Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00494/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03702/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3702 del 2025 proposto dal Sig. TI Nicolò, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Naso e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato ex lege presso gli Uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n.49/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n.49/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visto il deposito in data 26 gennaio 2026 da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Speciale di ordini di pagamento – SOP – per le spese legali ed il risarcimento del danno di cui alla presente controversia;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026 la relazione del dott. LE AT, ed ivi udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame l’istante agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente la somma pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi.
1.2. La sentenza è passata in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ed è stata notificata (cfr. i documenti della parte ricorrente).
1.3. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:
a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, di conformarsi al giudicato in oggetto e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere a parte ricorrente la somma pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
b) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
c) condannare l'intimato al pagamento l'intimato al pagamento della penalità di mora e delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge, con distrazione in favore del patrono antistatario.
2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito per resistere al ricorso.
3. Alla Camera di consiglio del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene - ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso – di prendere atto del deposito del 26 gennaio 2026 da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Speciale di ordini di pagamento – SOP – per le spese legali ed il risarcimento del danno di cui alla presente controversia.
5. La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AT, Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE AT |
IL SEGRETARIO