Articolo 30 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14
Articolo 29Articolo 31
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22 febbraio 2003
Art. 30. Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le
regole di valutazione per i conti annuali e consolidati
di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di
altre istituzioni finanziarie 1. Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 , che modifica le direttive 78/660 / CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all' articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 , e' prorogato di sei mesi.
Note all' art. 30:
- La direttiva 2001/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283.
- La direttiva 78/660/CEE e' pubbhicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222.
- La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193.
- La direttiva 86/635/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372.
- Per la legge 1 marzo 2002, n. 39 vedi note all'art. 29.
Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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