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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 04/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 458
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai IGg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 458/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Madonna della Via n. 176, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Scerba ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Guzzetta ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni nulla opponendo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11.04.2022, ritualmente notificato, la IG.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito , Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio civile in Caltagirone il 07.09.1995 e dalla cui unione sono nati tre figli: (05.01.1996), (30.07.1998) e (22.08.2003), tutti ormai Per_1 R_ Per_3
maggiorenni.
La ricorrente esponeva che il rapporto coniugale si era disgregato a causa degli insanabili contrasti sorti con il marito e della condotta irresponsabile tenuta da quest'ultimo in costanza di matrimonio, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi. La situazione si sarebbe aggravata con l'abbandono del tetto coniugale da parte del marito – a partire da mese di luglio 2019
– il quale, insieme al figlio , si era trasferito presso l'abitazione della propria madre, venendo R_
così meno ai propri doveri di assistenza morale e materiale nei confronti della famiglia.
Successivamente, in più occasioni la IG.ra sarebbe stata offesa ed oltraggiata dal marito con Pt_1
espressioni brutali e volgari.
La ricorrente domandava, quindi, che la separazione venisse dichiarata addebitabile al marito, quale unico responsabile della frattura coniugale, chiedendo la condanna del resistente al pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito delle violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio da parte del marito.
La ricorrente rappresentava di essere priva di un'occupazione lavorativa, di non percepire alcun reddito e di occuparsi della cura e degli interessi della madre e della sorella ricoprendo a favore di entrambe il ruolo di amministratore di sostegno e, pertanto, sul piano economico, chiedeva che venisse posto a carico del IG. l'obbligo di versare la somma mensile di euro 500,00, a CP_1
titolo di mantenimento suo e del figlio , oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per Per_3
il figlio . Nulla domandava per la figlia la quale da tempo conduce una vita autonoma, Per_3 Per_1
e per il figlio che vive stabilmente con il padre. R_
2 Si costituiva in giudizio il IG. , con comparsa di costituzione del 27.06.2022, Controparte_1
il quale, pur aderendo alla domanda di separazione contestava quanto dedotto dalla ricorrente, domandava a sua volta che l'addebito della separazione fosse dichiarato in capo alla IG.ra , Pt_1
evidenziando che la predetta durante il matrimonio era venuta meno al dovere di fedeltà. A seguito della scoperta del tradimento della moglie, il 24.06.2019 quest'ultima mandava via di casa il marito perché non nutriva più alcun sentimento nei suoi confronti, ed allontanava anche i figli e R_
; invece, la figlia aveva già lasciato la casa tempo prima, andando a vivere presso Per_3 Per_1
l'abitazione della nonna paterna. Per aver violato i doveri derivanti dal matrimonio, il convenuto domandava che la ricorrente venisse condanna al risarcimento dei danni nella misura non inferiori a euro 10.000,00 o in quella diversa decisa dal giudice secondo equità.
Il resistente, infine, insisteva per il rigetto della domanda economica avanzata dalla ricorrente per se stessa, in quanto la moglie convive abitualmente con un altro uomo oltre ad essere l'amministratore di sostegno della madre e della sorella, percependo le indennità di accompagnamento, l'assegno di invalidità, la pensione della madre. Domandava che nulla venisse disposto, invece, in ordine al mantenimento dei figli poiché tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
All'esito dell'udienza presidenziale del 01.07.2022, il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori, nulla disponendo in ordine al mantenimento chiesto dalla ricorrente in suo favore, essendo la IG.ra amministratore di sostegno della madre e della sorella, quindi non Pt_1
era comunque da ritenersi un soggetto privo di reddito poiché i beneficiari percepiscono oltre alla pensione anche l'indennità di accompagnamento, che costituiscono misure di integrazione e sostegno del nucleo familiare, ponendo invece a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne non autonomo e convivente con la madre, nella misura di euro Per_3
200,00 mensili da versare direttamente alla moglie.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in seno alle memorie n. 1, parte ricorrente domandava la modifica dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui nulla era stato disposto in favore della stessa a titolo di mantenimento, stante il sopravvenuto mutamento della condizione economica familiare a causa del decesso della madre, IG.ra , la quale sosteneva la figlia grazie Persona_4 all'indennità di accompagnamento e, pertanto, chiedeva che venisse posto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di euro 300,00 per il suo mantenimento.
Con note del 30.09.2024, parte resistente rappresentava che da un anno il figlio vive con il Per_3
padre, circostanza non contestata dalla IG.ra . Pt_1
3 Lo svolgimento dell'udienza del 22.01.2025 è stato sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 17 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendola al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., onerando entrambe le parti al deposito di tutta la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata.
§
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. (come novellato dall'art. 33 della Legge n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quado si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di separazione personale dei coniugi,
“la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrente di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass. Civ. Sez. I, ord. n.
16698/2020; Cass. Civ. Sez. I n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
SULLE DOMANDE DI ADDEBITO
Le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti sono infondate e pertanto devono essere rigettate, essendo le stesse formulate in maniera generica e prive di adeguata prova.
4 La pronuncia di addebito della separazione, come noto, postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: essa, dunque, richiede la prova rigorosa del comportamento oggettivamente riprovevole, dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi.
In linea generale, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., il giudice pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. È anche noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/2013), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il deteriorarsi dell'intollerabilità delle ulteriore convivenza” (Cass. n.
14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.,
“lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. n. 18074/2014).
Corre dunque l'obbligo di rammentare il preciso onere della prova che grava sulla parte che assume la verificazione delle condotte inosservanti ai fini dell'addebito, di allegare le circostanze specifiche che ne comprovino non solo la sussistenza ma anche il legame causale tra il verificarsi di tali condotte e la sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale.
Nel caso di specie, le asserzioni poste a fondamento delle domande di addebito della separazione formulata da entrambe le parti non sono state minimamente confortate da alcun elemento probatorio a sostegno, non essendo di certo sufficiente la mera e labiale affermazione di quanto esposto e sollevato dalle parti.
Pertanto, le domande di addebito della separazione formulate dalle parti devono essere rigettate.
SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO SALVATORE
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento del figlio , ormai maggiorenne, Per_3 nei cui confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto a carico del IG. l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento dello stesso versando alla ricorrente l'assegno mensile di euro 200,00, in considerazione del fatto che il figlio viveva con la madre e il resistente si occupava in Per_3
5 via esclusiva degli altri due figli e , maggiorenni e non autosufficienti, giova ricordare Per_1 R_
il principio consolidato secondo il quale il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età degli stessi, essendo comunque compito dei genitori continuare a provvedere alle necessità e ai bisogni della prole, fintanto che non venga raggiunta l'autosufficienza economica e ciò a meno che lo stato di bisogno non perduri per colpevole inerzia del figlio o si protragga per un tempo obiettivamente non più ragionevole, in considerazione dell'età e delle circostanze concrete.
È dunque dovere di entrambi i genitori provvedere, nei limiti delle proprie possibilità, al mantenimento dei figli fino a che non abbiano raggiuto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Ergo, considerato che anche il figlio convive ad oggi con il padre da quasi due anni – come Per_3
dichiarato dal resistente in sede di note del 30.09.2024, e che tutti e tre i figli della coppia hanno ormai raggiuto la propria indipendenza economica - circostanze che non sono state comunque contestate né smentite in alcun modo da parte della IG.ra – ritiene il Collegio di dover revocare il Pt_1
contributo di mantenimento posto a carico del padre, quale genitore a suo tempo non convivente, per il sopravvenuto mutamento delle condizioni presupposte del provvedimento presidenziale.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA RICORRENTE
Per quanto attiene alla domanda della ricorrente volta ad ottenere dal resistente un contributo per il suo mantenimento nella misura di euro 300,00 mensili – formulata in sede di memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. con contestuale richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale – si ritiene che tale domanda debba essere rigettata, richiamando le medesime ragioni poste a fondamento del provvedimento presidenziale con il quale nulla era stato disposto a titolo di mantenimento in favore della ricorrente e a carico del IG. per essere la IG.ra amministratore di sostegno CP_1 Pt_1
non solo della madre – ormai deceduta – ma comunque anche della sorella (come dichiarato dalla stessa ricorrente) percependo oltre alla pensione anche l'indennità di accompagnamento, che costituiscono misure di integrazione e sostegno del nucleo familiare.
Ad ogni modo, giova ricordare che l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole si rinviene nella necessità di ricostruire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur nella consapevolezza che tale obiettivo sarà appunto solo tendenziale, atteso che la rottura della stessa convivenza inevitabilmente comporta una alterazione (anche) delle condizioni economiche di ciascuna parte che non potrà essere integralmente ricomposta in sede giudiziale.
Come è stato chiarito a più riprese dalla stessa giurisprudenza di legittimità, se l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde
6 consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza comunque incontra un limite nel non ritenersi ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi, come nel caso di specie, mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Ed infatti, “grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile assegno dimostrare
l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (cfr. ex plurimis Cassazione Civile n.
20866 del 2021).
Ebbene i dati relativi alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi sono gli elementi da prendere a base per individuare, in un primo momento, l'an della domanda e, in caso di accertamento positivo, il suo quantum.
Deve evidenziarsi che la domanda della ricorrente finalizzata ad ottenere anche per sé un contributo al mantenimento non è stata sorretta da alcuna valida giustificazione, rifendo soltanto di essere priva di una occupazione lavorativa e di non percepire alcun reddito di lavoro, potendo contare unicamente solo grazie all'aiuto economico fornitole – prima del decesso – dalla madre e attualmente solo dalla sorella, ricoprendo nei suoi confronti la funzione di amministratore di sostegno.
Tali elementi non possono assumere ex se rilievo ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento in capo al coniuge separato, non potendosi intendere la persistenza dei doveri di solidarietà coniugale (che in effetti permangono anche dopo la separazione) nel senso di giustificare una condizione di fatto di colpevole inerzia del coniuge economicamente più debole, il quale, al contrario, in mancanza di condizioni ostative e se provvisto quindi di una capacità lavorativa generica
(come nel caso di specie, avendo la ricorrente oggi 52 anni) deve considerarsi comunque tenuto quantomeno a una effettiva attivazione nella ricerca di una occupazione ovvero comunque alla ricerca di fonti di reddito autonomo, fornendo perlomeno un principio di prova circa l'esito infruttuoso degli sforzi in questo senso profusi.
Ad ogni modo, la superiore domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento, atteso che la IG.ra
, essendo ancora amministratore di sostegno della sorella, percepisce oltre alla pensione Pt_1 anche l'indennità di accompagnamento, quali forme di sostentamento del nucleo familiare e non è gravata da alcun onere abitativo. Del resto, nessun mantenimento era stato previsto in via provvisoria all'esito dell'udienza presidenziale non essendo stato disposto nulla in tal senso da parte del
Presidente del Tribunale, decisione che non è stata nemmeno reclamata dalla ricorrente.
7 In conclusione, la domanda tesa ad ottenere l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente deve essere rigettata.
SULLE DOMANDE DI RISARCIMENTO
Occorre rilevare che la domanda di risarcimento del danno formulata da entrambe le parti non è stata più reiterata nel corso del presente giudizio e, pertanto, la stessa deve considerarsi quantomeno implicitamente rinunciata.
Ad ogni modo, a parere del Collegio non è meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria avanzata da entrambe le parti, sulla scorta dei danni patiti in conseguenza del comportamento posto in essere da entrambi i coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
In linea del tutto generale, il potenziale accoglimento della domanda di risarcimenti danni per illeciti cd. endofamiliari prescinde dalle valutazioni in punto di addebito, ben potendo accadere che pur a fronte del rigetto della domanda di addebito, ancorché fondata sulle medesime circostanze poste a sostegno della ulteriore domanda risarcitoria, quest'ultima possa trovare accoglimento, se ne sussistono i presupposti.
Le violazioni degli obblighi e dei doveri nascenti dal rapporto coniugale sebbene possano indubbiamente essere causa di sofferenza per l'altro coniuge e possano provocare la disgregazione del nucleo familiare, non automaticamente sono risarcibili, ma lo diventano solo quando l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore.
Tale violazione non opera automaticamente, ma è necessario la prova di un danno morale, risarcibile, patito a causa delle condizioni anzidette.
A tal proposito, entrambe le parti hanno formulato domanda di risarcimento – parte resistente ha anche avanzato domanda di equo risarcimento – senza addurre a sostegno della superiore domanda alcuna allegazione specifica né in ordine alle concrete modalità in cui si sarebbe verificato il presunto danno né in ordine alle effettive conseguenze.Ne consegue, pertanto, che le domande di risarcimento danni devono essere rigettate in quanto non adeguatamente provate.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito e della natura del giudizio, nonché dell'accoglimento della domanda di separazione, della reciproca soccombenza in ordine alle domande di addebito e di risarcimento del danno, e della soccombenza della ricorrente in ordine alla domanda di mantenimento in suo favore,
8 ritiene il Collegio che sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio civile in Caltagirone il 07.09.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 23, parte I, serie -, ufficio 1, anno 1995;
2. RIGETTA le rispettive domande di addebito;
3. REVOCA quanto in precedenza disposto in ordine al mantenimento del figlio , Per_3
posto a carico del IG. , per le ragioni di cui in parte motiva, con decorrenza Controparte_1
dal presente provvedimento;
4. RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore;
5. RIGETTA le rispettive domande di risarcimento;
6. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di tramettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConIGlio del 29.5.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai IGg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 458/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Madonna della Via n. 176, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Scerba ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Guzzetta ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni nulla opponendo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11.04.2022, ritualmente notificato, la IG.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito , Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio civile in Caltagirone il 07.09.1995 e dalla cui unione sono nati tre figli: (05.01.1996), (30.07.1998) e (22.08.2003), tutti ormai Per_1 R_ Per_3
maggiorenni.
La ricorrente esponeva che il rapporto coniugale si era disgregato a causa degli insanabili contrasti sorti con il marito e della condotta irresponsabile tenuta da quest'ultimo in costanza di matrimonio, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi. La situazione si sarebbe aggravata con l'abbandono del tetto coniugale da parte del marito – a partire da mese di luglio 2019
– il quale, insieme al figlio , si era trasferito presso l'abitazione della propria madre, venendo R_
così meno ai propri doveri di assistenza morale e materiale nei confronti della famiglia.
Successivamente, in più occasioni la IG.ra sarebbe stata offesa ed oltraggiata dal marito con Pt_1
espressioni brutali e volgari.
La ricorrente domandava, quindi, che la separazione venisse dichiarata addebitabile al marito, quale unico responsabile della frattura coniugale, chiedendo la condanna del resistente al pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito delle violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio da parte del marito.
La ricorrente rappresentava di essere priva di un'occupazione lavorativa, di non percepire alcun reddito e di occuparsi della cura e degli interessi della madre e della sorella ricoprendo a favore di entrambe il ruolo di amministratore di sostegno e, pertanto, sul piano economico, chiedeva che venisse posto a carico del IG. l'obbligo di versare la somma mensile di euro 500,00, a CP_1
titolo di mantenimento suo e del figlio , oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per Per_3
il figlio . Nulla domandava per la figlia la quale da tempo conduce una vita autonoma, Per_3 Per_1
e per il figlio che vive stabilmente con il padre. R_
2 Si costituiva in giudizio il IG. , con comparsa di costituzione del 27.06.2022, Controparte_1
il quale, pur aderendo alla domanda di separazione contestava quanto dedotto dalla ricorrente, domandava a sua volta che l'addebito della separazione fosse dichiarato in capo alla IG.ra , Pt_1
evidenziando che la predetta durante il matrimonio era venuta meno al dovere di fedeltà. A seguito della scoperta del tradimento della moglie, il 24.06.2019 quest'ultima mandava via di casa il marito perché non nutriva più alcun sentimento nei suoi confronti, ed allontanava anche i figli e R_
; invece, la figlia aveva già lasciato la casa tempo prima, andando a vivere presso Per_3 Per_1
l'abitazione della nonna paterna. Per aver violato i doveri derivanti dal matrimonio, il convenuto domandava che la ricorrente venisse condanna al risarcimento dei danni nella misura non inferiori a euro 10.000,00 o in quella diversa decisa dal giudice secondo equità.
Il resistente, infine, insisteva per il rigetto della domanda economica avanzata dalla ricorrente per se stessa, in quanto la moglie convive abitualmente con un altro uomo oltre ad essere l'amministratore di sostegno della madre e della sorella, percependo le indennità di accompagnamento, l'assegno di invalidità, la pensione della madre. Domandava che nulla venisse disposto, invece, in ordine al mantenimento dei figli poiché tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
All'esito dell'udienza presidenziale del 01.07.2022, il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori, nulla disponendo in ordine al mantenimento chiesto dalla ricorrente in suo favore, essendo la IG.ra amministratore di sostegno della madre e della sorella, quindi non Pt_1
era comunque da ritenersi un soggetto privo di reddito poiché i beneficiari percepiscono oltre alla pensione anche l'indennità di accompagnamento, che costituiscono misure di integrazione e sostegno del nucleo familiare, ponendo invece a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne non autonomo e convivente con la madre, nella misura di euro Per_3
200,00 mensili da versare direttamente alla moglie.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in seno alle memorie n. 1, parte ricorrente domandava la modifica dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui nulla era stato disposto in favore della stessa a titolo di mantenimento, stante il sopravvenuto mutamento della condizione economica familiare a causa del decesso della madre, IG.ra , la quale sosteneva la figlia grazie Persona_4 all'indennità di accompagnamento e, pertanto, chiedeva che venisse posto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di euro 300,00 per il suo mantenimento.
Con note del 30.09.2024, parte resistente rappresentava che da un anno il figlio vive con il Per_3
padre, circostanza non contestata dalla IG.ra . Pt_1
3 Lo svolgimento dell'udienza del 22.01.2025 è stato sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 17 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendola al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., onerando entrambe le parti al deposito di tutta la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata.
§
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. (come novellato dall'art. 33 della Legge n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quado si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di separazione personale dei coniugi,
“la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrente di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass. Civ. Sez. I, ord. n.
16698/2020; Cass. Civ. Sez. I n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
SULLE DOMANDE DI ADDEBITO
Le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti sono infondate e pertanto devono essere rigettate, essendo le stesse formulate in maniera generica e prive di adeguata prova.
4 La pronuncia di addebito della separazione, come noto, postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: essa, dunque, richiede la prova rigorosa del comportamento oggettivamente riprovevole, dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi.
In linea generale, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., il giudice pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. È anche noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/2013), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il deteriorarsi dell'intollerabilità delle ulteriore convivenza” (Cass. n.
14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.,
“lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. n. 18074/2014).
Corre dunque l'obbligo di rammentare il preciso onere della prova che grava sulla parte che assume la verificazione delle condotte inosservanti ai fini dell'addebito, di allegare le circostanze specifiche che ne comprovino non solo la sussistenza ma anche il legame causale tra il verificarsi di tali condotte e la sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale.
Nel caso di specie, le asserzioni poste a fondamento delle domande di addebito della separazione formulata da entrambe le parti non sono state minimamente confortate da alcun elemento probatorio a sostegno, non essendo di certo sufficiente la mera e labiale affermazione di quanto esposto e sollevato dalle parti.
Pertanto, le domande di addebito della separazione formulate dalle parti devono essere rigettate.
SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO SALVATORE
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento del figlio , ormai maggiorenne, Per_3 nei cui confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto a carico del IG. l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento dello stesso versando alla ricorrente l'assegno mensile di euro 200,00, in considerazione del fatto che il figlio viveva con la madre e il resistente si occupava in Per_3
5 via esclusiva degli altri due figli e , maggiorenni e non autosufficienti, giova ricordare Per_1 R_
il principio consolidato secondo il quale il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età degli stessi, essendo comunque compito dei genitori continuare a provvedere alle necessità e ai bisogni della prole, fintanto che non venga raggiunta l'autosufficienza economica e ciò a meno che lo stato di bisogno non perduri per colpevole inerzia del figlio o si protragga per un tempo obiettivamente non più ragionevole, in considerazione dell'età e delle circostanze concrete.
È dunque dovere di entrambi i genitori provvedere, nei limiti delle proprie possibilità, al mantenimento dei figli fino a che non abbiano raggiuto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Ergo, considerato che anche il figlio convive ad oggi con il padre da quasi due anni – come Per_3
dichiarato dal resistente in sede di note del 30.09.2024, e che tutti e tre i figli della coppia hanno ormai raggiuto la propria indipendenza economica - circostanze che non sono state comunque contestate né smentite in alcun modo da parte della IG.ra – ritiene il Collegio di dover revocare il Pt_1
contributo di mantenimento posto a carico del padre, quale genitore a suo tempo non convivente, per il sopravvenuto mutamento delle condizioni presupposte del provvedimento presidenziale.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA RICORRENTE
Per quanto attiene alla domanda della ricorrente volta ad ottenere dal resistente un contributo per il suo mantenimento nella misura di euro 300,00 mensili – formulata in sede di memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. con contestuale richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale – si ritiene che tale domanda debba essere rigettata, richiamando le medesime ragioni poste a fondamento del provvedimento presidenziale con il quale nulla era stato disposto a titolo di mantenimento in favore della ricorrente e a carico del IG. per essere la IG.ra amministratore di sostegno CP_1 Pt_1
non solo della madre – ormai deceduta – ma comunque anche della sorella (come dichiarato dalla stessa ricorrente) percependo oltre alla pensione anche l'indennità di accompagnamento, che costituiscono misure di integrazione e sostegno del nucleo familiare.
Ad ogni modo, giova ricordare che l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole si rinviene nella necessità di ricostruire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur nella consapevolezza che tale obiettivo sarà appunto solo tendenziale, atteso che la rottura della stessa convivenza inevitabilmente comporta una alterazione (anche) delle condizioni economiche di ciascuna parte che non potrà essere integralmente ricomposta in sede giudiziale.
Come è stato chiarito a più riprese dalla stessa giurisprudenza di legittimità, se l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde
6 consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza comunque incontra un limite nel non ritenersi ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi, come nel caso di specie, mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Ed infatti, “grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile assegno dimostrare
l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (cfr. ex plurimis Cassazione Civile n.
20866 del 2021).
Ebbene i dati relativi alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi sono gli elementi da prendere a base per individuare, in un primo momento, l'an della domanda e, in caso di accertamento positivo, il suo quantum.
Deve evidenziarsi che la domanda della ricorrente finalizzata ad ottenere anche per sé un contributo al mantenimento non è stata sorretta da alcuna valida giustificazione, rifendo soltanto di essere priva di una occupazione lavorativa e di non percepire alcun reddito di lavoro, potendo contare unicamente solo grazie all'aiuto economico fornitole – prima del decesso – dalla madre e attualmente solo dalla sorella, ricoprendo nei suoi confronti la funzione di amministratore di sostegno.
Tali elementi non possono assumere ex se rilievo ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento in capo al coniuge separato, non potendosi intendere la persistenza dei doveri di solidarietà coniugale (che in effetti permangono anche dopo la separazione) nel senso di giustificare una condizione di fatto di colpevole inerzia del coniuge economicamente più debole, il quale, al contrario, in mancanza di condizioni ostative e se provvisto quindi di una capacità lavorativa generica
(come nel caso di specie, avendo la ricorrente oggi 52 anni) deve considerarsi comunque tenuto quantomeno a una effettiva attivazione nella ricerca di una occupazione ovvero comunque alla ricerca di fonti di reddito autonomo, fornendo perlomeno un principio di prova circa l'esito infruttuoso degli sforzi in questo senso profusi.
Ad ogni modo, la superiore domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento, atteso che la IG.ra
, essendo ancora amministratore di sostegno della sorella, percepisce oltre alla pensione Pt_1 anche l'indennità di accompagnamento, quali forme di sostentamento del nucleo familiare e non è gravata da alcun onere abitativo. Del resto, nessun mantenimento era stato previsto in via provvisoria all'esito dell'udienza presidenziale non essendo stato disposto nulla in tal senso da parte del
Presidente del Tribunale, decisione che non è stata nemmeno reclamata dalla ricorrente.
7 In conclusione, la domanda tesa ad ottenere l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente deve essere rigettata.
SULLE DOMANDE DI RISARCIMENTO
Occorre rilevare che la domanda di risarcimento del danno formulata da entrambe le parti non è stata più reiterata nel corso del presente giudizio e, pertanto, la stessa deve considerarsi quantomeno implicitamente rinunciata.
Ad ogni modo, a parere del Collegio non è meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria avanzata da entrambe le parti, sulla scorta dei danni patiti in conseguenza del comportamento posto in essere da entrambi i coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
In linea del tutto generale, il potenziale accoglimento della domanda di risarcimenti danni per illeciti cd. endofamiliari prescinde dalle valutazioni in punto di addebito, ben potendo accadere che pur a fronte del rigetto della domanda di addebito, ancorché fondata sulle medesime circostanze poste a sostegno della ulteriore domanda risarcitoria, quest'ultima possa trovare accoglimento, se ne sussistono i presupposti.
Le violazioni degli obblighi e dei doveri nascenti dal rapporto coniugale sebbene possano indubbiamente essere causa di sofferenza per l'altro coniuge e possano provocare la disgregazione del nucleo familiare, non automaticamente sono risarcibili, ma lo diventano solo quando l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore.
Tale violazione non opera automaticamente, ma è necessario la prova di un danno morale, risarcibile, patito a causa delle condizioni anzidette.
A tal proposito, entrambe le parti hanno formulato domanda di risarcimento – parte resistente ha anche avanzato domanda di equo risarcimento – senza addurre a sostegno della superiore domanda alcuna allegazione specifica né in ordine alle concrete modalità in cui si sarebbe verificato il presunto danno né in ordine alle effettive conseguenze.Ne consegue, pertanto, che le domande di risarcimento danni devono essere rigettate in quanto non adeguatamente provate.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito e della natura del giudizio, nonché dell'accoglimento della domanda di separazione, della reciproca soccombenza in ordine alle domande di addebito e di risarcimento del danno, e della soccombenza della ricorrente in ordine alla domanda di mantenimento in suo favore,
8 ritiene il Collegio che sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio civile in Caltagirone il 07.09.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 23, parte I, serie -, ufficio 1, anno 1995;
2. RIGETTA le rispettive domande di addebito;
3. REVOCA quanto in precedenza disposto in ordine al mantenimento del figlio , Per_3
posto a carico del IG. , per le ragioni di cui in parte motiva, con decorrenza Controparte_1
dal presente provvedimento;
4. RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore;
5. RIGETTA le rispettive domande di risarcimento;
6. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di tramettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConIGlio del 29.5.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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