Ordinanza collegiale 26 maggio 2022
Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Sentenza 3 aprile 2024
Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00351/2025REG.PROV.COLL.
N. 03512/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3512 del 2024, proposto da La MB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Ponza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Latina, viale F. Petrarca 7
nei confronti
Unipesca 2002 di CE LE, MA e ES & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Parisella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 255/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponza, di Unipesca 2002 di CE LE, MA e ES & C. Snc;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Toni De Simone e Manuela Bianchi per delega dell'Avv. Domenico Bianchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La società La MB Srl propone appello contro il Comune di Ponza e nei confronti della controinteressata società UNIPESCA 2022, costituiti in giudizio in primo grado, per l’annullamento, previa sospensione, della sentenza n. 255/2024 del TAR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, che ha respinto il suo ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. 11 del 22 aprile 2022; la nota prot. 1820 di avvio del procedimento e la nota in data 17 dicembre 2022 dell’Arch. Cardarelli di ricognizione dello stato dei luoghi
2 – Narra l’appellante che a seguito ad un incendio verificatosi il 25 Maggio 1983, il dante causa sig. IO IP aveva ricostruito i locali ed in data 29 dicembre 1994 ottenuto il titolo edilizio in sanatoria prot. n. 1967 del 1993, dotato di regolare autorizzazione paesaggistica rilasciata con provvedimento prot. n. 1532 del 20 gennaio 1990 dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Latina.
Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, l’immobile oggetto di ordinanza di demolizione, oltre ad essere oggetto di regolare titolo edilizio, sarebbe dotato di certificazione di agibilità e di certificato di idoneità statica acquisto al protocollo del Comune di Ponza al n. 7235 dell’8 agosto 1995. Da allora, il manufatto sarebbe rimasto totalmente immutato e non sarebbe stata eseguita alcuna opera abusiva. L’appellante sarebbe inoltre sempre stato titolare dell’originaria concessione demaniale, successivamente sempre prorogata sino al 2033 ed avrebbe sempre esercitato la sua attività nei locali oggetto oggi di ingiunzione.
In data 27 ottobre 2015, a seguito della richiesta di proroga della concessione, il Comune di Ponza peraltro avviava il procedimento di rigetto dell’istanza di proroga sul presupposto che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata con provvedimento prot. n. 1532 del 20 gennaio 1990, esprimesse il parere positivo alla sanatoria ma sul presupposto della “amovibilità della struttura” e che tale struttura non fosse amovibile; inoltre, sosteneva che l’autorizzazione paesaggistica era limitata alla scadenza della concessione demaniale.
Nelle memorie partecipative, a confutazione di quanto adombrato dal Comune, la società produceva una perizia giurata che acclarava la conformità del manufatto al titolo originario e all’autorizzazione paesaggistica e la sua facile amovibilità. La stessa Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali a seguito di due sopralluoghi con il funzionario di zona e con il personale dell’Ufficio tecnico e dell’Ufficio demanio del Comune di Ponza, con atto prot. n. 545 del 16 Gennaio 2020 accertava sia la persistente validità dell’autorizzazione paesaggistica, sia la conformità del manufatto al titolo originario e all’autorizzazione paesaggistica. Quindi l’interessato con diffida del 10 Giugno 2021 sollecitava il rilascio del provvedimento di estensione della concessione, che veniva prorogata fino al 31 dicembre 2033 con atto del 24 giugno 2021 con prot. 763.
Peraltro, a seguito di un esposto della società odierna resistente il Comune avviava un nuovo “ procedimento finalizzato alla verifica della regolarità urbanistico/demaniale per l'esercizio delle attività sopra indicate esercitate dalla soc. La MB SR ” e, dopo aver valutato la documentazione e le osservazioni dell’interessata, convocava un incontro con le altre autorità competenti, che invitavano il Comune: “ ad intraprendere tutte le azioni di tutela degli interessi pubblici avviando la procedura di sgombero e messa in pristino dello stato dei luoghi ”. Pertanto, riferisce l’appellante, il Comune senza informare della precedente istruttoria ed ignorando anche gli esiti favorevoli all’appellante del “parere pro veritate” commissionato, disponeva la demolizione dell’intero fabbricato con la citata ordinanza n. 11 del 22 Aprile 2022.
Tale ordinanza veniva impugnata unitamente agli atti propedeutici davanti al TAR del Lazio – Sezione staccata di Latina. Nel corso del giudizio di primo grado, il Comune effettuava una ulteriore ricognizione dell’esistente da parte del Dirigente del Servizio Urbanistica, dalla quale emergeva che i lavori già contestati come abusivi nell’ordinanza di demolizione del 2022 erano in parte coincidenti con i lavori che l’amministratore della società ricorrente aveva preannunciato di voler eseguire con una comunicazione inviata all’Ente in data 14 ottobre 1998 conseguendone la diffida del Comune a non eseguire alcun lavoro, comunque successivo alla sanatoria del 1994, in assenza di titolo edilizio. Avverso la predetta relazione veniva proposto ricorso per motivi aggiunti.
3 – Il TAR dopo aver accolto la domanda cautelare respingeva il ricorso con la sentenza appellata, ritenendo non sussistente l’autorizzazione paesaggistica, assorbendo le ulteriori censure e dichiarando inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. Nelle more decedeva il Sig. IO IP e ad esso succedeva quale legale rappresentante della Società la MB Srl il figlio, Sig. NO IP, che appellava la sentenza del TAR deducendo plurimi motivi.
4 – Si costituivano in giudizio il Comune intimato e la società controinteressata per difendere la legittimità dei provvedimenti impugnati e, di conseguenza, l’esattezza della sentenza appellata e l’infondatezza dell’appello. Le parti mettevano ulteriormente a punto le rispettive difese mediante un ripetuto scambio di memorie.
5 – In sede di sommaria delibazione, con ordinanza del 21 maggio 2024 la Sezione accoglieva la domanda cautelare “ Considerato che il complesso contenzioso, comprendente i controversi e non univoci temi della precarietà o facile amovibilità delle opere, della idoneità del parere reso a consumare il potere di valutazione dei profili ambientali e dell’idoneità dell’attività amministrativa considerata a generare un legittimo affidamento dei privati, necessita di un più approfondito esame in sede di merito; Ritenuto di fissare la trattazione di merito all’udienza pubblica del 19 novembre 2024; Rilevato che nelle more la domanda cautelare deve essere accolta, sotto il profilo del paventato danno grave ed irreparabile derivante dalla disposta demolizione e dalla impossibilità di proseguire un’attività economica già autorizzata ”.
6 – Nel merito, la società appellante deduce i motivi di diritto di seguito sintetizzati.
6.1 – In primo luogo, si afferma l’erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che il manufatto fosse privo di autorizzazione paesaggistica, in quanto la sentenza mostra di non aver tenuto affatto conto del parere paesaggistico sopraindicato, rilasciato nel 1990 e successivamente confermato con il medesimo tenore dalla Soprintendenza ai beni archeologici e paesaggistici, che è articolazione del Ministero competente ad effettuare valutazioni paesaggistiche.
6.2 - Inoltre l’appellante assume la necessità di tutelare l’affidamento del privato in ordine al ritenuto possesso dell’autorizzazione, non avendo l’Ente contestato alcunché per un lungo lasso temporale.
6.3 – Vengono poi riproposti i motivi ulteriori non esaminati dal TAR, che ha ritenuto assorbente la mancanza di autorizzazione paesaggistica.
7 – Le censure dedotte in appello avverso la sentenza del TAR non sono fondate.
7.1 – in primo luogo, premesso che in relazione alla natura dell’area di sedime delle opere l’autorizzazione paesaggistica era certamente necessaria sia per poter rilasciare la concessione edilizia in sanatoria del 1994, relativa ai manufatti precari e facilmente rimuovibili, sia per poter sanare i lavori comunque abusivamente realizzati nel 1998, non risulta che tale autorizzazione paesaggistica sia stata mai richiesta alla Regione Lazio, unica autorità competente al suo rilascio a seguito del trasferimento delle relative competenze, fatti salvi i poteri di controllo sostitutivo del Ministero espressamene e tassativamente previsti.
Infatti l’autorizzazione paesaggistica nel caso in esame è atto riservato alla competenza esclusiva della Regione, non ammettendo la disposizione dell’art. 7 della legge n.1497/39 equipollenti. La stessa LE SS , invocata dall’appellante, all’art. 1 ribadisce come l’autorizzazione di cui all’art. 7 della L. 1497/1939 debba essere rilasciata dalla Regione, unico soggetto al quale può essere richiesta. Le Regioni danno comunicazione al Ministero delle autorizzazioni rilasciate entro sessanta giorni dal rilascio e il potere sostitutivo del Ministero interviene in caso di mancata trasmissione nel predetto termine o nel caso di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ipotesi entrambe assenti nella fattispecie considerata.
Risulta quindi evidente l’incompetenza della Soprintendenza al rilascio (o al diniego) dell’autorizzazione, dovendosi ritenere il suo parere paesaggistico del 1990, rilasciato alla Capitaneria di Porto di Ponza ai soli fini delle competenze di tale Ente al rilascio della concessione demaniale, del tutto irrilevante ai fini edilizi e urbanistici. Parimenti irrilevante è quindi l’invocata “conferma espressa” della validità del detto parere, cui la Soprintendenza ha proceduto nel 2020, essendo tale ultima esternazione della Soprintendenza meramente confermativa di un precedente atto irrilevante ai fini che qui interessano.
Ne consegue, così come evidenziato dal TAR, l’esattezza dell’accertamento, da parte del Comune, del difetto assoluto del titolo paesaggistico, tanto in relazione alla concessione in sanatoria del 1994, quanto ad ogni intervento edilizio successivo.
7.2 – In secondo luogo, il parere paesaggistico in esame era stato rilasciato in relazione ad opere precarie facilmente amovibili, mentre dai successivi accertamenti del Comune risulta la presenza di manufatti stabilmente infissi al suolo e non rimuovibili senza alterare lo stato dei luoghi, come l’ampia platea in cemento, con area pavimentata, sulla quale risultano infisse travi in ferro di notevole spessore, sorreggenti la copertura ed unite da una stabile tamponatura in materiale prefabbricato, e ciò anche a voler ignorare le opere edilizie riferite alla cucina ed ai sanitari in quanto allocate, secondo la tesi di parte appellante, su altra area.
7.3 – Le pregresse considerazioni valgono anche a far escludere la sussistenza del dedotto legittimo affidamento, in quanto una situazione di prolungata illegalità non è ragione idonea a giustificare una ulteriore protrazione dell’illecito (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, Ad. Plen. 9 del 2017).
7.4 – Una tale tutela viene, al contrario, in rilievo in relazione alle modalità di rimozione (o eventualmente di conformazione e conseguente sanatoria nei limiti di legge) dell’abuso, che dovranno espressamente considerare la necessità di non precludere o ostacolare oltre il necessario, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l’esercizio dell’attività di ristorazione, oramai da tempo avviata ed a lungo tollerata con la conseguente formazione, in via di fatto, di un avviamento d’impresa ormai divenuto meritevole di tutela, nei limiti consentiti dal superiore interesse pubblico urbanistico, secondo il principio di civiltà giuridica dell’ordinamento factum infectum fieri nequit .
7.5 – Infine, la non fondatezza delle censure dedotte avverso l’appellata sentenza, con la conseguente declaratoria del carattere abusivo delle opere in esame, fa venire meno l’interesse della parte appellante all’esame delle ulteriori censure dedotte ma ritenute assorbite in primo grado.
8 – In conclusione l’appello deve essere respinto. La complessità e non univocità della fattispecie controversa motiva, infine, la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO