Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00822/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01364/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2024, proposto da
Marco D'Alessio, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Felato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pannarano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
F.D.F. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Acone eTeodoro Reppucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Valeria Verde in Napoli, via Giuseppe Martucci, n. 48;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
1) del permesso di costruire n. 3/2024 rilasciato, in favore della Società controinteressata, in data 19.02.2024 e avente ad oggetto la “realizzazione di un deposito interrato adibito allo stoccaggio di fuochi artificiali – Località bosco capitolo via Franchi Pezze (F. 3, p.lle 189-190-192-315)”;
2) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, correlato all'innanzi richiamato permesso, ivi compresa la proposta del R.U.P. ai fini del rilascio del richiesto titolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F.D.F. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa NA AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 20/03/2024 e depositato in giudizio in pari data, impugna 1) il permesso di costruire n. 3/2024 rilasciato, in favore della Società controinteressata, in data 19.02.2024, avente ad oggetto la “ realizzazione di un deposito interrato adibito allo stoccaggio di fuochi artificiali – Località bosco capitolo via Franchi Pezze (F. 3, p.lle 1879-190-192-315) ”; 2) ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, correlato all'innanzi richiamato permesso, ivi compresa la proposta del R.U.P. ai fini del rilascio del richiesto titolo.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione di legge Art. 20 NN.TT.AA. annesse al locale strumento urbanistico.
Il 05/04/2024, si è costituita in giudizio la Società controinteressata F.D.F. S.r.l., depositando all’uopo una memoria di costituzione, nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancanza dell’interesse ad agire, nonché la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Ad esito della Camera di Consiglio del 10/04/2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, questa Sezione, con ordinanza n. 734 del 12/04/2024, ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuta, sul piano del periculum in mora, l’insussistenza del danno grave e irreparabile, atteso che quanto allegato in proposito dal ricorrente (a detta del quale “esso risulta consustanziale alla sopravvenuta incorporazione della superfice aziendale del ricorrente in quella del controinteressato di talché l’attività agricola ivi svolta ne sconta (ex facto) negativa incidenza anche solo sul piano potenziale della genuinità dei prodotti coltivati, ora, in contiguità con l’attività di produzione e stoccaggio di fuochi pirotecnici”) viene posto in termini meramente ipotetici (tanto più ove si consideri, tra l’altro, che l’asserita “incorporazione”/“accerchiamento” del fondo di esso ricorrente per mezzo dei terreni della Società controinteressata, interessati dalla costruzione del deposito interrato in questione, è in realtà conseguenza della preesistente conformazione dello stato dei luoghi, e non dipende dal gravato permesso di costruire; nonché che l’attività di produzione di fuochi pirotecnici, a cui è adibito il preesistente opificio principale della Società controinteressata, è anch’essa preesistente e risalente nel tempo), e ciò in disparte l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse formulata dalla Società controinteressata con riferimento a tali circostanze;
Ritenuto, peraltro - a fronte della richiesta di parte ricorrente, che, consapevole della “potenziale criticità, sotto il profilo del periculum, della innanzi invocata tutela cautelare … formula espressa richiesta al Collegio di pervenire, già in sede cautelare, alla definizione del giudizio con sentenza nei sensi di cui all’art. 60 c.p.a.” - che la questione agitata in giudizio, incentrata sull’asserita incompatibilità dell’intervento assentito con la destinazione agricola della zona, vada approfondita nella appropriata sede di merito;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare di parte ricorrente non possa essere accolta. ”
Il 09/10/2025, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha ribadito l’inammissibilità per carenza di interesse dell’avverso ricorso e la sua infondatezza, anche alla stregua della relazione tecnica di parte a firma dell’ing. Molinaro.
L’11/11/2025, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 12/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto (in disparte ogni questione sulla eccepita inammissibilità dello stesso per carenza di interesse).
1. - Con un unico motivo di gravame, il ricorrente lamenta “ che l’impressa destinazione (stoccaggio fuochi artificiali) risulta palesemente incompatibile con la destinazione di zona per come delineata dal pianificatore locale che, sul punto, esprime, nei sensi anzidetti, valutazione di compatibilità per le sole attività poste a servizio dell’agricoltura e, nei prescritti limiti dimensionali, anche per l’attività cd. Estrattiva. ” e che “ Né quella compatibilità può recuperarsi aliunde, ovvero in ragione della qualifica dell’intervento (: ampliamento di preesistenza) resa, in atti, dal richiedente, odierno controinteressato. …Ed invero, il cd. ampliamento – anche ove questo possa derivare legittimità dalla preesistenza stessa – postula, comunque, un intervento cd. in contiguità con la relativa area di sedime, già destinata a fabbrica di fuochi ”, nel mentre, nel caso di specie, “ l’assentito intervento opera, e per la prima volta, trasformazione di una superfice agricola, non solo mai interessata dalla vantata preesistenza edilizia ma, rispetto a questa, assolutamente non posta in contiguità giacché, da questa, disgiunta non solo dal più volte menzionato torrente naturale, ma anche dall’ampia superficie aziendale condotta dal ricorrente ”.
Il motivo di ricorso è infondato.
Osserva, infatti, il Collegio che non sussiste alcuna incompatibilità tra l’intervento assentito, ossia il Permesso di costruire n°3/2024 rilasciato dal Comune di Pannarano in data 19/02/2024 avente ad oggetto la “ realizzazione di un deposito interrato adibito allo stoccaggio di fuochi artificiali - Località bosco capitolo via Franchi Pezze Foglio 3, P.lle 189 – 190 – 192 - 315) ”, con la destinazione della zona di riferimento, che è classificata come “ZONA AGRICOLA E2” (cfr. certificato urbanistico in atti).
Infatti, da un lato, l’invocato art. 20 (“ Zone agricole ”) delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Pannarano, prescrive: “ A) ATTIVITA' ESTRATTIVA
Nelle zone agricole, in assenza di vincoli, l'esercizio di queste attività é consentito a condizione del rispetto delle leggi statali e regionali e comunque nella salvaguardia dei valori ambientali ed idrogeomorfologici ”; e, dall’altro lato, secondo l’orientamento giurisprudenziale, da cui questo Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, « “la destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici (che nella specie non risultano), non impone, in positivo, un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, bensì, in negativo, ha lo scopo soltanto di evitare insediamenti residenziali, e quindi non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino per ovvi motivi incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna: così, ad esempio sono stati ritenuti via via compatibili, con zone agricole, impianti di derivazione di acque pubbliche (T.S.A.P., 18 febbraio 1991 n. 7), attività di cava (C.di S., VI Sez. 19 febbraio 1993 n. 180), depositi di esplosivi (V Sez., 28 settembre 1993 n. 968), …” » come nella fattispecie ora in esame (T.A.R. Lombardia, Brescia, 13/05/2014, n. 494), ovvero «“ La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale; in particolare, si reputano ammissibili in zona agricola una serie di attività anche commerciali, industriali e di servizio: e cioè, a titolo esemplificativo, un impianto idroelettrico, un deposito di esplosivi, uno stabilimento per la produzione di fuochi di artificio, …” (T. A. R. Campania – Salerno, Sez. II, 10/06/2021, n. 1419) » (T.A.R. Campania, Salerno, 03/12/2021, n. 2621).
Da quanto sopra discende che non vi è incompatibilità tra la destinazione di zona (agricola) e l’impressa destinazione (stoccaggio di fuochi artificiali) del deposito interrato in questione, per la cui realizzazione è stato rilasciato il 06/02/2024 il necessario parere favorevole della Commissione Tecnica Territoriale sulle materie esplodenti presso la Prefettura di Benevento (versato in atti).
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso va respinto.
3. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione della natura e delle peculiarità fattuali della presente causa) per compensare integralmente le spese del presente giudizio nei confronti della Società controinteressata. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Pannarano, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Pannarano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RA DA, Presidente
RI Grazia D'Alterio, Consigliere
NA AB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AB | RI RA DA |
IL SEGRETARIO