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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 29/10/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 89/2025
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. CO PA Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letti i ricorsi depositati da (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pugi e dall'avv. Francesca Garzia, e da Pt_2
(c.f. ) e (c.f. , rappresentati
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Pierluigi Fabbri unitamente e disgiuntamente all'avv. Giacomo Romanelli, volti alla dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di
[...]
(c.f. ), in persona della legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, , con sede legale in Arezzo, via della Fiorandola n. 74, nonché Controparte_1 della socia accomandataria (c.f. ); Controparte_1 C.F._4 rilevato che la società ha ricevuto in notifica il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza a mezzo pec a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40 CCII, mentre alla socia a CP_1 notifica è stata eseguita a mezzo ufficiale giudiziario;
rilevato che all'udienza odierna i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
il ricorso debba trovare accoglimento:
- sussiste, anzitutto, la competenza territoriale di questo tribunale, trovandosi la sede legale dell'impresa nel circondario aretino;
Co
- la legittimazione dei ricorrenti risulta da titoli giudiziari e da una diffida accertativa dell;
- non vi sono ragioni per ritenere che sussistano congiuntamente i requisiti dimensionali dell'impresa maggiore di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
- l'insolvenza è comprovata dal fatto che i tre ricorrenti sono gli ex dipendenti dell'impresa, ai quali non è stato corrisposto per intero il TFR;
due dei ricorrenti hanno anche tentato il pignoramento mobiliare con esito negativo;
rilevato che la società resistente ha la forma della SNC e, pertanto, ai sensi dell'art. 256 CCII, si produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile;
P.Q.M.
Visti gli artt. 41, 49 e 121 CCII
1 DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di (c.f. Controparte_1 Controparte_1 CP_1
), nonché della socia accomandataria (c.f. P.IVA_1 Controparte_1
); C.F._4
NOMINA giudice delegato alla procedura il DOTT. FEDERICO PANI;
NOMINA curatore la DOTT.SSA SOFIA invitandolo: Parte_4
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del soggetto assoggettato a liquidazione giudiziale (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCII;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma);
6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCII (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno 18.2.2026, ore 10:00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R.
30.05.2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il presidente est
CO PA
3
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. CO PA Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letti i ricorsi depositati da (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pugi e dall'avv. Francesca Garzia, e da Pt_2
(c.f. ) e (c.f. , rappresentati
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Pierluigi Fabbri unitamente e disgiuntamente all'avv. Giacomo Romanelli, volti alla dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di
[...]
(c.f. ), in persona della legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, , con sede legale in Arezzo, via della Fiorandola n. 74, nonché Controparte_1 della socia accomandataria (c.f. ); Controparte_1 C.F._4 rilevato che la società ha ricevuto in notifica il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza a mezzo pec a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40 CCII, mentre alla socia a CP_1 notifica è stata eseguita a mezzo ufficiale giudiziario;
rilevato che all'udienza odierna i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
il ricorso debba trovare accoglimento:
- sussiste, anzitutto, la competenza territoriale di questo tribunale, trovandosi la sede legale dell'impresa nel circondario aretino;
Co
- la legittimazione dei ricorrenti risulta da titoli giudiziari e da una diffida accertativa dell;
- non vi sono ragioni per ritenere che sussistano congiuntamente i requisiti dimensionali dell'impresa maggiore di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
- l'insolvenza è comprovata dal fatto che i tre ricorrenti sono gli ex dipendenti dell'impresa, ai quali non è stato corrisposto per intero il TFR;
due dei ricorrenti hanno anche tentato il pignoramento mobiliare con esito negativo;
rilevato che la società resistente ha la forma della SNC e, pertanto, ai sensi dell'art. 256 CCII, si produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile;
P.Q.M.
Visti gli artt. 41, 49 e 121 CCII
1 DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di (c.f. Controparte_1 Controparte_1 CP_1
), nonché della socia accomandataria (c.f. P.IVA_1 Controparte_1
); C.F._4
NOMINA giudice delegato alla procedura il DOTT. FEDERICO PANI;
NOMINA curatore la DOTT.SSA SOFIA invitandolo: Parte_4
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del soggetto assoggettato a liquidazione giudiziale (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCII;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma);
6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCII (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno 18.2.2026, ore 10:00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R.
30.05.2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il presidente est
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