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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1666/2024RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da
, c.f. , nata a [...]ù) in data Parte_1 C.F._1
09/11/1977, residente in [...]14, ai fini del presente processo elettivamente domiciliata in Torino al Corso Inghilterra nr. 17bis, presso lo Studio Legale
dell'Avv. Guido Dalmazzone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ammessa al Patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n. 1758 del 01/12/2023 dal COA
di Ivrea
- r i c o r r e n t e -
contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/12/1975 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Innocenti con domicilio eletto in Arezzo, via della Fonte Veneziana 10
per delega in atti.
- r e s i s t e n t e -
pagina 1 di 6 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 892/2022, pubblicata in data
10/08/2022 di scioglimento del matrimonio, così disporre:
a) in punto calendario di frequentazioni padre / figlio (punto 3) del dispositivo)
Disporre che il figlio possa decidere liberamente e in Persona_1 Parte_2
autonomia, secondo i propri desideri e tenuto conto dei propri impegni scolastici ed extra-scolastici,
i tempi e le modalità di frequentazione con il padre, tanto in periodo scolastico, quanto in periodo
extra scolastico.
b) in punto contributo al mantenimento del figlio (punto 5) del dispositivo della sentenza citata)
Disporre che corrisponda in favore di , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio sino Persona_2
all'indipendenza economica di quest'ultimo, la somma mensile di € 600,00, comprensiva delle spese
extra assegno, da versare entro il 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente automaticamente
secondo gli indici ISTAT;
l'Assegno Unico sarà interamente percepito dalla madre;
al venir meno
dell'assegno Unico l'importo rivalutato sarà aumentato di € 50,00, tutto l'importo annualmente
rivalutabile in base agli indici ISTAT;
dare atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre si impegna entro 1 mese a rendersi
parte attiva per far percepire interamente alla madre l'AU;
c) la madre si impegna a trasmettere le spese extra che non sono state pagate e la relativa
documentazione completa al legale di controparte;
l'importo effettivamente dovuto sarà rimborsato
dal padre in rate di € 150,00 mensili con decorrenza da 6 mesi successivi all'invio della
documentazione giustificativa completa;
il padre comunicherà al legale della madre le somme arretrate da lui pagate e di pertinenza invece
della madre (es utenze di casa), la somma effettivamente dovuta sarà compensata fino alla
concorrenza con gli arretrati di spese extra dovuti alla madre;
entrambe le parti dichiarano di rinunciare alla prescrizione delle sopra indicate poste;
d) La dichiara di rinunciare all'assegno divorzile a partire da aprile 2025 compreso;
PT
pagina 2 di 6 e) dispone la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale e della presa in carico
da parte del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva per il minore;
f) spese compensate.
g) per il resto confermare la citata sentenza in ogni altra parte;
”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti.” .
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 11.6.2024, evocava in giudizio Parte_1
premettendo che dalla relazione tra le parti è nato Controparte_1
in data 5.6.2007, il figlio . La madre ha chiesto la modifica Persona_2
della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 892/2022 di scioglimento del matrimonio tra le parti, pubblicata in data 10/08/2022 e passata in giudicato il 20.10.2022 (come da documentazione allegata in data 15.4.2025) - che ha disposto l'affido condiviso ai genitori del figlio (nato il [...]), con collocazione prevalente dello Persona_2
stesso presso la madre, contributo al mantenimento a carico del padre di € 400,00 (oltre al
50% spese extra), ed € 100,00 a titolo di assegno divorzile per la moglie, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale del convenuto – nel senso di aumentare l'importo del contributo al mantenimento del figlio ad € 600,00 e stabilire che gli incontri siano liberamente gestibili o, comunque, ridotti, dal momento che oramai il minore trascorreva pochissimo tempo con il padre e, sotto il profilo economico aveva maggiori esigenze legate proprio alla crescita.
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo in primo luogo che il rapporto padre/figlio fosse stato sempre ostacolato in tutti i modi dalla madre, ed era per questo critico da anni e che la ricorrente non aveva mai voluto cercare un lavoro;
inoltre, essendo il figlio nato il [...] avrebbe deciso da solo quando e come vedere il padre. Tanto
premesso il convenuto ha chiesto la conferma dell'entità del contributo al mantenimento del figlio e la revoca dell'assegno divorzile.
pagina 3 di 6 Le parti, avendo raggiunto l'accordo, all'udienza del 18.3.2025, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie e di ascolto del minore, e ai termini e art. 473bis.28 c.p.c., hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737
e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
Le condizioni concordate dalle parti, riguardanti gli incontri padre/figlio e il mantenimento del minore, oltre che la regolamentazione de rapporti tra le parti, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del
P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 892/2022 di scioglimento del matrimonio tra le parti, pubblicata in data 10/08/2022 e passata in giudicato il 20.10.2022,
così provvede:
pagina 4 di 6 a) in punto calendario di frequentazioni padre / figlio (punto 3) del dispositivo)
Dispone che il figlio possa decidere liberamente e Persona_2
in autonomia, secondo i propri desideri e tenuto conto dei propri impegni scolastici ed extra-scolastici, i tempi e le modalità di frequentazione con il padre, tanto in periodo scolastico, quanto in periodo extra scolastico.
b) in punto contributo al mantenimento del figlio (punto 5) del dispositivo della sentenza citata)
Dispone che corrisponda in favore di Controparte_1 PT PT
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Persona_2
sino all'indipendenza economica di quest'ultimo, la somma mensile di € 600,00,
[...]
comprensiva delle spese extra assegno, da versare entro il 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente automaticamente secondo gli indici ISTAT;
l'Assegno Unico sarà
interamente percepito dalla madre;
al venir meno dell'assegno Unico l'importo rivalutato sarà aumentato di € 50,00, tutto l'importo annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT;
dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre si impegna entro 1 mese a rendersi parte attiva per far percepire interamente alla madre l'AU;
c) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre si impegna a trasmettere le spese extra che non sono state pagate e la relativa documentazione completa al legale di controparte;
l'importo effettivamente dovuto sarà rimborsato dal padre in rate di € 150,00 mensili con decorrenza da 6 mesi successivi all'invio della documentazione giustificativa completa;
il padre comunicherà al legale della madre le somme arretrate da lui pagate e di pertinenza invece della madre (es utenze di casa),
la somma effettivamente dovuta sarà compensata fino alla concorrenza con gli arretrati di spese extra dovuti alla madre;
dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che entrambe le parti dichiarano di rinunciare alla prescrizione delle sopra indicate poste;
pagina 5 di 6 d) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la dichiara di PT
rinunciare all'assegno divorzile a partire da aprile 2025 compreso;
e) dispone la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale e della presa in carico da parte del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva per il minore;
f) spese compensate.
g) per il resto conferma la citata sentenza in ogni altra parte.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 7 maggio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1666/2024RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da
, c.f. , nata a [...]ù) in data Parte_1 C.F._1
09/11/1977, residente in [...]14, ai fini del presente processo elettivamente domiciliata in Torino al Corso Inghilterra nr. 17bis, presso lo Studio Legale
dell'Avv. Guido Dalmazzone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ammessa al Patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n. 1758 del 01/12/2023 dal COA
di Ivrea
- r i c o r r e n t e -
contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/12/1975 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Innocenti con domicilio eletto in Arezzo, via della Fonte Veneziana 10
per delega in atti.
- r e s i s t e n t e -
pagina 1 di 6 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 892/2022, pubblicata in data
10/08/2022 di scioglimento del matrimonio, così disporre:
a) in punto calendario di frequentazioni padre / figlio (punto 3) del dispositivo)
Disporre che il figlio possa decidere liberamente e in Persona_1 Parte_2
autonomia, secondo i propri desideri e tenuto conto dei propri impegni scolastici ed extra-scolastici,
i tempi e le modalità di frequentazione con il padre, tanto in periodo scolastico, quanto in periodo
extra scolastico.
b) in punto contributo al mantenimento del figlio (punto 5) del dispositivo della sentenza citata)
Disporre che corrisponda in favore di , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio sino Persona_2
all'indipendenza economica di quest'ultimo, la somma mensile di € 600,00, comprensiva delle spese
extra assegno, da versare entro il 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente automaticamente
secondo gli indici ISTAT;
l'Assegno Unico sarà interamente percepito dalla madre;
al venir meno
dell'assegno Unico l'importo rivalutato sarà aumentato di € 50,00, tutto l'importo annualmente
rivalutabile in base agli indici ISTAT;
dare atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre si impegna entro 1 mese a rendersi
parte attiva per far percepire interamente alla madre l'AU;
c) la madre si impegna a trasmettere le spese extra che non sono state pagate e la relativa
documentazione completa al legale di controparte;
l'importo effettivamente dovuto sarà rimborsato
dal padre in rate di € 150,00 mensili con decorrenza da 6 mesi successivi all'invio della
documentazione giustificativa completa;
il padre comunicherà al legale della madre le somme arretrate da lui pagate e di pertinenza invece
della madre (es utenze di casa), la somma effettivamente dovuta sarà compensata fino alla
concorrenza con gli arretrati di spese extra dovuti alla madre;
entrambe le parti dichiarano di rinunciare alla prescrizione delle sopra indicate poste;
d) La dichiara di rinunciare all'assegno divorzile a partire da aprile 2025 compreso;
PT
pagina 2 di 6 e) dispone la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale e della presa in carico
da parte del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva per il minore;
f) spese compensate.
g) per il resto confermare la citata sentenza in ogni altra parte;
”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti.” .
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 11.6.2024, evocava in giudizio Parte_1
premettendo che dalla relazione tra le parti è nato Controparte_1
in data 5.6.2007, il figlio . La madre ha chiesto la modifica Persona_2
della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 892/2022 di scioglimento del matrimonio tra le parti, pubblicata in data 10/08/2022 e passata in giudicato il 20.10.2022 (come da documentazione allegata in data 15.4.2025) - che ha disposto l'affido condiviso ai genitori del figlio (nato il [...]), con collocazione prevalente dello Persona_2
stesso presso la madre, contributo al mantenimento a carico del padre di € 400,00 (oltre al
50% spese extra), ed € 100,00 a titolo di assegno divorzile per la moglie, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale del convenuto – nel senso di aumentare l'importo del contributo al mantenimento del figlio ad € 600,00 e stabilire che gli incontri siano liberamente gestibili o, comunque, ridotti, dal momento che oramai il minore trascorreva pochissimo tempo con il padre e, sotto il profilo economico aveva maggiori esigenze legate proprio alla crescita.
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo in primo luogo che il rapporto padre/figlio fosse stato sempre ostacolato in tutti i modi dalla madre, ed era per questo critico da anni e che la ricorrente non aveva mai voluto cercare un lavoro;
inoltre, essendo il figlio nato il [...] avrebbe deciso da solo quando e come vedere il padre. Tanto
premesso il convenuto ha chiesto la conferma dell'entità del contributo al mantenimento del figlio e la revoca dell'assegno divorzile.
pagina 3 di 6 Le parti, avendo raggiunto l'accordo, all'udienza del 18.3.2025, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie e di ascolto del minore, e ai termini e art. 473bis.28 c.p.c., hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737
e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
Le condizioni concordate dalle parti, riguardanti gli incontri padre/figlio e il mantenimento del minore, oltre che la regolamentazione de rapporti tra le parti, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del
P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 892/2022 di scioglimento del matrimonio tra le parti, pubblicata in data 10/08/2022 e passata in giudicato il 20.10.2022,
così provvede:
pagina 4 di 6 a) in punto calendario di frequentazioni padre / figlio (punto 3) del dispositivo)
Dispone che il figlio possa decidere liberamente e Persona_2
in autonomia, secondo i propri desideri e tenuto conto dei propri impegni scolastici ed extra-scolastici, i tempi e le modalità di frequentazione con il padre, tanto in periodo scolastico, quanto in periodo extra scolastico.
b) in punto contributo al mantenimento del figlio (punto 5) del dispositivo della sentenza citata)
Dispone che corrisponda in favore di Controparte_1 PT PT
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Persona_2
sino all'indipendenza economica di quest'ultimo, la somma mensile di € 600,00,
[...]
comprensiva delle spese extra assegno, da versare entro il 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente automaticamente secondo gli indici ISTAT;
l'Assegno Unico sarà
interamente percepito dalla madre;
al venir meno dell'assegno Unico l'importo rivalutato sarà aumentato di € 50,00, tutto l'importo annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT;
dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre si impegna entro 1 mese a rendersi parte attiva per far percepire interamente alla madre l'AU;
c) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre si impegna a trasmettere le spese extra che non sono state pagate e la relativa documentazione completa al legale di controparte;
l'importo effettivamente dovuto sarà rimborsato dal padre in rate di € 150,00 mensili con decorrenza da 6 mesi successivi all'invio della documentazione giustificativa completa;
il padre comunicherà al legale della madre le somme arretrate da lui pagate e di pertinenza invece della madre (es utenze di casa),
la somma effettivamente dovuta sarà compensata fino alla concorrenza con gli arretrati di spese extra dovuti alla madre;
dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che entrambe le parti dichiarano di rinunciare alla prescrizione delle sopra indicate poste;
pagina 5 di 6 d) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la dichiara di PT
rinunciare all'assegno divorzile a partire da aprile 2025 compreso;
e) dispone la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale e della presa in carico da parte del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva per il minore;
f) spese compensate.
g) per il resto conferma la citata sentenza in ogni altra parte.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 7 maggio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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