Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ristrutturazione e ampliamento della sede F.A.O."
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.