TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, trattenuta la causa in decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 757/2022
TRA
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., C.F./P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t. e (C.F.: Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. A. Orsini (C.F.: C.F._1
) C.F._2
Attori
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t., nel presente giudizio rappresentata con procura speciale e in qualità di mandataria da C.F./P.IVA: ), in persona Controparte_3 P.IVA_4 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. F. Lazzaro (C.F.:
) C.F._3
E
(C.F./P.IVA: , in Controparte_4 P.IVA_5
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P. D. Sarti (C.F.:
) C.F._4
E
(C.F.: ), in persona Controparte_5 P.IVA_6
del Responsabile Contenzioso Abruzzo e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Torre (C.F.: ) C.F._5
E
(P.IVA: Controparte_6
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_7
dall'Avv. R. Cordisco (C.F.: ) C.F._6
Convenuti nonché
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_8
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. D. Caneva (C.F.:
) e C. Busca (C.F.: ) C.F._7 C.F._8
Intervenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafi indicati hanno introdotto il giudizio di merito a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., censurando le ordinanze emesse dal competente G.E. del 04.02.2022
e del 24.06.2022 a mezzo delle quali è stata rigettata l'istanza dai medesimi promossa di sospensione della procedura esecutiva n. 76/2016, per i motivi analiticamente indicati nell'atto introduttivo (assenza di titolarità del diritto in capo alla CP_2
assenza di titolarità del diritto in capo alla assenza di un valido
[...] Controparte_2
titolo esecutivo della e della a dare impulso alla procedura CP_8 Controparte_2
esecutiva nei confronti di;
impossibilità per l' Parte_2 Controparte_5
di dare impulso alla procedura esecutiva nei confronti di
[...] Parte_2
. Hanno rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “DICHIARARE
[...]
l'illegittimità, la nullità o comunque l'inefficacia e disporre la revoca della suddetta ordinanza del 04.02.2022 e del 24.06.2022 SOSPENDERE la procedura esecutiva n.
76/2016 inaudita altera parte o in subordine previa fissazione d'udienza, per tutti i motivi di cui al presente atto ex art. 618 c.p.c., anche rispetto al bene di proprietà del
SI ; DICHIARARE l'illegittimità, la nullità o comunque Parte_2
l'inefficacia e disporre la revoca della suddetta ordinanza del 04.02.2022 e del
24.06.2022 con cui viene data per riconosciuta la prova della titolarità della cessione degli asseriti crediti da parte della n favore della Controparte_9 Controparte_2
ed ogni altro provvedimento consequenziale e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dei rispettivi interventi (cfr Tribunale di Vicenza ordinanza del 11.08.2021 cfr doc.11)
e in ogni caso la carenza di titolarità del diritto della ACCERTARE Controparte_2
E DICHIARARE l'impossibilità per l' di dare impulso alla Controparte_5
procedura esecutiva nei confronti di ”. Il tutto, con vittoria di spese Controparte_10
del presente giudizio e di quello cautelare di opposizione agli atti esecutivi, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, per i motivi analiticamente Controparte_3
indicati nella rispettiva memoria di costituzione, ha domandato il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la ha domandato il rigetto Controparte_4
dell'opposizione, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio. Costituitasi in giudizio, l ha domandato rigettarsi Controparte_5
ogni domanda per difetto di interesse ad agire nei suoi confronti, fermo restando il suo diritto a partecipare alla distribuzione in caso di prosecuzione della procedura da parte di altri creditori intervenuti, con vittoria di spese di giudizio con distrazione.
Costituitasi in giudizio, ha spiegato intervento per adesione, in Controparte_7
quanto acquirente e successore a titolo particolare dei crediti azionati dai precedenti titolari, riportandosi, per l'effetto, alle conclusioni, istanze e richieste avanzate dai precedenti titolari del credito.
L'opposizione è fondata e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio di merito sorge a seguito dell'opposizione agli atti esecutivi promossa dagli odierni attori ex art. 617, comma 2, c.p.c avverso le ordinanze emesse dal competente G.E. nelle date del 04.02.2022 e del 24.06.2022, a mezzo delle quali è stata rigettata l'istanza dai medesimi promossa volta ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva n. 76/2016 introitata dai creditori odierni convenuti, ivi compresi gli intervenuti, sul presupposto dell'assenza di una specifica contestazione in ordine alla questione centrale perimetrante il thema decidendum del presente giudizio, ossia la carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito di parte creditrice alla base dell'azione esecutiva;
detto credito è rappresentato dalle tre linee di credito chirografarie accese dalla società (conto corrente n. 514274 Controparte_1
del 17.04.2007; contratto di finanziamento chirografario n. 321-30148777 del
27.01.2010; contratto di finanziamento chirografario n. 321-30148780 del
27.10.2010), obbligazioni garantite da due fideiussioni omnibus rilasciate da Parte_2
in data 08.01.2014 e 27.09.2016.
[...]
Più nello specifico, si censurano le ordinanze per cui è causa nella parte in cui si è statuito che, essendosi gli opponenti difesi nel merito e con contestazioni generiche con riguardo alla legittimazione dei creditori ad agire in executivis, essi avrebbero, di fatto, implicitamente riconosciuto la legittimatio ad causam della Controparte_3
e della sua mandataria alla riscossione
[...] Controparte_2
Le censure sollevate da parte attrice sono meritevoli di pregio.
Invero, dalla documentazione depositata in atti (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte attrice) si evince che, alla prima udienza successiva agli interventi della
[...]
e della sua mandataria alla riscossione PV del 20.09.2019, Controparte_3 CP_2 CP_2
gli esecutati hanno contestato, in modo onncicomprensivo, tutto quanto ex adverso dedotto, per poi ribadire detta contestazione alla successiva udienza del 11.11.2020
(cfr. doc. n. 13 fascicolo parte attrice).
E' vero che la formula adoperata dagli esecutati non indica in modo specifico l'oggetto della contestazione, ma è anche vero che, avendo gli intervenuti dedotto nelle rispettive memorie, tra l'altro, le vicende di successione delle linee di credito in contestazione al fine di comprovare la legittimazione all'azione, le contestazioni onnicomprensive spiegate dagli esecutati medesimi non potevano che afferire, oltre che al merito, anche alla legittimazione ad agire come conseguenza della prova della titolarità del credito a seguito della successione a titolo particolare, specie in considerazione del fatto che proprio quella era la questione su cui si sono in prevalenza incentrate le memorie degli intervenuti, ovverosia la cessione del credito per cui è causa dalla Controparte_9
Tanto consente di ritenere che le censure degli esecutati non si siano limitate al merito, bensì anche alla legittimatio ad causam degli intervenuti, di talché non può affermarsi che la predetta contestazione nel merito abbia, per ciò solo, obliterato qualsivoglia contestazione in ordine al presupposto stesso dell'intervento, con la ulteriore e diretta conseguenza che non si verte in una ipotesi di “silenzio” configurante una vera e propria acquiescenza sulla questione di che trattasi.
A tutto concedere, nel caso che ci occupa, la legittimatio ad causam presuppone la effettiva titolarità del credito per cui si agisce, con la conseguenza che detta titolarità, id est la successione a titolo particolare nel credito, rappresenta un fatto costitutivo della domanda che, in quanto tale, è onere di chi agisce provare, di talché la stessa o va allegata e provata da chi vanta il diritto, oppure può essere oggetto di un riconoscimento esplicito o anche implicito del soggetto passivo, riconoscimento che può avvenire anche spiegando difese che comunque inducano a riconoscerla, in quanto incompatibili con un senso contrario;
ne deriva che la contestazione circa la titolarità della posizione soggettiva vantata dalla controparte – che, giova ribadire, è onere di chi agisce allegare e provare – costituisce una mera difesa, certamente non qualificabile come eccezione in senso stretto sollevabile unicamente dalla parte che ne ha interesse, sicché la stessa può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio, oltre che rilevabile d'ufficio dal Giudice (SS.UU. n. 2951/2016).
Ciò posto in ordine ai profili di ordine processuale, deve ora vagliarsi il merito della censura su cui poggiano le argomentazioni degli opponenti e le difese dei convenuti, ossia la effettiva titolarità alla riscossione del credito per cui è causa.
In particolare, parte attrice deduce la carenza di titolarità all'azione esecutiva della e della sua mandataria alla riscossione Controparte_3 Controparte_2
in ragione dell'asserita cessione del credito da parte di CP_9
In via preliminare, occorre sgombrare il campo dall'avvenuto “esaurimento” della questione in quanto già affrontata e disattesa in sede di precedente opposizione agli atti esecutivi, come dedotto da Controparte_2
A tal riguardo, basti osservare che in quella fase giudiziale si è discusso della divisione del complesso immobiliare di proprietà della , non già della carenza di Parte_1
titolarità del credito, cui ha fatto seguito ordinanza del G.E. che è stata revocata a seguito del parziale accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Ne deriva che la questione in trattazione relativa alla titolarità del credito non può dirsi coperta da “giudicato”, quindi ben proponibile in questa sede processuale. Tanto premesso e venendo al merito, meritano accoglimento le argomentazioni addotte da parte attrice a sostegno delle sue ragioni.
Sul punto, pur dovendosi dare atto di orientamenti giurisprudenziali difformi, si ritiene di condividere l'interpretazione secondo cui “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 10200/2021;
Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 3405/2024). In altri termini, in tema di cessione di crediti in blocco, laddove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il
Giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente, tenuto conto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, e per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Da tanto consegue che, ai fini della dimostrazione della titolarità del rapporto, la prova primaria
è certamente costituita dal contratto di cessione del credito per cui si agisce in riscossione, da cui ricavarsi che quello specifico credito è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, tenuto conto che “… la pubblicazione nella gazzetta ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto…” (Cass.
n. 22268/2018; Cass. n. 2780/2019).
E tali principi si coniugano a quelli generali in materia di cessione del credito quale successione a titolo particolare nel diritto di cui all'art. 1264 c.c., atteso che l'art. 58, comma 4 TUB (“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità…
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile…”) possiede una funzione diversa da quella di dimostrare senz'altro l'avvenuta cessione, ossia la funzione – chiaramente desumibile dal suo tenore letterale - di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, limitandosi, quindi, a fissare il giorno – giustappunto quello in cui è avvenuta la pubblicazione in G.U. – a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto, sempre che una effettiva cessione vi sia stata e ne venga data la prova inconfutabile, a mezzo di documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, prova che certamente non può desumersi unicamente dalla prefata pubblicazione, avendo quest'ultima, come detto, altra e diversa finalità, ciò che, per l'effetto, impone alla parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n. 4116/2016; Cass. n.
9768/2016; Cass. n. 22268/2018 cit.; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 24798/2020).
Né, diversamente da quanto sostenuto da controparte, può assumere valore dirimente
– in difetto di ulteriori indici presuntivi – la sola dichiarazione resa dalla banca cedente, atteso che detta dichiarazione assume al più valore indiziario di dichiarazione di scienza e non già di natura confessoria, essendo, idonea a dimostrare la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ma resta comunque soggetta al libero apprezzamento del Giudice quanto al suo contenuto intrinseco.
Applicando i su esposti principi al caso di specie, è di tutta evidenza che alla pubblicazione sulla G.U. ed alla dichiarazione della banca cedente non si affianchi alcuna ulteriore prova atta a dimostrare inconfutabilmente l'inclusione dei crediti per cui è causa nella cessione in blocco.
Invero, dalle pubblicazioni G.U. prodotte in atti (n. 150 del 24.12.2020 e n. 66 del
06.06.2020) si evincono solamente una cessione da parte di in Controparte_9
favore della Summer SPV S.r.l. di crediti a sofferenza che derivanti da finanziamenti e crediti di firma sorti nel periodo tra il 01.01.1988 ed il 30.07.2020 e altra cessione a di crediti a sofferenza derivanti da finanziamenti e crediti di firma Controparte_11
sorti nel periodo tra il 01.01.1988 ed il 29.09.2019.
Orbene, in assenza dei relativi contratti di cessione non può dirsi sufficientemente dimostrato che i crediti per cui è causa rientrino tra quelli ceduti in blocco, essendo indicato solamente l'arco temporale di insorgenza, ossia dal 01.04.1988 sino al
31.12.2017 per la cessione ad dal 01.01.1998 sino al 30.07.2020 per Controparte_2
la Summer SPV S.r.l. e dal 01.01.1988 sino al 29.09.2019 per la Controparte_11
Le considerazioni sopra svolte non possono che valere anche per la società
[...]
quale ente gestore e per conto del fondo di crediti denominato CP_7
“KEYstone”, nei confronti del quale spiega effetti nel presente giudizio la sentenza n.
239/2025 emessa dal Tribunale di Vasto in data 29.07.2025, la quale ha già statuito il difetto di titolarità del credito azionato in capo alla prefata società sempre nell'ambito del giudizio di opposizione avverso la medesima esecuzione immobiliare n.R.G.
76/2016, di talché è sufficiente riportarsi per relaionem alle motivazioni in essa contenute (cfr. fascicolo parte attrice). Infine, non vi è ragione del contendere in ordine ai rapporti sostanziali e processuali tra parte attrice ed atteso che, come reciprocamene riconosciuto nei relativi CP_12
scritti difensivi, l'evocazione in giudizio dell è dipesa da Controparte_13
necessità meramente processuali di mantenere integro il contraddittorio.
Invero, in disparte le deduzioni degli attori in ordine alla impossibilità di di CP_12
porre in essere atti di impulso della procedura esecutiva sull'immobile di titolarità di
, in quanto unica abitazione di residenza non rientranti nel novero di Parte_2
beli di lusso o fabbricati classificati ex lege, ciò che più rileva è che la stessa CP_12
non ha manifestato possibilità e intenzione alcuna di dare impulso alla procedura mediante istanza di vendita, essendosi limitata ad intervenire quale creditrice ai fini della partecipazione alla distribuzione del ricavato dalla vendita, di talché qualunque altra contestazione nel merito afferisce alla successiva fase di distribuzione del ricavato.
In ragione di tanto, diviene superflua ogni valutazione in ordine alla statuizione circa la tardività delle contestazioni sul punto sollevate come da impugnata ordinanza del
G.E.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, l'opposizione va accolta, nei termini che seguono.
Devono revocarsi le ordinanze emesse nelle date del 04.02.2022 e del 24.06.2022 dal
Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.R.G. 76/2016, nella parte in cui hanno statuito il diritto ad agire in executivis in capo ad in favore della e, in qualità di sua mandataria, Controparte_2
della e, per l'effetto, deve dichiararsi Controparte_3
l'inammissibilità degli interventi spiegati nella predetta procedura esecutiva da
[...]
e, in qualità di sua mandataria, dalla CP_2 Controparte_3
deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra parte attrice e
[...] [...]
. Controparte_5 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda, tenuto conto delle ragioni alla base dell'accoglimento dell'impugnazione unicamente e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci con riferimento ai rapporti tra parte attrice e le parti convenute CP_2
e, in qualità di sua mandataria, nonché
[...] Controparte_3
dell'assenza di ragioni del contendere nei confronti di Controparte_5
e di costituisce grave ed eccezionale ragione tale da
[...] CP_14
giustificarne la compensazione integrale tra tutte le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca le ordinanze emesse nelle date del
04.02.2022 e del 24.06.2022 dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.R.G. 76/2016, nella parte in cui hanno statuito il diritto ad agire in executivis in capo ad in favore della e, in qualità di sua mandataria, della Controparte_2 [...]
Controparte_3
- dichiara l'inammissibilità degli interventi spiegati nella predetta procedura esecutiva da e, in qualità di sua mandataria, dalla Controparte_2 [...]
Controparte_3 - dichiara cessata la materia del contendere tra parte attrice e Controparte_5
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, trattenuta la causa in decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 757/2022
TRA
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., C.F./P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t. e (C.F.: Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. A. Orsini (C.F.: C.F._1
) C.F._2
Attori
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t., nel presente giudizio rappresentata con procura speciale e in qualità di mandataria da C.F./P.IVA: ), in persona Controparte_3 P.IVA_4 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. F. Lazzaro (C.F.:
) C.F._3
E
(C.F./P.IVA: , in Controparte_4 P.IVA_5
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P. D. Sarti (C.F.:
) C.F._4
E
(C.F.: ), in persona Controparte_5 P.IVA_6
del Responsabile Contenzioso Abruzzo e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Torre (C.F.: ) C.F._5
E
(P.IVA: Controparte_6
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_7
dall'Avv. R. Cordisco (C.F.: ) C.F._6
Convenuti nonché
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_8
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. D. Caneva (C.F.:
) e C. Busca (C.F.: ) C.F._7 C.F._8
Intervenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafi indicati hanno introdotto il giudizio di merito a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., censurando le ordinanze emesse dal competente G.E. del 04.02.2022
e del 24.06.2022 a mezzo delle quali è stata rigettata l'istanza dai medesimi promossa di sospensione della procedura esecutiva n. 76/2016, per i motivi analiticamente indicati nell'atto introduttivo (assenza di titolarità del diritto in capo alla CP_2
assenza di titolarità del diritto in capo alla assenza di un valido
[...] Controparte_2
titolo esecutivo della e della a dare impulso alla procedura CP_8 Controparte_2
esecutiva nei confronti di;
impossibilità per l' Parte_2 Controparte_5
di dare impulso alla procedura esecutiva nei confronti di
[...] Parte_2
. Hanno rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “DICHIARARE
[...]
l'illegittimità, la nullità o comunque l'inefficacia e disporre la revoca della suddetta ordinanza del 04.02.2022 e del 24.06.2022 SOSPENDERE la procedura esecutiva n.
76/2016 inaudita altera parte o in subordine previa fissazione d'udienza, per tutti i motivi di cui al presente atto ex art. 618 c.p.c., anche rispetto al bene di proprietà del
SI ; DICHIARARE l'illegittimità, la nullità o comunque Parte_2
l'inefficacia e disporre la revoca della suddetta ordinanza del 04.02.2022 e del
24.06.2022 con cui viene data per riconosciuta la prova della titolarità della cessione degli asseriti crediti da parte della n favore della Controparte_9 Controparte_2
ed ogni altro provvedimento consequenziale e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dei rispettivi interventi (cfr Tribunale di Vicenza ordinanza del 11.08.2021 cfr doc.11)
e in ogni caso la carenza di titolarità del diritto della ACCERTARE Controparte_2
E DICHIARARE l'impossibilità per l' di dare impulso alla Controparte_5
procedura esecutiva nei confronti di ”. Il tutto, con vittoria di spese Controparte_10
del presente giudizio e di quello cautelare di opposizione agli atti esecutivi, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, per i motivi analiticamente Controparte_3
indicati nella rispettiva memoria di costituzione, ha domandato il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la ha domandato il rigetto Controparte_4
dell'opposizione, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio. Costituitasi in giudizio, l ha domandato rigettarsi Controparte_5
ogni domanda per difetto di interesse ad agire nei suoi confronti, fermo restando il suo diritto a partecipare alla distribuzione in caso di prosecuzione della procedura da parte di altri creditori intervenuti, con vittoria di spese di giudizio con distrazione.
Costituitasi in giudizio, ha spiegato intervento per adesione, in Controparte_7
quanto acquirente e successore a titolo particolare dei crediti azionati dai precedenti titolari, riportandosi, per l'effetto, alle conclusioni, istanze e richieste avanzate dai precedenti titolari del credito.
L'opposizione è fondata e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio di merito sorge a seguito dell'opposizione agli atti esecutivi promossa dagli odierni attori ex art. 617, comma 2, c.p.c avverso le ordinanze emesse dal competente G.E. nelle date del 04.02.2022 e del 24.06.2022, a mezzo delle quali è stata rigettata l'istanza dai medesimi promossa volta ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva n. 76/2016 introitata dai creditori odierni convenuti, ivi compresi gli intervenuti, sul presupposto dell'assenza di una specifica contestazione in ordine alla questione centrale perimetrante il thema decidendum del presente giudizio, ossia la carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito di parte creditrice alla base dell'azione esecutiva;
detto credito è rappresentato dalle tre linee di credito chirografarie accese dalla società (conto corrente n. 514274 Controparte_1
del 17.04.2007; contratto di finanziamento chirografario n. 321-30148777 del
27.01.2010; contratto di finanziamento chirografario n. 321-30148780 del
27.10.2010), obbligazioni garantite da due fideiussioni omnibus rilasciate da Parte_2
in data 08.01.2014 e 27.09.2016.
[...]
Più nello specifico, si censurano le ordinanze per cui è causa nella parte in cui si è statuito che, essendosi gli opponenti difesi nel merito e con contestazioni generiche con riguardo alla legittimazione dei creditori ad agire in executivis, essi avrebbero, di fatto, implicitamente riconosciuto la legittimatio ad causam della Controparte_3
e della sua mandataria alla riscossione
[...] Controparte_2
Le censure sollevate da parte attrice sono meritevoli di pregio.
Invero, dalla documentazione depositata in atti (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte attrice) si evince che, alla prima udienza successiva agli interventi della
[...]
e della sua mandataria alla riscossione PV del 20.09.2019, Controparte_3 CP_2 CP_2
gli esecutati hanno contestato, in modo onncicomprensivo, tutto quanto ex adverso dedotto, per poi ribadire detta contestazione alla successiva udienza del 11.11.2020
(cfr. doc. n. 13 fascicolo parte attrice).
E' vero che la formula adoperata dagli esecutati non indica in modo specifico l'oggetto della contestazione, ma è anche vero che, avendo gli intervenuti dedotto nelle rispettive memorie, tra l'altro, le vicende di successione delle linee di credito in contestazione al fine di comprovare la legittimazione all'azione, le contestazioni onnicomprensive spiegate dagli esecutati medesimi non potevano che afferire, oltre che al merito, anche alla legittimazione ad agire come conseguenza della prova della titolarità del credito a seguito della successione a titolo particolare, specie in considerazione del fatto che proprio quella era la questione su cui si sono in prevalenza incentrate le memorie degli intervenuti, ovverosia la cessione del credito per cui è causa dalla Controparte_9
Tanto consente di ritenere che le censure degli esecutati non si siano limitate al merito, bensì anche alla legittimatio ad causam degli intervenuti, di talché non può affermarsi che la predetta contestazione nel merito abbia, per ciò solo, obliterato qualsivoglia contestazione in ordine al presupposto stesso dell'intervento, con la ulteriore e diretta conseguenza che non si verte in una ipotesi di “silenzio” configurante una vera e propria acquiescenza sulla questione di che trattasi.
A tutto concedere, nel caso che ci occupa, la legittimatio ad causam presuppone la effettiva titolarità del credito per cui si agisce, con la conseguenza che detta titolarità, id est la successione a titolo particolare nel credito, rappresenta un fatto costitutivo della domanda che, in quanto tale, è onere di chi agisce provare, di talché la stessa o va allegata e provata da chi vanta il diritto, oppure può essere oggetto di un riconoscimento esplicito o anche implicito del soggetto passivo, riconoscimento che può avvenire anche spiegando difese che comunque inducano a riconoscerla, in quanto incompatibili con un senso contrario;
ne deriva che la contestazione circa la titolarità della posizione soggettiva vantata dalla controparte – che, giova ribadire, è onere di chi agisce allegare e provare – costituisce una mera difesa, certamente non qualificabile come eccezione in senso stretto sollevabile unicamente dalla parte che ne ha interesse, sicché la stessa può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio, oltre che rilevabile d'ufficio dal Giudice (SS.UU. n. 2951/2016).
Ciò posto in ordine ai profili di ordine processuale, deve ora vagliarsi il merito della censura su cui poggiano le argomentazioni degli opponenti e le difese dei convenuti, ossia la effettiva titolarità alla riscossione del credito per cui è causa.
In particolare, parte attrice deduce la carenza di titolarità all'azione esecutiva della e della sua mandataria alla riscossione Controparte_3 Controparte_2
in ragione dell'asserita cessione del credito da parte di CP_9
In via preliminare, occorre sgombrare il campo dall'avvenuto “esaurimento” della questione in quanto già affrontata e disattesa in sede di precedente opposizione agli atti esecutivi, come dedotto da Controparte_2
A tal riguardo, basti osservare che in quella fase giudiziale si è discusso della divisione del complesso immobiliare di proprietà della , non già della carenza di Parte_1
titolarità del credito, cui ha fatto seguito ordinanza del G.E. che è stata revocata a seguito del parziale accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Ne deriva che la questione in trattazione relativa alla titolarità del credito non può dirsi coperta da “giudicato”, quindi ben proponibile in questa sede processuale. Tanto premesso e venendo al merito, meritano accoglimento le argomentazioni addotte da parte attrice a sostegno delle sue ragioni.
Sul punto, pur dovendosi dare atto di orientamenti giurisprudenziali difformi, si ritiene di condividere l'interpretazione secondo cui “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 10200/2021;
Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 3405/2024). In altri termini, in tema di cessione di crediti in blocco, laddove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il
Giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente, tenuto conto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, e per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Da tanto consegue che, ai fini della dimostrazione della titolarità del rapporto, la prova primaria
è certamente costituita dal contratto di cessione del credito per cui si agisce in riscossione, da cui ricavarsi che quello specifico credito è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, tenuto conto che “… la pubblicazione nella gazzetta ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto…” (Cass.
n. 22268/2018; Cass. n. 2780/2019).
E tali principi si coniugano a quelli generali in materia di cessione del credito quale successione a titolo particolare nel diritto di cui all'art. 1264 c.c., atteso che l'art. 58, comma 4 TUB (“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità…
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile…”) possiede una funzione diversa da quella di dimostrare senz'altro l'avvenuta cessione, ossia la funzione – chiaramente desumibile dal suo tenore letterale - di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, limitandosi, quindi, a fissare il giorno – giustappunto quello in cui è avvenuta la pubblicazione in G.U. – a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto, sempre che una effettiva cessione vi sia stata e ne venga data la prova inconfutabile, a mezzo di documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, prova che certamente non può desumersi unicamente dalla prefata pubblicazione, avendo quest'ultima, come detto, altra e diversa finalità, ciò che, per l'effetto, impone alla parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n. 4116/2016; Cass. n.
9768/2016; Cass. n. 22268/2018 cit.; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 24798/2020).
Né, diversamente da quanto sostenuto da controparte, può assumere valore dirimente
– in difetto di ulteriori indici presuntivi – la sola dichiarazione resa dalla banca cedente, atteso che detta dichiarazione assume al più valore indiziario di dichiarazione di scienza e non già di natura confessoria, essendo, idonea a dimostrare la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ma resta comunque soggetta al libero apprezzamento del Giudice quanto al suo contenuto intrinseco.
Applicando i su esposti principi al caso di specie, è di tutta evidenza che alla pubblicazione sulla G.U. ed alla dichiarazione della banca cedente non si affianchi alcuna ulteriore prova atta a dimostrare inconfutabilmente l'inclusione dei crediti per cui è causa nella cessione in blocco.
Invero, dalle pubblicazioni G.U. prodotte in atti (n. 150 del 24.12.2020 e n. 66 del
06.06.2020) si evincono solamente una cessione da parte di in Controparte_9
favore della Summer SPV S.r.l. di crediti a sofferenza che derivanti da finanziamenti e crediti di firma sorti nel periodo tra il 01.01.1988 ed il 30.07.2020 e altra cessione a di crediti a sofferenza derivanti da finanziamenti e crediti di firma Controparte_11
sorti nel periodo tra il 01.01.1988 ed il 29.09.2019.
Orbene, in assenza dei relativi contratti di cessione non può dirsi sufficientemente dimostrato che i crediti per cui è causa rientrino tra quelli ceduti in blocco, essendo indicato solamente l'arco temporale di insorgenza, ossia dal 01.04.1988 sino al
31.12.2017 per la cessione ad dal 01.01.1998 sino al 30.07.2020 per Controparte_2
la Summer SPV S.r.l. e dal 01.01.1988 sino al 29.09.2019 per la Controparte_11
Le considerazioni sopra svolte non possono che valere anche per la società
[...]
quale ente gestore e per conto del fondo di crediti denominato CP_7
“KEYstone”, nei confronti del quale spiega effetti nel presente giudizio la sentenza n.
239/2025 emessa dal Tribunale di Vasto in data 29.07.2025, la quale ha già statuito il difetto di titolarità del credito azionato in capo alla prefata società sempre nell'ambito del giudizio di opposizione avverso la medesima esecuzione immobiliare n.R.G.
76/2016, di talché è sufficiente riportarsi per relaionem alle motivazioni in essa contenute (cfr. fascicolo parte attrice). Infine, non vi è ragione del contendere in ordine ai rapporti sostanziali e processuali tra parte attrice ed atteso che, come reciprocamene riconosciuto nei relativi CP_12
scritti difensivi, l'evocazione in giudizio dell è dipesa da Controparte_13
necessità meramente processuali di mantenere integro il contraddittorio.
Invero, in disparte le deduzioni degli attori in ordine alla impossibilità di di CP_12
porre in essere atti di impulso della procedura esecutiva sull'immobile di titolarità di
, in quanto unica abitazione di residenza non rientranti nel novero di Parte_2
beli di lusso o fabbricati classificati ex lege, ciò che più rileva è che la stessa CP_12
non ha manifestato possibilità e intenzione alcuna di dare impulso alla procedura mediante istanza di vendita, essendosi limitata ad intervenire quale creditrice ai fini della partecipazione alla distribuzione del ricavato dalla vendita, di talché qualunque altra contestazione nel merito afferisce alla successiva fase di distribuzione del ricavato.
In ragione di tanto, diviene superflua ogni valutazione in ordine alla statuizione circa la tardività delle contestazioni sul punto sollevate come da impugnata ordinanza del
G.E.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, l'opposizione va accolta, nei termini che seguono.
Devono revocarsi le ordinanze emesse nelle date del 04.02.2022 e del 24.06.2022 dal
Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.R.G. 76/2016, nella parte in cui hanno statuito il diritto ad agire in executivis in capo ad in favore della e, in qualità di sua mandataria, Controparte_2
della e, per l'effetto, deve dichiararsi Controparte_3
l'inammissibilità degli interventi spiegati nella predetta procedura esecutiva da
[...]
e, in qualità di sua mandataria, dalla CP_2 Controparte_3
deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra parte attrice e
[...] [...]
. Controparte_5 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda, tenuto conto delle ragioni alla base dell'accoglimento dell'impugnazione unicamente e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci con riferimento ai rapporti tra parte attrice e le parti convenute CP_2
e, in qualità di sua mandataria, nonché
[...] Controparte_3
dell'assenza di ragioni del contendere nei confronti di Controparte_5
e di costituisce grave ed eccezionale ragione tale da
[...] CP_14
giustificarne la compensazione integrale tra tutte le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca le ordinanze emesse nelle date del
04.02.2022 e del 24.06.2022 dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.R.G. 76/2016, nella parte in cui hanno statuito il diritto ad agire in executivis in capo ad in favore della e, in qualità di sua mandataria, della Controparte_2 [...]
Controparte_3
- dichiara l'inammissibilità degli interventi spiegati nella predetta procedura esecutiva da e, in qualità di sua mandataria, dalla Controparte_2 [...]
Controparte_3 - dichiara cessata la materia del contendere tra parte attrice e Controparte_5
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca