che CP_1 si obbligava 66
ad effettuare in favore di Pt_1 la “gestione ed esecuzione mediante il sistema informativo Gesbank
Evolution" di una serie di servizi, che erano partitamente elencati all'art. 3 intitolato “ oggetto del 66
contratto".
I servizi erano raggruppati in : servizi strettamente inerenti l'attività bancaria e finanziaria, ed altri servizi, tra i quali contabilità generale ed IVA e Gestione delle liquidazioni periodiche, Modelli 770, consulenza su redazione di bilanci e fiscalità, valutazione rischio clienti, segnalazioni agli organi di
Vigilanza, oltre che numerose attività accessorie che erano elencate al punto 3.2, tra le quali
"elaborazione di bilanci conformi alle disposizioni vigenti Banca d'Italia e ai principi IAS/ IFSR".
L'opponente sostiene che una serie di prestazioni non sarebbero state rese, o sarebbero state rese non correttamente, tanto che essa era stata costretta ad acquistare servizi dall'esterno, al fine di evitare conseguenze sanzionatorie in esito alle verifiche cui era sottoposta in quanto intermediario finanziario.
La medesima parte sostiene di avere sostenuto rilevanti costi, che documentava in un documento di sintesi dalla stessa redatto, ma che non si sono tradotte in alcuna domanda riconvenzionale.
Orbene, la circostanza della esistenza di prestazioni rimaste inadempiute o non correttamente adempiute, trova conferma in un documento trasmesso da CP_1 alla opposta, datato 18.2.2019,
nella quale, riscontrando contestazioni della cliente del 4.2.2019 in ordine alla mancata redazione 66
della nota integrativa alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza”, la prima ammetteva il proprio inadempimento e, addirittura, accoglieva la domanda risarcitoria formulata da controparte, ragguagliandola a 3 mensilità marzo- aprile e maggio 2019. 66L'opponente ha depositato una missiva datata 24.3.2020 nella quale Pt_1 lamentava come fosse ingiustificabile che un software che costa 60.000,00 euro annui ci ponga in condizione di rischiare richiami o peggio ancora da parte della Vigilanza" stigmatizzando come, malgrado rassicurazioni sulla implementazione del software, questa non fosse mai avvenuta, essendo gesbank inadatta alla gestione delle società finanziarie, costringendo al ricorso ad attività manuali ed a consulenze esterne, anche per la redazione dei modelli 770 per i quali la odierna opposta era stata costretta a valersi, dal
2017 in poi, di tecnici esterni.
La parte opposta ha anche depositato due missive del mese di maggio del 2020 con le quali si intimava la risoluzione del contratto per grave inadempimento e si invitava CP_1 al caricamento dei dati degli archivi dal 2017 al 2020. Si ritiene che, sebbene la lettera di diffida ed intimazione della risoluzione non risulti conforme alla tempistica imposta, per la risoluzione contrattuale, dall'art. 19 del contratto, nondimeno essa evidenzi come la odierna opponente avesse contestato, negli anni, certamente anche per il 2019 ed il 2020, una serie di inadempimenti, addirittura riconosciuti dalla parte opposta.
Si rimarca come l'opposta solo con decreto del 10.6.2020 (successivo alle diffide del maggio 2020) sia stata ammessa a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.
Della inadeguatezza del sistema gesbank per gli intermediari finanziari vi è traccia addirittura in alcuni passaggi della proposta di concordato preventivo del 2019, nel quale si parla di alcune iniziative, poi 66abbandonate, per adeguare il programma per renderlo idoneo anche al target degli intermediari finanziari" iniziativa poi abbandonata. ( pag. 34 della proposta di concordato depositata in atti dalla parte opposta)
Paradossalmente, risulta che le parti addivenissero più o meno annualmente ad una sorta di
"composizione transattiva", in forza della quale la opposta praticava una sorta di risarcimento dei danni anticipato sembrerebbe uno sconto sui corrispettivi di alcune prestazioni- in accordo con il cliente.
Ovviamente, detta “ tolleranza” non impedisce affatto che l'opponente possa, in sede giudiziale, valersi 66
della eccezione di inadempimento.
Sul tema, si è sostenuto che “L'eccezione di inadempimento può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, quand'anche non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto "ex adverso", non ponendo l'art. 1460 c.c. alcuna limitazione temporale o modale alla sua esperibilità, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, né essendo l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, subordinato ad alcuna condizione né, in particolare, alla previa intimazione di una diffida o ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento, l'eccezione stessa. (cfr. Cass.
17214/2020)
La prova testimoniale ha confermato gli assunti della parte opponente in relazione alla inadeguatezza dei servizi offerti dalla opposta,
Si ritiene che la prova espletata a mezzo dei testi della parte opponente sia attendibile, in quanto coerente con il dato documentale. Il teste Testimone_1 , dipendente di Pt_1 sino al 2022, dichiarava che effettivamente la società era sottoposta alla vigilanza della banca di Italia e che ella, malgrado la esistenza del contratto di outsourcing, era costretta a rivolgersi a soggetti terzi per prestazioni che la CP_1 avrebbe dovuto eseguire.
Il teste, escusso a prova contraria, precisava che le criticità nella gestione del sistema gesbank sorsero intorno al 2016 in conseguenza di alcune modifiche regolamentari disposta dalla Banda d'Italia ma che non era vero che CP_1 non aveva potuto "prestare assistenza sul sistema finalizzata alla produzione delle tabelle "di cui al regolamento a causa del mancato invio dal parte di Pt_1 delle informazioni che questa avrebbe dovuto fornire. La teste Testimone_2 dipendente di Pt_1 che rendeva una deposizione molto dettagliata e della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare in ragione del rapporto di coniugio con il direttore generale della opposta, confermava che, a causa delle prestazioni incomplete della opposta la società
Pt_1 era costretta a rivolgersi a prestazioni esterne;
che il sistema gesbank non supportava "la parte contabile rispetto alla normativa vigente"; che le criticità erano sorte dal 2016 con le modifiche regolamentari disposte dalla Banca di Italia;
che, tuttavia, le modifiche erano state emesse nel 2011; che non era vero che le decisioni della Governance che Pt_1 avrebbe dovuto fornire non erano state
Part fornite;
che i bilanci di Pt_1 erano stati sottoposti a revisione contabile da parte della società
La stessa nel confermare la domanda a prova contraria della controparte sui servizi resi da CP_1 dichiarava che i servizi consistenti in “attività di assistenza al corretto utilizzo da parte di credit del software gesbank messo a disposizione con collegamento telematico a supporto del servizio di outsourcing "ma precisava che non si trattava di tutti i servizi previsti in contratto.
Sul punto, la teste appare attendibile, laddove i servizi e le prestazioni a carico di CP_1 come dettagliatamente previste in contratto erano decisamente maggiori, più numerose e più qualificate. ( cfr. art. 3 del contratto e sue numerosissime specificazioni)
I testi confermavano che alcun proposta transattiva era mai stata accettata per l'anno 2020 ed anche le voci di costo per il ricorso a servizi esterni di cui all'allegato report depositato in giudizio dalla parte opponente.
Decisamente meno attendibili appaiono le deposizioni dei testi di parte opposta laddove tendono a
"ridurre" in maniera sensibile il numero, la portata e la complessità di ciò che a loro dire era fornito dalla CP_1 le cui prestazioni dedotte in contratto non possono farsi coincidere con una sorta di assistenza all'uso di un software.
Conclusivamente, l'eccezione di inadempimento proposta dalla convenuta ( che non ha spiegato domanda risarcitoria ed i cui testi hanno confermato il sistematico ricorso oneroso a soggetti esterni per tamponare l'inadeguatezza delle prestazioni fornite da CP_1 su di un software esso stesso inadeguato) è fondata e coerente con il principio generale della buona fede.
In assenza delle fatture, peraltro, sarebbe anche impossibile potere eventualmente rideterminare il credito laddove, in astratto ( perché il dato non è emerso dagli atti) alcune delle prestazioni fatturate fossero state regolarmente eseguite.
In assenza di domanda riconvenzionale, la CTU domandata dall'opposto per la stima dei danni appare ininfluente ai fini del decidere. Conclusivamente, allora, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza a vanno pertanto poste a carico della parte opposta ed in favore della parte opponente.
Esse sono liquidate in € 12.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge in base alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), ai criteri tariffari di cui ai dd.mm.55/2014 e 147/2022 applicati in importi sostanzialmente pari ai medi di tariffa, tranne che per la fase istruttoria, non particolarmente complessa, per la quale sono stati applicati importi sostanzialmente prossimi ai minimi di tariffa.
Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto
Parte_1 ogni altra domanda, eccezione ingiuntivo n. 577/2020 proposta da e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 12.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito per parte opponente, per dichiarato anticipo.
Potenza, 15.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro