Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00883/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01056/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA AN, rappresentata e difesa dall’avvocato Oreste Agosto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati OL Comunale, Roberto Malzone e NA Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del Comune di Salerno, prot. n. 69474 del 20 marzo 2025, successivamente conosciuta, con la quale si è ordinato la demolizione di ufficio delle opere di cui alla ordinanza dirigenziale n. 40/2006;
- dell’ordinanza n. 40/2006, non conosciuta;
- dell’ordinanza n. 81/2006;
- della nota prot. 229251 del 23 settembre 2024 non conosciuta;
- dell’accertamento tecnico n. 12011/2006, non conosciuto;
- della nota prot. 218926/2024, non conosciuta;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 13 febbraio 2026:
- dell’accertamento tecnico prot. 120111/2006;
- della nota prot. 229251 del 23 settembre 2024;
- della verifica di inottemperanza prot. 218926/2024 del 10 settembre 2024;
- di tutti gli altri atti presupposti, accertamenti e verifiche, non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa LA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio si impugna l’ordinanza del Comune di Salerno, prot. n. 69474 del 20 marzo 2025, con cui il Comune ha ordinato la demolizione in danno della tettoia realizzata sul terrazzo di pertinenza dell’appartamento di proprietà della ricorrente.
Deduce la ricorrente che il manufatto originario (una struttura in legno, aperta su quattro lati e chiusa su due, bullonata al suolo, facilmente smontabile e senza opere di muratura, in sostanza un gazebo/tettoia rimuovibile) è stato realizzato a seguito di dia del 21 giugno 2005, prot. 53447.
Espone di aver presentato, a seguito dell’emissione dell’ordinanza di demolizione n. 81/2006, la scia edilizia prot. 49921 del 2 marzo 2022, per la trasformazione dell’originaria tettoia in tettoia fotovoltaica, e che solo tardivamente il Comune ha vietato la prosecuzione e ordinato la demolizione delle opere abusive.
Rappresenta che, dopo l’annullamento in autotutela del predetto atto comunale, ha fatto seguito il nuovo provvedimento inibitorio prot. 37087 del 2023, impugnato dinanzi a questo Tribunale nel giudizio iscritto al numero di registro generale 1151 del 2022, conclusosi con la sentenza n. 1174/2024 del 30 maggio 2024 (avverso la quale pende attualmente appello).
Rileva che, nelle more dell’impugnazione, è stata emessa la gravata ordinanza di demolizione di ufficio prot. 69474 del 20 marzo 2025, contestata in primo luogo in quanto espressamente riferita alle opere descritte nell’ordinanza dirigenziali n. 40/2006, non conosciuta.
Eccepisce, inoltre, che l’ordinanza di demolizione in danno è stata adottata senza far alcun riferimento al giudizio in appello attualmente pendente e senza alcuna valutazione dei motivi.
Aggiunge che l’ordinanza di demolizione impugnata si riferisce al manufatto originario, ovvero ad una tettoia in legno (peraltro legittima, in virtù della dia prot. 53447 del 2005), che però è stata successivamente assentita in tettoia fotovoltaica (mediante scia del 2022, inibita solo tardivamente dall’amministrazione con atto poi dalla stessa annullato in autotutela, sicché non poteva essere nuovamente adottata una determinazione negativa con il provvedimento prot. n. 37087 del 15 febbraio 2023, a oltre un anno dalla scia consolidata), e dunque l’ordinanza di demolizione n. 81 del 2006 non avrebbe più efficacia.
Nella prospettazione attorea, quindi, l’ordinanza di demolizione d’ufficio sarebbe illegittima in quanto mancherebbe il presupposto di una preventiva ordinanza di demolizione.
Essa, inoltre, ometterebbe di valutare le seguenti circostanze di diritto:
- il consolidamento della scia ai sensi dell’art. 19, comma 6 bis, della legge n. 241/1990;
- il mancato esercizio di inibizione nel termine di 30 giorni;
- la mancata valutazione da parte del Comune degli atti di cui alla scia del 2022, prot. 49921;
- la violazione del divieto di aggravamento del procedimento ex art. 1 della legge n. 241/1990;
- il mancato rispetto del dovere della p.a. di valutare la possibilità di conformazione della scia, con la prescrizione di misure necessarie e con la prescrizione di un termine;
- la violazione dei principi in tema di autotutela, in particolare la violazione di legge, le ragioni di interesse pubblico e il termine ragionevole.
Inoltre, afferma la ricorrente che nel caso di specie la sanzione demolitoria non era applicabile, trattandosi di opere in difformità dalla scia, per le quali l’unica sanzione applicabile è quella pecuniaria ex art. 37, comma 1, D.P.R. n. 380/2001.
Infine, sostiene la parte che la trasformazione del manufatto in tettoia assentita con scia del 2022 sostanzia un adempimento all’ordine demolitorio del 2006 e quindi alcuna demolizione di ufficio era ipotizzabile.
Si è costituito in resistenza il Comune eccependo che l’ordinanza di demolizione n. 81/2006 è valida ed efficace (mentre il riferimento alla n. 40 del 2006 è frutto di un mero errore materiale) e che la sua mancata ottemperanza comporta la demolizione in danno, non essendo possibile ritenete legittimata la tettoia in virtù della scia invocata ex adverso , la quale è stata inibita con provvedimento la cui legittimità è stata riconosciuta in giudizio con sentenza n. 1174/2024, senza che la pendenza dell’appello avverso tale decisione possa incidere in alcun modo sugli effetti della predetta ordinanza di demolizione.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 febbraio 2026 la ricorrente ha impugnato ulteriori atti, dei quali è venuta a conoscenza a seguito del deposito in giudizio da parte del Comune, e segnatamente: l’accertamento tecnico prot. 120111/2006; la nota prot. 229251 del 23 settembre 2024; la verifica di inottemperanza prot. 218926/2024 del 10 settembre 2024.
In particolare, ha ribadito che l’Amministrazione non ha considerato la dia del 2005, pacificamente
esistente agli atti comunali e mai annullata né inibita, anzi confermata dallo stesso Comune, a seguito di presentazione della documentazione integrativa della ricorrente, con provvedimento prot. 65340 del 27 luglio 2005.
Ha affermato che, sulla base di detta dia, la struttura portante è legittima, con la sola difformità della copertura, per la quale è stata richiesta la messa in opera di pannelli fotovoltaici, che sostanzia edilizia libera.
Ha dedotto che l’erronea individuazione dell’atto presupposto integra un vizio sostanziale di difetto di istruttoria e di motivazione, non sanabile in sede processuale mediante integrazioni postume.
risulta giuridicamente inesistente.
Ha rilevato che nel verbale di inottemperanza del 2024 si afferma apoditticamente che lo stato dei luoghi sarebbe identico a quello accertato nel 2006, ciò però senza che sia stata svolta alcuna istruttoria, che siano stati effettuati i rilievi metrici comparativi o che si sia provveduto alla sovrapposizione grafica tra elaborati progettuali e stato attuale.
Ha ribadito l’avvenuta consumazione del potere di controllo sulla scia del 2022 e che il successivo esercizio dei poteri di autotutela ex art. 21 nonies legge n. 241/1990 è avvenuto in assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, atteso che il manufatto progettato risulta conforme al RUEC vigente e comporta l’eliminazione dell’opera abusiva originaria.
Infine, ha insistito sul lamentato contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché sulla violazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, non sussistendo i presupposti della totale difformità e/o delle variazioni essenziali.
Dopo lo scambio di ulteriori memorie, la causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 6 maggio 2026 ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
TO
Il ricorso è infondato.
Il Comune di Salerno, con ordinanza n. 81 del 27 novembre 2006, ha ingiunto all’odierna ricorrente la demolizione della tettoia di legno realizzata sul terrazzo di copertura dell’immobile di proprietà (tettoia di circa mq. 54,00, composta da n. 7 pilastri e diverse travi, saldamente ancorata al solaio di calpestio e al cornicione del torrino scale mediante piastre metalliche e avente copertura costituita da solaio in legno di spessore cm. 15 con interposta camera d’aria e un’altezza pari a mt. 2,61 in corrispondenza del torrino scale e di mt. 2,54 in corrispondenza della linea gronda), in quanto eseguita in totale difformità rispetto alla dia prot. n. 53447 del 2005 (che era stata presentata per la realizzazione di un gazebo/pergolato).
Detta ordinanza n. 81/2006 è stata oggetto di impugnazione innanzi a questo Tribunale e il relativo giudizio (iscritto al numero di registro generale 458 del 2007) è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. 152 dell’8 marzo 2016.
Ne deriva che l’ordinanza stessa era ed è valida ed efficace, oltre che ormai inoppugnabile, comportando, per il caso di mancata ottemperanza all’ordine demolitorio, tutte le conseguenze di legge in capo al privato inadempiente.
Quanto alla scia edilizia prot. n. 44921 del 2 marzo 2022, essa è stata presentata per la “trasformazione” del manufatto de quo in un pergolato, con le seguenti caratteristiche: rimozione della copertura e posa in opera, in luogo della stessa, di pannelli fotovoltaici su apposito grigliato in legno, con opportuno distanziamento tra gli stessi per rendere la struttura permeabile; rimozione di alcuni montanti e travi, con distanziamento laterale della struttura; riduzione della superficie di ingombro da 46,69 mq a 34 mq.
Con provvedimento prot. n. 37087 del 15 febbraio 2023, l’Ente ha vietato la prosecuzione dell’attività in relazione alla suddetta scia edilizia.
Al riguardo, questo Tribunale, con la sentenza n. 1174/2024, ha avuto modo di affermare quanto segue:
“ Non colgono nel segno, in quanto prive di pregio, tutte le censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Vanno certamente disattesi tutti i rilievi procedimentali e formali, inerenti il difetto motivazionale o la violazione delle regole partecipative e collaborative, peraltro già esplicitati in parte nel ricorso principale e richiamati per relationem.
Le precedenti statuizioni giurisdizionali già avevano fornito tutti gli elementi conoscitivi ineludibili, scongiurando, perciò solo, il lamentato profilo della vulnerazione di qualsivoglia garanzia procedimentale.
Peraltro, vale, altresì, soggiungere che il manufatto edificato dalla ricorrente era da tempo stato sanzionato con l’ordinanza di ripristino n. 81/2006, la cui validità è stata cristallizzata in una serie di giudicati amministrativi.
In relazione a tale opera edilizia, era rigettata anche l’istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/01 con nota, n. 31114 del 21/02/2008, impugnata dinnanzi a questo TAR con ricorso, definito con sentenza n. 444 del 2014, confermata in appello, con sentenza n. 2502/2021.
La decisione de qua così argomentava:
“l’art. 153.02 del RUEC di Salerno, dal tenore tranciante, non può essere interpretato riduttivamente nel senso di riferirsi solo ad elementi comportanti aumento di volumetria ma, al contrario, appare del tutto coerente con la lettura data dal primo giudice, ossia quella di un divieto di edificazione assoluta, temperato solo dalle eccezioni ivi previste (gazebi e volumi tecnici). Venendo quindi alla possibilità di sussumere l’edificazione nell’ambito della nozione di gazebo, non può che evidenziarsene la non sostenibilità, stanti le modalità costruttive (legno per la tettoia; tessuto ed incannucciata per i gazebo), che ne rende palese la differenza funzionale. Deve quindi condividersi la lettura data dal primo giudice sulla incompatibilità del manufatto con la prescrizione urbanistica.
Ne discende che, in ragione della riconosciuta legittimità dell’ordine demolitorio del 2006, l’opera in contestazione doveva essere demolita.
L’intervento di trasformazione del manufatto, di cui alla S.C.I.A. n. 44921/2022, oggetto dei dinieghi impugnati, viola evidentemente le disposizioni del vigente R.U.E.C.
L’art. 191 del RUEC, statuisce che “il pergolato dovrà essere posizionato in modo che ogni suo elemento, sia posto ad una distanza non inferiore a ml 1,50 da proprietà altrui e a ml 1,00 da ringhiere, parapetti, fronti del fabbricato”.
L’art. 153.02 del RUEC di Salerno dispone che “non è consentita la realizzazione alcuna costruzione o sovrastruttura sulle terrazze di copertura degli edifici esistenti né al di sopra delle altezze massime fissate dai PUA per le nuove costruzioni, fatta eccezione per i gazebi di cui all’art. 191 ed ai volumi tecnici, che devono essere correttamente inseriti nel contesto architettonico e compatibili con l’ambiente circostante”.
Pertanto, come ben rimarcato dal Comune nella sua memoria difensiva, la parte ricorrente avrebbe dovuto ottemperare all’ordine di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, come, in un primo momento, aveva dichiarato di voler fare con nota prot. n. 0256221 del 14/12/2021.
E tanto basta al Collegio ”.
La sentenza citata, pur essendo stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, è allo stato pienamente efficace, sicché il provvedimento inibitorio comunale, già favorevolmente scrutinato da questo Tribunale, non può essere messo in discussione in questa sede.
Ne discende che, in presenza di un ordine demolitorio da tempo consolidato e in assenza di un titolo valido per le trasformazioni successive del manufatto abusivo (inibite dal Comune con atto giammai annullato), l’adozione delle sanzioni per l’incontestata inottemperanza risulta non solo legittima ma anzi doverosa da parte dell’Ente.
Il gravato provvedimento, che dispone la demolizione in danno, si appalesa quindi pienamente legittimo, con conseguente infondatezza di tutti i motivi articolati nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti.
La peculiarità della fattispecie giustifica, tuttavia, la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OL DU, Presidente
LA PO, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LA PO | OL DU |
IL SEGRETARIO