Art. 2.
L'art. 45 della medesima legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalita' stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonche' l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita'".
L'art. 45 della medesima legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalita' stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonche' l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita'".