Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 172
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittima mancata attivazione del contraddittorio preventivo

    La doglianza è destituita di fondamento poiché le omesse dichiarazioni dei redditi rendono palese la sussistenza di un pericolo per la riscossione. In ogni caso, la fase di contraddittorio preventivo è stata svolta a seguito dell'istanza di procedimento per adesione.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione dello stato di evasore totale

    La giurisprudenza di legittimità afferma che la dichiarazione IVA presentata oltre il termine di 90 gg. è giuridicamente omessa e comporta l'attivazione del procedimento induttivo.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 39 cit. per errata valutazione del PVC

    La Corte ha ritenuto fondata la tesi della ricorrente relativa alla violazione del principio di competenza, poiché il contratto di appalto è stato stipulato nel 2020 e le fatture emesse a fine dicembre 2020 rappresentavano un acconto su lavori non ancora ultimati.

  • Accolto
    Violazione del principio di competenza

    Appare fondata la tesi della ricorrente relativa ad una violazione del principio c.d. di “competenza” sancito dall'art. 109 co. 2 lett. b del TUIR. Dall'esame delle risultanze istruttorie emerge che il contratto di appalto è stato stipulato nel 2020 e le fatture emesse a fine dicembre 2020 rappresentano un acconto sul compenso spettante all'appaltatrice, non essendo collegate ad alcun SAL.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 172
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 172
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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