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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12863/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 NG - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano 200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 55732500001207 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 03/07/2025 alla Publiservizi S.r.l. - Concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate locali per il Comune di Giugliano in Campania - MP NG AR, rappresentata e difesa come in atti, impugnava il sollecito di pagamento nr. 55732500001207 notificatole in data 19/06/2025 da parte della Publiservizi Srl per un totale pari ad €. 3.680,60 avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'IMU insoluta per gli anni 2021 e 2022, ritenendo le predette somme non dovute, in quanto illegittime, risultanti da presunti avvisi di accertamento mai notificati, ovvero afferenti una azione di riscossione divenuta illegittima per tassi usurari e decadenza, come da normativa vigente in materia, ed il non assolto onere di deposito della documentazione da parte dell'Agente della riscossione delle notifiche ed atti conformi.
Con successive memorie illustrative depositate in data 17/11/2025 ribadiva le eccezioni sollevate in ricorso, evidenziando inoltre: a.-) il vizio di motivazione dell'opposto Sollecito discendente dalla omessa rituale notifica del sottostante atto richiamato;
b.-) l'omesso invio dell'avviso bonario e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale art. 6 comma 5 L. 212/2000; c.-) la totale e autonoma nullità della pretesa relativa agli interessi e agli accessori per difetto assoluto di motivazione quantitativa.
Concludeva chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del sollecito di pagamento nr.
55732500001207 per un totale complessivo pari ad €. 3.680,60 essendo tale credito vantato insussistente ed illegittimo per tutte le cause sopra indicate;
condannare la controparte al pagamento delle spese di liti, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.
Si costituiva la società Publiservizi S.r.l. - affidataria del servizio di sup-porto alla gestione ordinaria di accertamento e riscossione dei tributi locali del Comune di Giugliano in Campania - giusto contratto di affidamento Rep. 15/2024 del 01.08.2024 - contestando integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, siccome inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato, in quanto come risultava dai documenti allegati, il procedimento di formazione della pretesa tributaria era stato correttamente espletato e gli atti presupposti, analiticamente riportati nel sollecito di pagamento opposto, erano stati regolarmente e tempestivamente notificati alla contribuente come poteva evincersi dalle depositate "relate" di notifica.
In particolare, deduceva che i sottonotati atti presupposti non erano stati impugnati dalla ricorrente :
.-1) l'avviso di accertamento esecutivo versamento n. 40402400006459 per omesso/parziale versamento
IMU dovuta in acconto ed a saldo per l'anno 2021 era stato notificato con raccomandata postale n.
697238649620 spedita il 10.01.2025 e consegnata in data 15.01.2025 a mani della destinataria,
.-2) l'avviso di accertamento esecutivo n. 40402400007109 per omesso versamento IMU dovuta in acconto ed a saldo per l'anno 2022 stato notificato con raccomandata postale n. 697238673414 spedita in data
10.10.2025 e consegnata in data 15.01.2025 a mani della destinataria.
Alla luce delle suesposte considerazioni deduceva l'infondatezza dell eccezione di decadenza della pretesa fiscale sollevata dalla ricorrente in quanto la notifica degli atti presupposti era documentalmente provata in atti.
Parimenti infondata riteneva l'eccezione formulata dalla ricorrente sulla determinazione degli interessi in quanto sugli stessi era stato applicato il tasso di interesse legale. Inoltre con riferimento all'asserita omessa indicazione del procedimento di computo degli interessi evidenziava che l'atto impugnato era adeguatamente motivato, in quanto conteneva l'indicazione precisa delle modalità di determinazione degli interessi e l'indicazione precisa del periodo temporale di riferimento.
Concludeva per il rigetto del ricorso con refusione di spese ed onorari di causa.
All'udienza del 03/12/.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va disatteso per le considerazioni che seguono.
Ed invero ritiene la Corte che la parte resistente ha compiutamente documentato la regolarità e tempestività della notifica degli atti presupposti concernenti il mancato pagamento dell'IMU insoluta e dovuta per gli anni
2021 e 2022, ed in particolare:
.-1) l'avviso di accertamento esecutivo versamento nr. 40402400006459 per omesso/parziale versamento dell'IMU dovuta in acconto ed a saldo per l'anno 2021 era stato notificato con raccomandata postale nr.
697238649620 spedita il 10.01.2025 e consegnata in data 15.01.2025 a mani della destinataria,
.-2) l'avviso di accertamento esecutivo nr. 40402400007109 per omesso versamento dell'IMU dovuta in acconto ed a saldo per l'anno 2022 stato notificato con raccomandata postale nr. 697238673414 spedita in data 10.01.2025 e consegnata in data 15.01.2025 a mani della destinataria.
Nessuno dei provvedimenti sopra riportati è risultato essere stato opposto dalla ricorrente.
Orbene nel caso di specie, le notifiche in questione sono state effettuate per posta e tutte debitamente comprovate e documentate, sicchè ogni doglianza sul punto deve ritenersi smentita e confutata, con la conseguenza che l'omessa impugnativa di tali provvedimenti ha comportato la definitività ed incontestabilità del debito tributario di cui si discute.
Né d'altro canto risulta che la ricorrente abbia formalmente ed espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento delle notifiche degli avvisi di accertamento esecutivi in questione, pertanto tali atti sono pervenuti nella sua legale conoscenza, così conseguentemente e definitivamente cristallizzandosi e rendendo immediatamente esigibile il credito tributario portato dagli stessi, donde la legittimità del sollecito di pagamento impugnato, costituente semplicemente un invito al pagamento di crediti tributari ormai intangibili ed immediatamente esigibili.
Alla stregua di quanto precede si rileva che con la notifica degli indicati atti interruttivi, non si è verificata alcuna decadenza, ma si è anche impedito il maturarsi della prescrizione;
difatti alla data della notifica del sollecito di pagamento impugnato (19/06/2025) non era ancora spirato alcun tipo di termine prescrizionale, anche in virtù della menzionata sospensione dei termini di riscossione dovuti all'emergenza Covid-19.
Ciò posto avverso il sollecito di pagamento, in questa sede, giusta quanto anzidetto, potevano essere proposte soltanto eccezioni riguardanti vizi propri dello stesso che, peraltro, risultano anch'essi privi di fondamento. Quanto alla eccepita omessa sottoscrizione dell'atto giova ricordare che il potere del concessionario dipende dal rapporto di convenzione "a monte" con l'ente impositore, e l'emissione del singolo atto è "sempre riferibile nei confronti dei terzi all'ente che lo emette, a prescindere dal funzionario che materialmente lo esegue"
(Cass. n. 26176/2011).
Con Ordinanza n. 15976 del 15/06/2025, la Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in merito alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87, Legge 28 dicembre
1995, n. 549 , stabilisce che " la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati ".
Inoltre la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6791/2024, ha chiarito definitivamente la questione, confermando la piena legittimità della firma autografa sostituita a mezzo stampa per gli atti amministrativi prodotti con sistemi meccanizzati.
La S.C. argomenta la sua motivazione sulla scorta del disposto di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993, il quale stabilisce che, nel caso di atti amministrativi prodotti tramite sistemi informatici, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Questa norma, sottolinea la
Corte, è direttamente richiamata dall'articolo 4-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale. Quest'ultimo prevede espressamente che, nei confronti dei soggetti privi di domicilio digitale, l'amministrazione invii le comunicazioni tramite copia analogica (cartacea), applicando proprio le disposizioni sulla sostituzione della firma.
In sostanza, la legge crea un sistema coerente, ovvero la PA produce un atto con un sistema automatizzato e, se il cittadino non ha una PEC, gli si notifica una copia cartacea dove la firma è validamente sostituita dalla dicitura a stampa. La Corte ha inoltre chiarito che la normativa richiamata (art. 3 del D.Lgs. 39/1993) non impone alcun obbligo di attestazione di conformità della copia notificata. Tale requisito non è previsto e la sua assenza non inficia la validità del provvedimento né la sua riconducibilità all'ente che lo ha emesso.
La decisione della Cassazione rafforza un principio fondamentale per l'efficienza della Pubblica
Amministrazione. Gli atti generati automaticamente, come le ingiunzioni di pagamento per multe, sono validi anche se notificati in copia cartacea con la sola indicazione a stampa del dirigente responsabile, come anche nel caso di specie. Questa pronuncia offre certezza giuridica e semplifica le procedure, confermando che la firma autografa sostituita è uno strumento legittimo che garantisce l'autenticità dell'atto senza richiedere adempimenti non espressamente previsti dalla legge.
Le considerazioni che precedono risultano assorbenti e rendono superfluo l'esame degli altri motivi di gravame.
Alla stregua di quanto precede il ricorso si appalesa infondato;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che si liquidano in €. 400,00 oltre oneri ed accessori come per legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12863/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 NG - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano 200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 55732500001207 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 03/07/2025 alla Publiservizi S.r.l. - Concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate locali per il Comune di Giugliano in Campania - MP NG AR, rappresentata e difesa come in atti, impugnava il sollecito di pagamento nr. 55732500001207 notificatole in data 19/06/2025 da parte della Publiservizi Srl per un totale pari ad €. 3.680,60 avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'IMU insoluta per gli anni 2021 e 2022, ritenendo le predette somme non dovute, in quanto illegittime, risultanti da presunti avvisi di accertamento mai notificati, ovvero afferenti una azione di riscossione divenuta illegittima per tassi usurari e decadenza, come da normativa vigente in materia, ed il non assolto onere di deposito della documentazione da parte dell'Agente della riscossione delle notifiche ed atti conformi.
Con successive memorie illustrative depositate in data 17/11/2025 ribadiva le eccezioni sollevate in ricorso, evidenziando inoltre: a.-) il vizio di motivazione dell'opposto Sollecito discendente dalla omessa rituale notifica del sottostante atto richiamato;
b.-) l'omesso invio dell'avviso bonario e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale art. 6 comma 5 L. 212/2000; c.-) la totale e autonoma nullità della pretesa relativa agli interessi e agli accessori per difetto assoluto di motivazione quantitativa.
Concludeva chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del sollecito di pagamento nr.
55732500001207 per un totale complessivo pari ad €. 3.680,60 essendo tale credito vantato insussistente ed illegittimo per tutte le cause sopra indicate;
condannare la controparte al pagamento delle spese di liti, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.
Si costituiva la società Publiservizi S.r.l. - affidataria del servizio di sup-porto alla gestione ordinaria di accertamento e riscossione dei tributi locali del Comune di Giugliano in Campania - giusto contratto di affidamento Rep. 15/2024 del 01.08.2024 - contestando integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, siccome inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato, in quanto come risultava dai documenti allegati, il procedimento di formazione della pretesa tributaria era stato correttamente espletato e gli atti presupposti, analiticamente riportati nel sollecito di pagamento opposto, erano stati regolarmente e tempestivamente notificati alla contribuente come poteva evincersi dalle depositate "relate" di notifica.
In particolare, deduceva che i sottonotati atti presupposti non erano stati impugnati dalla ricorrente :
.-1) l'avviso di accertamento esecutivo versamento n. 40402400006459 per omesso/parziale versamento
IMU dovuta in acconto ed a saldo per l'anno 2021 era stato notificato con raccomandata postale n.
697238649620 spedita il 10.01.2025 e consegnata in data 15.01.2025 a mani della destinataria,
.-2) l'avviso di accertamento esecutivo n. 40402400007109 per omesso versamento IMU dovuta in acconto ed a saldo per l'anno 2022 stato notificato con raccomandata postale n. 697238673414 spedita in data
10.10.2025 e consegnata in data 15.01.2025 a mani della destinataria.
Alla luce delle suesposte considerazioni deduceva l'infondatezza dell eccezione di decadenza della pretesa fiscale sollevata dalla ricorrente in quanto la notifica degli atti presupposti era documentalmente provata in atti.
Parimenti infondata riteneva l'eccezione formulata dalla ricorrente sulla determinazione degli interessi in quanto sugli stessi era stato applicato il tasso di interesse legale. Inoltre con riferimento all'asserita omessa indicazione del procedimento di computo degli interessi evidenziava che l'atto impugnato era adeguatamente motivato, in quanto conteneva l'indicazione precisa delle modalità di determinazione degli interessi e l'indicazione precisa del periodo temporale di riferimento.
Concludeva per il rigetto del ricorso con refusione di spese ed onorari di causa.
All'udienza del 03/12/.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va disatteso per le considerazioni che seguono.
Ed invero ritiene la Corte che la parte resistente ha compiutamente documentato la regolarità e tempestività della notifica degli atti presupposti concernenti il mancato pagamento dell'IMU insoluta e dovuta per gli anni
2021 e 2022, ed in particolare:
.-1) l'avviso di accertamento esecutivo versamento nr. 40402400006459 per omesso/parziale versamento dell'IMU dovuta in acconto ed a saldo per l'anno 2021 era stato notificato con raccomandata postale nr.
697238649620 spedita il 10.01.2025 e consegnata in data 15.01.2025 a mani della destinataria,
.-2) l'avviso di accertamento esecutivo nr. 40402400007109 per omesso versamento dell'IMU dovuta in acconto ed a saldo per l'anno 2022 stato notificato con raccomandata postale nr. 697238673414 spedita in data 10.01.2025 e consegnata in data 15.01.2025 a mani della destinataria.
Nessuno dei provvedimenti sopra riportati è risultato essere stato opposto dalla ricorrente.
Orbene nel caso di specie, le notifiche in questione sono state effettuate per posta e tutte debitamente comprovate e documentate, sicchè ogni doglianza sul punto deve ritenersi smentita e confutata, con la conseguenza che l'omessa impugnativa di tali provvedimenti ha comportato la definitività ed incontestabilità del debito tributario di cui si discute.
Né d'altro canto risulta che la ricorrente abbia formalmente ed espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento delle notifiche degli avvisi di accertamento esecutivi in questione, pertanto tali atti sono pervenuti nella sua legale conoscenza, così conseguentemente e definitivamente cristallizzandosi e rendendo immediatamente esigibile il credito tributario portato dagli stessi, donde la legittimità del sollecito di pagamento impugnato, costituente semplicemente un invito al pagamento di crediti tributari ormai intangibili ed immediatamente esigibili.
Alla stregua di quanto precede si rileva che con la notifica degli indicati atti interruttivi, non si è verificata alcuna decadenza, ma si è anche impedito il maturarsi della prescrizione;
difatti alla data della notifica del sollecito di pagamento impugnato (19/06/2025) non era ancora spirato alcun tipo di termine prescrizionale, anche in virtù della menzionata sospensione dei termini di riscossione dovuti all'emergenza Covid-19.
Ciò posto avverso il sollecito di pagamento, in questa sede, giusta quanto anzidetto, potevano essere proposte soltanto eccezioni riguardanti vizi propri dello stesso che, peraltro, risultano anch'essi privi di fondamento. Quanto alla eccepita omessa sottoscrizione dell'atto giova ricordare che il potere del concessionario dipende dal rapporto di convenzione "a monte" con l'ente impositore, e l'emissione del singolo atto è "sempre riferibile nei confronti dei terzi all'ente che lo emette, a prescindere dal funzionario che materialmente lo esegue"
(Cass. n. 26176/2011).
Con Ordinanza n. 15976 del 15/06/2025, la Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in merito alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87, Legge 28 dicembre
1995, n. 549 , stabilisce che " la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati ".
Inoltre la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6791/2024, ha chiarito definitivamente la questione, confermando la piena legittimità della firma autografa sostituita a mezzo stampa per gli atti amministrativi prodotti con sistemi meccanizzati.
La S.C. argomenta la sua motivazione sulla scorta del disposto di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993, il quale stabilisce che, nel caso di atti amministrativi prodotti tramite sistemi informatici, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Questa norma, sottolinea la
Corte, è direttamente richiamata dall'articolo 4-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale. Quest'ultimo prevede espressamente che, nei confronti dei soggetti privi di domicilio digitale, l'amministrazione invii le comunicazioni tramite copia analogica (cartacea), applicando proprio le disposizioni sulla sostituzione della firma.
In sostanza, la legge crea un sistema coerente, ovvero la PA produce un atto con un sistema automatizzato e, se il cittadino non ha una PEC, gli si notifica una copia cartacea dove la firma è validamente sostituita dalla dicitura a stampa. La Corte ha inoltre chiarito che la normativa richiamata (art. 3 del D.Lgs. 39/1993) non impone alcun obbligo di attestazione di conformità della copia notificata. Tale requisito non è previsto e la sua assenza non inficia la validità del provvedimento né la sua riconducibilità all'ente che lo ha emesso.
La decisione della Cassazione rafforza un principio fondamentale per l'efficienza della Pubblica
Amministrazione. Gli atti generati automaticamente, come le ingiunzioni di pagamento per multe, sono validi anche se notificati in copia cartacea con la sola indicazione a stampa del dirigente responsabile, come anche nel caso di specie. Questa pronuncia offre certezza giuridica e semplifica le procedure, confermando che la firma autografa sostituita è uno strumento legittimo che garantisce l'autenticità dell'atto senza richiedere adempimenti non espressamente previsti dalla legge.
Le considerazioni che precedono risultano assorbenti e rendono superfluo l'esame degli altri motivi di gravame.
Alla stregua di quanto precede il ricorso si appalesa infondato;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che si liquidano in €. 400,00 oltre oneri ed accessori come per legge.