Sentenza 13 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2018, n. 27185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27185 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AK RD nato il [...] avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. Udito l'avv. ERNESTO DE ANGELIS, quale sost.proc. dell'avv. GIUSEPPE STELLATO, che si riporta ai motivi e insiste per raccoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE AK AR impugna con atto a firma del difensore la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24 gennaio 2017 che confermava la sua condanna in sede di giudizio abbreviato per il reato di resistenza opposta in concorso con altri nei confronti dei carabinieri che intendevano procedere alla esecuzione nei suoi confronti di un ordine di carcerazione, nonché per il reato di lesioni provocate ai militari. Deduce: con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere stata rigettata la richiesta di abbreviato condizionato alla ammissione di un esperimento giudiziale volta ad accertare la compatibilità delle lesioni riportate dal ricorrente con la dinamica narrata nel verbale di arresto. Con il secondo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione avendo la Corte di Appello ritenuto di non dover valutare i verbali degli interrogatori degli altri imputati in quanto non presenti nel fascicolo. Rileva che gli atti dovevano essere presenti e, se del caso, acquisiti. Con il terzo motivo la violazione legge ed il vizio di motivazione non essendosi tenuto conto della doglianza in tema di attendibilità delle dichiarazioni dei verbalizzanti che avevano scelto di costituirsi parte civile nei suoi soli confronti. Con il quarto motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione non essendo dimostrato che il ricorrente fosse a conoscenza dell'ordine di esecuzione nei suoi confronti. Con il quinto motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile: il primo motivo non è deducibile in quanto, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, è stata fatta richiesta, accolta, di giudizio abbreviato "semplice". Il secondo motivo è manifestamente infondato. Gli atti in oggetto non erano presenti nel fascicolo al momento della richiesta di giudizio abbreviato e, quindi, la questione può riguardare soltanto il diniego di successiva acquisizione. Per quanto la risposta sul diniego di acquisizione sia generica, va considerato che la parte non indicava concreti elementi favorevoli presenti in tali dichiarazioni da acquisire e la sua richiesta era, quindi, di tipo "esplorativo". La manifesta genericità della richiesta, quindi, esimeva la Corte dal dare una risposta specifica per il diniego. Il quarto motivo implica una valutazione in fatto, peraltro palesemente superata dalla motivazione dei giudici di merito. Il quinto motivo invoca valutazioni che esulano dai compiti del giudice di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara i ammissibil il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual," ella somtria euro duemila in favore della cassa delle ammende. Roma ì dec o nel a camera di consiglio del 4 aprile 2018 re esten e re il Presidente efa • Vincenzo Rotu DEPOSITATO IN C