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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/10/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4488/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dott. IO Avallone – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Paola Gaetana Bruno;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Iacopino;
RESISTENTE
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Gilda
Avena;
RESISTENTE nonché
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa
[...] dell'avv. Giovanni Arcidiacono;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2021 parte ricorrente proponeva opposizione - limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n.
03420219001194336000.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420031010264787000 (notificata in data 26.1.2004) – Ente creditore CP_
– relativo a contributi DM 10/V, somme aggiuntive, spese di notifica, anni di riferimento 1997,
1998,1999, 2000, 2001 e 2002, per un ammontare complessivo di € 15.025,05; - alla cartella di pagamento n. 03420120052581758000 (notificata in data 14.1.2013) – Ente creditore
– relativo a rate premio, interessi su rate premio e sanzioni civili rate premio, anni di riferimento CP_3
2007, 2011 e 2012, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 450,86;
- alla cartella di pagamento n. 03420140001942921000 (notificata in data 7.3.2014) – Ente creditore
– relativo a premio rate, interessi L. 449/97 e L. 144/99 rata, sanzioni civili regolazioni premio CP_3
e sanzioni civili rate premio, anni di riferimento 2011, 2012 e 2013, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 808,16;
- alla cartella di pagamento n. 03420140022520278000 (notificata in data 8.1.2015) – Ente creditore
– relativo a premio rate, interessi L. 449/97 e L. 144/99 rata, sanzioni civili regolazioni premio CP_3
e sanzioni civili rate premio, anni di riferimento 2012, 2013 e 2014, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 1.064,33;
- alla cartella di pagamento n. 03420150020037767000 (notificata in data 19.10.2015) – Ente creditore
– relativo a premio rate, sanzioni civili regolazioni premio e sanzioni civili rate premio, anni di CP_3 riferimento 2013, 2014 e 2015, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 916,46;
- alla cartella di pagamento n. 03420150031808941000 (notificata in data 14.3.2016) – Ente creditore
– relativo a premio rata e sanzioni civili rate premio, anno di riferimento 2015, nonché spese di CP_3 notifica, per un ammontare complessivo di € 218,72;
- alla cartella di pagamento n. 03420160026299377000 (notificata in data 1.10.2016) – Ente creditore
– relativo a premio rate e sanzioni civili rate premio, anni di riferimento 2015 e 2016, nonché CP_3 spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 619,56;
- alla cartella di pagamento n. 03420170017927340000 (notificata in data 4.9.2017) – Ente creditore
– relativo a premio rate e sanzioni civili rate premio, anni di riferimento 2016 e 2017, nonché CP_3 spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 785,10;
- alla cartella di pagamento n. 03420170033269007000 (notificata in data 13.3.2018) – Ente creditore
– relativo a premio rata e sanzioni civili rate premio, anno di riferimento 2017, nonché spese di CP_3 notifica, per un ammontare complessivo di € 194,48;
- alla cartella di pagamento n. 03420180018166792000 (notificata in data 31.8.2018) – Ente creditore
– relativo a premio rate e sanzioni civili rate premio, anni di riferimento 2017 e 2018, nonché CP_3 spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 560,15; CP_
- all'avviso di addebito n. 33420130000756468000 (notificato in data 4.4.2013) – Ente creditore
– relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2011 e 2012, per un ammontare complessivo di € 1.232,95;
e così per un totale - esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 21.875,82. Tanto premesso, il ricorrente eccepiva e deduceva: - la mancata notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione di pagamento;
- la mancata allegazione delle relative cartelle e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione; - la mancata trasparenza in merito al calcolo degli interessi e la violazione diritto di difesa;
- la mancata trasparenza dell'intimazione di pagamento e, dunque, l'assenza di elementi essenziali;
- la carenza assoluta di una valida sottoscrizione dell'avviso impugnato e consequenzialmente la giuridica inesistenza dell'atto stesso;
- l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art 3 commi 9 –
10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; - la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa ed irregolare notificazione della stessa.
Concludeva chiedendo: “l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 034 2021 90011943 36/000 impugnata per il grave pregiudizio che ne ricorrerebbe;
a) Nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, dell'intimazione di pagamento n. CP_4
034 2021 90011943 36/000, limitatamente ai crediti previdenziali e di nonchè di ogni ulteriore CP_3 atto e/o provvedimento ad esso nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
b) accertare l'illegittimità della pretesa contenuta dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
c) Con condanna al pagamento delle spese e competenze tutte di lite con accessori di legge;
d) in estremo subordine manlevare parte ricorrente nella denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in considerazione della posizione reddituale attestata nella dichiarazione allegata ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. e successive modifiche.”.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando in primis la regolarità della Controparte_5 notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Altresì, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'avviso di addebito n. 33420130000756468000, la regolarità formale CP_2 dell'intimazione di pagamento opposta, l'insussistenza dell'invocata prescrizione successivamente alla data di consegna dei ruoli al concessionario e, in ogni caso, nel merito l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche l' che svolgeva ampie ed articolate difese volte a dimostrare CP_2
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, la ritualità della notifica dell'avviso di addebito n.33420130000756468000, la mancata opposizione all'avviso di addebito nel termine di cui all'art. 24, comma 5, D.lgs. 46/1999
e contestando, comunque, l'insussistenza dell'invocata prescrizione almeno sino all'affidamento del ruolo alla concessionaria della riscossione. Si costituiva, parimenti, l' eccependo la nullità dell'avversa domanda ai sensi e per gli effetti CP_3 di cui all'art. 414 c.p.c., l'inammissibilità dell'opposizione per mancata impugnazione delle cartelle sottese all'intimazione nel termine di cui all'art. 24 del D.L.vo n. 46/99 e l'insussistenza della prescrizione contestata.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui CP_6
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva degli Enti impositori in ragione della titolarità in capo agli stessi dei crediti azionati.
Va, innanzitutto, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge - a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato vizi contenutistici (difetto di motivazione, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, omessa allegazione dei titoli) e l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del
1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile
a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 16.12.2021, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 19.11.2021 (cfr. data di notifica dichiarata dallo stesso ricorrente nel ricorso in opposizione e riportata anche dall'avviso di ricevimento in allegati . CP_6
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella di pagamento (o avviso di addebito) e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass.
n. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, deve evidenziarsi come l'opposizione in funzione recuperatoria risulti in parte inammissibile poiché:
- la cartella di pagamento n. 03420031010264787000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 26.1.2004 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420120052581758000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 14.1.2013 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6 - la cartella di pagamento n. 03420140001942921000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 7.3.2014 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420140022520278000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 8.1.2015 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420150031808941000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 14.3.2016 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420160026299377000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 1.10.2016 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420170017927340000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 4.9.2017 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420170033269007000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 13.3.2018 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420180018166792000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 31.8.2018 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- l'avviso di addebito n. 33420130000756468000 risulta regolarmente notificato all'opponente tramite raccomandata ar in data 4.4.2013 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati ). CP_2
Acclarata la ritualità della notifica di tali atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione delle cartelle e dell'avviso di addebito in parola entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999)
e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica della stessa.
Al contrario, tale tipologia di opposizione risulta ammissibile quanto alla cartella di pagamento n.
03420150020037767000 poiché, conformemente a quanto prospettato dal ricorrente e confermato dalla stessa non vi è prova in atti della regolare notifica. CP_6
Orbene, con riferimento al regime prescrizionale, si osserva come i crediti contributivi ed assicurativi sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, co. 9 e 10 della L. n. 335/1995.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, infatti, hanno affermato che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (cfr. Cass.,
SS.UU., n. 23397/2016).
Ne consegue che, limitatamente a tale cartella, può vagliarsi il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione dei crediti contributivi e l'intimazione opposta.
Ebbene, trattandosi di crediti (per premio rate, sanzioni civili regolazioni premio e sanzioni CP_3 civili rate premio) relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, la prescrizione risulta maturata, posto che il relativo termine non è stato utilmente interrotto prima della notifica dell'intimazione per cui è causa.
Passando al resto, ulteriore motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica dei titoli, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c..
La doglianza è in parte fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Come esposto, in atti vi è prova della regolare notifica della cartella di pagamento n. 03420031010264787000 in data 26.1.2004, della cartella di pagamento n.
03420120052581758000 in data 14.1.2013, della cartella di pagamento n. 03420140001942921000 in data 7.3.2014, della cartella di pagamento n. 03420140022520278000 in data 8.1.2015 e dell'avviso di addebito n. 33420130000756468000 in data 4.4.2013.
Successivamente alla notifica di tali atti è stata effettuata in data 16.11.2021 la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti (nemmeno la presunta notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, dal momento che in atti non vi è alcuna prova della regolare notifica della stessa).
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dagli enti impositori in tali titoli.
La doglianza è infondata, invece, per la cartella di pagamento n. 03420150031808941000, che risulta notificata il 14.3.2016, per la cartella di pagamento n. 03420160026299377000, che risulta notificata il 1.10.2016, per la cartella di pagamento n. 03420170017927340000, che risulta notificata il
4.9.2017, per la cartella di pagamento n. 03420170033269007000, che risulta notificata il 13.3.2018
e per la cartella di pagamento n. 03420180018166792000, che risulta notificata il 31.8.2018
All'uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Non risulta, dunque, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contenute in tali cartelle ed avviso di addebito.
Infatti, per quanto riguarda le cartelle di pagamento notificate nelle date sopra precisate, tenendo presente la data di notifica dell'intimazione opposta (16.11.2021) per come allegata e la sospensione della prescrizione nel periodo Covid, risulta per tabulas che detto termine quinquennale non risulta spirato.
A tanto consegue il rigetto del ricorso in parte qua.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese processuali si compensano tra le parti stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona del dott.
IO Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali ed assicurativi contenuti nelle cartelle di pagamento n. 03420031010264787000, n. 03420120052581758000, n. 03420140001942921000, n. 03420140022520278000, n. 03420150020037767000 e nell'avviso di addebito n.
33420130000756468000;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Castrovillari, 30 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
dott. IO Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dott. IO Avallone – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Paola Gaetana Bruno;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Iacopino;
RESISTENTE
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Gilda
Avena;
RESISTENTE nonché
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa
[...] dell'avv. Giovanni Arcidiacono;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2021 parte ricorrente proponeva opposizione - limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n.
03420219001194336000.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420031010264787000 (notificata in data 26.1.2004) – Ente creditore CP_
– relativo a contributi DM 10/V, somme aggiuntive, spese di notifica, anni di riferimento 1997,
1998,1999, 2000, 2001 e 2002, per un ammontare complessivo di € 15.025,05; - alla cartella di pagamento n. 03420120052581758000 (notificata in data 14.1.2013) – Ente creditore
– relativo a rate premio, interessi su rate premio e sanzioni civili rate premio, anni di riferimento CP_3
2007, 2011 e 2012, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 450,86;
- alla cartella di pagamento n. 03420140001942921000 (notificata in data 7.3.2014) – Ente creditore
– relativo a premio rate, interessi L. 449/97 e L. 144/99 rata, sanzioni civili regolazioni premio CP_3
e sanzioni civili rate premio, anni di riferimento 2011, 2012 e 2013, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 808,16;
- alla cartella di pagamento n. 03420140022520278000 (notificata in data 8.1.2015) – Ente creditore
– relativo a premio rate, interessi L. 449/97 e L. 144/99 rata, sanzioni civili regolazioni premio CP_3
e sanzioni civili rate premio, anni di riferimento 2012, 2013 e 2014, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 1.064,33;
- alla cartella di pagamento n. 03420150020037767000 (notificata in data 19.10.2015) – Ente creditore
– relativo a premio rate, sanzioni civili regolazioni premio e sanzioni civili rate premio, anni di CP_3 riferimento 2013, 2014 e 2015, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 916,46;
- alla cartella di pagamento n. 03420150031808941000 (notificata in data 14.3.2016) – Ente creditore
– relativo a premio rata e sanzioni civili rate premio, anno di riferimento 2015, nonché spese di CP_3 notifica, per un ammontare complessivo di € 218,72;
- alla cartella di pagamento n. 03420160026299377000 (notificata in data 1.10.2016) – Ente creditore
– relativo a premio rate e sanzioni civili rate premio, anni di riferimento 2015 e 2016, nonché CP_3 spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 619,56;
- alla cartella di pagamento n. 03420170017927340000 (notificata in data 4.9.2017) – Ente creditore
– relativo a premio rate e sanzioni civili rate premio, anni di riferimento 2016 e 2017, nonché CP_3 spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 785,10;
- alla cartella di pagamento n. 03420170033269007000 (notificata in data 13.3.2018) – Ente creditore
– relativo a premio rata e sanzioni civili rate premio, anno di riferimento 2017, nonché spese di CP_3 notifica, per un ammontare complessivo di € 194,48;
- alla cartella di pagamento n. 03420180018166792000 (notificata in data 31.8.2018) – Ente creditore
– relativo a premio rate e sanzioni civili rate premio, anni di riferimento 2017 e 2018, nonché CP_3 spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 560,15; CP_
- all'avviso di addebito n. 33420130000756468000 (notificato in data 4.4.2013) – Ente creditore
– relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2011 e 2012, per un ammontare complessivo di € 1.232,95;
e così per un totale - esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 21.875,82. Tanto premesso, il ricorrente eccepiva e deduceva: - la mancata notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione di pagamento;
- la mancata allegazione delle relative cartelle e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione; - la mancata trasparenza in merito al calcolo degli interessi e la violazione diritto di difesa;
- la mancata trasparenza dell'intimazione di pagamento e, dunque, l'assenza di elementi essenziali;
- la carenza assoluta di una valida sottoscrizione dell'avviso impugnato e consequenzialmente la giuridica inesistenza dell'atto stesso;
- l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art 3 commi 9 –
10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; - la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa ed irregolare notificazione della stessa.
Concludeva chiedendo: “l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 034 2021 90011943 36/000 impugnata per il grave pregiudizio che ne ricorrerebbe;
a) Nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, dell'intimazione di pagamento n. CP_4
034 2021 90011943 36/000, limitatamente ai crediti previdenziali e di nonchè di ogni ulteriore CP_3 atto e/o provvedimento ad esso nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
b) accertare l'illegittimità della pretesa contenuta dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
c) Con condanna al pagamento delle spese e competenze tutte di lite con accessori di legge;
d) in estremo subordine manlevare parte ricorrente nella denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in considerazione della posizione reddituale attestata nella dichiarazione allegata ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. e successive modifiche.”.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando in primis la regolarità della Controparte_5 notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Altresì, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'avviso di addebito n. 33420130000756468000, la regolarità formale CP_2 dell'intimazione di pagamento opposta, l'insussistenza dell'invocata prescrizione successivamente alla data di consegna dei ruoli al concessionario e, in ogni caso, nel merito l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche l' che svolgeva ampie ed articolate difese volte a dimostrare CP_2
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, la ritualità della notifica dell'avviso di addebito n.33420130000756468000, la mancata opposizione all'avviso di addebito nel termine di cui all'art. 24, comma 5, D.lgs. 46/1999
e contestando, comunque, l'insussistenza dell'invocata prescrizione almeno sino all'affidamento del ruolo alla concessionaria della riscossione. Si costituiva, parimenti, l' eccependo la nullità dell'avversa domanda ai sensi e per gli effetti CP_3 di cui all'art. 414 c.p.c., l'inammissibilità dell'opposizione per mancata impugnazione delle cartelle sottese all'intimazione nel termine di cui all'art. 24 del D.L.vo n. 46/99 e l'insussistenza della prescrizione contestata.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
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Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui CP_6
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva degli Enti impositori in ragione della titolarità in capo agli stessi dei crediti azionati.
Va, innanzitutto, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge - a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato vizi contenutistici (difetto di motivazione, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, omessa allegazione dei titoli) e l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del
1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile
a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 16.12.2021, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 19.11.2021 (cfr. data di notifica dichiarata dallo stesso ricorrente nel ricorso in opposizione e riportata anche dall'avviso di ricevimento in allegati . CP_6
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella di pagamento (o avviso di addebito) e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass.
n. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, deve evidenziarsi come l'opposizione in funzione recuperatoria risulti in parte inammissibile poiché:
- la cartella di pagamento n. 03420031010264787000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 26.1.2004 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420120052581758000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 14.1.2013 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6 - la cartella di pagamento n. 03420140001942921000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 7.3.2014 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420140022520278000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 8.1.2015 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420150031808941000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 14.3.2016 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420160026299377000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 1.10.2016 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420170017927340000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 4.9.2017 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420170033269007000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 13.3.2018 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420180018166792000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 31.8.2018 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- l'avviso di addebito n. 33420130000756468000 risulta regolarmente notificato all'opponente tramite raccomandata ar in data 4.4.2013 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati ). CP_2
Acclarata la ritualità della notifica di tali atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione delle cartelle e dell'avviso di addebito in parola entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999)
e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica della stessa.
Al contrario, tale tipologia di opposizione risulta ammissibile quanto alla cartella di pagamento n.
03420150020037767000 poiché, conformemente a quanto prospettato dal ricorrente e confermato dalla stessa non vi è prova in atti della regolare notifica. CP_6
Orbene, con riferimento al regime prescrizionale, si osserva come i crediti contributivi ed assicurativi sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, co. 9 e 10 della L. n. 335/1995.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, infatti, hanno affermato che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (cfr. Cass.,
SS.UU., n. 23397/2016).
Ne consegue che, limitatamente a tale cartella, può vagliarsi il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione dei crediti contributivi e l'intimazione opposta.
Ebbene, trattandosi di crediti (per premio rate, sanzioni civili regolazioni premio e sanzioni CP_3 civili rate premio) relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, la prescrizione risulta maturata, posto che il relativo termine non è stato utilmente interrotto prima della notifica dell'intimazione per cui è causa.
Passando al resto, ulteriore motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica dei titoli, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c..
La doglianza è in parte fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Come esposto, in atti vi è prova della regolare notifica della cartella di pagamento n. 03420031010264787000 in data 26.1.2004, della cartella di pagamento n.
03420120052581758000 in data 14.1.2013, della cartella di pagamento n. 03420140001942921000 in data 7.3.2014, della cartella di pagamento n. 03420140022520278000 in data 8.1.2015 e dell'avviso di addebito n. 33420130000756468000 in data 4.4.2013.
Successivamente alla notifica di tali atti è stata effettuata in data 16.11.2021 la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti (nemmeno la presunta notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, dal momento che in atti non vi è alcuna prova della regolare notifica della stessa).
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dagli enti impositori in tali titoli.
La doglianza è infondata, invece, per la cartella di pagamento n. 03420150031808941000, che risulta notificata il 14.3.2016, per la cartella di pagamento n. 03420160026299377000, che risulta notificata il 1.10.2016, per la cartella di pagamento n. 03420170017927340000, che risulta notificata il
4.9.2017, per la cartella di pagamento n. 03420170033269007000, che risulta notificata il 13.3.2018
e per la cartella di pagamento n. 03420180018166792000, che risulta notificata il 31.8.2018
All'uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Non risulta, dunque, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contenute in tali cartelle ed avviso di addebito.
Infatti, per quanto riguarda le cartelle di pagamento notificate nelle date sopra precisate, tenendo presente la data di notifica dell'intimazione opposta (16.11.2021) per come allegata e la sospensione della prescrizione nel periodo Covid, risulta per tabulas che detto termine quinquennale non risulta spirato.
A tanto consegue il rigetto del ricorso in parte qua.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese processuali si compensano tra le parti stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona del dott.
IO Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali ed assicurativi contenuti nelle cartelle di pagamento n. 03420031010264787000, n. 03420120052581758000, n. 03420140001942921000, n. 03420140022520278000, n. 03420150020037767000 e nell'avviso di addebito n.
33420130000756468000;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Castrovillari, 30 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
dott. IO Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.