Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) D.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 376 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, riservata per la decisione all'udienza del 10.11.2024
TRA
e , rappresentati e _1 Parte_2 difesi dall'avv. Francesco Lorusso
-APPELLANTI-
E
(incorporante il Controparte_1 [...] ppresentante p.t., r CP_2 difesa dall'avv. Mario Esposito
- APPELLATA–
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, e _1
convenivano in di Parte_2 in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., deducendo di aver stipulato in data 4.5.2012 con l'allora successivamente incorporata dalla Controparte_2 [...] di mutuo fondiario dell'importo CP_1
I) errata indicazione del TAN, indicato in contratto nella misura del 3,70%, a fronte del TAE ed indicato da perito di parte, ed estrapolato dal piano di ammortamento, nella misura del 5,53%, con conseguente nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse ed applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB;
II) errata indicazione del TAEG (ISC), indicato in contratto nella misura del 4,37%, ma determinato da apposita consulenza di parte nella misura, tenuto conto di tutte le spese e commissioni previste in contratto, dell'8,78; con conseguente nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse ed applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB;
III) l'indeterminatezza degli interessi corrispettivi pattuiti, ancorati al tasso “EURIBOR 1 mese”, maggiorato del 3%, senza specificazione dell'indice di periodicità di riferimento (media mensile, media annuale, media “panel”, giornaliero ecc..) e senza indicazione della fonte di riferimento;
IV) la nullità di quest'ultima pattuizione perché frutto di un accordo di cartello tra le aziende di credito;
V) l'elusione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., prevedendo il contratto l'applicazione di interessi di mora sulle rate non pagate, comprensive di quota capitale e di quota interessi, con previsione, pertanto, della capitalizzazione degli interessi senza i presupposti richiesti dalla norma richiamata (domanda giudiziale della banca e convenzione stipulata successivamente alla scadenza del contratto); VI) la vessatorietà della clausola, contenuta nel contratto di mutuo, che riconosce alla banca la facoltà di modificare le condizioni economiche del contratto, anche in mancanza di un giustificato motivo, e la sua mancata sottoscrizione separata;
VII) il carattere usurario del mutuo, con riferimento agli interessi corrispettivi (il perito di parte determinava il TEG nella misura dell'8,70, a fronte di un Tasso Soglia Usura dell'8,5750%); VIII) l'omessa valutazione della solvibilità degli affidati in sede di concessione del credito, con conseguente nullità degli interessi IX) la violazione dell'art. 38 TUB
Pertanto, insistevano, previa declaratoria di nullità delle predette pattuizioni contrattuali, per l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e la conseguente condanna della banca alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti.
Si costituiva in giudizio , per Controparte_3 insistere nel rigetto di tutte le do vate. In particolare, la convenuta deduceva la piena determinatezza dell'indice EURIBOR previsto in contratto, contestava il dedotto effetto anatocistico dell'ammortamento alla francese (per la evidente ragione che gli interessi che compongono la rata sono calcolati solo sulla quota capitale); contestava la vessatorietà dell'art. 8 del contratto, peraltro specificatamente sottoscritta, nonché la fallacità del TAEG indicato in contratto;
contestava il carattere usurario degli interessi corrispettivi, come di quelli moratori, separatamente considerati, nonché la dedotta violazione dell'art. 38 TUB, non provata, e la paventata nullità degli interessi per la insufficiente valutazione della solvibilità del mutuatari, circostanza non provata e comunque foriera di un eventuale risarcimento del danno (non richiesto, né provato), ma non della nullità degli interessi.
La causa veniva decisa, previo rigetto della richiesta della c.t.u. contabile richiesta dagli attori, sulla sola base della documentazione versata, con la sentenza n. 488/2022, emessa in data 24.2.22, con la quale sono state rigettate tutte le domande proposte da e _1
, non ravvi o, Parte_2 indeterminatezza delle clausole, intese vietate dalla concorrenza, violazione dell'art. 38 TUB e mancata valutazione di solvibilità.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello _1
, censurando l'omessa ammissione,
[...] Parte_2
p . contabile richiesta e deducendo l'erronea valutazione dei fatti di causa e della documentazione versata, con conseguente vizio di motivazione della sentenza e violazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 1346 c.c., dell'art. 1283 c.c., dell'art. 117 TUB, dell'art. 38 TUB, nonché dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990. Hanno pertanto insistito in tutte le domande di nullità e illegittimità proposte nel giudizio di primo grado, come anche nella ammissione della c.t.u. contabile.
Si è costituita la banca appellata, per eccepire l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e per insistere nel rigetto del gravame, con la riproposizione di tutte le eccezioni, difese e censure espresse nel giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va deciso nel merito, e non può essere accolto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché nel gravame proposto vi è sia una parte “volitiva” che una parte “argomentativa”; infatti, vi è una inequivoca manifestazione di volontà indirizzata a delineare come si ritiene che la sentenza avrebbe dovuto essere concepita in determinate sue parti, nonché una parte ripropositiva di deduzioni ed argomentazioni, non condivise o non espressamente delibate dal primo giudice. Nel merito, premettendosi la piena condivisibilità delle motivazioni rese dal primo giudice, a fondamento della decisione, valga quanto segue.
I)Quanto alla dedotta discrasia tra il TAN indicato in contratto nella misura del 3,70% ed il TAE (tasso di interesse effettivo) indicato nella perizia di parte versata dagli attori nella misura del 5,53% , deve evidenziarsi che tale presunta discordanza tra il TASSO NOMINALE ANNUO dichiarato nel contratto ed il TASSO ANNUO EFFETTIVO non comporta la indeterminatezza delle condizioni contrattuali, trattandosi di valori differenti. Ed invero il TAN indica la misura degli interessi corrispettivi su base annua, mentre il TAE esprime un concetto economico più complesso, che prende in considerazione anche altri parametri, quali in particolare la periodicità delle rate di rimborso. Ne consegue che le due grandezze non possono essere equiparate e quindi non possono coincidere. La loro differenza è tanto più significativa quanto maggiore è il numero delle rate di rimborso con cadenza inferiore all'anno.
In generale, in tutti i piani di ammortamento alla francese a tasso fisso, che prevedono un rimborso effettivo a cadenza annuale, il costo effettivo del finanziamento (TAE), da intendersi comunque al netto di spese, commissioni ed oneri di altra natura, è esattamente pari al tasso nominale annuo (TAN) stabilito per contratto. Tanto, non avviene, tuttavia, nei finanziamenti a tasso variabile (come quello che ci occupa), in cui il TAE effettivo può discostarsi dal TAN per via delle oscillazioni del tasso di interesse.
II) Quanto alla dedotta indeterminatezza del TAEG, che in contratto viene indicato nella misura del 4,371%, ma che il perito di parte, tenuto conto di tutte le spese e commissioni a carico del cliente, aveva quantificato nella misura dell'8,78 %, deve rilevarsi che la tesi degli appellanti, secondo cui tale discrasia comporta la nullità parziale del contratto (per indeterminatezza della clausola relativa alla determinazione del tasso convenzionale) ai sensi dell'art. 117, comma 6 TUB, è priva di pregio giuridico.
A tal riguardo si premette che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l'indice sintetico di costo (ISC) sono concetti finanziari sostanzialmente equivalenti, che esprimono in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Si tratta di un indice introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito dal sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 4 marzo 2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni ed ai servizi individuati dalla , l'obbligo, CP_4 per tutti gli intermediari, “a rendere noto un Costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla medesima”. Il TAEG (ICS) non costituisce, CP_4 quind esse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Di conseguenza, l'erronea quantificazione del TAEG/ICS non comporta una maggiore onerosità del contratto, proprio perché il TAEG è inidoneo ad incidere sul costo totale del finanziamento, né può incidere sulla validità del negozio, in quanto nel diritto positivo non si rinviene nessuna disposizione legislativa che sancisca la nullità della fattispecie in esame. Infatti, l'art. 117, sesto comma TUB sanziona con la nullità “le clausole contrattuali…. che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”; siffatta disposizione non è applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ICS, che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, svolgendo una funzione meramente informativa. Né, tantomeno, è applicabile l'art. 117, comma settimo, TUB, che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non può essere messa in discussione. L'errata quantificazione dell'ICS potrebbe al più rilevare sul piano della responsabilità dell'istituto di credito, questione mai dedotta nel presente giudizio. Né può predicarsi l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 125 bis del T.U.B., trattandosi di mutuo ipotecario e di importo superiore ad euro 75.000,00, come previsto dall'art. 122 del TUB, come modificato dall'art. 1 del d.l.vo 141/2010.
III) Quanto alla dedotta indeterminatezza della clausola relativa agli interessi corrispettivi, deve rilevarsi, che la determinazione del tasso degli interessi corrispettivi mediante il richiamo all'EURIBOR a 1 mese (art. 4 del contratto e condizioni generali di contratto, all. B del contratto di mutuo) non comporta indeterminatezza né indeterminabilità della relativa clausola. La determinazione degli interessi in misura superiore al tasso legale deve essere fatta per iscritto, in ossequio a quanto disposto sia dall'art. 1284, comma 3, c.c, sia dall'art. 117 del d.l.vo 385/1993, ma tale requisito formale può essere soddisfatto anche “per relationem”, purché sia rispettato il requisito della determinatezza o della determinabilità del tasso pattuito: ciò significa che il tasso deve essere puntualmente specificato, oppure determinato attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e/o elementi estrinsechi obiettivamente individuabili, in modo da evitare scelte discrezionali della BANCA contraente. Tali requisiti si possono dire rispettati anche attraverso il richiamo al tasso interbancario EURIBOR, posto che tale parametro non presenta alcun profilo di indeterminatezza, né di squilibrio contrattuale in favore della banca (in questo senso, Corte di Appello di Perugia, n. 525/2021; Corte di Appello di Venezia, n. 2051/2021). Nella concreta fattispecie in esame, i criteri di applicazione sono specifici ed espressi, facendosi riferimento al tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro ad un mese (base 360) - denominato Euribor – rilevato a cura della Fondazione Bancaria Europea( FBE), alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles il secondo giorno lavorativo bancario, antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata;
si indica altresì che tale dato sarà pubblicato alla pagina “Euribor01” del circuito telematico “Reuter” e pubblicato di norma sul quotidiano “Il Sole 24 ore” il giorno successivo, indicandosi, altresì criteri suppletivi in caso di mancata rilevazione da parte della FBE, rimandando alla rivelazione, sempre con i medesimi criteri, operata da uno degli altri istituti bancari, espressamente indicati nella clausola. Pertanto, chiari e predeterminati sono i criteri di determinazione degli interessi corrispettivi, legati all'Euribor.
IV) Parimenti infondata è la censura di nullità di quest'ultima pattuizione (la determinazione degli interessi corrispettivi con richiamo all'EURIBOR) perché frutto di un accordo di cartello tra le aziende di credito, del tutto sfornita di prova. Nella concreta fattispecie in esame non vi è prova di una alterazione del predetto tasso attraverso un accordo di cartello tra banche;
la richiamata decisione del 4.12.2013 della Commissione Antitrust Europea ha accertato l'esistenza, negli anni dal 2005 al 2008, di un'intesa tra alcuni istituti di credito, volta a manipolare la determinazione del tasso Euribor e quindi ad influenzare l'eterointegrazione dei contratti di finanziamento a tasso variabile, facendone derivare, per contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico per il periodo in cui aveva avuto luogo la indebita alterazione, la nullità per indeterminatezza della clausola. Ebbene, il contratto in esame è stato concluso nel 2012, e, quindi, manca la prova dell'esistenza stessa di un'intesa retrittiva tra banche in quel periodo, prima ancora della prova della adesione ad essa di
[...]
, e della sua consapevolezza di trarne vantaggio. CP_1
V) Infondata è anche la dedotta illegittimità del piano di ammortamento alla francese adottato, perché implicherebbe per sè stesso, essendo basato su rate di importo costante costituite da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente, effetti anatocistici o comunque l'applicazione di un interesse effettivo superiore al tasso indicato in contratto.
Al riguardo, deve rilevarsi che (come correttamente ritenuto dal primo giudice), in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce;
tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata e le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Il piano di ammortamento alla francese non comporta, quindi, né una indeterminatezza del tasso di interesse, né tantomeno una illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella del capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c. (in questo senso la costante giurisprudenza di merito, di cui da ultimo Trib. Trapani, 24.1.22, n. 82, Trib. Roma, sez. XVII, n. 3019/22).
Una ipotesi di vero e proprio anatocismo potrebbe configurarsi (come pure lamentato dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado) nell'ipotesi in cui, in caso di mancato pagamento di una o più rate scadute, l'interesse moratorio pattuito in contratto sia calcolato, oltre che sulla quota capitale delle predette rate, anche sulla quota interessi;
ma tale evenienza è espressamente prevista dall'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale ed in espressa deroga all'art. 1283 c.c.. Peraltro, la relativa clausola, presente nell'art. 4 del contratto, è, in ossequio alla citata Delibera, espressamente e specificatamente approvata dai mutuatari.
VI) Quanto alla dedotta vessatorietà della clausola, contenuta nel contratto di mutuo, che riconosce alla banca la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche del contratto, anche in mancanza di un giustificato motivo, e la sua mancata sottoscrizione separata, la censura è infondata.
L'art. 8 del contratto riconosce tale facoltà alla banca, e solo in relazione alle spese di cui all'art. 5 (ossia le condizioni economiche); ma nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nell'art. 118 TUB, il quale riconosce, nella sua versione in vigore dal 13 luglio 2011 (quindi applicabile al contratto in esame), agli istituti bancari, nei contratti di durata (diversi da quelli a tempo indeterminato, come il nostro finanziamento che ha la durata di 10 anni), la facoltà di modifica unilaterale delle clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, e sempre che sussista un giustificato motivo. La modifica deve essere comunicata con preavviso minimo d due mesi e si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto. Le variazioni contrattuali per le quali non siano osservate le prescrizioni dell'art. 118 sono inefficaci, se sfavorevoli al cliente.
Pertanto la richiamata clausola, oltre ad essere specificatamente approvata dai mutuatari, richiede la sussistenza di un giustificato motivo, a differenza di quanto dedotto dagli appellanti, e non presenta neanche il carattere della vessatorietà previsto dal Codice del Consumo, dal momento che per l'art. 33 del d.l.vo n. 206/2005 si presumono vessatorie le clausole che hanno l'effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto senza un giustificato motivo, e senza prevedere il diritto di recesso.
VII) Infine, anche la dedotta natura usuraria del mutuo è tesi infondata. Non è stata dedotta la natura usuraria degli interessi moratori (tenuto conto delle prospettazioni della stessa parte attrice e del contenuto della perizia di parte), deducendosi peraltro il regolare adempimento nel pagamento delle rate del mutuo, ma l'usura originaria del contratto.
Secondo gli odierni appellanti, il contratto prevederebbe un TEG, come ricostruito dal consulente di parte, pari all'8,70%, quindi superiore al Tasso Soglia di riferimento, che è dell'8,5750%. Al riguardo, si condivide la valutazione del primo giudice (rigettandosi anche in questa sede l'acquisizione di c.t.u. contabile), secondo la quale la prospettazione di parte attrice è senz'altro fallace (e non abbisognevole del riscontro tecnico della c.t.u.), poiché il consulente di parte ha incluso nel calcolo del TEG anche costi che ne dovevano essere esclusi, perché non collegati direttamente alla erogazione del finanziamento, ma di natura eventuale, quali le spese per la restrizione o riduzione dell'ipoteca (75,00 euro), per l'accollo (100,00 euro), per la rinnovazione dell'ipoteca (130,00), ed infine quelle per il rilascio del duplicato della quietanza ( 5,00 euro) o per il rilascio del certificato di sussistenza del credito (51,00). Se, invece, si tiene conto solo delle spese fisiologicamente correlate alla elargizione del finanziamento, quali, le spese di istruttoria (600,00 euro), le spese di comunicazioni di legge in via cartacea (0,50 euro), le spese di comunicazione di scadenza in via cartacea (1,50 mensile), la Polizza TE (2.756,32 euro), e la perizia (250,00 Parte_3 euro), il TEG del contratto giudizio è necessariamente minore del tasso soglia dell'8,5750%, se solo si tiene presente che il TAEG è indicato in contratto nella misura del 4,371%, (ben lontana dal tasso soglia) e ricomprende, tra i suoi costi, quello più elevato tra quelli presi in considerazione dal perito di parte, e cioè quello rappresentato dall'assicurazione , pari ad euro 2756,32. Parte_4
VIII) Le parti appellanti, infine, hanno censurato l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sulla eccepita omessa valutazione della solvibilità dei mutuatari nella concessione dell'affidamento. La questione è posta in modo alquanto generico, non deducendo gli appellanti per quali motivi e ragioni, il mutuo loro concesso non fosse adeguato alle rispettive capacità patrimoniali, essendo peraltro emerso il regolare adempimento degli obblighi di pagamento delle rate. Peraltro, anche nella ricorrenza di tale violazione, la conseguenza invocata (nullità e non debenza degli interessi) non ha riscontro normativo, potendosi semmai lamentare un danno, di cui non è stata né dedotta né provata l'esistenza, e di cui non è stato richiesto il risarcimento.
IX)Infine, quanto alla violazione dell'art. 38 TUB, la stessa è stata semplicemente e genericamente allegata, senza alcuna prova (o richiesta di prova) relativa al mancato rispetto del limite massimo del finanziamento, che non deve superare l'80% del valore del bene ipotecato;
il finanziamento ammonta a 109.756,32 euro, ma da nessun elemento emerge il valore del bene ipotecato (e periziato in sede di stipula).
Parimenti generiche ed indimostrate sono anche le dedotte violazioni del principio di buona fede e correttezza, e della ricorrenza del c.d. abuso del diritto, questioni sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, ma che meritano di essere rigettate, attesa la loro inconsistenza fattuale e giuridica.
Alla luce di tutte le riflessioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
L'esito della lite comporta la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in euro 9991,00 per compenso, in ossequio ai parametri medi, previsti dal d.m. 147/22.
Il rigetto dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico delle parti appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza 488 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, proposto da _1
e nel contrad
[...] Parte_5 suo legale rappresentante p.t., Controparte_5 cosi provvede:
1)RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
2)CONDANNA le parti appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese processuali, che si liquidano in euro 9991,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.
3) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso in data 29.1.25.
Il Cons. relatore Il Presidente
(d.ssa Claudia Calabrese) (dr. Pietro Genoviva)