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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 719/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2056/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1169/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 26/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. INTIM.PAG. N.07120229005589840 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CAR.PAG.N.07120090115495564000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CAR.PAG.N.07120090115495564000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CAR.PAG.N.07120090115495564000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CAR.PAG.N.07120100066424707000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CAR.PAG.N.07120100066424707000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CAR.PAG.N.07120100066424707000 IRAP 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellata impugna l'atto ivi contestato (intimazione di pagamento n. 07120229005589840000 del 24.06.2022 ammontante a complessivi euro 283.352,19, riferita a diversi atti di pertinenza di enti creditori diversi, ma contestata limitatamente alle cartelle nn.
07120090115495564000 e 07120100066424707000 di competenza della Direzione Provinciale I di Napoli), chiedendone l'annullamento per violazioni di legge.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate, unico ente intimato, chiedendo il rigetto del ricorso
Con l'impugnata sentenza n. 1169/13/2023, depositata il 26.01.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli accoglieva il ricorso condannando parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata dall'ufficio, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata.
L'appellato ha prodotto atti ammissione alla procedura ai sensi dell'articolo 1, commi 231-252 della Legge
n.197/2022 (Rottamazione-quater) e pagamento delle prime rate.
Con ordinanza interlocutoria il Collegio n. 121/2024 del 17.1.2024 sospendeva il giudizio fino al pagamento integrale dell'importo oggetto della rottamazione.
All'udienza fissata per la trattazione, come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nel merito e va accolto per le ragioni ed ai fini che di seguono si espongono.
Fondata è la duplice censura in rito di c.d. giudicato esterno e violazione del ne bis in idem per essere la legittimità degli atti de quibus stata già scrutinata in altro contenzioso, sia pure nei confronti della sola DE
(sent. n. 10820/31/2019 della CTP di Napoli, depositata in data 23/10/2019 e divenuta definitiva perché mai impugnata); del pari nel merito, e sulla stessa linea argomentativa, per aver l'Agenzia delle Entrate dimostrato
(con documentazione, ratione temporis, scrutinabile in questa sede in quanto indispensabile ai fini del decidere ex art. 58 D. lgs 546/1992 in quanto applicabile nel testo ante riforma alla luce delle precisazione ortopedico-additiva di diritto intertemporale operata dalla Corte costituzionale) la correttezza della notifica degli atti sottesi (cartelle di pagamento n. 07120090115495564000 e n. 07120100066424707000, entrambe notificate ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con la consegna degli atti nelle mani del coniuge con successiva spedizione della raccomandata informativa) e di ulteriori atti riscossivi della medesima sequela procedimentale (intimazioni di pagamento n. 07120139005011179000 e n. 07120169011169950000, la prima riferita alla cartella n. 07120090115495564000, la seconda riferita ad entrambe le cartelle n.
07120090115495564000 e n. 07120100066424707000, con la medesima modalità di notificazione ex art. 139 c.p.c. prestata in precedenza rispettivamente nelle date del 28.03.2013 e del 04.04.2016), con conseguente ritualità procedimentale, cristallizzazione della pretesa tributaria e efficacia interruttiva del termine prescrizionale decennale.
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri, peraltro insussistenti nel caso di specie in quanto infondati
(motivazione peraltro esplicitata per relationem) ed attinenti a profili procedimentali inidonei a comportare la caducazione dell'atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge (arg. ex art. 21 octies, II co. L. 241/1990).
Ai fini ulteriori del giudizio, va scrutinata la successiva prospettazione fornita da parte appellata mediante il deposito (posteriore rispetto alla proposizione dell'appello), di documentazione comprovante l'intervenuta l'ammissione (e la regolare prosecuzione con pagamento delle prime rate) all'iter ex articolo 1, commi
231-252 della Legge n.197/2022 (Rottamazione-quater).
Al riguardo, dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte (sentt 86/2026; 3417/25; ed, in particolare,
1871/2024) in linea con quella di legittimità ivi richiamata (e così superandosi il diverso avviso interinalmente formulato nella citata ordinanza di sospensione), – esaminato nel merito l'appello (nel caso di specie con suo accoglimento e riforma integrale della sentenza impugnata - va dichiarato, nei sensi che seguono, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come implicitamente richiesto dalla parte appellate mediante la prodotta successiva documentazione. Del resto in tali termini si è recentemente espressa la
Suprema Corte (Ordinanza n. 46 depositata il 2 gennaio 2024) che - con condivisibile argomentazione e dopo aver preliminarmente dato atto che il ricorrente, come nel caso di specie, ha depositato in data
31/10/2023 “Istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, c. 236, L. n. 197/2022”, dando atto: i) di avere aderito alla c.d. rottamazione quater con istanza del 2 maggio 2023 prot. (…), optando per il pagamento dilazionato in 18 rate trimestrali;
ii) che in data 28 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al contribuente il provvedimento di accoglimento con relativo piano di rateizzazione (v. doc. 2 allegato all'istanza); ii) che in data 29 ottobre 2023 ha versato la prima rata, come da quietanza di versamento allegata quale - rileva quanto segue: "2. La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l'assunzione da parte del contribuente dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, L. n. 197/2022. 3. Sebbene l'Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.
(l'istanza non afferma in modo esplicito la volontà di rinunciare al ricorso e non risulta comunicata all'Avvocatura), la dichiarazione del contribuente dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del
2019).
4. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi dell'art. 13-quater D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.
31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018)".
La Corte di legittimità quindi conclude nel senso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Del resto, anche la disposta sospensione del giudizio – nella richiamata ordinanza interlocutoria in ossequio al dato legislativo de quo, alla cui stregua (comma 236) "Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti" - può essere intesa nel senso che, accanto alla definizione della causa con statuizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, coesiste (ed in ciò l'effetto sospensivo improprio) la possibilità di reviviscenza dell'intergale originaria pretesa fiscale in caso di non integrale pagamento. In tal senso, rimossa per effetto dell'accoglimento del presente appello la sentenza di primo grado demolitiva degli stessi, si rispande l'efficacia degli atti impugnati nel presente giudizio.
Stante il disposto di legge, la definizione in rito e la complessità/novità delle questioni trattate, si compensano le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei sensi in motivazione e, per l'effetto ed in riforma della sentenza, rigetta il ricorso il ricorso di primo grado l'appello; per il resto dichiara estinto il giudizio nei sensi in motivazione;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2056/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1169/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 26/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. INTIM.PAG. N.07120229005589840 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CAR.PAG.N.07120090115495564000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CAR.PAG.N.07120090115495564000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CAR.PAG.N.07120090115495564000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CAR.PAG.N.07120100066424707000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CAR.PAG.N.07120100066424707000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CAR.PAG.N.07120100066424707000 IRAP 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellata impugna l'atto ivi contestato (intimazione di pagamento n. 07120229005589840000 del 24.06.2022 ammontante a complessivi euro 283.352,19, riferita a diversi atti di pertinenza di enti creditori diversi, ma contestata limitatamente alle cartelle nn.
07120090115495564000 e 07120100066424707000 di competenza della Direzione Provinciale I di Napoli), chiedendone l'annullamento per violazioni di legge.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate, unico ente intimato, chiedendo il rigetto del ricorso
Con l'impugnata sentenza n. 1169/13/2023, depositata il 26.01.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli accoglieva il ricorso condannando parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata dall'ufficio, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata.
L'appellato ha prodotto atti ammissione alla procedura ai sensi dell'articolo 1, commi 231-252 della Legge
n.197/2022 (Rottamazione-quater) e pagamento delle prime rate.
Con ordinanza interlocutoria il Collegio n. 121/2024 del 17.1.2024 sospendeva il giudizio fino al pagamento integrale dell'importo oggetto della rottamazione.
All'udienza fissata per la trattazione, come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nel merito e va accolto per le ragioni ed ai fini che di seguono si espongono.
Fondata è la duplice censura in rito di c.d. giudicato esterno e violazione del ne bis in idem per essere la legittimità degli atti de quibus stata già scrutinata in altro contenzioso, sia pure nei confronti della sola DE
(sent. n. 10820/31/2019 della CTP di Napoli, depositata in data 23/10/2019 e divenuta definitiva perché mai impugnata); del pari nel merito, e sulla stessa linea argomentativa, per aver l'Agenzia delle Entrate dimostrato
(con documentazione, ratione temporis, scrutinabile in questa sede in quanto indispensabile ai fini del decidere ex art. 58 D. lgs 546/1992 in quanto applicabile nel testo ante riforma alla luce delle precisazione ortopedico-additiva di diritto intertemporale operata dalla Corte costituzionale) la correttezza della notifica degli atti sottesi (cartelle di pagamento n. 07120090115495564000 e n. 07120100066424707000, entrambe notificate ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con la consegna degli atti nelle mani del coniuge con successiva spedizione della raccomandata informativa) e di ulteriori atti riscossivi della medesima sequela procedimentale (intimazioni di pagamento n. 07120139005011179000 e n. 07120169011169950000, la prima riferita alla cartella n. 07120090115495564000, la seconda riferita ad entrambe le cartelle n.
07120090115495564000 e n. 07120100066424707000, con la medesima modalità di notificazione ex art. 139 c.p.c. prestata in precedenza rispettivamente nelle date del 28.03.2013 e del 04.04.2016), con conseguente ritualità procedimentale, cristallizzazione della pretesa tributaria e efficacia interruttiva del termine prescrizionale decennale.
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri, peraltro insussistenti nel caso di specie in quanto infondati
(motivazione peraltro esplicitata per relationem) ed attinenti a profili procedimentali inidonei a comportare la caducazione dell'atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge (arg. ex art. 21 octies, II co. L. 241/1990).
Ai fini ulteriori del giudizio, va scrutinata la successiva prospettazione fornita da parte appellata mediante il deposito (posteriore rispetto alla proposizione dell'appello), di documentazione comprovante l'intervenuta l'ammissione (e la regolare prosecuzione con pagamento delle prime rate) all'iter ex articolo 1, commi
231-252 della Legge n.197/2022 (Rottamazione-quater).
Al riguardo, dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte (sentt 86/2026; 3417/25; ed, in particolare,
1871/2024) in linea con quella di legittimità ivi richiamata (e così superandosi il diverso avviso interinalmente formulato nella citata ordinanza di sospensione), – esaminato nel merito l'appello (nel caso di specie con suo accoglimento e riforma integrale della sentenza impugnata - va dichiarato, nei sensi che seguono, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come implicitamente richiesto dalla parte appellate mediante la prodotta successiva documentazione. Del resto in tali termini si è recentemente espressa la
Suprema Corte (Ordinanza n. 46 depositata il 2 gennaio 2024) che - con condivisibile argomentazione e dopo aver preliminarmente dato atto che il ricorrente, come nel caso di specie, ha depositato in data
31/10/2023 “Istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, c. 236, L. n. 197/2022”, dando atto: i) di avere aderito alla c.d. rottamazione quater con istanza del 2 maggio 2023 prot. (…), optando per il pagamento dilazionato in 18 rate trimestrali;
ii) che in data 28 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al contribuente il provvedimento di accoglimento con relativo piano di rateizzazione (v. doc. 2 allegato all'istanza); ii) che in data 29 ottobre 2023 ha versato la prima rata, come da quietanza di versamento allegata quale - rileva quanto segue: "2. La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l'assunzione da parte del contribuente dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, L. n. 197/2022. 3. Sebbene l'Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.
(l'istanza non afferma in modo esplicito la volontà di rinunciare al ricorso e non risulta comunicata all'Avvocatura), la dichiarazione del contribuente dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del
2019).
4. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi dell'art. 13-quater D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.
31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018)".
La Corte di legittimità quindi conclude nel senso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Del resto, anche la disposta sospensione del giudizio – nella richiamata ordinanza interlocutoria in ossequio al dato legislativo de quo, alla cui stregua (comma 236) "Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti" - può essere intesa nel senso che, accanto alla definizione della causa con statuizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, coesiste (ed in ciò l'effetto sospensivo improprio) la possibilità di reviviscenza dell'intergale originaria pretesa fiscale in caso di non integrale pagamento. In tal senso, rimossa per effetto dell'accoglimento del presente appello la sentenza di primo grado demolitiva degli stessi, si rispande l'efficacia degli atti impugnati nel presente giudizio.
Stante il disposto di legge, la definizione in rito e la complessità/novità delle questioni trattate, si compensano le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei sensi in motivazione e, per l'effetto ed in riforma della sentenza, rigetta il ricorso il ricorso di primo grado l'appello; per il resto dichiara estinto il giudizio nei sensi in motivazione;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.