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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1380/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2959/2023 depositato il 05/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 922/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- ATTO DI PIGNOR. n. 29884202200000029000 SPESE GIUDIZIO 2023
- sull'appello n. 4091/2023 depositato il 08/09/2023 proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 922/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110010467671 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120001504171 COD. STRADA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120011758940 MED.CONTR.PENS. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130006431740 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130007564421 MED.CONTR.PENS. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130007564421 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130012989755 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130018633845 CONT.COD.STRADA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140014527874 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002650427 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170008434505 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180004795251 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180005838972 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006117046 INAIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006117046 INAIL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59820180001599880 CONTR.INPS 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59820180001599880 CONTR.INPS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59820190001450457 CONTR.INPS 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59820190001754933 CONTR.INPS 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01252/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01252/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01252/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00425/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00425/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00425/2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00061/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00061/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00061/2019 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00066/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00066/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00066/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00067/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00067/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00067/2019 IRPEF-ALTRO 2015
- ATTO DI PIGNOR. n. 29884202100000142000
- ATTO DI PIGNOR. n. 29884202200000029000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 922 del 2023 con la quale il primo Giudice ha accolto il ricorso ed ha dichiarato “irripetibili” le spese del giudizio (cfr. sentenza di I grado in atti).
Contesta la mancata condanna alle spese: “ … Pur apprezzando la decisione operata dal primo giudice, risulta, tuttavia, evidente l'irragionevolezza adoperata dallo stesso giudice di primo grado, in rapporto alla decisione di mancata condanna alle spese della controparte …”:ha concluso per la riforma della sentenza in “parte qua” (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione non si è costituita.
Il giudizio in parola è stato rubricato al n. 2959/2023.
L'Agenzia delle entrate riscossione, con altro distinto appello, ha impugnato la medesima sentenza n. 922 del 2023.
Ha dedotto la carenza di giurisdizione, la mancata riunione con altro analogo procedimento, la regolarità della notifica a mezzo pec, la ritualità della notifica delle cartelle, la regolare notifica degli avvisi di accertamento, ha contestato l'intervenuta prescrizione – decadenza, ha chiesto la pronuncia di sopraggiunto difetto di interesse (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Contribuente la quale ha contro dedotto (in breve) deduendo: il difetto di legittimazione dell'Agenzia delle entrate riscossione, l' inesistenza del dedotto difetto di legittimazione, l'inammissibilità della documentazione prodotta in grado di appello dall'Agenzia delle entrate riscossione, l' illegittimità delle procedure di notifica nonché l' infondatezza della pretesa (cfr. controdeduzioni in atti).
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata rubricata al n. 4091 del 2023.
Questo Collegio, richiamato l'art. 335 cpc - a mente del quale “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo” ha disposto la riunione dei due giudizi. Le controversie - come sopra riunite - sono state sottoposte all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Va rigettato l'appello della Contribuente.
Va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario, con riguardo alle Cartelle portanti debiti previdenziali.
1.- La Contribuente, nel proprio ricorso introduttivo, ha chiesto l'annullamento “… dei Ruoli, delle cartelle di pagamento e di tutti gli atti presupposti ad esse collegati, nonché degli accertamenti fiscali esecutivi, mai notificati e conseguentemente dei due atti di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis e 48 bis del
D.P.R. 602/73, rispettivamente atto n. 2984202200000029000 notificato il 18.1.2022 (procedura esecutiva
397/2021) e atto n. 29884202100000142000 notificato il 20.12.2021 (procedura esecutiva 349/2021), tutti tra loro strettamente connessi perché riguardano lo stesso oggetto;
i due atti di pignoramento i quali riportano in elenco gli stessi titoli, indicano importi differenti, rispettivamente euro 274.345,13 il primo ed euro
275.154,67 il secondo, seguono un precedente atto di pignoramento presso terzi di € 274.865,42, già precedentemente impugnato assieme alle 3 intimazioni di pagamento, alle cartelle ed ai ruoli, contenuti anche negli altri due pignoramenti, oggetto del seguente ricorso…” (cfr. ricorso introduttivo della contribuente).
2.- L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Pertanto, ad eccezione dell'ipotesi in cui al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e che il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l'Ufficio manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito (Cassazione, S.U. n. 13913/2017), la competenza spetta al Giudice ordinario.
3.- Il primo Giudice ha accolto il ricorso della contribuente nella considerazione che l'Agenzia delle entrate riscossione non si era costituita: conseguentemente non erano state depositate le relate di notifica delle cartelle impugnate (cfr. sentenza di I grado in atti).
Nel processo tributario è riconosciuta alle parti la possibilità di produrre documenti anche in grado di appello (art. 58 D.Lgs. 546/92).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha versato in atti la documentazione - rilevante ai fini del presente giudizio - che dimostra la rituale notifica delle cartelle:
n. 29820110010467671: notificata mediante deposito alla Casa Comunale per irreperibilità ed inoltro della raccomandata informativa (cfr. documentazione in atti);
n. 29820120001504171: notificata mediante deposito alla Casa Comunale per irreperibilità ed inoltro della raccomandata informativa (cfr. documentazione in atti);
n. 2982012001175894: notificata a mani della contribuente la quale ne ha rifiutato la ricezione (cfr. documentazione in atti);
n. 298201330007564421: notificata mediante deposito alla Casa Comunale per irreperibilità ed inoltro della raccomandata informativa (cfr. documentazione in atti); n. 29820130012989755: notificata mediante deposito alla Casa Comunale per irreperibilità ed inoltro della raccomandata informativa (cfr. documentazione in atti);
n. 29820130018633845: notificata a mani della contribuente (cfr. documentazione in atti);
n. 29820140014527874: notificata mediante deposito alla Casa Comunale per irreperibilità ed inoltro della raccomandata informativa (cfr. documentazione in atti);
n. 29820160002650427: notificata mediante deposito alla Casa Comunale per irreperibilità ed inoltro della raccomandata informativa (cfr. documentazione in atti);
n. 29820170008434505: notificata a mezzo posta (cfr. documentazione in atti);
n. 2982018000479525: notificata a mezzo posta (cfr. documentazione in atti);
n. 29820180005838972: notificata a mezzo posta (cfr. documentazione in atti);
gli avvisi di addebito nn. 59821080001599880, 59820190001450457 e 59820190001754933 afferiscono a contributi INPS : esulano dalla competenza di questa Corte e, pertanto, non potevano essere annullati(cfr. estratti ruolo e documentazione in atti).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la giurisdizione rimane al Giudice Tributario anche se, nel merito, poi si accerta che le cartelle sono state effettivamente notificate: ciò che rileva è la dichiarazione del contribuente nell'atto di impugnazione, la giurisdizione non può dipendere dal raggiungimento della prova della notifica delle cartelle, nella fase di merito (Cassazione ,Ordinanza n. 22754 del 13 agosto 2024).
4.- Per il principio della "ragione più liquida", la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
Il criterio della “ragione più liquida” costituisce tecnica che, senza pregiudicare l'effettività della tutela giudiziale, e in attuazione dei principi del giusto processo, tra cui figurano anche la celerità e le esigenze di economia processuale, consente al giudice - in deroga al dovere “di regola” su lui incombente di vagliare tutti i motivi e le domande proposte - di selezionare le censure da cui principiare secondo l'ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento”, rendendo possibile che “in taluni ben delimitati casi, l'esame del giudice si arresti prima di aver esaurito l'intero compendio delle censure (o delle domande) proposte: tra tali casi rientra infatti proprio quello “in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze.
-Per le argomentazioni che precedono va rigettato l'appello della contribuente.
Va accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Va rigettato l'appello dela Contribuente.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, in favore del Giudice ordinario, con riguardo alle cartelle portanti debiti previdenziali.
La produzione documentale avvenuta in grado di appello giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Rigetta l'appello della Contribuente.
Dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario delle cartelle afferente debiti previdenziali.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG AR
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2959/2023 depositato il 05/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 922/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- ATTO DI PIGNOR. n. 29884202200000029000 SPESE GIUDIZIO 2023
- sull'appello n. 4091/2023 depositato il 08/09/2023 proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 922/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110010467671 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120001504171 COD. STRADA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120011758940 MED.CONTR.PENS. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130006431740 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130007564421 MED.CONTR.PENS. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130007564421 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130012989755 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130018633845 CONT.COD.STRADA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140014527874 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002650427 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170008434505 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180004795251 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180005838972 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006117046 INAIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006117046 INAIL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59820180001599880 CONTR.INPS 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59820180001599880 CONTR.INPS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59820190001450457 CONTR.INPS 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59820190001754933 CONTR.INPS 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01252/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01252/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01252/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00425/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00425/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00425/2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00061/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00061/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00061/2019 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00066/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00066/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00066/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00067/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00067/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00067/2019 IRPEF-ALTRO 2015
- ATTO DI PIGNOR. n. 29884202100000142000
- ATTO DI PIGNOR. n. 29884202200000029000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 922 del 2023 con la quale il primo Giudice ha accolto il ricorso ed ha dichiarato “irripetibili” le spese del giudizio (cfr. sentenza di I grado in atti).
Contesta la mancata condanna alle spese: “ … Pur apprezzando la decisione operata dal primo giudice, risulta, tuttavia, evidente l'irragionevolezza adoperata dallo stesso giudice di primo grado, in rapporto alla decisione di mancata condanna alle spese della controparte …”:ha concluso per la riforma della sentenza in “parte qua” (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione non si è costituita.
Il giudizio in parola è stato rubricato al n. 2959/2023.
L'Agenzia delle entrate riscossione, con altro distinto appello, ha impugnato la medesima sentenza n. 922 del 2023.
Ha dedotto la carenza di giurisdizione, la mancata riunione con altro analogo procedimento, la regolarità della notifica a mezzo pec, la ritualità della notifica delle cartelle, la regolare notifica degli avvisi di accertamento, ha contestato l'intervenuta prescrizione – decadenza, ha chiesto la pronuncia di sopraggiunto difetto di interesse (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Contribuente la quale ha contro dedotto (in breve) deduendo: il difetto di legittimazione dell'Agenzia delle entrate riscossione, l' inesistenza del dedotto difetto di legittimazione, l'inammissibilità della documentazione prodotta in grado di appello dall'Agenzia delle entrate riscossione, l' illegittimità delle procedure di notifica nonché l' infondatezza della pretesa (cfr. controdeduzioni in atti).
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata rubricata al n. 4091 del 2023.
Questo Collegio, richiamato l'art. 335 cpc - a mente del quale “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo” ha disposto la riunione dei due giudizi. Le controversie - come sopra riunite - sono state sottoposte all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Va rigettato l'appello della Contribuente.
Va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario, con riguardo alle Cartelle portanti debiti previdenziali.
1.- La Contribuente, nel proprio ricorso introduttivo, ha chiesto l'annullamento “… dei Ruoli, delle cartelle di pagamento e di tutti gli atti presupposti ad esse collegati, nonché degli accertamenti fiscali esecutivi, mai notificati e conseguentemente dei due atti di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis e 48 bis del
D.P.R. 602/73, rispettivamente atto n. 2984202200000029000 notificato il 18.1.2022 (procedura esecutiva
397/2021) e atto n. 29884202100000142000 notificato il 20.12.2021 (procedura esecutiva 349/2021), tutti tra loro strettamente connessi perché riguardano lo stesso oggetto;
i due atti di pignoramento i quali riportano in elenco gli stessi titoli, indicano importi differenti, rispettivamente euro 274.345,13 il primo ed euro
275.154,67 il secondo, seguono un precedente atto di pignoramento presso terzi di € 274.865,42, già precedentemente impugnato assieme alle 3 intimazioni di pagamento, alle cartelle ed ai ruoli, contenuti anche negli altri due pignoramenti, oggetto del seguente ricorso…” (cfr. ricorso introduttivo della contribuente).
2.- L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Pertanto, ad eccezione dell'ipotesi in cui al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e che il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l'Ufficio manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito (Cassazione, S.U. n. 13913/2017), la competenza spetta al Giudice ordinario.
3.- Il primo Giudice ha accolto il ricorso della contribuente nella considerazione che l'Agenzia delle entrate riscossione non si era costituita: conseguentemente non erano state depositate le relate di notifica delle cartelle impugnate (cfr. sentenza di I grado in atti).
Nel processo tributario è riconosciuta alle parti la possibilità di produrre documenti anche in grado di appello (art. 58 D.Lgs. 546/92).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha versato in atti la documentazione - rilevante ai fini del presente giudizio - che dimostra la rituale notifica delle cartelle:
n. 29820110010467671: notificata mediante deposito alla Casa Comunale per irreperibilità ed inoltro della raccomandata informativa (cfr. documentazione in atti);
n. 29820120001504171: notificata mediante deposito alla Casa Comunale per irreperibilità ed inoltro della raccomandata informativa (cfr. documentazione in atti);
n. 2982012001175894: notificata a mani della contribuente la quale ne ha rifiutato la ricezione (cfr. documentazione in atti);
n. 298201330007564421: notificata mediante deposito alla Casa Comunale per irreperibilità ed inoltro della raccomandata informativa (cfr. documentazione in atti); n. 29820130012989755: notificata mediante deposito alla Casa Comunale per irreperibilità ed inoltro della raccomandata informativa (cfr. documentazione in atti);
n. 29820130018633845: notificata a mani della contribuente (cfr. documentazione in atti);
n. 29820140014527874: notificata mediante deposito alla Casa Comunale per irreperibilità ed inoltro della raccomandata informativa (cfr. documentazione in atti);
n. 29820160002650427: notificata mediante deposito alla Casa Comunale per irreperibilità ed inoltro della raccomandata informativa (cfr. documentazione in atti);
n. 29820170008434505: notificata a mezzo posta (cfr. documentazione in atti);
n. 2982018000479525: notificata a mezzo posta (cfr. documentazione in atti);
n. 29820180005838972: notificata a mezzo posta (cfr. documentazione in atti);
gli avvisi di addebito nn. 59821080001599880, 59820190001450457 e 59820190001754933 afferiscono a contributi INPS : esulano dalla competenza di questa Corte e, pertanto, non potevano essere annullati(cfr. estratti ruolo e documentazione in atti).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la giurisdizione rimane al Giudice Tributario anche se, nel merito, poi si accerta che le cartelle sono state effettivamente notificate: ciò che rileva è la dichiarazione del contribuente nell'atto di impugnazione, la giurisdizione non può dipendere dal raggiungimento della prova della notifica delle cartelle, nella fase di merito (Cassazione ,Ordinanza n. 22754 del 13 agosto 2024).
4.- Per il principio della "ragione più liquida", la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
Il criterio della “ragione più liquida” costituisce tecnica che, senza pregiudicare l'effettività della tutela giudiziale, e in attuazione dei principi del giusto processo, tra cui figurano anche la celerità e le esigenze di economia processuale, consente al giudice - in deroga al dovere “di regola” su lui incombente di vagliare tutti i motivi e le domande proposte - di selezionare le censure da cui principiare secondo l'ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento”, rendendo possibile che “in taluni ben delimitati casi, l'esame del giudice si arresti prima di aver esaurito l'intero compendio delle censure (o delle domande) proposte: tra tali casi rientra infatti proprio quello “in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze.
-Per le argomentazioni che precedono va rigettato l'appello della contribuente.
Va accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Va rigettato l'appello dela Contribuente.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, in favore del Giudice ordinario, con riguardo alle cartelle portanti debiti previdenziali.
La produzione documentale avvenuta in grado di appello giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Rigetta l'appello della Contribuente.
Dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario delle cartelle afferente debiti previdenziali.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG AR