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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Opposizione a pronunciato la seguente decreto ingiuntivo
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5907/23 R.G. Affari Registro Generale Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 5907/23 ter cpc nel termine del giorno 05.12.2025, avente ad oggetto:
“Opposizione a decreto ingiuntivo”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________ tra
rappresentato e difeso dall'avv. F. Naddeo del
[...]Parte_1
N. _______________ Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 171/2025 R.B. Lav.
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno,
Via L. Cassese, n. 30; Discusso nel termine del 05.12.2025
Opponente con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e
rappresentato e difeso dall'avv. S. Aiello del Foro CP_1
di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso monitorio, Deposito minuta elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, _________________
Piazza San Gaetano, n. 47;
Opposto
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 5907/23 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 05.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 21.07.2023, n. 534/23 D.I., notificato in data 06/14.09.2023, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva a di pagare in favore di la Parte_1 CP_1
somma di euro 3.078,29 per differenze retributive, oltre accessori di legge, con la condanna alle spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 24.10.2023, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 534/23; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, rigettate le istanze istruttorie con ordinanza in data 09.05.2025, nel termine fissato del giorno 05.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 534/23 D.I., emesso in data
31.07.2023, proposta da è infondata e, pertanto, va Parte_1
rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si
Giudizio n. 5907/23 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_1 instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, va evidenziato che la parte opponente non ha sollevato nessuna contestazione circa il credito azionato dall'opposto per spettanze retributive e circa l'ammontare dello stesso, né ha contestato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del alle CP_1
sue dipendenze (cfr. l'atto introduttivo del giudizio).
In effetti, l'opponente ha semplicemente contrapposto al credito di lavoro azionato da il controcredito rappresentato (a suo dire) CP_1
dalle somme che esso opponente ha (avrebbe) versato, nel Parte_1
corso degli anni e dell'intercorsa convivenza, in favore del , figlio CP_1
di , compagna dell'opponente (circostanza, comunque, Parte_2
contestata dall'opposto: cfr. memoria di costituzione, pag. 4).
Ebbene, al di là della fondatezza o meno delle pretese creditorie della
Giudizio n. 5907/23 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_1 parte opponente, il controcredito costituito dalle spese di mantenimento sostenute dal in favore dell'opposto non può essere Parte_1
validamente posto in compensazione del credito vantato dal , in CP_1
quanto mancante dei requisiti fissati dagli art. 1241 e 1243 cod. civ., cioè
l'omogeneità, la liquidità e l'esigibilità del credito, requisiti palesemente insussistenti nel caso di specie.
In ultimo, va evidenziato che del tutto irrilevante è la prova testimoniale articolata dalle parti in causa, in quanto avente ad oggetto fatti e circostanze relative al suddetto controcredito azionato dall'opponente, per le dette ragioni non opponibile in compensazione.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta infondata e, quindi, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte opponente al rimborso delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposto, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/201, con riduzione ex art. 4, comma I, T.P.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
534/23 D.I., emesso in data 31.07.2023 e notificato in data
06/14.09.2023, proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 24.10.2023 e ritualmente
[...]
notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 534/23 D.I., che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio di opposizione, che vengono liquidate
Giudizio n. 5907/23 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_1 in euro 1.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 05.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5907/23 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 CP_1