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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/05/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2437 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra , bracciante agricola, proponeva ricorso per Parte_1
ottenere l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia agricola per l'anno 2017, sostenendo di avere lavorato alle dipendenze della ditta
Savana s.r.l. per 101 giornate nel 2016, con regolare iscrizione negli elenchi nominativi anagrafici dei lavoratori agricoli.
L' eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad CP_1
agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in quanto l'indebito oggetto di contestazione era stato annullato in data 4.5.2020, cioè anteriormente al deposito del ricorso introduttivo del 29.7.2020. L' evidenziava, inoltre, che l'originario CP_2
disconoscimento del rapporto di lavoro con la ditta Savana s.r.l. derivava da un accertamento ispettivo che ne aveva rilevato il carattere fittizio, con successivo reinquadramento del rapporto assicurativo-previdenziale in capo ad altra azienda effettivamente utilizzatrice della prestazione lavorativa della ricorrente.
La difesa della ricorrente ha successivamente preso atto dell'intervenuto annullamento dell'indebito, rilevando peraltro l'assenza di prova circa l'avvenuta comunicazione formale di tale provvedimento, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell' alle spese. CP_1
L'art. 100 c.p.c. prevede che l'interesse ad agire debba essere attuale e concreto. La giurisprudenza di legittimità () ha chiarito che il giudizio è ammissibile solo laddove vi sia una reale lesione di un diritto soggettivo e non può fondarsi su una mera esigenza astratta di chiarimento giuridico.
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che l'indebito è stato annullato prima della proposizione del ricorso giurisdizionale. L'interesse ad agire, quindi, non sussisteva al momento dell'introduzione del giudizio. Tuttavia, tenuto conto della mancanza di prova circa l'effettiva comunicazione dell'annullamento alla parte ricorrente si ritiene di dover fare applicazione del principio della soccombenza virtuale, che trova fondamento nella necessità di assicurare una decisione equa e conforme ai principi di correttezza processuale, anche nei casi in cui la cessazione della materia del contendere sopraggiunga in corso di causa. Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza, consente di tenere conto dell'esito potenziale della controversia se fosse stata decisa nel merito, al fine di regolare le spese di lite con equità e coerenza rispetto al comportamento processuale delle parti e alla fondatezza originaria della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 Controparte_3
:
[...]
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' , in applicazione del principio della soccombenza virtuale, CP_1
al pagamento in favore dell'Avv. Carmela Bonina, procuratore anticipatario della parte ricorrente, della somma di euro 816,00 a titolo di spese, diritti e onorari;
Così deciso in Patti 30/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo