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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1002/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030200165/2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030200165/2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030200165/2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 11.9.2025, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Avellino, la società ricorrente -esercente attività di “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”) impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato il 14.3.25, relativo all'anno d'imposta 2020, basato su un accertamento induttivo del reddito d'impresa ex art. 39 DPR 600/73, in forza di un'indagine finanziaria della GdF di Avellino Nucleo Operativo Sezione Operativa Volante relativa agli anni 2020 e 2021, conclusasi con PVC attestante l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini Ires ed Irap e la presentazione della dichiarazione Iva in data 27.8.21, con ritardo superiore a n. 90 gg. dalla scadenza ordinaria (29.7.21) e quindi anch'essa considerata omessa.
La società ricorrente deducendone la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) illegittima mancata attivazione del contraddittorio preventivo, giustificato dal pericolo per la riscossione, e la violazione dell'art. 6 bis co. 2 della Legge 212/2000; -2) erronea attribuzione dello stato di evasore totale , atteso che la dichiarazione Iva, presentata oltre il termine di 90 gg., poteva considerarsi omessa solo ai fini amministrativi, ma non ai fini della valutazione della posizione del contribuente;
-3) per violazione dell'art. 39 cit., avendo l'A.F. erroneamente valutato le risultanze del pvc della Guardia di Finanza, ritenendo l'intero fatturato di
€ 330.000,00 come ricavi dell'esercizio 2020, senza considerare il contesto economico ed, in particolare, la genesi dei rapporti contrattuali di appalto e noleggio con opzione di acquisto intercorsi tra la ricorrente (quale appaltatrice) e la Società_1 S.P.A. (società committente); -4) violazione del principio c.d. di “competenza sancito dall'art. 109 co. 2 lett. b del TUIR.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso, del quale chiedeva il rigetto siccome infondato, con vittoria di spese di lite.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, sottolineando la contraddittorietà dell'operato dell'Ufficio e l'uso strumentale e parziale degli atti del procedimento penale, come reso palese dal deposito del provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Avellino in data 14.6.23 in merito al procedimento relativo alla piena liceità dei lavori oggetto del contratto di appalto intercorso con la Società_1 S.p.A. in forza di permesso di costruire n. 15/2020 rilasciato dal Comune di Mercogliano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
Il contraddittorio preventivo
In via preliminare, va rilavato che destituita di fondamento è la doglianza relativa alla violazione dell'art. 6 bis co. 2 della Legge 212/2000, atteso che le non contestate omesse dichiarazioni dei redditi, nonostante lo svolgimento dell'attività d'impresa per il periodo d'imposta in lite, rendono palese la sussistenza di un pericolo per la riscossione, avendo determinato l'attivazione di un'indagine finanziaria da parte della GdF di Avellino Nucleo Operativo Sezione Operativa Volante relativa agli anni 2020 e 2021, conclusasi con il
PVC in atti.
In ogni caso, la fase di preventivo contraddittorio è stata comunque svolta a seguito della presentazione da parte della ricorrente dell'istanza di procedimento per adesione ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 218/1997.
Il medoto induttivo puro
Priva di pregio è la doglianza relativa all'illegittima applicazione del metodo induttivo di cui all'art. 39 co. 2 lett. d) DPR 600/73.
Invero, in punto di diritto, è pacifico che nel caso di omessa dichiarazione (come avvenuto nel caso in esame almeno per le dichiarazioni Ires ed Irap) l'accertamento del reddito d'impresa può essere legittimamente calcolato da parte dell'Amministrazione Finanziaria tramite l'utilizzo di qualunque elemento probatorio e induttivo con presunzioni semplici, essendo onere del contribuente dedurre e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa tributaria.
Poi, la giurisprudenza di legittimità afferma che la dichiarazione Iva presentata oltre il termine di 90 gg. ai sensi dell'art. 2 DPR 322/1998 è giuridicamente omessa e comporta l'attivazione del procedimento induttivo ex art. 39 co. 2 citato (cfr. Cass. ord. 28509/2025).
La determinazione del reddito d'impresa
Passando, a questo, punto alle contestazioni attinente al merito dell'atto impugnato, giova evidenziare come, nel caso in esame, il reddito d'impresa sono stati accertati dall'A.F., in base alle risultanze della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza, come riportate nel PVC.
In particolare, per la determinazione dei componenti positivi nella misura di € 390.000,00, è stato considerato l'intero fatturato di € 330.000,00 come corrispondente ai ricavi di esercizio. A tale somma è stata sommata quella di € 60.000,00 relativa alle rimanenze finali consegnato il 25.11.15 al contribuente.
Poi, sono stati considerati i costi, nella misura dichiarata di € 112.075,00. Ed è stato, in tal modo determinato un reddito imponibile di € 277.925,00.
Il principio di competenza
Ebbene, appare fondata la tesi della ricorrente relativa ad una violazione del principio c.d. di “competenza” sancito dall'art. 109 co. 2 lett. b del TUIR.
In particolare, dall'attento esame delle risultanze istruttorie versate in atti, emergenti in gran parte dal PVC della GdF emerge che il contratto di appalto, in esecuzione del quale sono state emesse due fatture di
€ 300.000,00 complessivi riprese a tassazione) è stato stipulato tra la ricorrente (in qualità di appaltatrice e la Società_1 S.p.A. (committente) in data 24.11.20 (con una integrazione delle pattuizioni in data 20.12.22).
Il contratto di appalto ha ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un immobile in Mercogliano alla Indirizzo_1, assentiti con permesso di costruire del Comune di Mercogliano n. 15/2020 rilasciato in data 23.11.20, per l'importo complessivo di € 1.342.915,38.
Le fatture in esame hanno ad oggetto evidentemente un acconto sul compenso spettante all'appaltatrice, odierna ricorrente. Tanto emerge dalla lettura delle stesse fatture, che recano le indicazioni seguenti:
“Emettiamo fattura in acconto su lavori edili di demolizione e sbancamento presso v/ cantiere in Mercogliano”,
“Emettiamo fattura per acconto su lavori cantiere in Indirizzo_1”.
Infatti, le fatture sono state emesse alla fine del mese di dicembre 2020 (in data 31.12.2020) e non sono collegate ad alcun SAL.
In punto di diritto, giova evidenziare come l'art. 109 co. 2 lett. b del TUIR prevede che “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”.
Conclusione
Pertanto, appare illegittimo l'avviso di accertamento impugnato laddove considera la somma di € 300.000,00 quali componenti positivi del reddito per l'anno 2020.
Da quanto accertato discende, come diretta conseguenza, la nullità parziale dell'atto impugnato limitamente all'inserimento tra i componenti positivi del reddito della somma suindicata.
L'Ufficio, dunque, dovrà ricalcolare le imposte dovute sulla base della presente decisione.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va in parte accolto, con parziale annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite
Le spese di lite vengono compensate sussistrando gravi ragioni, ex art. 15 co. 2 D.lgs. 546/1992 (art. 59
TUGT), attesa la complessità dell'esame delle risultanze istruttorie ed il fatto che la ricorrente è incorsa in evidenti omissioni dichiarative.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione;
compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1002/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030200165/2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030200165/2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030200165/2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 11.9.2025, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Avellino, la società ricorrente -esercente attività di “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”) impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato il 14.3.25, relativo all'anno d'imposta 2020, basato su un accertamento induttivo del reddito d'impresa ex art. 39 DPR 600/73, in forza di un'indagine finanziaria della GdF di Avellino Nucleo Operativo Sezione Operativa Volante relativa agli anni 2020 e 2021, conclusasi con PVC attestante l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini Ires ed Irap e la presentazione della dichiarazione Iva in data 27.8.21, con ritardo superiore a n. 90 gg. dalla scadenza ordinaria (29.7.21) e quindi anch'essa considerata omessa.
La società ricorrente deducendone la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) illegittima mancata attivazione del contraddittorio preventivo, giustificato dal pericolo per la riscossione, e la violazione dell'art. 6 bis co. 2 della Legge 212/2000; -2) erronea attribuzione dello stato di evasore totale , atteso che la dichiarazione Iva, presentata oltre il termine di 90 gg., poteva considerarsi omessa solo ai fini amministrativi, ma non ai fini della valutazione della posizione del contribuente;
-3) per violazione dell'art. 39 cit., avendo l'A.F. erroneamente valutato le risultanze del pvc della Guardia di Finanza, ritenendo l'intero fatturato di
€ 330.000,00 come ricavi dell'esercizio 2020, senza considerare il contesto economico ed, in particolare, la genesi dei rapporti contrattuali di appalto e noleggio con opzione di acquisto intercorsi tra la ricorrente (quale appaltatrice) e la Società_1 S.P.A. (società committente); -4) violazione del principio c.d. di “competenza sancito dall'art. 109 co. 2 lett. b del TUIR.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso, del quale chiedeva il rigetto siccome infondato, con vittoria di spese di lite.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, sottolineando la contraddittorietà dell'operato dell'Ufficio e l'uso strumentale e parziale degli atti del procedimento penale, come reso palese dal deposito del provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Avellino in data 14.6.23 in merito al procedimento relativo alla piena liceità dei lavori oggetto del contratto di appalto intercorso con la Società_1 S.p.A. in forza di permesso di costruire n. 15/2020 rilasciato dal Comune di Mercogliano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
Il contraddittorio preventivo
In via preliminare, va rilavato che destituita di fondamento è la doglianza relativa alla violazione dell'art. 6 bis co. 2 della Legge 212/2000, atteso che le non contestate omesse dichiarazioni dei redditi, nonostante lo svolgimento dell'attività d'impresa per il periodo d'imposta in lite, rendono palese la sussistenza di un pericolo per la riscossione, avendo determinato l'attivazione di un'indagine finanziaria da parte della GdF di Avellino Nucleo Operativo Sezione Operativa Volante relativa agli anni 2020 e 2021, conclusasi con il
PVC in atti.
In ogni caso, la fase di preventivo contraddittorio è stata comunque svolta a seguito della presentazione da parte della ricorrente dell'istanza di procedimento per adesione ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 218/1997.
Il medoto induttivo puro
Priva di pregio è la doglianza relativa all'illegittima applicazione del metodo induttivo di cui all'art. 39 co. 2 lett. d) DPR 600/73.
Invero, in punto di diritto, è pacifico che nel caso di omessa dichiarazione (come avvenuto nel caso in esame almeno per le dichiarazioni Ires ed Irap) l'accertamento del reddito d'impresa può essere legittimamente calcolato da parte dell'Amministrazione Finanziaria tramite l'utilizzo di qualunque elemento probatorio e induttivo con presunzioni semplici, essendo onere del contribuente dedurre e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa tributaria.
Poi, la giurisprudenza di legittimità afferma che la dichiarazione Iva presentata oltre il termine di 90 gg. ai sensi dell'art. 2 DPR 322/1998 è giuridicamente omessa e comporta l'attivazione del procedimento induttivo ex art. 39 co. 2 citato (cfr. Cass. ord. 28509/2025).
La determinazione del reddito d'impresa
Passando, a questo, punto alle contestazioni attinente al merito dell'atto impugnato, giova evidenziare come, nel caso in esame, il reddito d'impresa sono stati accertati dall'A.F., in base alle risultanze della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza, come riportate nel PVC.
In particolare, per la determinazione dei componenti positivi nella misura di € 390.000,00, è stato considerato l'intero fatturato di € 330.000,00 come corrispondente ai ricavi di esercizio. A tale somma è stata sommata quella di € 60.000,00 relativa alle rimanenze finali consegnato il 25.11.15 al contribuente.
Poi, sono stati considerati i costi, nella misura dichiarata di € 112.075,00. Ed è stato, in tal modo determinato un reddito imponibile di € 277.925,00.
Il principio di competenza
Ebbene, appare fondata la tesi della ricorrente relativa ad una violazione del principio c.d. di “competenza” sancito dall'art. 109 co. 2 lett. b del TUIR.
In particolare, dall'attento esame delle risultanze istruttorie versate in atti, emergenti in gran parte dal PVC della GdF emerge che il contratto di appalto, in esecuzione del quale sono state emesse due fatture di
€ 300.000,00 complessivi riprese a tassazione) è stato stipulato tra la ricorrente (in qualità di appaltatrice e la Società_1 S.p.A. (committente) in data 24.11.20 (con una integrazione delle pattuizioni in data 20.12.22).
Il contratto di appalto ha ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un immobile in Mercogliano alla Indirizzo_1, assentiti con permesso di costruire del Comune di Mercogliano n. 15/2020 rilasciato in data 23.11.20, per l'importo complessivo di € 1.342.915,38.
Le fatture in esame hanno ad oggetto evidentemente un acconto sul compenso spettante all'appaltatrice, odierna ricorrente. Tanto emerge dalla lettura delle stesse fatture, che recano le indicazioni seguenti:
“Emettiamo fattura in acconto su lavori edili di demolizione e sbancamento presso v/ cantiere in Mercogliano”,
“Emettiamo fattura per acconto su lavori cantiere in Indirizzo_1”.
Infatti, le fatture sono state emesse alla fine del mese di dicembre 2020 (in data 31.12.2020) e non sono collegate ad alcun SAL.
In punto di diritto, giova evidenziare come l'art. 109 co. 2 lett. b del TUIR prevede che “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”.
Conclusione
Pertanto, appare illegittimo l'avviso di accertamento impugnato laddove considera la somma di € 300.000,00 quali componenti positivi del reddito per l'anno 2020.
Da quanto accertato discende, come diretta conseguenza, la nullità parziale dell'atto impugnato limitamente all'inserimento tra i componenti positivi del reddito della somma suindicata.
L'Ufficio, dunque, dovrà ricalcolare le imposte dovute sulla base della presente decisione.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va in parte accolto, con parziale annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite
Le spese di lite vengono compensate sussistrando gravi ragioni, ex art. 15 co. 2 D.lgs. 546/1992 (art. 59
TUGT), attesa la complessità dell'esame delle risultanze istruttorie ed il fatto che la ricorrente è incorsa in evidenti omissioni dichiarative.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione;
compensa le spese.