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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2025 +1616-1/2025 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile Composta dai magistrati: Dott.ssa Valentina Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. Dott. Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso del 29.05.2025 da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Milano, via Parte_1 C.F._1 AE ON 6, rappresentato e difeso, dall'Avv. Armando Cecatiello del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Giuseppe Sacchi 3 APPELLANTE Contro
, nata ad [...] l'[...] (C.F. ) e residente in [...] C.F._2 Solari n. 15, rappresentata e difesa, dall'avv. Fabio Rotolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nocera Inferiore (SA) via Atzori n. 233 APPELLATA Oggetto: Ricorso in appello avverso la sentenza di divorzio n. 3504/2025 resa nel procedimento R.G. 6005/2024 dal Tribunale di Milano in data 23.04.2025, pubblicata in data 29.04.2025
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott.ssa Simonetta Bellaviti che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“(…) in via preliminare fissata eventualmente udienza ad hoc e concesso termine per la notifica del ricorso, dell'istanza di sospensiva e del decreto, sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza n. 3504/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 23.04.2025 (pubblicata il 29.04.2025 e notificata il 20.05.2025), limitatamente ai capi 6 (relativo al contributo paterno per il mantenimento della figlia
pagina 1 di 14 minore) e 7 (relativamente alla condanna del sig. alla refusione delle spese di lite in favore Pt_1 della sig.ra . CP_1 In via d'urgenza RS Autorizzare il sig. – anche in assenza del consenso materno – a portare la figlia minore Pt_1 da un neuropsichiatra per tutte le verifiche e l'attuazione del piano terapeutico che sarà ritenuto opportuno e necessario nel merito a parziale riforma della sentenza n. sentenza n. 3504/2025 (R.G. 60005/2024) del Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_2 determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi per la sua cura, istruzione e educazione come segue:
- affido condiviso con collocamento paritario della figlia minore in modo che quest'ultima Per_2 possa abitare a settimane alterne presso il padre e presso la madre dalla domenica sera alla domenica RS sera con impegno per il genitore collocatario di accompagnare presso l'abitazione dell'altro genitore entro le h. 19:00; con possibilità di visite infrasettimanali per ciascun genitore secondo le esigenze della figlia;
fatti salvi diversi eventuali accordi tra i coniugi per sopravvenute esigenze lavorative o imprevisti;
-mantenimento diretto della minore da parte del genitore collocatario nelle sue settimane Per_2 di competenza, senza previsione di corresponsione di assegni e titolo di contributo al mantenimento;
ciascun genitore si farà carico anche delle necessarie spese ordinarie per la minore;
viene mantenuta la suddivisione al 50% di tutte le spese scolastiche e sportive (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo due ponti tasse scolastiche, rette, mensa, corredo scolastico di inizio anno e integrazioni, divise, materiale sportivo o tecnico artistico, libri) nonché delle spese straordinarie per la figlia, previamente concordate dai genitori, con obbligo di rimborso a favore del genitore che le abbia eventualmente anticipate con contestuale esibizione documentale;
-nel periodo feriale, durante le vacanze estive dalla chiusura della scuola all'inizio del nuovo anno scolastico, di seguirà la normale alternanza settimanale, garantendo a di godere di Per_2 almeno due settimane consecutive col papà e due settimane consecutive con la mamma nei mesi di luglio o agosto, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
- le vacanze natalizie saranno divise in due periodi alternati tra i genitori seguendo la calendarizzazione già in essere tra i genitori a far tempo dalla separazione;
- Pasqua sarà alternata tra i genitori, seguendo la calendarizzazione già in essere tra i genitori a far tempo dalla separazione;
- i ponti seguiranno la normale alternanza settimanale, salvo diverso accordo tra i genitori;
2. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) Rigettare l'istanza di sospensione per i motivi esposti in narrativa;
RS
2) Rigettare la richiesta di parte appellante di portare la piccola da un neuropsichiatra, attesa la natura strumentale della richiesta stessa e la comprovata disponibilità di parte appellata ad intraprendere un percorso condiviso di sostegno psicologico della propria figlia;
3) Rigettare l'atto di gravame e confermare la sentenza n. 3504/2025 emessa dal giudice di prime cure. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 2 di 14
§ Il procedimento di primo grado 1. e contraevano matrimonio il 30.06.2012 ed in data 14.08.2018 nasceva Parte_1 CP_1 RS
2.Con Decreto cron. n. 10861/2022 del 16.06.2022, il Tribunale di Milano omologava la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale e della cantina, con quanto l'arreda, alla signora CP_1
che la abiterà con la figlia minore;
restano assegnati alla signora
[...] RSona_3 anche mobili e suppellettili, fatta eccezione per gli effetti personali del signor , CP_1 Pt_1 che quest'ultimo ha già asportato, ad eccezione di una scatola contenente dei piatti e degli scatoloni presenti nella cantina;
3) affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento prevalente Per_2 della stessa presso la madre nell'abitazione di residenza in Milano, Via Solari n. 15;
4) Il signor. si impegna a versare alla madre collocataria, a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento della figlia sino al raggiungimento dell'indipendenza economica Per_2 della stessa, l'importo mensile di € 900,00 rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, da pagarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Milano, considerato che entrambi i genitori hanno scelto una scuola privata, ossia il collegio San Carlo, la cui mensa, come da linee guida, è a carico della madre;
il signor inoltre verserà a consuntivo a richiesta Pt_1 della signora un terzo delle somme spese per il servizio di giocoteca presso la scuola San CP_1 Carlo;
5) il signor ha diritto di vedere e tenere la figlia con le seguenti Parte_1 Per_2 modalità:
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materno il padre potrà tenere la bambina il giovedì, con pernottamento, oltre che un altro pomeriggio, preferibilmente il martedì, dall'uscita da scuola fino alla sera con riaccompagnamento presso la madre alle h. 19:30 prima di cena;
eventualmente i genitori potranno accordarsi in ordine ad un rientro alle h. 20:00 con cena a casa del papà; - nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterno il padre potrà tenere la bambina un pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla sera h. 19:30, senza pernottamento;
eventualmente i genitori potranno accordarsi in ordine a un rientro alle h. 20:00 con cena a casa del papà; - fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera;
- durante le vacanze estive del 2022, la bambina starà con il padre in tre periodi di cui il primo con pernotto di tre giorni a luglio, il secondo con pernotto di quattro giorni in Sicilia e il terzo di una settimana in Sicilia, entrambi questi ultimi nel mese di agosto quando anche la madre sarà in Sicilia vicino a dove sta la bambina. La progressione viene attuata sempre che i periodi precedenti vadano a buon fine;
- per il periodo delle vacanze estive a partire dal 2023, la bambina trascorrerà con il padre tre settimane anche non consecutive (due nel mese di agosto) da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
- le vacanze natalizie saranno divise in due periodi alternati tra i genitori;
- i ponti saranno alternati;
- Pasqua sarà alternata tra i genitori. 6. I coniugi danno atto che rimane un contrasto in ordine all'affitto del box e si riservano di addivenire ad un accordo successivo alla data odierna”.
pagina 3 di 14 2.Con ricorso del 15.02.2024 chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore come stabilito in sede di separazione consensuale e il collocamento paritetico Per_2 della bambina presso ciascun genitore a settimane alterne e ripartizione paritaria delle festività. Il ricorrente chiedeva altresì la conferma dell'assegnazione della ex casa familiare alla madre, il mantenimento diretto della minore per i tempi di rispettiva spettanza, oltre al 50% delle spese straordinarie e, infine, l'accertamento della simulazione relativa e oggettiva del contratto di compravendita immobiliare relativamente alla ex casa familiare di via Solari 15 a Milano con riconoscimento della titolarità della stessa al 50% tra le parti. Il rappresentava a sostegno del ricorso: Pt_1
-di aver iniziato una convivenza sfociata nella costruzione di un nuovo nucleo familiare costituito RS dalla coppia, dal figlio minore della nuova compagna e da che, pur collocata presso la madre, frequentava regolarmente l'abitazione paterna e si era ambientata nel nuovo nucleo: permanevano le criticità per la minore legate allo stile alimentare tenuto presso la madre;
-di essere allo stato disoccupato per aver concluso il contratto con A.T. EY Italia Inc. in data 31 ottobre 2023, e di vivere attualmente nell'appartamento in Milano, Via ON n. 6, acquistato in data 14 marzo 2022, per il quale aveva acceso un mutuo per complessivi € 537.500,00;
- di avere sostenuto per il 60% il costo complessivo di acquisto, ristrutturazione e arredamento della casa familiare di via Solari n.19 a Milano (€ 387.572,00 su € 647.657,00) nonostante la cointestazione in misura del 99% e 1% CP_1 Pt_1
-che, nonostante in sede di separazione consensuale fosse stato assegnato alla signora solo CP_1 l'appartamento in via Solari, la stessa continuava a detenere senza titolo il box sito al medesimo indirizzo e pure cointestato, privando della possibilità di utilizzarlo: chiedeva al
Pt_1 riguardo che venisse ripartita la titolarità del diritto di proprietà dell'appartamento e della cantina per il 50% a e per il 50% a e che, quanto al box di pertinenza, venisse trasferito
Pt_1 CP_1 al il 99% della quota di comproprietà attualmente di titolarità della dimodoché il
Pt_1 CP_1 divenisse pieno ed esclusivo proprietario del box sito in Milano via Solari numero 19.
Pt_1
3. Con comparsa del giorno 11.06.2024 si costituiva , aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio con la conferma della disciplina dei rapporti della coppia stabilita in sede di separazione e il rigetto delle domande ex adverso proposte. In via riconvenzionale la resistente domandava di disporre in favore della convenuta il trasferimento della quota del 1% del Sig. sia dell'appartamento, sia della cantina, sia del box, liquidandone Pt_1 il valore economico, con riferimento al valore di acquisto ovvero catastale risultante dall'atto pubblico, ovvero con riferimento al valore commerciale con una stima effettuata da un CTU finalizzata alla quantificazione della suindicata quota del 1%. La evidenziava che, sottoscritto il mutuo pari a € CP_1 236.000 per l'acquisto della casa di via Solari unitamente al a novembre 2014, la rata di muto Pt_1 mensile, pari ad € 1.209,50, veniva poi pagata interamente dalla resistente sin dal dicembre dello stesso anno. RS La resistente quanto alla richiesta di collocamento paritetico di non la reputava confacente all'interesse della minore ad avere un unico e stabile domicilio.
4. All'udienza del 4.07.2024 il GOT procedeva a raccogliere le dichiarazioni delle parti, sull'accordo delle stesse e dei loro difensori. All'esito della discussione il Giudice dava atto dell'accordo delle parti RS a che da settembre, rimanesse con il padre a weekend alterni dal giovedì alla domenica;
le pagina 4 di 14 rispettive difese domandavano quindi un rinvio davanti al GOT per verifica, riservandosi all'esito di chiedere eventuale fissazione di udienza davanti al Giudice delegato ex art. 473 bis n. 22 e rinunciando nelle more al deposito delle difese di cui all'art. 473 bis n. 17. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 17.09.2024.
5. All'udienza del 17.09.2024 i difensori delle parti, preso atto dell'impossibilità allo stato di addivenire ad una soluzione condivisa, chiedevano la fissazione udienza ai sensi dell'art. 473 bis n. 14 avanti il Giudice delegato, stabilendo che nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione avrebbero osservato gli accordi presi in punto frequentazione all'udienza del 4.07.2024. Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa davanti al G.D.
6. All'udienza del 20.02.2025 innanzi al Presidente relatore, le parti convenivano che “nella settimana in cui il weekend è di competenza materna che il padre prenda la bambina all'uscita di scuola il giovedì e la accompagni a scuola il venerdì mattina”; dichiaravano “di essere d'accordo a che nel RS periodo estivo trascorra due settimane consecutive con ciascuno dei genitori;
vacanze natalizie divise a metà e alternate tra i genitori;
la pasqua e il carnevale alternati di anno in anno;
sui ponti il padre chiede siano attaccati al finesettimana di competenza, e la madre che siano alternati”. Ribadivano “di essere d'accordo sui fine settimana alternati dal giovedì alla domenica, più il giorno infrasettimanale per il padre nella settimana in cui il weekend è di competenza materna”. Concordavano “sull'affido condiviso e sulla ripartizione al 50% delle spese straordinarie”. Il Presidente disponeva che le parti depositassero le rispettive disclosure dando termine fino al 20.03.2025 per il suddetto deposito, concedendo termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. per precisazione conclusioni e rimessione al Collegio.
7. In data 2.04.2025 il Presidente, rilevato il deposito delle note scritte di precisazione conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
8. Con sentenza emessa nella Camera di consiglio del 23.04.2025 e pubbl. il 29.04.2025 il Tribunale di Milano così statuiva:
“1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in POSITANO (SA) in data 30/06/2012 trascritto nei registri dello stato Pt_1 CP_1 civile del Comune di nell'anno 2012, atto n. 26, Parte II, Seria A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di POSITANO (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto, RS
3. Affida la figlia minore , nata il [...], ad [...] i genitori, con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la madre in Milano, Via Solari n. 15,
4. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé le figlia secondo le seguenti modalità: -a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita di scuola alla domenica sera, -durante le vacanze natalizie, suddividendole in due periodi e alternandole di in anno in anno con la madre;
-le vacanze di carnevale e di Pasqua alternate di anno in anno, -i ponti uniti al weekend di competenza (festività fino al mercoledì accorpate al fine settimana precedente, dal giovedì si accorpa al fine settimana successivo); -Eva trascorrerà durante le vacanze estive due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Assegna la ex casa coniugale di MILANO, Via Solari 15 con tutti gli arredi in essa esistenti alla madre affinché la occupi con la figlia minore, pagina 5 di 14
6. Pone a carico del padre, a decorrere dal mese di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione ad aprile 2026, oltre al 50% delle spese extra secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche ericreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della nella Pt_1 CP_1 misura di ½ che si liquidano, per tale frazione, in euro 3.000,00 oltre spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge,
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di 1/2. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)”
Il Tribunale riteneva fondata la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio visto il protratto stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge;
in ordine alla RS minore ne confermava l'affido condiviso ai genitori, non avendo ravvisato criticità tali da rendere necessaria la previsione di una diversa statuizione in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale. Quanto al collocamento della minore, il Tribunale riteneva che la domanda del padre di collocamento RS paritario a settimane alterne non potesse trovare accoglimento, atteso che avrebbe iniziato la scuola elementare, risultando impegnata con orari molto più serrati rispetto alla scuola materna e in pagina 6 di 14 molteplici attività extrascolastiche, dal lunedì al giovedì; tale situazione, che esigeva una certa stabilità e abitudini consolidate, risultava sicuramente garantita dalla madre, con un lavoro ad orario e flessibilità (con 3 giorni di smart working su 5 a settimana) tale da consentire una presenza fattiva alla figlia durante la giornata in linea con gli orari della bambina. Lo stesso non poteva ritenersi garantito anche dal padre, ancora disoccupato dopo aver interrotto il rapporto di lavoro con la società di Cesena che gli chiedeva una sempre maggiore presenza in loco, piuttosto che a Milano, come era stato nella prima fase della collaborazione. Le rassicurazioni fornite dal sulla sua intenzione di trovare un lavoro in linea con la propria domanda di permanenza Pt_1 RS paritaria di presso entrambi i genitori, non potevano essere considerate dal Tribunale, essendo solo manifestazioni di volontà del che avrebbero potuto anche non trovare realizzazione. Pt_1 Altresì, il Tribunale sottolineava gli importanti oneri economici che il si era assunto, quali Pt_1 una rata di mutuo di oltre 2.000,00 euro mensili, il mantenimento del figlio della compagna con anche la scuola privata, l'acquisto insieme al fratello di un'abitazione a Milano per i propri genitori, impegni che avrebbero reso presto necessario il reperimento di una nuova occupazione, verosimilmente senza RS poter selezionare società che gli garantissero di avere tempo per seguire da vicino la figlia a settimane alternate. In ordine alle condizioni economico-reddituali delle parti, atteso il prevalente collocamento della RS minore presso la madre, il Tribunale poneva a carico del padre il contributo di mantenimento indiretto della prole, evidenziando che gli impegni economici assunti dal non potevano Pt_1 riverberarsi negativamente sulla minore. Tuttavia, secondo il Collegio, occorreva tenere in considerazione tre circostanze, mutate rispetto al momento della separazione consensuale 2022: la RS crescita di che al tempo della separazione consensuale aveva 4 anni;
l'ampliamento delle frequentazioni paterne;
l'incremento reddituale della madre, dalla stessa riconosciuto. In particolare, il Tribunale evidenziava che aveva lavorato da sempre nell'ambito della Pt_1 consulenza manageriale ad alto livello, svolgendo la propria attività lavorativa per lungo tempo all'estero, in particolare a Londra;
rientrato in Italia tra il 2019 e il 2020, avrebbe, da ultimo, lavorato dal 15.04.2024 come dipendente con ruolo dirigenziale dalla società ECO Energia Corrente con sede in Cesena, con compenso mensile netto, come da dichiarazioni del di circa € 6.600,00 Pt_1 interrompendo tale occupazione di comune accordo con la società nel mese di ottobre 2024, poiché la società gli richiedeva maggior tempo a Cesena, e quindi lontano da Milano. Quanto alla dal 1 marzo 2024, la retribuzione complessiva lorda annua risultava aumentata ad € CP_1 73.894,00 lordi, € 5.278,14 mensili, per 14 mensilità; la signora dichiarava altresì di avere anche un compenso variabile dipendente dall'anno, arrivando a circa 30.000,00 euro lordi in più all'anno, in base ai risultati raggiunti;
risultava proprietaria al 99% (la restante quota dell'1% è intestata al
[...]
della ex casa coniugale sita in Milano, Via Solari n. 15, la cui rata di mutuo è pari € 1.209,50, Pt_1 pagata interamente dalla sin dal mese di dicembre dell'anno 2014; possedeva un deposito titoli CP_1 FI per un valore di euro 53.446. Conclusivamente il Tribunale quantificava il contributo al mantenimento della minore posto a carico del padre in misura di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Vista la natura necessaria del giudizio, il parziale accordo delle parti sull'affido condiviso e il pagamento delle spese extra al 50%, la soccombenza del sulla domanda di collocamento Pt_1 paritetico della figlia e di contributo al mantenimento della stessa, condannava alla rifusione Pt_1 delle spese a favore della nella misura di ½ e compensate nel resto. CP_1
§ Il procedimento di secondo grado
pagina 7 di 14 9. Avverso la sentenza di cui al punto che precede in data 29.05.2025 ha promosso Parte_1 ricorso in appello ex art. 473-bis.30 c.p.c. con contestuale istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. chiedendone la riforma per i seguenti motivi: PRIMO MOTIVO: Sul mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del collocamento paritetico;
L'appellante ha lamentato che il Tribunale, sulla base di un giudizio prognostico basato su mere supposizioni ha ritenuto che il non potesse certamente rimanere disoccupato, avendo ingenti Pt_1 oneri economici cui fare fronte, né tuttavia trovare un impiego in linea con la propria posizione RS lavorativa che potesse consentirgli di dedicare a molto tempo. Il ha inoltre dedotto che Pt_1 la circostanza per cui egli trascorra col piccolo , figlio della compagna, una quantità di tempo Per_4 superiore a quella che trascorre con la figlia, rischierebbe di sviluppare in quest'ultima sentimenti RS negativi rispetto a , che riconoscerebbe a tutti gli effetti come proprio fratellino. Per_4 SECONDO MOTIVO: Revoca dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
Secondo l'appellante, nell'auspicata ipotesi di collocamento paritetico della minore, non vi sarebbe ragione per non riconoscere il mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
inoltre dall'inizio dell'anno parte appellante non avrebbe prodotto redditi. TERZO MOTIVO: in punto suddivisione e condanna alla refusione delle spese di lite, mancata considerazione del complessivo contegno processuale delle parti e manifesta iniquità della decisione. L'appellante contesta la decisione sulle spese scarsamente motivata del Tribunale, che non avrebbe tenuto conto del contegno processuale del nonché del suo atteggiamento collaborativo nel Pt_1 corso del giudizio. A sostegno dell'istanza di sospensiva l'appellante ha dedotto la sussistenza del fumus boni iuris in quanto non vi sono ragioni per non riconoscere il richiesto collocamento paritario della figlia minore presso ciascun genitore e, quanto al periculum in mora, ha prospettato l'irreparabile pregiudizio che subirebbe qualora – nelle more del giudizio di secondo grado – fosse costretto dalla provvisoria esecutività della sentenza, ad adempiere alle statuizioni economiche in essa contenute che necessitano di essere azzerate, in quanto ingiuste per le ragioni indicate nell'appello e in virtù delle spiegate domande.
10.Con decreto del 12.12.2025, il Presidente della Sezione famiglia e minori della Corte di appello ha rimesso l'esame della sospensiva insieme al merito alla prima udienza fissata per il giorno 8.10.2025, sostituendo l'udienza fissata col deposito di note scritte e assegnando termine fino al secondo giorno antecedente a quello già fissato per l'udienza sostituita.
11. Con istanza depositata in data 13.06.2025, l'appellante, evidenziata l'urgenza derivante dalle condizioni di salute della figlia minore, ha richiesto l'anticipazione della data d'udienza e la trattazione in presenza delle parti.
12. Con provvedimento del 17.06.2025 la Corte d'Appello ha respinto l'istanza di anticipazione dell'udienza evidenziando la necessità di “di garantire il pieno contraddittorio delle parti sulle circostanze dedotte a sostegno delle richieste dell'appellante e sulla documentazione allegata, neppure rappresentate a sostegno dell'istanza di sospensiva formulata dal "limitatamente ai capi 6 Parte_1 (relativo al contributo paterno per il mantenimento della figlia minore) e 7 (relativamente alla condanna del sig. alla refusione delle spese di lite in favore della sig.ra ”. Pt_1 CP_1
pagina 8 di 14 13. Con comparsa del 27.07.2025 si è costituita nel presente giudizio chiedendo la CP_1 conferma della sentenza impugnata, contestando integralmente il contenuto del ricorso d'appello ed opponendosi all'accoglimento delle domande ex adverso formulate. RS In ordine alla prospettata urgenza di un intervento giudiziario a tutela della salute della figlia l'appellata ha dedotto la sussistenza di buone condizioni di salute della minore, come riscontrato dalla comunicazione inoltrata a mezzo email il 14.05.2025 dalla dr.ssa ematologa del Policlinico di Per_5 Milano, e dall'esito delle analisi del 29 maggio 2025, da cui si evincerebbe che la bambina non è più sideropenica. Secondo l'appellata l'istanza di sospensiva del sarebbe infondata in fatto e in Pt_1 diritto, difettando nel caso in oggetto i “gravi motivi” richiesti dall'art. 283 c.p.c. Quanto al merito, in ordine al primo motivo di gravame, la ha evidenziato il dato di fatto CP_1 incontrovertibile posto a base della pronuncia del Tribunale, ossia lo stato di disoccupazione dell'odierno appellante, il quale, pur avendo lavorato per creare i presupposti giuridici per l'ottenimento del collocamento paritario, avrebbe tuttavia omesso di dedicare il giusto tempo alla figlia, dando priorità al nuovo ambiente familiare allargato. Inoltre secondo l'appellata l'interesse prevalente della minore sarebbe quello di avere un unico e stabile domicilio, posto che una collocazione turnaria risulterebbe inutilmente onerosa, costringendo la minore a continui spostamenti ed allo stravolgimento di abitudini consolidate. Quanto al secondo motivo di doglianza, parte appellata ha evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto da il contributo economico stabilito dal Tribunale avrebbe ben tenuto conto delle Pt_1 necessità momentanee dell'appellante, riducendo l'importo dell'assegno di mantenimento dall'originaria somma di € 900,00, concordata in sede di separazione consensuale, alla somma di
€ 600,00. Infine quanto all'appello in punto di spese di lite l'appellata ha precisato che nel giudizio di primo grado entrambe le domande attoree, relative al collocamento paritetico della figlia e alla revoca dell'assegno di mantenimento indiretto alla ex moglie, sono state rigettate dal Tribunale di Milano, che avrebbe, di conseguenza, correttamente fatto applicazione del principio di soccombenza.
14. Con provvedimento del 24.09.2025 la Corte d'Appello ha rigettato l'istanza presentata il 13.06.2025 nell'interesse dell'appellante volta ad ottenere la trattazione in presenza dei procedimenti, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per disporre la trattazione orale in assenza di conforme richiesta di controparte e tenuto conto del fatto che il contraddittorio fosse già ampiamente garantito attraverso il deposito di note scritte dalle parti.
15.All'udienza in data 8.10.2025 la Corte viste le note scritte depositate dalle parti e il parere del Procuratore Generale ha trattenuto la causa in decisione.
****
Osserva la Corte che l'appello proposto da è infondato per le considerazioni che di Parte_1 seguito verranno svolte.
§ Il collocamento della minore. Va in primo luogo respinto il primo motivo di appello volto ad ottenere il collocamento paritario della minore a settimane alterne presso ciascun genitore. Giova rammentare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato in maniera granitica che, in materia di scelte riguardo ai figli, il criterio guida informante delle decisioni sia - non possa non essere - quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata (cfr., tra le altre pronunce, Cass. n.1196/2005; Cass. n.25310/2020; Cass. n.21553/2021; Cass. n.6802/2023). pagina 9 di 14 Nel medesimo senso è stato chiarito che “In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016) Dunque secondo la Suprema Corte l'interesse morale e materiale del minore va individuato
“considerando, innanzi tutto, l'età e le esigenze di sviluppo evolutivo affettivo, psico/fisico e formativo normalmente ad essa connesse, le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, le esigenze specifiche dovute ad eventuali documentate circostanze fattuali individualizzanti proprie del bambino, il contesto familiare e sociale e quanto altro il giudice ritenga utile valorizzare motivatamente tra gli elementi relativi al minore acquisiti nella fase istruttoria.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 6802 del 07/03/2023 ). Applicando tali principi al caso in esame la Corte rileva che, ferma la sussistenza di un solido legame RS affettivo di con entrambi i genitori, nell'individuazione della soluzione meglio rispondente all'interesse della minore non può non tenersi conto della particolare situazione venutasi a creare a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori della bambina, e segnatamente dell'avvenuta instaurazione da parte del di un nuovo nucleo familiare composto assieme alla nuova Pt_1 compagna e al figlio di quest'ultima, , di tenerissima età. Per_4 RS Risulta peraltro dagli atti che non sia stata ancora informata dal della circostanza che i Pt_1 due minori hanno genitori diversi e consideri invece il piccolo come suo fratello diretto Per_4 (cfr.memoria del 9.02.2025 e memoria del 14.02.2025; dichiarazioni del CP_1 Pt_1 Pt_1 all'udienza del 4.07.2025): la circostanza rileva anche ai fini del collocamento della minore in quanto non è dato sapere se e come la bambina potrà reagire di fronte alla rivelazione delle reali origini di RS
. Laddove infatti si verificassero reazioni emotive di segno negativo in o anche solo Per_4 semplici turbamenti è di tutta evidenza che potrà essere necessario garantirle un tempo di assimilazione e stabilizzazione della nuova realtà, durante il quale non sarebbe rispondente al suo interesse trovarsi per intere settimane col nuovo nucleo. Risulta inoltre, come meglio si dirà in punto di questioni economiche, che nell'attualità il è Pt_1 disoccupato e, come tale, non in grado di offrire alcuna indicazione precisa sugli eventuali suoi tempi di permanenza al domicilio una volta reperita altra occupazione che non è dato ora sapere come verrà articolata negli assetti orari: le intenzioni al riguardo profilate dall'appellante di prendere in considerazione solo attività lavorative che gli consentano di trascorrere un congruo tempo a Milano per potersi dedicare alla cura dei figli risultano, allo stato, del tutto astratte e non offrono alla cognizione della Corte elementi certi per definire una scelta così importante quale quella relativa al collocamento e all'assetto organizzativo quotidiano della minore. A fronte di ciò la vive da sola e il suo lavoro è articolato con 3 giorni di smartworking sui 5 a CP_1 settimana, circostanze che consentono indubbiamente alla madre di garantire una presenza stabile di RS riferimento alla piccola nelle attività quotidiane. RS Del resto ha ancora solo 7 anni e frequenta la scuola elementare sicchè si ritiene meglio rispondente al suo interesse ridurre gli spostamenti tra le due abitazioni (con le correlate necessità di spostare frequentemente vestiti, libri, giocattoli, ecc) per le ineludibili fatiche che questi comportano in bambini così piccoli.
pagina 10 di 14 Va peraltro considerato che il aveva concordato alle udienze del 4.07.2024 e del 20.02.2025 Pt_1 RS su un calendario che prevedeva due fine settimana alternati di dal padre, dal giovedì alla domenica e due pernotti infrasettimanali il giovedì nelle sole due settimane concluse con il weekend di spettanza materna, per un totale di soli 8 pernotti mensili della minore presso il padre, salvo poi invocare in appello il collocamento a settimane alternate. Il complesso delle circostanze fin qui richiamate porta, conclusivamente, al rigetto della richiesta di RS collocamento paritario a settimane alterne di e alla conferma del collocamento prevalente della minore con la madre. In contrario non possono assumere rilievo le prospettazioni di parte appellante, a più riprese introdotte negli atti di causa, in ordine agli asseriti problemi di selettività alimentare che affliggerebbero la minore P in relazione ai quali ha addirittura formulato richiesta di autorizzazione a portare la minore Pt_1 da un neuropsichiatra: si tratta invero di circostanze che non hanno trovato compiuto riscontro nelle risultanze istruttorie, non potendo in contrario assumere rilievo la relazione della dott.ssa prodotta CP_1 dall'appellante (sub doc.4) atteso che trattasi di elaborato non autorizzato e comunque redatto dalla professionista incaricata sulla scorta delle informazioni alla stessa riferite dal senza alcun Pt_1 incontro diretto e/o visita della minore. La del resto ha ammesso che in passato la minore abbia avuto problemi di sideropenia, CP_1 producendo tuttavia documentazione medica che ne attesta il superamento;
parimenti l'appellata ha RS ampiamente dedotto in ordine alle preferenze alimentari di e all'impegno profuso dalla madre per coinvolgerla, cucinando assieme, nella sperimentazione di una pluralità di alimenti anche diversi da quelli naturalmente preferiti da bambini di tenera età. Resta evidentemente ferma la facoltà delle parti di concordare, in costanza del regime di affido RS condiviso, ulteriori momenti di frequentazione di col padre che meglio potranno essere calibrati una volta che il avrà riorganizzato la propria posizione lavorativa. Pt_1
§Il contributo al mantenimento della minore Al rigetto della domanda di collocamento paritetico della minore a settimane alterne consegue altresì il rigetto della correlata richiesta dell'appellante di disporre il mantenimento diretto della minore a carico di entrambi i genitori. RS In punto di contributo paterno al mantenimento di si rileva comunque, per completezza, che dagli atti risultano le seguenti posizioni economiche delle parti.
Parte_3
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2022
€ 38.416,00 € / € / € / €38.416,00 € 3.201,33 mod. Pt_4
[.. 2023
2023 mod.
€ 42.454,00 € 287,00 € 649,00 € 340,00 €40.978,00 € 3.414,83 RS.Fis.202 4
2024 mod.
€ 22.988,99 €5.287,47 € 310,73 € / €17.390,79 € 1.449,23 CU 2025 *
pagina 11 di 14 *Nella CU 2025 è presente la seguente dicitura: “Cod. AO: Dati relativi ad altri redditi, non certificati, comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR. Ammontare complessivo altri redditi: € 64.011,01”. La CU 2025 presso AT EY Italia INC riporta quale data di inizio del rapporto il 15.04.2024 e quale data di cessazione del rapporto di lavoro il 31.12.2024. All'udienza del 4.07.2024 il ha dichiarato che in quel momento le proprie entrate Pt_1 ammontavano a € 6.600,00 netti mensili, con rata di mutuo per la nuova abitazione acquistata a marzo 2022 di € 2.157,21 al mese. I conti correnti bancari del riportano i seguenti saldi: al 31/12/2024 12.173 € (conto FI) Pt_1
6.587 GBP (conto Lloyds);al 31/12/2023 159.779 € (conto FI) 6.587 GBP (conto Lloyds); al 31/12/2022 261.603 € (conto FI) 5.401 GBP (conto Lloyds) L'appellante risulta altresì titolare di un Conto corrente deposito :Valore portafoglio Istituto bancario FINECO: 31/12/2024 € 87.327; 31/12/2023 € 98.458; 1/12/2022 € 49.506 Infine il è titolare delle seguenti proprietà immobiliari:Appartamento + cantina Milano via Pt_1 ON 6, 100% proprietà; Appartamento Milano via Codara 1, 50% proprietà (nuda proprietà in quota paritaria col fratello e ove sono domiciliati i genitori, usufruttuari della RSona_6 proprietà); Appartamento + cantina Milano via Solari 15 , 1% proprietà.
Parte_5
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2024(mod.730-
€ 69.252,00 € 17.386,00 € 1.101,00 € 554,00 €50.211,00 € 4.184,25 2025)
Dalla DISCLOSURE del 19.03.2025 risultano i seguenti redditi lordi complessivi Anno Reddito Di cui componenti variabili del reddito (eventuali bonus)
2024 € 69.252,00 0
2023 € 282.926,00 € 218.467,00
2022 € 109.951,00 € 50.033
2021 € 98.255,00 € 40.160
La è titolare di conti correnti bancari con i seguenti saldi: CP_1
- 31/12/2024 CH NK € 2.050,96 + FI NK c/c € 9.768,32 +€ 44.152 (titoli)
- 31/12/2023 CH NK c/c € 2.996,85 + FI NK c/c € 143.249,52
- 31/12/2022 CH NK c/c € 2.605,63 +FI NK c/c € 45.908,03
Infine l'appellata è titolare di un fondo pensione aziendale presso . CP_2 All'udienza del 4.07.2025 la ha dichiarato di lavorare come quadro per la CP_1 Controparte_3 con uno stipendio netto mensile di € 2.550,00 per 14 mensilità e di versare la rata del mutuo della casa pagina 12 di 14 coniugale (di sua proprietà al 99%, con il restante 1% intestato al pari a 1.500 euro al mese. Pt_1 All'udienza del 20.02.2025 la ha precisato di guadagnare circa 3.000,00 euro netti al mese. CP_1 In tale complessivo contesto, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione del e degli Pt_1 oneri economici sullo stesso gravanti con particolare riferimento al mutuo gravante sull'abitazione ove risiede con la nuova compagna e all'impiego dei propri risparmi per l'acquisto di un immobile per i RS genitori, l'attuale misura del contributo posto a suo carico per il mantenimento di pari a € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie si reputa proporzionata ai redditi delle parti ed adeguata al soddisfacimento delle esigenze della minore, tenuto conto del maggior tempo di permanenza della bambina con la madre con i correlati oneri di mantenimento diretto sulla stessa gravanti. Si rileva peraltro che il nulla ha specificamente allegato quanto ai redditi della nuova Pt_1 compagna che si ritiene contribuisca al sostentamento del nuovo nucleo, limitandosi a dichiarare all'udienza del 4.07.2025 che la donna lavora da remoto per la Regione Sicilia con un netto annuale di circa 28.000 euro;
all'udienza del 20.02.2025 ha precisato che la compagna percepisce “uno stipendio di 50mila ridotto di un quarto”.
§Le spese processuali Vanno altresì confermate le statuizioni della sentenza impugnata relative alle spese processuali che risultano pienamente rispondenti all'esito del giudizio rispetto alle domande rispettivamente formulate dalle parti.
*** Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico di parte appellante e liquidate, in assenza di nota spese, in € 3.966,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 3504/2025 resa nel procedimento R.G. 6005/2024 dal Tribunale di
[...] Milano in data 23.04.2025, pubblicata in data 29.04.2025, così provvede: 1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese e altri oneri di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio in data 08.10.2025.
Il Consigliere est. Maria Vicidomini
Il Presidente Valentina Paletto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile Composta dai magistrati: Dott.ssa Valentina Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. Dott. Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso del 29.05.2025 da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Milano, via Parte_1 C.F._1 AE ON 6, rappresentato e difeso, dall'Avv. Armando Cecatiello del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Giuseppe Sacchi 3 APPELLANTE Contro
, nata ad [...] l'[...] (C.F. ) e residente in [...] C.F._2 Solari n. 15, rappresentata e difesa, dall'avv. Fabio Rotolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nocera Inferiore (SA) via Atzori n. 233 APPELLATA Oggetto: Ricorso in appello avverso la sentenza di divorzio n. 3504/2025 resa nel procedimento R.G. 6005/2024 dal Tribunale di Milano in data 23.04.2025, pubblicata in data 29.04.2025
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott.ssa Simonetta Bellaviti che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“(…) in via preliminare fissata eventualmente udienza ad hoc e concesso termine per la notifica del ricorso, dell'istanza di sospensiva e del decreto, sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza n. 3504/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 23.04.2025 (pubblicata il 29.04.2025 e notificata il 20.05.2025), limitatamente ai capi 6 (relativo al contributo paterno per il mantenimento della figlia
pagina 1 di 14 minore) e 7 (relativamente alla condanna del sig. alla refusione delle spese di lite in favore Pt_1 della sig.ra . CP_1 In via d'urgenza RS Autorizzare il sig. – anche in assenza del consenso materno – a portare la figlia minore Pt_1 da un neuropsichiatra per tutte le verifiche e l'attuazione del piano terapeutico che sarà ritenuto opportuno e necessario nel merito a parziale riforma della sentenza n. sentenza n. 3504/2025 (R.G. 60005/2024) del Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_2 determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi per la sua cura, istruzione e educazione come segue:
- affido condiviso con collocamento paritario della figlia minore in modo che quest'ultima Per_2 possa abitare a settimane alterne presso il padre e presso la madre dalla domenica sera alla domenica RS sera con impegno per il genitore collocatario di accompagnare presso l'abitazione dell'altro genitore entro le h. 19:00; con possibilità di visite infrasettimanali per ciascun genitore secondo le esigenze della figlia;
fatti salvi diversi eventuali accordi tra i coniugi per sopravvenute esigenze lavorative o imprevisti;
-mantenimento diretto della minore da parte del genitore collocatario nelle sue settimane Per_2 di competenza, senza previsione di corresponsione di assegni e titolo di contributo al mantenimento;
ciascun genitore si farà carico anche delle necessarie spese ordinarie per la minore;
viene mantenuta la suddivisione al 50% di tutte le spese scolastiche e sportive (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo due ponti tasse scolastiche, rette, mensa, corredo scolastico di inizio anno e integrazioni, divise, materiale sportivo o tecnico artistico, libri) nonché delle spese straordinarie per la figlia, previamente concordate dai genitori, con obbligo di rimborso a favore del genitore che le abbia eventualmente anticipate con contestuale esibizione documentale;
-nel periodo feriale, durante le vacanze estive dalla chiusura della scuola all'inizio del nuovo anno scolastico, di seguirà la normale alternanza settimanale, garantendo a di godere di Per_2 almeno due settimane consecutive col papà e due settimane consecutive con la mamma nei mesi di luglio o agosto, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
- le vacanze natalizie saranno divise in due periodi alternati tra i genitori seguendo la calendarizzazione già in essere tra i genitori a far tempo dalla separazione;
- Pasqua sarà alternata tra i genitori, seguendo la calendarizzazione già in essere tra i genitori a far tempo dalla separazione;
- i ponti seguiranno la normale alternanza settimanale, salvo diverso accordo tra i genitori;
2. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) Rigettare l'istanza di sospensione per i motivi esposti in narrativa;
RS
2) Rigettare la richiesta di parte appellante di portare la piccola da un neuropsichiatra, attesa la natura strumentale della richiesta stessa e la comprovata disponibilità di parte appellata ad intraprendere un percorso condiviso di sostegno psicologico della propria figlia;
3) Rigettare l'atto di gravame e confermare la sentenza n. 3504/2025 emessa dal giudice di prime cure. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 2 di 14
§ Il procedimento di primo grado 1. e contraevano matrimonio il 30.06.2012 ed in data 14.08.2018 nasceva Parte_1 CP_1 RS
2.Con Decreto cron. n. 10861/2022 del 16.06.2022, il Tribunale di Milano omologava la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale e della cantina, con quanto l'arreda, alla signora CP_1
che la abiterà con la figlia minore;
restano assegnati alla signora
[...] RSona_3 anche mobili e suppellettili, fatta eccezione per gli effetti personali del signor , CP_1 Pt_1 che quest'ultimo ha già asportato, ad eccezione di una scatola contenente dei piatti e degli scatoloni presenti nella cantina;
3) affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento prevalente Per_2 della stessa presso la madre nell'abitazione di residenza in Milano, Via Solari n. 15;
4) Il signor. si impegna a versare alla madre collocataria, a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento della figlia sino al raggiungimento dell'indipendenza economica Per_2 della stessa, l'importo mensile di € 900,00 rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, da pagarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Milano, considerato che entrambi i genitori hanno scelto una scuola privata, ossia il collegio San Carlo, la cui mensa, come da linee guida, è a carico della madre;
il signor inoltre verserà a consuntivo a richiesta Pt_1 della signora un terzo delle somme spese per il servizio di giocoteca presso la scuola San CP_1 Carlo;
5) il signor ha diritto di vedere e tenere la figlia con le seguenti Parte_1 Per_2 modalità:
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materno il padre potrà tenere la bambina il giovedì, con pernottamento, oltre che un altro pomeriggio, preferibilmente il martedì, dall'uscita da scuola fino alla sera con riaccompagnamento presso la madre alle h. 19:30 prima di cena;
eventualmente i genitori potranno accordarsi in ordine ad un rientro alle h. 20:00 con cena a casa del papà; - nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterno il padre potrà tenere la bambina un pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla sera h. 19:30, senza pernottamento;
eventualmente i genitori potranno accordarsi in ordine a un rientro alle h. 20:00 con cena a casa del papà; - fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera;
- durante le vacanze estive del 2022, la bambina starà con il padre in tre periodi di cui il primo con pernotto di tre giorni a luglio, il secondo con pernotto di quattro giorni in Sicilia e il terzo di una settimana in Sicilia, entrambi questi ultimi nel mese di agosto quando anche la madre sarà in Sicilia vicino a dove sta la bambina. La progressione viene attuata sempre che i periodi precedenti vadano a buon fine;
- per il periodo delle vacanze estive a partire dal 2023, la bambina trascorrerà con il padre tre settimane anche non consecutive (due nel mese di agosto) da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
- le vacanze natalizie saranno divise in due periodi alternati tra i genitori;
- i ponti saranno alternati;
- Pasqua sarà alternata tra i genitori. 6. I coniugi danno atto che rimane un contrasto in ordine all'affitto del box e si riservano di addivenire ad un accordo successivo alla data odierna”.
pagina 3 di 14 2.Con ricorso del 15.02.2024 chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore come stabilito in sede di separazione consensuale e il collocamento paritetico Per_2 della bambina presso ciascun genitore a settimane alterne e ripartizione paritaria delle festività. Il ricorrente chiedeva altresì la conferma dell'assegnazione della ex casa familiare alla madre, il mantenimento diretto della minore per i tempi di rispettiva spettanza, oltre al 50% delle spese straordinarie e, infine, l'accertamento della simulazione relativa e oggettiva del contratto di compravendita immobiliare relativamente alla ex casa familiare di via Solari 15 a Milano con riconoscimento della titolarità della stessa al 50% tra le parti. Il rappresentava a sostegno del ricorso: Pt_1
-di aver iniziato una convivenza sfociata nella costruzione di un nuovo nucleo familiare costituito RS dalla coppia, dal figlio minore della nuova compagna e da che, pur collocata presso la madre, frequentava regolarmente l'abitazione paterna e si era ambientata nel nuovo nucleo: permanevano le criticità per la minore legate allo stile alimentare tenuto presso la madre;
-di essere allo stato disoccupato per aver concluso il contratto con A.T. EY Italia Inc. in data 31 ottobre 2023, e di vivere attualmente nell'appartamento in Milano, Via ON n. 6, acquistato in data 14 marzo 2022, per il quale aveva acceso un mutuo per complessivi € 537.500,00;
- di avere sostenuto per il 60% il costo complessivo di acquisto, ristrutturazione e arredamento della casa familiare di via Solari n.19 a Milano (€ 387.572,00 su € 647.657,00) nonostante la cointestazione in misura del 99% e 1% CP_1 Pt_1
-che, nonostante in sede di separazione consensuale fosse stato assegnato alla signora solo CP_1 l'appartamento in via Solari, la stessa continuava a detenere senza titolo il box sito al medesimo indirizzo e pure cointestato, privando della possibilità di utilizzarlo: chiedeva al
Pt_1 riguardo che venisse ripartita la titolarità del diritto di proprietà dell'appartamento e della cantina per il 50% a e per il 50% a e che, quanto al box di pertinenza, venisse trasferito
Pt_1 CP_1 al il 99% della quota di comproprietà attualmente di titolarità della dimodoché il
Pt_1 CP_1 divenisse pieno ed esclusivo proprietario del box sito in Milano via Solari numero 19.
Pt_1
3. Con comparsa del giorno 11.06.2024 si costituiva , aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio con la conferma della disciplina dei rapporti della coppia stabilita in sede di separazione e il rigetto delle domande ex adverso proposte. In via riconvenzionale la resistente domandava di disporre in favore della convenuta il trasferimento della quota del 1% del Sig. sia dell'appartamento, sia della cantina, sia del box, liquidandone Pt_1 il valore economico, con riferimento al valore di acquisto ovvero catastale risultante dall'atto pubblico, ovvero con riferimento al valore commerciale con una stima effettuata da un CTU finalizzata alla quantificazione della suindicata quota del 1%. La evidenziava che, sottoscritto il mutuo pari a € CP_1 236.000 per l'acquisto della casa di via Solari unitamente al a novembre 2014, la rata di muto Pt_1 mensile, pari ad € 1.209,50, veniva poi pagata interamente dalla resistente sin dal dicembre dello stesso anno. RS La resistente quanto alla richiesta di collocamento paritetico di non la reputava confacente all'interesse della minore ad avere un unico e stabile domicilio.
4. All'udienza del 4.07.2024 il GOT procedeva a raccogliere le dichiarazioni delle parti, sull'accordo delle stesse e dei loro difensori. All'esito della discussione il Giudice dava atto dell'accordo delle parti RS a che da settembre, rimanesse con il padre a weekend alterni dal giovedì alla domenica;
le pagina 4 di 14 rispettive difese domandavano quindi un rinvio davanti al GOT per verifica, riservandosi all'esito di chiedere eventuale fissazione di udienza davanti al Giudice delegato ex art. 473 bis n. 22 e rinunciando nelle more al deposito delle difese di cui all'art. 473 bis n. 17. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 17.09.2024.
5. All'udienza del 17.09.2024 i difensori delle parti, preso atto dell'impossibilità allo stato di addivenire ad una soluzione condivisa, chiedevano la fissazione udienza ai sensi dell'art. 473 bis n. 14 avanti il Giudice delegato, stabilendo che nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione avrebbero osservato gli accordi presi in punto frequentazione all'udienza del 4.07.2024. Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa davanti al G.D.
6. All'udienza del 20.02.2025 innanzi al Presidente relatore, le parti convenivano che “nella settimana in cui il weekend è di competenza materna che il padre prenda la bambina all'uscita di scuola il giovedì e la accompagni a scuola il venerdì mattina”; dichiaravano “di essere d'accordo a che nel RS periodo estivo trascorra due settimane consecutive con ciascuno dei genitori;
vacanze natalizie divise a metà e alternate tra i genitori;
la pasqua e il carnevale alternati di anno in anno;
sui ponti il padre chiede siano attaccati al finesettimana di competenza, e la madre che siano alternati”. Ribadivano “di essere d'accordo sui fine settimana alternati dal giovedì alla domenica, più il giorno infrasettimanale per il padre nella settimana in cui il weekend è di competenza materna”. Concordavano “sull'affido condiviso e sulla ripartizione al 50% delle spese straordinarie”. Il Presidente disponeva che le parti depositassero le rispettive disclosure dando termine fino al 20.03.2025 per il suddetto deposito, concedendo termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. per precisazione conclusioni e rimessione al Collegio.
7. In data 2.04.2025 il Presidente, rilevato il deposito delle note scritte di precisazione conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
8. Con sentenza emessa nella Camera di consiglio del 23.04.2025 e pubbl. il 29.04.2025 il Tribunale di Milano così statuiva:
“1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in POSITANO (SA) in data 30/06/2012 trascritto nei registri dello stato Pt_1 CP_1 civile del Comune di nell'anno 2012, atto n. 26, Parte II, Seria A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di POSITANO (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto, RS
3. Affida la figlia minore , nata il [...], ad [...] i genitori, con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la madre in Milano, Via Solari n. 15,
4. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé le figlia secondo le seguenti modalità: -a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita di scuola alla domenica sera, -durante le vacanze natalizie, suddividendole in due periodi e alternandole di in anno in anno con la madre;
-le vacanze di carnevale e di Pasqua alternate di anno in anno, -i ponti uniti al weekend di competenza (festività fino al mercoledì accorpate al fine settimana precedente, dal giovedì si accorpa al fine settimana successivo); -Eva trascorrerà durante le vacanze estive due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Assegna la ex casa coniugale di MILANO, Via Solari 15 con tutti gli arredi in essa esistenti alla madre affinché la occupi con la figlia minore, pagina 5 di 14
6. Pone a carico del padre, a decorrere dal mese di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione ad aprile 2026, oltre al 50% delle spese extra secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche ericreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della nella Pt_1 CP_1 misura di ½ che si liquidano, per tale frazione, in euro 3.000,00 oltre spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge,
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di 1/2. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)”
Il Tribunale riteneva fondata la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio visto il protratto stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge;
in ordine alla RS minore ne confermava l'affido condiviso ai genitori, non avendo ravvisato criticità tali da rendere necessaria la previsione di una diversa statuizione in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale. Quanto al collocamento della minore, il Tribunale riteneva che la domanda del padre di collocamento RS paritario a settimane alterne non potesse trovare accoglimento, atteso che avrebbe iniziato la scuola elementare, risultando impegnata con orari molto più serrati rispetto alla scuola materna e in pagina 6 di 14 molteplici attività extrascolastiche, dal lunedì al giovedì; tale situazione, che esigeva una certa stabilità e abitudini consolidate, risultava sicuramente garantita dalla madre, con un lavoro ad orario e flessibilità (con 3 giorni di smart working su 5 a settimana) tale da consentire una presenza fattiva alla figlia durante la giornata in linea con gli orari della bambina. Lo stesso non poteva ritenersi garantito anche dal padre, ancora disoccupato dopo aver interrotto il rapporto di lavoro con la società di Cesena che gli chiedeva una sempre maggiore presenza in loco, piuttosto che a Milano, come era stato nella prima fase della collaborazione. Le rassicurazioni fornite dal sulla sua intenzione di trovare un lavoro in linea con la propria domanda di permanenza Pt_1 RS paritaria di presso entrambi i genitori, non potevano essere considerate dal Tribunale, essendo solo manifestazioni di volontà del che avrebbero potuto anche non trovare realizzazione. Pt_1 Altresì, il Tribunale sottolineava gli importanti oneri economici che il si era assunto, quali Pt_1 una rata di mutuo di oltre 2.000,00 euro mensili, il mantenimento del figlio della compagna con anche la scuola privata, l'acquisto insieme al fratello di un'abitazione a Milano per i propri genitori, impegni che avrebbero reso presto necessario il reperimento di una nuova occupazione, verosimilmente senza RS poter selezionare società che gli garantissero di avere tempo per seguire da vicino la figlia a settimane alternate. In ordine alle condizioni economico-reddituali delle parti, atteso il prevalente collocamento della RS minore presso la madre, il Tribunale poneva a carico del padre il contributo di mantenimento indiretto della prole, evidenziando che gli impegni economici assunti dal non potevano Pt_1 riverberarsi negativamente sulla minore. Tuttavia, secondo il Collegio, occorreva tenere in considerazione tre circostanze, mutate rispetto al momento della separazione consensuale 2022: la RS crescita di che al tempo della separazione consensuale aveva 4 anni;
l'ampliamento delle frequentazioni paterne;
l'incremento reddituale della madre, dalla stessa riconosciuto. In particolare, il Tribunale evidenziava che aveva lavorato da sempre nell'ambito della Pt_1 consulenza manageriale ad alto livello, svolgendo la propria attività lavorativa per lungo tempo all'estero, in particolare a Londra;
rientrato in Italia tra il 2019 e il 2020, avrebbe, da ultimo, lavorato dal 15.04.2024 come dipendente con ruolo dirigenziale dalla società ECO Energia Corrente con sede in Cesena, con compenso mensile netto, come da dichiarazioni del di circa € 6.600,00 Pt_1 interrompendo tale occupazione di comune accordo con la società nel mese di ottobre 2024, poiché la società gli richiedeva maggior tempo a Cesena, e quindi lontano da Milano. Quanto alla dal 1 marzo 2024, la retribuzione complessiva lorda annua risultava aumentata ad € CP_1 73.894,00 lordi, € 5.278,14 mensili, per 14 mensilità; la signora dichiarava altresì di avere anche un compenso variabile dipendente dall'anno, arrivando a circa 30.000,00 euro lordi in più all'anno, in base ai risultati raggiunti;
risultava proprietaria al 99% (la restante quota dell'1% è intestata al
[...]
della ex casa coniugale sita in Milano, Via Solari n. 15, la cui rata di mutuo è pari € 1.209,50, Pt_1 pagata interamente dalla sin dal mese di dicembre dell'anno 2014; possedeva un deposito titoli CP_1 FI per un valore di euro 53.446. Conclusivamente il Tribunale quantificava il contributo al mantenimento della minore posto a carico del padre in misura di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Vista la natura necessaria del giudizio, il parziale accordo delle parti sull'affido condiviso e il pagamento delle spese extra al 50%, la soccombenza del sulla domanda di collocamento Pt_1 paritetico della figlia e di contributo al mantenimento della stessa, condannava alla rifusione Pt_1 delle spese a favore della nella misura di ½ e compensate nel resto. CP_1
§ Il procedimento di secondo grado
pagina 7 di 14 9. Avverso la sentenza di cui al punto che precede in data 29.05.2025 ha promosso Parte_1 ricorso in appello ex art. 473-bis.30 c.p.c. con contestuale istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. chiedendone la riforma per i seguenti motivi: PRIMO MOTIVO: Sul mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del collocamento paritetico;
L'appellante ha lamentato che il Tribunale, sulla base di un giudizio prognostico basato su mere supposizioni ha ritenuto che il non potesse certamente rimanere disoccupato, avendo ingenti Pt_1 oneri economici cui fare fronte, né tuttavia trovare un impiego in linea con la propria posizione RS lavorativa che potesse consentirgli di dedicare a molto tempo. Il ha inoltre dedotto che Pt_1 la circostanza per cui egli trascorra col piccolo , figlio della compagna, una quantità di tempo Per_4 superiore a quella che trascorre con la figlia, rischierebbe di sviluppare in quest'ultima sentimenti RS negativi rispetto a , che riconoscerebbe a tutti gli effetti come proprio fratellino. Per_4 SECONDO MOTIVO: Revoca dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
Secondo l'appellante, nell'auspicata ipotesi di collocamento paritetico della minore, non vi sarebbe ragione per non riconoscere il mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
inoltre dall'inizio dell'anno parte appellante non avrebbe prodotto redditi. TERZO MOTIVO: in punto suddivisione e condanna alla refusione delle spese di lite, mancata considerazione del complessivo contegno processuale delle parti e manifesta iniquità della decisione. L'appellante contesta la decisione sulle spese scarsamente motivata del Tribunale, che non avrebbe tenuto conto del contegno processuale del nonché del suo atteggiamento collaborativo nel Pt_1 corso del giudizio. A sostegno dell'istanza di sospensiva l'appellante ha dedotto la sussistenza del fumus boni iuris in quanto non vi sono ragioni per non riconoscere il richiesto collocamento paritario della figlia minore presso ciascun genitore e, quanto al periculum in mora, ha prospettato l'irreparabile pregiudizio che subirebbe qualora – nelle more del giudizio di secondo grado – fosse costretto dalla provvisoria esecutività della sentenza, ad adempiere alle statuizioni economiche in essa contenute che necessitano di essere azzerate, in quanto ingiuste per le ragioni indicate nell'appello e in virtù delle spiegate domande.
10.Con decreto del 12.12.2025, il Presidente della Sezione famiglia e minori della Corte di appello ha rimesso l'esame della sospensiva insieme al merito alla prima udienza fissata per il giorno 8.10.2025, sostituendo l'udienza fissata col deposito di note scritte e assegnando termine fino al secondo giorno antecedente a quello già fissato per l'udienza sostituita.
11. Con istanza depositata in data 13.06.2025, l'appellante, evidenziata l'urgenza derivante dalle condizioni di salute della figlia minore, ha richiesto l'anticipazione della data d'udienza e la trattazione in presenza delle parti.
12. Con provvedimento del 17.06.2025 la Corte d'Appello ha respinto l'istanza di anticipazione dell'udienza evidenziando la necessità di “di garantire il pieno contraddittorio delle parti sulle circostanze dedotte a sostegno delle richieste dell'appellante e sulla documentazione allegata, neppure rappresentate a sostegno dell'istanza di sospensiva formulata dal "limitatamente ai capi 6 Parte_1 (relativo al contributo paterno per il mantenimento della figlia minore) e 7 (relativamente alla condanna del sig. alla refusione delle spese di lite in favore della sig.ra ”. Pt_1 CP_1
pagina 8 di 14 13. Con comparsa del 27.07.2025 si è costituita nel presente giudizio chiedendo la CP_1 conferma della sentenza impugnata, contestando integralmente il contenuto del ricorso d'appello ed opponendosi all'accoglimento delle domande ex adverso formulate. RS In ordine alla prospettata urgenza di un intervento giudiziario a tutela della salute della figlia l'appellata ha dedotto la sussistenza di buone condizioni di salute della minore, come riscontrato dalla comunicazione inoltrata a mezzo email il 14.05.2025 dalla dr.ssa ematologa del Policlinico di Per_5 Milano, e dall'esito delle analisi del 29 maggio 2025, da cui si evincerebbe che la bambina non è più sideropenica. Secondo l'appellata l'istanza di sospensiva del sarebbe infondata in fatto e in Pt_1 diritto, difettando nel caso in oggetto i “gravi motivi” richiesti dall'art. 283 c.p.c. Quanto al merito, in ordine al primo motivo di gravame, la ha evidenziato il dato di fatto CP_1 incontrovertibile posto a base della pronuncia del Tribunale, ossia lo stato di disoccupazione dell'odierno appellante, il quale, pur avendo lavorato per creare i presupposti giuridici per l'ottenimento del collocamento paritario, avrebbe tuttavia omesso di dedicare il giusto tempo alla figlia, dando priorità al nuovo ambiente familiare allargato. Inoltre secondo l'appellata l'interesse prevalente della minore sarebbe quello di avere un unico e stabile domicilio, posto che una collocazione turnaria risulterebbe inutilmente onerosa, costringendo la minore a continui spostamenti ed allo stravolgimento di abitudini consolidate. Quanto al secondo motivo di doglianza, parte appellata ha evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto da il contributo economico stabilito dal Tribunale avrebbe ben tenuto conto delle Pt_1 necessità momentanee dell'appellante, riducendo l'importo dell'assegno di mantenimento dall'originaria somma di € 900,00, concordata in sede di separazione consensuale, alla somma di
€ 600,00. Infine quanto all'appello in punto di spese di lite l'appellata ha precisato che nel giudizio di primo grado entrambe le domande attoree, relative al collocamento paritetico della figlia e alla revoca dell'assegno di mantenimento indiretto alla ex moglie, sono state rigettate dal Tribunale di Milano, che avrebbe, di conseguenza, correttamente fatto applicazione del principio di soccombenza.
14. Con provvedimento del 24.09.2025 la Corte d'Appello ha rigettato l'istanza presentata il 13.06.2025 nell'interesse dell'appellante volta ad ottenere la trattazione in presenza dei procedimenti, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per disporre la trattazione orale in assenza di conforme richiesta di controparte e tenuto conto del fatto che il contraddittorio fosse già ampiamente garantito attraverso il deposito di note scritte dalle parti.
15.All'udienza in data 8.10.2025 la Corte viste le note scritte depositate dalle parti e il parere del Procuratore Generale ha trattenuto la causa in decisione.
****
Osserva la Corte che l'appello proposto da è infondato per le considerazioni che di Parte_1 seguito verranno svolte.
§ Il collocamento della minore. Va in primo luogo respinto il primo motivo di appello volto ad ottenere il collocamento paritario della minore a settimane alterne presso ciascun genitore. Giova rammentare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato in maniera granitica che, in materia di scelte riguardo ai figli, il criterio guida informante delle decisioni sia - non possa non essere - quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata (cfr., tra le altre pronunce, Cass. n.1196/2005; Cass. n.25310/2020; Cass. n.21553/2021; Cass. n.6802/2023). pagina 9 di 14 Nel medesimo senso è stato chiarito che “In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016) Dunque secondo la Suprema Corte l'interesse morale e materiale del minore va individuato
“considerando, innanzi tutto, l'età e le esigenze di sviluppo evolutivo affettivo, psico/fisico e formativo normalmente ad essa connesse, le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, le esigenze specifiche dovute ad eventuali documentate circostanze fattuali individualizzanti proprie del bambino, il contesto familiare e sociale e quanto altro il giudice ritenga utile valorizzare motivatamente tra gli elementi relativi al minore acquisiti nella fase istruttoria.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 6802 del 07/03/2023 ). Applicando tali principi al caso in esame la Corte rileva che, ferma la sussistenza di un solido legame RS affettivo di con entrambi i genitori, nell'individuazione della soluzione meglio rispondente all'interesse della minore non può non tenersi conto della particolare situazione venutasi a creare a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori della bambina, e segnatamente dell'avvenuta instaurazione da parte del di un nuovo nucleo familiare composto assieme alla nuova Pt_1 compagna e al figlio di quest'ultima, , di tenerissima età. Per_4 RS Risulta peraltro dagli atti che non sia stata ancora informata dal della circostanza che i Pt_1 due minori hanno genitori diversi e consideri invece il piccolo come suo fratello diretto Per_4 (cfr.memoria del 9.02.2025 e memoria del 14.02.2025; dichiarazioni del CP_1 Pt_1 Pt_1 all'udienza del 4.07.2025): la circostanza rileva anche ai fini del collocamento della minore in quanto non è dato sapere se e come la bambina potrà reagire di fronte alla rivelazione delle reali origini di RS
. Laddove infatti si verificassero reazioni emotive di segno negativo in o anche solo Per_4 semplici turbamenti è di tutta evidenza che potrà essere necessario garantirle un tempo di assimilazione e stabilizzazione della nuova realtà, durante il quale non sarebbe rispondente al suo interesse trovarsi per intere settimane col nuovo nucleo. Risulta inoltre, come meglio si dirà in punto di questioni economiche, che nell'attualità il è Pt_1 disoccupato e, come tale, non in grado di offrire alcuna indicazione precisa sugli eventuali suoi tempi di permanenza al domicilio una volta reperita altra occupazione che non è dato ora sapere come verrà articolata negli assetti orari: le intenzioni al riguardo profilate dall'appellante di prendere in considerazione solo attività lavorative che gli consentano di trascorrere un congruo tempo a Milano per potersi dedicare alla cura dei figli risultano, allo stato, del tutto astratte e non offrono alla cognizione della Corte elementi certi per definire una scelta così importante quale quella relativa al collocamento e all'assetto organizzativo quotidiano della minore. A fronte di ciò la vive da sola e il suo lavoro è articolato con 3 giorni di smartworking sui 5 a CP_1 settimana, circostanze che consentono indubbiamente alla madre di garantire una presenza stabile di RS riferimento alla piccola nelle attività quotidiane. RS Del resto ha ancora solo 7 anni e frequenta la scuola elementare sicchè si ritiene meglio rispondente al suo interesse ridurre gli spostamenti tra le due abitazioni (con le correlate necessità di spostare frequentemente vestiti, libri, giocattoli, ecc) per le ineludibili fatiche che questi comportano in bambini così piccoli.
pagina 10 di 14 Va peraltro considerato che il aveva concordato alle udienze del 4.07.2024 e del 20.02.2025 Pt_1 RS su un calendario che prevedeva due fine settimana alternati di dal padre, dal giovedì alla domenica e due pernotti infrasettimanali il giovedì nelle sole due settimane concluse con il weekend di spettanza materna, per un totale di soli 8 pernotti mensili della minore presso il padre, salvo poi invocare in appello il collocamento a settimane alternate. Il complesso delle circostanze fin qui richiamate porta, conclusivamente, al rigetto della richiesta di RS collocamento paritario a settimane alterne di e alla conferma del collocamento prevalente della minore con la madre. In contrario non possono assumere rilievo le prospettazioni di parte appellante, a più riprese introdotte negli atti di causa, in ordine agli asseriti problemi di selettività alimentare che affliggerebbero la minore P in relazione ai quali ha addirittura formulato richiesta di autorizzazione a portare la minore Pt_1 da un neuropsichiatra: si tratta invero di circostanze che non hanno trovato compiuto riscontro nelle risultanze istruttorie, non potendo in contrario assumere rilievo la relazione della dott.ssa prodotta CP_1 dall'appellante (sub doc.4) atteso che trattasi di elaborato non autorizzato e comunque redatto dalla professionista incaricata sulla scorta delle informazioni alla stessa riferite dal senza alcun Pt_1 incontro diretto e/o visita della minore. La del resto ha ammesso che in passato la minore abbia avuto problemi di sideropenia, CP_1 producendo tuttavia documentazione medica che ne attesta il superamento;
parimenti l'appellata ha RS ampiamente dedotto in ordine alle preferenze alimentari di e all'impegno profuso dalla madre per coinvolgerla, cucinando assieme, nella sperimentazione di una pluralità di alimenti anche diversi da quelli naturalmente preferiti da bambini di tenera età. Resta evidentemente ferma la facoltà delle parti di concordare, in costanza del regime di affido RS condiviso, ulteriori momenti di frequentazione di col padre che meglio potranno essere calibrati una volta che il avrà riorganizzato la propria posizione lavorativa. Pt_1
§Il contributo al mantenimento della minore Al rigetto della domanda di collocamento paritetico della minore a settimane alterne consegue altresì il rigetto della correlata richiesta dell'appellante di disporre il mantenimento diretto della minore a carico di entrambi i genitori. RS In punto di contributo paterno al mantenimento di si rileva comunque, per completezza, che dagli atti risultano le seguenti posizioni economiche delle parti.
Parte_3
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2022
€ 38.416,00 € / € / € / €38.416,00 € 3.201,33 mod. Pt_4
[.. 2023
2023 mod.
€ 42.454,00 € 287,00 € 649,00 € 340,00 €40.978,00 € 3.414,83 RS.Fis.202 4
2024 mod.
€ 22.988,99 €5.287,47 € 310,73 € / €17.390,79 € 1.449,23 CU 2025 *
pagina 11 di 14 *Nella CU 2025 è presente la seguente dicitura: “Cod. AO: Dati relativi ad altri redditi, non certificati, comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR. Ammontare complessivo altri redditi: € 64.011,01”. La CU 2025 presso AT EY Italia INC riporta quale data di inizio del rapporto il 15.04.2024 e quale data di cessazione del rapporto di lavoro il 31.12.2024. All'udienza del 4.07.2024 il ha dichiarato che in quel momento le proprie entrate Pt_1 ammontavano a € 6.600,00 netti mensili, con rata di mutuo per la nuova abitazione acquistata a marzo 2022 di € 2.157,21 al mese. I conti correnti bancari del riportano i seguenti saldi: al 31/12/2024 12.173 € (conto FI) Pt_1
6.587 GBP (conto Lloyds);al 31/12/2023 159.779 € (conto FI) 6.587 GBP (conto Lloyds); al 31/12/2022 261.603 € (conto FI) 5.401 GBP (conto Lloyds) L'appellante risulta altresì titolare di un Conto corrente deposito :Valore portafoglio Istituto bancario FINECO: 31/12/2024 € 87.327; 31/12/2023 € 98.458; 1/12/2022 € 49.506 Infine il è titolare delle seguenti proprietà immobiliari:Appartamento + cantina Milano via Pt_1 ON 6, 100% proprietà; Appartamento Milano via Codara 1, 50% proprietà (nuda proprietà in quota paritaria col fratello e ove sono domiciliati i genitori, usufruttuari della RSona_6 proprietà); Appartamento + cantina Milano via Solari 15 , 1% proprietà.
Parte_5
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2024(mod.730-
€ 69.252,00 € 17.386,00 € 1.101,00 € 554,00 €50.211,00 € 4.184,25 2025)
Dalla DISCLOSURE del 19.03.2025 risultano i seguenti redditi lordi complessivi Anno Reddito Di cui componenti variabili del reddito (eventuali bonus)
2024 € 69.252,00 0
2023 € 282.926,00 € 218.467,00
2022 € 109.951,00 € 50.033
2021 € 98.255,00 € 40.160
La è titolare di conti correnti bancari con i seguenti saldi: CP_1
- 31/12/2024 CH NK € 2.050,96 + FI NK c/c € 9.768,32 +€ 44.152 (titoli)
- 31/12/2023 CH NK c/c € 2.996,85 + FI NK c/c € 143.249,52
- 31/12/2022 CH NK c/c € 2.605,63 +FI NK c/c € 45.908,03
Infine l'appellata è titolare di un fondo pensione aziendale presso . CP_2 All'udienza del 4.07.2025 la ha dichiarato di lavorare come quadro per la CP_1 Controparte_3 con uno stipendio netto mensile di € 2.550,00 per 14 mensilità e di versare la rata del mutuo della casa pagina 12 di 14 coniugale (di sua proprietà al 99%, con il restante 1% intestato al pari a 1.500 euro al mese. Pt_1 All'udienza del 20.02.2025 la ha precisato di guadagnare circa 3.000,00 euro netti al mese. CP_1 In tale complessivo contesto, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione del e degli Pt_1 oneri economici sullo stesso gravanti con particolare riferimento al mutuo gravante sull'abitazione ove risiede con la nuova compagna e all'impiego dei propri risparmi per l'acquisto di un immobile per i RS genitori, l'attuale misura del contributo posto a suo carico per il mantenimento di pari a € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie si reputa proporzionata ai redditi delle parti ed adeguata al soddisfacimento delle esigenze della minore, tenuto conto del maggior tempo di permanenza della bambina con la madre con i correlati oneri di mantenimento diretto sulla stessa gravanti. Si rileva peraltro che il nulla ha specificamente allegato quanto ai redditi della nuova Pt_1 compagna che si ritiene contribuisca al sostentamento del nuovo nucleo, limitandosi a dichiarare all'udienza del 4.07.2025 che la donna lavora da remoto per la Regione Sicilia con un netto annuale di circa 28.000 euro;
all'udienza del 20.02.2025 ha precisato che la compagna percepisce “uno stipendio di 50mila ridotto di un quarto”.
§Le spese processuali Vanno altresì confermate le statuizioni della sentenza impugnata relative alle spese processuali che risultano pienamente rispondenti all'esito del giudizio rispetto alle domande rispettivamente formulate dalle parti.
*** Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico di parte appellante e liquidate, in assenza di nota spese, in € 3.966,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 3504/2025 resa nel procedimento R.G. 6005/2024 dal Tribunale di
[...] Milano in data 23.04.2025, pubblicata in data 29.04.2025, così provvede: 1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese e altri oneri di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio in data 08.10.2025.
Il Consigliere est. Maria Vicidomini
Il Presidente Valentina Paletto
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