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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5696/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 maggio 2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano, il 28 giugno 1972 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti AN Simeone e Francesca Crespi presso i quali ha eletto domicilio telematico agli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
e
2) Parte_2
Nata a Milano, il 16 marzo 1974 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti AN Simeone e Francesca Crespi presso i quali ha eletto domicilio telematico agli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 15 giugno 2002 (matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Milano, n. 728, parte 2, serie A, registro 01, anno 2002), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati due figli minori: AN nato a [...] il [...] C.F.
, cittadino italiano e nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 Per_1
, cittadina italiana. C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori AN e restano affidati a entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in via congiunta su di essi, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale ciascuno dei figli, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui i minori si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente.
2. AN e rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica, presso la Per_1 casa materna.
3. AN e trascorreranno con ciascuno dei genitori tempi paritetici, sulla base dello Per_1 schema sottoindicato che i genitori potranno, d'accordo tra di loro, modificare in funzione delle rispettive esigenze lavorative e degli impegni e delle esigenze dei figli: a) Calendario ordinario: lunedì e giovedì con la madre;
martedì e mercoledì con il padre;
fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola con rientro il lunedì mattina a scuola, alternati;
i Ponti saranno trascorsi con il genitore con il quale i figli trascorreranno il fine settimana adiacente;
b) vacanze scolastiche natalizie suddivise a metà; in caso di mancato accordo sui singoli periodi, i figli trascorreranno: negli anni con cifra finale pari il periodo decorrente dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre con il padre e il periodo decorrente dal 30 dicembre al giorno di ripresa delle lezioni scolastiche con la madre;
negli anni con cifra finale dispari il periodo decorrente dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre con la madre e il periodo decorrente dal 30 dicembre al giorno di ripresa delle lezioni scolastiche con il padre;
c) vacanze pasquali: con il padre negli anni con cifra finale dispari, con la madre negli anni con cifra finale pari;
d) vacanze di Carnevale, ove previste dal calendario scolastico: con il padre negli anni con cifra finale pari, con la madre negli anni con cifra finale dispari;
e) per metà del periodo delle vacanze scolastiche estive, in base a periodi che saranno concordati dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo i figli rimarranno: negli anni con cifra finale pari per i primi 15 giorni di luglio e i primi 15 giorni di agosto con il padre (restante periodo con la madre); negli anni con cifra finale dispari per i primi 15 giorni di luglio e i primi 15 giorni di agosto con la madre (restante periodo con il padre).
4. Resta inteso che: a) i giorni indicati sopra per il calendario ordinario si intendono comprensivi del pernottamento;
b) al termine di un periodo di vacanza (estivo, natalizio e pasquale) i minori trascorreranno il fine settimana immediatamente successivo con il genitore con cui non hanno trascorso l'ultimo periodo di vacanza;
c) i genitori, come indicato al punto 3 che precede, potranno, di comune accordo liberamente modificare il calendario dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi.
5. La casa familiare, sita in Milano, via Emilio De Marchi n. 19, resta assegnata, con tutto quanto la arreda a dandosi atto che d'intesa Parte_2 Parte_1 con la moglie, ha rilasciato l'immobile nel mese di gennaio 2024, portando con sé i propri effetti personali.
6. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli, in forma diretta, nei tempi di rispettiva spettanza.
7. I genitori terranno a proprio carico, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie di cui alle Linee Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano che qui di seguito si trascrivono
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. In espressa deroga rispetto a quanto sopra previsto, il Dott. terrà a proprio esclusivo Pt_1 carico il 100% della retta scolastica dell'Istituto Salesiani frequentato da , sino al termine Per_1 del ciclo di scuola media inferiore. C. Dare atto dei seguenti accordi raggiunti tra le parti 9. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione di carattere patrimoniale comunque connessa alla pregressa convivenza e, dunque, di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra, eccezion fatta per l'adempimento di quanto previsto nell'emananda sentenza che accoglierà le conclusioni qui formulate.” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Le parti hanno chiesto, quindi, che, dopo la pronuncia della sentenza di separazione, la causa venga rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter, secondo comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a sei mesi, ai fini della pronuncia della sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso unitario di separazione e divorzio depositato in data 9 maggio 2025. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte– provveda agli incombenti di rito. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...], il [...], C.F. e C.F._1 Parte_2 nata a [...], il [...], C.F. coniugi
[...] C.F._2 sposati con rito concordatario in Milano in data 15 giugno 2002 (matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Milano, n. 728, parte 2, serie A, registro 01, anno 2002), in regime di separazione dei beni.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni espressamente riportate nella parte in fatto di questa sentenza da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 4.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 maggio 2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano, il 28 giugno 1972 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti AN Simeone e Francesca Crespi presso i quali ha eletto domicilio telematico agli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
e
2) Parte_2
Nata a Milano, il 16 marzo 1974 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti AN Simeone e Francesca Crespi presso i quali ha eletto domicilio telematico agli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 15 giugno 2002 (matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Milano, n. 728, parte 2, serie A, registro 01, anno 2002), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati due figli minori: AN nato a [...] il [...] C.F.
, cittadino italiano e nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 Per_1
, cittadina italiana. C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori AN e restano affidati a entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in via congiunta su di essi, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale ciascuno dei figli, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui i minori si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente.
2. AN e rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica, presso la Per_1 casa materna.
3. AN e trascorreranno con ciascuno dei genitori tempi paritetici, sulla base dello Per_1 schema sottoindicato che i genitori potranno, d'accordo tra di loro, modificare in funzione delle rispettive esigenze lavorative e degli impegni e delle esigenze dei figli: a) Calendario ordinario: lunedì e giovedì con la madre;
martedì e mercoledì con il padre;
fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola con rientro il lunedì mattina a scuola, alternati;
i Ponti saranno trascorsi con il genitore con il quale i figli trascorreranno il fine settimana adiacente;
b) vacanze scolastiche natalizie suddivise a metà; in caso di mancato accordo sui singoli periodi, i figli trascorreranno: negli anni con cifra finale pari il periodo decorrente dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre con il padre e il periodo decorrente dal 30 dicembre al giorno di ripresa delle lezioni scolastiche con la madre;
negli anni con cifra finale dispari il periodo decorrente dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre con la madre e il periodo decorrente dal 30 dicembre al giorno di ripresa delle lezioni scolastiche con il padre;
c) vacanze pasquali: con il padre negli anni con cifra finale dispari, con la madre negli anni con cifra finale pari;
d) vacanze di Carnevale, ove previste dal calendario scolastico: con il padre negli anni con cifra finale pari, con la madre negli anni con cifra finale dispari;
e) per metà del periodo delle vacanze scolastiche estive, in base a periodi che saranno concordati dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo i figli rimarranno: negli anni con cifra finale pari per i primi 15 giorni di luglio e i primi 15 giorni di agosto con il padre (restante periodo con la madre); negli anni con cifra finale dispari per i primi 15 giorni di luglio e i primi 15 giorni di agosto con la madre (restante periodo con il padre).
4. Resta inteso che: a) i giorni indicati sopra per il calendario ordinario si intendono comprensivi del pernottamento;
b) al termine di un periodo di vacanza (estivo, natalizio e pasquale) i minori trascorreranno il fine settimana immediatamente successivo con il genitore con cui non hanno trascorso l'ultimo periodo di vacanza;
c) i genitori, come indicato al punto 3 che precede, potranno, di comune accordo liberamente modificare il calendario dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi.
5. La casa familiare, sita in Milano, via Emilio De Marchi n. 19, resta assegnata, con tutto quanto la arreda a dandosi atto che d'intesa Parte_2 Parte_1 con la moglie, ha rilasciato l'immobile nel mese di gennaio 2024, portando con sé i propri effetti personali.
6. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli, in forma diretta, nei tempi di rispettiva spettanza.
7. I genitori terranno a proprio carico, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie di cui alle Linee Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano che qui di seguito si trascrivono
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. In espressa deroga rispetto a quanto sopra previsto, il Dott. terrà a proprio esclusivo Pt_1 carico il 100% della retta scolastica dell'Istituto Salesiani frequentato da , sino al termine Per_1 del ciclo di scuola media inferiore. C. Dare atto dei seguenti accordi raggiunti tra le parti 9. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione di carattere patrimoniale comunque connessa alla pregressa convivenza e, dunque, di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra, eccezion fatta per l'adempimento di quanto previsto nell'emananda sentenza che accoglierà le conclusioni qui formulate.” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Le parti hanno chiesto, quindi, che, dopo la pronuncia della sentenza di separazione, la causa venga rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter, secondo comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a sei mesi, ai fini della pronuncia della sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso unitario di separazione e divorzio depositato in data 9 maggio 2025. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte– provveda agli incombenti di rito. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...], il [...], C.F. e C.F._1 Parte_2 nata a [...], il [...], C.F. coniugi
[...] C.F._2 sposati con rito concordatario in Milano in data 15 giugno 2002 (matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Milano, n. 728, parte 2, serie A, registro 01, anno 2002), in regime di separazione dei beni.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni espressamente riportate nella parte in fatto di questa sentenza da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 4.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG