Articolo 4 della Legge 3 novembre 1988, n. 506
Articolo 3Articolo 5
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22 novembre 1988
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ristrutturazione e ampliamento della sede F.A.O."
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 22 novembre 1988