TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/10/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 122/2025 R.G. promossa da
C.F. con il patrocinio dell'Avv. LUISA FLORE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE Contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI BATTISTA PANIZZA Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Nel merito
- accertare e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro stipulato in data 01.04.2024 tra il ricorrente ed il ed accertare la conversione dell'assunzione del sig. in Controparte_1 Parte_1 definitiva ab origine, al ricorso e al presente atto;
- di conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 18.10.2024 perché privo di una causa giustificativa e, per l'effetto, condannare parte resistente a reintegrare il sig. nel posto di lavoro, nonchè a corrispondere al medesimo un'indennità commisurata all'ultima Pt_1 retri i riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (18.10.2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via gradata, fatto salvo il gravame
- previo accertamento del positivo superamento del periodo di prova da parte del sig. e Parte_1 dell'esistenza di motivi estranei all'espletamento della prova fondanti l'atto impugnato, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso esercitato ad nutum dal per i motivi di cui al ricorso e al presente Controparte_1 atto e, per l'effetto, condannare parte resistente a reintegrare il sig. nel posto di lavoro, nonchè a Pt_1 corrispondere al medesimo un'indennità commisurata all'ultima retri i riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (18.10.2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il dipendente precedentemente assegnato presso l'Ufficio Statistica/Toponomastica, sig.
era inquadrato quale collaboratore amministrativo (titolo di studio terza media), poichè le Parte_2
erano meramente operative;
2. Vero che al sig. , impiegato presso l'Ufficio Statistica/Toponomastica, era richiesto di recarsi ogni Pt_1 giorno, per tutta la mattina e spesso anche al pomeriggio, in esercizi commerciali posti nel territorio comunale per annotare manualmente su apposite schede i prezzi di beni di consumo;
3. Vero che il ricorrente proponeva alla sig.ra di svolgere altri compiti dell'ufficio Parte_3
Statistica/Toponomastica (ad esempio la toponomastica), ma la responsabile rifiutava;
4. Vero che la sig.ra alterava la registrazione su pc dei prezzi rilevati dal sig. , Parte_3 Pt_1 ribassandoli, dicendogli più volte che «si era sempre fatto così» e che non voleva lavoro supplementare dall'ISTAT di Roma;
5. Vero che, a partire dal trasferimento del sig. presso l'ufficio Anagrafe, lo stesso ha svolto tutti i Pt_1 compiti assegnati, instaurando positive relazioni con tutti i colleghi e portando a termine le pratiche affidate (per esempio: evasione istanze accesso agli atti, verifica richieste di rinnovo e rilascio CIE, verifica e rilascio allo sportello di certificati anagrafici ed altra documentazione, rilascio attivazione SPID, gestione e sistemazione dell'archivio storico, archiviazione di CIE e certificati, gestione risposte ai Consolati realtive a richieste di cittadini AIRE);
6. Vero che il signor aveva dichiarato, più volte, la propria soddisfazione circa le capacità del Persona_1 ricorrente, tanto da onferimento di apposite deleghe, a partire da attivita' piu' semplici per giungere alle piu' complesse;
7. Vero che, in data 16 ottobre 2024, il signor utorizzava la fruizione di un giorno di permesso al sig. Per_1
per il successivo 19 novembre 2024; Pt_1 he il ricorrente riceveva espliciti apprezzamenti da colleghi e superiori per l'ottima conoscenza della lingua inglese con cui era solito interoloquire con cittadini stranieri. Si indicano a testi su tutti i capitoli i signori: , res. in VA MA (se del caso anche ai sensi Testimone_1 dell'art. 421 c.p.c.), res. in;
res. in Travacò Siccomario, c/o Testimone_2 CP_1 Parte_4 Parte_5
, c/o res. in , , Controparte_1 Persona_1 Controparte_1 Parte_6 CP_1 Parte_7 res. in AN SI (PV), res. in , res. in , res. in Parte_8 CP_1 CP_2 CP_1 CP_3
. CP_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione anche parziale delle prove dedotte dall'avversario, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con gli stessi testi gia' indicati a prova diretta sulle circostanze di cui in ricorso e con gli ulteriori testi di seguito indicati: e res;
HE Testimone_3 Testimone_4 CP_1
Casali presso Carrefour;
il Direttore pro tempore di Unes Pavia;
dott. , gia' segretario generale Testimone_5 presso il , res. Como. Controparte_1
Con rigu a 19 a 38) dedicati al tema delle condotte inappropriate asseritamente tenute nel periodo di lavoro svolto presso l'UOI Statistica e Toponomastica, si chiede ammettersi a prova contraria il seguente capitolo: 10) “Dica il teste se il signor ha presentato o presenta una patologia depressiva, Pt_1 se conferma i certificati medici che si rammostrano (doc. 16 e 17) e se il trattamento farmacologico prescritto per la cura della patologia del ricorrente sia o meno compatibile con l'assunzione anche in modica quantita' di bevande alcoliche, con quali conseguenze”. Si indicano a testi i dott. presso Villa ANta Chiara e Testimone_6 dott.ssa con studio in Garlasco. Testimone_7
− Ordinare ex art. 210 c.p.c. al di di esibire in giudizio il contratto di lavoro del sig. CP_1 CP_1 Parte_2
precedentemente incaricato della rilevazione prezzi ISTAT presso l'ufficio Statistica/Toponomastica (già
[...] domandati con istanza di accesso sub doc. 15);
− Ordinare ex art. 210 c.p.c. al di esibire in giudizio le determine contenenti impegni di spesa Controparte_1
e rimborsi chilometrici per ore di lavoro straordinario predisposti dall'Ufficio Statistica in persona della sig.ra unitamente alle autorizzazioni del sig. nel periodo aprile/luglio (già Parte_3 Persona_1 domandati con istanza di accesso sub doc. 15);
− Ordinare ex art. 210 c.p.c. al di esibire in giudizio l'estratto timbrature orarie del cartellino Controparte_1 personale del signor relative ai mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2024 (da cui si evincono le uscite di Pt_1 servizio con apposita causale), nonche' l'annotazione, risultante dal gestionale Halley, relativa all'autorizzazione della fruizione di un giorno di ferie nel mese di novembre 2024 (già domandati con istanza di accesso sub doc. 15)”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro, contrariis reiectis:
- respingere le domande del ricorrente siccome inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
condannare il ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, o, in subordine, comma 3 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova richiesti da controparte in quanto:
1. cap 1: inammissibile in quanto valutativo e comunque vertente su circostanza irrilevante;
2. cap. 2: inammissibile in quanto vertente su circostanza irrilevante;
3. cap. 3: inammissibile in quanto vertente su circostanza irrilevante e comunque generico;
4. cap. 4 inammissibile in quanto vertente su circostanza irrilevante;
5. cap. 5: inammissibile in quanto valutativo;
6. cap. 6: inammissibile in quanto generico, valutativo e comunque vertente su circostanza irrilevante;
7. cap. 7: inammissibile in quanto vertente su circostanza irrilevante;
8. cap. 8: inammissibile in quanto generico, valutativo e comunque vertente su circostanza irrilevante. Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte e fermo restando l'onere probatorio interamente in capo alla medesima, si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che l'Unità Organizzativa Interna (U.O.I.) “Statistica e Toponomastica” del è ubicata Controparte_1 al piano terra del Palazzo del Comune accanto all'U.O.I. Elettorale e all'U.O.I. Sportello Eventi e Pubblicità. testi: Parte_3 Persona_1
2) V ricorrente, l'Ufficio Statistica, quanto al personale, era composto dalla Responsabile, sig.ra e dal sig. testi: Parte_3 Parte_2 Parte_3 Persona_1
Parte_2
3) Vero che il sig. è in possesso del diploma di scuola superiore e che alle dipendenze del Parte_2
Comune di nel livello più elevato della sua categoria contrattuale, ossia B7, come si CP_1 evince dal doc. 5 che si rammostra al teste. testi: Parte_2 Testimone_8
4) Vero che il rapporto di lavoro tra il sig. e il Comune di è cessato in data 31 marzo Parte_2 CP_1
2024 per raggiungimento dell'età pensionabile del primo. testi: Parte_3 Persona_1 Parte_2
[...]
5) Vero che il sig. dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di , ha continuato a Pt_2 CP_1 lavorare a favore del Comune con un contratto di collaborazione a titolo gratuito al fine di affiancare, addestrare e formare il ricorrente, nuovo assunto. testi: Parte_3 Persona_1 Parte_2
6) Vero che, a seguito della sua assunzione alle dipe Controparte_1 Parte_1 venivano assegnate le mansioni di istruttore delle procedure di rilevazioni statistiche in esterno per conto ISTAT, sotto la supervisione della Responsabile dell'Ufficio Statistica, sig.ra testi: Parte_3 [...]
Parte_3 Persona_1 Parte_2 unzione del sig. quest'ultimo veniva affiancato dal sig. Pt_1
testi: Pt_2 Parte_3 Persona_1 Parte_2
8) Vero che in un primo momento l'attività lavorativa assegnata al sig. era principalmente legata alla Pt_1 rilevazione dei prezzi al consumo per conto ISTAT nelle strutture ta del territorio comunale ed extraurbano e che solo al consolidamento delle competenze sarebbe stata assegnata la responsabilità istruttoria dei procedimenti di rilevazione prezzi con verifica della congruità dei dati da inserire nella piattaforma ISTAT. testi: Parte_3 Persona_1 Parte_2
9) Vero che l'orario di la i lavorativi alla settimana con due Pt_1 rientri pomeridiani, il martedì e il giovedì secondo l'ordinaria organizzazione all'interno del Comune di . CP_1 testi: Parte_3 Persona_1 Testimone_8 10) Vero che sin dai primi giorni di lavoro il sig. mostrava difficoltà di integrazione all'interno Pt_1 dell'Ufficio Statistica, in particolare con la sig.ra e che tale condotta veniva riportata dalla sig.ra Parte_3 l sig. testi: . Parte_3 Per_1 Parte_3 Persona_1 Testimone_9 he gi rime mansioni assegnate con imprecisione, in modo lacunoso e poco collaborativo e che tale condotta veniva riportata dalla sig.ra l sig. testi: Parte_3 Per_1 Parte_3 Persona_1
12) Vero che già dalle prime settimane di lavoro il ricorrente nei rapporti con i colleghi e superiori gerarchici manifestava di non avere interesse in merito alle pratiche da seguire nonché un'indisponibilità ad acquisire le competenze e le esperienze necessarie al ruolo e che tale condotta veniva riportata dalla sig.ra al Parte_3 sig. testi: Per_1 Parte_3 Persona_1
13) Vero che nel mese di maggio 2024 il sig. , incaricato di effettuare la rilevazione di prezzi presso la Pt_1 ditta Happy Casa, in , rilevava il prezz ino singolo indicando come dimensioni 250X250 e che CP_1 all'osservazione della sig.ra er cui il piumino singolo non poteva avere quelle dimensioni insisteva Parte_3 di aver effettuato correttamente la rilevazione. testi: Parte_3 Persona_1
14) Vero che nel mese di maggio 2024 il sig. , incaricato di effettuare una rilevazione di prezzi presso Pt_1 la ditta Happy Casa, in , confondeva, in dividuazione dei prodotti, le lenzuola singole con quelle CP_1 matrimoniali e, attese le dimensioni, il tessuto per le tende con le tende già confezionate. testi:
[...]
Parte_3 Persona_1
15) Vero che nel mese di giugno 2024 la sig.ra si recava presso la ditta Zaly Home, in , Testimone_9 CP_1 via Treves, per effettuare le rilevazioni dei prez ndente della medesima ditta informava . Tes
che nel mese precedente nessun rilevatore era passato per effettuare la rilevazione dei prezzi. testi:
[...]
, Tes_9 Persona_1
16) Vero che nel mese di maggio 2024 il sig. era incaricato di recarsi presso la ditta Zaly Home, in Pt_1
, via Treves, per effettuare le rilevazio zzi e che tale incarico non veniva adempiuto, come CP_1 appurato in seguito dalla sig.ra . testi: . Testimone_9 Persona_1 Testimone_9
17) Vero che il sig. in diverse occasioni non portava a termine il lavoro assegnato, non riuscendo ad Pt_1 organizzarsi con i tempi a sua disposizione. testi: Parte_3 Persona_1
18) Vero che in prossimità delle elezioni ammin sa , dell'Ufficio Per_2 Elettorale, stanti le imminenti consultazioni e il carico di lavoro extra da organizzare, chiedeva al sig. Pt_1
l'eventuale disponibilità ad effettuare ore di straordinario rientrando il pomeriggio e il ricorrente rispondeva che avrebbe dato la sua disponibilità soltanto nei pomeriggi di martedì e giovedì, ossia nelle stesse giornate che già prevedevano il rientro pomeridiano nel suo orario di servizio ordinario. testi: , Per_2 Parte_3
. Testimone_9
19) Vero che, durante la permanenza presso l'Ufficio Statistica, in particolar modo nelle ore pomeridiane dopo il rientro dalla pausa pranzo, l'atteggiamento del ricorrente assumeva caratteri verbalmente aggressivi nei confronti della sig.ra alzando la voce in modo prepotente e che tale atteggiamento si ripeteva Parte_3 frequentemente soprattutto quando la Responsabile segnalava al ricorrente le sue omissioni e imprecisioni nello svolgimento dell'attività lavorativa. testi: . Parte_3 Persona_1 Testimone_9
20) Vero è che a causa dei comportamenti verbalmente aggressivi di cui al capitolo precedente la sig.
[...]
, dell'Ufficio Informatica e Telecomunicazioni, avvisava la sig.ra che, contrariame Tes_9 Parte_3 quanto avvenuto sino ad allora, avrebbe chiuso la porta perché intimorita. testi: Parte_3 [...]
. Per_1 Testimone_9 prile 2024 il sig. , al rientro dopo la pausa pranzo, dopo essersi seduto alla Pt_1 sua scrivania ubicata all'interno dell'ufficio si addormentava sulla sedia e che veniva visto in questo stato dalla sig.ra dalla sig.ra e dalla dott.ssa . testi: Parte_3 Testimone_9 Per_2 Parte_3 Per_2
, ,
[...] Testimone_9 Persona_1 rrente addormentato, la sig.ra si avvicinava allo stesso e, Parte_3 dopo averlo svegliato, gli domandava come si sentisse. testi: , , Parte_3 Per_2 Testimone_9 Persona_1 23) Vero che il sig. , alla domanda della sig.ra rispondeva di sentirsi bene esprimendosi Pt_1 Parte_3 in modo confuso e che all'osservazione della stessa per cui non si poteva dormire in ufficio rispondeva, con fare allegro, “ma dai su”. testi: , , Parte_3 Per_2 Testimone_9 Persona_1
24) Vero che il sig. , d presso l'Ufficio Pt_1
Statistica, promanava un intenso odore di alcol e che per tale motivo la sig.ra decideva che, per Parte_3 quel pomeriggio, non era opportuno assegnarlo al lavoro esterno chiedendo pertanto alla collega Per_2 se avesse qualche altra mansione da affidargli. testi: , , Parte_3 Per_2 Testimone_9 [...]
Per_1
25) Vero che la dott.ssa consegnava al sig. delle cartoline con il compito di timbrarle ma Per_2 Pt_1 che il ricorrente riusciva ad effettuare soltanto poche timbrature perché si riaddormentava accasciandosi sulla scrivania costringendo così la sig.ra a svegliarlo nuovamente. testi: , Parte_3 Parte_3 Per_2
, Testimone_9 Persona_1
26) Vero che il sig. , risvegliato dalla sig.ra non riusciva a portare a termine Pt_1 Parte_3 correttamente il lavoro perché invece che apporre il timbro sulle cartoline timbrava direttamente sulla scrivania facendo nel contempo cadere a terra gli oggetti presenti sulla stessa. testi: , Parte_3 Per_2
, Testimone_9 Persona_1
27) Vero che, in considerazione delle condizioni psicofisiche del ricorrente, la sig.ra chiedeva Parte_3 ausilio al sig. dell'Ufficio Sportello Eventi e Pubblicità, per prevenire che il sig. Parte_9 Pt_1 cadesse dalla sedia e che, dopo aver interpellato il Dirigente del Settore, dott. Testimone_10 contattava i famigliari del ricorrente per venire a recuperarlo presso il Comune. testi: Parte_3 Per_2
, , ,
[...] Testimone_9 Parte_9 Testimone_10 Persona_1
28) Vero che dopo qualche minuto giungevano presso il Comune di i genitori del ricorrente, il quale CP_1 veniva accompagnato all'esterno dell'ufficio dalla madre aiutata dal sig. che lo sorreggeva sino Pt_9 all'automobile ove lo stava attendendo il padre. testi: , Parte_3 Per_2 Testimone_9 [...]
Pt_9 Testimone_10 Persona_1
29) Vero che, nel pomeriggio del 30 aprile 2024, mentre veniva sistemata la postazione del ricorrente dopo Per l'episodio di cui ai capitoli precedenti, le colleghe del sig. rinvenivano il timbro della dott.ssa nel Pt_1 cestino dei rifiuti mentre il cellulare del ricorrente veni , dalla lavoratrice addetta alle pu sul pavimento dell'ufficio. testi: , , Parte_3 Per_2 Testimone_9 Persona_1
30) Vero che in data mercoledì 15 maggio 2024 il sig. non rientrava nell'Ufficio di appartenenza Pt_1 prima di timbrare l'uscita dal lavoro e non restituiva il materiale oggetto di rilevazione secondo le consegne ricevute dalla Responsabile dell'Ufficio, come si evince dal doc. 9 che si rammostra al teste. testi:
[...]
Parte_3 Persona_1
31) Vero che, in data 16 maggio 2024, il Responsabile del Servizio, sig. faceva notare al Persona_1 ricorrente le discordanze nelle sue timbrature e che il sig. si giustificava rilevando malfunzionamenti Pt_1 del software, come dimostra il doc. 10 che si rammostra al ti: Parte_3 Persona_1
32) Vero che il software che gestisce il sistema delle rilevazioni delle presenze tramite timbrature in uso presso il non ha mai manifestato malfunzionamenti né precedentemente né Controparte_1 successivamente al 16 maggio 2024 e che nessun dipendente del ha mai segnalato problemi di CP_1 questo tipo. testi: Persona_1 Testimone_8
33) Vero che in data 11 giugno 2024, tra le ore 17.00 e le ore 17.30, la sig.ra , allarmata da Testimone_9 una sorta di rantolo proveniente dall'Ufficio Statistica, entrava nell'Ufficio stesso e trovava il ricorrente addormentato sulla sedia con la testa appoggiata alla scrivania. testi: , Testimone_9 Persona_1
34) Vero che all'interno dell'ufficio vi era la presenza di un insistente odore di alcol che si accentuava in prossimità del ricorrente. testi: , Testimone_9 Persona_1 Tes
35) Vero che la sig.ra , insieme alla dott.ssa , Responsabile del Servizio Segreteria Testimone_11
Generale, nel frattempo raggiunta presso l'Uffici dal Segretario Generale, dott. Tes_5
, tentavano di svegliare il sig. , il quale, ridestatosi, pronunciava frasi prive di senso ed
[...] Pt_1 espressioni irrispettose e che alzatosi dalla scrivania iniziava a barcollare vistosamente. testi: , Testimone_9
, , Testimone_11 Testimone_5 Persona_1 36) Vero che il sig. vedendo entrare in Ufficio il dott. si rivolgeva al medesimo dicendo “Ciao Pt_1 Tes_5 Per_
, come va?” e che in risposta all'invito del Segretario Generale di ricomporsi rispondeva “ehh, ma va non dire stupidate, io sto benissimo”. testi: , , , Testimone_9 Testimone_11 Testimone_5 Persona_1
37) Vero che, vista la condizione psicofisica del ricorrente, le persone presenti presso l'Ufficio decidevano di contattare l'ambulanza e che i sanitari, una volta sopraggiunti, prestavano assistenza medica al sig. Pt_1 il quale versava in uno stato di confusione. testi: , , , Testimone_9 Testimone_11 Testimone_5 [...]
Per_1
38) Vero che a fronte di quanto avvenuto in data 11 giugno 2024 il Responsabile del Servizio, sig.
[...] al fine di tutelare la pubblica incolumità e quella del dipendente medesimo, decideva di revocare Per_1
l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio precludendo al sig. la possibilità di effettuare uscite sul Pt_1 territorio, come risulta dal doc. 11 che si rammostra al teste er i medesimi motivi, decideva di modificare l'orario di lavoro del ricorrente in modo da evitare i rientri pomeridiani dopo la pausa pranzo, come risulta dal doc. 13 che si rammostra al teste. testi: Persona_1
39) Vero che durante la permanenza presso l'Ufficio Anagrafe al ricorrente non sono state assegnate deleghe e che le mansioni assegnate al medesimo erano di supporto al personale esistente, quali l'archiviazione di pratiche, e che, stante anche la natura provvisoria della collocazione, non implicavano alcuna responsabilità con l'obiettivo di limitare al minimo i rapporti con il pubblico, come affermato nella relazione di cui al doc. 14 che si rammostra al teste. testi: , Persona_1 Testimone_12 Tes_13 Parte_4
40) Vero che, anche presso l'Uf l cialità e Pt_1 trascuratezza confermando l'atteggiamento negligente e poco professionale già mostrato sino a quel momento presso l'Ufficio Statistica e che tale condotta veniva riportata dalla sig.ra al sig. testi: Tes_13 Per_1 [...]
, Per_1 Testimone_12 Tes_13 Parte_4
o l'Ufficio Anagrafe, la posizione del ricorrente Pt_1 presso l'Ufficio Statistica veniva ricoperta dal sig. in forza di contratto di collaborazione a titolo Parte_2 gratuito e che quest'ultimo effettuava le rilevazioni unitamente ai collaboratori esterni all'Ufficio. testi:
[...]
Parte_3 Parte_2 Persona_1
l sig. incaricato di rilevare i prezzi presso il Parte_2 Supermercato UNES di Pavia Ovest riceveva dai dipendenti addetti ai punti vendita del Supermercato riscontri negativi e lamentele sul comportamento tenuto dal ricorrente durante l'attività di rilevazione dei prezzi svolta in precedenza da parte di quest'ultimo e che un dipendente affermava in proposito “menomale che non c'è più quello là se no non entrava”. testi: Parte_2
43) Vero che, nel giugno 2024, il sig. incaricato di rilevare i prezzi presso il Supermercato Parte_2
Carrefour Express di Via Francana, riceveva dai dipendenti addetti ai punti vendita del Supermercato riscontri negativi e lamentele sul comportamento tenuto dal ricorrente durante l'attività di rilevazione dei prezzi svolta in precedenza da parte di quest'ultimo. testi: Parte_2
Tutti i testi anche in controprova sui capitoli di prova di controparte, nel denegato caso di loro ammissione. Spese ed onorari rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio e il materiale probatorio utilizzabile.
, assunto dal comune di e licenziato per mancato superamento della prova, ha Parte_1 CP_1 introdotto questo giudizio chiedendo l'accertamento della nullità del patto di prova e la conseguente conversione dell'assunzione come definitiva ab origine; ha domandato l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e la condanna del comune resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro, con pagamento delle retribuzioni maturate nelle more. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento del positivo superamento del periodo di prova, l'esistenza di motivi del licenziamento estranei alla prova stessa e dunque l'illegittimità del recesso del comune resistente insistendo, anche in tal caso, per la reintegrazione nel posto di lavoro. L'amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e protestando la legittimità del proprio operato. Ha richiesto, altresì, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 14 marzo 2025, parte ricorrente ha chiesto un termine per note in replica alla costituzione avversaria;
il termine per le note è stato concesso a entrambe le parti e, in tale sede, il ricorrente ha contestato le circostanze di fatto esposte nella comparsa di costituzione avversaria e quelle dichiarate dal segretario generale, quale procuratore speciale di parte resistente, durante l'interrogatorio libero. In particolare, al fine di dimostrare l'insussistenza di alcuni dei fatti che l'amministrazione, con la comparsa, ha posto a base della legittimità del licenziamento, ha chiesto di depositare nuovi documenti e ha formulato un capitolo di prova ulteriore rispetto a quelli dedotti nel ricorso. Ha anche domandato l'accertamento della natura discriminatoria del licenziamento, sostenendo che lo stesso potesse essere fondato sulla patologia del ricorrente, ossia sulla depressione accertata con documentazione medica. Parte resistente si è opposta alla domanda sulla natura discriminatoria del licenziamento e al deposito dei nuovi documenti, eccependone la tardività. Con l'ordinanza del 20 maggio 2025 questa giudice ha dichiarato utilizzabile uno solo dei documenti depositati con le note di parte ricorrente e, ritenendo la causa matura per la decisione senza la necessità di attività istruttoria orale né di acquisizioni ex art. 210 c.p.c., ha fissato l'udienza di discussione. Parte ricorrente ha depositato un'istanza ex art. 177 c.p.c. di modifica della predetta ordinanza, insistendo per l'ammissione delle richieste probatorie;
parte resistente si è opposta;
questa giudice ha confermato l'ordinanza e pertanto la causa è stata discussa sulle conclusioni, di merito e istruttorie, sopra riportate. Le ragioni per le quali non si è dato ingresso alle istanze istruttorie di parte ricorrente saranno indicate nel dettaglio nel momento in cui saranno esaminate nel merito la domanda di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro.
2. La domanda di conversione dell'assunzione come definitiva ab origine.
Il ricorrente chiede, in primo luogo, che sia accertata la nullità del patto di prova stipulato tra le parti, sostenendo che non fossero determinate in modo adeguato le mansioni da svolgere e sulle quali, dunque, avrebbero dovuto essere accertate le sue capacità; lamenta, altresì, che le mansioni alle quali era stato concretamente adibito non rientrassero nel profilo professionale per il quale era stato assunto;
chiede che, conseguentemente, sia accertata l'automatica conversione dell'assunzione come definitiva dall'origine e che sia disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro. In merito al patto di prova nel pubblico impiego pare opportuno riportare un passo della motivazione della pronuncia della Suprema Corte n. 32877/2018, che ben delinea il quadro normativo di riferimento e i princìpi che devono essere applicati anche alla fattispecie che ci occupa. Così si è espressa la Corte di legittimità: “I motivi sono infondati, perché il ricorso muove da un'errata ricostruzione del quadro normativo ed invoca principi affermati in relazione al rapporto di lavoro privato, non estensibili all'impiego pubblico contrattualizzato. L'assunzione in prova alle dipendenze delle amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 non è mai stata disciplinata dal richiamato art. 2096 cod. civ., che presuppone il carattere facoltativo e non obbligatorio del patto. Al contrario per l'impiego pubblico già il d.P.R. n. 3/1957 aveva previsto, agli artt. 9 e 10, che gli impiegati civili dello Stato dovessero essere necessariamente nominati in prova ed aveva compiutamente disciplinato le modalità della prova stessa, finalizzata anche ad assicurare al dipendente la formazione iniziale. L'obbligatorietà della prova è stata, poi, ribadita dalla legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 che, all'art. 20, aveva subordinato «l'assunzione definitiva del dipendente .... al superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza». A seguito della prima contrattualizzazione, attuata con il d.lgs. n. 29/1993, è intervenuto nella materia del reclutamento del personale il d.P.R. n. 487/1994, al quale rimanda l'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165/2001, che all'art. 17, rubricato «assunzioni in servizio», dopo aver riaffermato la necessità della prova, ne detta la disciplina, da un lato imponendo un esperimento da svolgersi nel profilo professionale di qualifica o categoria al quale si riferisce la selezione concorsuale, dall'altro rinviando alla contrattazione collettiva la fissazione della durata, da stabilire in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste….. si deve ribadire il principio, già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui «tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale» (Cass. n. 21586/2008 e negli stessi termini Cass. n. 17970/2010; Cass. n. 655/2015; Cass. n. 9296/2017; Cass. n. 21376/2018). Ne discende che dall'eventuale carenza del regolamento contrattuale, quanto alla prova ed alle mansioni in relazione alle quali la stessa dovrà svolgersi, non possono derivare le conseguenze che nel lavoro privato si ricollegano alla nullità del patto e che presuppongono il carattere facoltativo dello stesso. Nell'impiego pubblico contrattualizzato dalla doverosità dell'assunzione in prova deriva che il regolamento contrattuale viene ad essere necessariamente integrato ex art. 1339 cod. civ. dalla disciplina dettata dal legislatore e dalle parti collettive, sicché ciò che rileva ai fini della legittimità del recesso è solo che la valutazione sull'esito dell'esperimento venga espressa dopo un adeguato periodo di assegnazione a mansioni proprie della categoria o del profilo professionale di assunzione, sia motivata e sia coerente con le finalità della prova. Al riguardo va precisato che nel rapporto privato l'esigenza della specificazione si giustifica, oltre che in ragione della non obbligatorietà del patto, perché il prestatore deve essere posto in condizione di conoscere le mansioni alle quali verrà assegnato e sulle quali si svolgerà l'esperimento. Nell'impiego pubblico contrattualizzato la sottoscrizione del contratto presuppone l'espletamento di una procedura concorsuale bandita in relazione ad uno specifico profilo professionale che, a sua volta, trova compiuta definizione nella contrattazione collettiva, dalla quale il datore di lavoro pubblico non può discostarsi, sicché quelle esigenze alle quali sopra si è fatto riferimento sono già assicurate dalle regole che necessariamente governano l'instaurazione e la gestione del rapporto”. Nel caso che ci occupa, il bando di concorso al quale ha partecipato il ricorrente (doc. 1 di tale parte) non manca di indicare la qualifica di “Istruttore Amministrativo Contabile” del posto da ricoprire, elencando - seppure in via esemplificativa - le attività da svolgere nei seguenti termini:
“a) istruttoria nell'ambito dei procedimenti amministrativi, culturali, sociali e/o contabili e predisposizione dei relativi atti, documenti e certificati attraverso la gestione e l'elaborazione di dati e informazioni di media complessità mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
b) predisposizione di elaborati statistici, anche in materia di tributi comunali;
c) comunicazione e front office con l'utenza finale interna ed esterna;
d) organizzazione, conservazione, gestione ed archiviazione della documentazione dell'Ente; e) coordinamento del personale addetto al processo lavorativo;
f) partecipa a commissioni/conferenze dei servizi interne;
g) ogni altra attività richiesta dal ruolo rivestito”. Legittimamente, quindi, tenendo conto dei princìpi sopra richiamati, il contratto individuale di lavoro (doc. 4 di parte ricorrente) ha richiamato, al punto 4, tali mansioni e ha specificato, al punto 6, gli altri aspetti della prova (durata, calcolo del periodo, limite minimo per la prova). Ne deriva che l'eccezione di nullità in esame non deve essere accolta. Quanto all'affermata adibizione del lavoratore a mansioni troppo elementari, difformi da quelle previste nel contratto e addirittura svilenti della sua professionalità, maturata in precedenti impieghi, va rilevato in primo luogo che, qualora quanto dedotto venisse confermato, non si potrebbe comunque giungere alle declaratorie richieste, ossia quelle di nullità del patto e di conversione del contratto come definitivo ab origine. Infatti: “In caso di vizio funzionale del patto di prova validamente apposto (nella specie, per l'assegnazione in concreto di mansioni diverse da quelle indicate nella clausola accessoria) non trova applicazione la disciplina del licenziamento individuale - come nel caso di vizio genetico, ad esempio per difetto di forma scritta o per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi - bensì lo speciale regime del recesso in periodo di prova, che prevede il diritto del lavoratore alla prosecuzione dell'esperimento, ove possibile, ovvero al ristoro del pregiudizio sofferto” (Cass. n. 31159/2018). La compatibilità tra le mansioni assegnate e quelle previste per la qualifica professionale attribuita può, semmai, venire in rilievo per l'esame della domanda subordinata di parte ricorrente, che riguarda l'accertamento del positivo superamento del periodo di prova e l'esistenza di motivi estranei alla stessa che sarebbero stati alla base del recesso (v. Cass. n. 2833/2024). Devono, pertanto, essere respinte le domande svolte in via principale da parte ricorrente.
3. Le domande subordinate del ricorrente.
Come s'è accennato, il ricorrente sostiene che il licenziamento sarebbe stato dettato da motivi estranei alla valutazione sull'andamento del periodo di prova che sarebbe, invece, stato positivamente superato e chiede, anche per questa via, di essere reintegrato nel posto di lavoro. Deve, in proposito, richiamarsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: “In tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo” (Cass. n. 26679/2018). Pare, inoltre, opportuno chiarire i confini della valutazione demandata a questa giudice, anche al fine di individuare il materiale probatorio utilizzabile e dare conto delle ragioni per le quali non sono state ammesse, né devono essere ammesse in questa sede, le istanze istruttorie di parte ricorrente. Per comprendere, dunque, il perimetro entro il quale deve essere assunta questa decisione deve osservarsi, in primo luogo, che l'atto con il quale è stato reso noto al ricorrente il recesso del per mancato CP_1 superamento del periodo di prova è composto da una comunicazione del segretario generale e Parte_10 della dirigente redatta il 18 ottobre 2024 e da una relazione del dirigente dei servizi Parte_11 demografici e di decentramento n data 16 ottobre 2024. La comunicazione indica chiaramente Persona_1 che v'è allegata tale relazione;
l'esistenza dell'allegato, peraltro, non è contestata dalle parti e risulta anzi dai documenti depositati dalle medesime (doc. 6 di parte ricorrente e doc. 15 di parte resistente). Nella relazione, il dirigente ha espresso alcune valutazioni generali sull'operato del ricorrente e ha Per_1 richiamato fatti specifici già contestati in sede disciplinare. Pertanto, allorché l'amministrazione ha sintetizzato la motivazione sul mancato superamento della prova in termini di mancanza “delle conoscenze e delle competenze necessarie a svolgere il ruolo al quale era stato destinato e per il quale era stato assunto in prova”, il concetto di “competenze” non può che essere inteso in senso ampio, comprendendo il rapporto con i colleghi e il comportamento adeguato in ambito lavorativo. Pare opportuno riportare qui ampi passi della relazione, che, come s'è detto, è parte integrante della comunicazione di recesso. “Il dipendente assunto in data 1/4/2024 a seguito di estensione graduatoria di concorso Parte_1 pubblico, era stato assegnato alla facente parte del Servizio Demografici e Controparte_4
Decentramento con le mansioni di addetto alle rilevazioni statistiche per conto di ISTAT e conseguentemente allo stesso era stata rilasciata autorizzazione all'utilizzo dell'automezzo proprio …. Durante la sua permanenza presso l'Ufficio Statistica lo stesso manifestava difficoltà di integrazione con colleghi e superiori, imprecisa definizione delle pratiche assegnate e mancanza di precisione nell'effettuazione delle prestazioni richieste che si traducevano in una lacunosa e incompleta compilazione delle schede relative alla rilevazione dei prezzi al consumo, arrivando anche a relazionare su prezzi di articoli non presenti nel punto vendita indicato. In data 30 aprile 2024, a meno di un mese dall'assunzione, il dipendente manteneva comportamenti sconvenienti durante l'orario di lavoro e precisamente al rientro dalla pausa pranzo (vedasi relazione della Responsabile della U.O.I. allegata in quanto non ero presente in servizio). Parte_3 Tes_ Successivamente, in data 12/6/2024, le colleghe e mi Testimone_11 Tes_9 Per_2 trasmettevano una relazione in merito ai fatti accaduti durante l'orario di lavoro (vedasi P.G. 76876/2024) che veniva da me integrata e trasmessa all'Ufficio Procedimenti Disciplinari con nota P.G. 76906/2024 in quanto giungevo sul posto dopo l'arrivo dell'ambulanza chiamata dalle colleghe per prestare assistenza al Pt_1 che peraltro rifiutava ogni tipo di trattamento. A seguito delle vicende descritte nelle relazioni di cui sopra, mi vedevo costretto ad emettere, al fine di tutelare la pubblica incolumità e quella del dipendente stesso, un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio … che di fatto gli impediva la possibilità di effettuare uscite sul territorio comunale e soprattutto extraurbano per l'espletamento delle mansioni per le quali lo stesso era stato assunto (rilevazione prezzi, statistiche varie). Il data 14/6/2024 ritenevo quindi opportuno modificare, a far data dal 17/6/2024, l'orario di lavoro del dipendente - evitando i rientri pomeridiani dopo la pausa pranzo e articolandolo su sei giornate lavorative – assegnandolo provvisoriamente all'U.O.I. Ufficio Anagrafe … dove allo stato attuale non ha manifestato alcun tipo di problema comportamentale”. Tenendo conto di quanto esposto nella relazione, è evidente che la valutazione di mancato superamento del periodo di prova non prescindeva dai gravi episodi dell'aprile e del giugno precedenti ma, anzi, si fondava anche su tali episodi;
nella relazione è stato anche evidenziato come proprio a seguito di quanto avvenuto a giugno, era stato necessario revocare l'autorizzazione, concessa al dipendente, di utilizzo del mezzo proprio e, per questo motivo, non era stato possibile mantenerlo nel servizio per il quale era stato assunto, che prevedeva uscite per la rilevazione dei prezzi. Quanto agli episodi richiamati nella relazione, può osservarsi, in sintesi, che, nelle note delle dipendenti
[...]
, ed sono descritti due episodi molto gravi, in cui il Parte_3 Testimone_11 Testimone_9 Per_2 ricorrente non è stato in grado di svolgere le proprie mansioni a causa del consumo di alcool (v. docc. 8 e 12 di parte resistente). In particolare, è stato riferito che il 30 aprile , al rientro in ufficio dopo la pausa pranzo, si era Parte_1 addormentato sulla sedia;
quando la responsabile che entrando nell'ufficio aveva sentito forte Parte_3 odore di alcool, l'aveva svegliato, il ricorrente aveva pronunciato frasi confuse e aveva minimizzato la situazione;
la stessa aveva, quindi, ritenuto di non farlo uscire per le rilevazioni previste e aveva Parte_3 cercato di assegnargli un compito molto semplice, di timbratura di materiale elettorale, ma anche queste semplici operazioni non erano state portate a termine, in quanto il ricorrente apponeva i timbri sulla scrivania invece che sulla carta e si addormentava. Allertati, quindi, i familiari del ricorrente, lo stesso era riportato a casa dal proprio padre. Anche l'11 giugno, alle 17 e 15, le colleghe hanno trovato addormentato, riverso sulla Parte_1 scrivania del proprio ufficio, dove si avvertiva un forte odore di alcool. Allorché le colleghe tentarono di svegliarlo, il ricorrente cominciava “a pronunciare frasi senza alcun senso e non rispettose del luogo di lavoro”; inoltre, “alzandosi dalla scrivania … ha cominciato a barcollare vistosamente”. A fronte di una motivazione del recesso come quella sin qui ricostruita, era onere di parte ricorrente, sin dal ricorso, esporre una diversa ricostruzione dei fatti e offrire elementi di prova in merito all'insussistenza dei gravi comportamenti contestati dall'amministrazione. Viceversa, nel ricorso è stato fatto solo un cenno a “uno spiacevole episodio occorso in data 12 giugno 2024”, in cui egli avrebbe avuto “un malessere”, si sarebbe assopito “per un breve momento” e avrebbe “faticato a risvegliarsi a causa dell'assunzione di una terapia farmacologica prescrittagli per i propri disturbi di salute”; il ricorrente ha, peraltro, aggiunto che i colleghi avevano chiamato l'ambulanza, che il segretario generale gli aveva contestato - a suo dire infondatamente e in modo canzonatorio - l'assunzione eccessiva di alcool e che per questo motivo la situazione era divenuta tesa fino al suo allontanamento dall'ufficio. Ha, infine, ammesso di aver concordato con il comune resistente, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato a seguito di quell'episodio, la sanzione di quattro ore di retribuzione, ritenendo per questo motivo del tutto superato quanto avvenuto. Nessun elemento di prova è stato indicato nel ricorso a sostegno della tesi dell'assopimento imputabile solo ai farmaci e del preteso comportamento canzonatorio del segretario generale. Non è, poi, stata fornita alcuna diversa ricostruzione sugli altri fatti contestati richiamati nella comunicazione di recesso. Proprio a causa dell'espresso richiamo, nella comunicazione medesima, alla relazione allegata, non può ritenersi ammissibile l'ampliamento del thema decidendum attuato da parte ricorrente con la memoria depositata il 28 marzo 2025, né possono ritenersi tempestive le prove documentali e orali richieste da parte ricorrente, non nel ricorso ma solo con la medesima memoria, in merito all'affermata interazione tra i farmaci e l'assunzione di alcool in modica quantità: invero si tratta di questioni non originate dalla difesa di parte resistente con la comparsa di costituzione, bensì già note al ricorrente alla luce della motivazione del recesso impugnato. Peraltro, anche a voler ammettere la necessità dell'assunzione dei farmaci e le conseguenze negative determinate dall'interazione degli stessi con una modesta quantità di alcool, non per questo il comportamento del ricorrente sarebbe privo di censure. Egli, infatti, durante l'interrogatorio libero, ha ammesso di essere risultato alterato in entrambi gli episodi contestati e non solo in quello di giugno, non negando che nel suo ufficio ci fosse odore di alcool, limitandosi a dichiarare che “la mia condizione di alterazione può essere dipesa dall'interazione della birra che avevo bevuto a pranzo con i farmaci che stavo assumendo”. È evidente, invero, che egli avrebbe dovuto astenersi del tutto dal bere alcool a pranzo, proprio sapendo i rischi ai quali si sottoponeva a causa dei farmaci;
e ciò è tanto più grave se si considera che l'episodio non fu uno solo, bensì furono due. Inoltre, la seconda situazione di ubriachezza è stata rilevata alle ore 17 e 15 e pertanto in un orario ben lontano dal pranzo. Quanto agli altri fatti richiamati nella motivazione del recesso, per economia processuale pare corretto evidenziare esclusivamente l'atteggiamento non collaborante del ricorrente quale emerge dallo scambio e-mail depositato da parte resistente (doc. 9), senza la necessità di accertare come venissero svolte le mansioni assegnate (ossia con scrupolo come riferito dal ricorrente o con sciatteria ed errori come invece sostenuto da parte resistente). Nella corrispondenza elettronica in esame il dirigente il 15 maggio 2025, contestò al ricorrente di non Per_1 essere rientrato in ufficio dopo l'attività esterna, in modo tale che la sua superiore gerarchica,
[...] non aveva potuto interloquire con lui, e gli richiese di relazionare su cosa avesse fatto dalle ore Parte_3
12.59 alle ore 13 e 46, quando risultava essere entrato in Comune, ma assente dall'ufficio. Il ricorrente rispose, un po' piccato, tanto da definire le contestazioni “abbastanza fuori luogo”, sostanzialmente censurando il fatto che non l'avesse chiamato al telefono e avesse preteso di vederlo in Parte_3 ufficio;
ha, poi, affermato di essere rimasto all'interno del durate la pausa pranzo, senza tuttavia CP_1 essere in grado di smentire il dirigente ul fatto che in quel giorno non fosse prevista alcuna pausa Per_1 pranzo, dato l'orario d'uscita. Parte ricorrente non contesta la genuinità delle e-mail, affermando che “si tratta di comunicazioni mail, effettivamente intervenute fra i soggetti ivi indicati, ma che devono essere meglio circostanziate: le stesse si inseriscono nel contesto delle tensioni vissute quotidianamente dal signor e sono anzi un Pt_1 significativo indice della mal sopportazione e degli screzi da questi sofferti” (note depositate il 28 marzo 2025). Deve, viceversa, osservarsi che la difficoltà ad accettare le osservazioni, anche del dirigente rispetto Per_1 al quale il ricorrente afferma di avere sempre avuto un buon rapporto), il dato oggettivo della permanenza nell'ufficio senza lavorare per tre quarti d'ora e infine la risposta non corretta sull'utilizzo di tale lasso di tempo sono comportamenti certamente censurabili, non certo giustificabili con i contrasti insorti con
[...] anche qualora fossero dovuti ai motivi esposti nel ricorso. Parte_3
Tenendo conto da un lato della discrezionalità del datore di lavoro (sia pubblico sia privato) nel valutare il dipendente nel periodo di prova, e dall'altro lato della gravità dei fatti sin qui esposti, non v'è dubbio che gli stessi giustifichino ampiamente il recesso del , anche se, come esposto nella relazione del Controparte_1 dirigente non si erano presentati problemi comportamentali durante la permanenza del lavoratore Per_1 nell'ufficio anagrafe. Proprio per questo motivo non solo non si è ritenuto necessario svolgere attività istruttoria in merito agli altri motivi di doglianza dell'amministrazione resistente rispetto all'operato del ricorrente, ma non si è neppure dato ingresso all'attività istruttoria proposta dal ricorrente stesso in ordine a un preteso intento ritorsivo del comune, che sarebbe alla base del licenziamento. In particolare, il ricorrente afferma che i contrasti con con altri dipendenti e con il segretario Parte_3 generale sarebbero sorti a seguito della segnalazione, che il ricorrente stesso aveva fatto, relativa a irregolarità che aveva notato sia nelle rilevazioni di cui si doveva occupare, sia nell'effettuazione di ore di straordinario non necessario. Tuttavia, il presunto motivo ritorsivo, e quindi illecito, sarebbe rilevante rispetto alla domanda di reintegrazione (va ricordato che sia in via principale sia in via subordinata il ricorrente ha sempre domandato esclusivamente la reintegrazione, senza avanzare richieste alternative di ripetizione della prova o risarcitorie) solo qualora fosse stato esclusivo;
situazione che, alla luce di quanto sin qui esposto, deve escludersi. Invero la giurisprudenza di legittimità ha più volte osservato che: “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali)” (Cass. n. 9468/2019, conforme a numerose altre quali, da ultimo, Cass. n. 17266/2024). Il principio è chiaramente, e anzi a fortiori, applicabile anche al recesso per mancato superamento del periodo di prova, in cui il datore di lavoro ha un certo margine di discrezionalità nella valutazione delle prestazioni del dipendente. Per il medesimo motivo è superfluo accertare se le mansioni cui fu concretamente adibito il ricorrente fossero rispondenti a quelle previste dalla sua qualifica o fossero di rango inferiore (del tutto irrilevante è poi la comparazione - fatta nel ricorso - tra tali mansioni e la professionalità acquisita dal lavoratore in precedenti esperienze). Pare, comunque, opportuno osservare, al riguardo, che le mansioni contestate, relative alle rilevazioni dei prezzi negli esercizi commerciali, gli furono assegnate sin dall'inizio del rapporto di lavoro, e dunque deve escludersi che tale assegnazione potesse essere una ritorsione rispetto alla segnalazione delle irregolarità che il ricorrente afferma di aver osservato proprio durante lo svolgimento di quell'incarico. Sempre a fini di completezza si deve, infine, osservare che il rilievo dei prezzi ben può ritenersi compreso nelle attività di istruttoria amministrativa contemplate nella descrizione della qualifica. Tutte le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto anche delle domande proposte in via subordinata dal ricorrente.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza;
non vi sono, invero, ragioni per la compensazione, neppure parziale, delle spese invocata da parte ricorrente per il caso di non accoglimento del ricorso. Le spese vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale. Non deve, invece, essere accolta la domanda di parte ricorrente di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; invero non pare doversi ravvedere la mala fede o la colpa grave del ricorrente, che potrebbe essere stato indotto a ritenere illegittimo il recesso datoriale anche per le sue difficili condizioni psicologiche, che possono dirsi pacifiche in causa.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 23 gennaio 2025:
1) respinge tutte le domande proposte con il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere all'amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 5.230,00 per compensi, oltre a rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge;
3) fissa il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 16 ottobre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 122/2025 R.G. promossa da
C.F. con il patrocinio dell'Avv. LUISA FLORE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE Contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI BATTISTA PANIZZA Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Nel merito
- accertare e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro stipulato in data 01.04.2024 tra il ricorrente ed il ed accertare la conversione dell'assunzione del sig. in Controparte_1 Parte_1 definitiva ab origine, al ricorso e al presente atto;
- di conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 18.10.2024 perché privo di una causa giustificativa e, per l'effetto, condannare parte resistente a reintegrare il sig. nel posto di lavoro, nonchè a corrispondere al medesimo un'indennità commisurata all'ultima Pt_1 retri i riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (18.10.2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via gradata, fatto salvo il gravame
- previo accertamento del positivo superamento del periodo di prova da parte del sig. e Parte_1 dell'esistenza di motivi estranei all'espletamento della prova fondanti l'atto impugnato, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso esercitato ad nutum dal per i motivi di cui al ricorso e al presente Controparte_1 atto e, per l'effetto, condannare parte resistente a reintegrare il sig. nel posto di lavoro, nonchè a Pt_1 corrispondere al medesimo un'indennità commisurata all'ultima retri i riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (18.10.2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il dipendente precedentemente assegnato presso l'Ufficio Statistica/Toponomastica, sig.
era inquadrato quale collaboratore amministrativo (titolo di studio terza media), poichè le Parte_2
erano meramente operative;
2. Vero che al sig. , impiegato presso l'Ufficio Statistica/Toponomastica, era richiesto di recarsi ogni Pt_1 giorno, per tutta la mattina e spesso anche al pomeriggio, in esercizi commerciali posti nel territorio comunale per annotare manualmente su apposite schede i prezzi di beni di consumo;
3. Vero che il ricorrente proponeva alla sig.ra di svolgere altri compiti dell'ufficio Parte_3
Statistica/Toponomastica (ad esempio la toponomastica), ma la responsabile rifiutava;
4. Vero che la sig.ra alterava la registrazione su pc dei prezzi rilevati dal sig. , Parte_3 Pt_1 ribassandoli, dicendogli più volte che «si era sempre fatto così» e che non voleva lavoro supplementare dall'ISTAT di Roma;
5. Vero che, a partire dal trasferimento del sig. presso l'ufficio Anagrafe, lo stesso ha svolto tutti i Pt_1 compiti assegnati, instaurando positive relazioni con tutti i colleghi e portando a termine le pratiche affidate (per esempio: evasione istanze accesso agli atti, verifica richieste di rinnovo e rilascio CIE, verifica e rilascio allo sportello di certificati anagrafici ed altra documentazione, rilascio attivazione SPID, gestione e sistemazione dell'archivio storico, archiviazione di CIE e certificati, gestione risposte ai Consolati realtive a richieste di cittadini AIRE);
6. Vero che il signor aveva dichiarato, più volte, la propria soddisfazione circa le capacità del Persona_1 ricorrente, tanto da onferimento di apposite deleghe, a partire da attivita' piu' semplici per giungere alle piu' complesse;
7. Vero che, in data 16 ottobre 2024, il signor utorizzava la fruizione di un giorno di permesso al sig. Per_1
per il successivo 19 novembre 2024; Pt_1 he il ricorrente riceveva espliciti apprezzamenti da colleghi e superiori per l'ottima conoscenza della lingua inglese con cui era solito interoloquire con cittadini stranieri. Si indicano a testi su tutti i capitoli i signori: , res. in VA MA (se del caso anche ai sensi Testimone_1 dell'art. 421 c.p.c.), res. in;
res. in Travacò Siccomario, c/o Testimone_2 CP_1 Parte_4 Parte_5
, c/o res. in , , Controparte_1 Persona_1 Controparte_1 Parte_6 CP_1 Parte_7 res. in AN SI (PV), res. in , res. in , res. in Parte_8 CP_1 CP_2 CP_1 CP_3
. CP_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione anche parziale delle prove dedotte dall'avversario, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con gli stessi testi gia' indicati a prova diretta sulle circostanze di cui in ricorso e con gli ulteriori testi di seguito indicati: e res;
HE Testimone_3 Testimone_4 CP_1
Casali presso Carrefour;
il Direttore pro tempore di Unes Pavia;
dott. , gia' segretario generale Testimone_5 presso il , res. Como. Controparte_1
Con rigu a 19 a 38) dedicati al tema delle condotte inappropriate asseritamente tenute nel periodo di lavoro svolto presso l'UOI Statistica e Toponomastica, si chiede ammettersi a prova contraria il seguente capitolo: 10) “Dica il teste se il signor ha presentato o presenta una patologia depressiva, Pt_1 se conferma i certificati medici che si rammostrano (doc. 16 e 17) e se il trattamento farmacologico prescritto per la cura della patologia del ricorrente sia o meno compatibile con l'assunzione anche in modica quantita' di bevande alcoliche, con quali conseguenze”. Si indicano a testi i dott. presso Villa ANta Chiara e Testimone_6 dott.ssa con studio in Garlasco. Testimone_7
− Ordinare ex art. 210 c.p.c. al di di esibire in giudizio il contratto di lavoro del sig. CP_1 CP_1 Parte_2
precedentemente incaricato della rilevazione prezzi ISTAT presso l'ufficio Statistica/Toponomastica (già
[...] domandati con istanza di accesso sub doc. 15);
− Ordinare ex art. 210 c.p.c. al di esibire in giudizio le determine contenenti impegni di spesa Controparte_1
e rimborsi chilometrici per ore di lavoro straordinario predisposti dall'Ufficio Statistica in persona della sig.ra unitamente alle autorizzazioni del sig. nel periodo aprile/luglio (già Parte_3 Persona_1 domandati con istanza di accesso sub doc. 15);
− Ordinare ex art. 210 c.p.c. al di esibire in giudizio l'estratto timbrature orarie del cartellino Controparte_1 personale del signor relative ai mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2024 (da cui si evincono le uscite di Pt_1 servizio con apposita causale), nonche' l'annotazione, risultante dal gestionale Halley, relativa all'autorizzazione della fruizione di un giorno di ferie nel mese di novembre 2024 (già domandati con istanza di accesso sub doc. 15)”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro, contrariis reiectis:
- respingere le domande del ricorrente siccome inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
condannare il ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, o, in subordine, comma 3 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova richiesti da controparte in quanto:
1. cap 1: inammissibile in quanto valutativo e comunque vertente su circostanza irrilevante;
2. cap. 2: inammissibile in quanto vertente su circostanza irrilevante;
3. cap. 3: inammissibile in quanto vertente su circostanza irrilevante e comunque generico;
4. cap. 4 inammissibile in quanto vertente su circostanza irrilevante;
5. cap. 5: inammissibile in quanto valutativo;
6. cap. 6: inammissibile in quanto generico, valutativo e comunque vertente su circostanza irrilevante;
7. cap. 7: inammissibile in quanto vertente su circostanza irrilevante;
8. cap. 8: inammissibile in quanto generico, valutativo e comunque vertente su circostanza irrilevante. Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte e fermo restando l'onere probatorio interamente in capo alla medesima, si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che l'Unità Organizzativa Interna (U.O.I.) “Statistica e Toponomastica” del è ubicata Controparte_1 al piano terra del Palazzo del Comune accanto all'U.O.I. Elettorale e all'U.O.I. Sportello Eventi e Pubblicità. testi: Parte_3 Persona_1
2) V ricorrente, l'Ufficio Statistica, quanto al personale, era composto dalla Responsabile, sig.ra e dal sig. testi: Parte_3 Parte_2 Parte_3 Persona_1
Parte_2
3) Vero che il sig. è in possesso del diploma di scuola superiore e che alle dipendenze del Parte_2
Comune di nel livello più elevato della sua categoria contrattuale, ossia B7, come si CP_1 evince dal doc. 5 che si rammostra al teste. testi: Parte_2 Testimone_8
4) Vero che il rapporto di lavoro tra il sig. e il Comune di è cessato in data 31 marzo Parte_2 CP_1
2024 per raggiungimento dell'età pensionabile del primo. testi: Parte_3 Persona_1 Parte_2
[...]
5) Vero che il sig. dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di , ha continuato a Pt_2 CP_1 lavorare a favore del Comune con un contratto di collaborazione a titolo gratuito al fine di affiancare, addestrare e formare il ricorrente, nuovo assunto. testi: Parte_3 Persona_1 Parte_2
6) Vero che, a seguito della sua assunzione alle dipe Controparte_1 Parte_1 venivano assegnate le mansioni di istruttore delle procedure di rilevazioni statistiche in esterno per conto ISTAT, sotto la supervisione della Responsabile dell'Ufficio Statistica, sig.ra testi: Parte_3 [...]
Parte_3 Persona_1 Parte_2 unzione del sig. quest'ultimo veniva affiancato dal sig. Pt_1
testi: Pt_2 Parte_3 Persona_1 Parte_2
8) Vero che in un primo momento l'attività lavorativa assegnata al sig. era principalmente legata alla Pt_1 rilevazione dei prezzi al consumo per conto ISTAT nelle strutture ta del territorio comunale ed extraurbano e che solo al consolidamento delle competenze sarebbe stata assegnata la responsabilità istruttoria dei procedimenti di rilevazione prezzi con verifica della congruità dei dati da inserire nella piattaforma ISTAT. testi: Parte_3 Persona_1 Parte_2
9) Vero che l'orario di la i lavorativi alla settimana con due Pt_1 rientri pomeridiani, il martedì e il giovedì secondo l'ordinaria organizzazione all'interno del Comune di . CP_1 testi: Parte_3 Persona_1 Testimone_8 10) Vero che sin dai primi giorni di lavoro il sig. mostrava difficoltà di integrazione all'interno Pt_1 dell'Ufficio Statistica, in particolare con la sig.ra e che tale condotta veniva riportata dalla sig.ra Parte_3 l sig. testi: . Parte_3 Per_1 Parte_3 Persona_1 Testimone_9 he gi rime mansioni assegnate con imprecisione, in modo lacunoso e poco collaborativo e che tale condotta veniva riportata dalla sig.ra l sig. testi: Parte_3 Per_1 Parte_3 Persona_1
12) Vero che già dalle prime settimane di lavoro il ricorrente nei rapporti con i colleghi e superiori gerarchici manifestava di non avere interesse in merito alle pratiche da seguire nonché un'indisponibilità ad acquisire le competenze e le esperienze necessarie al ruolo e che tale condotta veniva riportata dalla sig.ra al Parte_3 sig. testi: Per_1 Parte_3 Persona_1
13) Vero che nel mese di maggio 2024 il sig. , incaricato di effettuare la rilevazione di prezzi presso la Pt_1 ditta Happy Casa, in , rilevava il prezz ino singolo indicando come dimensioni 250X250 e che CP_1 all'osservazione della sig.ra er cui il piumino singolo non poteva avere quelle dimensioni insisteva Parte_3 di aver effettuato correttamente la rilevazione. testi: Parte_3 Persona_1
14) Vero che nel mese di maggio 2024 il sig. , incaricato di effettuare una rilevazione di prezzi presso Pt_1 la ditta Happy Casa, in , confondeva, in dividuazione dei prodotti, le lenzuola singole con quelle CP_1 matrimoniali e, attese le dimensioni, il tessuto per le tende con le tende già confezionate. testi:
[...]
Parte_3 Persona_1
15) Vero che nel mese di giugno 2024 la sig.ra si recava presso la ditta Zaly Home, in , Testimone_9 CP_1 via Treves, per effettuare le rilevazioni dei prez ndente della medesima ditta informava . Tes
che nel mese precedente nessun rilevatore era passato per effettuare la rilevazione dei prezzi. testi:
[...]
, Tes_9 Persona_1
16) Vero che nel mese di maggio 2024 il sig. era incaricato di recarsi presso la ditta Zaly Home, in Pt_1
, via Treves, per effettuare le rilevazio zzi e che tale incarico non veniva adempiuto, come CP_1 appurato in seguito dalla sig.ra . testi: . Testimone_9 Persona_1 Testimone_9
17) Vero che il sig. in diverse occasioni non portava a termine il lavoro assegnato, non riuscendo ad Pt_1 organizzarsi con i tempi a sua disposizione. testi: Parte_3 Persona_1
18) Vero che in prossimità delle elezioni ammin sa , dell'Ufficio Per_2 Elettorale, stanti le imminenti consultazioni e il carico di lavoro extra da organizzare, chiedeva al sig. Pt_1
l'eventuale disponibilità ad effettuare ore di straordinario rientrando il pomeriggio e il ricorrente rispondeva che avrebbe dato la sua disponibilità soltanto nei pomeriggi di martedì e giovedì, ossia nelle stesse giornate che già prevedevano il rientro pomeridiano nel suo orario di servizio ordinario. testi: , Per_2 Parte_3
. Testimone_9
19) Vero che, durante la permanenza presso l'Ufficio Statistica, in particolar modo nelle ore pomeridiane dopo il rientro dalla pausa pranzo, l'atteggiamento del ricorrente assumeva caratteri verbalmente aggressivi nei confronti della sig.ra alzando la voce in modo prepotente e che tale atteggiamento si ripeteva Parte_3 frequentemente soprattutto quando la Responsabile segnalava al ricorrente le sue omissioni e imprecisioni nello svolgimento dell'attività lavorativa. testi: . Parte_3 Persona_1 Testimone_9
20) Vero è che a causa dei comportamenti verbalmente aggressivi di cui al capitolo precedente la sig.
[...]
, dell'Ufficio Informatica e Telecomunicazioni, avvisava la sig.ra che, contrariame Tes_9 Parte_3 quanto avvenuto sino ad allora, avrebbe chiuso la porta perché intimorita. testi: Parte_3 [...]
. Per_1 Testimone_9 prile 2024 il sig. , al rientro dopo la pausa pranzo, dopo essersi seduto alla Pt_1 sua scrivania ubicata all'interno dell'ufficio si addormentava sulla sedia e che veniva visto in questo stato dalla sig.ra dalla sig.ra e dalla dott.ssa . testi: Parte_3 Testimone_9 Per_2 Parte_3 Per_2
, ,
[...] Testimone_9 Persona_1 rrente addormentato, la sig.ra si avvicinava allo stesso e, Parte_3 dopo averlo svegliato, gli domandava come si sentisse. testi: , , Parte_3 Per_2 Testimone_9 Persona_1 23) Vero che il sig. , alla domanda della sig.ra rispondeva di sentirsi bene esprimendosi Pt_1 Parte_3 in modo confuso e che all'osservazione della stessa per cui non si poteva dormire in ufficio rispondeva, con fare allegro, “ma dai su”. testi: , , Parte_3 Per_2 Testimone_9 Persona_1
24) Vero che il sig. , d presso l'Ufficio Pt_1
Statistica, promanava un intenso odore di alcol e che per tale motivo la sig.ra decideva che, per Parte_3 quel pomeriggio, non era opportuno assegnarlo al lavoro esterno chiedendo pertanto alla collega Per_2 se avesse qualche altra mansione da affidargli. testi: , , Parte_3 Per_2 Testimone_9 [...]
Per_1
25) Vero che la dott.ssa consegnava al sig. delle cartoline con il compito di timbrarle ma Per_2 Pt_1 che il ricorrente riusciva ad effettuare soltanto poche timbrature perché si riaddormentava accasciandosi sulla scrivania costringendo così la sig.ra a svegliarlo nuovamente. testi: , Parte_3 Parte_3 Per_2
, Testimone_9 Persona_1
26) Vero che il sig. , risvegliato dalla sig.ra non riusciva a portare a termine Pt_1 Parte_3 correttamente il lavoro perché invece che apporre il timbro sulle cartoline timbrava direttamente sulla scrivania facendo nel contempo cadere a terra gli oggetti presenti sulla stessa. testi: , Parte_3 Per_2
, Testimone_9 Persona_1
27) Vero che, in considerazione delle condizioni psicofisiche del ricorrente, la sig.ra chiedeva Parte_3 ausilio al sig. dell'Ufficio Sportello Eventi e Pubblicità, per prevenire che il sig. Parte_9 Pt_1 cadesse dalla sedia e che, dopo aver interpellato il Dirigente del Settore, dott. Testimone_10 contattava i famigliari del ricorrente per venire a recuperarlo presso il Comune. testi: Parte_3 Per_2
, , ,
[...] Testimone_9 Parte_9 Testimone_10 Persona_1
28) Vero che dopo qualche minuto giungevano presso il Comune di i genitori del ricorrente, il quale CP_1 veniva accompagnato all'esterno dell'ufficio dalla madre aiutata dal sig. che lo sorreggeva sino Pt_9 all'automobile ove lo stava attendendo il padre. testi: , Parte_3 Per_2 Testimone_9 [...]
Pt_9 Testimone_10 Persona_1
29) Vero che, nel pomeriggio del 30 aprile 2024, mentre veniva sistemata la postazione del ricorrente dopo Per l'episodio di cui ai capitoli precedenti, le colleghe del sig. rinvenivano il timbro della dott.ssa nel Pt_1 cestino dei rifiuti mentre il cellulare del ricorrente veni , dalla lavoratrice addetta alle pu sul pavimento dell'ufficio. testi: , , Parte_3 Per_2 Testimone_9 Persona_1
30) Vero che in data mercoledì 15 maggio 2024 il sig. non rientrava nell'Ufficio di appartenenza Pt_1 prima di timbrare l'uscita dal lavoro e non restituiva il materiale oggetto di rilevazione secondo le consegne ricevute dalla Responsabile dell'Ufficio, come si evince dal doc. 9 che si rammostra al teste. testi:
[...]
Parte_3 Persona_1
31) Vero che, in data 16 maggio 2024, il Responsabile del Servizio, sig. faceva notare al Persona_1 ricorrente le discordanze nelle sue timbrature e che il sig. si giustificava rilevando malfunzionamenti Pt_1 del software, come dimostra il doc. 10 che si rammostra al ti: Parte_3 Persona_1
32) Vero che il software che gestisce il sistema delle rilevazioni delle presenze tramite timbrature in uso presso il non ha mai manifestato malfunzionamenti né precedentemente né Controparte_1 successivamente al 16 maggio 2024 e che nessun dipendente del ha mai segnalato problemi di CP_1 questo tipo. testi: Persona_1 Testimone_8
33) Vero che in data 11 giugno 2024, tra le ore 17.00 e le ore 17.30, la sig.ra , allarmata da Testimone_9 una sorta di rantolo proveniente dall'Ufficio Statistica, entrava nell'Ufficio stesso e trovava il ricorrente addormentato sulla sedia con la testa appoggiata alla scrivania. testi: , Testimone_9 Persona_1
34) Vero che all'interno dell'ufficio vi era la presenza di un insistente odore di alcol che si accentuava in prossimità del ricorrente. testi: , Testimone_9 Persona_1 Tes
35) Vero che la sig.ra , insieme alla dott.ssa , Responsabile del Servizio Segreteria Testimone_11
Generale, nel frattempo raggiunta presso l'Uffici dal Segretario Generale, dott. Tes_5
, tentavano di svegliare il sig. , il quale, ridestatosi, pronunciava frasi prive di senso ed
[...] Pt_1 espressioni irrispettose e che alzatosi dalla scrivania iniziava a barcollare vistosamente. testi: , Testimone_9
, , Testimone_11 Testimone_5 Persona_1 36) Vero che il sig. vedendo entrare in Ufficio il dott. si rivolgeva al medesimo dicendo “Ciao Pt_1 Tes_5 Per_
, come va?” e che in risposta all'invito del Segretario Generale di ricomporsi rispondeva “ehh, ma va non dire stupidate, io sto benissimo”. testi: , , , Testimone_9 Testimone_11 Testimone_5 Persona_1
37) Vero che, vista la condizione psicofisica del ricorrente, le persone presenti presso l'Ufficio decidevano di contattare l'ambulanza e che i sanitari, una volta sopraggiunti, prestavano assistenza medica al sig. Pt_1 il quale versava in uno stato di confusione. testi: , , , Testimone_9 Testimone_11 Testimone_5 [...]
Per_1
38) Vero che a fronte di quanto avvenuto in data 11 giugno 2024 il Responsabile del Servizio, sig.
[...] al fine di tutelare la pubblica incolumità e quella del dipendente medesimo, decideva di revocare Per_1
l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio precludendo al sig. la possibilità di effettuare uscite sul Pt_1 territorio, come risulta dal doc. 11 che si rammostra al teste er i medesimi motivi, decideva di modificare l'orario di lavoro del ricorrente in modo da evitare i rientri pomeridiani dopo la pausa pranzo, come risulta dal doc. 13 che si rammostra al teste. testi: Persona_1
39) Vero che durante la permanenza presso l'Ufficio Anagrafe al ricorrente non sono state assegnate deleghe e che le mansioni assegnate al medesimo erano di supporto al personale esistente, quali l'archiviazione di pratiche, e che, stante anche la natura provvisoria della collocazione, non implicavano alcuna responsabilità con l'obiettivo di limitare al minimo i rapporti con il pubblico, come affermato nella relazione di cui al doc. 14 che si rammostra al teste. testi: , Persona_1 Testimone_12 Tes_13 Parte_4
40) Vero che, anche presso l'Uf l cialità e Pt_1 trascuratezza confermando l'atteggiamento negligente e poco professionale già mostrato sino a quel momento presso l'Ufficio Statistica e che tale condotta veniva riportata dalla sig.ra al sig. testi: Tes_13 Per_1 [...]
, Per_1 Testimone_12 Tes_13 Parte_4
o l'Ufficio Anagrafe, la posizione del ricorrente Pt_1 presso l'Ufficio Statistica veniva ricoperta dal sig. in forza di contratto di collaborazione a titolo Parte_2 gratuito e che quest'ultimo effettuava le rilevazioni unitamente ai collaboratori esterni all'Ufficio. testi:
[...]
Parte_3 Parte_2 Persona_1
l sig. incaricato di rilevare i prezzi presso il Parte_2 Supermercato UNES di Pavia Ovest riceveva dai dipendenti addetti ai punti vendita del Supermercato riscontri negativi e lamentele sul comportamento tenuto dal ricorrente durante l'attività di rilevazione dei prezzi svolta in precedenza da parte di quest'ultimo e che un dipendente affermava in proposito “menomale che non c'è più quello là se no non entrava”. testi: Parte_2
43) Vero che, nel giugno 2024, il sig. incaricato di rilevare i prezzi presso il Supermercato Parte_2
Carrefour Express di Via Francana, riceveva dai dipendenti addetti ai punti vendita del Supermercato riscontri negativi e lamentele sul comportamento tenuto dal ricorrente durante l'attività di rilevazione dei prezzi svolta in precedenza da parte di quest'ultimo. testi: Parte_2
Tutti i testi anche in controprova sui capitoli di prova di controparte, nel denegato caso di loro ammissione. Spese ed onorari rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio e il materiale probatorio utilizzabile.
, assunto dal comune di e licenziato per mancato superamento della prova, ha Parte_1 CP_1 introdotto questo giudizio chiedendo l'accertamento della nullità del patto di prova e la conseguente conversione dell'assunzione come definitiva ab origine; ha domandato l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e la condanna del comune resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro, con pagamento delle retribuzioni maturate nelle more. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento del positivo superamento del periodo di prova, l'esistenza di motivi del licenziamento estranei alla prova stessa e dunque l'illegittimità del recesso del comune resistente insistendo, anche in tal caso, per la reintegrazione nel posto di lavoro. L'amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e protestando la legittimità del proprio operato. Ha richiesto, altresì, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 14 marzo 2025, parte ricorrente ha chiesto un termine per note in replica alla costituzione avversaria;
il termine per le note è stato concesso a entrambe le parti e, in tale sede, il ricorrente ha contestato le circostanze di fatto esposte nella comparsa di costituzione avversaria e quelle dichiarate dal segretario generale, quale procuratore speciale di parte resistente, durante l'interrogatorio libero. In particolare, al fine di dimostrare l'insussistenza di alcuni dei fatti che l'amministrazione, con la comparsa, ha posto a base della legittimità del licenziamento, ha chiesto di depositare nuovi documenti e ha formulato un capitolo di prova ulteriore rispetto a quelli dedotti nel ricorso. Ha anche domandato l'accertamento della natura discriminatoria del licenziamento, sostenendo che lo stesso potesse essere fondato sulla patologia del ricorrente, ossia sulla depressione accertata con documentazione medica. Parte resistente si è opposta alla domanda sulla natura discriminatoria del licenziamento e al deposito dei nuovi documenti, eccependone la tardività. Con l'ordinanza del 20 maggio 2025 questa giudice ha dichiarato utilizzabile uno solo dei documenti depositati con le note di parte ricorrente e, ritenendo la causa matura per la decisione senza la necessità di attività istruttoria orale né di acquisizioni ex art. 210 c.p.c., ha fissato l'udienza di discussione. Parte ricorrente ha depositato un'istanza ex art. 177 c.p.c. di modifica della predetta ordinanza, insistendo per l'ammissione delle richieste probatorie;
parte resistente si è opposta;
questa giudice ha confermato l'ordinanza e pertanto la causa è stata discussa sulle conclusioni, di merito e istruttorie, sopra riportate. Le ragioni per le quali non si è dato ingresso alle istanze istruttorie di parte ricorrente saranno indicate nel dettaglio nel momento in cui saranno esaminate nel merito la domanda di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro.
2. La domanda di conversione dell'assunzione come definitiva ab origine.
Il ricorrente chiede, in primo luogo, che sia accertata la nullità del patto di prova stipulato tra le parti, sostenendo che non fossero determinate in modo adeguato le mansioni da svolgere e sulle quali, dunque, avrebbero dovuto essere accertate le sue capacità; lamenta, altresì, che le mansioni alle quali era stato concretamente adibito non rientrassero nel profilo professionale per il quale era stato assunto;
chiede che, conseguentemente, sia accertata l'automatica conversione dell'assunzione come definitiva dall'origine e che sia disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro. In merito al patto di prova nel pubblico impiego pare opportuno riportare un passo della motivazione della pronuncia della Suprema Corte n. 32877/2018, che ben delinea il quadro normativo di riferimento e i princìpi che devono essere applicati anche alla fattispecie che ci occupa. Così si è espressa la Corte di legittimità: “I motivi sono infondati, perché il ricorso muove da un'errata ricostruzione del quadro normativo ed invoca principi affermati in relazione al rapporto di lavoro privato, non estensibili all'impiego pubblico contrattualizzato. L'assunzione in prova alle dipendenze delle amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 non è mai stata disciplinata dal richiamato art. 2096 cod. civ., che presuppone il carattere facoltativo e non obbligatorio del patto. Al contrario per l'impiego pubblico già il d.P.R. n. 3/1957 aveva previsto, agli artt. 9 e 10, che gli impiegati civili dello Stato dovessero essere necessariamente nominati in prova ed aveva compiutamente disciplinato le modalità della prova stessa, finalizzata anche ad assicurare al dipendente la formazione iniziale. L'obbligatorietà della prova è stata, poi, ribadita dalla legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 che, all'art. 20, aveva subordinato «l'assunzione definitiva del dipendente .... al superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza». A seguito della prima contrattualizzazione, attuata con il d.lgs. n. 29/1993, è intervenuto nella materia del reclutamento del personale il d.P.R. n. 487/1994, al quale rimanda l'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165/2001, che all'art. 17, rubricato «assunzioni in servizio», dopo aver riaffermato la necessità della prova, ne detta la disciplina, da un lato imponendo un esperimento da svolgersi nel profilo professionale di qualifica o categoria al quale si riferisce la selezione concorsuale, dall'altro rinviando alla contrattazione collettiva la fissazione della durata, da stabilire in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste….. si deve ribadire il principio, già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui «tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale» (Cass. n. 21586/2008 e negli stessi termini Cass. n. 17970/2010; Cass. n. 655/2015; Cass. n. 9296/2017; Cass. n. 21376/2018). Ne discende che dall'eventuale carenza del regolamento contrattuale, quanto alla prova ed alle mansioni in relazione alle quali la stessa dovrà svolgersi, non possono derivare le conseguenze che nel lavoro privato si ricollegano alla nullità del patto e che presuppongono il carattere facoltativo dello stesso. Nell'impiego pubblico contrattualizzato dalla doverosità dell'assunzione in prova deriva che il regolamento contrattuale viene ad essere necessariamente integrato ex art. 1339 cod. civ. dalla disciplina dettata dal legislatore e dalle parti collettive, sicché ciò che rileva ai fini della legittimità del recesso è solo che la valutazione sull'esito dell'esperimento venga espressa dopo un adeguato periodo di assegnazione a mansioni proprie della categoria o del profilo professionale di assunzione, sia motivata e sia coerente con le finalità della prova. Al riguardo va precisato che nel rapporto privato l'esigenza della specificazione si giustifica, oltre che in ragione della non obbligatorietà del patto, perché il prestatore deve essere posto in condizione di conoscere le mansioni alle quali verrà assegnato e sulle quali si svolgerà l'esperimento. Nell'impiego pubblico contrattualizzato la sottoscrizione del contratto presuppone l'espletamento di una procedura concorsuale bandita in relazione ad uno specifico profilo professionale che, a sua volta, trova compiuta definizione nella contrattazione collettiva, dalla quale il datore di lavoro pubblico non può discostarsi, sicché quelle esigenze alle quali sopra si è fatto riferimento sono già assicurate dalle regole che necessariamente governano l'instaurazione e la gestione del rapporto”. Nel caso che ci occupa, il bando di concorso al quale ha partecipato il ricorrente (doc. 1 di tale parte) non manca di indicare la qualifica di “Istruttore Amministrativo Contabile” del posto da ricoprire, elencando - seppure in via esemplificativa - le attività da svolgere nei seguenti termini:
“a) istruttoria nell'ambito dei procedimenti amministrativi, culturali, sociali e/o contabili e predisposizione dei relativi atti, documenti e certificati attraverso la gestione e l'elaborazione di dati e informazioni di media complessità mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
b) predisposizione di elaborati statistici, anche in materia di tributi comunali;
c) comunicazione e front office con l'utenza finale interna ed esterna;
d) organizzazione, conservazione, gestione ed archiviazione della documentazione dell'Ente; e) coordinamento del personale addetto al processo lavorativo;
f) partecipa a commissioni/conferenze dei servizi interne;
g) ogni altra attività richiesta dal ruolo rivestito”. Legittimamente, quindi, tenendo conto dei princìpi sopra richiamati, il contratto individuale di lavoro (doc. 4 di parte ricorrente) ha richiamato, al punto 4, tali mansioni e ha specificato, al punto 6, gli altri aspetti della prova (durata, calcolo del periodo, limite minimo per la prova). Ne deriva che l'eccezione di nullità in esame non deve essere accolta. Quanto all'affermata adibizione del lavoratore a mansioni troppo elementari, difformi da quelle previste nel contratto e addirittura svilenti della sua professionalità, maturata in precedenti impieghi, va rilevato in primo luogo che, qualora quanto dedotto venisse confermato, non si potrebbe comunque giungere alle declaratorie richieste, ossia quelle di nullità del patto e di conversione del contratto come definitivo ab origine. Infatti: “In caso di vizio funzionale del patto di prova validamente apposto (nella specie, per l'assegnazione in concreto di mansioni diverse da quelle indicate nella clausola accessoria) non trova applicazione la disciplina del licenziamento individuale - come nel caso di vizio genetico, ad esempio per difetto di forma scritta o per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi - bensì lo speciale regime del recesso in periodo di prova, che prevede il diritto del lavoratore alla prosecuzione dell'esperimento, ove possibile, ovvero al ristoro del pregiudizio sofferto” (Cass. n. 31159/2018). La compatibilità tra le mansioni assegnate e quelle previste per la qualifica professionale attribuita può, semmai, venire in rilievo per l'esame della domanda subordinata di parte ricorrente, che riguarda l'accertamento del positivo superamento del periodo di prova e l'esistenza di motivi estranei alla stessa che sarebbero stati alla base del recesso (v. Cass. n. 2833/2024). Devono, pertanto, essere respinte le domande svolte in via principale da parte ricorrente.
3. Le domande subordinate del ricorrente.
Come s'è accennato, il ricorrente sostiene che il licenziamento sarebbe stato dettato da motivi estranei alla valutazione sull'andamento del periodo di prova che sarebbe, invece, stato positivamente superato e chiede, anche per questa via, di essere reintegrato nel posto di lavoro. Deve, in proposito, richiamarsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: “In tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo” (Cass. n. 26679/2018). Pare, inoltre, opportuno chiarire i confini della valutazione demandata a questa giudice, anche al fine di individuare il materiale probatorio utilizzabile e dare conto delle ragioni per le quali non sono state ammesse, né devono essere ammesse in questa sede, le istanze istruttorie di parte ricorrente. Per comprendere, dunque, il perimetro entro il quale deve essere assunta questa decisione deve osservarsi, in primo luogo, che l'atto con il quale è stato reso noto al ricorrente il recesso del per mancato CP_1 superamento del periodo di prova è composto da una comunicazione del segretario generale e Parte_10 della dirigente redatta il 18 ottobre 2024 e da una relazione del dirigente dei servizi Parte_11 demografici e di decentramento n data 16 ottobre 2024. La comunicazione indica chiaramente Persona_1 che v'è allegata tale relazione;
l'esistenza dell'allegato, peraltro, non è contestata dalle parti e risulta anzi dai documenti depositati dalle medesime (doc. 6 di parte ricorrente e doc. 15 di parte resistente). Nella relazione, il dirigente ha espresso alcune valutazioni generali sull'operato del ricorrente e ha Per_1 richiamato fatti specifici già contestati in sede disciplinare. Pertanto, allorché l'amministrazione ha sintetizzato la motivazione sul mancato superamento della prova in termini di mancanza “delle conoscenze e delle competenze necessarie a svolgere il ruolo al quale era stato destinato e per il quale era stato assunto in prova”, il concetto di “competenze” non può che essere inteso in senso ampio, comprendendo il rapporto con i colleghi e il comportamento adeguato in ambito lavorativo. Pare opportuno riportare qui ampi passi della relazione, che, come s'è detto, è parte integrante della comunicazione di recesso. “Il dipendente assunto in data 1/4/2024 a seguito di estensione graduatoria di concorso Parte_1 pubblico, era stato assegnato alla facente parte del Servizio Demografici e Controparte_4
Decentramento con le mansioni di addetto alle rilevazioni statistiche per conto di ISTAT e conseguentemente allo stesso era stata rilasciata autorizzazione all'utilizzo dell'automezzo proprio …. Durante la sua permanenza presso l'Ufficio Statistica lo stesso manifestava difficoltà di integrazione con colleghi e superiori, imprecisa definizione delle pratiche assegnate e mancanza di precisione nell'effettuazione delle prestazioni richieste che si traducevano in una lacunosa e incompleta compilazione delle schede relative alla rilevazione dei prezzi al consumo, arrivando anche a relazionare su prezzi di articoli non presenti nel punto vendita indicato. In data 30 aprile 2024, a meno di un mese dall'assunzione, il dipendente manteneva comportamenti sconvenienti durante l'orario di lavoro e precisamente al rientro dalla pausa pranzo (vedasi relazione della Responsabile della U.O.I. allegata in quanto non ero presente in servizio). Parte_3 Tes_ Successivamente, in data 12/6/2024, le colleghe e mi Testimone_11 Tes_9 Per_2 trasmettevano una relazione in merito ai fatti accaduti durante l'orario di lavoro (vedasi P.G. 76876/2024) che veniva da me integrata e trasmessa all'Ufficio Procedimenti Disciplinari con nota P.G. 76906/2024 in quanto giungevo sul posto dopo l'arrivo dell'ambulanza chiamata dalle colleghe per prestare assistenza al Pt_1 che peraltro rifiutava ogni tipo di trattamento. A seguito delle vicende descritte nelle relazioni di cui sopra, mi vedevo costretto ad emettere, al fine di tutelare la pubblica incolumità e quella del dipendente stesso, un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio … che di fatto gli impediva la possibilità di effettuare uscite sul territorio comunale e soprattutto extraurbano per l'espletamento delle mansioni per le quali lo stesso era stato assunto (rilevazione prezzi, statistiche varie). Il data 14/6/2024 ritenevo quindi opportuno modificare, a far data dal 17/6/2024, l'orario di lavoro del dipendente - evitando i rientri pomeridiani dopo la pausa pranzo e articolandolo su sei giornate lavorative – assegnandolo provvisoriamente all'U.O.I. Ufficio Anagrafe … dove allo stato attuale non ha manifestato alcun tipo di problema comportamentale”. Tenendo conto di quanto esposto nella relazione, è evidente che la valutazione di mancato superamento del periodo di prova non prescindeva dai gravi episodi dell'aprile e del giugno precedenti ma, anzi, si fondava anche su tali episodi;
nella relazione è stato anche evidenziato come proprio a seguito di quanto avvenuto a giugno, era stato necessario revocare l'autorizzazione, concessa al dipendente, di utilizzo del mezzo proprio e, per questo motivo, non era stato possibile mantenerlo nel servizio per il quale era stato assunto, che prevedeva uscite per la rilevazione dei prezzi. Quanto agli episodi richiamati nella relazione, può osservarsi, in sintesi, che, nelle note delle dipendenti
[...]
, ed sono descritti due episodi molto gravi, in cui il Parte_3 Testimone_11 Testimone_9 Per_2 ricorrente non è stato in grado di svolgere le proprie mansioni a causa del consumo di alcool (v. docc. 8 e 12 di parte resistente). In particolare, è stato riferito che il 30 aprile , al rientro in ufficio dopo la pausa pranzo, si era Parte_1 addormentato sulla sedia;
quando la responsabile che entrando nell'ufficio aveva sentito forte Parte_3 odore di alcool, l'aveva svegliato, il ricorrente aveva pronunciato frasi confuse e aveva minimizzato la situazione;
la stessa aveva, quindi, ritenuto di non farlo uscire per le rilevazioni previste e aveva Parte_3 cercato di assegnargli un compito molto semplice, di timbratura di materiale elettorale, ma anche queste semplici operazioni non erano state portate a termine, in quanto il ricorrente apponeva i timbri sulla scrivania invece che sulla carta e si addormentava. Allertati, quindi, i familiari del ricorrente, lo stesso era riportato a casa dal proprio padre. Anche l'11 giugno, alle 17 e 15, le colleghe hanno trovato addormentato, riverso sulla Parte_1 scrivania del proprio ufficio, dove si avvertiva un forte odore di alcool. Allorché le colleghe tentarono di svegliarlo, il ricorrente cominciava “a pronunciare frasi senza alcun senso e non rispettose del luogo di lavoro”; inoltre, “alzandosi dalla scrivania … ha cominciato a barcollare vistosamente”. A fronte di una motivazione del recesso come quella sin qui ricostruita, era onere di parte ricorrente, sin dal ricorso, esporre una diversa ricostruzione dei fatti e offrire elementi di prova in merito all'insussistenza dei gravi comportamenti contestati dall'amministrazione. Viceversa, nel ricorso è stato fatto solo un cenno a “uno spiacevole episodio occorso in data 12 giugno 2024”, in cui egli avrebbe avuto “un malessere”, si sarebbe assopito “per un breve momento” e avrebbe “faticato a risvegliarsi a causa dell'assunzione di una terapia farmacologica prescrittagli per i propri disturbi di salute”; il ricorrente ha, peraltro, aggiunto che i colleghi avevano chiamato l'ambulanza, che il segretario generale gli aveva contestato - a suo dire infondatamente e in modo canzonatorio - l'assunzione eccessiva di alcool e che per questo motivo la situazione era divenuta tesa fino al suo allontanamento dall'ufficio. Ha, infine, ammesso di aver concordato con il comune resistente, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato a seguito di quell'episodio, la sanzione di quattro ore di retribuzione, ritenendo per questo motivo del tutto superato quanto avvenuto. Nessun elemento di prova è stato indicato nel ricorso a sostegno della tesi dell'assopimento imputabile solo ai farmaci e del preteso comportamento canzonatorio del segretario generale. Non è, poi, stata fornita alcuna diversa ricostruzione sugli altri fatti contestati richiamati nella comunicazione di recesso. Proprio a causa dell'espresso richiamo, nella comunicazione medesima, alla relazione allegata, non può ritenersi ammissibile l'ampliamento del thema decidendum attuato da parte ricorrente con la memoria depositata il 28 marzo 2025, né possono ritenersi tempestive le prove documentali e orali richieste da parte ricorrente, non nel ricorso ma solo con la medesima memoria, in merito all'affermata interazione tra i farmaci e l'assunzione di alcool in modica quantità: invero si tratta di questioni non originate dalla difesa di parte resistente con la comparsa di costituzione, bensì già note al ricorrente alla luce della motivazione del recesso impugnato. Peraltro, anche a voler ammettere la necessità dell'assunzione dei farmaci e le conseguenze negative determinate dall'interazione degli stessi con una modesta quantità di alcool, non per questo il comportamento del ricorrente sarebbe privo di censure. Egli, infatti, durante l'interrogatorio libero, ha ammesso di essere risultato alterato in entrambi gli episodi contestati e non solo in quello di giugno, non negando che nel suo ufficio ci fosse odore di alcool, limitandosi a dichiarare che “la mia condizione di alterazione può essere dipesa dall'interazione della birra che avevo bevuto a pranzo con i farmaci che stavo assumendo”. È evidente, invero, che egli avrebbe dovuto astenersi del tutto dal bere alcool a pranzo, proprio sapendo i rischi ai quali si sottoponeva a causa dei farmaci;
e ciò è tanto più grave se si considera che l'episodio non fu uno solo, bensì furono due. Inoltre, la seconda situazione di ubriachezza è stata rilevata alle ore 17 e 15 e pertanto in un orario ben lontano dal pranzo. Quanto agli altri fatti richiamati nella motivazione del recesso, per economia processuale pare corretto evidenziare esclusivamente l'atteggiamento non collaborante del ricorrente quale emerge dallo scambio e-mail depositato da parte resistente (doc. 9), senza la necessità di accertare come venissero svolte le mansioni assegnate (ossia con scrupolo come riferito dal ricorrente o con sciatteria ed errori come invece sostenuto da parte resistente). Nella corrispondenza elettronica in esame il dirigente il 15 maggio 2025, contestò al ricorrente di non Per_1 essere rientrato in ufficio dopo l'attività esterna, in modo tale che la sua superiore gerarchica,
[...] non aveva potuto interloquire con lui, e gli richiese di relazionare su cosa avesse fatto dalle ore Parte_3
12.59 alle ore 13 e 46, quando risultava essere entrato in Comune, ma assente dall'ufficio. Il ricorrente rispose, un po' piccato, tanto da definire le contestazioni “abbastanza fuori luogo”, sostanzialmente censurando il fatto che non l'avesse chiamato al telefono e avesse preteso di vederlo in Parte_3 ufficio;
ha, poi, affermato di essere rimasto all'interno del durate la pausa pranzo, senza tuttavia CP_1 essere in grado di smentire il dirigente ul fatto che in quel giorno non fosse prevista alcuna pausa Per_1 pranzo, dato l'orario d'uscita. Parte ricorrente non contesta la genuinità delle e-mail, affermando che “si tratta di comunicazioni mail, effettivamente intervenute fra i soggetti ivi indicati, ma che devono essere meglio circostanziate: le stesse si inseriscono nel contesto delle tensioni vissute quotidianamente dal signor e sono anzi un Pt_1 significativo indice della mal sopportazione e degli screzi da questi sofferti” (note depositate il 28 marzo 2025). Deve, viceversa, osservarsi che la difficoltà ad accettare le osservazioni, anche del dirigente rispetto Per_1 al quale il ricorrente afferma di avere sempre avuto un buon rapporto), il dato oggettivo della permanenza nell'ufficio senza lavorare per tre quarti d'ora e infine la risposta non corretta sull'utilizzo di tale lasso di tempo sono comportamenti certamente censurabili, non certo giustificabili con i contrasti insorti con
[...] anche qualora fossero dovuti ai motivi esposti nel ricorso. Parte_3
Tenendo conto da un lato della discrezionalità del datore di lavoro (sia pubblico sia privato) nel valutare il dipendente nel periodo di prova, e dall'altro lato della gravità dei fatti sin qui esposti, non v'è dubbio che gli stessi giustifichino ampiamente il recesso del , anche se, come esposto nella relazione del Controparte_1 dirigente non si erano presentati problemi comportamentali durante la permanenza del lavoratore Per_1 nell'ufficio anagrafe. Proprio per questo motivo non solo non si è ritenuto necessario svolgere attività istruttoria in merito agli altri motivi di doglianza dell'amministrazione resistente rispetto all'operato del ricorrente, ma non si è neppure dato ingresso all'attività istruttoria proposta dal ricorrente stesso in ordine a un preteso intento ritorsivo del comune, che sarebbe alla base del licenziamento. In particolare, il ricorrente afferma che i contrasti con con altri dipendenti e con il segretario Parte_3 generale sarebbero sorti a seguito della segnalazione, che il ricorrente stesso aveva fatto, relativa a irregolarità che aveva notato sia nelle rilevazioni di cui si doveva occupare, sia nell'effettuazione di ore di straordinario non necessario. Tuttavia, il presunto motivo ritorsivo, e quindi illecito, sarebbe rilevante rispetto alla domanda di reintegrazione (va ricordato che sia in via principale sia in via subordinata il ricorrente ha sempre domandato esclusivamente la reintegrazione, senza avanzare richieste alternative di ripetizione della prova o risarcitorie) solo qualora fosse stato esclusivo;
situazione che, alla luce di quanto sin qui esposto, deve escludersi. Invero la giurisprudenza di legittimità ha più volte osservato che: “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali)” (Cass. n. 9468/2019, conforme a numerose altre quali, da ultimo, Cass. n. 17266/2024). Il principio è chiaramente, e anzi a fortiori, applicabile anche al recesso per mancato superamento del periodo di prova, in cui il datore di lavoro ha un certo margine di discrezionalità nella valutazione delle prestazioni del dipendente. Per il medesimo motivo è superfluo accertare se le mansioni cui fu concretamente adibito il ricorrente fossero rispondenti a quelle previste dalla sua qualifica o fossero di rango inferiore (del tutto irrilevante è poi la comparazione - fatta nel ricorso - tra tali mansioni e la professionalità acquisita dal lavoratore in precedenti esperienze). Pare, comunque, opportuno osservare, al riguardo, che le mansioni contestate, relative alle rilevazioni dei prezzi negli esercizi commerciali, gli furono assegnate sin dall'inizio del rapporto di lavoro, e dunque deve escludersi che tale assegnazione potesse essere una ritorsione rispetto alla segnalazione delle irregolarità che il ricorrente afferma di aver osservato proprio durante lo svolgimento di quell'incarico. Sempre a fini di completezza si deve, infine, osservare che il rilievo dei prezzi ben può ritenersi compreso nelle attività di istruttoria amministrativa contemplate nella descrizione della qualifica. Tutte le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto anche delle domande proposte in via subordinata dal ricorrente.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza;
non vi sono, invero, ragioni per la compensazione, neppure parziale, delle spese invocata da parte ricorrente per il caso di non accoglimento del ricorso. Le spese vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale. Non deve, invece, essere accolta la domanda di parte ricorrente di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; invero non pare doversi ravvedere la mala fede o la colpa grave del ricorrente, che potrebbe essere stato indotto a ritenere illegittimo il recesso datoriale anche per le sue difficili condizioni psicologiche, che possono dirsi pacifiche in causa.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 23 gennaio 2025:
1) respinge tutte le domande proposte con il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere all'amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 5.230,00 per compensi, oltre a rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge;
3) fissa il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 16 ottobre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani