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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 20/3/2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 33132 R.G. 2023 promossa da:
assistita dall' avv. Carmen Di Parte_1 carlo con elezione di domicilio in indirizzo telematico
CONTRO
rappresentata e difesa dall' avv. Giorgio Muccio con Controparte_1 elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 5180/2023, la
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
- In via preliminare nel merito, accertare e dichiarare l' intervenuta prescrizione per ogni somma rivendicata antecedentemente al 2.5.2018 stante la decorrenza del termine di prescrizione di cui all' art. 2948 c.c.;
- in via principale nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 5180/2023 per tutte le motivazioni espresse in narrativa, da cui si evince indiscutibilmente il difetto di legittimazione passiva in capo alla;
Parte_2
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione a D.I. n. 5180/2023, riconoscere il minor importo di € 11.552,94, a fronte dei conteggi operati da questa e dell'avvenuta prescrizione di cui all'art. 2948 c.c.; Pt_1
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell' opposizione a D.I. n. 5180/2023 e di rigetto dell' eccezione preliminare di avvenuta prescrizione di cui all' art. 2948 c.c. per il periodo antecedente al 2.5.2018, riconoscere in ogni caso , il minor importo di € 20.349,94 in ragione dei conteggi articolati dagli uffici aziendali competenti.
Con riserva di ulteriormente eccepire dedurre e rilevare.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Esponeva l' opponente che con decreto ingiuntivo n. 5180/2023, emesso in data 5.9.2023 dal Tribunale di Roma e notificato in data 12.9.2023, era stato ingiunto alla di pagare alla parte opposta la somma complessiva di Parte_2
€ 24.258,82, oltre accessori e spese legali;
che con Determina n. 3407 del 20.10.2009 veniva approvato per la Regione Lazio il Regolamento Unità Cure Primarie UCP del 23.09.2009, che prevedeva e regolava diverse forme organizzative, tra cui le UCP Semplici (UCPS) e le UCP Complesse (UCPC); che, a seconda della
UCP di appartenenza, veniva riconosciuta al Medico di Medicina Generale un'indennità annua;
che nello specifico, per i medici appartenenti alle
[...] era prevista un'indennità di € 6,40 (annue/assistito), quindi € 0,53 al mese Pt_3 per ogni singolo paziente;
che , invece, per i medici appartenenti alle UCP Complesse era prevista un'indennità di € 8,40 (annue/assistito), quindi € 0,73 al mese per ogni singolo paziente;
che tuttavia, con successivo DCA n. 376/2014, la disponeva la riorganizzazione dell'assistenza territoriale, attraverso la Parte_4 trasformazione in un'unica forma associativa, denominata Unità Cure Primarie a sede Unica, con conseguente cessazione delle UCP semplici;
che con altro DCA n. 565/2017, la recepiva l'Accordo stipulato con le OO.SS. , Parte_4 Pt_5 Parte_ dando la possibilità ai medici di costituire ex novo a sede Unica, prevedendo, altresì, l'onere della di provvedere, entro 6 mesi dalla sottoscrizione Parte_4 dell'Accordo, ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa Pt_6 in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA n. 376/2014, con conseguente adeguamento delle relative indennità in favore dei medici, anche alla luce di costi Parte_ aggiuntivi che dovevano sostenere per far parte delle nove a sede Unica;
che , tuttavia, sebbene i si fossero dovuti conformare a Controparte_2 quanto disposto dai predetti DCA, gli stessi avevano continuato a percepire un'indennità mensile base di € 0,53 per ciascun paziente, corrispondente a quanto veniva riconosciuto a ciascun medico per l'attività prestata nel UCP semplici, anziché l'indennità maggiorata prevista per le nuove UCP a sede Unica;
che il Dr. CP_1 aveva adito il giudice al fine di ottenere il pagamento dell'indennità maggiorata prevista per le UCP a Sede Unica, per un totale di € 24.258,82.
Tanto premesso in fatto, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. nonché il difetto di legittimazione passiva della in virtù Parte_2 del mancato vincolo di subordinazione tra il medico di base e l'
[...]
. Parte_1
Al riguardo, faceva rilevare che il medico opposto non era inquadrato come medico dipendete della ma rientrava nella categoria del medico Parte_2 convenzionato che è sottoposto ad un rapporto di para subordinazione con l' che la mancanza del vincolo di subordinazione determinava in capo Pt_1 Parte alla la carenza di obblighi per ogni pretesa economica vantata dal Parte_5 considerato che la elaborazione delle buste paga veniva effettuata direttamente dalla centrale operativa della;
che l' unica voce in cui poteva Parte_4 intervenire l' Amministrazione opponente riguardava le cosiddette “ voci accessorie “.
La parte opponente contestava la domanda facendo rilevare che :
- l'art. 4 dell'Accordo Integrativo Regionale del 2014, recepito con DCA n. 376/2014 (all. 4), ha previsto la graduale trasformazione delle diverse forme associative di Unità Cure Primarie, mediante l'istituzione di nuove forme associative denominate Unità Cure Primarie a sede Unica, con la conseguente cessazione delle preesistenti 321 UCP Semplici;
- il predetto art. 4 precisava che “la trasformazione della UCP-S a UCP” [dovesse avvenire] tendenzialmente a saldi invariati per la Regione”;
- con successivo DCA n. 565/2017 (cfr. all. 2), la prendeva atto Parte_4 dell'Accordo sottoscritto tra la e le OO.SS. dei Medici di Medicina Parte_4
Generale, avente ad oggetto “la nuova sanità nel Lazio: obiettivi di salute e medicina d'iniziativa”;
- l'art. 2 del già citato Accordo, recepito con DCA n. 565/2017, oltre a indicare l'organizzazione e gli obiettivi delle istituite UCP, specificava che la entro 6 Pt_4 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo avrebbe provveduto a una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP, nel rispetto del DCA n. Pt_6
376/2014;
- tale ricognizione non era stata effettuata;
- il predetto art. 2 prevedeva, altresì, che sulla base di tale ricognizione le parti – la
, da un lato, e le OO.SS. dei dall'altro – avrebbero concordato Parte_4 Parte_5 Parte_ le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di
- tuttavia, tale accordo per l'adeguamento della indennità delle nuova UCP non era ancora stato promosso, poiché, come si evince anche dai verbali di riunione tra la e le OO.SS. di appartenenza (all. 5) in cui oggetto di discussione era la Parte_4 mera organizzazione delle nuove UCP e non l'adeguamento delle indennità, ad oggi rivendicate da parte opposta.
Contestava in ogni caso i conteggi, richiamando la nota prot. n. 66270 del 13.10.2023 (all. 7), a firma del Direttore UOC Amministrativa Cure , Dr.ssa Pt_7
, e del Direttore f.f. UOC , Dr. , in cui si Persona_1 Parte_8 Per_2 Parte_ specificava che tutte le operazioni da (Unità Cure Primarie a Pt_6 Pt_3
(Unità Cure Primarie a Sede Unica) hanno come data di riferimento le seguenti date:
le sono cessate in data 30.04.2016; Pt_6
Parte_
le a Sede Unica sono state avviate in data 01.05.2016. Pertanto , in caso di riconoscimento dell'indennità e dell'obbligo dell'odierna opponente di corrisponderla, essa poteva decorrere solo dal 01.05.2016 e non dal mese di gennaio 2016, in quanto a quell'epoca le UCP a Sede Unica ancora non erano state istituite;
che, conseguentemente, l'importo astrattamente riconoscibile poteva essere pari a €11.552,94.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale: accertata la tardività dell'opposizione, dichiararne l'improcedibilità con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 cpc. in via preliminare:
2) concedere con ordinanza non impugnabile ex art. 648, comma 1° cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 4597/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale, non avendo l'opponente fornito idonea prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale:
3) respingere i motivi di opposizione in quanto infondati in fatto e diritto e sforniti di prova;
4) accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando il diritto del ricorrente al pagamento delle indennità previste per i membri delle UCP così come richieste;
5) per l'effetto, a conferma del decreto ingiuntivo opposto 5180/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale, condannare la al pagamento in favore di Parte_2
della somma di 24.258,82, o nella maggiore o minore somma Controparte_1 accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al deposito della domanda giudiziale e agli interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
in via subordinata:
6) dichiarare il maggior o minor credito, rispetto alla somma riconosciuta con il provvedimento monitorio, accertato in corso di causa all'esito dell'istruttoria, e qualificato dal giudice secondo il suo prudente giudizio, e per l'effetto condannare la Parte al pagamento in favore della dott./ssa della somma che CP_1 verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali. in ogni caso:
7) condannare la alla refusione delle spese e dei compensi per il Parte_2 procedimento monitorio e per quello di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre spese generali, CPA e IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario secondo gli importi stabiliti dal DM 55/2014 ed aggiornati al momento della decisione.
Con salvezza di altro dedurre, produrre, eccepire ed ogni altro diritto. Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto respinta l' eccezione di tardività della opposizione, verificate le date di iscrizione a ruolo del presente fascicolo e quella di notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Infondata è innanzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opponente Parte La documentazione agli atti prova che i compensi vengono erogati dalla opponente che quindi è legittimata passivamente in ordine alla domanda di pagamento dei maggiori importi pretesi dai ricorrenti.
Quanto al merito si osserva che per consolidata giurisprudenza il rapporto che lega il e il SSN si configura come rapporto di lavoro parasubordinato ai sensi Parte_5 dell'art.409 3 comma c.p.c..
Si richiamano i principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza 20581/2008
“ 8. Non esiste nell'ordinamento, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, stipulate secondo lo schema della L. n.833 del 1978, art. 48, a quelle rientranti nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, stante il fondamentale tratto di disomogeneità costituito dall'assenza del requisito della subordinazione nei rapporti d'opera professionale, ancorché di collaborazione coordinata e continuativa, che li assoggetta ad un regime giuridico completamente differenziato (vedi, tra le numerose decisioni, in tema di non applicabilità dell'art. 36 Cost., Cass. 13 novembre 2006, n. 24164; in tema di non applicabilità dell'art. 2126 c.c., Cass. 21 marzo 2006, n. 62609. Ciò comporta che le norme, richiamate dal ricorrente, che a diversi fini dispongono l'equiparazione alla prestazione subordinata (riconoscimento di anzianità, titolo di partecipazione ai concorsi, ecc.), conservano sempre il connotato di disposizioni "speciali", non suscettibili di essere applicate a casi non considerati.”
Ancora la Corte ha precisato con Ordinanza 31502/2018: “3. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione ed esula dall'ambito del pubblico impiego (Cass. S.U.2955 del 1984). Corollario di tale configurazione è l'inapplicabilità al suddetto rapporto di disposizioni che presuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro”.
Infine con la sentenza 27782/2021 la Corte dopo aver effettuato un lungo esame della legislazione applicabile al rapporto in convenzione tra medici e SSN ha precisato: “9. A conclusioni non dissimili, circa la natura del rapporto convenzionale e degli atti che attengono alla gestione dello stesso, è pervenuta anche questa Corte la quale, con giurisprudenza costante, ha sottolineato che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, "l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale ... sull'intero territorio nazionale". Si è, di conseguenza, sottolineato che l'ente pubblico non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato", sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 8632/1996; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. n. 13235/2009
Muovendo da dette premesse le Sezioni Unite hanno, poi, affermato che il potere del giudice ordinario, al quale è riservata la cognizione delle controversie riguardanti le obbligazioni che dal rapporto scaturiscono, si modella anch'esso su quello disciplinato per l'impiego pubblico contrattualizzato dall'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, qualora la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, degli stessi è consentita la disapplicazione (cfr. le pronunce sopra richiamate). 10. Premesso, quindi, che la disciplina generale del rapporto convenzionale assegna un ruolo centrale alla contrattazione collettiva, non dissimile da quello a quest'ultima riconosciuto in relazione all'impiego pubblico contrattualizzato, occorre valutare l'incidenza, rispetto al delineato riparto delle fonti regolatrici, della normativa speciale dettata dal legislatore per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario (a partire dal d.l. n. 347/2001 e dalla legge finanziaria n. 448/2001)….”
Con riferimento poi alla legislazione nazionale per il rientro del disavanzo economico presente presso ciascuna regione la Corte ha precisato: “10.1. Non interessa in questa sede esaminare in dettaglio le misure alle quali la legislazione nazionale affida la realizzazione dell'obiettivo del rientro dal disavanzo. Ciò che rileva, ai fini della questione qui controversa, è sottolineare che né la legge n. 311/2004, né i successivi interventi normativi, applicabili alla fattispecie ratione temporis, hanno attribuito alle ed alle il potere di sottrarsi unilateralmente al Pt_4 Controparte_3 rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello in regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi. …”
Proprio la natura particolare del rapporto tra medico convenzionato con il SSN fa sì che il rapporto sia disciplinato da una specifica disciplina costituita dagli accordi collettivi nazionali e regionali .
L'eccezione di prescrizione estintiva parziale appare fondata.
Parte ricorrente rivendica il diritto all'indennità prevista dal DCA 38 del 01/06/2011 (integrato con DCA 27/2012), cioè €8,60 annue per assistito) e non a quanto corrisposto (€6,40 annue per assistito) in quanto membro di UCP complessa sede unica come documentato in atti, a far data dal 2015.
L' azione proposta è una azione di adempimento, in quanto basata in sostanza sull'assunto che la remunerazione prevista per le UCPC dalle fonti del 2009, 2011 e 2012, che prevedevano 3 diverse forme associative, tra le quali la (semplice), Pt_6 remunerata con €. 6,40 per anno per assistito, e la (complessa) remunerata Pt_9 invece con €. 8,60 per anno per assistito, in detta seconda parte, varrebbero ancora, dopo che, per effetto della DCA del 2014, le prime sono state soppresse, per le
“nuove” , che, dal 1/5/2016, costituiscono l'unica forma di UCP consentita. Pt_9
Pertanto, la ricorrente ha agito a fronte dell' inadempimento della parte convenuta;
conseguentemente, non possono essere condivise le argomentazioni svolte in merito ad una asserita natura risarcitoria della domanda.
Trattandosi di prestazione periodica dovuta in ragione d'anno, e che, come risulta dalle buste paga, viene pagata ogni mese, s'applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. (Cass. 10526/97) che qui decorre in corso di rapporto, non trattandosi di lavoro subordinato (Cass. 13323/2001, 14645/2001).
Da ciò consegue che le differenze rivendicate per l'epoca anteriore all'aprile 2018 risultano pertanto prescritte.
Passando all' esame del merito, il ricorso va accolto nei limiti di indicati di seguito sulla base delle ragioni esposte nella sentenza Tribunale di Roma n. 10143/2024, emessa in fattispecie assolutamente identica e qui richiamata anche ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.
“ … Con protocollo d'intesa del 21/7/2009 le parti sociali legittimate alla Parte_ contrattazione collettiva del settore, stabilirono all'art. 3 che le (Unità di Cure Primarie), che sono in sostanza associazioni di potessero assumere la forma Parte_5 di a) Unità “semplici di integrazione professionale”, , atte a garantire il Pt_6 servizio per almeno 9 ore al giorno, e remunerate per €. 6,40 assistito/anno; b) Unità complesse di sede unica (UCPC), caratterizzate dalla cooperazione di altri medici ed operatori sanitari, e remunerate per €. 8,60 per assistito/anno; c) Unità semplici di aggregazione, nelle quali ogni medico agisce nel proprio studio ma il servizio è garantito per 8 ore (UCP 8h), remunerate per €. 4,00 anno/assistito. 15. Tale assetto risulta sostanzialmente confermato da DCA del 1/6/2011 e da DCA
n.27 del 7/2/2012.
16. Successivamente, DCA n.276 del 12/11/2014, di recepimento di protocollo d'intesa del 23/7/2014: a) all'art.2, dato atto che nella Regione Lazio erano già Parte_ presenti le previde la successiva istituzione delle (Unità Di Cure Pt_10
Complesse Primarie) quali nel frattempo definite dall'art. 1 della legge n.189/2012 e da successive intese negoziali;
e “dalle modalità che saranno definite dal nuovo ACN, in accordo con i LEA nazionali”; b) all'articolo 4, intitolato “Valorizzazione delle UCP-S”, previde che “Le diverse forme associative di Unità di Cure Primarie attualmente esistenti e regolamentate dalla Determina n. 3407 del 20/10/2009 verranno gradualmente trasformate in un'unica forma associativa della medicina convenzionata denominata Unità di Cure primarie a sede unica (UCP). Le 321
UCPS attualmente presenti, cesseranno di esistere entro il 31/12/2015. Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente, a partire dal 1/11/2014 con le seguenti modalità….a) omissis); b) costituzione, da parte di componenti di di nuove UCP…Le UCP DOVRANNO….Le attuali Pt_6 indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo. La messa a regime delle UCP, salvo le UCP a sede unica già esistenti, per l'attuazione dei compiti previsti, avverrà con le modalità di seguito riportate, a partire dalla data della deliberazione di recepimento della presente intesa da parte della Giunta Regionale. Entro sei mesi si procederà: le asl….effettuano una ricognizione delle proposte di nuove UCP presentate, o integrazione di quelle presenti a sede unica secondo il presente accordo
..(omissis)….l'UCP dovrà organizzare e realizzare una rete informatica tra i MMG che la compongono,..in cooperazione applicativa con la rete informatica dell'azienda e delle Case della salute….La trasformazione delle UCP-S in UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la Regione: c) all'art. 5, e 6 dettò le regole, in buona parte apparentemente nuove, di composizione e funzionamento delle (nuove) UCP.
17. E' incontroverso che tutte le UPCS sono cessate il 31/5/2016.
18. La successiva DCA n.565 del 22/12/2017, di recepimento dell'accordo sindacale del 21/12/2017, ha poi stabilito (per quanto appare qui rilevare): a) al punto 2.a., i) nuove regole per le “nuove UCP”; ii) che i rimasti fuori dal sistema potevano, Parte_5 entro il 31/3/18, entrare in quelle già esistenti o costituire nuove UCP iii) “La entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una Pt_4 ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di Pt_6 quanto disposto dalla DCA 376/2014, Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai le parti concorderanno le modalità per l' adeguamento Parte_5 della relativa indennità di UCP. L'Indennità di UCP eventualmente liberate dai medici cessati..rimane disponibile nel fondo aziendale in modo da essere automaticamente concessa ai medici subentranti rispetto a quelli cessati….b) al punto 2.b, detta nuove regole per le UCCP. 19. Nessun nuovo accordo economico risulta essere intervenuto fino ad oggi.
……., già la DCA n.276 del 12/11/2014, aveva previsto che “Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo”.
Le UCPC previste nel 2014, anche in attuazione dell'art. 1 del d.l. n. 158/2012 conv. in legge n. 189/2012, vennero regolate “ex novo”, ma in qualche modo esistevano già nella Regione Lazio, ed i medici che già ne facevano parte ricevevano €. 8,60 per anno/assistito.
……. Tuttavia il fatto che gli accordi e la DCA del 2014 prevedessero che “Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” indica ad avviso del giudicante piuttosto chiaramente che, secondo la comune volontà degli stipulanti, mentre coloro che non fossero entrati in
“nuove UCP” avrebbero perso le precedenti indennità, quelli che vi fossero entrati avrebbero “mantenuto” le precedenti. Ciò che non consente di dubitare che coloro che fossero già in una UCP “di vecchio regime”, adeguando la struttura della propria UCP al nuovo regime, hanno diritto a mantenere la stessa indennità.
26. D'altronde, a ragionare con la convenuta e con alcuni precedenti di merito, partendo dal presupposto che i precedenti patti retributivi dal 2009/2011/2012 non avrebbero più alcun vigore, considerato che nessun patto ha mai regolato la retribuzione delle “nuove” UCP, e dato che queste non siano (come appare non siano) del tutto equivalenti alle “vecchie UCP”, la conseguenza corretta sul piano logico-giuridico sarebbe che nessuna indennità sia dovuta ad alcuno.
27. L'unica alternativa esegetica astrattamente plausibile, è che il passo citato sopra al punto 25 abbia davvero inteso fare una distinzione tra “vecchi” UCP, e “nuovi” UCP. Ma tale alternativa esegetica, oltre a richiedere di attribuire agli in Parte_11 modo del tutto implausibile, una volontà irragionevolmente discriminatoria tra Parte_5 ormai chiamati alle stesse funzioni ed ormai appartenenti allo stesso tipo di figura associativa, non appare neanche giustificata dal dato letterale, specie se ispirato ad un criterio teleologico, apparendo, se non del tutto evidente, del tutto plausibile, che il “mantenimento” era riferito alle “attuali indennità” in senso normativo e non
“soggettivo”; tanto da dipendere dalla adesione al “percorso di cui al presente articolo” (quello per cui la forma associativa semplice non era più contemplata e le nuove UCPC dovevano seguire nuove regole). La regola significava cioè, ad avviso del giudicante, che se si restava o si diventava un “nuovo UCP”, si manteneva la precedente indennità (quella di UCP, unica destinata a sopravvivere); se no si perdeva l'indennità “tout court” (perché le Unità semplici non esistono più, ma esiste un solo tipo di UCP, quella complessa a sede unica).
….
29. Il fatto che negli accordi e nella DCA del 2017 si sia previsto che “Le parti concorderanno le modalità per l' adeguamento della relativa indennità di UCP.”, significa, ad avviso del giudicante, chiaramente, che le Parti hanno rinviato al futuro l'adeguamento dell'unica indennità che può continuare ad esistere in un regime nel quale unica è ormai la forma associativa. Orbene, solo una indennità data per già esistente e vigente può formare oggetto di un “adeguamento”. E quella data per già esistente non pare poter essere che quella della pur modificata UCPC, e non certo quella già prevista per la che, nel 2017, già non esistevano più. Pt_6
30. Nello stesso senso depone la clausola del 2017 secondo la quale “L' indennità di UCP eventualmente liberate dai medici cessati..rimane disponibile nel fondo aziendale in modo da essere automaticamente concessa ai medici subentranti rispetto a quelli cessati”. Tale subentro automatico nel trattamento di colleghi cessati sarebbe evidentemente impossibile se la “vecchia indennità UCP” non fosse più in vigore, visto che l'eventuale adeguamento previsto non è mai stato pattuito. D'altronde, i medici subentranti dei quali si parla nella clausola sono per definizione che prima del 2017 (come i ricorrenti) non facevano parte di , e la Parte_5 Pt_9 clausola prevede chiaramente che a costoro spetta “automaticamente” una Parte_
“indennità di liberata” (dai medici cessati), che non può essere che quella da
€. 8,60 prevista dagli atti ed accordi precedenti il 2014.
31. Per converso, la clausola secondo la quale “La trasformazione delle UCP-S in UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la , oltre a riferirsi ai costi complessivi della trasformazione Pt_4 delle UCPS in UCP, e non specificamente alle retribuzioni, è dichiaratamente una clausola meramente “tendenziale”, ed appare avere il senso programmatico di non incremento della spesa complessiva della trasformazione. D'altro canto, il fatto che delle indennità fosse previsto addirittura un eventuale adeguamento (migliorativo) in ragione “dei costi aggiuntivi sostenuti dai conclama come agli Stipulanti Parte_5 fosse del tutto evidente che l'accentramento del sistema verso la forma organizzativa più complessa, e peraltro implementata, non potesse comunque avvenire “a saldo zero”, mediante il preteso congelamento “ad personam”, e “ratione temporis”, malgrado la trasformazione, dei trattamenti già in atto, quanto piuttosto partendo dal presupposto, del tutto plausibile, e peraltro come tale postulato dal passaggio riprodotto sopra al punto 30, che non tutti i a seguito della riforma, si Parte_5 sarebbero poi organizzati nell'unica, più complessa e gravosa, forma associativa ormai prevista, sì da mantenere un qualsiasi diritto ad indennità; cosa atta a consentire di prevedere un risparmio tendenzialmente compensativo.>>
Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, rilevata della correttezza dei conteggi elaborati dalla parte opponente, , revocato il decreto ingiuntivo n. 5180/2023, l' 3 va condannata al Parte_1 pagamento in favore di , della somma di 20.349,94; oltre Controparte_1 accessori come per legge.
Le spese, in ragione del parziale accoglimento della domanda, seguono la soccombenza per due terzi;
per la parte residua , vanno compensate.
PQM
Revoca il D.I. n.5180 /2023 emesso dal Tribunale di Roma;
condanna l'
[...]
al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di 20.349,94; oltre accessori come per legge.
Condanna altresì l' al pagamento Parte_1 delle spese di lite nella misura di due terzi che liquida complessivamente in € 2490,00 , oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa per la parte residua .
Roma, 20/3/2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 20/3/2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 33132 R.G. 2023 promossa da:
assistita dall' avv. Carmen Di Parte_1 carlo con elezione di domicilio in indirizzo telematico
CONTRO
rappresentata e difesa dall' avv. Giorgio Muccio con Controparte_1 elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 5180/2023, la
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
- In via preliminare nel merito, accertare e dichiarare l' intervenuta prescrizione per ogni somma rivendicata antecedentemente al 2.5.2018 stante la decorrenza del termine di prescrizione di cui all' art. 2948 c.c.;
- in via principale nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 5180/2023 per tutte le motivazioni espresse in narrativa, da cui si evince indiscutibilmente il difetto di legittimazione passiva in capo alla;
Parte_2
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione a D.I. n. 5180/2023, riconoscere il minor importo di € 11.552,94, a fronte dei conteggi operati da questa e dell'avvenuta prescrizione di cui all'art. 2948 c.c.; Pt_1
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell' opposizione a D.I. n. 5180/2023 e di rigetto dell' eccezione preliminare di avvenuta prescrizione di cui all' art. 2948 c.c. per il periodo antecedente al 2.5.2018, riconoscere in ogni caso , il minor importo di € 20.349,94 in ragione dei conteggi articolati dagli uffici aziendali competenti.
Con riserva di ulteriormente eccepire dedurre e rilevare.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Esponeva l' opponente che con decreto ingiuntivo n. 5180/2023, emesso in data 5.9.2023 dal Tribunale di Roma e notificato in data 12.9.2023, era stato ingiunto alla di pagare alla parte opposta la somma complessiva di Parte_2
€ 24.258,82, oltre accessori e spese legali;
che con Determina n. 3407 del 20.10.2009 veniva approvato per la Regione Lazio il Regolamento Unità Cure Primarie UCP del 23.09.2009, che prevedeva e regolava diverse forme organizzative, tra cui le UCP Semplici (UCPS) e le UCP Complesse (UCPC); che, a seconda della
UCP di appartenenza, veniva riconosciuta al Medico di Medicina Generale un'indennità annua;
che nello specifico, per i medici appartenenti alle
[...] era prevista un'indennità di € 6,40 (annue/assistito), quindi € 0,53 al mese Pt_3 per ogni singolo paziente;
che , invece, per i medici appartenenti alle UCP Complesse era prevista un'indennità di € 8,40 (annue/assistito), quindi € 0,73 al mese per ogni singolo paziente;
che tuttavia, con successivo DCA n. 376/2014, la disponeva la riorganizzazione dell'assistenza territoriale, attraverso la Parte_4 trasformazione in un'unica forma associativa, denominata Unità Cure Primarie a sede Unica, con conseguente cessazione delle UCP semplici;
che con altro DCA n. 565/2017, la recepiva l'Accordo stipulato con le OO.SS. , Parte_4 Pt_5 Parte_ dando la possibilità ai medici di costituire ex novo a sede Unica, prevedendo, altresì, l'onere della di provvedere, entro 6 mesi dalla sottoscrizione Parte_4 dell'Accordo, ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa Pt_6 in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA n. 376/2014, con conseguente adeguamento delle relative indennità in favore dei medici, anche alla luce di costi Parte_ aggiuntivi che dovevano sostenere per far parte delle nove a sede Unica;
che , tuttavia, sebbene i si fossero dovuti conformare a Controparte_2 quanto disposto dai predetti DCA, gli stessi avevano continuato a percepire un'indennità mensile base di € 0,53 per ciascun paziente, corrispondente a quanto veniva riconosciuto a ciascun medico per l'attività prestata nel UCP semplici, anziché l'indennità maggiorata prevista per le nuove UCP a sede Unica;
che il Dr. CP_1 aveva adito il giudice al fine di ottenere il pagamento dell'indennità maggiorata prevista per le UCP a Sede Unica, per un totale di € 24.258,82.
Tanto premesso in fatto, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. nonché il difetto di legittimazione passiva della in virtù Parte_2 del mancato vincolo di subordinazione tra il medico di base e l'
[...]
. Parte_1
Al riguardo, faceva rilevare che il medico opposto non era inquadrato come medico dipendete della ma rientrava nella categoria del medico Parte_2 convenzionato che è sottoposto ad un rapporto di para subordinazione con l' che la mancanza del vincolo di subordinazione determinava in capo Pt_1 Parte alla la carenza di obblighi per ogni pretesa economica vantata dal Parte_5 considerato che la elaborazione delle buste paga veniva effettuata direttamente dalla centrale operativa della;
che l' unica voce in cui poteva Parte_4 intervenire l' Amministrazione opponente riguardava le cosiddette “ voci accessorie “.
La parte opponente contestava la domanda facendo rilevare che :
- l'art. 4 dell'Accordo Integrativo Regionale del 2014, recepito con DCA n. 376/2014 (all. 4), ha previsto la graduale trasformazione delle diverse forme associative di Unità Cure Primarie, mediante l'istituzione di nuove forme associative denominate Unità Cure Primarie a sede Unica, con la conseguente cessazione delle preesistenti 321 UCP Semplici;
- il predetto art. 4 precisava che “la trasformazione della UCP-S a UCP” [dovesse avvenire] tendenzialmente a saldi invariati per la Regione”;
- con successivo DCA n. 565/2017 (cfr. all. 2), la prendeva atto Parte_4 dell'Accordo sottoscritto tra la e le OO.SS. dei Medici di Medicina Parte_4
Generale, avente ad oggetto “la nuova sanità nel Lazio: obiettivi di salute e medicina d'iniziativa”;
- l'art. 2 del già citato Accordo, recepito con DCA n. 565/2017, oltre a indicare l'organizzazione e gli obiettivi delle istituite UCP, specificava che la entro 6 Pt_4 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo avrebbe provveduto a una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP, nel rispetto del DCA n. Pt_6
376/2014;
- tale ricognizione non era stata effettuata;
- il predetto art. 2 prevedeva, altresì, che sulla base di tale ricognizione le parti – la
, da un lato, e le OO.SS. dei dall'altro – avrebbero concordato Parte_4 Parte_5 Parte_ le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di
- tuttavia, tale accordo per l'adeguamento della indennità delle nuova UCP non era ancora stato promosso, poiché, come si evince anche dai verbali di riunione tra la e le OO.SS. di appartenenza (all. 5) in cui oggetto di discussione era la Parte_4 mera organizzazione delle nuove UCP e non l'adeguamento delle indennità, ad oggi rivendicate da parte opposta.
Contestava in ogni caso i conteggi, richiamando la nota prot. n. 66270 del 13.10.2023 (all. 7), a firma del Direttore UOC Amministrativa Cure , Dr.ssa Pt_7
, e del Direttore f.f. UOC , Dr. , in cui si Persona_1 Parte_8 Per_2 Parte_ specificava che tutte le operazioni da (Unità Cure Primarie a Pt_6 Pt_3
(Unità Cure Primarie a Sede Unica) hanno come data di riferimento le seguenti date:
le sono cessate in data 30.04.2016; Pt_6
Parte_
le a Sede Unica sono state avviate in data 01.05.2016. Pertanto , in caso di riconoscimento dell'indennità e dell'obbligo dell'odierna opponente di corrisponderla, essa poteva decorrere solo dal 01.05.2016 e non dal mese di gennaio 2016, in quanto a quell'epoca le UCP a Sede Unica ancora non erano state istituite;
che, conseguentemente, l'importo astrattamente riconoscibile poteva essere pari a €11.552,94.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale: accertata la tardività dell'opposizione, dichiararne l'improcedibilità con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 cpc. in via preliminare:
2) concedere con ordinanza non impugnabile ex art. 648, comma 1° cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 4597/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale, non avendo l'opponente fornito idonea prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale:
3) respingere i motivi di opposizione in quanto infondati in fatto e diritto e sforniti di prova;
4) accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando il diritto del ricorrente al pagamento delle indennità previste per i membri delle UCP così come richieste;
5) per l'effetto, a conferma del decreto ingiuntivo opposto 5180/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale, condannare la al pagamento in favore di Parte_2
della somma di 24.258,82, o nella maggiore o minore somma Controparte_1 accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al deposito della domanda giudiziale e agli interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
in via subordinata:
6) dichiarare il maggior o minor credito, rispetto alla somma riconosciuta con il provvedimento monitorio, accertato in corso di causa all'esito dell'istruttoria, e qualificato dal giudice secondo il suo prudente giudizio, e per l'effetto condannare la Parte al pagamento in favore della dott./ssa della somma che CP_1 verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali. in ogni caso:
7) condannare la alla refusione delle spese e dei compensi per il Parte_2 procedimento monitorio e per quello di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre spese generali, CPA e IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario secondo gli importi stabiliti dal DM 55/2014 ed aggiornati al momento della decisione.
Con salvezza di altro dedurre, produrre, eccepire ed ogni altro diritto. Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto respinta l' eccezione di tardività della opposizione, verificate le date di iscrizione a ruolo del presente fascicolo e quella di notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Infondata è innanzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opponente Parte La documentazione agli atti prova che i compensi vengono erogati dalla opponente che quindi è legittimata passivamente in ordine alla domanda di pagamento dei maggiori importi pretesi dai ricorrenti.
Quanto al merito si osserva che per consolidata giurisprudenza il rapporto che lega il e il SSN si configura come rapporto di lavoro parasubordinato ai sensi Parte_5 dell'art.409 3 comma c.p.c..
Si richiamano i principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza 20581/2008
“ 8. Non esiste nell'ordinamento, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, stipulate secondo lo schema della L. n.833 del 1978, art. 48, a quelle rientranti nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, stante il fondamentale tratto di disomogeneità costituito dall'assenza del requisito della subordinazione nei rapporti d'opera professionale, ancorché di collaborazione coordinata e continuativa, che li assoggetta ad un regime giuridico completamente differenziato (vedi, tra le numerose decisioni, in tema di non applicabilità dell'art. 36 Cost., Cass. 13 novembre 2006, n. 24164; in tema di non applicabilità dell'art. 2126 c.c., Cass. 21 marzo 2006, n. 62609. Ciò comporta che le norme, richiamate dal ricorrente, che a diversi fini dispongono l'equiparazione alla prestazione subordinata (riconoscimento di anzianità, titolo di partecipazione ai concorsi, ecc.), conservano sempre il connotato di disposizioni "speciali", non suscettibili di essere applicate a casi non considerati.”
Ancora la Corte ha precisato con Ordinanza 31502/2018: “3. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione ed esula dall'ambito del pubblico impiego (Cass. S.U.2955 del 1984). Corollario di tale configurazione è l'inapplicabilità al suddetto rapporto di disposizioni che presuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro”.
Infine con la sentenza 27782/2021 la Corte dopo aver effettuato un lungo esame della legislazione applicabile al rapporto in convenzione tra medici e SSN ha precisato: “9. A conclusioni non dissimili, circa la natura del rapporto convenzionale e degli atti che attengono alla gestione dello stesso, è pervenuta anche questa Corte la quale, con giurisprudenza costante, ha sottolineato che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, "l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale ... sull'intero territorio nazionale". Si è, di conseguenza, sottolineato che l'ente pubblico non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato", sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 8632/1996; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. n. 13235/2009
Muovendo da dette premesse le Sezioni Unite hanno, poi, affermato che il potere del giudice ordinario, al quale è riservata la cognizione delle controversie riguardanti le obbligazioni che dal rapporto scaturiscono, si modella anch'esso su quello disciplinato per l'impiego pubblico contrattualizzato dall'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, qualora la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, degli stessi è consentita la disapplicazione (cfr. le pronunce sopra richiamate). 10. Premesso, quindi, che la disciplina generale del rapporto convenzionale assegna un ruolo centrale alla contrattazione collettiva, non dissimile da quello a quest'ultima riconosciuto in relazione all'impiego pubblico contrattualizzato, occorre valutare l'incidenza, rispetto al delineato riparto delle fonti regolatrici, della normativa speciale dettata dal legislatore per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario (a partire dal d.l. n. 347/2001 e dalla legge finanziaria n. 448/2001)….”
Con riferimento poi alla legislazione nazionale per il rientro del disavanzo economico presente presso ciascuna regione la Corte ha precisato: “10.1. Non interessa in questa sede esaminare in dettaglio le misure alle quali la legislazione nazionale affida la realizzazione dell'obiettivo del rientro dal disavanzo. Ciò che rileva, ai fini della questione qui controversa, è sottolineare che né la legge n. 311/2004, né i successivi interventi normativi, applicabili alla fattispecie ratione temporis, hanno attribuito alle ed alle il potere di sottrarsi unilateralmente al Pt_4 Controparte_3 rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello in regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi. …”
Proprio la natura particolare del rapporto tra medico convenzionato con il SSN fa sì che il rapporto sia disciplinato da una specifica disciplina costituita dagli accordi collettivi nazionali e regionali .
L'eccezione di prescrizione estintiva parziale appare fondata.
Parte ricorrente rivendica il diritto all'indennità prevista dal DCA 38 del 01/06/2011 (integrato con DCA 27/2012), cioè €8,60 annue per assistito) e non a quanto corrisposto (€6,40 annue per assistito) in quanto membro di UCP complessa sede unica come documentato in atti, a far data dal 2015.
L' azione proposta è una azione di adempimento, in quanto basata in sostanza sull'assunto che la remunerazione prevista per le UCPC dalle fonti del 2009, 2011 e 2012, che prevedevano 3 diverse forme associative, tra le quali la (semplice), Pt_6 remunerata con €. 6,40 per anno per assistito, e la (complessa) remunerata Pt_9 invece con €. 8,60 per anno per assistito, in detta seconda parte, varrebbero ancora, dopo che, per effetto della DCA del 2014, le prime sono state soppresse, per le
“nuove” , che, dal 1/5/2016, costituiscono l'unica forma di UCP consentita. Pt_9
Pertanto, la ricorrente ha agito a fronte dell' inadempimento della parte convenuta;
conseguentemente, non possono essere condivise le argomentazioni svolte in merito ad una asserita natura risarcitoria della domanda.
Trattandosi di prestazione periodica dovuta in ragione d'anno, e che, come risulta dalle buste paga, viene pagata ogni mese, s'applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. (Cass. 10526/97) che qui decorre in corso di rapporto, non trattandosi di lavoro subordinato (Cass. 13323/2001, 14645/2001).
Da ciò consegue che le differenze rivendicate per l'epoca anteriore all'aprile 2018 risultano pertanto prescritte.
Passando all' esame del merito, il ricorso va accolto nei limiti di indicati di seguito sulla base delle ragioni esposte nella sentenza Tribunale di Roma n. 10143/2024, emessa in fattispecie assolutamente identica e qui richiamata anche ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.
“ … Con protocollo d'intesa del 21/7/2009 le parti sociali legittimate alla Parte_ contrattazione collettiva del settore, stabilirono all'art. 3 che le (Unità di Cure Primarie), che sono in sostanza associazioni di potessero assumere la forma Parte_5 di a) Unità “semplici di integrazione professionale”, , atte a garantire il Pt_6 servizio per almeno 9 ore al giorno, e remunerate per €. 6,40 assistito/anno; b) Unità complesse di sede unica (UCPC), caratterizzate dalla cooperazione di altri medici ed operatori sanitari, e remunerate per €. 8,60 per assistito/anno; c) Unità semplici di aggregazione, nelle quali ogni medico agisce nel proprio studio ma il servizio è garantito per 8 ore (UCP 8h), remunerate per €. 4,00 anno/assistito. 15. Tale assetto risulta sostanzialmente confermato da DCA del 1/6/2011 e da DCA
n.27 del 7/2/2012.
16. Successivamente, DCA n.276 del 12/11/2014, di recepimento di protocollo d'intesa del 23/7/2014: a) all'art.2, dato atto che nella Regione Lazio erano già Parte_ presenti le previde la successiva istituzione delle (Unità Di Cure Pt_10
Complesse Primarie) quali nel frattempo definite dall'art. 1 della legge n.189/2012 e da successive intese negoziali;
e “dalle modalità che saranno definite dal nuovo ACN, in accordo con i LEA nazionali”; b) all'articolo 4, intitolato “Valorizzazione delle UCP-S”, previde che “Le diverse forme associative di Unità di Cure Primarie attualmente esistenti e regolamentate dalla Determina n. 3407 del 20/10/2009 verranno gradualmente trasformate in un'unica forma associativa della medicina convenzionata denominata Unità di Cure primarie a sede unica (UCP). Le 321
UCPS attualmente presenti, cesseranno di esistere entro il 31/12/2015. Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente, a partire dal 1/11/2014 con le seguenti modalità….a) omissis); b) costituzione, da parte di componenti di di nuove UCP…Le UCP DOVRANNO….Le attuali Pt_6 indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo. La messa a regime delle UCP, salvo le UCP a sede unica già esistenti, per l'attuazione dei compiti previsti, avverrà con le modalità di seguito riportate, a partire dalla data della deliberazione di recepimento della presente intesa da parte della Giunta Regionale. Entro sei mesi si procederà: le asl….effettuano una ricognizione delle proposte di nuove UCP presentate, o integrazione di quelle presenti a sede unica secondo il presente accordo
..(omissis)….l'UCP dovrà organizzare e realizzare una rete informatica tra i MMG che la compongono,..in cooperazione applicativa con la rete informatica dell'azienda e delle Case della salute….La trasformazione delle UCP-S in UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la Regione: c) all'art. 5, e 6 dettò le regole, in buona parte apparentemente nuove, di composizione e funzionamento delle (nuove) UCP.
17. E' incontroverso che tutte le UPCS sono cessate il 31/5/2016.
18. La successiva DCA n.565 del 22/12/2017, di recepimento dell'accordo sindacale del 21/12/2017, ha poi stabilito (per quanto appare qui rilevare): a) al punto 2.a., i) nuove regole per le “nuove UCP”; ii) che i rimasti fuori dal sistema potevano, Parte_5 entro il 31/3/18, entrare in quelle già esistenti o costituire nuove UCP iii) “La entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una Pt_4 ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di Pt_6 quanto disposto dalla DCA 376/2014, Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai le parti concorderanno le modalità per l' adeguamento Parte_5 della relativa indennità di UCP. L'Indennità di UCP eventualmente liberate dai medici cessati..rimane disponibile nel fondo aziendale in modo da essere automaticamente concessa ai medici subentranti rispetto a quelli cessati….b) al punto 2.b, detta nuove regole per le UCCP. 19. Nessun nuovo accordo economico risulta essere intervenuto fino ad oggi.
……., già la DCA n.276 del 12/11/2014, aveva previsto che “Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo”.
Le UCPC previste nel 2014, anche in attuazione dell'art. 1 del d.l. n. 158/2012 conv. in legge n. 189/2012, vennero regolate “ex novo”, ma in qualche modo esistevano già nella Regione Lazio, ed i medici che già ne facevano parte ricevevano €. 8,60 per anno/assistito.
……. Tuttavia il fatto che gli accordi e la DCA del 2014 prevedessero che “Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” indica ad avviso del giudicante piuttosto chiaramente che, secondo la comune volontà degli stipulanti, mentre coloro che non fossero entrati in
“nuove UCP” avrebbero perso le precedenti indennità, quelli che vi fossero entrati avrebbero “mantenuto” le precedenti. Ciò che non consente di dubitare che coloro che fossero già in una UCP “di vecchio regime”, adeguando la struttura della propria UCP al nuovo regime, hanno diritto a mantenere la stessa indennità.
26. D'altronde, a ragionare con la convenuta e con alcuni precedenti di merito, partendo dal presupposto che i precedenti patti retributivi dal 2009/2011/2012 non avrebbero più alcun vigore, considerato che nessun patto ha mai regolato la retribuzione delle “nuove” UCP, e dato che queste non siano (come appare non siano) del tutto equivalenti alle “vecchie UCP”, la conseguenza corretta sul piano logico-giuridico sarebbe che nessuna indennità sia dovuta ad alcuno.
27. L'unica alternativa esegetica astrattamente plausibile, è che il passo citato sopra al punto 25 abbia davvero inteso fare una distinzione tra “vecchi” UCP, e “nuovi” UCP. Ma tale alternativa esegetica, oltre a richiedere di attribuire agli in Parte_11 modo del tutto implausibile, una volontà irragionevolmente discriminatoria tra Parte_5 ormai chiamati alle stesse funzioni ed ormai appartenenti allo stesso tipo di figura associativa, non appare neanche giustificata dal dato letterale, specie se ispirato ad un criterio teleologico, apparendo, se non del tutto evidente, del tutto plausibile, che il “mantenimento” era riferito alle “attuali indennità” in senso normativo e non
“soggettivo”; tanto da dipendere dalla adesione al “percorso di cui al presente articolo” (quello per cui la forma associativa semplice non era più contemplata e le nuove UCPC dovevano seguire nuove regole). La regola significava cioè, ad avviso del giudicante, che se si restava o si diventava un “nuovo UCP”, si manteneva la precedente indennità (quella di UCP, unica destinata a sopravvivere); se no si perdeva l'indennità “tout court” (perché le Unità semplici non esistono più, ma esiste un solo tipo di UCP, quella complessa a sede unica).
….
29. Il fatto che negli accordi e nella DCA del 2017 si sia previsto che “Le parti concorderanno le modalità per l' adeguamento della relativa indennità di UCP.”, significa, ad avviso del giudicante, chiaramente, che le Parti hanno rinviato al futuro l'adeguamento dell'unica indennità che può continuare ad esistere in un regime nel quale unica è ormai la forma associativa. Orbene, solo una indennità data per già esistente e vigente può formare oggetto di un “adeguamento”. E quella data per già esistente non pare poter essere che quella della pur modificata UCPC, e non certo quella già prevista per la che, nel 2017, già non esistevano più. Pt_6
30. Nello stesso senso depone la clausola del 2017 secondo la quale “L' indennità di UCP eventualmente liberate dai medici cessati..rimane disponibile nel fondo aziendale in modo da essere automaticamente concessa ai medici subentranti rispetto a quelli cessati”. Tale subentro automatico nel trattamento di colleghi cessati sarebbe evidentemente impossibile se la “vecchia indennità UCP” non fosse più in vigore, visto che l'eventuale adeguamento previsto non è mai stato pattuito. D'altronde, i medici subentranti dei quali si parla nella clausola sono per definizione che prima del 2017 (come i ricorrenti) non facevano parte di , e la Parte_5 Pt_9 clausola prevede chiaramente che a costoro spetta “automaticamente” una Parte_
“indennità di liberata” (dai medici cessati), che non può essere che quella da
€. 8,60 prevista dagli atti ed accordi precedenti il 2014.
31. Per converso, la clausola secondo la quale “La trasformazione delle UCP-S in UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la , oltre a riferirsi ai costi complessivi della trasformazione Pt_4 delle UCPS in UCP, e non specificamente alle retribuzioni, è dichiaratamente una clausola meramente “tendenziale”, ed appare avere il senso programmatico di non incremento della spesa complessiva della trasformazione. D'altro canto, il fatto che delle indennità fosse previsto addirittura un eventuale adeguamento (migliorativo) in ragione “dei costi aggiuntivi sostenuti dai conclama come agli Stipulanti Parte_5 fosse del tutto evidente che l'accentramento del sistema verso la forma organizzativa più complessa, e peraltro implementata, non potesse comunque avvenire “a saldo zero”, mediante il preteso congelamento “ad personam”, e “ratione temporis”, malgrado la trasformazione, dei trattamenti già in atto, quanto piuttosto partendo dal presupposto, del tutto plausibile, e peraltro come tale postulato dal passaggio riprodotto sopra al punto 30, che non tutti i a seguito della riforma, si Parte_5 sarebbero poi organizzati nell'unica, più complessa e gravosa, forma associativa ormai prevista, sì da mantenere un qualsiasi diritto ad indennità; cosa atta a consentire di prevedere un risparmio tendenzialmente compensativo.>>
Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, rilevata della correttezza dei conteggi elaborati dalla parte opponente, , revocato il decreto ingiuntivo n. 5180/2023, l' 3 va condannata al Parte_1 pagamento in favore di , della somma di 20.349,94; oltre Controparte_1 accessori come per legge.
Le spese, in ragione del parziale accoglimento della domanda, seguono la soccombenza per due terzi;
per la parte residua , vanno compensate.
PQM
Revoca il D.I. n.5180 /2023 emesso dal Tribunale di Roma;
condanna l'
[...]
al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di 20.349,94; oltre accessori come per legge.
Condanna altresì l' al pagamento Parte_1 delle spese di lite nella misura di due terzi che liquida complessivamente in € 2490,00 , oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa per la parte residua .
Roma, 20/3/2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini